Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E INTERNATI DI TESI CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0001890 del 17/09/2020 - Atti U.O. S.C. Formazione
Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E INTERNATI DI TESI CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN XXXXXXXX
IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Premesso che ai sensi dell’art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l’attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
Vista la richiesta pec prot. 20890 del 30/07/2020 conservata in atti, con la quale l' Università Vita-Salute San Xxxxxxxx invia formale richiesta di convenzione per l'attuazione dei tirocini formativi per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua Inglese;
Atteso che la convenzione in oggetto:
- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Università Vita-Salute San Xxxxxxxx;
Vista la nota mail dell'11/09/2020 conservata in atti, con la quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx - Direttore SC Gastroenterologia ed Epatologia ha espresso parere favorevole alla convenzione;
Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l'Università Vita-Salute San Xxxxxxxx, predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di stipulare la convenzione con l'Università Vita-Salute San Xxxxxxxx per l'attuazione dei tirocini formativi per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua Inglese da svolgersi presso la ASST Santi Paolo e Carlo - secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2) di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
3) di stabilire la durata della convenzione in tre anni dalla data di sottoscrizione. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi uno;
4) di dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri a carico dell’ASST;
5) che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dall'Università Vita-Salute San Xxxxxxxx;
6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della
S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxx Xxxxx Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI E INTERNATI DI TESI
TRA
Università Vita-Salute San Xxxxxxxx (“Soggetto Promotore”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 XXXXXX (XX) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa Xxxx Xxxxxx d’Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma il 22 giugno 1982;
E
Asst Santi Paolo e Xxxxx con sede legale in Xxx X.xx Xxxxxx 0 Xxxxxx 00000 Xxxxxx , Codice Fiscale / Partita IVA 09321970965 ("Soggetto Ospitante") legalmente rappresentata da Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Milano il 04 giugno 1968
Impersonalmente e collettivamente denominate anche “le Parti” o, singolarmente, la Parte;
Premesso che
- Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano sull’utilità e sull’importanza di stabilire
rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica;
- Il Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 382/80, riconosce il Soggetto Ospitante quale sede idonea per lo svolgimento di tutte le attività didattiche professionalizzanti (di seguito indicate anche come “Attività professionalizzanti”), e/o di attività didattiche integrative connesse allo sviluppo della tesi (di seguito indicate anche come “Internati di tesi”) dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua inglese;
Si conviene quanto segue
ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione
Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dei suddetti Corsi di laurea dell’Università Vita-Salute San Xxxxxxxx al fine di personalizzare la formazione degli studenti mediante l’approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l’acquisizione di esperienze dirette, attraverso lo svolgimento di Attività professionalizzanti e/o di Internati di tesi (di seguito anche collettivamente le “Attività formative”).
ARTICOLO 2
Oggetto della Convenzione
1. Le attività professionalizzanti e/o internati di tesi non costituiscono rapporto di lavoro.
Università Vita-Salute San Xxxxxxxx
Via Olgettina 58 – 00000 Xxxxxx
Numero Verde 800 339 033
P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152
2. La realizzazione dell’attività professionalizzante e/o internato di tesi non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.
3. Durante il suo svolgimento, l’attività professionalizzante e/o internato di tesi è seguita e verificata da un referente accademico designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile (“Referente esterno”) indicato dal Soggetto Ospitante.
4. Per ciascuno studente inserito nelle strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione verrà predisposto un Progetto Formativo (Il “Progetto Formativo”) che dovrà essere sottoscritto dal referente esterno o dal responsabile dell’unità operativa - nel caso sia diverso dal referente esterno - dal referente accademico e dallo studente e che dovrà contenere:
- il nominativo dello studente;
- i nominativi del referente accademico indicato dal Soggetto Promotore e del Referente esterno indicato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento dell’attività;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l’attività;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dal Soggetto Promotore;
- gli estremi identificativi di eventuali ulteriori assicurazioni, a carico dello studente, necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative.
5. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e modalità).
ARTICOLO 3
Obblighi per lo studente
Durante lo svolgimento dell’Attività formativa lo studente è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo sotto la direzione e supervisione dei referenti di tesi, accademici e non accademici;
- rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di confidenzialità e protezione della proprietà intellettuale - durante e dopo lo svolgimento dell’internato di tesi, per il periodo eventualmente previsto dal Soggetto Ospitante - per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti nell’ambito dell’internato;
- prendere atto che l’Attività professionalizzante e/o Internato di tesi non costituisce rapporto di lavoro;
- stipulare eventuali ulteriori assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative anche in relazione al Paese Ospitante;
- nel caso di Internato di tesi, redigere un elaborato finale (tesi) sull’attività svolta durante il periodo
concordato; tale elaborato deve essere approvato in seguito da Relatore e Correlatore di tesi.
Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa informazione al referente incaricato dal Soggetto Promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento dell’attività professionalizzante e/o dell’internato di tesi.
CONVENZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI E INTERNATI DI TESI 2
Nel caso di sospensione o interruzione anticipata del Progetto formativo da parte dello studente, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante, con un congruo preavviso.
ARTICOLO 4
Proprietà intellettuale e pubblicazioni
Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora, ciascuna per quanto di ragione, che nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione potrebbero essere utilizzati in varia misura (a titolo esemplificativo) know-how, invenzioni e/o beni e/o risultati (coperti o meno da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) in titolarità di una di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Resta altresì inteso che eventuali modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del know-how e/o invenzioni preesistenti di ciascuna Parte saranno di proprietà esclusiva della Parte già titolare. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di autore e di invenzioni, la titolarità dei dati, informazioni e risultati (nella più ampia accezione del termine, tutelabili o meno come invenzioni o altro diritto di proprietà industriale e intellettuale, incluso il know-how: di seguito complessivamente i "Risultati") derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione rimarrà in capo alle Parti, in ragione del rispettivo contributo inventivo.
Resta sin da ora inteso che lo studente potrà pubblicare i Risultati derivanti dallo svolgimento delle attività
di cui alla presente Convenzione (ivi incluso, ove necessario, l’utilizzo dei medesimi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx), xxxxx restando che tali pubblicazioni dovranno essere svolte in modo tale da tutelare la confidenzialità e riservatezza dei predetti risultati.
ARTICOLO 5
Garanzie assicurative
Lo studente è assicurato dal Soggetto Promotore:
- presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo, purché segnalate anticipatamente al Soggetto Promotore.
ARTICOLO 6
Sicurezza sul lavoro
I Tirocinanti, che svolgono attività presso le strutture del Soggetto Ospitante, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Le Parti, ciascuno per quanto di competenza e come indicato nel prosieguo, si impegnano:
- al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza;
- a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- a richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali in luoghi di lavoro non di propria responsabilità.
In particolare, il Soggetto Ospitante:
- si impegna affinché ai Tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza in relazione alla propria attività anche sulla base del Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Soggetto Ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- si impegna a fornire l’erogazione della formazione specifica in base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- assicura la sorveglianza sanitaria ai Tirocinanti durante l’attività presso le proprie strutture, trasmettendo all’ufficio stage e tirocini (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) eventuali giudizi di idoneità con limitazioni e prescrizioni o non idoneità;
- si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte;
- si impegna, ove applicabile, a garantire, per il periodo di svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, l’attuazione degli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l’esposizione a radiazioni ionizzanti; ciascuna parte garantisce la classificazione del personale ai fini della radioprotezione, art. 82 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., la sorveglianza medica, art. 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., e fisica, art. 75 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Si impegna altresì a informare e formare i Tirocinanti sul rischio radioindotto specifico legato all’attività svolta e ad inviare opportuna documentazione sull’avvenuta formazione nonché l’esito della sorveglianza dosimetrica all’Esperto Qualificato del Soggetto Proponente;
- darà compito al Tutor del Soggetto Ospitante, ai sensi dell’articolo 29 del decreto 81/2008, di svolgere la funzione di Preposto per la salute e sicurezza del Tirocinante vigilando e sorvegliando che questi si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Soggetto Promotore il reiterato mancato rispetto di tali misure.
Quanto al Soggetto Proponente:
- si impegna a fornire l’erogazione della formazione generale in base all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011.
Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell’inizio delle attività.
ARTICOLO 7
Emergenza sanitaria Covid-19
Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d’urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid- 19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.
In particolare il Soggetto Ospitante:
- è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti all’informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti;
- è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali;
- è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale) per eventuali
controversie sollevate dai Tirocinanti legate ad un possibile contagio da COVID-19, lasciando indenne il Soggetto Proponente il quale potrà adire, nelle sedi opportune, qualora fossero riscontrate inadempienze da parte dell’azienda nei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;
- è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni – il Soggetto Proponente (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i Tirocinanti;
- di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l’allontanamento del Tirocinante dalla sede operativa del Soggetto Ospitante per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.
ARTICOLO 8
Trattamento dati personali
In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del Xxxxxxxx interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento delle attività formative.
Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare gli studenti relativamente agli obblighi di riservatezza
xxxxxxxx i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento delle attività formative; a tal fine il Soggetto Ospitante autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli “soggetti autorizzati al trattamento”.
Agli studenti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui hanno conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività formative. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il Soggetto Ospitante. Ciascuna parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l’altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell’Art. 29 del Codice Privacy o dell’Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di
contitolarità a norma dell’Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.
ARTICOLO 9
Sospensioni, proroghe e interruzioni anticipate
Lo studente ha diritto ad una sospensione dell’Attività formativa per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
L’Attività formativa può, inoltre, essere sospesa per periodi di chiusura aziendale del Soggetto Ospitante della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dell’Attività formativa.
L’attività formativa può essere interrotta dallo studente, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione
scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.
L’Attività formativa può altresì essere interrotta dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
Eventuali proroghe sono da comunicare per tempo al Soggetto Promotore (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx).
ARTICOLO 10
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni Attività formativa che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione di questa comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
Eventuali rinnovi sono da concordare tra le Parti prima della scadenza prevista.
ARTICOLO 11
Controversie
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
ARTICOLO 12
Oneri e disposizioni varie
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, è altresì soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine a carico in egual misura del Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, ognuno per la propria copia.
Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è stato interamente
negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1341 e 1342 cc.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza, sotto la propria responsabilità e laddove applicabili, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.
Il Soggetto Promotore Università Vita-Salute San Xxxxxxxx Consigliere Delegato
Dott.ssa Xxxx Xxxxxx d’Xxxxxx Xxxxxxx Data
Il Soggetto Ospitante Asst Santi Paolo e Xxxxx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Data