Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente : OG8 N. Categorie Contabili lavori Importo Euro In % sul lavoro a corpo In % incidenza costo manodopera Costo manodopera...
INDICE :
1 QUADRO FINANZIARIO 2
2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 3
3 CATEGORIA LAVORI 3
4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 4
5 SCHEMA DI CONTRATTO 5
1 QUADRO FINANZIARIO
N.R. | Codice | Descrizione | Importo |
1 | ImpC | Totale lavorazioni | € 517.977,15 |
2 | IBA | Importo soggetto a ribasso | € 517.977,15 |
3 | TOS | Oneri della sicurezza | € 9.650,00 |
4 | IN | Importo a base d’asta | € 527.627,15 |
5 | B | Somme B | |
6 | B1 | Spese tecniche relative alla progettazione ESECUTIVA, | |
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di | |||
progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento | |||
della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità. | € 30.000,00 | ||
7 | B2 | IVA 22% su spese tecniche | € 6.600,00 |
8 | B3 | IVA 22% su importo a base d'asta | € 116.077,97 |
9 | B5 | Somme a disposizione per incentivi responsabile | |
procedimento pari al 2% IN | € 10.552,54 | ||
10 | B6 | Somme a disposizione per collaudo statico ed altri | |
eventuali collaudi specialistici | € 4.500,00 | ||
11 | B7 | Somme a disposizione per imprevisti,aggiornamento | |
prezzi, spese espropri e occupazioni, relazioni | |||
specialistiche, spese di gare ed arrotondamenti | € 642,34 | ||
12 | TB | Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 168.372,85 |
13 | R | Riepilogo | |
14 | R1 | Importo a base d’asta | € 527.627,15 |
15 | R2 | Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) | € 168.372,85 |
16 | ICO | Prezzo complessivo dell'opera | € 696.000,00 |
2 PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili – incidenza manodopera Lavori attribuiti alla categoria di lavoro prevalente : OG8 | |||||
N. | Categorie Contabili lavori | Importo Euro | In % sul lavoro a corpo | In % incidenza costo manodopera | Costo manodopera |
1 | Taglio alberi, idrosemina, messa a dimora alberi e talee | 7.685,20 | 1,48% | 56,00% | 4.303,71 |
2 | Movimenti terra (scavi e riporti) | 81.990,06 | 15,83% | 45,00% | 36.895,53 |
3 | Realizzazione di opere in c.a., ferro, casseri, pozzetti | 216.347,76 | 41,77% | 36,00% | 77.885,19 |
4 | Tiranti, ancoraggi, rivestimento in lamiera | 46.578,18 | 8,99% | 28,00% | 13.041,89 |
5 | Realizzazione di scogliere e soglie in massi | 165.375,95 | 31,93% | 34,00% | 56.227,82 |
TOTALE IMPORTO LAVORI OG8 | 517.977,15 + oneri sic. | 100,00% | Incidenza MEDIA: 36,36% circa | 188.354,15 |
3 CATEGORIA LAVORI
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG8.
Categoria prevalente:
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendi.
4 RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
VOCI PER APPALTO A CORPO | Euro |
1.a Importo totale lavorazioni | 517.977,15 |
1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 9.650,00 |
1 Importo della procedura di affidamento | 527.627,15 |
Categoria LAVORI PREVALENTE | OG8 |
Importo minimo netto stato d’avanzamento (Riferimento Capitolato art. 1.31) | 90.000,00 (novantamila/00) |
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori in giorni (Riferimento Capitolato art. 1.15) | 210 (venti) |
1 %o | |
Penali per ritardi al giorno | (uno %o su importo netto |
(Riferimento Capitolato art. 1.19) | contrattuale per ogni giorno di ritardo) |
Premio di accelerazione dei lavori in giorni | NON PREVISTO |
Rep. n.
5 SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER LAVORI
”
Oggetto: Lavori di “
__
CIG - CUP _
In esecuzione alla determinazione di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n.
_
del , che si richiama quale parte integrante del presente
contratto;
TRA
il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Xxxxxx Xx Xxxxxxx x.0 - 00000 XXXXXXXXXXXX (XX), codice fiscale 86501270010, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, legittimato alla stipulazione del presente contratto,
E
la Ditta _ con sede in
_C.F.
, P. IVA
_, rappresentata in questo atto dal Sig. _, C.F.
_, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa di seguito denominata Affidatario,
si stipula e si conviene quanto segue:
PREMESSO CHE
_
- con delibera di G.C. n. del _è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, redatto da ;
_
- con determinazione n. del _ a firma del Responsabile
dell’Area Tecnica veniva dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento, ai sensi
_, degli interventi in oggetto, avvalendosi _;
- l’importo a base di gara era pari a _ _, oltre costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a e al netto di IVA _%;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. del
_i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta _con
_ _
sede in
– C.F. , P. IVA
, per un
importo di € _oltre € _per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, per un importo complessivo di _ _ oltre IVA __ %;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla ditta
_, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
2. L’Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato ed allegato alla documentazione di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Stazione Appaltante.
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto. Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell’elenco prezzi posto a base di gara che, con l’applicazione del ribasso offerto dall’affidatario, costituiscono i prezzi contrattuali.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo definitivo contrattuale è quello risultante dal verbale di aggiudicazione provvisoria redatto sulla piattaforma Traspare. Esso è il risultato dell’applicazione del ribasso offerto dalla ditta, pari al
_%, sull’importo a base di gara per i lavori, sommato all’importo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, ed ammonta ad € _ , oltre €
_per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo
di € _ _oltre IVA %. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
2. Il contratto è stipulato a “corpo”: il prezzo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 4. Variazioni al progetto ed al corrispettivo.
1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 del Codice Civile. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’affidatario.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti in corso d’opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’affidatario possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in applicazione della disciplina stabilita nel Capitolato Speciale d’Appalto.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
_ _
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
( ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto stesso.
2. L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal CSA.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 4 dell’art. 107 del Codice.
Articolo 8. Oneri a carico dell’affidatario.
1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Xxxxx, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per quanto attualmente in vigore.
2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:
a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
d) l’adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L’affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell’affidatario gli oneri di cui al successivo art. 31 del presente contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Nel corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l’affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto dal CSA.
3. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
1. Trascorsi i termini di cui all’articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione
delle opere.
1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’affidatario per vizi, difetti e difformità dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
4. L’affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art.102 comma 2 del Codice, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art.199 del citato D.P.R. n. 207/2010.
6. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l‘opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L’attività sarà eseguito da apposito soggetto incaricato dal Comune.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell’opera;
i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 15 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 16. Controversie.
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Se l'esecutore, ha firmato Il registro di contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Nel caso in cui l'esecutore ha firmato con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
2. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall’articolo 205 del D.Lgs. nr. 50/2016.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente
Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
3. L’affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art.36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:
a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da
parte degli Enti preposti;
b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui certificati di pagamento;
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Impresa, l’Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.
_
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
2. L’Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera a del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza di cui al presente articolo, comma 2, lettera b, formano parte integrante del presente
contratto d’appalto.
3. L’affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato X.Xxx. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20. Anticipazioni
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
2. Le modalità di erogazione e recupero dell’anticipazione vengono sancite dal citato art. 35 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Articolo 21. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo n. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria n. rilasciata in data da
_, con sede in _ _per l'importo garantito di €
_
.
2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR.
1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l’Affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. A tale scopo l’Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza
assicurativa n. _ in data da _ .
3. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.
Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.
L’affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell’affidatario
1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.
2. L’affidatario dichiara che il sig. _ è domiciliato c/o la sede legale della società e rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
4. L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
2. L’affidatario nell’ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia identificato con il
CIG n. _ , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’appaltatore _ si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i
subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto e l’elenco prezzi;
- il Capitolato Generale d’Appalto;
- gli ulteriori elaborati grafici progettuali (tavole grafiche, relazione tecnica, ecc…) allegati al progetto
_approvato con deliberazione di G.C. n. _ _ del
_;
- il cronoprogramma ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n. 207/2010;
- le polizze di garanzia di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e, in particolare, il X.Xxx. n. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per quanto attualmente in vigore.
Articolo 29 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento U.E. 679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardonecchia con sede a Xxxxxxxxxxxx (XX), xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 0, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bardonecchia.
Art. 30. Applicazione del codice di comportamento.
L’affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali. L’inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all’appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra
rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-4-6-7-8-10-13-14-15-16-19-21-23-28 della presente scrittura privata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Xxxxxxxxxxxx, xx 00 maggio 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – Xxx. XXXXXXXX Xxxxxxxxx (FIRMATO DIGITALMENTE)
L'AFFIDATARIO – DITTA
_
Sig. (FIRMATO DIGITALMENTE)
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REPERTORIO CONTRATTI N. DEL 14/05/2021 AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA
Io sottoscritta dott.ssa Xxxxxxxx Di Xxxxx, Segretario Comunale Capo del Comune di Bardonecchia, autorizzato ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune, in forza dell’articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, certifico che le parti:
- CECCHINI Dott. Ing. Xxxxxxxxx nato a SUSA (TO) il 25/12/1973, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia
- _nato a
__il
, nella sua qualità di
_
_dell’Impresa
con sede in
codice
_ _ _
_ _
fiscale C _ , partita IVA
della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, sul documento informatico
_
denominato “ _ ” tra il Comune di Bardonecchia e la ditta di
cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Bardonecchia, lì - IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Xxxxxxxx DI XXXXX
(FIRMATO DIGITALMENTE)