INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
NDG:
Contratto di Fido:
Numero Fido:
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
per aperture di credito in conto corrente
IDENTITÁ E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DI CREDITO | |
Finanziatore | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni |
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi | |
Indirizzo | Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx |
Telefono | +39 060.060 |
Sito web |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO | |
Numero Fido | |
Forma Tecnica | |
Tipo di contratto di Credito | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | |
Durata del contratto di credito | A revoca |
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito | Si |
COSTI DEL CREDITO | |||||
Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | Fido xx% | Utilizzo Extra Fido xx% | |||
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | xx% | ||||
Si riporta calcolo sulla base delle condizioni economiche che saranno effettivamente applicate. | |||||
Richiesto | Scadenza | Tasso di Interesse annuo | Commissione onnicomprensiva annua1 | Diritti di Istruttoria | |
xx € | A revoca | xx% | xx% | 0,00 € | |
Importo totale dovuto dal consumatore: xx € |
1 Nota Commissione onnicomprensiva.
La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E’ una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un’apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall’utilizzo, in misura percentuale dell’accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell’affidamento. L’addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva= Commissione onnicomprensiva.% trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.%. trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l’intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva% trimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).
COSTI | Fidi | Commissione onnicomprensiva1: 2% Annuo Periodicità di addebito: Trimestrale Altre spese: non previste |
Utilizzi Extra Fido | Commissione di istruttoria veloce: 25 euro In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l’operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta: 1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni: - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri; 2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; 3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento. | |
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati | "La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto (ad esempio un incremento dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto e dei tassi. A tale fine, la Banca dovrà inviare, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito, eventualmente decidendo di recedere dal contratto entro il termine della data di applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. | |
Costi in caso di ritardo nel pagamento | Non previsti |
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Diritto di recesso del contratto di credito | Si. La Banca può recedere in qualsiasi momento in presenza di giustificato motivo dando un preavviso al consumatore non inferiore a tre giorni per il pagamento di quanto dovuto. Il consumatore può recedere con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto. |
Consultazione di una banca dati | Si Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. |
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI | |
Finanziatore | |
Finanziatore | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni |
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi | |
Indirizzo | Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx |
Telefono | +39 060.060 |
Contatti | |
Sito internet | |
Iscrizione | Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 |
Autorità di controllo | Banca d’Italia |
Diritto di recesso | La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità. Se l’apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall’apertura di credito, con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. |
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | Legge Italiana |
Legge Applicabile al contratto di credito e/o foro competente. | Legge Italiana Foro competente: luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato |
Lingua | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale |
Reclami e ricorsi | |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx, indirizzo e- mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. Del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF) |
BOZZA NON VALORIZZATA.
PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO
Copia per il Cliente
CONTRATTO
Apertura di Credito in Conto Corrente
NUMERO DELIBERATO IL
Dati anagrafici del Cliente
Il/la sottoscritto Codice Fiscale
Domicilio (Cap, Citta, Provincia) Codice Cliente (NDG)
PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA
a seguito della Sua richiesta di Apertura di Credito in Conto Corrente, anche tenuto conto delle informazioni da Lei forniteci ai fini di legge, Le proponiamo di seguito l'attivazione dei sotto indicati rapporti che saranno regolati dall’allegata DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE (comprese le relative sezioni e sottosezioni) nonché dalle condizioni economiche elencate nel modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, che costituiscono - tutti - parte integrante della presente proposta. La invitiamo, prima della eventuale firma per l'accettazione, a leggere attentamente la documentazione contrattuale suddetta.
Num. fido | Descrizione Forma Tecnica | Importo Affidato | Scadenza | Divisa |
REVOCA | Euro |
utilizzabile nelle seguenti modalità
Descriz modalità di utilizzo Limite utilizzo2
sul conto corrente di utilizzo numero:
Tasso debitore entro fido | Tasso finito effettivo 3 | Per utilizzi | |||
Parametro di riferimento | Tasso finito nominale | da € | a € | ||
Tasso Fisso | 0 | xx% | xx% | 1 | xx |
2 Il limite di utilizzo indica la somma di denaro massima messa a disposizione dalla Banca su uno specifico conto corrente. Può essere inferiore alla somma affidata nel caso si voglia limitare l’utilizzo del fido su uno specifico conto di utilizzo.
3 Il tasso fisso non cambia per tutta la durata del contratto, mentre il tasso variabile è soggetto alle variazioni del parametro di riferimento.
BOZZA NON VALORIZZATA.
PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO CONSULTARE IL FOGLIO
INFORMATIVO Copia per il Cliente
Tasso debitore extra fido | Tasso finito effettivo 3 | ||
Parametro di riferimento | Spread | Tasso finito nominale | |
Tasso Fisso | 0 | xx% | xx% |
Commissione Istruttoria Veloce4 Euro xx,00
INFORMATIVA ALLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007)
La Banca Le ricorda che, ai sensi dell'art. 67-duodecies del D.Lgs n. 206/2005 (come modificato dal D.Lgs. n. 221/2007), qualora Lei rivesta la qualifica di consumatore, ha facoltà di recedere dai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (come il contratto oggetto della presente proposta) senza penali e senza indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal momento della conclusione del presente contratto (momento che corrisponde alla Sua accettazione). Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso l'Agenzia dove si è scelto di regolare il rapporto di conto corrente. Il Cliente che prima del recesso abbia usufruito dei prodotti/servizi previsti dal Contratto è tenuto a pagare le spese relative ad essi se li aveva espressamente richiesti, secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche dei singoli prodotti/servizi. In caso di mancato esercizio del diritto di ripensamento i contratti continuano a produrre gli effetti salvo l'ulteriore diritto di recesso, contrattualmente previsto.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
(Firma operatore autorizzato)
4 In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l’operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta:
- per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:
a. lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro
b. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
- il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;
- per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
Detti fidi saranno regolati dalle condizioni economiche contenute nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e dalle "Norme che regolano i rapporti di apertura di credito in conto corrente", elementi tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
BOZZA NON VALORIZZATA PER LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO
CONSULTARE IL FOGLIO INFORMATIVO
Copia Cliente
NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
1 . NORME APPLICABILI IN VIA GENERALE.
Le aperture di credito concesse dalla Banca sono regolate dalle seguenti norme generali. Il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo del fido accordato oltre il limite d’importo disponibile o dopo l’eventuale scadenza, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso della Banca, che non costituisce modifica delle condizioni e dei termini del fido, né affidamento per ulteriori, analoghe concessioni;
b) a presentare, a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2 . UTILIZZO, RECESSO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL’APERTURA DI CREDITO.
Le aperture di credito concesse dalla Banca sono soggette alle seguenti condizioni:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza dell’apertura di credito (sia essa a tempo determinato o a tempo indeterminato) il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
c) quanto agli interessi debitori maturati in vigenza dell’apertura di credito, essi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente, anche allo scoperto alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l’autorizzazione purché prima che l’addebito sia stato contabilizzato.
Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili: il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
d) se l’apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.
e) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni.
f) a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali:
- gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
- scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
g) La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall’apertura di credito. Il Cliente ha facoltà di recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
h) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
i) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso
3 . RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE .
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti
precisato;
b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.
In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
4. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA.
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
2. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione nella quale viene specificamente evidenziata e rendicontata al Cliente con cadenza massima annuale, la commissione onnicomprensiva con l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei fondi avvenuto nello stesso periodo, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 del T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, verranno applicate le condizioni precedenti. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.
6. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA.
La commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. Viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme in misura percentuale sull’accordato e per il periodo di durata del fido.
La periodicità di liquidazione della commissione onnicomprensiva è quella del conto corrente di regolamento scelto dal Cliente. Nel caso di periodo di liquidazione non trimestrale la formula di calcolo applicata è quella descritta nelle condizioni economiche del presente contratto. Il regolamento della commissione onnicomprensiva avviene sul conto corrente specificamente indicato dal Cliente.
7. GARANZIE.
Laddove per la concessione dell’apertura di credito si fosse resa necessaria l’acquisizione di garanzie, l’utilizzo della stessa sarà sospeso fino al completamento del processo di formalizzazione/costituzione delle garanzie offerte. Il Cliente si impegna a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali costituite nonché – su richiesta della Banca stessa – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante.
8. ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CLIENTE.
L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto, anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all’indirizzo dal Cliente stesso indicato all’atto della conclusione del contratto, oppure portato a conoscenza della Banca con comunicazione scritta ricettizia.
9. RINVIO.
Restano ferme, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le norme contrattuali che regolano i conti correnti di utilizzo del fido.
NDG:
Contratto di Fido: Numero Fido:
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
per aperture di credito in conto corrente
IDENTITÁ E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DI CREDITO | |
Finanziatore | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni |
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi | |
Indirizzo | Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx |
Telefono | +39 060.060 |
Sito web | |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO | |
Numero Fido | |
Forma Tecnica | |
Tipo di contratto di Credito | |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore | |
Durata del contratto di credito | A revoca |
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito | Si |
COSTI DEL CREDITO | |||||
Tasso di interesse o tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito | Fido xx% | Utilizzo Extra Fido xx% | |||
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte | xx% | ||||
Si riporta calcolo sulla base delle condizioni economiche che saranno effettivamente applicate. | |||||
Richiesto | Scadenza | Tasso di Interesse annuo | Commissione onnicomprensiva5 | Diritti di Istruttoria | |
xx € | A revoca | xx% | xx% | 0,00 € | |
Importo totale dovuto dal consumatore: xx € |
5 Nota Commissione onnicomprensiva.
La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E’ una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un’apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall’utilizzo, in misura percentuale dell’accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell’affidamento. L’addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione prevista per le spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: addebito Commissione onnicomprensiva= Commissione onnicomprensiva.% trimestrale x importo affidato. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva.%. trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi trimestrale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l’intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale ( Commissione onnicomprensiva% trimestrale) fino a 0,5% (2% su base annua).
COSTI | Fidi | Commissione onnicomprensiva2: 2% Annuo Periodicità di addebito: Trimestrale Altre spese: non previste |
Utilizzi Extra Fido | Commissione di istruttoria veloce: 25 euro In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione di istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l’operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La commissione non è dovuta: 1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni: - lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri; 2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; 3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento. | |
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati | "La Banca, in presenza di un giustificato motivo, sopravvenuto rispetto al momento della conclusione del contratto (ad esempio un incremento dei costi operativi sostenuti dalla Banca), potrà proporre al Cliente la variazione delle spese applicate al rapporto e dei tassi. A tale fine, la Banca dovrà inviare, con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, una proposta di modifica unilaterale, nella quale sarà indicato il giustificato motivo a sostegno della manovra, in modo che il cliente possa effettuare le proprie valutazioni in merito, eventualmente decidendo di recedere dal contratto entro il termine della data di applicazione della modifica stessa. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. | |
Costi in caso di ritardo nel pagamento | Non previsti |
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI | |
Diritto di recesso del contratto di credito | Si. La Banca può recedere in qualsiasi momento in presenza di giustificato motivo dando un preavviso al consumatore non inferiore a tre giorni per il pagamento di quanto dovuto. Il consumatore può recedere con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto. |
Consultazione di una banca dati | Si Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. |
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI | |
Finanziatore | |
Finanziatore | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni |
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi | |
Indirizzo | Sede legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx |
Telefono | +39 060.060 |
Contatti | |
Sito internet | |
Iscrizione | Iscritta all’Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006 Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000 |
Autorità di controllo | Banca d’Italia |
Diritto di recesso | La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o |
di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità. Se l’apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall’apertura di credito, con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. | |
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale | Legge Italiana |
Legge Applicabile al contratto di credito e/o foro competente. | Legge Italiana Foro competente: luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato |
Lingua | Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l’accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale |
Reclami e ricorsi | |
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi | Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00 - 00000 Xxxx, indirizzo e- mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente: a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. Del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF) |
CONTRATTO
Apertura di Credito in Conto Corrente
NUMERO DELIBERATO IL
Dati anagrafici del Cliente
Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale
Domicilio (Cap, Citta, Provincia) Codice Cliente (NDG)
ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
Spett. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.,
avendo ricevuto la vostra proposta di attivazione di Apertura di credito in Conto Corrente, avendo ricevuto e letto la relativa DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA E CONTRATTUALE contenente le Informazioni generali sulla Banca e il documento relativo alle “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”:
con la presente dichiaro di accettare la proposta stessa, che di seguito trascrivo per integrale accettazione:
“PROPOSTA DA PARTE DELLA BANCA”
Num. fido | Descrizione Forma Tecnica | Importo Affidato | Scadenza | Divisa |
REVOCA | Euro |
utilizzabile nelle seguenti modalità
Descrizione modalità di utilizzo Limite utilizzo 6
sul conto corrente di utilizzo numero:
Tasso debitore entro fido | Tasso finito effettivo 7 | Per utilizzi | |||
Parametro di riferimento | Spread | Tasso finito nominale | da € | a € | |
Tasso Fisso | 0 | xx | xx% | 1 | xx |
6 Il limite di utilizzo indica la somma di denaro massima messa a disposizione dalla Banca su uno specifico conto corrente. Può essere inferiore alla somma affidata nel caso si voglia limitare l’utilizzo del fido su uno specifico conto di utilizzo.
7 In corsivo il tasso comprensivo della capitalizzazione interessi.
Tasso debitore extra fido | Tasso finito effettivo 7 | ||
Parametro di riferimento | Spread | Tasso finito nominale | |
Tasso Fisso | 0 | xx% | xx% |
Commissione Istruttoria Veloce 8 Euro xx,00
8 In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la Commissione istruttoria veloce, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l’operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente. La
commissione non è dovuta:
- per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:
a. lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro
b. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
- il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;
- per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.
Detti affidamenti saranno regolati dalle condizioni economiche contenute nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e dalle "Norme che regolano i rapporti di apertura di credito in conto corrente", elementi tutti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Data Firma
ho altresì preso nota che i finanziamenti oggetto del presente contratto sono regolati dalle “norme che regolano il rapporto di apertura di credito in conto corrente” riportate nel seguito e che dichiaro di accettare pienamente con particolare e specifico riferimento ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile a quelle di cui agli articoli Art. 2. (Utilizzo, recesso, riduzione e sospensione dell’apertura di credito); Art. 5.(Modifica delle condizioni contrattuali); Art. 6. (Commissione Onnicomprensiva); Art. 7. (Garanzie); Art. 8. (Elezione di domicilio del Cliente).
Data Firma
Modalità di pagamento della commissione onnicomprensiva
Il titolare/intestatario del conto corrente sotto indicato autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto la commissione onnicomprensiva per i seguenti fidi regolati da questo contratto.
Num. fido | Descrizione Forma Tecnica | Importo Affidato | Scadenza | Divisa |
A REVOCA | EUR |
Intestatario:
C/C: Firma
DICHIARAZIONE CLIENTE
Il sottoscritto
attesta di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni generali nel medesimo contenute.
Data Firma
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Dichiarazione Cliente:
Il/La sottoscritto/a attesta di aver ricevuto il
documento denominato "Informazioni Europee sul Credito ai Consumatori".
Data Firma
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
1 . NORME APPLICABILI IN VIA GENERALE.
Le aperture di credito concesse dalla Banca sono regolate dalle seguenti norme generali. Il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo del fido accordato oltre il limite d’importo disponibile o dopo l’eventuale scadenza, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso della Banca, che non costituisce modifica delle condizioni e dei termini del fido, né affidamento per ulteriori, analoghe concessioni;
b) a presentare, a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2 . UTILIZZO, RECESSO, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL’APERTURA DI CREDITO.
Le aperture di credito concesse dalla Banca sono soggette alle seguenti condizioni:
a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b) il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza dell’apertura di credito (sia essa a tempo determinato o a tempo indeterminato) il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
c) quanto agli interessi debitori maturati in vigenza dell’apertura di credito, essi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare tali interessi sul conto corrente, anche allo scoperto, alla data del 1° marzo di ciascun anno, ferma restando la facoltà del Cliente di revocare in ogni momento l’autorizzazione purché prima che l’addebito sia stato contabilizzato.
Dal momento in cui gli interessi sono esigibili (1 marzo), i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili: il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi e quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
d) se l’apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l’Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto secondo le modalità di cui sopra, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca.
e) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora l’apertura di credito sia concessa ad un consumatore la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni.
f) a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali: - gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; - scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
- inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
- perdite improvvise o continua mancata redditività;
- altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
g) La Banca dà immediata comunicazione scritta al Cliente della riduzione, sospensione o recesso dall’apertura di credito. Il Cliente ha facoltà di recedere dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
h) in ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
i) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso.
3. RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE .
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, x.00-00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:
a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR(xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
b) rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.
In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
4. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA.
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
2. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione nella quale viene specificamente evidenziata e rendicontata al Cliente con cadenza massima annuale, la commissione onnicomprensiva con l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei fondi avvenuto nello stesso periodo, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal Cliente.
5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
La Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative, in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 del T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La Banca comunica queste modifiche al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole da lui accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, verranno applicate le condizioni precedenti. Se il Cliente non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la Banca riterrà approvate le modifiche.
6. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA.
La commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. Viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme in misura percentuale sull’accordato e per il periodo di durata del fido.
La periodicità di liquidazione della commissione onnicomprensiva è quella del conto corrente di regolamento scelto dal Cliente. Nel caso di periodo di liquidazione non trimestrale la formula di calcolo applicata è quella descritta nelle condizioni economiche del presente contratto. Il regolamento della commissione onnicomprensiva avviene sul conto corrente specificamente indicato dal Cliente.
7. GARANZIE.
Laddove per la concessione dell’apertura di credito si fosse resa necessaria l’acquisizione di garanzie, l’utilizzo della stessa sarà sospeso fino al completamento del processo di formalizzazione/costituzione delle garanzie offerte. Il Cliente si impegna a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali costituite nonché – su richiesta della Banca stessa – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante.
8. ELEZIONE DI DOMICILIO DEL CLIENTE.
L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto, anche nei confronti degli eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all’indirizzo dal Cliente stesso indicato all’atto della conclusione del contratto, oppure portato a conoscenza della Banca con comunicazione scritta ricettizia.
9. RINVIO.
Restano ferme, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le norme contrattuali che regolano i conti correnti di utilizzo del fido.