CONTRATTO DI MANDATO
CONTRATTO DI MANDATO
concernente l’accreditamento di consulente di progetto nel programma di automazione negli edifici
Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 KliK
Xxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx («Fondazione») e
(«impresa»)
1 – Oggetto e componenti del contratto
1.1 L'oggetto del contratto è l'accreditamento di (Nome Cognome) come consulente di progetto. Il titolo gli conferisce come dipendente dell'impresa il diritto di fornire prestazioni nel programma «Automazione edifici» gestito e finanziato dalla Fondazione. L'accreditamento è personale e non trasferibile.
1.2 Fanno parte integrante del contratto il presente documento di contratto e il regolamento per consulenti di progetto accreditati nel quadro del programma di automazione negli edi- fici («regolamento»).
2 – Prestazioni del consulente di progetto
Il consulente di progetto presta i servizi elencati alla cifra 3 del regolamento.
3 – Prestazioni della Fondazione
Per i lavori prestati sotto contratto dal consulente di progetto, la Fondazione versa all'impresa un compenso forfettario (IVA esclusa) di CHF 500.-, oppure di CHF 1 000.- se l'edificio ha una superficie di riferimento energetico di oltre 1 000 m2.
4 – Entrata in vigore e durata del contratto
4.1. Il contratto entra in vigore dopo la sottoscrizione delle due parti.
4.2. Il contratto rimane in essere fino al pagamento dell'ultima attività partecipante al pro- gramma «Automazione edifici». Si accetteranno domande di partecipazione al programma presumibilmente fino alla fine del 2017. Il consulente di progetto sarà informato per iscritto per tempo qualora il termine dovesse subire modifiche.
4.3. La partenza del consulente di progetto dall'impresa comporta la perdita dell'accreditamen- to.
4.4. Si applicano le disposizioni legali di risoluzione di contratto (art. 404 e ss. CO).
5 – Disposizioni generali
5.1. Il contratto disciplina in modo esaustivo i diritti e i doveri delle parti relativi all'oggetto del contratto.
5.2. È richiesta la forma scritta per qualsiasi modifica o aggiunta al contratto. La Fondazione pubblica sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx le modifiche che apporta personalmente al regolamento e le comunica per iscritto al consulente di progetto.
5.3. Né il consulente di progetto né l'impresa sono autorizzati, nel quadro dell'attività contrat- tuale del consulente di progetto, a prendere impegni o a concludere accordi con terzi a nome o per conto della Fondazione.
5.4. Se in un determinato caso una parte rinuncia a far valere un diritto contrattuale, non è da considerarsi come rinuncia generale all'esercizio di quel diritto o di un qualsiasi altro dirit- to.
5.5. La cessione ad un terzo dei diritti e dei doveri del contratto o in relazione ad esso esige la previa approvazione scritta dell'altra parte contrattuale.
6 – Risoluzione di controversie e diritto applicabile
6.1. Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero.
6.2. Il foro competente è Zurigo.
Zurigo,
Per la Fondazione:
Per l'impresa: Per il consulente di progetto:
(firma/e legale/i) (firma)