COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA
Nella seduta del 08/10/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca convenuta, lamenta ripetute riduzioni del tasso di interesse creditore del conto in assenza di comunicazioni a norma dell’art. 118 T.U.B. e domanda, conseguentemente, il ripristino delle condizioni illegittimamente modificate e l’accredito dei maggiori interessi non percepiti, oltre interessi sulla somma asseritamente spettantegli.
Più precisamente, il ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca convenuta, ha esposto quanto segue:
- in data 15.11.2008 l’intermediario “conveniva di riconoscer[gli] un tasso di interesse creditorio lordo del 2%” sul predetto conto;
- tuttavia, a decorrere dal 01.01.2009 la convenuta modificava unilateralmente il tasso attivo riducendolo dal 2% all’1% e, a far data dal 10.02.2009, lo diminuiva ulteriormente allo 0,01% lordo;
- in sostanza, dal 15.11.2008 al 21.01.2015 (data di spedizione del reclamo) la banca variava più volte unilateralmente il tasso di interesse creditore in violazione della disciplina di cui all’art. 118 T.U.B. che dispone l’invio della proposta di modifica;
- soltanto dalla lettura degli estratti conti il cliente apprendeva delle variazioni in peius del tasso di interesse attivo, fatto salvo un momentaneo miglioramento nell’agosto 2014;
- nonostante le sue lamentele, l’intermediario non forniva prova dell’avvenuto recapito delle proposte di modifica unilaterale del contratto e, in data 30.12.2014, accreditava sul suo conto l’importo di € 445,65 chiedendogli, al contempo, la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza e rinuncia ad ogni ulteriore contestazione;
- il tenore di tale dichiarazione induceva il ricorrente a procedere per le vie formali, dapprima bonariamente e quindi con il reclamo del 21.01.2015;
- in sede di riscontro al reclamo la banca forniva copia di due proposte di modifica unilaterale del contratto del 21.11.2008 e del 18.12.2008, in realtà mai ricevute e comunque non esaustive nell’indicazione del giustificato motivo;
- il ricorrente ribadiva quindi la violazione dell’art. 118 T.U.B. con lettera del 20.02.2015, ma le sue doglianze venivano respinte dalla banca con nota del 12.03.2015;
- la circostanza che “i nuovi tassi di interesse fossero indicati nell’estratto del conto corrente via via inviati e nel documento di sintesi non sana l’irregolarità dell’Istituto di Credito”;
- secondo il ricorrente la legge prevede che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia, ed il relativo onere della prova incombe sull’intermediario;
- in mancanza di tale prova lo ius variandi non è correttamente esercitato e rimane privo di effetti, da ciò derivando l’applicazione delle precedenti condizioni contrattuali e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il ricorrente ha chiesto all’ABF che “l’Istituto di Credito proceda al ripristino delle condizioni (tasso creditore) illegittimamente modificate ed al conseguente riaccredito della somma di
€ 8.586,10, dalla quale dovrà essere decurtato l’importo di € 445,65 già bonificato in data 30.12.2014, quindi € 8.140,45, oltre interessi, sul x/x x. *****00”.
Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente ha riepilogato i fatti all’origine della controversia, ricordando che l’istante ha acceso il conto corrente in oggetto in data 24.04.2002 e rilevando:
- che “[s]alvo errori o disguidi non […] risulterebbe mai pervenuta la comunicazione su[lla] regolarizzazione” disposta dal Presidente del Collegio di Milano con provvedimento n. 2775/2015;
- di limitare le proprie difese al periodo successivo al 1° gennaio 2009, di competenza dell’ABF, nonostante le richieste attoree riguardino un arco temporale decorrente dal 15.11.2008 al 21.10.2014.
Nel merito, l’intermediario ha osservato:
- di aver correttamente provveduto all’invio di tutte le dovute proposte di variazione unilaterale del contratto, riservando al cliente la facoltà di recesso, peraltro mai esercitata;
- di aver costantemente aggiornato il cliente sulle complessive condizioni che regolano il rapporto di conto corrente, tramite l’invio degli estratti conti, dei documenti di sintesi e di ogni altro documento contabile/informativo “all’indirizzo comunicato dal cliente”;
- che il ricorrente usufruisce dal settembre 2011 del servizio “Documenti on line”, ricevendo e potendo visionare “tutti i documenti prodotti relativi ai rapporti intrattenuti con la Banca”, inclusi i documenti pregressi relativi al conto corrente che sono stati ivi inseriti, e tra questi “la comunicazione del 2008 in contestazione”;
- pertanto, “il Ricorrente non può non sostenere di avere avuto contezza delle variazioni/modifiche del tasso creditore del conto a lui intestato”;
- di aver comunque accreditato al cliente, a seguito delle sue lamentele sulla scarsa remunerazione dei tassi applicati e senza alcun riconoscimento di responsabilità, l’importo di € 445,00 “ad oggi peraltro non accettato in via definitiva”.
La convenuta ha chiesto all’ABF:
x di dichiarare il ricorso irricevibile “in quanto la richiesta di rimborso risulta arbitrariamente calcolata sulla base di considerazioni che non risultano condivisibili”;
x in subordine, di dichiarare congruo il rimborso già effettuato dalla banca, rigettando ogni altra domanda.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
Tra le parti è in essere un conto corrente.
Dalla documentazione acclusa alle controdeduzioni risulta che il rapporto è stato acceso in data 23.04.2002; le relative condizioni contrattuali prevedono, con clausola oggetto di approvazione specifica, lo ius variandi della banca (cfr. art. 16) ed un tasso creditore originariamente fissato nella misura minima dello 0,0625%.
Si osserva in via preliminare che il ricorrente si è qualificato come non consumatore, ma il contratto di conto corrente non è stato compilato nella parte relativa alla classificazione del cliente, mentre nei successivi contratti di comodato del dispositivo token del 15.12.2006 e del 10.11.2011 l’istante risulta usufruire sia del servizio di “Banca Multicanale Privati”, sia del servizio di “Banca Multicanale per Azienda”.
Si deve tener presente ancora che:
- il ricorrente contesta le variazioni unilaterali apportate dalla resistente al tasso di interesse creditore del conto corrente a decorrere al 01.01.2009 fino alla data del reclamo (21.01.2015);
- le sole proposte di modifica unilaterale del contratto versate agli atti sono state comunicate con missive del 21.11.2008 e del 18.12.2008;
- con la proposta del 21.11.2008 il tasso creditore, indicato nella misura dell’1,50% in vigore dal 01.08.2008, veniva abbassato all’1% con effetto dal 01.01.2009;
- con la proposta del 18.12.2008 il tasso creditore veniva ulteriormente ridotto dall’1% (decorrente dal 01.01.2009) allo 0,01% con effetto dal 10.02.2009.
Si pone dunque la questione della parziale incompetenza ratione temporis dell’ABF – rilevata dall’intermediario – ed in proposito rileva che le prime variazioni unilaterali, di cui meglio sopra e che l’istante nega di aver ricevuto, sono redatte in data antecedente al 1° gennaio 2009.
Il ricorrente riferisce che l’intermediario aveva “convenuto” di riconoscergli un tasso attivo lordo del 2% in data 15.11.2008, successivamente ridotto in più occasioni tramite modifiche unilaterali del contratto mai comunicategli, di cui afferma pertanto l’inefficacia.
Evidenza del tasso di interesse creditore nella predetta misura del 2% si desume dalla copia parziale dell’estratto conto al 31.03.2009 acclusa al ricorso.
L’istante ha poi ricostruito i tassi attivi tempo per tempo applicati dai successivi estratti conto fino al 31.12.2014 (anch’essi allegati parzialmente), determinando il maggior importo dovuto, sulla base della differenza con il tasso del 2% che gli sarebbe spettato, in €
8.586,10, da cui ha detratto l’accredito già riconosciutogli di € 445,65 per infine indicare in
€ 8.140,45 la somma richiesta all’Arbitro (oltre ad interessi).
La banca afferma di aver inviato correttamente, a norma dell’art. 118 T.U.B., tutte le proposte di modifica unilaterale del tasso di interesse, ma, oltre a richiamare le comunicazioni del 2008 allegate dal ricorrente che ne ha comunque contestato la ricezione, non ha prodotto alcuna evidenza degli adempimenti posti in essere a tale fine, né dell’effettivo recapito al ricorrente.
La questione preliminare che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la competenza dell’ABF sotto il profilo temporale.
Deve, infatti, ricordarsi che le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”.
Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione
n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.
Nel caso di specie le doglianze si riferiscono a comunicazioni di variazioni unilaterali tutte anteriori al suddetto limite temporale (benché destinate a produrre effetti nel futuro) e l’esame del Collegio dovrebbe, dunque, soffermarsi su circostanze, presupposti ed eventi (id est: la spedizione e la ricezione delle suddette missive; la sussistenza e l’adeguata illustrazione del “giustificato motivo” di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali) che si collocano integralmente in un periodo anteriore a quello per il quale sussiste la competenza di questo Collegio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1