PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO INTERRATO IN COMODATO D’USO GRATUITO, LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI.
Capitolato speciale d’appalto
Cod. RIC09_19
PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO INTERRATO IN COMODATO D’USO GRATUITO, LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI.
CIG: 809474393C
CUP: G25I17000240002
INDICE
PRESENTAZIONE DI SARDEGNA RICERCHE 4
ART. 1 – OGGETTO E TERMINI CONTRATTUALI 5
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FONTI DI FINANZIAMENTO 8
ART. 3 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE 8
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI - AVVALIMENTO 10
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 14
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 25
ART. 7 - ANOMALIA DELL’OFFERTA 29
ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA 31
ART. 10 - RAPPORTI CONTRATTUALI 33
ART. 11 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 34
ART. 12 - AMMONTARE DELL’APPALTO 36
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO 37
ART. 15 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 40
ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 40
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 41
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO 42
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA
ART. 20 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 43
ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E OPZIONI DI RINNOVO 44
ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI 44
PRESENTAZIONE DI SARDEGNA RICERCHE
Sardegna Ricerche è un’Agenzia pubblica dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Istituita nel 1985 dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 1985 n. 21, con Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 è stata trasformata in agenzia della Regione Sardegna.
L'agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di ricerca. Contatti web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
Il POR FESR Sardegna 2014 – 2020, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015, promuove la crescita intelligente, lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale previsti nella più ampia strategia europea 2020, attraverso la propria Strategia di specializzazione intelligente (detta S3), finalizzata a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca e innovazione e a individuarne le potenzialità di crescita.
Per permettere l’attuazione dell’Asse prioritario 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2, la Regione Sardegna promuove la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale su alcune aree tematiche di rilievo e l’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie della “Smart Specialisation Strategy” regionale da parte di micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associate e consorzi. Le principali finalità dell’azione sono tutte orientate alla creazione di sistemi di impresa o di nuove realtà produttive che abbiano come scopo principale la riduzione degli impatti ambientali dei cicli produttivi e dei relativi prodotti. In particolare si tratterà di:
- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi (nuovi o innovativi) nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale;
- rilanciare e se possibile promuovere la competitività tecnologica di settori portanti dell’economia regionale;
- sostenere la riconversione industriale o produttiva delle aziende regionali che, anche o in particolare a causa della crisi economica o di altre contingenze, abbiano ridotto o addirittura interrotto la produzione;
- incentivare la riconversione industriale “verde” delle aziende produttive operanti sul territorio regionale, secondo un approccio LCA riferito all’innovazione di processo o di prodotto;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione sostenibile e competitività del territorio sardo;
- favorire ricadute sul territorio in termini di innovazione correlata ai processi di impiego dei prodotti, innalzando in particolare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi;
- incrementare la diffusione, formazione ed informazione tecnica, relativa alle innovazioni, oltre al trasferimento tecnologico tout court, a favore degli operatori di settore.
Con l’accordo sottoscritto il 31/03/2016, disciplinante la delega di funzioni dall’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2014–2020, l’Agenzia Sardegna Ricerche è stata individuata quale Organismo Intermedio per l’attuazione delle azioni dell’Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”.
Nell’ambito del medesimo accordo si prevede la realizzazione della Linea di attività 1.2.2 (Progetti complessi), finalizzata a dare attuazione alle leve e traiettorie di sviluppo individuate dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale attraverso la realizzazione di un progetto complesso per ciascuna delle aree di specializzazione individuate.
Per l'Area di specializzazione "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" è stato avviato il Progetto Complesso omonimo, composto da attività di Animazione, Ricerca Applicata, Bando per Ricerca e Sviluppo per le Imprese, Formazione.
L'Appalto si inserisce all’interno delle attività di Ricerca applicata del Progetto Complesso.
ART. 1 – OGGETTO E TERMINI CONTRATTUALI
Il presente capitolato riguarda la procedura per la fornitura di GPL, con serbatoio interrato in comodato d’uso gratuito, per la durata di 2 (due) anni, e comunque nei limiti dell’importo massimo di Euro 61.000,00 + Iva, incluse le accise e Euro 500,00 quali oneri per la sicurezza, la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori, per l’alimentazione del sistema pilota di celle a combustibile ad ossidi solidi (solid oxide fuel cell – SOFC) in dotazione alla Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.
All’operatore economico è richiesta la presentazione di un’unica offerta economica per la fornitura del GPL, il comodato d’uso gratuito del serbatoio interrato, la realizzazione della linea di distribuzione del gas e per i servizi accessori.
La fornitura dovrà essere trasportata franco destinazione e scaricata presso i locali di Sardegna Ricerche, ubicati in X.X. xx Xxxxxxxxxxxx, XX Xxxxxx Xxxxx – 00000 XXX (XX - Xxxxxx) e presso la medesima sede dovrà essere posato il serbatoio, realizzata la linea gas ed effettuato il servizio di rifornimento.
Per il dettaglio dell’oggetto dell’appalto in questione si rimanda alla scheda tecnica (Allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Sopralluogo facoltativo
Si specifica che, qualora ritenuto utile dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara, sarà possibile effettuare un sopralluogo concordando preventivamente la data con:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 07092432710, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxxxx Xxxxx, 07092432707, xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per l’espletamento della gara Sardegna Ricerche si avvale, ai sensi dell’art. 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Sistema”), gestito da Consip Spa e accessibile dall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx . L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte da Sardegna Ricerche nel presente capitolato e nella scheda tecnica che saranno documento contrattuale al pari dell’offerta economica presentata dall’appaltatore e, a tal fine, allegate alla Richiesta di Offerta (RdO) del portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si precisa che le specifiche indicate nella Scheda Tecnica sono richieste a pena di esclusione. Pertanto, solamente le offerte redatte nel rispetto dei requisiti previsti nella Scheda Tecnica saranno ammesse alla fase di verifica dell’offerta economica. A tal proposito, per facilitare la verifica del rispetto dei suddetti requisiti il concorrente dovrà compilare l’Allegato D Schema di offerta tecnica.
Accettando tale incarico, l’operatore economico appaltatore si impegna a eseguire l’appalto nei termini e nelle modalità stabilite con la propria offerta purché rispettosa delle clausole tassative stabilite dalla suindicata scheda tecnica e dal presente capitolato.
Durata e termini contrattuali.
Sardegna Ricerche stipulerà con l’aggiudicatario un contratto della durata di 2 (due) anni, e comunque nei limiti dell’importo massimo di fornitura di Euro 61.000,00 + Iva e incluse le accise ed Euro 500,00 quali oneri per la sicurezza, per la fornitura di GPL, il comodato d’uso gratuito del serbatoio interrato, la realizzazione della linea di distribuzione e per i servizi accessori così come specificati nella scheda tecnica.
Alla scadenza del contratto Sardegna Ricerche si riserva la possibilità di valutare il suo rinnovo ai medesimi patti e condizioni.
L’appalto in oggetto deve essere eseguito entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura senza che questo comporti alcun onere od obbligo per la stessa Sardegna Ricerche, che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.
In questo caso Sardegna Ricerche potrà procedere eventualmente con l’accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall’attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni anche in relazione all’eventuale disimpegno di fonti di finanziamento di origine comunitaria. Non è ammessa alcuna forma di dilazione nell’esecuzione delle singole prestazioni individuate dalla scheda tecnica e dalle eventuali ulteriori specificazioni o migliorie stabilite dall’Appaltatore in sede d’offerta.
La dilazione dei termini di esecuzione non è ammessa neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore.
Si specifica che l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto, dai seguenti documenti di gara:
1. Capitolato Speciale d’Appalto
2. Scheda tecnica
3. Patto d’integrità
4. Documento Unico Valutazione Rischi (DUVRI).
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti, né offerte condizionate.
Xxxxxxx esclusi i concorrenti che presenteranno:
offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi specificate nel presente documento;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento.
Sardegna Ricerche a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.
N.B. L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti di gara per il solo fatto di avere presentato l’offerta.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi al servizio in oggetto, è stato redatto il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze tramite il quale risulta che gli oneri per la sicurezza ammontano a € 500,00 di cui € 300,00 relativi alla realizzazione della linea di distribuzione del GPL e al comodato d’uso gratuito del serbatoio e € 200,00 relativi alla fornitura del GPL.
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FONTI DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, secondo il criterio del Prezzo più Basso a favore dell’operatore economico, singolo o riunito in raggruppamento, che offrirà il maggior ribasso percentuale Rp sul prezzo di un litro di GPL al momento della pubblicazione della presente procedura secondo quanto pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ) ( rif: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito). Il valore complessivo stimato dell’appalto per il periodo di n. 2 (due) anni, è pari a Euro 61.500,00 + Iva di cui € 61.000,00 + Iva per la fornitura di GPL, di serbatoio in comodato d’uso gratuito, la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori e € 500,00 + Iva quali oneri per la sicurezza.
Fonte di finanziamento: ogni onere e spesa connessa con il presente appalto ha le seguenti fonti di finanziamento: “Gestione e attività Cluster ER”.
ART. 3 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Sardegna Ricerche: x/x xxxxxxx 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx. Xxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxx (XX), C.F. 92024600923, P.Iva 00000000000. Tel. 070/92431 - fax 070/00000000, PEC
xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per informazioni tecniche scrivere a xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Telefono: 000.00000000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Telefono: 000.00000000 Per informazioni amministrative scrivere a xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Telefono: 000.00000000
Responsabile del procedimento: Xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le informazioni complementari sul capitolato e su tutti i documenti di gara potranno essere richieste fino al termine tassativo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Sardegna Ricerche nella sezione di messaggistica del sistema Acquistinretepa.
Messaggistica
Sardegna Ricerche ha la facoltà di inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto attraverso la funzionalità della piattaforma (messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara, che sarà attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “messaggi”; sarà sua cura e onere prenderne visione.
La documentazione a base di gara è costituita da:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara;
c) ALLEGATO B – DGUE;
d) ALLEGATO C – Scheda tecnica;
e) ALLEGATO C1 – Planimetria;
f) ALLEGATO D – Schema di Offerta tecnica;
g) ALLEGATO E – Offerta economica;
h) ALLEGATO H – Patto d’integrità;
i) Documento Unico Valutazione Rischi (DUVRI);
j) Eventuali FAQ (risposte alle domande frequenti)
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI - AVVALIMENTO
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura RDO gli operatori di cui all’art. 3 comma 1 lettera p del D.Lgs. n. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 45 del medesimo Decreto, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritti e abilitati a presentare offerte nelle categorie merceologiche BENI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
7. I soggetti che abbiano stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
8. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/Patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Condizioni e requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. così come riportate nell’Allegato A - Domanda di ammissione alla gara e Allegato B - DGUE;
VERIFICA REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n.
111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 2 del Codice.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Requisiti di idoneità professionale
I requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per le attività oggetto della presente procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati
Oltre ai requisiti di carattere generale, tecnico professionale e di idoneità professionale sopra elencati, i consorzi e gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono rispettare i requisiti di partecipazione disciplinati dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
NOTA BENE. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamento, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
È inoltre vietato ai concorrenti di partecipare all’appalto:
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e al contempo anche in forma individuale;
- in aggregazione di imprese di rete e al contempo anche in forma individuale. Le imprese aderenti al contratto di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura in oggetto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a compilare l’Allegato K – Avvalimento e allegarlo, firmato digitalmente, tra i documenti amministrativi unitamente al Contratto di Avvalimento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro il termine perentorio inserito a sistema, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte saranno attestate dal Sistema.
La seduta pubblica per l’ammissione delle Offerte e la verifica della documentazione amministrativa si terrà lo stesso giorno di scadenza della procedura presso la sede di Sardegna Ricerche nella Xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, XX xxxxxx xxxxx, 00000 Xxx (Xx). Eventuali variazioni della data della seduta pubblica verranno comunicate ai partecipanti attraverso il sistema di messaggistica.
L’offerta dovrà essere composta dalla Documentazione Amministrativa e dalla Documentazione economica e dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:
1. – Sezione Amministrativa
dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
- Allegato A – Domanda di ammissione alla gara,
Il presente allegato esplicita l’intenzione dell’operatore economico di voler partecipare alla procedura in oggetto fornendo al contempo i propri dati essenziali. Detto allegato consente, inoltre, di fornire la dichiarazione relativa alla propria dimensione aziendale. La presente dichiarazione, nel
caso in cui l’impresa sia micro, piccola o media, è necessaria nel caso in cui il candidato intenda usufruire della riduzione pari al 50% della garanzia provvisoria.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Allegato B - Documento di gara unico europeo (DGUE)
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale da redigersi ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, nella quale l'operatore economico dichiara formalmente di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE, in formato elettronico RTF è messo a disposizione da Sardegna Ricerche come da modello allegato alla documentazione di gara (Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo). Il concorrente dovrà compilare l’Allegato B - DGUE nelle Parti II – III – IVa e VI e allegarlo, firmato digitalmente, nella Sezione Amministrativa. In caso di Raggruppamento di soggetti plurimi non ancora formalmente costituito, questa dichiarazione deve essere presentata da ogni operatore economico che costituirà il Raggruppamento e deve riportare le parti dell’appalto che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione e l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 nonché l’esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.
In caso di avvalimento anche l’operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.
N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO” dovranno essere riportati i dati di:
1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
2. soci e direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
5. socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa che anche in quest’ultimo caso i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a presentare l’Allegato B, a pena di esclusione).
N. B.: il DGUE dovrà essere reso inoltre:
in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa), da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato;
in caso di avvalimento dall’impresa ausiliaria;
dai subappaltatori dichiarati nella terna (ove applicabile)
- Allegato C – Scheda tecnica. I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere digitalmente, per accettazione, la scheda tecnica Allegato C redatta da Sardegna Ricerche e ad allegarla alla Documentazione Amministrativa in risposta alla RdO.
- Allegato C1 – Planimetria area GPL. I concorrenti sono tenuti a sottoscrivere digitalmente, per presa visione, la planimetria Allegato C1 redatta da Sardegna Ricerche e ad allegarla alla Documentazione Amministrativa in risposta alla RdO.
- Allegato D – Schema di Offerta Tecnica. I concorrenti sono tenuti a riportare nel presente allegato le informazioni relative alle caratteristiche dell’offerta. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato in risposta alla RdO. Si ricorda che la presentazione dell’Offerta tecnica è richiesta ai fini della verifica del rispetto delle caratteristiche descritte nella Scheda Tecnica. Solo
le offerte tecniche che rispetteranno questo requisito saranno ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica.
- Allegato F - Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura, inclusi i soggetti plurimi e i subappaltatori, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il subappaltatore indicato nell’eventuale terna dal concorrente deve essere classificato in sede di creazione del PASSOE e solo ai fini di creazione dello stesso, come “mandante di RTI”. In detto caso il concorrente rivestirà il ruolo di “Mandataria RTI”.
- Allegato H - Patto d’integrità. I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all’Allegato H. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”
Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra Sardegna Ricerche e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
- Allegato K - Avvalimento Qualora l’operatore economico decidesse di ricorrere all’istituto dell’avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, è necessario compilare l’Allegato K – Avvalimento e allegarlo, firmato digitalmente, alla Documentazione Amministrativa unitamente al Contratto di Avvalimento.
- Copia scansionata del Modello F23/F24 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo inerente l’offerta economica, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 50/2016 o dal Consorzio Ordinario / GEIE già costituiti.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23/F24 codice tributo 456T, descrizione: “Imposta di bollo offerta economica procedura Cod. RIC09_19”, Dati anagrafici dell’operatore economico e della stazione appaltante, estremi dell’atto “cod. RIC09_2019”.
N.B. si ricorda che nella documentazione amministrativa non deve essere presente, pena l’esclusione dalla gara, alcun riferimento all’offerta economica / ribasso effettuato. Pertanto, ai fini dell’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, può essere allegato il modello F23 / F24 ma NON la copia dell’offerta economica con apposta la marca da bollo.
- Garanzia provvisoria l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base (importo a base di gara) con riferimento all’importo dell’appalto per il quale si concorre, da presentarsi in una delle seguenti forme:
• a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a Sardegna Ricerche (Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxx: Banco di Sardegna), specificando la seguente causale: “Garanzia provvisoria procedura RDO cod. RIC09_19 Fornitura GPL e realizzazione linea Gas” il concorrente dovrà allegare nella Documentazione Amministrativa, copia dell’attestazione di avvenuto bonifico firmata dal legale rappresentante e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
• a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Sardegna Ricerche. L’originale dell’assegno circolare dovrà essere consegnato in busta chiusa all’ufficio protocollo di Sardegna Ricerche, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx, accompagnato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
• a mezzo di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente conforme allo schema tipo di cui al DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31.
La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Sardegna Ricerche;
deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
(N.B.) deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016:
PUNTO | AMMONTARE RIDUZIONE % | SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE |
0. | 50% | microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese |
1. | 50% | certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. |
2. | 30% cumulabile eventualmente con punto 1. | sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
3. | 20% cumulabile eventualmente con punto 1. | Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 |
4 | 20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3 | del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso |
5. | 15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4 | Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 |
6. | 15% | Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 |
7. | 30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Rating di legalità ovvero Rating d’impresa ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni |
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.
N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte dal Garante (Xxxxxxxx in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante) e dal soggetto garantito ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto garantito e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
N.B. La sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante comporta l’esclusione dell’offerente dalla gara d’appalto.
Resta inteso che:
L’offerta si intende valida per 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
La documentazione deve essere presentata in lingua italiana o inglese. In quest’ultimo caso, qualora venga ritenuto necessario, potrà essere richiesta all’operatore economico una traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua inglese e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono forniture non giudicate conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. – Sezione Economica
Allegato E - Offerta economica. L’operatore economico deve indicare:
Il Ribasso percentuale (Rp) espresso alla seconda cifra decimale, offerto sul prezzo Pgpl di 1 litro di GPL al netto dell’ IVA, accisa inclusa.
Si specifica che Pgpl è il prezzo al litro del GPL [€ / litro], indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data di pubblicazione della gara (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx- petroliferi.htm ) (rif: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito).
Pgpl = Prezzo di 1 litro di GPL al netto di IVA, accisa inclusa:
= € 1,485 al litro
Si sottolinea inoltre, che l’offerta economica dovrà includere tutti gli oneri per la fornitura del GPL, il comodato d’uso gratuito del serbatoio interrato, la realizzazione della linea di distribuzione del gas e per i servizi accessori descritti nell’Allegato C – Scheda Tecnica.
Si specifica che il prezzo totale del singolo rifornimento di GPL ( G ) sarà determinato a misura, ogni volta che avverrà un rifornimento, moltiplicando il prezzo al litro del singolo rifornimento Prif per il quantitativo di GPL (Qr ) effettivamente rifornito ( = × ).
Il prezzo al litro del GPL per il singolo rifornimento Prif sarà calcolato mediante applicazione del ribasso percentuale Rp, offerto dal concorrente aggiudicatario, al prezzo del GPL comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA stabilito dalla Camera di commercio, indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” della camera di commercio di Perugia relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (rif: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito). A titolo esemplificativo se il rifornimento avvenisse nella 1° quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 2° quindicina del mese “A-1”. Se invece il rifornimento avvenisse nella 2°quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 1° quindicina dello stesso mese “A”.
Sotto si riporta la formula che determinerà il prezzo al litro Prif [€/litro]. Si specifica che il prezzo determinato con la sottostante formula COMPRENDE l’accisa ma è al netto dell’IVA:
= [(1 − 100%) ∗ ]
Dove:
Prif è il prezzo finale di un litro di GPL al momento del rifornimento comprensivo dell’accisa e al netto di IVA, espresso in [€/ litro];
Rp è il ribasso percentuale, espresso alla seconda cifra decimale offerto in sede di gara;
Pgpl è il prezzo al litro di GPL [€ / litro] comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” e relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (rif: GPL-al litro relativo alla consegna di
1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito).
Sardegna Ricerche è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. L’offerta, deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’operatore economico.
N.B.
Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nelle fasi di formulazione dell’offerta economica sulla piattaforma: in caso di discordanza tra i valori dell’offerta economica “caricati” a sistema dal concorrente (percentuale di ribasso sulla Base di Gara) e i valori inseriti nell’Allegato E Offerta economica, prevarrà quest’ultimo. In tal caso Sardegna Ricerche provvederà a stilare una nuova graduatoria dandone comunicazione a tutti i Concorrenti. Si precisa che in caso di indicazione di cifre decimali si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.
Nel caso in cui l’offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.
Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nella Documentazione amministrativa della gara.
Resta inteso che:
L’offerta si intende valida per 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene aggiudicata ai sensi dell’articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D. Lgs. n. 50/2016.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Verifica della Documentazione Amministrativa.
In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla gara procedendo a:
a. Verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
b. Sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico partecipante, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l’esame e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
c. Attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
d. Proporre l’adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara;
e. Curare gli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
N.B. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (qualora presente), la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. N.B. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sardegna Ricerche, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
PRECISAZIONI
Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta prefissata, la stessa verrà aggiornata ad una data che sarà comunicata tramite il sistema di messaggistica del MEPA. La stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Conformità alle caratteristiche tecniche richieste:
In questa fase, inoltre, si procederà a verificare la conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche previste nella scheda tecnica redatta da Sardegna Ricerche. Le offerte con caratteristiche non rispettose dei requisiti previsti nella scheda tecnica redatta da Sardegna Ricerche non verranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche.
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.
Nella fase di verifica amministrativa, l’eventuale esclusione dei concorrenti avverrà a cura del Responsabile del Procedimento tramite il sistema. In tal caso il sistema manterrà chiuse le successive buste.
Seduta pubblica
La Piattaforma telematica, al fine di ottemperare al principio comunitario di massima trasparenza, gestisce automaticamente la seduta pubblica. In particolare, gli operatori economici che ne hanno diritto potranno visualizzare automaticamente le informazioni sulla specifica fase della valutazione. In tal modo, nell’esame della Busta Amministrativa, ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l’elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di partecipazione) e l’indicazione di quanti documenti sono stati inviati da ogni offerente senza, tuttavia, l’indicazione del nome o del contenuto del documento.
NB Accedono alla fase di apertura della busta economica esclusivamente le offerte che rispetteranno i requisiti specificati
nell’allegato C Scheda Tecnica.
Apertura offerta economica
Nella fase due si procederà all’apertura dell’offerta Economica.
La procedura verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale Rp sul prezzo di 1 litro di GPL al momento di pubblicazione della gara, così come di seguito specificato:
Pgpl = Prezzo di 1 litro di GPL al netto di IVA, accisa inclusa:
= € 1,485 al litro
Si specifica che il Pgpl è il prezzo del GPL espresso in unità [€ / litro], indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data di pubblicazione della gara (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ) ( riferimento: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito)1. Si sottolinea inoltre che il prezzo Pgpl comprende l’accisa ed è al netto di IVA.
1 Si specifica infatti che i prezzi vengono rilevati ogni 15 giorni (nei giorni 15 e 30 di ciascun mese) e che pertanto per ogni mese saranno disponibili sul sito della Camera di commercio di Perugia due quotazioni relative alla 1° quindicina (1-15 del mese) e alla 2° quindicina (15-30 del mese) rispettivamente. Si sottolinea inoltre che il prezzo Pgpl del GPL comprende l’accisa ed è al netto di IVA.
“Rp” è il ribasso percentuale offerto dal concorrente rispetto al prezzo “Pgpl”. Si specifica che il ribasso percentuale deve essere espresso al secondo decimale. Per esempio il Rp = 1,00 significa che il concorrente intende di applicare il ribasso percentuale pari ad 1,00% rispetto al valore del Pgpl. Si precisa, inoltre, che il ribasso deve essere riferito al valore “Pgpl” che comprende l’accisa ed è al netto di IVA.
Si specifica che la percentuale di ribasso offerta in sede di gara dal concorrente aggiudicatario dovrà rimanere fissa ed invariabile durante tutto il periodo del contratto. A tale ribasso l’aggiudicatario resterà obbligato a prescindere dal quantitativo della fornitura di GPL richiesta da Sardegna Ricerche. L’offerta economica dovrà essere unica e dovrà tener conto dei costi per la fornitura del GPL, del comodato d’uso gratuito del serbatoio interrato, della realizzazione della linea di distribuzione del gas e dei servizi accessori.
In caso di ex aequo tra le migliori offerte, gli operatori economici saranno invitati, se possibile seduta stante, a migliorare la propria offerta mediante rilanci del ribasso percentuale Rp da effettuarsi tramite la piattaforma telematica, entro un termine massimo di tre (3) ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta. In caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio.
Determinazione del prezzo totale di ogni singola fornitura
Si specifica che il prezzo totale del singolo rifornimento di GPL ( G ) sarà determinato a misura, ogni volta che avverrà un rifornimento, moltiplicando il prezzo al litro del singolo rifornimento Prif per il quantitativo di GPL (Qr ) effettivamente rifornito ( = × ).
Il prezzo al litro del GPL Prif sarà calcolato mediante applicazione del ribasso percentuale, offerto dal concorrente aggiudicatario, al prezzo del GPL comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” della camera di commercio, relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ) (rif: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito). A titolo esemplificativo se il rifornimento avvenisse nella 1° quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 2° quindicina del mese “A-1”. Se invece il rifornimento avvenisse nella 2°quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 1° quindicina dello stesso mese “A”.
Si ribadisce la formula che determinerà il prezzo Prif [€/litro]. Si specifica che il prezzo determinato con la sottostante formula COMPRENDE l’accisa ma è al netto di IVA (IVA esclusa):
= [(1 − 100%) ∗ ]
Dove:
Prif è il prezzo finale di un litro di GPL al momento del rifornimento comprensivo dell’accisa e al netto di IVA, espresso in [€/ litro];
Rp è il ribasso percentuale, espresso alla seconda cifra decimale offerto in sede di gara;
Pgpl è il prezzo del GPL espresso in unità [€ / litro] comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia, nella sezione “Listino prezzi petroliferi” e relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ) (rif: GPL-al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito).
Seduta pubblica
La Piattaforma telematica, al fine di ottemperare al principio comunitario di massima trasparenza, gestisce automaticamente la seduta pubblica. In particolare, gli operatori economici che ne hanno diritto potranno visualizzare automaticamente le informazioni sulla specifica fase della valutazione. In tal modo, nell’esame della Busta Economica, ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l’elenco dei concorrenti ammessi (Ragione Sociale e Forma di partecipazione) e l’indicazione del totale dell’offerta economica (se presentata) con possibilità di consultazione dei singoli parametri economici eventualmente presenti.
Infine, ciascun concorrente ha la possibilità di visualizzare l’elenco dei concorrenti ordinati in ragione del ribasso percentuale offerto. Ciascun concorrente vede il medesimo contenuto della Graduatoria definitiva.
ART. 7 - ANOMALIA DELL’OFFERTA
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Quando, come nel caso della presente procedura, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata secondo uno dei metodi indicati al comma 2 dell’art. 97 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata secondo quanto previsto dal medesimo comma 2. Altrimenti, nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15, la congruità è valutata secondo quanto previsto dal comma 2bis. Le verifiche di cui al punto precedente vengono effettuate ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
N.B. La commissione, ai fini dell’individuazione dell’anomalia delle offerte, terrà conto delle offerte prima della riparametrazione.
La valutazione verrà effettuata direttamente dal RUP secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.
Sardegna Ricerche richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X di detto decreto - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e propone l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del
D.lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno espressamente indicare nell’Allegato B - DGUE le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del Codice, il subappalto non può superare il 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche ai sensi del comma 4 del sopra citato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:
- all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti del servizio/fornitura che si intende subappaltare;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore rende impossibile l’esecuzione da parte di quest’ultimo di parti del contratto d’appalto. In detto caso la stazione appaltante non emetterà alcuna autorizzazione al subappalto.
Sardegna Ricerche corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
ART. 10 - RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.
Sardegna Ricerche, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
L’Appaltatore dovrà in ogni caso rispettare per l’espletamento dell’incarico la tempistica formulata in offerta. Si precisa che Sardegna Ricerche non autorizza proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica stabilita dalla scheda tecnica.
L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente Sardegna Ricerche perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione di Sardegna Ricerche ha valore definitivo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione della fornitura in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto, Sardegna Ricerche trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sardegna Ricerche paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto in questione.
Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx Ricerche si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, le forniture ed i servizi eseguiti oltre i termini previsti o quelle non rispettose delle condizioni di esecuzione previste dal presente capitolato, dai documenti di gara e dal piano operativo approvato (ove presente), salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sardegna Ricerche. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la
risoluzione del contratto per colpa, l’addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d’appalto di cui si tratta.
Termini di esecuzione dell’appalto.
Il sistema, costituito dal serbatoio interrato, dalla linea di distribuzione di GPL ed i relativi servizi accessori, dovrà essere ultimato e pienamente operativo entro 20 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. Non saranno ammesse consegne frazionate.
L’aggiudicatario dovrà programmare i rifornimenti in accordo con Sardegna Ricerche in modo da garantire un approvvigionamento costante di GPL;
L’aggiudicatario dovrà comunque confermare a Sardegna Ricerche via e-mail il giorno e l’ora di ciascun rifornimento;
Qualora fosse necessario un rifornimento aggiuntivo rispetto a quelli programmati, richiesto dal personale di Sardegna Ricerche, l’aggiudicatario dovrà effettuarlo entro e non oltre 2 giorni lavorativi dell’ordinativo di fornitura;
Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee, munite di contatore volumetrico omologato, correttamente funzionante e verificato periodicamente dall’organo competente, provvisto di apparecchiatura per l’emissione del tagliando cartaceo riportante il quantitativo effettivamente consegnato.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di esecuzione, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per la stessa Sardegna Ricerche, che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.
In questo caso Sardegna Ricerche potrà procedere, eventualmente, all’accollo dei costi e degli oneri aggiuntivi derivanti dall’attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
Luogo di esecuzione dell’appalto:
Il serbatoio interrato di stoccaggio del GPL e la linea di distribuzione del gas dovranno essere installati nella zona adiacente al sistema pilota di celle SOFC presso la Piattaforma Energie Rinnovabili, c/o Sardegna Ricerche, VI Xxxxxx Xxxxx, X.X. Xxxxxxxxxxxx, 00000 Xxx (XX). L’area a disposizione per il posizionamento del serbatoio è indicata nella planimetria di cui all’Allegato C1 – Planimetria Area GPL e non potrà essere variata. La linea di distribuzione del gas dovrà essere interrata e progettata in modo da arrivare agevolmente e in sicurezza alla predisposizione per l’allaccio di GPL, posizionata sulla parete del container contenente il sistema pilota di celle SOFC di proprietà della Stazione Appaltante.
VERIFICA DELLA FORNITURA.
Fornitura difforme o incompleta. In occasione di ogni singola fornitura e all’atto del completamento dell’esecuzione dell’appalto, il personale di Sardegna Ricerche verificherà la corretta esecuzione ed il rispetto di quanto riportato nella scheda tecnica. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare l’esecuzione incompleta o difforme dell’appalto senza che questo comporti alcun onere a suo carico.
La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che dovessero insorgere a distanza ragionevole di tempo dalla consegna stessa, ovvero, al momento dell’effettivo utilizzo dei prodotti.
ART. 12 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi:
- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle prescrizioni di legge, di quelle stabilite dai documenti di gara nonché dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore. In particolare:
o fornitura GPL come specificato nell’allegato C - Scheda tecnica;
o fornitura e posa in opera interrato di n. 1 serbatoio in comodato d’uso gratuito per 2 anni come specificato nell’allegato C - Scheda tecnica;
o realizzazione linea di distribuzione GPL come specificato nell’allegato C - Scheda tecnica;
o servizi accessori come specificato nell’allegato C - Scheda tecnica.
- tutti gli oneri atti a garantire la dovuta funzionalità della linea gas, del serbatoio e della sua fornitura nel rispetto delle normative vigenti e dell’offerta tecnica tra cui si elencano, a titolo non esaustivo:
o verifiche annuali di funzionamento, esercizio e stato d’uso di tutto l’impianto GPL con rilascio di relativa certificazione;
o sostituzione, se necessario al fine di garantirne la corretta funzionalità, del serbatoio, di parti della linea gas, valvole e/o altri componenti malfunzionanti o usurati;
o verifica annuale della valvola di sicurezza;
o tutti i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’impianto GPL previsti dalle normative vigenti;
- tutti gli oneri connessi con lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti in fase di espletamento del servizio;
- le spese per la stipula del contratto.
L’appalto di cui all’oggetto è remunerato secondo le modalità riportate nell’art. 14 Pagamenti.
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A e comprensivo delle accise.
ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO
Il responsabile unico del procedimento, controlla l'esecuzione del contratto. Sardegna Ricerche procede con l’effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il nulla osta ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
Durante il corso dell’esecuzione contrattuale, Sardegna Ricerche si riserva di verificare l’esatto adempimento contrattuale da parte dell’Appaltatore e intervenire tempestivamente con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto.
Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:
dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
l’espletamento del servizio risulti carente;
la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire la fornitura;
i tempi di esecuzione della fornitura non vengano rispettati.
Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.
Il pagamento del corrispettivo viene disposto a seguito di ciascun rifornimento e dell’emissione della fattura elettronica relativa al quantitativo fornito.
In particolare, il valore G ( = × ) relativo al costo totale della singola fornitura di GPL, verrà
fatturato dall’operatore economico successivamente ad ogni rifornimento e verrà determinato secondo la seguente formula (comprensivo dell’accisa e al netto dell’iva):
= [(1 −
) ∗ ] ∗
100%
Dove:
G è il prezzo finale del rifornimento comprensivo l’accisa e al netto di IVA, espresso in [€/ litro];
Rp è il ribasso percentuale, espresso alla seconda cifra decimale offerto in sede di gara;
Pgpl è il prezzo del GPL espresso in unità [€ / litro] comprensivo dell’accisa e al netto dell’IVA indicato sul sito della Camera di Commercio di Perugia (link: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/X00X000X00X00/Xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx ), nella sezione “Listino prezzi petroliferi” e relativo alla quindicina di giorni antecedenti alla data del rifornimento (rif: GPL- al litro relativo alla consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito);
Qr è il quantitativo rifornito oggetto della fattura espresso in [litro].
Relativamente al prezzo Pgpl su cui applicare il ribasso percentuale Rp si ricorda che se il rifornimento avvenisse nella 1° quindicina del mese “A” il prezzo del GPL (PgpL) su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 2° quindicina del mese “A-1”. Se invece il rifornimento avvenisse nella 2°quindicina del mese “A” il prezzo del GPL su cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarebbe quello relativo alla 1° quindicina dello stesso mese “A”.
In ogni caso i pagamenti avverranno esclusivamente a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica verificata positivamente da parte del personale di Sardegna Ricerche e sono, comunque, subordinati alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e alla regolare e completa esecuzione dell’appalto.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche.
Sardegna Ricerche è un’amministrazione pubblica inclusa nel “Conto economico consolidato” della pubblica amministrazione, di cui all’art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica), elaborato dall’ISTAT. Sardegna Ricerche è soggetto al regime dello Split Payment, nell’emissione della fattura elettronica all’interno del campo “esigibilità IVA” si dovrà necessariamente inserire la lettera “S” per indicare il regime della Scissione dei Pagamenti”.
La fattura in formato elettronico dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “Procedura cod. RIC09_19 procedura per la fornitura di Gpl con serbatoio interrato in comodato d’uso gratuito, la realizzazione della linea di distribuzione e servizi accessori” con l’indicazione del relativo CIG e del CUP.
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione definitiva:
- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
L’Appaltatore si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto
attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.
ART. 15 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione previsti dal presente capitolato viene applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali in caso di ritardo o di non corretta prestazione, fatti salvi i casi di penali specifiche come stabilite dai documenti di gara (schede tecniche) sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e saranno determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo o al singolo evento non rispettoso delle specifiche tecniche e/o dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Dette penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare contrattuale netto, fatto salvo ogni limite diverso, come previsto nei casi specifici individuati dalle schede tecniche dei singoli lotti.
La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% con riferimento al singolo pagamento oltre la quale Sardegna Ricerche, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.
ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore ed Sardegna Ricerche, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l’interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Sardegna Ricerche può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Sardegna Ricerche può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) nei casi di inadempimento previsti dalla Relazione tecnica illustrativa.
Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sardegna su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se
nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Sardegna Ricerche risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di Sardegna Ricerche ai sensi del codice civile. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso dell’eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione dell’appalto nelle date prestabilite.
Sardegna Ricerche ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 Sardegna Ricerche può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di appalto residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.
Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall’articolo 14 del presente capitolato.
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA
L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di
legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Tutti i macchinari e le attrezzature di lavoro che saranno messi a disposizione dei lavoratori sia per la realizzazione dell’impianto sia per i rifornimenti del GPL dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative, idonei ai fini delle attività da eseguire e ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali di Sardegna Ricerche, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza Sardegna Ricerche da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L’aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dalla stazione appaltante e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione della fornitura, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell’espletamento della fornitura.
ART. 20 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
tutte le spese di xxxxx e di registro inerenti agli atti occorrenti per l’espletamento della fornitura dal giorno della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
l’obbligo di dare immediato inizio all’espletamento dell’oggetto dell’appalto non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l’eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
tutti gli oneri di smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di consegna, installazione e messa in servizio del sistema GPL, nonché di quelli eventualmente prodotti durante tutta la durata del contratto;
l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a Sardegna Ricerche ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
ART. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO E OPZIONI DI XXXXXXX
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Sarà materialmente allegata al contratto:
la scheda tecnica;
Si intenderà integralmente riportata e trascritta pur se non materialmente allegata al contratto la seguente documentazione:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Offerta economica
Non si applica il tacito rinnovo, tuttavia alla scadenza del contratto Sardegna Ricerche potrà decidere in accordo con l’aggiudicatario di rinnovare il contratto alle medesime condizioni.
ART. 22 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che:
l’aggiudicatario dell’appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà richiesto per tale verifica da Sardegna Ricerche;
ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è fatto salvo il diritto di Sardegna Ricerche alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) informazioni comunicate a Sardegna Ricerche dai partecipanti alla gara d’appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in questione.
SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI
Sardegna Ricerche, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili, indicherà, ove necessario, le idonee misure di sicurezza che l'Appaltatore dovrà adottare in coerenza con il Codice in materia di protezione dei dati personali e provvederà, ove necessario, alla nomina ad "incaricato di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche, di cui l'Appaltatore fornirà l'elenco dei nominativi, preposte alle varie attività di trattamento, ivi comprese le fasi di raccolta, trasporto e custodia.
Le attività di trattamento dei dati sensibili dovranno rispettare le misure minime di cui all'All. B al Codice di Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno altresì avvenire sempre nel rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati nel corso dell'esecuzione del appalto dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29). In particolare l'Appaltatore:
ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto aperto;
è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Sardegna Ricerche ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.