Contract
Procedura Aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di fornitura a noleggio, della copertura del parterre dello Stadio Olimpico, per la salvaguardia del manto erboso e della pista di atletica durante la stagione estiva dei concerti.
Capitolato Tecnico e speciale d'appalto
Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono +39 00.00000 - xxx.xxxx.xx
C.F. X.XXX e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico
Sommario
1. Oggetto dell’appalto 3
2. Responsabile del contratto 3
3. Importo massimo di spesa 3
4. Durata dell’accordo quadro 3
5. Modalità di esecuzione della fornitura 3
6. Tipologie di coperture e caratteristiche dei pannelli 4
7. Controlli 5
8. Corrispettivi 6
9. Subappalto 7
10. Penali 7
11. Fatturazione e pagamenti 7
12. Oneri ed obblighi del fornitore e Diritti di Coni Servizi 8
13. Obblighi di Riservatezza 9
14. Recesso 10
15. Risoluzione del contratto 10
16. Divieto di cessione del contratto e dei crediti 11
17. Cauzione definitiva 11
18. Definizione delle controversie 11
19. Oneri e tasse 11
20. Ulteriori note 12
1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di fornitura a noleggio della copertura del parterre dello Stadio Olimpico per la salvaguardia del manto erboso e della pista di atletica durante la stagione estiva dei concerti.
La descrizione dettagliata degli interventi che concorrono a formare l’oggetto dell’accordo quadro, salvo più precise indicazioni che saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, è meglio specificata nei paragrafi successivi, nonché in tutti gli altri elaborati grafici e descrittivi allegati al presente Capitolato.
2. Responsabile del contratto
Entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto il fornitore dovrà comunicare a Coni Servizi gli estremi del Responsabile per la gestione del contratto.
Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti di Xxxx Xxxxxxx e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.
3. Importo massimo di spesa
L’importo massimo di spesa stimato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, non impegnativo per Coni Servizi, è pari a € 1.397.886,81 + IVA (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.386,81 per il triennio) ottenuto moltiplicando l’importo massimo di spesa annuo stimato (€ 465.962,27) per la durata contrattuale (36 mesi).
Con il fornitore sarà stipulato un accordo quadro per il medesimo importo massimo.
Tale importo massimo totale non è in alcun modo vincolante per Coni Servizi in quanto frutto di una stima come di seguito precisato.
L’importo massimo di spesa annuo stimato (€ 465.962,27), e preso come riferimento per la stima dell’importo massimo di spesa totale, è stato infatti ottenuto ipotizzando un numero massimo di eventi annuo pari a 8 (vedasi seconda tabella dell’Allegato C al presente Capitolato). Tale numero non è alcun modo vincolante per Coni Servizi; potrà pertanto subire una variazione in aumento o in diminuzione a seconda dei contratti che verranno stipulati con gli organizzatori dei singoli eventi.
Coni Servizi garantirà, esclusivamente per l’anno 2016, un numero minimo di eventi pari a 6 (numero di concerti attualmente in vendita) come riportato nella prima tabella dell’Allegato C al presente Capitolato.
Negli anni successivi non verrà garantito un numero minimo di eventi. La richiesta del servizio oggetto del presente appalto potrà essere infatti effettuata soltanto una volta finalizzato il contratto con gli organizzatori dei concerti (orientativamente intorno al mese di aprile/maggio di ogni anno).
Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il numero di eventi pianificati risulti inferiore al numero massimo stimato o nel caso in cui non venga pianificato alcun evento.
Nel corso dell'esecuzione del xxxxxxxxx Xxxx Servizi si riserva la facoltà di chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Capitolato e degli altri allegati di gara, un incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 11 del RD 2440/1923.
4. Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto (o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni) con possibilità di recesso anticipato da parte di Coni Servizi con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa totale indicato al precedente paragrafo 3.
La durata del contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la necessità di esaurire l’importo massimo di spesa totale.
Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di proroga, nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa totale.
Il fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa totale non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
5. Modalità di esecuzione della fornitura
Il servizio prevede la fornitura a noleggio, nonché l’installazione e la disinstallazione, della copertura da posizionare sul parterre dello Stadio Olimpico in occasione degli eventi della stagione estiva 2016 – 2017 – 2018.
Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara.
Esclusivamente per l’anno 2016, la configurazione, così come illustrata nell’Allegato A al presente Capitolato, dovrà concludersi entro e non oltre il 4 giugno 2016, data di inizio della stagione dei concerti presso lo Stadio Olimpico, mentre la disinstallazione dovrà essere effettuata a partire dal
20 luglio 2016 e concludersi entro 2 giorni lavorativi. Tali tempistiche sono soggette ad approvazione definitiva sulla base delle date degli eventi e potrebbero essere soggette ad ulteriori variazioni laddove venissero acquisiti nuovi eventi.
Sarà cura di Xxxx Xxxxxxx comunicare con congruo anticipo la data esatta di inizio disinstallazione
L’Allegato A definito verrà comunque fornito in fase di avvio del servizio sulla base della programmazione degli eventi pianificati per la stagione in corso.
Prima dell’installazione della configurazione iniziale il fornitore sarà tenuto a consegnare il materiale presso un’area di proprietà di Coni Servizi ubicata nelle vicinanze dello Stadio olimpico.
Per gli anni successivi le tempistiche sopra indicate non dovrebbero subire notevoli cambiamenti.
Sono richieste 5 tipologie di copertura a seconda dell’area del parterre (come illustrato nell’Allegato A al presente Capitolato) con le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 6.
Coni servizi si riserva comunque di comunicare con congruo anticipo gli assetti per ciascuna stagione.
Potranno essere richieste delle modifiche alla configurazione iniziale dagli organizzatori dei concerti nonché per esigenze di manutenzione del manto erboso.
Il fornitore sarà tenuto altresì ad erogare il servizio anche nel caso di concerti, o altri eventi, che dovessero svolgersi in altri impianti di proprietà di Coni Servizi (es. Stadio dei Marmi, Centrale del Tennis, ecc.).
Il fornitore sarà tenuto a garantire anche la supervisione del montaggi, dello smontaggio ed il presidio in occasione degli allestimenti e dei concerti.
Tale attività deve intendersi ricompresa nei corrispettivi contrattuali.
6. Tipologie di coperture e caratteristiche dei pannelli
Sono richieste 5 tipologie di copertura a seconda dell’area del parterre.
La copertura del parterre dovrà essere di 4 tipologie come illustrato nell’Allegato A al presente Capitolato:
▪ Tipologia A per la copertura del percorso di stazionamento dei truck (superficie indicativa pari a 1.800 mq);
▪ Tipologia B per la protezione del manto erboso (superficie indicativa pari a 7.500 mq);
▪ Tipologia C (ipotesi 1 e 2) per la copertura del percorso di passaggio dei truck (superficie indicativa pari a 1.000 mq);
▪ Tipologia D per la protezione della pista di atletica (superficie indicativa pari a 3.000 mq).
In aggiunta, si potrà prevedere di richiedere la Tipologia E (Telo polietilene trasparente Visqueen) da posizionare sotto la tipologia A o C.
I pannelli dovranno avere le caratteristiche minime di seguito riportate:
▪ Tipologia A – Pannelli di alluminio che consentono di distribuire in maniera ottimale il carico in zone sottoposte a traffico pesante per lavori di montaggio e smontaggio su superfici sensibili ed in grado di sopportare il passaggio di veicoli fino a 12 t di carico per asse (tipologia Arena Pannels o similare).
▪ Tipologia B – Pannelli in polietilene ad alta densità permeabili alla luce, all’acqua e all’aria in grado di garantire la protezione dei manti erbosi dalle sollecitazioni dovute alla presenza di pubblico. Al fine di garantire la sicurezza dovuta alla presenza di grandi folle, la superficie dovrà essere antiscivolo e i vari pannelli dovranno avere un sistema d’interbloccaggio che eviti il rischio d’inciampo, impedendo inoltre ad eventuali liquidi versati di entrare in contatto con il manto erboso (tipologia Terrafloor o similare).
▪ Tipologia C – ipotesi 1 Pannelli di polipropilene, traslucidi per proteggere aree sensibili dal passaggio di mezzi pesanti come carrelli elevatori e camion (tipologia Terratrack o similare).
▪ Tipologia C – ipotesi 2 Pannelli PVC riciclati morbidi con stabilizzatori UV, per proteggere aree sensibili dal passaggio di mezzi pesanti come carrelli elevatori e camion (tipologia Reploma/gomma o similare).
▪ Tipologia D – Pannelli in polietilene simili alla tipologia B, ma più leggeri, versatili ed economici in grado di garantire la copertura di superfici frequentate esclusivamente dal pubblico (tipologia Portafloor o similare).
▪ Tipologia E – Telo polietilene trasparente Visqueen, da posizionare sotto la tipologia A e C per maggior protezione della stessa.
7. Controlli
Alla consegna dei materiali un rappresentante di Coni Servizi, in presenza del fornitore, procederà alla verifica della corrispondenza della fornitura e, nel caso di eventuali differenze o danneggiamenti, a effettuare le dovute riserve scritte al fornitore.
Nel caso di consegna di materiale errato o guasto, il fornitore sarà tenuto alla sostituzione, nel più breve tempo possibile, e comunque nel rispetto dei tempi di allestimento e disallestimento dell’organizzatore della manifestazione, accollandosi i costi di trasporto.
Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull’andamento del servizio e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, Coni Servizi richiederà al fornitore di sanare le anomalie entro 7 giorni dalla contestazione; lo stesso sarà altresì tenuto a fornire eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni.
8. Corrispettivi
I corrispettivi da riconoscere al fornitore saranno determinati, alla conclusione di ogni evento, sulla base delle aree del parterre/tipologie di coperture utilizzate.
Nel caso di evento con date consecutive il corrispettivo sarà riconosciuto al termine dell’ultima data.
I prezzi unitari per il noleggio posti a base di gara (soggetti a ribasso d’asta) sono i seguenti:
▪ 9 €/mq per la tipologia A (5 €/mq per il secondo evento consecutivo),
▪ 4 €/mq per la tipologia B (3 €/mq per il secondo evento consecutivo),
▪ 8 €/mq per la tipologia C – ipotesi 1 (4 €/mq per il secondo evento consecutivo),
▪ 5,5 €/mq per la tipologia C – ipotesi 2 (3 €/mq per il secondo evento consecutivo),
▪ 2 €/mq per la tipologia D (1,5 €/mq per il secondo evento consecutivo);
▪ 0,2 €/mq per la tipologia E (compreso per il secondo evento consecutivo). A titolo di esempio:
Concerto con due date consecutive con utilizzo Tipologie A e B
▪ Mq utilizzati per tipologia A: 1.500
▪ Mq utilizzati per Tipologia B: 7.500
▪ Ribasso offerto in gara: 10%
▪ Corrispettivo totale riconosciuto per il noleggio: € 66.150,00 così suddiviso:
- Tipologia A (1° data): € 12.150,00 così ottenuto:
costo a mq a base di gara al netto del ribasso d’asta (€ 8,10) X 1.500 mq
- Tipologia B (1° data) € 27.000,00 così ottenuto:
costo a mq a base di gara al netto del ribasso d’asta (€ 3,60) X 7.500 mq
- Tipologia A (2° data): € 6.750,00 così ottenuto:
costo a mq a base di gara al netto del ribasso d’asta (€ 4,50) X 1.500 mq
- Tipologia B (2° data) € 20.250,00 così ottenuto:
costo a mq a base di gara al netto del ribasso d’asta (€ 2,70) X 7.500 mq
Nel caso di concerti, o altri eventi, in altri impianti di proprietà di Coni Servizi (es. Stadio dei Marmi, centrale del tennis ecc.) dovranno essere applicate le stesse tariffe per il noleggio, comprensivo della supervisione.
I prezzi posti a base di gara per il trasporto iniziale, l’installazione della copertura ad inizio stazione, lo smontaggio e il ritiro della stessa a fine stazione (anch’essi soggetti a ribasso d’asta) sono pari a:
▪ 9.750,00 € per il trasporto del materiale ad inizio stagione;
▪ 9.750,00 € per il relativo ritiro al termine;
▪ 14.000 € per l’installazione ad inizio stagione comprensivo della supervisione,
▪ 10.000 € per lo smontaggio a fine stagione,
Il prezzo posto a base di gara per ogni eventuale spostamento superiore ai 1.000 mq e successivo ricollocamento intermedio (soggetto a ribasso d’asta) è pari a 2 €/mq.
9. Subappalto
Il fornitore non potrà affidare in subappalto l'esecuzione totale o parziale degli obblighi assunti contrattualmente se non nei limiti, alle condizioni e nell’osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il subappaltatore non potrà, a sua volta, subappaltare le prestazioni oggetto del contratto ed è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi gravanti sul fornitore in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto.
In ogni caso il fornitore è comunque responsabile nei confronti di Coni Servizi relativamente a tutto quanto forma oggetto dell'appalto, e quindi anche per la parte realizzata in subappalto.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Coni Servizi avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
10. Penali
Per ogni inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a 15.000,00 (quindicimila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata fatto salvo l’accollo in capo al fornitore dei maggiori danni ed oneri della mancata consegna del materiale e dei servizi forniti e l’impossibilità e/o dei ritardi derivanti allo svolgimento di successive attività e manifestazioni in programma allo Stadio Olimpico.
Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza per iscritto (via PEC), assegnando al fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Coni Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al fornitore. Coni Servizi potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al fornitore ovvero avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l’applicazione delle penalità previste non pregiudica l’ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall’inadempienza del fornitore.
Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti contestati dovesse superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale o dell’importo complessivo degli ordini emessi, Coni Servizi potrà risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno del fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
11. Fatturazione e pagamenti
I pagamenti riferiti al noleggio saranno effettuati al termine del singolo evento.
Nel caso di evento con date consecutive il corrispettivo sarà riconosciuto al termine dell’ultima data.
Il pagamento per il servizio di trasporto del materiale e installazione della copertura ad inizio stagione (comprensivo della supervisione) verrà effettuato al completamento regolare dell’attività.
Il pagamento per il servizio di smontaggio della copertura e ritiro del materiale a fine stagione verrà effettuato al completamento regolare dell’attività.
I pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.
Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore.
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
▪ Codice Identificativo Gara – <CIG>
▪ Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte di Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento della fattura nei seguenti casi:
▪ che non sia trasmessa in modalità elettronica;
▪ per la quale si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo, non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
▪ per la quale si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA, ecc.).
12. Oneri ed obblighi del fornitore e Diritti di Coni Servizi
Il fornitore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all’apprestamento
ed all’organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d’arte.
Il fornitore sarà tenuto:
a) a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività oggetto dell’appalto e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato prestazionale, a regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge;
b) a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
c) a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
d) ad eventualmente avvalersi nell'esecuzione del servizio di persone nel rispetto delle previsioni e degli adempimenti prescritti dalla legge in relazione alla loro qualifica o meno di pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle specifiche caratteristiche del loro rapporto di pubblico impiego ed alla regolarità della loro posizione;
e) a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
f) a informare il personale che rispetto al proprio rapporto di lavoro Coni Servizi è del tutto estranea, per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, salvo quanto previsto dalla legge;
g) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, l’assicurazione e la qualità delle prestazioni;
h) a non opporre a Coni Servizi qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
i) a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 15.
13. Obblighi di Riservatezza
Il fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Il fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Il fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.
La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.
È vietata al fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l’utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Coni Servizi.
È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Xxxx Xxxxxxx nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
In caso di inosservanza, da parte del fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, come previsto dal successivo paragrafo 15.
14. Recesso
Coni Servizi ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore mediante raccomandata.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento;
b) la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
c) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal disciplinare di gara;
d) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Coni Servizi.
In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente eseguite ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice civile.
15. Risoluzione del xxxxxxxxx
Xxxx Servizi ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), nei seguenti casi:
▪ di applicazione di penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale o dell’importo totale degli ordini emessi;
▪ cessione d’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico del fornitore;
▪ frode, grave negligenza, grave inadempimento del fornitore;
▪ in caso di reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del fornitore;
▪ negli altri casi previsti dalla vigente normativa;
▪ si verifichi la violazione degli obblighi indicati nel precedente paragrafo 12;
▪ si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 13.
In tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei conseguenti danni..
16. Divieto di cessione del contratto e dei crediti
È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di Coni Servizi, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
17. Cauzione definitiva
Il fornitore è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, una cauzione definitiva nella misura del 10 % dell’importo contrattuale e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
Coni Servizi ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia durante l’esecuzione del contratto il fornitore sarà obbligato al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Coni Servizi.
Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini di legge ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
18. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19. Oneri e tasse
Sono a completo carico del fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali, nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.
Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all’estero, senza stabile organizzazione in Italia, il fornitore è tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire a Coni Servizi di assolvere agli obblighi di legge.
20. Ulteriori note
Per ogni informazione relativa a contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte, dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa.