REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Contratto: Lavori di realizzazione delle OO.UU. PdZ LA ROSA
(Lavoro: 15/VVF/L/0048/00)
REP.N.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila in questo giorno del mese di in
presso…………………….... sito in ……………………………………………………
Avanti a me dott sono personalmente comparsi:
1) Il …………………, nato a …………. (…………) il domiciliato per la carica
…………………………………………………. e legale rappresentante dei……………………………………………….. - Codice Fiscale e Partita I.V.A n.
……………………….. il quale dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;
2) Il Sig. , nato a
( ) il
/ /
domiciliato come appresso nella sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Socio Amministratore con firma disgiunta e legale rappresentante dell’Impresa , Codice Fiscale e Partita I.V.A N.
con sede in ( ) Via n° iscritta al n. del Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa “CAMERA DI COMMERCIO” in data
/ / che in copia conforme è depositato agli atti di questo Comune.
(appaltatrice in forma singola)
(Ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ;
1) impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ;
2) impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ;
3) impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ;
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/10 n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale, io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e premettono:
- che, con provvedimento del
ha, tra l’altro, deliberato:
N. , l’ufficio-
Di approvare e finanziare il progetto per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di realizzazione delle OO.UU. del Pdz LA ROSA”, composto dai seguenti elaborati:
(elencare gli elaborati del progetto esecutivo)
Di dare atto che il quadro economico, per detta opera, è articolato come di seguito:
(inserire il Q.E. del progetto esecutivo)
- che, con provvedimento n. del - è stato stabilito di:
- di approvare i verbali di gara n. 1 (uno) 2 (due) ;
- di aggiudicare i lavori alla Ditta per l’importo di € ( ) al netto del ribasso d’asta del
% ( per cento) oltre gli oneri per la manodopera di €
e per la sicurezza di € ( ) non soggetti a ribasso;
- di dare atto che per effetto del ribasso d’asta il nuovo quadro economico di € è così ripartito:
………….. Quadro economico di aggiudicazione …………….
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento tecnico di ruolo dell’Ufficio Categoria che opera nel Servizio ;
- che la Direzione Lavori viene affidata .
- di dare atto che l’opera è finanziata con fondi di bilancio comunale ( )
Tutto ciò premesso e confermato, i signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
Art.1) Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede alla Ditta di ( ) chiamata in prosieguo "IMPRESA AGGIUDICATARIA" che, accetta senza riserva alcuna, l’appalto a corpo dei lavori citati nella premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori accettando tutte le condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che si intendono qui integralmente trascritti, con particolare riguardo a quanto stabilito all’art. …….
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. Ciò ha valore di patto.
Art. 2) Documenti del contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato dall'Impresa Aggiudicataria, come rappresentata, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti:
- Dal provvedimento n° del :
▪ …………………………………………
▪ ………………………………………………..;
▪ ………………………………………………..;
▪ ………………………………………………………;
- dal bando di gara;
- dal disciplinare di gara;
- dalla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta sottoscritta in data ;
- dall’offerta sottoscritta in data ;
- dai verbali i gara:
▪ n° 1 del ;
▪ n° 2 del ;
▪ n°3 del ;
- dal provvedimento di aggiudicazione del / / n° del del Ufficio .;
- Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto:
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii., nonché il Piano Operativo di Sicurezza e sua integrazione redatto dall’IMPRESA AGGIUDICATARIA;
- Il Disciplinare Descrittivo e Prestazionale;
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Computo Metrico Estimativo;
- L’elenco dei prezzi unitari e l’analisi dei prezzi;
- Tutti gli elaborati del progetto dal n. al n. ;
- Stima incidenza della manodopera;
- Piano di manutenzione dell’opera:
3. Le parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti elencati e a conferma di ciò li sottoscrivono in segno di accettazione. Le parti dichiarano di ben conoscere anche gli altri atti del progetto, anche se qui non materialmente allegati, che si devono intendere parimenti facenti parte integrante del presente contratto.
Art. 3 Ammontare del contratto
1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa Aggiudicataria, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e' valutato in
€. ( ) più IVA così ridotto a causa del ribasso d’asta del
% ( ) offerto in sede di gara sull’importo a base di gara di €.
( ).
Art. 4
Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.
1. L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Latina, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.
2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di
, all’indirizzo , presso
.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del sopra citato Capitolato Generale d’Appalto, se l’appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Art. 5
Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula con le modalità prescritte all’art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49;
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
2. Il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Art. 6 Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma dei lavori è applicata una penale pari all’ 1‰ dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione dello stesso importo di cui al comma 1), trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore
Art. 7
Sospensioni o riprese dei lavori
1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni degli artt. 107 del Dlgs 50/2016 ed art. 10 del del D.M. 07/03/2018 n. 49
Art. 8
Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
2.1. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
2.2. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
2.3. xxxxxxxx e opere provvisionali e quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
2.4. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
2.5. le vie di accesso al cantiere;
2.6. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
2.7. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
2.8. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
2.9. l’ottenimento e la consegna al Committente di tutte le certificazioni ovvero dichiarazioni di conformità, collaudi e certificati di omologazione di tutti gli impianti installati e di tutte le strutture realizzate, compreso ogni atto o documentazione allegati (libretti di uso e manutenzione, atti e certificati di omologazione, ecc.)
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto.
Art. 9 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori “a corpo” è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere al personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale ovvero è effettuata attraverso l’applicazione all’importo netto aggiudicato, le percentuali convenzionali relative alle singole voci di categorie di lavoro, la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Le misurazione e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 10 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’articolo 133 del DLgs 163/2006.
Art. 11 Variazioni al progetto
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione di lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 8 del D.M. 07/03/2018 n. 49.
Art. 12
Pagamenti in acconto, anticipazione e pagamenti a saldo Rintracciabilità dei flussi finanziari
Ogni pagamento effettuato a qualsiasi titolo, sarà eseguito solamente a seguito dell’accertata regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C., che sarà acquisito da parte della Stazione Appaltante
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’art. 35 comma 18) del Dlgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’art. 35 comma 18) del Dlgs 50/2016, la stazione appaltante dovrà erogare l’anticipazione entro 15 gg. dalla data di effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del c.c.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla stipula del contratto e solo a seguito dell’effettivo inizio dei lavori. Per “effettivo inizio dei lavori” si intende esclusivamente l’inizio dell’esecusione dei “movimenti in terra”, escludendo ogni altro intervento preparatorio o di allestimento del cantiere.
3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto mediante bonifici bancari ed ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di €. 300.000,00 ( euro trecentomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5 bis del DLgs 50/2016.
4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e del collaudo statico e tecnico amministrativo.
5. Qualunque altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.
7. Ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii., l’appaltatore dichiara di aver attivato presso
il conto corrente dedicato cod. IBAN , per i movimenti finanziari relativi all’appalto di cui al presente contratto COD. CIG e COD. CUP ;
8. L’appaltatore, inoltre, in riferimento alla legge sopra citata n. 136/2010 e ss.mm.ii., da atto:
a) che per il presente contratto si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla normativa di legge sopra richiamata;
b) che, consapevole di quanto sopra richiamato, nel caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria anzidetti, il Comune di Latina procederà all’immediata risoluzione del presente contratto;
c) che, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della citata Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., è/sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore i signor
nato a
il
cod.
fiscale , come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera “ ”,.
9. Ai sensi del dell’art. 3 comma 8) della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
10. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a presentazione di fatturazione elettronica. NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON ALTRO MEZZO;
11. Trovasi applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell’art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 13
Ritardo nei pagamenti
1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi (art. 113/bis del Dlgs 50/2016).
2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini previsti dalla legge.
3. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 14
Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
Il collaudo in corso d’opera, statico e tecnico/amministrativo sarà effettuato da un professionista incaricato dal Comune di Latina.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Latina; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 15 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1.1. frode nell’esecuzione dei lavori;
1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
1.3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
1.4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
1.5. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
1.6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
1.7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
1.9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494;
1.10. perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
2. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 16 Controversie
1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento approvato con D.P.R. 50/2016 e dalle norme contenute nel Parte IVa Titolo I° Capo I° .
2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di transazione (art. 208 del DLgs 50/2006) ovvero accordo bonario (art. 205 del DLgs 50/2016) sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
3. Con la sottoscrizione della transazione o accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.
4. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento della transazione o accordo bonario, di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 209 del DLgs 50/2016.
Art. 17
Adempimenti in materia di lavori dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi termini e misura del 0,5%.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105 c. 9) del Dlgs 50/2016
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 30 c. 6 del Dlgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 18
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
1.1. Il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.;
1.2. Un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., con i contenuti di quest’ultimo;
1.3. Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente punto 1.2.
2. Il piano di sicurezza al precedente punto 1.2 e il piano operativo di sicurezza di cui al punto 1.3 formano parte integrante del presente contratto di appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1), ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19 Adempimenti in materia antimafia
Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 8/08/1994 n° 490 e del D.P.R. 3/06/1998 n° 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575 in base alla certificazione , recante la dicitura antimafia di cui all’articolo 9
del D.P.R. 252/1998 rilasciata in data
al numero
dalla
C.C.I.A.A. di , ai sensi dell’articolo 6 del citato D.P.R..
Art. 20 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso esclusivamente se l’appaltatore ha espresso la volontà di subappaltare in sede di gara.
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del 50/2016, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
4. La “Stazione appaltante” autorizza il pagamento diretto dei subappaltatoril’importo dovuto per le prestazioni eseguite nei casi di cui all’art. 105, c. 13 del Dlgs. 50/2016 e precisamente:
a) quanto il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa come definite all’art. 3,
c. 1 lett. aa) del Dlgs. 50/2016;
b) in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore;
5. Fuori dei casi di cui al comma 3 le prestazioni effettuate dal subappaltatore vengono pagate direttamente all’”Appaltatore”, in quanto il quale è obbligato a trasmettere alla “Stazione appaltante”, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
6. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alleoperazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”
7. Anche alle eventuali ditte subappaltatrici sarà applicata la normativa di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
Art. 21
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’IMPRESA AGGIUDICATARIA, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante atto di fideiussione n.
Rep. n° prestata da il
/ /
per €.
( ) pari al
per cento dell’importo del presente contratto. In caso in cui l’impresa aggiudicataria sia in possesso di attestazione ISO l’importo verrà ridotto del 50% (cinquanta per cento) in conformità a quanto previsto dal comma 7) dell’art. 40 del DLgs 163/2006, accettata con determinazione dal Dirigente Comunale in data odierna per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale del n. esecutiva ai sensi di Legge.
2. In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Latina avrà diritto di provvedere alla eliminazione di tale inadempienza mediante prelevamento della relativa somma dal deposito come sopra costituito e l’IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà reintegrarlo nel termine che le sarà prefisso.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata così come previsto dal comma
3) dell’art. 113 del DLgs 163/06 e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Scaduto tale termine ed osservate tutte le norme che regolano l’appalto in oggetto, il Dirigente Comunale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento dei Contratti del Comune di Latina e dall’art. 123 del DPR 05/10/10 n. 207 provvederà allo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 22
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 7) del Dlgs n. 50/2016e ss.mm.ii., l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’impresa aggiudicataria ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, presentando al Comune di Latina copia della polizza di assicurazione n° dell’importo di € (importo d’appalto) rilasciata da agenzia il ;
3. L'Impresa Aggiudicataria esonera il Comune di Latina da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone animali e cose comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori, restando a suo carico il completo risarcimento senza diritti o compensi.
4. Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, agli animali e cose nell’esecuzione dell'opera.
Art. 23
Capitolato speciale d’appalto
L’IMPRESA AGGIUDICATARIA come rappresentata dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel Capitolato Speciale di Appalto composto da n.
( ) articoli sopra richiamato che disciplina l’appalto in oggetto e ne conferma la validità ed accettazione in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente atto.
Art. 24
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
- D.P.R. 19/04/2000 n° 145 e ss.mm.ii. per gli articoli non soppressi;
- D.P.R. 05/10/10 n° 207 nelle parti ancora in vigore;
- Codice degli appalti DLgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
- D.M. 07/03/2018 n. 49;
- DLgs 09/04/2008 n° 81;
- D.P.R. 06/06/2001 n° 380;
- Legge 28/01/2009 n° 2;
- Legge 13/08/2010 n. 136;
- Legge 09/08/2013 n. 98;
- Tutte le norme, leggi e regolamenti di prevenzione delle attività mafiose e contro la criminalità organizzata;
- leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I., le tabelle CEI-UNEL.
Art. 25 Trattamento dei dati personali
Il Comune di Latina, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) informa l’”Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto e negli atti propedeutici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 26
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 27 Protocollo di legalità
1. L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità stabilito dal Comune di Latina, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto,ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
3. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”
4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, esuccessive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub- affidataria, per gli effetti di cui all’articolo11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
5. L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al “Protocollo di legalità”. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo L’appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere, costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto oassimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso alcantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
6. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 28
Ulteriori obblighi appaltatore
1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria,sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Latina nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune
2. L’operatore economico e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ….... La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave ”
Art. 29
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. A norma dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Luglio 1962 n. 1063, rettificato dall’ art. 8 della legge 8 Ottobre 1984 n. 687, tutte le spese di contratto, di scrittura, stampati, bolli, registrazione, copia, diritti, disegni, capitolati, nessuna esclusa od eccettuata restano a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA che a mezzo del suo rappresentante come innanzi costituito dichiara che la cessione di beni e le prestazioni di servizi in oggetto sono soggetti al trattamento tributario previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n. 633 e del 26 Aprile 1986 n.131.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Io Ufficiale Rogante ricevo il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti le quali a mia richiesta , lo trovano conforme alla loro volontà e lo firmano con me Ufficiale Rogante.
Le parti contraenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne già piena conoscenza.
L’appaltatore
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L’Ufficiale Rogante
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