SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ECO- COMPATIBILE SITA NEL COMPLESSO EX SIECI A SCAURI DI MINTURNO (LT) CIG69645364EB
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ECO-COMPATIBILE SITA NEL COMPLESSO EX SIECI A SCAURI DI MINTURNO (LT) CIG69645364EB
Premesso che
l'amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, in virtù del contratto di cui al repertorio n. 3591 del 20/01/2011, registrato presso l'agenzia delle Entrate di Formia il 27/01/2011 al n.57 S.I atti pubblici, stipulato con il comune di Minturno, risulta comodataria, insieme ad altri immobili, dell'edificio con annesso terreno di pertinenza, sito in località Scauri, in via Appia, 266, distinto in catasto del comune di Minturno al foglio di n.33,particelle nn. 25/parte e 26/parte, (facente parte del complesso ex Sieci);
l'amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, ha proceduto, con l'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla creazione di una struttura ricettiva eco-compatibile;
come richiesto dai competenti uffici della regione Lazio, con nota n. U.0583664 del 22/11/2016, l'amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, nella figura del commissario straordinario dell'ente, si è obbligata a dare, entro il 31/03/2017, piena funzionalità alla struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno (LT);
il Comune di Minturno con deliberazione di G.C. n.23 del 31/01/2017, in virtù di ente proprietario dell'immobile oggetto della presente convenzione, ha concesso il proprio assenso affinché l'amministrazione del Parco riviera di Xxxxxx procedesse alla concessione a terzi della struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno (LT)
con determinazione dirigenziale n.05 del 02/02/2017 del Parco Riviera di Ulisse è stato stabilito di procedere all'affidamento in concessione della gestione della Struttura struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno (LT) ed è stato approvato il relativo schema di disciplinare e contratto, il bando di gara, il capitolato speciale e tutti i relativi allegati;
con determinazione dirigenziale n del / /2017, previo esperimento di regolare procedura di gara è stato approvato il verbale di aggiudicazione per il conferimento in gestione della Struttura struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci di Scauri di Minturno (LT);
il signor nella sua qualità di
della
,il giorno ha presentato dichiarazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio commerciale di attività “ricettiva con albergo e ristorazione“ da esercitarsi nella struttura ricettiva eco-compatibile nel complesso ex Sieci, in xxx Xxxxx, 000, x Xxxxxx xx Xxxxxxxx (XX),
Tutto ciò premesso,
TRA
l'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, con sede in xxx xxxxx Xxxxxxx, x. 0, x Xxxxx (XX), C.F. 90036000595, rappresentato dal dott. xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica a Gaeta (LT), in xxx xxxxx Xxxxxxx, 0, non in proprio ma nella qualità di Direttore dell'ente medesimo,
di seguito denominata “Locatore”;
E
la ditta , con sede legale in , C.F. , X.XXX , rappresentato da , nato a , il , domiciliato per la carica presso la sede di
, non in proprio, ma nella sua qualità di in nome e per conto di - iscritta alla CC.II.AA. di - REA numero
dal giorno , di seguito denominato “Conduttore”; si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)
Il Locatore dichiara di concedere, come di fatto concede, in locazione al Conduttore, che dichiara di accettare, la porzione immobiliare, costituente la struttura ricettiva eco-compatibile sita nel complesso ex Sieci a Scauri di Minturno (LT) di cui alle premesse, avente ad oggetto l’immobile ad uso commerciale, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Minturno al Foglio n. 33, particella n. , sub.
, categoria , ed ubicata in Xxx Xxxxx x. 000. Il tutto come meglio specificato nell’allegata planimetria controfirmata dalle parti, costituente parte integrante del presente atto (All. 1).
Il conduttore dichiara di aver visitato il Complesso come sopra identificato finito in tutte le opere sia interne che esterne, ultimato ed idoneo all’utilizzo, privo di difetti o vizi che possano impedirne o semplicemente diminuirne il godimento e di averlo trovato di proprio gradimento.
L'immobile in concessione viene fornito completo di arredi e contestualmente alla consegna del complesso immobiliare verrà redatto un verbale di consistenza, compilato in contraddittorio tra le parti ed approvato specificatamente da entrambe,
nel quale sarà descritto puntualmente lo stato dei fatti in cui si trovano l’immobile, gli impianti, le attrezzature e gli arredi.
ART. 2
(FINALITA' E DESTINAZIONE D'USO)
Il Conduttore utilizzerà l’immobile oggetto della locazione esclusivamente per la propria attività ricettiva di albergo con annesso ristorante, il tutto come già riportato nel bando di gara e nel capitolato speciale, costituente parte integrante del presente atto (All. 2). Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Locatore pena la risoluzione ipso iure del presente contratto.
Tutte le autorizzazioni, dirette, aggiuntive, complementari o funzionali alla ricettività sono, in ogni caso, costituite in capo al gestore per il periodo di affidamento. Il conduttore ha facoltà, con l'autorizzazione dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse, di impostare tipologie complementari o integrative di utilizzo turistico-ricettivo della struttura, purché compatibili con le caratteristiche dei beni concessi e con la vocazione turistica della struttura; l'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse può, in ogni caso negare tali autorizzazioni.
Il Conduttore dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all’uso convenuto. Il Locatore resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
ART. 3 (DURATA)
La locazione ha la durata di anni sei, con inizio il giorno e termine il giorno
e sarà rinnovata di ulteriori anni sei salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso minimo di mesi sei.
ART. 4
(INDENNITÀ DI AVVIAMENTO COMMERCIALE)
Il conduttore non ha diritto in nessun caso, ad una indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto nel determinare il canone unico di gestione si è provveduto a quantificare l'ipotetica indennità di avviamento commerciale, temporalmente, fino alla conclusione del rapporto contrattuale. Detta clausola impegna il conduttore a non procedere in giudizio per un eventuale compensazione dell'indennità stessa.
ART. 5 (CANONE)
Il corrispettivo della locazione è stabilito in complessivi Euro . , (Euro
/ ) per i primi sei anni, così come risultante dall'offerta posta a base di gara da parte del conduttore. Tale importo sarà ripartito come di seguito indicato:
1° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
2° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
3° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
4° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
5° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
6° anno: rate mensili di € . , (Euro / ) oltre IVA;
Il pagamento del canone, come sopra indicato, dovrà essere effettuato, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. a cadenza mensile tramite
versamento nel conto corrente di tesoreria del Parco regionale Riviera di Ulisse, - IBAN: IT 51 U 05296 73973 T20990000076 aperto presso la filiale di Gaeta della Banca Popolare di Fondi. Il pagamento del canone deve avvenire entro il giorno
10 del mese successivo a quello di riferimento.
A scomputo dei canoni relativi ai primi tre anni viene detratta l'importo complessivo di
di € . , (Euro / ), oltre IVA, relativo alle spese poste a carico del
conduttore e risultanti dal “Piano di manutenzione straordinaria”, allegato all'offerta posta a base di gara e risultata aggiudicataria, approvata dal locatario e costituita dai singoli interventi di seguito elencati:
(descrizione) per un importo stimato in € € . , (Euro / );
(descrizione) per un importo stimato in € € . , (Euro / );
(descrizione) per un importo stimato in € € . , (Euro / );
(descrizione) per un importo stimato in € € . , (Euro / );
(descrizione) per un importo stimato in € € . , (Euro / ); Tutti gli oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 sono da intendersi a carico del soggetto gestore.
Il gestore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone con la previsione che il mancato pagamento di massimo tre canoni successivi produrrà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. Il gestore non potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute sempre che l'Amministrazione del parco Riviera di Xxxxxx non voglia avvalersi della facoltà di risoluzione sopra indicata, rifiutando il pagamento dei canoni tardivamente versati, salva la facoltà di trattenerli ad eventuale titolo di risarcimento per eventuali danni materiali e immateriali.
Il mancato pagamento od il ritardato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo entro il termine di cui sopra, costituirà inadempienza grave del Conduttore, legittimando il Locatore ad agire immediatamente per la risoluzione del presente contratto e ad azionare la garanzia di cui al successivo art. 12 nei termini e secondo le modalità di cui alle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima garanzia.
In caso di rinnovo il canone del settimo anno consecutivo (il primo dell’eventuale rinnovo) avrà come base quello del sesto anno aumentato dell’Indice ISTAT e così via per gli altri anni.
ART. 6 (RICONSEGNA DELL’IMMOBILE)
Entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente la cessazione del presente contratto, le parti provvederanno in contraddittorio alle operazioni tecniche di controllo dello stato dell’immobile e degli impianti mediante la redazione di apposito verbale.
L’immobile dovrà essere riconsegnato dal Conduttore al Locatore nello stato di conservazione e manutenzione di cui al verbale di consegna, fatto salvo il normale logorio d’uso. In ogni caso il Conduttore assume preciso impegno di risarcire ai prezzi correnti di mercato i danni totalmente o parzialmente verificatisi. Il risarcimento dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui sopra.
ART. 7
(GESTIONE E MANUTENZIONE)
Il Conduttore si impegna ad assicurare l'apertura al pubblico del complesso turistico alberghiero oggetto del presente contratto entro e non oltre il giorno 25 marzo 2017.
Il Conduttore si obbliga ad eseguire a sua cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile di qualunque natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: potatura alberature antistanti l’immobile, pulizia grondaie di scolo acque piovane, ecc.) nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie.
Tutti i relativi interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuati esclusivamente da personale specializzato e certificato.
Inoltre sono a carico del Conduttore tutte le opere e gli interventi relativi alla funzionalità strutturale dell’immobile e alla manutenzione straordinaria degli impianti idrico-sanitario, elettrico, fotovoltaico, fognario, ecc.
Il Conduttore, inoltre, non può apportare modifiche, migliorie o trasformazioni neppure parziali all’immobile in assenza del preventivo assenso scritto da parte del Locatore. Se il Conduttore contravviene a tale divieto, il Locatore può pretendere il ripristino della situazione precedente ovvero può ritenere le nuove opere, che resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del Locatore, senza dover alcun compenso al Conduttore.
In caso di mancato ripristino il Conduttore verserà un indennizzo in denaro pari al valore dei lavori di ripristino eseguiti e giustificati dal Locatore.
Laddove venissero effettuate migliorie o trasformazioni, benché autorizzate dal Locatore, restano fermi gli obblighi e le responsabilità del Conduttore di provvedere all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni di legge che dovessero rendersi necessarie nonché l’aggiornamento di quelle già fornitegli dal Locatore.
In ogni caso nulla sarà dovuto dal Locatore al Conduttore per gli eventuali acquisti o sostituzioni di impianti e per ogni intervento di manutenzione tanto ordinaria che straordinaria, ancorché autorizzata dal Locatore, essendosi di tutto ciò tenuto debito
conto nella determinazione del canone di locazione, così come nessun indennizzo per avviamento o per qualsiasi altra ragione, motivo o causa sarà dovuto al Conduttore all’atto della risoluzione del presente contratto, essendosi anche di ciò tenuto debito conto nella pattuizione del canone di locazione.
Nella gestione della struttura ricettiva il conduttore dovrà utilizzare esclusivamente la denominazione di “Ecoalbergo Riviera di Ulisse”.
Il conduttore ha l'obbligo di prendere in consegna le strutture ricettive e i beni relativi e di utilizzarle secondo la loro specifica destinazione, con proprio personale e sotto le propria direzione, sorveglianza e responsabilità.
Il conduttore dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento delle strutture alle condizioni stabilite nel Capitolato e nel Bando di gara e quelle risultanti dall'offerta presentata. La struttura dovrà essere destinata all'esercizio dell'attività di gestione delle strutture ricettive e il conduttore potrà esercitare all'interno della struttura i servizi turistici annessi, compatibilmente con i limiti imposti dalle leggi vigenti in materia.
E' comunque a carico del conduttore quanto necessario ed indispensabile a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, con oneri a suo completo carico, nella dinamica evolutiva della normativa stessa.
L'esercizio della struttura ricettiva è subordinato alla acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività, attraverso il competente SUAP nonché al rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell'attività affidata, a pena di decadenza dalla gestione.
In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionata l'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse, la quale pertanto è esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.
Il conduttore dovrà inoltre dotarsi di tutte le attrezzature, arredi e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività che non sia già in dotazione alla struttura.
Al termine del rapporto contrattuale la struttura ricettiva dovrà essere riconsegnata al l'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse in perfette condizioni di agibilità e di funzionamento.
ART. 8 (SPESE DI GESTIONE)
Saranno altresì a carico del Conduttore, a decorrere dalla data di consegna dell’intero complesso, tutte le utenze di fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas, canoni telefonici, TV, radio ed ogni altro canone relativo ad attrezzature esistenti nella struttura nonché le tasse di concessione governative e comunali che interessano le gestioni del complesso.
Il Conduttore si obbliga, altresì, ad effettuare al momento della consegna del complesso la voltura di tutte le utenze di cui sopra e a darne pronta evidenza al Locatore.
ART. 9
(CAUSE DI RISOLUZIONE)
Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora il conduttore:
• rifiuti di prendere in consegna le strutture ricettive;
• non adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura o delle sue parti;
• non ottemperi a quanto stabilito nelle clausole capitolari e/o contrattuali;
• sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento concorsuale;
• sia moroso nel versamento del canone per più di una rata;
• abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità;.
Costituiscono altresì causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione: in tale ipotesi dovrà essere disposta la corresponsione al conduttore di un indennizzo commisurato alle quote annue medie residue relative al complessivo canone versato.
Il mancato pagamento od il ritardato pagamento, in tutto od in parte del canone di locazione entro il termine di cui al precedente art. 5, quale che ne sia la ragione o causa, comporta l’immediata risoluzione del presente contratto legittimando il Locatore ad agire giudizialmente e ad azionare la garanzia di cui al successivo art. 10 nei termini e secondo le modalità di cui alle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima garanzia.
Il Conduttore si obbliga a consegnare al Locatore copia della polizza di cui al successivo art. 10 e della garanzia di cui al successivo art. 11 al momento della sottoscrizione del presente contratto fornendogli contestualmente copia delle quietanze di pagamento dei relativi premi, tale inadempimento comporta l’immediata risoluzione del presente contratto.
Il conduttore si obbliga a non subaffittare in tutto o in parte l’immobile locato e non cedere il presente contratto a terzi; ove ciò dovesse accadere il contratto si intenderà immediatamente risolto per suo inadempimento.
ART. 10 (CAUZIONE DEFINITIVA)
A garanzia del puntuale e regolare pagamento dei canoni e di ogni altra obbligazione nascente dal presente contratto, anche a titolo risarcitorio, ivi compresa la conservazione, la manutenzione dell’immobile e la sua puntuale restituzione alla scadenza contrattuale in perfetto stato di conservazione ed efficienza, il Conduttore rilascia in favore del Locatore polizza fidejussoria n. , con garanzia sino alla concorrenza dell’importo di Euro , pari al 50% del dell'importo complessivo del canone di aggiudicazione, così come risultante
dall'esito concorsuale, rilasciata da in con n.
del e con validità sino al giorno , debitamente quietanzata, dichiarando di aver preso attenta visione delle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima polizza. Tale polizza prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente. Riporta, inoltre, quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Xxxxxxx.
La validità della polizza fideiussoria di cui al presente articolo dovrà essere mantenuta per tutta la durata del presente contratto e comunque con efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La polizza fidejussoria dovrà essere obbligatoriamente rinnovata alla sua scadenza, in caso di rinnovo del presente contratto, pena la risoluzione ipso iure del medesimo. La polizza fidejussoria se a scadenza annuale, a pena la decadenza del contratto di gestione (se richiesto unilateralmente dall'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse), dovrà essere
rinnovata, annualmente, entro 180 giorni dalla scadenza della singola annualità di gestione ed entro tale termine il conduttore dovrà fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio. In caso di recesso, per qualsiasi ragione, da parte della compagnia assicurativa che ha emesso la polizza fidejussoria, il Conduttore si obbliga a stipulare analoga polizza per il medesimo importo e per la medesima durata in favore del Locatore fornendone originale quietanzato al Locatore entro e non oltre il termine di giorni sette da tale evento, in mancanza il presente contratto si intenderà risolto ipso iure.
Inoltre, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Conduttore versa al Locatore l’importo di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), corrispondente a due mensilità di canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale.
La somma di cui sopra, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, sarà riconsegnata dal Locatore al Conduttore dopo la regolare riconsegna dell’immobile e sulla medesima non maturerà alcun interesse.
ART. 11 (COPERTURE ASSICURATIVE)
Il conduttore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che potessero derivare all’Amministrazione del parco Riviera di Ulisse e/o a qualunque altro terzo dall’esercizio della propria attività o comunque dall’esecuzione del presente capitolato.
Il conduttore entro 30 giorni, dalla firma del contratto, dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, adeguata polizza per la
responsabilità civile contro terzi (R.C.T.) per i danni che possono derivare dalla conduzione dell’azienda nel suo complesso, liberando da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo l'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse.
La polizza R.C.T. dovrà avere un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00.
Dovrà inoltre, sempre entro 30 giorni dalla firma del contratto, aver stipulato altra polizza di assicurazione, sul rischio locativo, contro i rischi di rovina del complesso
immobiliare concesso, e dei beni mobili consegnati, comprendente almeno i rischi da incendio e da danneggiamento per un capitale assicurato di almeno € 2.500.000,00.
Il Conduttore si obbliga a consegnare copia della polizza al Locatore all’atto di immissione nel possesso dell’immobile e a fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio, restando fermo che quest’obbligo costituisce una condizione essenziale per la consegna dell’immobile e per la prosecuzione del contratto, pena la risoluzione immediata di diritto del presente contratto.
Inoltre, il Conduttore si obbliga in ogni caso a tenere indenne il Locatore da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o cose che dovesse intervenire successivamente alla consegna dei locali e relative al periodo di validità del presente contratto.
ART. 12
(Consegna delle strutture e loro attivazione)
Alla consegna delle strutture ricettive verrà effettuato, in accordo tra le parti e certificato nel verbale di consistenza, l'inventario e la consistenza dei beni consegnati. Al termine del contratto, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, il conduttore avrà l'obbligo di restituire i beni, le attrezzature e gli arredi. Contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall'uso e vetustà della struttura.
Dal giorno della consegna il conduttore è costituito custode, esentando l'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da
trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso o che possano derivare dal fatto od omissione di terzi.
Il conduttore dovrà attivare la gestione della struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, arredi ed attrezzature comprese, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale.
Al conduttore è fatto obbligo di munirsi di tutti gli atti abilitativi necessari per poter svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa vigente.
Il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario sarà costituito esclusivamente dal diritto di gestire le strutture senza alcun intervento dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse per il riequilibrio finanziario della gestione.
ART. 13
(CONTROLLI, VIGILANZA E RENDICONTAZIONE)
Il Conduttore dovrà consentire al Locatore e/o a suoi tecnici e/o incaricati l’accesso, per giustificato motivo, all’unità immobiliare locata. L’inadempienza da parte del Conduttore, produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente contratto.
L'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme convenute tra le parti, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali i quali avranno pertanto facoltà di libero accesso alla struttura ricettiva in qualsiasi momento.
L'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione della struttura sia svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto, senza con ciò escludere la responsabilità del
conduttore circa il funzionamento ed il perfetto stato d'uso degli immobili, accessori e servizi.
Il conduttore è tenuto a produrre all'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse , entro il 31 Dicembre di ogni anno, la seguente documentazione:
a) relazione sulla gestione, facendo riferimento al Piano di Gestione presentato in sede di gara;
b) relazione circa gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati e le verifiche periodiche effettuate nell'anno in corso;
c) relazione su gli interventi aggiuntivi di attrezzature e arredi, facendo riferimento al piano presentato in sede di gara.
Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il Conduttore non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.
ART. 14 (PENALITA')
Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile al conduttore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto nel programma annuale di gestione, sarà applicata una penale da un minimo di
€250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di €5.000,00 (cinquemila/00) in ragione della gravità dell'inadempienza, salvo la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.
Qualora il complesso risultasse inagibile, anche parzialmente, per qualsiasi causa imputabile al gestore, fatti salvi i casi di forza maggiore, verrà applicata una penale giornaliera di €160,00.
In caso di ritardo nella restituzione dell’immobile, alla data di cessazione del presente contratto sarà dovuta dal Conduttore una penale pari al doppio dell’ultimo canone, per ogni mese di ritardo.
In caso di risoluzione del presente contratto, qualunque sia il motivo che la determini, comporterà che le migliorie apportate all’immobile diventeranno parte integrante del medesimo e nessun conguaglio sarà dovuto al Conduttore da parte del Locatore.
Di tutto ciò si è tenuto debito conto nella determinazione dei canoni di locazione.
ART. 15 (ONERI DI GESTIONE)
Tutti gli oneri inerenti e connessi alla gestione delle strutture saranno a carico del conduttore.
A titolo esemplificativo si elencano i seguenti:
• spese per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività, non comprese in quelle in dotazione all’atto dell’affidamento o per le quali non viene preventivamente approvato l'acquisto da parte dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse in sede di affidamento o successivamente ad esso;
• spese per le utenze (comprese le attivazioni) (servizi idrici, energia elettrica, gas, telefono, abbonamento speciale TV, contratti di manutenzione dell’ascensore, dei dispositivi antincendio, dell’impianto di riscaldamento e della pubblicità); tutte le utenze devono essere preventivamente intestate a nome del concessionario a propria cura e spese;
• tasse e imposte derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e connesse all'esercizio dell'attività;
• spese di custodia e vigilanza delle aree e delle strutture ricettive;
• la manutenzione ordinaria dell'intera struttura ricettiva ai fini di garantirne il funzionamento e la conservazione;
Il conduttore non potrà eseguire o comunque procedere a modifiche, trasformazioni, migliorie e addizioni della struttura ricettiva senza formale assenso ed autorizzazione dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse ; tali opere potranno essere autorizzate qualora i relativi oneri siano a carico del conduttore ed a condizione che la proprietà delle stesse sia trasferita all'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse alla scadenza di affidamento in gestione della struttura.
A decorrere dalla data di consegna della struttura tutte le utenze ed i contratti di somministrazione afferenti la gestione della struttura stessa dovranno essere intestati al nuovo conduttore.
ART. 16
(ALTRI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE/CONTUTTORE)
Il conduttore si impegna alla concessione gratuita delle Sale Ristorante ed Hall per almeno 15 giorni all’anno all'amministrazione del Parco Riviera di Ulisse, previo preavviso da parte della stessa non inferiore a 10 giorni. Come risultante dall'offerta posta a base di gara da parte del conduttore, lo stesso, si obbliga per l'intero periodo della durata del contratto ad effettuare le seguenti attività finalizzate alla promozione turistico, culturale ed economica del territorio:
| ; |
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Il conduttore è tenuto al rispetto delle vigenti normative in materia di turismo, ed a tutte le prescrizioni connesse in materia di sicurezza dei luoghi, igiene e sanità. Dovrà inoltre assumere gli oneri previsti relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio previsti dalla legge. Il gestore a propria cura e spese dovrà adempiere a quanto previsto in relazione all'esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi. Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici, termici e di illuminazione facendo riferimento alle norme di settore. Il gestore si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D.Lgs. 81/2008. Xxxxxxx sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
Il conduttore si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sul conduttore, il quale si impegna a stipulare una polizza di assicurazione, come previsto dall'art.11.
Il conduttore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il conduttore dovrà nominare un soggetto responsabile della gestione del servizio munito di cellulare per pronta disponibilità. Le generalità del suddetto responsabile
saranno comunicate al dirigente responsabile dell'Amministrazione del parco Riviera di Ulisse in forma scritta.
ART. 17 (TRATTAMENTO DEI DATI)
I dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti consequenziali la stipulazione del presente atto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. Gli stessi saranno altresì comunicati ad enti pubblici e soggetti privati secondo le norme vigenti.
ART. 18 (FORO COMPETENTE)
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Cassino.
ART. 19
(SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE)
Tutte le spese relative alla presente convenzione saranno a carico del soggetto gestore comprese, a titolo meramente indicativo, quelle contrattuali, i bolli, i diritti di segreteria e quelle di registrazione.
ART. 20 (RINVIO)
Per quanto concerne l’interpretazione del presente contratto, in ipotesi di dubbi ed incertezze, le parti rinviano alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
Gaeta, lì
Il Locatore Il Conduttore
Il Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 x.x. x sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e scrupolosamente le clausole contrattuali tutte sopra riportate e a tal fine dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16.17,18,19,20
Il Locatore Il Conduttore
Il Direttore xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx