Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, n.18001 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - proposta irrevocabile
Cassazione civile sez. II, 02/08/2010, n.18001
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - proposta irrevocabile
Obbligazioni e contratti - Conclusione del contratto - Proposta irrevocabile - Presupposto - Determinazione del tempo di irrevocabilità della proposta - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Coincidenza del termine di irrevocabilità con la sottoscrizione di preliminare di vendita ovvero con il rogito notarile - Validità ed efficacia del termine - Esclusione - Fondamento
Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l'essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l'esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di facoltà di revoca.
Tribunale Bari sez. II, 30/06/2009, n.2218
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - opzione
Il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331, c.c., costituisce, a differenza della proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nell'assunzione dell'obbligo per una delle parti di mantenere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto di decidere circa la conclusione del contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario l'ipotesi di un mero "accordo preparatorio" destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale", gratuito od oneroso, destinato a realizzare e ad esaurire la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale, finalità perseguita con l'attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo grado di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso.
Motivazione
Tribunale Bari sez. II, 30/06/2009, (ud. 23/06/2009, dep. 30/06/2009), n.2218
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 25 novembre 2003 B. F., premesso che con scrittura 18 settembre 2002 la x.xx. Hibiki di L. V. e C. con sede in Bari le aveva concesso la opzione per l'acquisto dell'esercizio commerciale di birreria sito in Bari, via Turati n. 22/24 per un valore di cessione di euro 36.151,98, dietro corrispettivo di euro 2.582,28 versati contestualmente, con l'accordo che la somma sarebbe stata restituita in caso di mancato esercizio della opzione entro il 31 ottobre 2002, e che, non avendo essa esercitato la opzione, aveva richiesto senza esito la restituzione della somma versata, ha convenuto in giudizio la società, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 2.582,28 oltre interessi e rivalutazione, o in subordine di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa, con vittoria di spese.
Si è costituita la convenuta con comparsa 8 gennaio 2004, assumendo di avere diritto, in base alla scrittura, di trattenere la somma, costituendo essa il corrispettivo della opzione attribuita alla B. e dalla stessa volontariamente non esercitata.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società convenuta, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza del 27 dicembre 2007, è stata riservata in decisione, con successivo deposito delle comparse conclusionali. La convenuta ha depositato memoria di replica.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' documentato in atti che con scrittura 18 settembre 2002 la s.a.s. Hibiki di L. V. e C. aveva concesso a B. F. opzione per l'acquisto dell'esercizio commerciale di pub-birreria sito in Bari, via Turati n. 22/24 per un valore di cessione di euro 36.151,98, comprensivo delle attrezzature e dell'avviamento; che la opzione era stata convenuta a titolo oneroso, per il prezzo di euro 2.582,28; che la somma era stata contestualmente versata dalla B.; che la opzione avrebbe dovuto esercitarsi entro il 31 ottobre 2002; che il corrispettivo della cessione sarebbe stato versato, quanto ad euro 23.240,56 alla firma dell'atto di vendita della azienda e quanto ad euro 10.329,14 in quattro rate mensili a partire dal mese successivo; che L. V. si era obbligato, per il caso di esercizio della opzione, ad operare come preposto commerciale sino alla acquisizione da parte del nuovo titolare della iscrizione al REC. Risulta altresì dagli atti che la B. non aveva esercitato la opzione nel termine; e che successivamente aveva richiesto, senza esito, la restituzione dell'importo di euro 2.582,28.
La attrice ha assunto che, in base ad accordo implicito, la somma avrebbe dovuto essere restituita nella ipotesi di mancato esercizio della opzione; e in ogni caso che, non essendo intervenuto tale esercizio, il trasferimento patrimoniale restava privo di causa.
Ciò posto, si osserva che la domanda è infondata.
Come è noto, il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 Cod.civ., costituisce, a differenza della proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nella assunzione dell'obbligo per una delle parti di mantenere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto di decidere circa la conclusione del contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario la ipotesi di mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale", gratuito od oneroso, destinato a realizzare e ad esaurire la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale, finalità perseguita con la attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo grado di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso.
In concreto, la scrittura dei 18 settembre 2002 racchiudeva un patto di opzione per l'acquisto della azienda, indicando tutti gli elementi del contratto finale e precisando il termine entro il quale la opzione avrebbe dovuto essere esercitata. Correlativamente, la scrittura indicava in modo espresso e non equivoco che la concessione del diritto di opzione aveva carattere oneroso e determinava il corrispettivo nell'importo di euro 2.582,28, versato contestualmente alla firma dalla parte beneficiaria della opzione. La specificazione dei carattere oneroso del negozio era di per sé idonea a denotare, sul piano della interpretazione letterale e logica, che le parti avessero concordato, come corrispettivo del vincolo di una di essa alla proposta, il versamento di un somma di danaro. Sul piano generale, poi, la pattuizione della onerosità rispondeva ad causa meritevole di tutela, atteso che, da un lato, il negozio di opzione conservava la sua autonomia nel regolamento degli opposti interessi, e che, dall'altro lato, era ben giustificato che la parte, che si obbligava a mantenere ferma la proposta per un dato termine, vincolando così la propria autonomia ed attribuendo all'altra il diritto di accettare o meno la proposta entro lo stesso termine, beneficiasse di un corrispettivo per il sacrificio riveniente dal vincolo assunto e dalla concessione della facoltà di scelta alla controparte. E' evidente come, nella ipotesi di mancato esercizio della opzione, il corrispettivo versato non fosse privo di causa giustificativa, trovando al contrario la propria giustificazione nella prestazione a carico del promittente, concretantesi appunto nella assunzione del vincolo mediante sottoposizione alla facoltà di scelta attribuita al promissario.
Dalla scrittura non emerge alcun elemento che induca a far ritenere che la società avesse assunto l'obbligo di restituire il corrispettivo della opzione in caso di mancata esercizio della stesso. Siffatto obbligo non può desumersi dalla mera circostanza che, in caso di esercizio della opzione da parte della B., la somma versata sarebbe stata conteggiata nel prezzo di cessione della azienda, dovendo la acquirente corrispondere la ulteriore somma di 33.569,70 (+ 2.582,28 = 36.151,98). Tale circostanza denota soltanto che in base alle intese negoziali, ove la opzione fosse stata esercitata, la somma versata sarebbe stata imputata al prezzo complessivo della vendita, e che, ove la opzione non fosse stata esercitata, la somma avrebbe invece rappresentato il mero corrispettivo del vincolo cui il promittente si era, senza risultato, sottoposto. Ritenere che dalla ricomprensione del corrispettivo della opzione nel prezzo complessivo della vendita della azienda possa desumersi l'obbligo della società promittente di restituire, in caso di mancato esercizio della opzione, il corrispettivo ricevuto per la stessa, significa puramente e semplicemente affermare che il diritto di opzione, in sé e per sé, era stato concesso a titolo gratuito, conclusione insanabilmente in contrasto con la espressa previsione di onerosità risultante dal contratto.
Sulla base delle esposte considerazioni, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo
PQM
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta da B. F. nei confronti della s.a.s. Hibiki di L. V. e C. con sede in Bari con citazione notificata il 25 novembre 2003, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la B. alla rifusione in favore della convenuta delle spese del giudizio, liquidate in difetto di nota in euro 1.100,00 ( di cui 650,00 onorario) oltre accessori e distratte in favore dell'avv. C. M. dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 23 giugno 2009.
Giudice Xxxxx Xx Xxxxx
Tribunale Milano, 03/10/2013, n.12213
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - - opzione
La causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo; l’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente, ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico di trasferimento; per il disposto dell’art. 1331 c.c., che non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, l’opzione può essere offerta a titolo oneroso o gratuito (Nella specie, ritenuta infondata l’eccezione di nullità del contratto d’opzione per mancanza della previsione di un corrispettivo per la concessione dell’opzione put, rilevata la contestuale previsione di diritti e obblighi per entrambe le parti, dato che l’esercizio dell’opzione put era bilanciata dalla possibilità per la controparte di esercitare l’opzione call, il Trib. ha dichiarato che il contratto preliminare di compravendita delle azioni – che le parti avevano inteso concludere all’esito dell’esercizio delle opzioni - si era validamente concluso con l’esercizio dell’opzione; pertanto, accertato l’inadempimento della società convenuta, ha disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà di una quota del capitale sociale).
Nota esplicativa
Le Opzioni sono dei contratti finanziari derivati che attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (in questo caso l'Opzione si definisce CALL) o di vendere (in questo caso l'Opzione si definisce PUT), un sottostante determinato (che può essere un'azione, un indice, una valuta etc.)
Tribunale Milano, 03/10/2013, n.12213
Massime
Documenti correlati
Intestazione
Fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice Gridway S.A. ha chiesto di pronunciare sentenza che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 cc., disponga il trasferimento della proprietà della partecipazione pari al 13,72% del capitale sociale -detenuta da Gridway- in Blue Holding, in favore di Green Holding s.p.a., dietro il preventivo pagamento del prezzo e, conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 7.500.000 di corrispettivo oltre agli interessi nella misura del 3%.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver stipulato il 1 gennaio 2007 con la convenuta una scrittura privata avente ad oggetto "la concessione in forma irrevocabile, da una Parte all'altra, del diritto di opzione -rispettivamente- sull 'acquisto e sulla vendita della Partecipazione" pari, appunto, al 13,72% del capitale sociale della società Blue Holding.
La convenuta si è costituita chiedendo rigetto della domanda alla luce di diverse eccezioni.
La domanda dell'attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente vanno respinte una serie di eccezioni che parte convenuta ha sollevato solo tardivamente nella memoria ex art. 183 VI n. 1 c.p.c, ove il convenuto deve limitarsi alle sole precisazioni o modificazioni delle eccezioni "già proposte", e non può, quindi, introdurre fatti ulteriori, modificativi estintivi od impeditivi di quelli posti dall'attore a fondamento della propria pretesa; nella specie la difesa dei convenuti non si è limitata a precisare o modificare la valutazione dei fatti già dedotti ed allegati e delle conseguenze degli stessi, ma ha introdotto fatti impeditivi diversi da quelli offerti al contraddittorio in sede di comparsa di costituzione;
si tratta: omissis
Ciò premesso si osserva:
- al tempo della stipula della scrittura privata in argomento Gridway deteneva in Blue Holding s.r.l. una partecipazione di minoranza pari al 13,72% del capitale, mentre Green Holding deteneva una partecipazione nella società pari all' 80,33%
- e' pacifico che in forza del contratto di opzione dell' 1.1.2007 la società attrice Xxxxxxx ha acquisito un'opzione put nei confronti di Green Holding avente ad oggetto il trasferimento della sua partecipazione in Blue Holding per il corrispettivo di euro 7.500.000, oltre alla rivalutazione annua del 3%, da esercitare - mediante semplice comunicazione scritta, previa denuntiatio della propria intenzione di vendere la partecipazione agli altri soci di Blue Holding in ragione del diritto di prelazione statutariamente stabilito - a far data dall' 1.1.2007 fino al termine ultimo del 31.12.2011 (periodo di riferimento); correlativamente Green Holding ha acquisito un'opzione call disciplinata in modo corrispondente all'opzione put avente ad oggetto il trasferimento della medesima partecipazione dietro il versamento del medesimo corrispettivo;
- pacifico è altresì che
- Gridway ha esercitato il diritto di opzione put con raccomandata in data 30.10.2008, rimasta senza riscontro, ed ha contestualmente inviato detta comunicazione anche a tutti soci di Blue Holding onde consentire loro l'esercizio della prelazione, in conformità a quanto pattuito nell'art. 3.3.3 della scrittura privata ( cfr doc. n. 3 e 4);
- in data 5.12.2008 ( cfr doc. 5 ) l'attrice ha comunicato a Green Holding che nessuno dei soci di Xxxx holding aveva inteso esercitare il diritto di prelazione nel termine del 28.11.2008 onde da tale data sarebbe decorso il termine di 90 giorni per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, in conformità a quanto stabilito nell'art. 3.4 della scrittura privata;
- in mancanza, ancora una volta di riscontro, Gridway in data 22 maggio 2009, dato atto dell'inadempimento di controparte, ha inoltrato a Green Holding un invito ad adempiere agli obblighi derivanti dalla scrittura privata inter partes sottoscritta (doc. n. 6);
- in mancanza, tuttavia, di riscontro anche a tale missiva, in data 24 agosto 2009 la società attrice ha inoltrato per mezzo del proprio difensore un terzo sollecito ad adempiere, quale estremo tentativo di giungere ad un adempimento spontaneo dei patti ( doc. n. 7);
- solo in data 3.9.2009 (doc. n. 8) Green Holding ha risposto alla missiva del difensore di Gridway con una comunicazione in cui negava genericamente di non aver riscontrato le missive trasmesse da Gridway "la quale sa con Xxx ha parlato cosa è stato detto e a Chi si deve rivolgere per le risposte cui chiede riscontro per Xxx tramite"; né dichiarava di voler adempiere né contestava in alcun modo la validità del patto;
- all'esito Xxxxxxx, richiamata la precedente corrispondenza ha convocato con lettera del difensore dell'11.4.2011 la controparte avanti al notaio per il giorno 18.5.2011 ( doc. n. 9) per dare esecuzione agli obblighi previsti nel contratto d'opzione, ma controparte non si è presentata;
- ciò premesso si osserva:
a) il contratto d'opzione deve ritenersi valido;
- infondata, infatti, è l'eccezione di nullità dello stesso per mancanza della previsione di un corrispettivo per la concessione dell'opzione put e dunque di causa: la causa del patto d'opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo; l'opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente, ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che - saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente - perfeziona il negozio giuridico di trasferimento (cfr. Cass. n. 15142/2003); per il disposto dell'art. 1331 c.c., che non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, l'opzione può essere offerta a titolo oneroso o gratuito;
nella specie, peraltro, la possibilità per Gridway di esercitare l'opzione put entro un tempo determinato e per un prezzo prestabilito, era bilanciata dalla possibilità per Green Holding s.p.a di esercitare l'opzione call al medesimo prezzo e per lo stesso periodo; le due opzioni riunite nell'ambito di un unico contratto concedono diritti potestativi tanto a Gridway quanto a Green Holding sul medesimo pacchetto azionario, disciplinando, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, un quadro d'interessi in cui Xxxxxxx aveva il diritto di vendere e Green Holding di comprare la partecipazione dalla prima detenuta in Blue Holding allo stesso prezzo e per lo stesso periodo;
la contestuale previsione di diritti ed obblighi per entrambe le parti, frutto della concatenazione delle opzioni call e put mostra, a maggior ragione, l'infondatezza dell'assunto del convenuto, poichè la sinallagmaticità del patto così realizzata implicava di per sé il sorgere di uno speculare vantaggio economico per ciascuna delle parti, che si sarebbe concretizzata con l'esercizio del diritto potestativo rispettivamente concesso in un tempo determinato a seconda dell'andamento del titolo; nessuna delle parti ha, in effetti, inteso beneficiare l'altra con detto contratto, bensì riservare a sé - sulla base evidentemente di diverse valutazioni economiche finanziarie circa l'andamento del valore della partecipazione - la possibilità di acquistare o vendere nel periodo dato il pacchetto azionario oggetto dell'accordo;
peraltro, secondo quanto affermato dalla stessa convenuta (cfr pag. 5 memoria 183 VI n. 1), al momento della stipulazione del contratto d'opzione il valore reale della partecipazione detenuta dall'attrice in Blue Holding era pari a circa il doppio del corrispettivo pattuito, il che esclude che del patto come stipulato si sarebbe potuta avvantaggiare la sola attrice, come Green Holding sostiene, il vantaggio del patto in concreto essendo correlato all'andamento del valore della partecipazione nel "periodo di riferimento" e alla decisione di vendere o acquistare che una delle due parti poteva liberamente esercitare in qualunque momento ad un prezzo predefinito e indipendente - per espressa pattuizione delle parti (cfr. art.5.1della scrittura privata) - dall'andamento del valore di mercato della partecipazione che ne era oggetto;
- infondata è altresì l'eccezione di nullità del patto per nullità della clausola relativa al calcolo del prezzo che prevede, secondo la convenuta, un meccanismo invalido di capitalizzazione periodica degli interessi: infatti, l'invalidità del meccanismo di capitalizzazione degli interessi previsto nella specie (2) determina l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e non già l'invalidità complessiva della scrittura privata, (cfr sul punto Cass. 2 dicembre 2010 numero 24418) come del resto hanno stabilito in modo specifico le parti stesse nell'art.6 dell'accordo ove si puntualizza che "in ogni caso, la nullità o inefficacia di singole disposizioni o clausole non comporterà la nullità o l'inefficacia dell'intera scrittura privata"; nè può essere condivisa la tesi di parte attrice che rivendica la legittimità della capitalizzazione annuale sulla scorta dell'articolo 1284 c.c. che, nel prevedere che il saggio di interessi è determinato in ragione di anno stabilirebbe principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuali degli interessi maturati, poiché a norma dell'articolo 1283 la capitalizzazione degli interessi ultra semestrali è possibile solo in presenza di usi normativi o di convenzioni negoziali posteriori alla loro scadenza;
- infondata è ancora l'eccezione di nullità del patto per indeterminatezza del prezzo convenuto: nella specie, secondo parte convenuta, mancherebbe il metodo certo di determinazione del prezzo e, quindi, uno degli elementi essenziali del contratto; in realtà la scrittura privata prevede che il prezzo sia determinato nella misura fissa di euro 7.500.000,00 (oltre rivalutazione e interessi al netto dei dividendi eventualmente percepiti dalla società venditrice nel periodo di vigenza del patto), misura che è espressamente previsto resti invariata a prescindere dalla valutazione della partecipazione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione ( invero lo statuto di Blue Holding stabilisce che i soci hanno "un diritto di prelazione -pro quota capitale e con diritto di accrescimento - da esercitarsi in base al valore reale delle azioni"); in altre parole è del tutto infondato quanto sostenuto dalla convenuta a proposito del fatto che la clausola relativa al prezzo (art.3.3) prevederebbe un corrispettivo "minimo" e non un corrispettivo predefinito in ragione della previsione di cui all'art.3.3.3 relativa all'esercizio eventuale del diritto di prelazione spettante agli altri soci della società sull'acquisto della partecipazione oggetto della scrittura privata, poiché, anzi, in detta clausola le parti hanno solo inteso precisare che in caso di esercizio della prelazione da parte di uno o più soci, non solo Xxxxxxx avrebbe potuto decidere a sua discrezione di non cedere la partecipazione ad essi qualora il prezzo da questi legittimamente offerto in ragione della clausola statutaria del valore reale delle azioni al tempo della denuntiatio fosse inferiore al corrispettivo pattuito in oggetto d'opzione put, ma Green Holding sarebbe stata obbligata, all'esito dell'esercizio del diritto di put, a corrispondere a Gridway il corrispettivo convenuto (o, in caso di acquisto parziale all'esito dell'esercizio da parte di taluni dei soci del diritto di prelazione, il Corrispettivo pro quota) indipendentemente dal prezzo pagato dagli altri soci o dal prezzo determinato in base a disposizioni statutarie ;
- infondato è altresì l'argomento per cui l'opzione in questione violerebbe il divieto di patto leonino ex art. 2265 cod. civ.: secondo la convenuta l'opzione put a prezzo predeterminato qual'è quella convenuta, costituirebbe un meccanismo ideato al fine di escludere il socio dalla partecipazione agli utili alle perdite, garantendo all'opzionario un comodus discessus dall'investimento, cioè un'uscita programmata dal contratto sociale, che costituirebbe una sorta di garanzia sostanzialmente illimitata rispetto al deprezzamento dell'apporto di capitale eseguito dal socio opzionario stesso nella società target;
in particolare nella specie il diritto di opzione di Xxxxxxx avrebbe reso immune la sua partecipazione in Blue Holding dalla perdita di valore da questa subita a causa della svalutazione del suo unico cespite rilevante - ovvero la partecipazione in SADI Servizi Industriali spa, società quotata in borsa - tra la data di sottoscrizione della scrittura privata e la data di esercizio dell'opzione;
inoltre non sussisterebbero, nella specie, le condizioni indicate dalla dottrina per l'esclusione dell'applicabilità del divieto cui all'articolo 2265 c.c., poiché pur configurandosi nella specie la temporaneità del patto e la reciprocità delle opzioni conferite a ciascuna delle parti dalla scrittura privata, sussisterebbe in capo a Gridway un chiaro potere di ingerenza nella gestione di Blue Holding in ragione del fatto che dal 2000 la carica di Presidente del CdA di quest'ultima sarebbe ricoperta dalla dottoressa D.B. " facente parte della stessa famiglia del dottor V.V.", socio amministratore legale rappresentante di Gridway, nonché membro dello studio professionale incaricato nel 2005 dell'attività di internal audit di tutte le società del gruppo Green Holding e, quindi, anche di Blue Holding, e amministratore di SADI e della controllata Ecoitalia S.r.l. nell'anno 2007 2008 e 2009;
in proposito si osserva:
- il divieto sancito dall'art. 2265 cod. civ. è volto ad evitare clausole statutarie e accordi parasociali che alterino la ripartizione del rischio d'impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite e risultino in questo modo deresponsabilizzati rispetto all'esercizio prudente ed avveduto dei diritti amministrativi in conformità all'interesse della società e all'obiettivo di salvaguardia del suo patrimonio "la possibilità di perdere, infatti il valore economico rappresentato dal proprio conferimento, dovrebbe costituire un sufficiente stimolo a spingere il socio ad astenersi da operazioni eccessivamente aleatorie e a prodigarsi per favorevole esito dell'impresa" (3); la norma si basa sul principio per il quale è carattere essenziale di ogni società - qualunque ne sia il tipo e l'organizzazione - la partecipazione dei soci ai risultati dell'attività sociale, sicché un patto parasociale, che "avesse la funzione essenziale di eludere il divieto dell'art. 2265 c.c. diverrebbe un negozio in frode alla legge non meritevole di autonoma tutela ed incorrente a sua volta nella previsione di nullità dell'articolo citato";
- peraltro secondo l'orientamento giurisprudenziale che anche qui si condivide, possono considerarsi contrari alla norma e al principio di ordine pubblico che essa esprime solo i patti che comportino il predetto trattamento differenziato di un socio per tutta la durata della società ed in modo assoluto: "il precetto dell'art. 2265 c.c. pone come limite invalicabile all'autonomia statutaria (....) l'esclusione in modo assoluto e sostanziale dai rischi della perdita e dal diritto agli utili per alcuni dei soci rispetto ad altri;
…….omissis
Pertanto Gridway ha validamente esercitato la propria opzione put nel periodo di efficacia stabilito. Ne deriva che il contratto preliminare di compravendita delle azioni che le parti avevano inteso concludere all'esito dell'esercizio delle opzioni - così invero l'attrice qualifica il contratto concluso all'esito della propria accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di controparte oggetto della put nulla avendo eccepito controparte - si è validamente concluso con l'esercizio dell'opzione, e che ricorrono i presupposti per la pronuncia ex art.2932 c.c., richiesta da Xxxxxxx, ovvero per l'emissione della sentenza che, in luogo del contratto traslativo non concluso per l'inadempimento ingiustificato di Green Holding all'obbligazione di acquistare, trasferisca a quest'ultima la quota del 13,72% del capitale sociale di Blue Holding detenuta da Gridway previo pagamento del corrispettivo di euro 7.500.000,00 oltre rivalutazione annua del 3% e interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia la saldo.
Stante la soccombenza la convenuta deve essere condannata a rifondere a controparte le spese di lite che si liquidano, tenuto conto delle tariffe e dell'impegno difensivo profuso in complessivi euro 34.560,00 per onorari, euro 1488,74 per spese documentate, oltre Cpa e Xxx come per legge.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sez. VIII civile, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara l'inadempimento di Green Holding s.p.a.agli obblighi assunti ai sensi della scrittura privata sottoscritta in data 1.1.2007 con Gridway S.A ;
b) dispone il trasferimento della proprietà della partecipazione pari al 13,72 % del capitale sociale di Blue Holding s.r.l. detenuto da Gridway Holding S.A. in favore di Green Holding s.p.a. in via condizionata al pagamento del corrispettivo di euro 7.500.000,00 oltre rivalutazione annua del 3% e interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia la saldo;
c) condanna Green Holding s.p.a. a rifondere a Gridway Holding S.A le spese di lite liquidate in 34.560,00 per onorari, euro 1488,74 per spese documentate, oltre Cpa e Iva come per legge.
Milano, 19 settembre 2013
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(1) "ricorre[ndo] a carico del locatore alienante l'onere di provvedere ad una ulteriore denuntiatio allorquando tra la comunicazione al conduttore e la vendita al terzo sia intercorso, come nella specie, un intervallo di tempo incidente sulla parità delle condizioni di vendita, in ragione delle variazioni dei valori monetari. Il ricorso non può, pertanto, che essere rigettato" Cass. n 11716 del 1995.
(2) la scrittura in parola prevede una rivalutazione pari al 3% annuo del prezzo convenuto con decorrenza dal 1 gennaio 2007 e sino alla data di trasferimento definitivo della partecipazione, e la capitalizzazione al 31 dicembre di ogni anno degli interessi maturati nel corso del medesimo anno, al netto di tutti i dividendi eventualmente distribuiti dalla società alla parte venditrice durante il periodo di vigenza della scrittura privata
(3) Cass. 29.10.1994 n. 8927
Massime Correlate
Tribunale
, Milano , 03/10/2013 , n. 12213
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
- Conclusione del contratto - opzione
Fonte:
Redazione Xxxxxxx 2013
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto - opzione
La causa del patto d’opzione consiste nel rendere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all’altra del diritto di decidere circa la conclusione di quel contratto entro quel medesimo tempo; l’opzione si inserisce, cioè, in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promettente, ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che – saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente – perfeziona il negozio giuridico di trasferimento; per il disposto dell’art. 1331 c.c., che non prevede il pagamento di alcun corrispettivo, l’opzione può essere offerta a titolo oneroso o gratuito (Nella specie, ritenuta infondata l’eccezione di nullità del contratto d’opzione per mancanza della previsione di un corrispettivo per la concessione dell’opzione put, rilevata la contestuale previsione di diritti e obblighi per entrambe le parti, dato che l’esercizio dell’opzione put era bilanciata dalla possibilità per la controparte di esercitare l’opzione call, il Trib. ha di...
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Fonti Normative