Direzione Generale Direzione Risorse Umane
PG I0147100_2019 PG I0147100_2019 PG I0147100_2019
Direzione Generale Direzione Risorse Umane
Servizio Gestione e Sviluppo Rapporti di Lavoro
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’IPOTESI DI INTEGRAZIONE AL “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL COMUNE DI BERGAMO”.
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Preintesa sottoscritta in data: 17.04.2019 Contratto sottoscritto in data: da sottoscrivere | |
Periodo temporale di vigenza | Anni 2019 – 2021 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente: - Xxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Generale Componenti: - Xxxxxxx Xxxxxxxx – dirigente - Chizzolini Xxxxxxx – dirigente - Xxxxxxx Xxxxxxxxx– dirigente - Xxxxxx Xxxxx – dirigente - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx – dirigente - Xxxx Xxxxx - dirigente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): R.S.U., CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali Firmatarie della preintesa: R.S.U. e CGIL FP | |
Soggetti destinatari | Personale con profilo di vigilanza appartenente al Corpo di Polizia Locale | |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Integrazione previdenza integrativa a favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | Acquisizione della certificazione dell’Organo di controllo interno (Collegio dei revisori): |
Presenza nella certificazione dell’Organo di controllo interno (Collegio dei revisori) di eventuali rilievi sui contenuti del contratto: | ||
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Adozione del Piano della performance (2019-2021), come previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: Ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (2019-2021) approvato in data 31.01.2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n 0043-19. |
Adozione del Programma triennale prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013: Il programma (2019-2021) è stato approvato in data 31.12.2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0526-18. | ||
Assolvimento obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. 33/2013: Obbligo assolto secondo le indicazioni di legge e del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza. | ||
Validazione Relazione sulla Performance come disposto da articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009: RAPPORTO NdV n. 4/2018 in data 27 giugno 2018. Performance individuale 2017 su attivazione nuovi servizi 2017, ad uso del sistema premiante del personale, finanziato con risorse variabili messe a disposizione ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01.04.1999. – Rapporto relativo al 2018 in fase di approvazione. RAPPORTI NdV n. 7/2019 in data 11 aprile 2019. Ciclo Performance 2018 – grado di conseguimento di Servi di parte SeO e di progetti di parte SeS e del DUP/PEG 2018 ai fini della corresponsione di incentivi e retribuzioni previsti dal CCDI 2018. | ||
Eventuali osservazioni |
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:
L’articolo 208 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), come da ultimo integrato ad opera della legge 120/2010, prevede, al comma 4, che una quota del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice stesso sia destinata:
− in misura non inferiore ad un quarto (12,54% del totale) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
− in misura non inferiore ad un quarto (12,5% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
− ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, tra cui vengono annoverate anche le possibili misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia municipale.
Il successivo comma 5 espressamente recita: “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (tra cui le province e i comuni) determinano annualmente, con una delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta la facoltà dell’ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”.
L’articolo 17 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni ed autonomie locali demanda la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali di cui al citato articolo 208, ai rappresentanti dei dipendenti, eletti secondo le disposizioni dello Statuto dei lavoratori.
La relazione illustrativa redatta dall’ARAN al C.C.N.L. 22 gennaio 2004 chiarisce che:
− la quota dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali viene determinata autonomamente dall’ente, non essendo previsto alcun criterio (legislativo o contrattuale) di determinazione della stessa a livello nazionale, né alcun vincolo di contrattazione collettiva in sede decentrata integrativa;
− i destinatari delle attività assistenziali e previdenziali sono esclusivamente gli addetti della polizia locale.
Dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 la normativa in oggetto è stata, come si è detto, modificata ed integrata individuando ulteriori possibili utilizzi di tali risorse nell’ambito della gestione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata e prevedendo espressamente la possibilità di assunzione di personale a progetto. Tuttavia, per quanto attiene le misure di assistenza e previdenza, nulla di particolarmente innovativo è stato introdotto, se non nel senso di dare maggiore chiarezza ai destinatari della stessa, includendo esplicitamente anche gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale. Pertanto quanto chiarito nella relazione ARAN al C.C.N.L. 22 gennaio 2004 rimane a tutt’oggi il punto di riferimento per il datore di lavoro.
Sulla corretta destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione il Codice della strada, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 120/2010, sono disponibili diverse delibere e pareri della Magistratura contabile (Corte dei Conti Lombardia parere 303/2010, parere 60/2012; Corte dei Conti Toscana delibera 104/2010) che sottolineano in modo univoco i seguenti principi:
− l’atto con cui la legge legittima l’ente locale alla destinazione dei proventi in esame ai sensi dell’articolo 208,
comma 4, è la delibera della Giunta, annualmente adottata;
− il fondo per la previdenza complementare ha natura di fondo speciale alimentato con i proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, nell’esercizio della loro discrezionalità, alle finalità del comma 4 e del citato art. 208. La destinazione, infatti, avviene annualmente sulle somme che si prevede di accertare ed è frutto di una scelta di gestione finanziaria dell’ente;
− per quanto riguarda le modalità gestionali, tutti i fondi finanziati con le risorse derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della strada per le varie finalità indicate dall’art. 208, sono oggetto di amministrazione separata: a norma dell’art. 393 del D.P.R. 495/1992, gli enti locali devono iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art. 208. Sotto il profilo della loro allocazione contabile, tali spese rientrano nell’intervento 01 (spese di personale) e come tali concorrono nella determinazione dell’ammontare della spesa di personale della legge 296/2006
− lo strumento da utilizzare per l’istituzione di forme di previdenza complementare va individuato nell’accordo sindacale integrativo previsto dall’art. 40 del d.lgs. 165/2001.
In base a tale ultimo punto è stato sottoscritto l’accordo integrativo in data 23.12.2013 nel quale:
− Articolo 1: è stata definita la finalità esclusivamente previdenziale del fondo e individuati i dipendenti beneficiari.
− Articolo 2 sono state regolate le modalità di finanziamento delle somme destinate alla previdenza complementare.
− per l’anno 2013 euro 500 pro capite /anno tempo pieno equivalente;
− per l’anno 2014 euro 700 pro capite /anno tempo pieno equivalente;
− Articolo 3 sono state definite le forme di previdenza complementare realizzate mediante adesione al fondo chiuso di comparto Fondo Perseo o a fondi aperti previsti dal d.lgs. n. 252/2005 e s.m.i., forme di previdenza indicate sono tra di loro alternative.
Nel contratto nazionale del 21.05.2018 è stata introdotta una significativa modifica alla disciplina dei fondi della previdenza complementare stabilendo che i contributi datoriali destinati a tale istituto debbano essere versati esclusivamente al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio senza possibilità di destinare dette quote a fondo aperti.
La predetta impostazione è confermata dal parere Aran CFL36 in data 30.10.2018 che recita testualmente: “a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 delle Funzioni Locali, l’art.56 - quater ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell’art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati”.
Con la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo di cui si richiede la certificazione in linea con quanto stabilito dall’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018, si integra il contratto decentrato sottoscritto in data 23.12.2013 stabilendo che a decorrere dall’anno 2019 sono destinate alla previdenza complementare le somme individuali annue pro-capite / tempo pieno equivalente di euro 900 per l’anno 2019, 1.100 per l’anno 2020, 1.200 per l’anno 2021.
Si dà, inoltre, atto che detti contributi datoriali saranno versati esclusivamente al fondo Perseo Sirio.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL’IPOTESI DI INTEGRAZIONE AL “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI GESTIONE DEL COMUNE DI BERGAMO”.
La presente parte non viene compilata in quanto si tratta di un accordo in materia non rientrante nel fondo risorse decentrate.
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
La presente parte non viene compilata in quanto si tratta di un accordo in materia non rientrante nel fondo risorse decentrate.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Sezione II – Risorse variabili
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
La presente parte non viene compilata in quanto si tratta di un accordo in materia non rientrante nel fondo risorse decentrate.
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
La presente parte non viene compilata in quanto si tratta di un accordo in materia non rientrante nel fondo risorse decentrate.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
La presente parte non viene compilata in quanto si tratta di un accordo in materia non rientrante nel fondo risorse decentrate.
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
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La spesa prevista per n. 170 unità destinatarie della previdenza integrativa è la seguente:
Anno | spesa annua pro capite / T.P.E. | n. dipendenti Spesa annua Incremento della spesa annua rispetto all’anno precedente | ||
2018 (spesa già in essere) | € 700,00 | 170 | € 119.000,00 | // |
2019 | € 900,00 | 170 | € 153.000,00 | € 34.000,00 |
2020 | € 1.100,00 | 170 | € 187.000,00 | € 34.000,00 |
2021 | € 1.200,00 | 170 | € 204.000,00 | € 17.000,00 |
INCREMENTO TOTALE | € 85.000,00 |
Si prevede un incremento complessivo della spesa per la previdenza complementare al termine del triennio 2019-2021 di € 85.000,00 rispetto alla spesa già ad oggi sostenuta di € 119.000,00. Per l’anno 2019 l’incremento è di € 34.000,00.
Come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 0478 del 19.11.2018 avente per oggetto “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada (art. 208 del D.Lgs.
n. 285/92). Progetto di bilancio 2019”, la spesa anno 2019 è coperta dalla previsione di entrata e pertanto compatibile e coerente con gli strumenti di bilancio.
Il Dirigente
della Direzione Risorse Umane
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx *
(*) Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di
Bergamo, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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