Capitolato tecnico per il servizio di prelievo ungulati nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano periodo 2018-2020. CIG 746127788E
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Capitolato tecnico per il servizio di prelievo ungulati nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano periodo 2018-2020. CIG 746127788E
1. Introduzione
Le popolazioni di cinghiale e muflone, introdotte negli anni ’60-’70 e completamente naturalizzate, hanno raggiunto consistenze tali da determinare impatti al sistema naturale e antropico dell’Isola d’Elba. Per tale ragione il Parco Nazionale sostiene campagne di controllo dalla fine del 1997 per il cinghiale e da fine 2007 per il muflone.
Il prelievo degli animali è realizzato adottando programmi di intervento approvati dall’Ente Parco e dell’Ispra; in particolare i programmi in corso sono stati approvati dal Provvedimento n. 38 del 03/02/2017 con il quale si approva il documento "Misure per il controllo del cinghiale all'Isola d'Elba 2017-2021” e dal Provvedimento n. 727 del 06/10/2016 in applicazione della Delibera del CD n. 26/2016 con il quale si approva il "Protocollo operativo triennale per la riduzione drastica della popolazione del muflone (Ovis aries) nel territorio del Parco Nazionale all’Isola d’Elba Annualità 2016 -2019”.
La Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 10/10/2007 approva il programma “Piano preliminare per l’eradicazione del muflone nell’area protetta all’Isola del Giglio”, relativo a interventi finalizzati all’eradicazione dell’ungulato. Tale programma ha ricevuto l’approvazione dell’ISPRA con nota del 28.11.07 prot. n. 8091.
Le tecniche utilizzate sono selettive per le specie bersaglio e indicate dall’Ispra quali idonee alle aree protette.
Queste consistono in abbattimenti all’aspetto con selecontrollori formati e autorizzati dall’Ente Parco, abbattimenti con personale istituzionale e trappolamento.
Il trappolamento è una tecnica molto efficace per il cinghiale; negli ultimi tre anni in particolare i cinghiali catturati rappresentano l’80% del prelievo complessivo per detta specie.
La tecnica delle catture è utilizzata anche per il muflone all’Isola d’Elba e consente la cattura del 43% circa del prelievo complessivo.
Nella tabella che segue si evidenziano i risultati di cattura nell’area protetta all’isola d’Elba per le due specie dal 1998 al 2017:
CATTURE CINGHIALI E MUFLONI 1998/2017
ANNO | CINGHIALI | MUFLONI |
1998 | 45 | 0 |
1999 | 287 | 0 |
2000 | 291 | 0 |
2001 | 324 | 0 |
2002 | 145 | 0 |
2003 | 246 | 0 |
2004 | NON ESEGUITE | |
2005 | 298 | 0 |
2006 | 357 | 0 |
2007 | 709 | 0 |
2008 | 716 | 0 |
2009 | 871 | 188 |
2010 | 937 | 132 |
2011 | 1028 | 191 |
2012 | 1030 | 122 |
2013 | 816 | 93 |
2014 | 934 | 92 |
2015 | 922 | 156 |
2016 | 972 | 93 |
2017 | 647 | 87 |
Di seguito si presentano le specifiche tecniche relative alla messa in atto della campagna di prelievo di cinghiali e mufloni per le prossime due annualità.
2. Obiettivi complessivi di prelievo
I documenti "Misure per il controllo del cinghiale all'Isola d'Elba 2017-2021” e il "Protocollo operativo triennale per la riduzione drastica della popolazione del muflone (Ovis aries) nel territorio del Parco Nazionale all’Isola d’Elba Annualità 2016 -2019” evidenziano gli obiettivi per la gestione delle specie nei prossimi anni. Tali obiettivi si concretizzano nella drastica riduzione della consistenza delle due popolazioni. Il Piano preliminare per l’eradicazione del muflone nell’area protetta all’Isola del Giglio descrive gli interventi per l’eradicazione dell’ungulato dall’isola. All’Isola d’Elba, atteso che gli ungulati hanno un notevole impatto con le attività antropiche, i prelievi devono essere volti a conseguire gli obiettivi numerici fissati e a diminuire l’interferenza negativa con le attività agricole e residenziali.
3. Descrizione del servizio
3.1 - Localizzazione delle attività e indicazioni di massima per i prelievi Isola d’Elba
All’isola d’Elba il servizio consiste nella realizzazione di catture mediante trappole di piccole dimensioni e mediante “corral”. L’Ente Parco dispone di 55 trappole di cui 18 già montate e posizionate, a distanze variabili, ma non eccessive, dalla viabilità carrabile, mentre le restanti da assemblare utilizzando i materiali attualmente posizionati nei vari punti cattura dell’isola d’Elba.
Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la cura, manutenzione e attivazione delle strutture, la rimozione e il trasferimento degli animali, fino alla traslocazione degli stessi in Italia continentale.
Al soggetto aggiudicatario sono ceduti i capi catturati e dispone del loro utilizzo così come indicato successivamente. È fatta salva la possibilità dell’Ente Parco di poter disporre di animali di cattura per il posizionamento di radiocollari, GPS o per altre ragioni istituzionali, di studio o ricerca.
Il soggetto aggiudicatario si impegna nella costruzione e manutenzione di almeno 2 corral di cattura.
Isola del Giglio
Presso l’Isola del Giglio il servizio consiste nella messa in atto di catture mediante trappolamento e di abbattimenti mediante personale proprio, comunque formato e abilitato dall’Ente Parco. Gli abbattimenti vengono eseguiti secondo tecnica dell’aspetto e della cerca secondo regolamenti approvati dall’Ente Parco. I capi prelevati sono ceduti al soggetto aggiudicatario che ne dispone in base alla propria necessità e secondo la norma vigente. È fatta salva la possibilità dell’Ente parco di poter disporre di animali di cattura per il posizionamento di radiocollari, GPS e per altri motivi di studio o ricerca.
Al soggetto aggiudicatario spetta la gestione delle trappole, il trasferimento degli animali e la gestione delle carcasse.
3.2 – Tempi delle attività
Le operazioni di cattura possono essere svolte durante tutto l’arco dell’anno. L’Ente parco può indicare a suo giudizio un periodo nel quale concentrare le attività al fine di contenere i danni degli ungulati alle colture.
Gli abbattimenti possono essere eseguiti nel periodo ottobre-marzo in orari diurni. Il presente servizio è valido per 24 mesi.
3.3 – Limiti numerici
È fatto obbligo all’aggiudicatario di catturare un numero minimo di 2000 cinghiali senza distinzione di sesso ma con obbligo di cattura di almeno il 50% di giovani inferiori all’anno.
All’isola d’Elba è fatto obbligo il prelievo di almeno 400 mufloni. Nell’area indicata in cartografia, e rappresentata una zona buffer di 500 m dal confine dell’area protetta, il prelievo viene eseguito senza limiti di classe di età o di sesso. Nella restante area il prelievo può essere regolato dell’ente Parco per classi di età o di sesso.
Il prelievo del muflone all’Isola del Giglio è finalizzato all’eradicazione e tale è l’obiettivo che deve essere conseguito dall’aggiudicatario, utilizzando le tecniche prima specificate. A mero titolo esemplificativo si fa presente che i censimenti negli ultimi 2 anni hanno fornito, su una superficie di circa 700 – 900 ha, una stima di 20 capi circa quale consistenza minima; nel 2007 la consistenza minima era di circa 50 capi.
3.4 - Descrizione delle attività
3.4.1– Attivazione e manutenzione degli strumenti di cattura
L’attivazione delle trappole/corral consiste nel mantenere tali strumenti nelle seguenti condizioni: assenza di vegetazione che possa arrecare disturbo alle attività di cattura all’interno della trappola e sul sentiero di accesso, cartello di segnalazione “catture in corso” adeguatamente posizionato, schermatura della trappola con telo ombreggiante o vegetazione, posizionamento della porta e attivazione sistema di scatto. Modi e tempi dell’attivazione del sistema di scatto devono essere scelti dall’aggiudicatario al fine di catturare il maggior numero di cinghiali e/o mufloni e per evitare loro elevato stress. L’Ente Parco può dare indicazione dell’attivazione di trappole nel caso in cui ci siano segnalazioni di danno da parte di cittadini.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di cattura consiste nel mantenere queste ultime efficaci riparando o sostituendo le parti eventualmente danneggiate e mantenendo il sistema di scatto perfettamente funzionante.
3.4.2 – Foraggiamento
• L’attività di foraggiamento è finalizzata ad attirare gli ungulati all’interno delle strutture di cattura. Il foraggiamento deve essere realizzato con granoturco o con altri materiali vegetali appetiti agli animali. L’eventuale utilizzo di un altro tipo di foraggio deve essere formalmente autorizzato dall’Ente Parco.
• Eventuale foraggiamento con alimentazione artificiale può essere realizzata sui punti sparo presso l’Isola del Giglio per attirare gli animali.
• L’eventuale uso di sostanze attrattive deve essere autorizzato dall’Ente Parco.
3.4.3 – Trasferimento e/o posizionamento trappole
Tali operazioni consistono nel trasferimento della trappola dal magazzino dell’Ente o da altro sito al luogo di posizionamento, eventuale livellamento terreno, taglio vegetazione, fornitura e posizionamento di rete elettrosaldata sul fondo, montaggio trappola a regola d’arte comprensivo di schermatura delle pareti con telo ombreggiante o con vegetazione, posizionamento della segnaletica di cattura in corso, foraggiamento, attivazione del sistema di scatto. L’Ente Parco può chiedere a sua discrezione alla ditta concessionaria di trasferire e/o posizionare fino ad un massimo di 40 trappole. In capo all’Ente Parco sono tutte le pratiche per ottenere i nulla osta o le autorizzazioni alla posa in opera.
Il posizionamento e/o il trasferimento può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di richiesta scritta inviata anche per posta elettronica da parte dell’Ente Parco e previo sopralluogo congiunto, di cui dovrà essere redatto verbale, tra personale dell’Ente Parco e un rappresentante della Ditta Concessionaria. Gli strumenti di cattura dovranno essere montati e attivati entro le 48 ore dal ricevimento della comunicazione e dovranno essere posizionati esattamente nel luogo indicato dall’Ente: eventuali necessità di spostamento o rimozione delle trappole dovranno essere comunicate obbligatoriamente agli Uffici dell’Ente fornendo un’adeguata motivazione. L’aggiudicatario mette a disposizione delle attività almeno 30 trappole di cattura nonché tutti i mezzi, attrezzatura, materiali di consumo e quant’altro possa risultare utile alla buona esecuzione del servizio.
In nessun caso l’Aggiudicatario deve lasciare rifiuti o altra attrezzatura nei siti dove sono ubicate le trappole o nei siti dove le stesse sono state rimosse. E’ consentito il deposito temporaneo di attrezzatura nel luogo autorizzato al montaggio di una trappola solo per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di posa in opera.
3.4.4 – Posa in opera dei recinti di cattura (corral)
Il servizio comprende la fornitura del materiale e la posa in opera di 2 corral in due siti dell’Isola d’Elba scelti dall’Ente Parco. In capo all’Ente Parco sono tutte le pratiche per ottenere i nulla osta o le autorizzazioni alla posa in opera. Ogni recinto dovrà avere un perimetro di circa 40m con una porta a ghigliottina con chiusura a scatto e l’innesco automatico. Il recinto dovrà essere composto da pali in ferro con bas volet in alto a 45° e rete metallica a semplice torsione. A livello del terreno dovrà essere posizionata delle rete elettrosaldata, in parte interrata. La recinzione dovrà essere rivestita da teli ombreggianti e/o vegetazione. All’interno del recinto dovrà essere creato un passaggio obbligato per gli animali, tale da consentirne un agevole recupero, tramite una recinzione con caratteristiche simili a quella del perimetro esterno. Un’ulteriore porta andrà posizionata all’inizio del passaggio obbligato in modo da confinare gli animali in fase di recupero, con eventuale corridoio realizzato con paleria in legno. Per i dettagli tecnici si rimanda al Computo metrico estimativo.
3.4.5 – Abbattimento mufloni all’Isola del Giglio
Il prelievo dei mufloni all’Isola del Giglio può essere integrato con la tecnica dell’abbattimento messa in atto dal personale dell’Aggiudicatario. Detto personale dovrà essere abilitato dall’Ente Parco a seguito di adeguata formazione calibrata in base al percorso professionale degli operatori. Il soggetto aggiudicatario propone i collaboratori che lo coadiuveranno nelle operazioni dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto. Gli abbattimenti sono eseguiti secondo metodi di prelievo approvati con il piano di eradicazione e secondo un regolamento approvato dall’Ente Parco. Gli operatori svolgono le attività di controllo eseguendo gli interventi con i mezzi consentiti dalla normativa nazionale sul prelievo venatorio. Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre un sistema on-line di prenotazione degli interventi in modo da definire in modo univoco la posizione dei propri operatori.
Il soggetto aggiudicatario potrà coadiuvare sul campo gli operatori volontari iscritti all’Albo dei selecontrollori dell’Ente Parco che potranno coadiuvare le operazioni di abbattimento degli animali.
Nel caso di abbattimento del capo da parte di operatori volontari, lo stesso è ceduto in qualità di rimborso spese all’operatore medesimo.
3.4.6 – Stoccaggio e trasferimento animali
Una volta catturati gli ungulati devono essere trasferiti dalle trappole il prima possibile ad eventuale sito di conferimento o devono essere trasferiti in Italia continentale. Nel caso di utilizzo di sito temporaneo, tale sito deve essere autorizzato dalle autorità competenti. In ogni caso il trasferimento deve avvenire entro le ore 18:00 del giorno successivo all’attivazione del sistema di scatto. Il trasferimento e la permanenza nel sito di stoccaggio devono rispettare la normativa sul benessere animale e garantire il minor stress possibile agli ungulati. In particolare il percorso per trasferire l’ungulato dalla trappola al sito non dovrà in nessun caso superare i 50 km. Le operazioni di trasferimento degli animali nel periodo estivo dovranno essere effettuate in orari opportuni per diminuire lo stress termico dei soggetti trasportati, preferibilmente in orario notturno.
Nel sito di conferimento gli ungulati dovranno essere riforniti giornalmente di acqua e cibo, divisi per specie, per gruppi di coetanei o singolarmente, in base al comportamento degli individui. Il medesimo sito dovrà essere sottoposto periodicamente ad un’accurata pulizia e dovrà essere in regola con le norme urbanistiche e di tipo igienico-sanitario. Eventuali eventi di mortalità rinvenuti al momento della cattura sono segnalati dall’Ente Parco nei documenti di monitoraggio. L’aggiudicatario si occupa dello smaltimento delle carcasse.
L’Aggiudicatario dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per la detenzione, la manipolazione e il trasferimento degli ungulati oggetto del presente Capitolato.
3.4.7 – Monitoraggio e documentazione
L’Ente Parco procederà alla verifica del numero degli ungulati catturati. La verifica sarà effettuata congiuntamente all’aggiudicatario al momento del carico dei capi sul mezzo di trasporto adibito al trasferimento degli ungulati dall’Isola d’Elba o dall’isola del Giglio. La data del trasferimento è comunicata dall’Aggiudicatario all’Ente Parco e al Reparto Carabinieri 24 ore prima del trasferimento medesimo. La verifica dovrà svolgersi in modo tale che il conteggio si possa svolgere in condizioni tali da non generare incertezze o inesattezze sul numero dei capi catturati.
Il personale dell’Ente dovrà effettuare la conta e la verifica contestualmente al carico sul mezzo di tutti gli animali catturati, nessuno escluso. Inoltre tutti i capi, ovvero i capi per cui le norme di polizia veterinaria prevedono le marcature, dovranno essere identificabili e contrassegnati con opportuna marca auricolare prima che lascino il sito di conferimento. La frequenza della verifica potrà essere variata, previo accordo tra le parti.
Contestualmente alla verifica l’aggiudicatario provvederà alla consegna di moduli compilati dei quali l’Ente Parco fornirà i modelli. Sui moduli devono essere riportati per ogni ungulato peso, sesso, classe di età, data di cattura e trappola di cattura, tempi di attivazione del sistema di scatto. L’Ente Parco potrà disporre affinché la compilazione di parte della modulistica avvenga on-line e l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sua compilazione con frequenza giornaliera. La tempistica di consegna ed il tipo di modulistica sarà idonea rispetto alle valutazioni che l’Ente Parco deve eseguire per la verifica dei termini contrattuali. Entro le 24 ore successive, l’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Ente copia o ricevuta di qualsiasi documento di trasporto degli animali previste dalle norme di Polizia Veterinaria o su indicazione dell’Azienda U.S.L. competente.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere, senza preavviso alcuno, ad una verifica a campione di tutta la documentazione sopra menzionata. L’Ente Parco si riserva di verificare in qualsiasi momento la modalità di svolgimento delle operazioni di cattura e abbattimento.
Per quanto riguarda gli abbattimenti all’Isola del Giglio, l’Aggiudicatario dovrà predisporre su piattaforma on-line consultabile in remoto dagli Uffici dell’Ente Parco e da altri soggetti abilitati, un file con indicazione delle postazioni di intervento giornaliere, nome degli operatori, numero degli animali eventualmente abbattuti e sesso, nel caso sia immediatamente riconoscibile, durata delle operazioni. I dati sui nominativi e sulle postazioni dovranno essere disponibili entro le ore 7:00 del giorno precedente ai fini di eventuali controlli da parte degli organi preposti. I dati sui risultati devono essere inseriti giornalmente a fine delle operazioni. L’aggiudicatario dovrà predisporre gli accreditamenti di accesso al file e amministrare il sistema in modo che sia sempre consultabile, risolvendo problemi di connessione o quant’altro non metta nelle condizioni l’Ente Parco di conoscere la localizzazione delle operazioni. In caso di non funzionamento del sistema di segnalazione le operazioni non vengono eseguite.
L’Aggiudicatario redige tutta la documentazione prevista dall’Ente Parco per il monitoraggio delle operazioni, posiziona i segnali di avviso per la cittadinanza, segna e ispeziona gli animali abbattuti, verifica i materiali,
evidenzia le diverse criticità segnalandole prontamente all’Ente Parco. Il contraente si occupa di prelevare eventuali campioni dalle carcasse e conservarle con cura consegnandole all’Ente Parco.
L’Aggiudicatario rimane in stretto contatto con l’Ente Parco e lo aggiorna costantemente sull’andamento delle operazioni. Il Contraente collabora con il Reparto Carabinieri P.N. “Arcipelago Toscano” che effettua la vigilanza delle operazioni. L’avvenuta eradicazione del muflone ai fini del contratto è attestata dall’Ente Parco previo monitoraggio faunistico che si protrarrà per 60 giorni dalla fine del contratto. Con il termine di “eradicazione” ai fini del presente contratto si intende assenza di tracce dell’ungulato su aree e percorsi campioni definiti in fase di monitoraggio.
3.4.8 – Materiali, attrezzature e veicoli
La maggior parte delle trappole attualmente posizionate sul territorio è di dimensioni 2.50 mt x 5.00 mt x 1.80 mt. o 2.50 mt x 3.00 mt x 1.80 mt.; alcune trappole hanno dimensioni maggiori, la superficie è variabile tra 8 e 28 mq. Tutti gli strumenti di cattura utilizzati dovranno essere appoggiati al suolo senza l’uso di alcuna malta cementizia e senza l’infissione di supporti o quant’altro che possano rendere la stessa un elemento immobile rispetto al terreno. La struttura delle trappole può essere costituita da pannelli metallici rigidi rivestiti da uno strato di telo ombreggiante o da vegetazione; sul fondo può essere posizionata una rete metallica elettrosaldata o rete a maglia esagonale tipo “Maccaferri”; sulla struttura sono montate una o due porta a ghigliottina collegate ad un sistema di scatto. Le trappole sono distribuite nei pressi di viabilità carrabile incluse alcune piste forestali su tutto il territorio dell’Isola d’Elba.
La Stazione appaltante concede in comodato d’uso gratuito all’aggiudicatario 55 trappole di cui 18 già montate e posizionate, mentre le restanti da assemblare utilizzando i materiali attualmente posizionati in diversi punti cattura dell’isola d’Elba. L’Ente Parco fornisce inoltre i cartelli di segnalazione da apporre su ogni strumento di cattura.
L’aggiudicatario mette a disposizione dell’Ente Parco un numero minimo di 30 strutture di cattura di sua proprietà.
L’aggiudicatario si avvale del materiale sopraelencato per lo svolgimento del servizio, assumendo l’onere dell’ordinaria e straordinaria manutenzione, della sostituzione delle apparecchiature o delle componenti non passibili di riparazione, delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.
Al termine del contratto tutti gli impianti e le attrezzature vengono restituiti nella piena disponibilità della Stazione Appaltante nelle migliori condizioni di manutenzione. Resta, invece, nella proprietà dell’aggiudicatario il materiale aggiuntivo dal medesimo fornito per il miglioramento del servizio.
L’aggiudicatario, prima di effettuare qualsiasi modifica strutturale alle attrezzature o ai materiali di proprietà della Stazione Appaltante, deve ottenere il consenso preventivo per scritto.
Qualsiasi altro materiale non elencato al presente articolo e necessario per la realizzazione del servizio è a carico dell’aggiudicatario.
In caso di furto o danneggiamento grave (esclusi danni da ungulati) delle trappole o parti strutturali delle stesse, l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare immediata comunicazione scritta alla Stazione Appaltante che, fatte salve disponibilità di bilancio, provvederà all’acquisto del materiale sottratto o danneggiato gravemente qualora di proprietà dell’Ente. I costi per la sostituzione o la posa in opera sono a carico dell’aggiudicatario.
L’Aggiudicatario mette a disposizione tutti i materiali, strumenti, veicoli e quant’altro necessario alla realizzazione del servizio. Qualsiasi veicolo utilizzato per la movimentazione degli animali, dovrà essere autorizzato al trasporto degli ungulati secondo la normativa vigente.
3.4.9 – Inventario
L’aggiudicatario a fine anno redige un inventario accurato di tutto il materiale di proprietà dell’Ente Parco, elencando anche quello non funzionante, smarrito o non più utilizzabile ed indica la collocazione precisa.
3.5 - Termine delle attività
Alla fine delle attività (sia stagionale, sia al termine del servizio) l’aggiudicatario provvede a disattivare tutti gli strumenti di cattura installati in area protetta, toglie le porte e qualsiasi elemento facilmente rimovibile che fa parte del meccanismo di scatto.
3.6 - Disponibilità dei capi.
Gli ungulati catturati entrano in disponibilità dell’aggiudicatario dal momento della cattura e sono destinati all’allevamento, al ripopolamento di istituti faunistici recintati o alla macellazione secondo la normativa vigente in materia. L’Ente Parco può trattenere alcuni capi catturati ai fini dell’applicazione di radiocollari o GPS da rilasciare sul territorio per attività di ricerca o quali individui “judas”, oppure per altri motivi istituzionali. Le carcasse dei mufloni sono cedute all’aggiudicatario che ne dispone secondo quanto previsto per legge. Gli allevamenti o gli istituti faunistici ai quali sono destinati gli ungulati catturati non possono essere ubicati nell’Arcipelago Toscano o in altra area dove la normativa non consenta l’introduzione di detto ungulato. Tutti gli obblighi di legge relativi al trattamento riservato ai capi catturati fanno capo all’aggiudicatario. Inoltre l’Ente Parco potrà disporre di un numero pari a un massimo di 20 mufloni da trasferire in aree idonee rispetto alla normativa vigente in Toscana continentale. L’Aggiudicatario dovrà collaborare agevolando il trasferimento degli animali.
4. Importo e pagamenti
L’importo corrisposto per l’esecuzione del servizio è pari a un massimo di Euro 199.121,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, in base ai risultati di prelievo conseguiti.
Servizio/lavorazione | Importo (Euro) | % | |
1 | OG13 - Opere di ingegneria naturalistica | 62.464,26 € | 31,37% |
2 | Servizio di prelievo ungulati | 136.656,74 € | 68,63% |
Totale IVA esclusa | 199.121,00 € | 100,0% | |
Oneri per la sicurezza | 4.581,05 € | ||
Totale importo a base d’asta | 203.702,05 € |
Di seguito sono indicate le rate di pagamento per il trappolamento di cinghiali e mufloni all’Isola d’Elba:
- Quota massima erogabile per il trappolamento all’Isola d’Elba per l’anno 2018: € 43.806,62
- Quota massima erogabile per il trappolamento all’Isola d’Elba per l’anno 2019: € 79.648,40
- Quota massima erogabile per il trappolamento all’Isola d’Elba per l’anno 2020: € 35.841,78
Anno | scadenza | Max Importo IVA esclusa | % su importo totale annuo | Penale a capo | Note |
2018 | 30-lug | 10.951,66 € | 25% | 60,84 € | cattura di almeno 150 cinghiali e 30 mufloni entro la data di scadenza della rata* |
30-set | 10.951,66 € | 25% | cattura di almeno 150 cinghiali e 30 mufloni tra la data di scadenza della prima e della seconda rata* | ||
30-nov | 10.951,66 € | 25% | cattura di almeno 150 cinghiali e 30 mufloni tra la data di scadenza della seconda e della terza rata* |
30-dic | Importo a conguaglio definito dalla seguente formula: [massimo totale annuo] – [importo già corrisposto con rate precedenti] – [eventuali penali] | cattura totale annuale di almeno 600 cinghiali e 120 mufloni | |||
2019 | 30-apr | 19.912,10 € | 25% | 66,37 € | cattura di almeno 200 cinghiali e 50 mufloni entro la data di scadenza della rata* |
31-ago | 19.912,10 € | 25% | cattura di almeno 200 cinghiali e 50 mufloni tra la data di scadenza della prima e della seconda rata* | ||
30-nov | 19.912,10 € | 25% | cattura di almeno 200 cinghiali e 50 mufloni tra la data di scadenza della seconda e della terza rata* | ||
30-dic | Importo a conguaglio definito dalla seguente formula: [massimo totale annuo] – [importo già corrisposto con rate precedenti] – [eventuali penali] | cattura totale annuale di almeno 1000 cinghiali e 200 mufloni | |||
2020 | 29/02 | 13.440,67 € | 37,50% | 74,67 € | cattura di almeno 150 cinghiali e 30 mufloni tra la data di scadenza della prima e della seconda rata* |
30-apr | 13.440,67 € | 37,50% | cattura di almeno 150 cinghiali e 30 mufloni tra la data di scadenza della seconda e della terza rata* | ||
Fine periodo contrattual e | Importo a conguaglio definito dalla seguente formula: [massimo totale annuo] – [importo già corrisposto con rate precedenti] – [eventuali penali] | cattura totale annuale di almeno 400 cinghiali e 80 mufloni |
* L’importo è calcolato in base al numero di cinghiali e mufloni catturati. Per ogni rata verrà applicata una penale per ogni capo in meno catturato rispetto alla quota indicata: eventuali capi in più verranno conteggiati per la definizione dell’ultima rata e l’eventuale applicazione di penali. Nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all’Aggiudicatario in caso di catture di ungulati superiore alla quota annuale.
Di seguito sono indicate le rate di pagamento per il prelievo di mufloni all’Isola del Giglio:
Mufloni Isola del Giglio - scadenza | Importo | Descrizione | Note |
30 aprile 2019 | 19.912,10 € | I rata | |
Fine periodo contrattuale | max 19.912,10 € | Rata finale | se l’eradicazione avviene entro la fine 2019 |
min 14.912,10 € | se l’eradicazione avviene entro la fine del periodo contrattuale |
I suddetti importi verranno liquidati entro 30 giorni dall’emissione della fattura in formato elettronico da parte dell’aggiudicatario.
5. Contestazioni e penalità
Sono previste penali per le seguenti inadempienze da parte dell’aggiudicatario a parziale o mancata realizzazione di servizi previste nel presente capitolato. Nel caso di parziale o mancata realizzazione di attività, l’Amministrazione Appaltante si riserva di applicare una penale per ogni richiamo formale, tramite lettera di ammonimento notificata via PEC, nei confronti dell’Aggiudicatario. L’importo totale delle penali, pari ognuna al 1 per mille dell’importo contrattuale netto, non potrà essere superiore al 10% dello stesso. L’Ente Parco si riserva inoltre la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore.
6. Cauzione definitiva
L’Appaltatore dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, secondo quanto disposto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
7. Obblighi verso terzi
L’Aggiudicatario si assume la responsabilità di danni che dovesse arrecare a persone e cose, ai propri materiali e a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal riguardo stipula apposita polizza assicurativa che è valida per tutto il periodo contrattuale.
8. Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente Parco. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente Parco al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
9. Obblighi ed oneri a carico dell’Aggiudicatario – Responsabilità
L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura nel rispetto della tempistica stabilita. L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dall'appalto e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano da ogni onere e qualsiasi responsabilità. Sono inoltre a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi ed oneri seguenti:
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e installazione venissero arrecati a cose ed a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale;
- il perfetto coordinamento delle attività, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle imprese che eventualmente concorreranno alla fornitura;
- l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni ed infortuni degli operai che potranno intervenire in corso d’opera;
- l’adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita, l’incolumità e la salute degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
10. Obblighi in materia di sicurezza
L’Amministrazione committente ritiene, dalle informazioni acquisite, che non sia necessaria la redazione del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi D.Lgs 81/2008 in quanto non si ravvisano specifiche interferenze. L’Amministrazione si riserva di verificare al momento della consegna del contratto della fornitura se tale condizione non sia variata e di redigere eventualmente gli atti e le valutazioni necessarie per consentire l'esecuzione della fornitura in condizioni di sicurezza. L’Aggiudicatario è comunque tenuto alla redazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a) del D.Lgs 81/2008.
11. Risoluzione del contratto
L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
1. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
2. nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale se dovute;
e) sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
h) non rispondenza del servizio eseguito alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente Parco tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
12. Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del. D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di Comportamento dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano approvato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n. 46 del 19.12.2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che - pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
L'accertata violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento sopra richiamati comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito dall’Amministrazione.
13. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L'Ente Parco ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, l'Ente Parco potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
L'Ente Parco può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
14. Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente Parco proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente Parco ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente Parco interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
15. Quinto d'obbligo e Varianti
L'Ente Parco, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente Parco, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente Parco. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
16. Recesso
La Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente Parco. In caso di recesso dell'Ente Parco, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base d'asta, depurato del ribasso e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
17. Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.
18. Riservatezza e proprietà delle risultanze
L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Ente Parco di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente parco si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno. Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell'Ente Parco, che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
19. Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell'Autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Livorno, competenti per materia e valore.
20. Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si precisa che, la procedura di affidamento della presente fornitura di servizi è soggetta alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010, alle norme di Contabilità dello Stato, del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile.