Oggetto: Recepimento Accordo integrativo 2017 dell'atto sancito in Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011, Rep. 236/CSR, corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa settore merceologico alimentare somministrazione alimenti e bevande.
Oggetto: Recepimento Accordo integrativo 2017 dell'atto sancito in Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011, Rep. 236/CSR, corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa settore merceologico alimentare somministrazione alimenti e bevande.
Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, “Testo Unico in materia di commercio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 13, rubricato “Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e, in particolare, l’art.71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che l’esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
RICHIAMATO l’Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 21 dicembre 2011, (Rep. Atti n. 236/CSR), relativo alla durata e al contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, volto a garantire un livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale;
RICHIAMATA la circolare del MISE del 25 aprile 2011 “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo Economico – Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande”;
Vista la DCR n. 31 del 17 dicembre 2012 e s.m.i., avente ad oggetto “Nuova programmazione commerciale e urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 (Testo unico in materia di commercio)”, che, in applicazione della normativa sopra richiamata stabilisce, al paragrafo 16, i “Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali” e, in particolare, al punto B) di detto paragrafo, disciplina il relativo “Sistema di istruzione e formazione professionale”;
CONSIDERATO che il punto 8) del citato Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che, su richiesta delle parti, i contenuti dell’Accordo stesso sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l’impatto e eventualmente la possibilità di revisione, per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale;
VISTO l’Accordo integrativo del 9 novembre 2017 dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il quale apporta a detto atto modifiche ed integrazioni, disponendo che dopo il punto 2) siano inseriti i seguenti punti:
- 2bis) Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
- 2ter) L’utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
- 2quater) L’esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.
RILEVATA la necessità di procedere al recepimento delle modifiche sopra indicate, al fine di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, in grado di qualificare i soggetti che intendono avviare e svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche assicurando una adeguata conoscenza degli elementi e dei contenuti dei corsi in materia di igiene, sanità e sicurezza, in grado di garantire competenze e capacità di gestione e una adeguata conoscenza degli alimenti, delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti stessi;
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Porti e logistica
D E L I B E R A
Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati di:
- recepire l’Accordo integrativo del 9 novembre 2017 in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il quale apportando all’accordo sancito dalla Conferenza nella Seduta dell’11 dicembre 2011 modifiche ed integrazioni, dispone che, dopo il punto 2, siano inseriti i seguenti punti:
2bis) Fermo restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello base A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
2ter L’utilizzo della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto
3 del presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
2 quater) L’esame abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente provvedimento.