PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA A SOGGETTI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA A SOGGETTI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE
Approvato con D.G.C. del 23 dicembre 2008 N. 80
ART. 1
(OGGETTO, FINALITA' AMBITO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO)
1. L’Amministrazione comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per mezzo di: contratti di lavoro autonomo professionale, contratti di lavoro autonomo occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 e s.m.i..
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi autonomi, occasionali o professionali, e di collaborazione coordinata e continuativa e costituisce parte integrante del regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
ART. 2
(PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO)
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il requisito della specializzazione universitaria si intende soddisfatto ricorrendo diploma di laurea magistrale o titolo equivalente, ovvero laurea triennale se completata con master di 1° livello ovvero con corso post lauream di 1° livello.
ART. 3 (CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)
1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai responsabili di servizio (responsabili di area) dell’Amministrazione, sulla base di apposito contratto contenente gli elementi di cui al successivo art.9.
ART. 4
(PREVISIONE ANNUALE DI PROGETTI E ATTIVITA’ E NORME PROCEDURALI)
In ossequio a quanto disposto dall’art.3, comma 55, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), l’affidamento da parte dell’ente di incarichi di collaborazione autonoma, a soggetti estranei
all’amministrazione può avvenire, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 127, della legge 662/1996, così come modificato dall’art.3, comma 54 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), così come modificato dal D.L.112/2008, i provvedimenti di affidamento da parte dell’ente di incarichi di prestazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa a soggetti estranei all’amministrazione devono essere pubblicati sul sito web, con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
I contratti relativi a detti incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante ( art. 3, comma 18, della L. 244/2007 ( legge finanziaria 2008).
In attuazione di quanto disposto dall’art.3, comma 56, della L. 244/2007 ( legge finanziaria 2008), così come modificato dal D.L.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, la spesa complessiva annua relativa all’affidamento da parte dell’ente di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’amministrazione è stabilita nel bilancio di previsione dell’ente.
A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono pubblicati per una congrua durata (mesi sei) e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ente.
L'atto di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma superiore ad Euro 5.000,00, a soggetti estranei all'amministrazione deve essere trasmesso alla Sez. Regionale di Controllo della Corte dei conti entro 30 gg. dalla loro adozione, ai sensi dell'art.1, comma 173 della legge 266/2005,.
L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
ART. 5
(PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI)
1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Comune predispone, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare (sulla base delle idoneità tecnico-professionali evincibili dal curriculum) un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
2. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti, ovvero in mancanza di elenchi, si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3. Il bando e/o l’avviso deve contenere:
a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
b) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione all’elenco;
c) la produzione del curriculum da allegare alla domanda
d) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi
e) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l’ammissione alla selezione.
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4. Il Responsabile del Servizio competente in qualità di presidente, e un esperto, preferibilmente appartenente all’organico dell’Ente, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
5. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell’avviso.
6. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell’Ufficio competente.
7. L’attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.
ART. 6
(MODALITA’ E CRITERI DELLA SELEZIONE)
1. Il Responsabile dell’area effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso, l’assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell’avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, il Responsabile dell’area attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di punti 40, così ripartiti:
titoli: punti 20
colloquio: punti 20.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
5. Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 14/20.
6. Al termine del colloquio, il Responsabile dell’area predispone la graduatoria finale di merito.
ART. 7
(FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA)
1. E' in facoltà del Responsabile formulare, all'esito della selezione, apposita graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva, formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile dell’area e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari, di cui si manifestasse la necessità entro tre anni successivi alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet.
ART. 8
(PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA- SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA. ALTRE DEROGHE)
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7, l'Amministrazione può conferire, con provvedimento del responsabile del servizio competente, ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
e) in caso di incarichi il cui importo, al netto dell'IVA, risulta inferiore ad Euro 5.000,00;
f) in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione debitamente autorizzati, se non a part-time al 50%, forniti di precipua specializzazione in materia;
g) in caso di incarichi a dipendenti di altra pubblica amministrazione in applicazione dell’art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005).;
h) per incarichi di natura artistica ovvero connotati da estrema occasionalità (es. nr. 2 giornate di formazione, nr.1 giornata di seminario o di conferenza).
ART. 9
(ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO)
1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto o disciplinare, sottoscritto dal Responsabile competente e dal collaboratore, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare
c) i tempi previsti e le eventuali penalità
d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività
e) i profili inerenti la proprietà dei risultati
f) i profili economici
2. L’amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d’obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
3. Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.
ART. 10 (ENTRATA IN VIGORE)
Il presente regolamento viene trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione ed entra in vigore secondo quanto disposto dal vigente Statuto Comunale, fermo restando l’eventuale immediata esecutività decisa dall’organo deliberante.