DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte” presso la Casa Circondariale di TERAMO, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Valore stimato dell'appalto: Euro 1.807.818,17 al netto di IVA
Termine richiesta chiarimenti: 4 febbraio 2021 ore 12.00
Data limite per presentazione offerte: 10 febbraio 2021 ore 17.00
Data apertura documentazione amministrativa: 11 febbraio 2021 ore 10.00
CIG: 8533326362
CUP: J46C18000020001
1. PREMESSE E SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
Stazione appaltante: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Largo Xxxxx XXXX, n. 2 – 00000 XXXX – C.F. 80252050580 – (di seguito denominato anche Ente appaltante o Amministrazione) – Responsabile amministrativo: dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx – mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte dall’xxx. Xxxxxxx XXXXXX. I riferimenti, ove ricevere informazioni, sono presso le seguenti: mail:
xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxx0.xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui fa parte integrante e sostanziale, contiene le norme, integrative al bando stesso, relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta economica, ai documenti da prestare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre eventuali, ulteriori informazioni relative all’appalto in questione.
L’esecuzione dei lavori in questione è stata prevista nel programma triennale di edilizia penitenziaria 2020/2022 pubblicato secondo la vigente normativa.
Il relativo progetto esecutivo, redatto nel mese di ottobre 2020 da questo Ufficio, è stato sottoposto all’attività di verifica preventiva di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti), effettuato dalla società QSC s.r.l. di Milano.
La validazione del progetto, effettuata in data 19 novembre 2020 dal Responsabile del procedimento riporta gli esiti favorevoli della predetta attività di verifica.
Il progetto, ai sensi dell’art. 27 del Codice dei contratti, è stato approvato con decreto del Direttore Generale n. 00000.XX del 25 novembre 2020.
L’affidamento in oggetto è stato disposto in ottemperanza al decreto del Direttore Generale 00000.XX del 18 dicembre 2020, pubblicato sul sito di questa Stazione appaltante al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx.
Il bando di gara è pubblicato:
▪ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
▪ sul sito di questa Stazione appaltante: xxx.xxxxxxxxx.xx;
▪ sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
1.2 Utilizzo di un Sistema di negoziazione telematico (fornito da CONSIP)
La presente procedura si svolge attraverso l’utilizzo di un sistema telematico (di seguito “Sistema”), in modalità ASP (Application Service Provider), meglio descritto nel prosieguo, in conformità all’articolo 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice dei contratti e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Attraverso tale Sistema vengono gestite le varie fasi della procedura di appalto: dalla pubblicazione della documentazione di gara alla richiesta di chiarimenti e/o informazioni; dalla presentazione dell’offerta all’aggiudicazione.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
▪ la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni indicate di seguito;
▪ il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale);
▪ la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore;
▪ un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice dei contratti.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, oltre la quale non è garantito il tempestivo upload del documento stesso. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne,
invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente a questa Stazione appaltante, nei termini prescritti, tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura. Sono fatte salve le ipotesi di possibile esercizio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
▪ è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
▪ si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L’accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell’ordine di ½ millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a - livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 - secondi).
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del
Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.3 Il gestore del Sistema
Per la presente procedura, questa Stazione appaltante si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica, fisica ed applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
L’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema secondo le indicazioni, modalità e condizioni indicate nel presente disciplinare.
1.4 La registrazione al Sistema
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il titolare dell’account è
tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole, tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
1.5 Regole di condotta per l’utilizzazione del Sistema
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, INFORMAZIONI VARIE
2.1. Oggetto
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria muro di cinta e garitte” presso la Casa Circondariale di TERAMO.
Nel Capitolato speciale d’appalto (d’ora in poi, anche CSA) potranno essere tratte più puntuali specifiche tecniche circa la natura e la tipologia dell’intervento richiesto. Uno stralcio del CSA è pubblicato unitamente alla documentazione di gara indicata nel prosieguo del presente disciplinare.
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento unitario.
2.2. Importo a base d’asta e importo delle lavorazioni con le relative categorie SOA
Come specificato nel CSA, l’importo dei lavori, da valutarsi complessivamente, al netto dell’IVA, ad € 1.807.818,17. | totalmente a corpo, ammonta |
L’importo dei lavori del presente appalto è pertanto così ripartito: - Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 1.611.593,99 |
- Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 196.224,18 |
Importo totale | € 1.807.818,17 |
Categoria prevalente: OG1 classifica IV per € 1.807.818,17 (100,000%).
Si rimanda agli articoli 2, 4 e 8 e del CSA.
2.3. Reperibilità della documentazione di gara e di progetto – Sopralluogo
La documentazione di gara è costituita da:
▪ Bando di gara;
▪ Disciplinare di gara;
▪ Stralcio del Capitolato speciale d’appalto;
▪ Schema di contratto;
▪ Allegato 1 al contratto “Patto di integrità”;
▪ Modello 1 – Documento di partecipazione;
▪ Modello 2 – DGUE in formato elettronico e relative istruzioni per la compilazione;
▪ Modello 3 – Dichiarazione di avvalimento;
▪ Modello 4 – Istanza per l’acquisizione della documentazione tecnica.
La suddetta documentazione è allegata al bando di gara e caricata in apposita sezione del Sistema.
La documentazione di progetto è resa disponibile esclusivamente a seguito di richiesta via PEC nelle modalità di seguito specificate.
La partecipazione alla gara è subordinata alla presa visione di detta documentazione progettuale. La mancata richiesta e presa visione della documentazione di progetto comporta l’immediata ed inderogabile esclusione dalla gara.
A tal fine, il concorrente dovrà presentare via PEC istanza di presa visione degli elaborati progettuali compilando e trasmettendo all’indirizzo PEC xxxxxxx0.xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx il “modello 4 – istanza per rilascio documentazione progetto definitivo” reso disponibile tra i documenti di gara, firmato digitalmente e corredato di marca da bollo di € 32,00.
Gli elaborati progettuali saranno resi disponibili mediante accesso ad apposito sito informatico dal quale sarà possibile acquisire tutta la documentazione. L’autorizzazione all’accesso sarà revocata in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il concorrente ha diritto ad effettuare il sopralluogo degli ambienti oggetto delle lavorazioni. Si segnala che tale sopralluogo risulta meramente facoltativo e non indispensabile per la formulazione dell’offerta economica.
Detto sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (come risultanti dalla CCIAA o da attestazione SOA) munito/i di documento di identificazione in corso di validità. Il rappresentante legale potrà far effettuare il sopralluogo da un proprio delegato che dovrà presentarsi munito oltre che da un documento di identità in corso di validità anche della delega in originale corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante (rappresentante legale).
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che costituendi, in relazione al regime di solidarietà di cui all’art. 48 del Codice dei contratti tra i diversi operatori
economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure da uno degli operatori economici consorziati indicato come esecutore dei lavori.
La visione dei luoghi dovrà essere, preventivamente, concordata con la Direzione della casa Circondariale di TERAMO, di cui si indicano di seguito i contatti:
▪ Tel: 0861/414777;
▪ E-mail: xx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
▪ PEC: xx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
Si informa che, trattandosi di struttura appartenente all’Amministrazione penitenziaria, soggetta quindi a protocolli di sicurezza interna, è indispensabile che detti contatti, volti a permettere il sopralluogo, siano avviati con congruo anticipo (2 giorni lavorativi prima). Ciò affinché l’Amministrazione possa espletare i necessari controlli sul personale incaricato al sopralluogo prima di autorizzarne l’accesso alla struttura.
Pertanto il concorrente, qualora sia stata negata l’autorizzazione all’accesso alla struttura ad alcuno degli incaricati, è tenuto a sostituire tale personale e comunicarlo all’Autorità per tempo, al fine di consentirne il controllo preventivo.
2.4. Richieste di chiarimenti
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e dei documenti allegati, dello stralcio del CSA, del presente Disciplinare di gara e della documentazione di progetto potranno essere richiesti a questo Ente appaltante.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 4 febbraio 2021, esclusivamente tramite l’area “Comunicazioni” del Sistema.
2.5. Contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC)
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità di vigilanza (ora ANAC) nella misura indicata nella deliberazione dell’Autorità n 1197 del 18 dicembre 2019, come scaricabile dal seguente link:
/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx
Si precisa che questa Stazione appaltante, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, procede al controllo, tramite l’accesso al SIMOG: (i) dell’avvenuto pagamento del contributo entro i termini di scadenza per la presentazione dell’offerta, (ii) dell’esattezza dell’importo (iii) nonché della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
2.6. Codici identificativi della gara (CUP e CIG) – Tracciabilità dei flussi
Il codice identificativo della gara: CIG 8533326362.
Il codice unico di progetto: CUP J46C18000020001.
È fatto obbligo all’appaltatore di rispettare rigorosamente ed inderogabilmente le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Si ricorda, in particolare e fra l’altro, che:
▪ l’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto;
▪ ai sensi della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010 e del relativo aggiornamento del 31 maggio 2017 (pubblicata sulla G.U. dell’11 luglio 2017, n. 160) l’impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Impresa medesima riportando il CIG e il CUP dalla stessa comunicato.
2.7. Comunicazioni
I concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice dei contratti, l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del Sistema ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni di rete ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio o dell’Aggregazione, con la presentazione dell’offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui questo Ente appaltante lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura verranno inviate per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal concorrente.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Stazione appaltante
3. IL FINANZIAMENTO E I PAGAMENTI
3.1. Finanziamento
Il finanziamento del presente intervento avverrà con fondi tratti dal Bilancio passivo di questo Ministero.
.
3.2. Anticipazione – Pagamenti in acconto e ritenuta di garanzia
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice dei contratti e dell’art. 3 del CSA, è previsto a corpo. Pertanto, l’importo dei lavori, come determinato in seguito all’offerta complessiva presentata dal concorrente rimasto aggiudicatario dell’appalto, resta fisso ed invariabile.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
ANTICIPAZIONE - La stazione appaltante erogherà all’appaltatore, a titolo di anticipo, una somma pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione avverrà nelle modalità e nei termini fissati dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.
I termini previsti dalla predetta normativa per la corresponsione dell’anticipazione inizieranno a decorrere solo dopo che l’appaltatore avrà adempiuto alle proprie incombenze previste dalla normativa vigente.
In ogni caso, il pagamento dell’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
In caso di ritardata corresponsione dell’anticipazione rispetto ai termini fissati dal richiamato art. 35 – decorrenti solo dopo che l’appaltatore avrà adempiuto in modo preciso e puntuale alle citate incombenze
– saranno riconosciuti a favore dell’appaltatore gli interessi corrispettivi in base all’art. 1282 del codice civile.
RATE DI ACCONTO E A SALDO (art. 26 e 27 del CSA) – L'Appaltatore avrà diritto alla corresponsione di pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art 30, comma 5-bis del Codice dei contratti, la cifra di € 250.000,00.
La rata di saldo, il cui importo è accertato e proposto con il conto finale dei lavori, unitamente alla ritenuta dello 0,50%, sarà pagata, nulla ostando, dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
In ogni caso, il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, per due anni.
In relazione ai termini di pagamento, sia per le rate di acconto che per la rata di saldo, si applica quanto previsto dall’art. 113-bis del Codice dei contratti.
I suddetti pagamenti saranno disposti – previe le verifiche previste dalla normativa vigente – da questa Stazione appaltante su conto corrente bancario/postale dedicato dell’appaltatore, con ordinativi di spesa (mandati informatici sul sistema SICOGE) emessi a cura di questo Ente appaltante e trasmessi all’Ufficio Centrale del Bilancio (Ufficio periferico del Ministero dell’economia e delle finanze) che esercita il controllo contabile e amministrativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I pagamenti sono subordinati all’emissione da parte dell’appaltatore di regolare fattura elettronica, indicante il CIG e il CUP, formulata in aderenza a quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in ordine alla scissione dell’IVA.
La Stazione appaltante si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione dell’ordinativo di spesa (mandato informatico dal sistema SICOGE), della quale ne verrà data comunicazione, nelle dovute forme, all’Appaltatore.
4. CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA – REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI CONCORRENTI - SUBAPPALTO
4.1. Soggetti ammessi in forma singola e associata
Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
Pertanto, in caso di partecipazione in forma associata codesto operatore economico è obbligato a svolgere il ruolo di capogruppo.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.
In particolare:
▪ ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice dei contratti, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
▪ ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice dei contratti, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti è vietato partecipare anche in forma individuale;
▪ ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice dei contratti i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i;
▪ ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice dei contratti, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice dei contratti, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice dei contratti ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente disciplinare.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub- associazione.
4.2. Requisiti generali/soggettivi dell’operatore economico
A pena di esclusione dalla presente procedura di gara i concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il settore oggetto del presente appalto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.
I concorrenti, inoltre, non devono essere incorsi:
▪ in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti Tra queste vanno annoverate anche le condanne per pratiche commerciali scorrette e/o per illeciti “antitrust” e, pertanto, i concorrenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (linee guida X.X.XX n. 6). Sempre in aderenza alle Linee Guida n. 6 dell’ANAC, l’operatore economico concorrente è tenuto, altresì, a dichiarare tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice dei contratti, ancorché possano considerarsi non significative ai fini dell’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti, essendo rimessa alla Stazione appaltante ogni valutazione circa la condotta posta in essere dal medesimo. A tal fine, il concorrente può produrre tutti i documenti pertinenti, anche quelli attestanti l’adozione di misure di “self cleaning”.
▪ nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi i concorrenti:
▪ che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
▪ che si siano resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo n. 198/2006;
▪ che si siano resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori in relazione all’accesso alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo n. 252/2005;
▪ che si siano resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 286/1998;
4.3. Requisiti speciali – Capacità economica e finanziaria e tecnica organizzativa dell’operatore economico
A pena di esclusione dalla presente procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall’ANAC, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata.
Al riguardo, va precisato che la norma di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 216, comma 14 del Codice dei contratti e della non totale abrogazione dell’art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è la seguente:
▪ dall’art. 60 all’art. 96 del Regolamento (DPR 207/2010);
▪ dall’art. 12 del decreto-legge n. 47/2014, convertito dalla legge n.80/2014;
▪ D. Min. Infrastrutture e Trasporti 10 novembre 2016, n. 248;
▪ Art. 3 del Codice dei contratti.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 8 del CSA.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice dei contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito, devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 48, comma 3 del Codice dei contratti, in rapporto all’entità della/e categoria/e di lavoro specificate, a cura del concorrente, nella documentazione di gara e che poi saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice dei contratti.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice dei contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del Codice dei contratti dalla mandataria/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporata la/e mandante/i deve/devono possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alla categoria scorporabile possono essere anche assunti da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 60 del Regolamento.
Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti, i requisiti di cui al presente paragrafo sono valutati ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti.
4.4. Avvalimento
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento. Il partecipante pertanto dovrà presentare i predetti documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi).
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice dei contratti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito – a pena di esclusione – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
4.5. Subappalto – Sub-contratti – Forniture sensibili
SUBAPPALTO – Fermo restando quanto stabilito nel CSA all’art. 49, il concorrente indica all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti fissati dall’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti dell’importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.
In ogni caso l’affidatario, al momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto, deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
È, comunque, precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
Le lavorazioni affidabili in subappalto non possono complessivamente superare il 40% dell’importo del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della Legge 14 giugno 2019, n. 55.
Essendo sospeso l’obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi Legge 14 giugno 2019, n. 55 l’esecutore è in ogni caso tenuto a presentare a questa Stazione Appaltante, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, tutta la documentazione prevista dall’art. 105 del Codice dei contratti inerente i subappaltatori. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dai precedenti paragrafi n. 4.2 e n. 4.3 del presente disciplinare i quali dovranno essere dimostrati dall’affidatario mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di esecuzione).
A tal proposito, l’appaltatore è invitato ad effettuare un’attenta e puntuale programmazione dei lavori al fine di inoltrare con largo anticipo, rispetto al predetto termine (30 giorni), l’istanza di subappalto e tutta la documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
Si avvisa che questa Amministrazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una micro-impresa o piccola impresa (secondo le definizioni di cui all’art. 3, lett. aa) del Codice dei contratti). Nell’ipotesi in cui il subappaltatore non sia una micro-impresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest’ultima ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di subappalto.
L’appaltatore è obbligato a comunicare – ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.
La mancata comunicazione della quantità e dell’importo delle opere eseguite dal subappaltatore comporterà l’accertamento delle stesse attraverso l’Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.
Sarà cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici.
SUB-CONTRATTI (Fornitura posa in opera e noli a caldo) – L’appaltatore, nell’ipotesi in cui faccia ricorso a sub-contratti, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, è tenuto a comunicare, almeno 15 giorni prima dell’inizio della prestazione, le informazioni previste dall’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti, nonché qualsiasi eventuale modifica a tali informazioni avvenuta nel corso del sub- contratto. E’ altresì tenuto a trasmettere anche copia conforme del sub-contratto onde permettere a questa Stazione appaltante di verificare quanto previsto dall’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.
Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante a favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni oggetto dei sub-contratti potrà avvenire solo in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore alle proprie incombenze debitorie.
4.6. Ulteriori requisiti e relativa documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti e consorzi.
Come già specificato al par. 4.1, il concorrente che partecipa alla gara in forma associata è tenuto ad indicare, in generale, le aziende con cui, o per cui, concorre.
In fase di offerta dovranno essere specificate le categorie di lavoro e/o le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (verrà utilizzato il “Modello DGUE”).
In ogni caso, la mandataria (l’operatore economico invitato alla presente procedura) deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del Codice dei contratti).
I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare copia dell’atto notarile con cui è stato conferito - prima della data di presentazione dell’offerta - mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile al soggetto mandatario/capogruppo.
I consorzi ordinari già costituiti dovranno presentare copia dell’atto costitutivo, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l’elenco delle ditte consorziate, qualora non rilevabili dalla Camera di Commercio (CCIAA) ovvero dal certificato SOA.
Nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve presentare copia della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice. I consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono presentare copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora le stesse non siano rilevabili dalla Camera del Commercio (CCIAA).
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione d’impegno, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri necessari ad impegnare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, al Consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico individuato quale mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Tale dichiarazione deve contenere il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e specificare la categoria di lavori o le parti dell’opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, fermo restando l’obbligo della mandataria ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per le reti di imprese dovrà essere trasmesso:
▪ se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
i) copia del contratto dal quale risulti chiaramente l’organo comune che agisce in rappresentanza della rete e
ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell’organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le categorie di lavoro o parti di esse che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nel Documento di partecipazione;
▪ se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:
i) copia del contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria, da cui risulti l’autenticazione delle firme, e
ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell’organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le categorie di lavoro o parti di esse che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nel Documento di partecipazione.
La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna degli originali o di copie autentiche dei predetti atti.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi sono tenuti, altresì, a presentare tutte le dichiarazioni di cui al successivo par. n. 6, secondo le modalità nello stesso indicate.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
5.1 Invio dell’offerta
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a questa Stazione appaltante esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005, a pena di esclusione.
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a questo Ente appaltante, attraverso il Sistema, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 10 febbraio 2021, pena l’irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
L’OFFERTA è composta da:
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- OFFERTA ECONOMICA.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (menù BANDI - Altri bandi), nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’offerta deve avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa e offerta economica).
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
E’ sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.
Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici dallo stesso utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e di questa Stazione appaltante, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a, questa Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Questo Ente appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui sopra, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale e sul Sistema, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante riterrà opportuno.
Si precisa inoltre che:
▪ l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
▪ entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla;
▪ un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
▪ il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, i documenti specificati nei successivi paragrafi sottoscritti con firma digitale, ove richiesta. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Il concorrente è consapevole, ed accetta, con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i files che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi/Aggregazioni di rete, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire
ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
Si precisa che tutta la documentazione richiesta, anche afferente all’offerta economica, se presentata in lingua straniera, dovrà pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata “conforme testo straniero” da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di postilla di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
6. CONTENUTO DELL’OFFERTA
6.1 Documentazione amministrativa
Con riferimento alla Documentazione amministrativa, il concorrente dovrà inviare e far pervenire a questo Ente appaltante, attraverso il Sistema, i documenti di seguito elencati e meglio descritti nei paragrafi che seguono:
1) Documento di partecipazione alla gara;
2) Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe);
3) Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore;
4) Certificazione di qualità;
5) Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi o Rete di Imprese;
6) Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
7) Eventuale documentazione in caso di subappalto;
8) Documentazione per la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
9) Eventuale documentazione in caso di fallimento e concordato preventivo;
10) Versamento contributo ANAC;
11) Pass OE;
12) Eventuale procura;
6.1.1. Documento di partecipazione alla gara
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema, nell’apposita sezione denominata “Documento di partecipazione alla gara”, la dichiarazione di partecipazione, conforme al “Modello 1 – Documento di partecipazione alla gara” allegato al bando di gara.
In caso di partecipazione di soggetti in forma associata, il Documento di partecipazione deve essere unico e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di procuratore, i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato).
Il documento di partecipazione deve essere sottoscritto digitalmente:
▪ da tutte le imprese componenti il RTI e da tutte le imprese del Consorzio esecutrici delle prestazioni, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
▪ dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti.
▪ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, con riferimento in particolare:
I. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
II. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
III. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il Documento di partecipazione deve essere sottoscritto con firma digitale dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
▪ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti..
Nel documento di partecipazione il concorrente attesta una serie di requisiti, fatti, stati, documenti di cui dispone e/o di cui è a conoscenza (anche per interposta persona: es. delegato).
Qui di seguito si segnalano solo alcune tra le varie attestazioni indicate nel Modello 1:
▪ la forma singola o associata con la quale l’operatore economico partecipa alla gara (Impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
▪ i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa in caso di partecipazione in forma associata, significando che nel caso in cui i consorzi di cooperative e/o i consorzi stabili non indichino l’operatore economico per il quale intendano concorrere, la partecipazione verrà intesa a nome e per proprio conto;
▪ l’iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese per i lavori previsti dalla legge di gara;
▪ la ripartizione delle prestazioni tra i concorrenti riuniti;
▪ la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza in caso di aggiudicazione per i concorrenti riuniti non ancora costituiti;
▪ di aver preso integrale visione di tutta la documentazione di gara e delle cause di esclusione nonché dell’intera documentazione di progetto;
▪ di essere a conoscenza dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori e, di conseguenza, di non aver nulla da eccepire in merito, avendo potuto formulare l’offerta che il presente documento accompagna, in piena consapevolezza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle condizioni per accedere al penitenziario, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei costi;
▪ di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per finalità strettamente collegate all’espletamento
della presente procedura. I medesimi dati, acquisiti perché necessari al fine di adempiere alle prescrizioni del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di trasparenza, saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento de quo e per il tempo in cui lo stesso continua a produrre effetti.
Inoltre, si segnala che il modello in questione reca uno spazio (righe in bianco) che il concorrente può utilizzare al fine di integrare, precisare e/o chiarire la propria situazione rispetto al contenuto riportato nel modello stesso, potendo quest’ultimo non essere esaustivo rispetto al proprio stato soggettivo, ovvero rispetto alla documentazione di gara (lex specialis).
Nel documento di partecipazione, il candidato dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui inviare, se del caso, eventuali comunicazioni. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite il Sistema.
Come già chiarito in precedenza nel documento di partecipazione dovrà essere indicata la ripartizione delle attività lavorative tra le varie imprese riunite o consorziate; dovrà, altresì, essere specificato il rispettivo ruolo assunto dai singoli operatori economici.
6.1.1.1 Modalità di pagamento dell’imposta di bollo
Il documento di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 per ogni offerta presentata deve avvenire mediante utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
• Punto 4 - Dati identificativi del concorrente:
• Punto 5 - Dati identificativi della Stazione appaltante: Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Largo Xxxxx Xxxx, n. 2 – 00000 Xxxx – C.F. 80252050580
• Punto 6 - Ufficio o Ente: TJN
• Punto 10 - Estremi dell’Atto o del documento Anno: 2021
• Xxxxx 00 - Xxxxxxx dell’Atto o del documento Numero: CIG 8533326362
• Punto 11 - Codice Tributo: 456T
• Descrizione del pagamento :
“Imposta di bollo – Gara Lavori presso la Casa Circondariale di Teramo, CIG 8533326362. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente deve inviare e far pervenire a questo Ente appaltante, entro il termine di presentazione dell’offerta, attraverso il Sistema, nell’apposita sezione denominata “Comprova imposta di bollo”, copia informatica del predetto modello F23.
6.1.2. Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe)
A pena di esclusione, il concorrente deve predisporre e caricare a Sistema, nell’apposita sezione denominata “DGUEe - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente” il Documento di gara unico europeo elettronico, per la cui compilazione deve, preliminarmente, provvedere:
▪ ad acquisire il file allegato al bando, denominato “DGUEe_espd-request_TERAMO.xml;
▪ a collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxx?xxxxxxx seguendo le istruzioni riportate nel foglio denominato “Istruzioni per la compilazione del DGUEe”, reperibile unitamente ai documenti di gara.
Il DGUEe deve, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal concorrente mediante firma digitale del legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI, di Consorzio, o di imprese retiste, a pena di esclusione dalla procedura, un DGUEe, sottoscritto digitalmente dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, deve essere prodotto dai soggetti che devono firmare il documento di partecipazione, indicati nel paragrafo 6.1.1.
Inoltre, il DGUEe, in caso di avvalimento, deve essere prodotto, a pena di esclusione, dall’impresa ausiliaria e deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto munito di poteri idonei ad impegnarla.
Si noti che il DGUEe, nella Parte III, Sezione D: “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, integra, pur non indicandoli espressamente, i motivi di esclusione previsti dalla normativa in vigore nello Stato italiano, che si verificano allorquando:
1. sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti);
2. sussistono sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f del Codice dei contratti);
3. sussiste iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g del Codice dei contratti);
4. sussistono violazioni al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h del Codice dei contratti);
5. sussistono violazioni alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i del Codice dei contratti);
6. è stato/si è tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante (Articolo 80, comma 5, lettera c-bis del Codice dei contratti);
7. vi siano state/vi sono significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (Articolo 80, comma 5, lettera c-ter del Codice dei contratti);
8. si è stati/si è vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non si è proceduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (Articolo 80, comma 5, lettera l);
9. l’operatore economico si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento (riferito al lotto per cui si partecipa), in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
10. l’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in relazione alla conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, all’attribuzione di incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
11. l’operatore economico si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente accertati (art. 41 del d.lgs. n. 198/2006);
12. l’operatore economico si è reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998);
13. l’operatore economico si è reso responsabile di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), in base alle Linee Guida n. 6 dell’ANAC.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, deve essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito meglio indicato.
Si noti che il DGUEe, nella Parte III, Sezione D: “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, integra, pur non indicandoli espressamente, i motivi di esclusione previsti dalla normativa in vigore nello Stato italiano, ossia:
1. se sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
2. se sussistono sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
3. se sussiste iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);
4. se sussistono violazioni al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
5. se sussistono violazioni alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
6. se si è stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non si è proceduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (Articolo 80, comma 5, lettera l);
7. se si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento (riferito al lotto per cui si partecipa), in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
8. se ci si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in relazione alla conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, all’attribuzione di incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
9. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente accertati (art. 41 del D.lgs. n. 198/2006);
10. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998).
Con il DGUEe il concorrente rilascia apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 attestando tra le altre cose quanto segue:
▪ il possesso di tutti i requisiti richiesti alla Sezione III del bando di gara (Parte III e Parte IV del DGUE);
▪ il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria di cui ai paragrafi 2.2 e 4.3 del presente Disciplinare;
▪ il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità professionale e tecnica di cui ai paragrafi 2.2 e 4.3 del presente Disciplinare;
▪ in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUEe dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, deve contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI);
▪ l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto. Nella dichiarazione di subappalto, alla luce di quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) del Codice dei contratti, devono essere indicati le prestazioni o parti di esse che si intendano subappaltare o affidare in cottimo.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice dei contratti e dalle altre norme in vigore, è resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti.
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza (DGUEe) delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice dei contratti, è resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.
I reati di cui al comma 1, dell’art 80 del Codice dei contratti non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel DGUEe il concorrente e gli altri operatori economici tenuti a rilasciare tale documento (es: imprese ausiliarie) rendono le dichiarazioni, in esso previste, riferibili ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti, riportando i relativi nominativi e funzioni nella Parte II – lett. B dello stesso.
Nel caso in cui nel DGUEe (o in altro proprio documento) siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti e alle altre norme in vigore sul territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano state adottate misure di self cleaning o di altro tipo, devono essere prodotti mediante Sistema nella sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna ancorché non definitiva – si veda Linee Guida ANAC n.6) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Si avvisa che tutte le dichiarazioni richieste nell’ambito della presente procedura di gara sono rese dal concorrente, pur se prive della relativa espressa attestazione, in conformità alla normativa vigente (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) e nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del già citato d.p.r. n. 445/2000.
In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ammissione alla gara, aggiudicazione ecc.), viene escluso dalla procedura e segnalato all’ANAC con conseguente escussione della cauzione provvisoria.
6.1.3. Garanzia per la partecipazione alla gara (garanzia provvisoria) ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare a questa Stazione appaltante, a pena d’esclusione dalla gara, tramite il Sistema, una garanzia provvisoria ai sensi dell’art.
93 del Codice dei contratti di importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, con validità almeno fino al termine di validità dell’offerta indicato nel bando.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti, il concorrente dovrà produrre l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo ”albo” di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione alla gara in forma riunita, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione dalla gara, a tutte le imprese del raggruppamento medesimo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Si applica il comma 9, dell’art. 93 del Codice dei contratti.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dall’art. 93 del Codice dei contratti:
a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attraverso la costituzione di una cauzione in contanti, ovvero con bonifico, ovvero in assegni circolari ovvero ancora in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Dovrà essere presentata relativa quietanza.
b) fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria ovvero atto fideiussorio, con validità per almeno 180 giorni, rilasciati da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciati dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Tali documenti fideiussori dovranno essere espressamente provvisti delle seguenti clausole:
▪ impegno formale dell'assicurazione/banca/intermediario finanziario a rilasciare, in caso di
aggiudicazione, la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti, salvo che tale impegno non venga assunto da fideiussore diverso secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del Codice dei contratti. In quest’ultimo caso, va prodotto tale, distinto documento di impegno;
▪ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);
▪ rinuncia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
▪ operatività della garanzia a semplice richiesta scritta di questo Ente appaltante, entro 15 giorni;
▪ impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice dei contratti, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, qualora quest’ultime non abbiano ancora avuto termine al momento della sua scadenza;
▪ dichiarazione di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare la società garante nei confronti della stazione appaltante o, in alternativa, da autentica notarile.
L’Operatore Economico, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
− xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx- autorizzati/index.html
− xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovranno essere prodotte attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore” secondo una delle due modalità seguenti:
a. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato dai seguenti documenti:
i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa
ii) autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato decreto;
b. sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredata da;
i) autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
ii) dichiarazione di conformità del documento all’originale che dovrà essere attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 22, commi 1, 1-bis e 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti:
(i) il versamento dovrà essere effettuato presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice che rilasceranno quietanza;
(ii) dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico della quietanza con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena d’esclusione, l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
In merito alla riduzione dell’importo della garanzia, trova applicazione quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. La dimostrazione circa il possesso delle certificazioni previste dal richiamato art. 93 dovrà avvenire secondo quanto previsto dal seguente par. 6.1.3.1.
In caso di costituendo raggruppamento ovvero di raggruppamento già formalmente costituito, la certificazione che dà diritto alla riduzione dell’importo cauzionale dovrà essere posseduta e dichiarata da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento stesso.
N.B.: l’impegno del fideiussore, di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice dei contratti, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
6.1.3.1. Eventuali riduzioni della garanzia
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema, nella apposita sezione denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva” copia informatica della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura.
In alternativa a tale certificazione è sufficiente che sia puntualmente compilato il punto n. 12 del “documento di partecipazione” di cui al par. 6.1.1.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
▪ in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
▪ in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
6.1.4. La certificazione di qualità
Quale requisito di qualificazione previsto dal bando al punto III.1.1) e meglio specificato al precedente paragrafo 4.3 del presente disciplinare, il possesso circa la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 potrà essere dimostrato secondo le modalità già indicate al precedente paragrafo 6.1.3.1.
6.1.5. Eventuale documentazione R.T.I./Consorzi/Rete di imprese
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio o Rete di imprese, la documentazione di cui al par. 4.6 deve essere inviata a questo Ente appaltante attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi o Rete di Imprese”.
6.1.6. Eventuale documentazione in caso di avvalimento
In caso di avvalimento, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa all'avvalimento”, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso questo Ente appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
b) Documento di gara Unico Europeo elettronico dell’impresa ausiliaria (DGUEe), di cui al precedente paragrafo 6.1.2;
c) Contratto in originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o in copia autentica informatica firmata digitalmente dal notaio in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
6.1.7. Documentazione in caso di subappalto
In caso di ricorso al subappalto, il concorrente dovrà caricare nell’apposita sezione “Eventuale documentazione relativa al subappalto”, la dichiarazione di subappalto con indicazione delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale.
NB: In alternativa a tale certificazione è sufficiente che sia puntualmente compilato il punto D della Parte II del DGUE.
6.1.8. Documentazione per la capacità economica e finanziaria – tecnico e professionale
Il presente requisito è assolto con il possesso dell’attestazione SOA nei valori, termini e condizioni già indicati ai paragrafi 2.2 e 4.3 a cui si rimanda. Il concorrente pertanto è tenuto a dichiararne il relativo possesso nell’ambito del DGUE parte II, lett. A e ad allegare copia dell’attestazione SOA nella sezione del Sistema denominata “Documentazione per la capacità economica e finanziaria – tecnico e professionale”. Lo stesso vale per tutti gli operatori economici che a qualsiasi titolo interverranno nell’esecuzione dei lavori, per un importo superiore ai limiti fissati dalla legge.
6.1.9. Eventuale documentazione in caso di concordato preventivo con o senza continuità aziendale
In caso di concordato preventivo con o senza continuità aziendale il concorrente dovrà produrre nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale Documentazione amministrativa aggiuntiva” i documenti di cui all’art. 110 del Codice dei contratti.
6.1.10. Versamento contributo ANAC
Il concorrente dovrà presentare il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005. Il versamento del contributo è dovuto, a pena di esclusione, in ragione dell’importo dei lavori. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si veda il paragrafo n.2.6 del presente disciplinare.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il concorrente deve inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso il Sistema, nelle rispettive sezioni “Contributo ANAC” di
ciascun lotto, il documento/ricevuta relativo al versamento del contributo sottoscritto con firma digitale.
Nel caso di RTI costituito o costituendo e per le reti di imprese il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio.
6.1.11. PASS OE/ Sistema AVCPass
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Pass OE” copia informatica del documento (Pass OE) di cui all’art. 2, comma 3. lett. b, della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’X.X.XX., ottenuto dal sistema “AVCPass” a seguito della registrazione dell’operatore economico, necessario per il controllo dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, in ossequio al Codice dei contratti.
In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il Pass OE relativo all’impresa ausiliaria.
Il Pass OE generato attraverso il sistema AVCPass deve essere debitamente sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel punto 6.1.1 del presente Disciplinare.
6.1.12. Eventuali procure
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire a questo Ente appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema nell’apposita sezione denominata “Eventuali procure”.
La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
6.2 Offerta Economica.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
Inserimento, nell’apposita sezione del Sistema, di un’unica percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso ed indicato al paragrafo 2.2. Tale percentuale verrà riportata su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta Economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a questa Stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:
▪ scaricata e salvata sul proprio Personal Computer;
▪ sottoscritta digitalmente.
Nel documento generato dal Sistema e denominato Offerta economica il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione:
▪ i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, rispetto al ribasso offerto e alla proposta tecnica migliorativa;
▪ i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti, sempre rispetto al ribasso offerto e alla proposta tecnica migliorativa.
Il concorrente dovrà, inoltre, manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel bando di gara al punto IV.2.6.
Si evidenzia, altresì, che il prezzo offerto dal concorrente, derivante dall’applicazione della percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso incrementato dell’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti e gli utili attesi dall’offerente. I costi della sicurezza aziendale e i costi della manodopera – che per normativa vigente corre l’obbligo di specificare – costituiscono, pertanto, una quota parte del prezzo offerto.
L’Offerta Economica dovrà essere, pena l’esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale:
▪ in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura;
▪ in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura;
▪ in caso di RTI e Xxxxxxxx ordinari costituendi, dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura nonché dai medesimi soggetti aventi i necessari poteri per impegnare ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
▪ in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura;
Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure” apposita documentazione probatoria come previsto al precedente paragrafo 7.1.12.
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
7.1 Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione offerta economica
L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, mediante offerta a ribasso espressa in termini percentuali – sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà quello in lettere) – sull’importo dei lavori a base d’asta di cui al paragrafo 2.2.
La congruità delle offerte verrà valutata sulle offerte ammesse che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata procedendo secondo i metodi proposti ai commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del Codice dei contratti vigente e secondo le eventuali rideterminazioni delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia minima, così come novellato al comma 2-ter del medesimo art. 97.
Il calcolo operativo per l’individuazione della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà effettuato mediante le modalità operative fornite dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti mediante lettera circolare n. 8 del 24 ottobre 2019.
Per il calcolo di cui sopra saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte ammesse e di queste, come già indicato infra, le offerte economiche, che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, dovranno presentare fino al massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. Qualora pervenissero da parte di operatori economici offerte che presentino formulazioni con cifre decimali successive alla terza posizione dopo la virgola, in sede di valutazione si procederà per troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e, in base ad elementi specifici, si ritenga una o più offerte ammesse anormalmente bassa, la Stazione appaltante avrà facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, come previsto dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97 del Codice dei contratti.
Infine, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in esame, individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicheranno i commi 4,5 e 6 dell’art. 97 del Codice dei contratti vigente.
Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’art. 97, comma 2-bis, del Codice dei contratti, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15, così come indicato dalla lettera circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti su menzionata.
8. PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto
La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10:00, dall’Autorità che presiede la gara, individuata nel RUP (paragrafo 5.2 delle linee guida ANAC n.3) che procederà in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
▪ la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte – e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) – è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio specificato nel precedente paragrafo 5.1, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
▪ successivamente, il RUP procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al RUP, né all’Ente appaltante, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Il RUP, poi, procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione presente nella
Documentazione amministrativa.
SOCCORSO ISTRUTTORIO - Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine fissato dalla stazione appaltante, e comunque non oltre il limite stabilito dal citato art. 83, comma 9.
Nel caso in cui il concorrente non produca puntualmente quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione appaltante procederà alla sua inderogabile esclusione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni alla fase successiva di gara.
Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, il RUP, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata preventivamente ai concorrenti ammessi, procederà:
1. all’approvazione/non approvazione della documentazione amministrativa;
2. all’apertura delle offerte economiche presentate;
3. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
4. a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti da ciascun concorrente;
5. ad avviare il procedimento di determinazione della soglia di anomalia dell’offerta effettuato in base ai metodi previsti all’art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice dei contratti vigente e secondo le eventuali rideterminazioni delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia minima, così previsto al comma 2-ter del medesimo art. 97 e esperire il procedimento di esclusione automatica dei concorrenti la cui offerta appaia anormalmente bassa, nei casi stabiliti dalla legge.
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte valide sia inferiore a CINQUE, ai sensi dell’art. 3-bis dell’art. 97 non si procederà al calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter; in ogni caso, questa stazione appaltante si riserva ogni valutazione, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, in ordine alla congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, possa apparire anormalmente bassa.
Al termine di tali esclusioni, l’Autorità di gara formulerà proposta di aggiudicazione per il concorrente rimasto in gara che avrà offerto il miglior ribasso.
Si precisa, inoltre, quanto segue.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere, in conformità dell'art. 72 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827.
Se due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile, per cui il miglior ribasso sia offerto da più di un concorrente, si procederà, in conformità dell'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
All’esito di tutte le operazioni, verrà quindi formulata, da parte dell’Autorità di gara, la proposta di aggiudicazione a questo Ente appaltante.
L'aggiudicazione (definitiva) dell'appalto sarà, quindi, dichiarata da questo Ente appaltante dopo effettuata la verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 32, comma 5 del Codice dei contratti), tra cui la verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., disponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti.
Si procederà con l'aggiudicazione anche nell'ipotesi che pervenga una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente da questo Ente appaltante, in conformità dell'art. 65 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; analogamente, questo Ente potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, e/o limitate ad una parte dei lavori.
8.1 Verifiche nel corso della procedura
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice dei contratti, questo Ente appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall’operatore economico che ne autorizza la consultazione.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante chiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 del Codice dei contratti e, se del caso, all’art. 87.
Gli accertamenti verranno eseguiti con i mezzi di prova di cui all’art. 86 del Codice dei contratti.
9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa la perdita dei finanziamenti) determinanti l’inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.
Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali comporterà l’immediata esclusione dalla gara del concorrente ovvero la non stipula del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell’impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (segnalazione all’ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all’Autorità giudiziaria.
10. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto:
▪ Cauzione definitiva
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento; in tal caso la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; dovrà inoltre essere reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, la garanzia
definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice dei contratti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.
In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
▪ Comunicazione di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136– tracciabilità dei flussi finanziari:
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
▪ (in caso di RTI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.48 del Codice dei contratti riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile.
▪ (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota.
▪ versamento dell’imposta di bollo;
▪ versamento dell’imposta di registro;
▪ versamento delle spese contrattuali;
▪ Ogni altra documentazione che questa stazione appaltante riterrà necessaria/opportuna per la stipula contrattuale.
11. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 745 (settecentoquarantacinque) naturali e conseguitivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Si rimanda all’art. 19 del CSA.
Ai sensi dell’art. 12 c. 1 del D.M. n. 49/2018, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
12. PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (definito in sede contrattuale) e, comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. Si rimanda all’art. 21 del CSA.
13. RISOLUZIONE
L’amministrazione può di diritto risolvere il presente appalto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) grave inadempimento delle disposizioni dell’atto negoziale e di quelle di cui agli allegati;
b) cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
c) l’irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. nei confronti dell’impresa aggiudicataria che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
e) altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del presente atto, l’Amministrazione avrà diritto di agire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
14. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
15. EFFICACIA
Il contratto è vincolante per l’aggiudicatario fin dalla sua sottoscrizione e impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge, salvo eventuale provvedimento di immediata efficacia per motivi di urgenza.
L’efficacia del contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
16. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ss.mm.ii., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell’eventuale verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’art. 53, comma 6, Codice dei contratti.
Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei contratti all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della La legge 7 agosto 1990, n. 241.
In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxx Xxxxxx