CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere
autorizzatiall’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’ intende per:
a) organizzatore di viaggio (Tour Operator), il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore (Agenzia di Viaggi), il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguenteart. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l´acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque personaanche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto dellaquale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dallaprefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad unprezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta dal venditore su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
6. PAGAMENTI
Al momento della prenotazione o della richiesta impegnativa, il consumatore dovrà corrispondere all’agenzia venditrice la quota d’iscrizione come indicata ed un acconto del 25% della quota di partecipazione, salvo ove diversamente specificato in caso di offerte, sconti, tariffe speciali, ecc. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
7. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l´organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Xxx non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell´eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato oltre alle spese di gestione pratica (quota iscrizione) ed eventuali premi assicurativi, la PENALE secondo il tipo di servizio acquistato e nella misura di seguito elencata. Tali penali vengono applicate in quanto l’operatore ha assunto nei confronti dei fornitori dei servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche parziale da parte del consumatore, notevoli perdite economiche.
Su SERVIZI ALBERGHIERI:
All´atto della prenotazione il sistema comunicherà automaticamente di volta in volta data penale e relativo importo o percentuale in caso di cancellazione.
Su PACCHETTI VOLO+HOTEL :
100 % di penale sul biglietto aereo dal momento della conferma + penale, se prevista, come sopra per i pernottamenti alberghieri
In caso di SERVIZI DI SOLO TRASPORTO AEREO (VOLO)
100 % di penale sul biglietto aereo dal momento della conferma.
In caso di SERVIZI DI SOLO TRASPORTO MARITTIMO (NAVE/ALISCAFO) E/O TERRESTRE (TRENO/BUS/NAVETTA)
All´atto della prenotazione il sistema comunicherà automaticamente di volta in volta data penale e relativo importo o percentuale in caso di cancellazione.
Su VIAGGI ORGANIZZATI CON VOLI CHARTER
25% dal momento della prenotazione fino a 45 giorni prima della data di partenza del viaggio; 50% dal 46° al 21° giorno prima della data di partenza del viaggio;
75% dal 20° al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio;
100% dal 14° giorno prima della data di partenza del viaggio, alla mancata presentazione alla partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate di volta in volta.
E´ consigliabile stipulare un´apposita polizza assicurativa contro le rinunce (annullamento viaggio). Hi LAND in collaborazione con Allianz S.p.A.
10. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Può verificarsi che uno dei fornitori dei servizi, per esempio la Compagnia Aerea, non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a. In questo caso, l’organizzatore non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte di terzi fornitori di servizi.
12. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.
3. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
16. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
17. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
19. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5 comma 1; art. 6 comma 2; art. 12; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica
HI LAND E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX SONO UN MARCHIO DI HI WORLD
Sede legale e operativa Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx (Xx)
Tel. (x00) 00 00000000/ 02/03 - Fax (x00) 00 00000000 - xxxx@xx-xxxx.xx xxx.xx-xxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
P. IVA 02540260649 - Aut. Provincia di Roma n° 3448 del 31/05/2012
Assicurazione Tour Operator
La garanzia assicurativa di responsabilità civile a garanzia ed adempimento degli obblighi assunti verso i clienti ai sensi delle leggi vigenti è stata contratta con FILODIRTETTO AMIERRECI polizza n° SI1505000718/A
PENALI PREVISTE SULLA QUOTA COMPLESSIVA (TOTALE PRATICA) IN CASO
DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE da Condizioni Generali di Contratto art. 9
Su SERVIZI ALBERGHIERI :
All´atto della prenotazione il sistema comunicherà automaticamente di volta in volta data penale e relativo importo o percentuale in caso di cancellazione.
Su PACCHETTI VOLO+HOTEL :
100 % di penale sul biglietto aereo dal momento della conferma + penale, se prevista, come sopra per i pernottamenti alberghieri
In caso di SERVIZI DI SOLO TRASPORTO AEREO (VOLO)
100 % di penale sul biglietto aereo dal momento della conferma.
In caso di SERVIZI DI SOLO TRASPORTO MARITTIMO (NAVE/ALISCAFO) E/O TERRESTRE (TRENO/BUS/NAVETTA)
All´atto della prenotazione il sistema comunicherà automaticamente di volta in volta data penale e relativo importo o percentuale in caso di cancellazione.
Su VIAGGI ORGANIZZATI CON VOLI CHARTER
25% dal momento della prenotazione fino a 45 giorni prima della data di partenza del viaggio; 50% dal 46° al 21° giorno prima della data di partenza del viaggio;
75% dal 20° al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio;
100% dal 14° giorno prima della data di partenza del viaggio, alla mancata presentazione alla partenza.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali verranno concordate di volta in volta.
E´ consigliabile stipulare un´apposita polizza assicurativa contro le rinunce (annullamento viaggio).
HI LAND dovrà ricevere l’intero ammontare del costo della Polizza entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione.