ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2019 – Relazione illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2019 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III del comparto Istruzione e Ricerca.
Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico- amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.
Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.
Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve tener conto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative.
Detto limite, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:
a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.
Con la disposizione n.3137 del 1° febbraio 2021, ISPRA ha determinato, in sede di quantificazione dei fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale ISPRA appartenente ai livelli I-III relativi all’anno 2019, in € 133.002,63 la quota di decurtazione del fondo corrispondente al personale trasferito in ISIN ai sensi dell’articolo 6, del D.Lgs 4 marzo 2014, n.45.
Lo stesso Istituto ha comunicato che l’importo decurtato ha riguardato l’importo totale pagato nel 2018 ai dipendenti transitati in ISIN per indennità per oneri specifici (IOS);
La quantificazione del fondo 2019 deve tener conto delle osservazioni del Collegio dei revisori dei conti dell’Ispettorato che ha richiesto il confronto dell’importo calcolato da ISPRA con l’ammontare delle indennità godute dal contingente di personale di livello I-III transitato in ISIN e collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.
Per effetto di un accordo preliminare sottoscritto con le XX.XX. e definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.
Si ricorda che, per quanto riguarda l’indennità per oneri specifici, la stessa è connessa all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo, è prevista dall’art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio economico 1996-1997) ed è corrisposta per 13 mensilità; i criteri di attribuzione sono stabiliti in contrattazione decentrata.
Dall’1 gennaio 2019, peraltro, diverse unità di personale transitato in ISIN hanno percepito anche un incremento dell’IOS a valere sui fondi accessori.
La quota corrisposta al personale I-III nell’anno 2019 a titolo di IOS è pari a € 134.978,74; ammontare riferito a n.39 unità in quanto, nel 2019 hanno assunto servizio due unità di Tecnologo di III livello (entrambi il 1° giugno 2019) e hanno cessato dal servizio tre unità di Primo Tecnologo di II livello (la prima con decorrenza 5 febbraio 2019, la seconda con decorrenza 1° giugno 2019 e la terza con decorrenza 1° novembre 2019).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, viene approvata la costituzione del fondo trattamento accessorio dell’esercizio 2019 per il personale dei livelli I-III in € 134.978,74
Con riferimento ai singoli articoli dell’accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca e specifica che al personale a tempo determinato in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21/2/2002 che viene riconosciuta per l’effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L’importo
dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
L’articolo 3 stabilisce che l’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21/2/2002 viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN non prevede, al momento, posizioni di responsabilità di strutture tecniche e scientifiche di rilievo nazionale cui attribuire la suddetta indennità.
L’articolo 4 attribuisce l’indennità di responsabilità professionale, di cui all’art. 9, comma 1, lettera
c) del CCNL 21.2.2002, che è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato non prevedono l’attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di incarichi di responsabilità professionale che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali e pertanto i criteri per la sua attribuzione non costituiscono oggetto del presente accordo.
Il successivo articolo 5 conferma l’erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché l’indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l’Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e XX.XX. in data 18 gennaio 2017.
L’articolo 6 ribadisce che al personale ricercatore e tecnologo continua ad essere attribuita l’indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall’articolo 22 del DPR 171/91.
Le indennità di cui agli articoli 5 e 6 vengono finanziate con le risorse di bilancio dell’Ispettorato.
Infine l’articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell’accordo, il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità
per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI I-III
ANNO 2019
Il giorno 29 aprile 2021, in modalità remoto, si è tenuta la riunione sindacale con all’ordine del giorno l’accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio dell’anno 2019 del personale dei livelli I-III.
Per ISIN è presente il Direttore avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e per le XX.XX. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.
PREMESSO CHE
- le parti convengono sulla durata annuale del presente contratto integrativo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- le risorse del trattamento accessorio dell’anno 2019 per il personale I-III, certificate dal Collegio dei revisori dei Conti dell’Ispettorato nella riunione del 21 settembre 2020, vengono quantificate sulla base del seguente prospetto
2019 | |
Totale fondo accessorio livelli I-III | euro 134.978,74 |
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I — III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
Al personale a tempo determinato che verrà eventualmente assunto in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.
Articolo 2 Indennità per oneri specifici
L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma l, lettera a) del CCNL 2 1.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:
Ricercatori e tecnologi | Importo mensile |
Livello I | euro 270,00 |
Livello II | euro 260,00 |
Livello III | euro 250,00 |
Si conferma, inoltre, quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l’anno 2009, stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell’incremento dell’indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio per il personale ISIN livelli I-III.
Articolo 3
Indennità direzione di struttura di particolare rilievo
L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma l, lettera b), del CCNL 21.2.2002, risulta pari per l’ISIN a 1.038,76 per l'annualità 2019. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio dell'ISIN. Tale indennità viene corrisposta in relazione alla durata dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione e a consuntivo annuale. I criteri per l'attribuzione di tale indennità - correlata all'effettivo svolgimento delle attività e attribuita per incarico distinto da quello per il quale è attribuita l’indennità di cui all’articolo 6 - sono stabiliti in contrattazione integrativa.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN non prevede posizioni di responsabilità di strutture tecniche e scientifiche di rilievo nazionale cui attribuire la suddetta indennità.
Articolo 4
Indennità di responsabilità professionale
L'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma l, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche di cui al successivo articolo 6.
Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato non prevedono l’attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di incarichi di responsabilità professionale che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali e pertanto i criteri per la sua attribuzione non costituiscono oggetto del presente accordo.
Articolo 5 Indennità specifiche
Fino alla stipula di specifico accordo con le XX.XX, continuano ad essere erogate al personale appartenente ai livelli I-III, con le modalità attuative attualmente applicate, le seguenti indennità:
- indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 47 del 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n.101/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l’Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e XX.XX. in data 18 gennaio 2017, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio.
Articolo 6
Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche
Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti dell’ISIN. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.
Articolo 7 Disposizioni finali
Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per
disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
ISIN XX.XX.
IL DIRETTORE FLC CGIL …F…irm…a…to…………………………..
………F…irm…a…to………………. CISL SCUOLA .F…ir…m…ato……………………….……
FED.UIL SCUOLA RUA …………………………….………..
FED GILDA UNAMS
.……F…irm…a…to……………….………..
SNALS CONFSAL
……..F…ir…m…ato…………….….……….
RSU (il coordinatore) …Fi…rm…a…to…………………...………
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Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli I – III per l’anno 2020 – Relazione illustrativa
La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2020 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli I – III del comparto Istruzione e Ricerca.
Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “ L'ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico- amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all'ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.
Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. 28 unità dei livelli IV-VIII.
Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si è tenuto conto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico non può superare l’importo determinato per l’anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative.
Detto limite, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:
a) agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23.
Per la costituzione del fondo integrativo 2020 dell’Ispettorato si è fatto riferimento, preliminarmente, al fondo delle Risorse per il trattamento accessorio per il 2019 determinato in € 134.978,74.
Nel 2020, come si evince dalla tabella allegata, non trovano applicazione gli incrementi di risorse (fisse con carattere di certezza e stabilità e variabili) previsti all’articolo 9, commi 2,3 e 4 del CCNL della ricerca 2000-2001.
Sulla base delle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti di ISIN con il verbale n…..la quantificazione del fondo deve tener conto, comunque, dell’ammontare delle indennità godute dal contingente di personale di livello I-III transitato in ISIN e collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato; importo specificato nella tabella di seguito riportata
Trattamento economico accessorio personale I-III – anno 2020 | |
Indennità Oneri Specifici | Indennità direzione strutture di particolare rilievo |
€ 119.520,96 | € 0,00 |
Si ricorda, altresì, che, per effetto di un accordo preliminare con le XX.XX. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l’ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello I-III transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell’art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell’Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.
Per quanto riguarda l’indennità per oneri specifici la stessa è connessa all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo, è prevista dall’art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio economico 1996- 1997) ed è corrisposta per 13 mensilità; i criteri di attribuzione sono stabiliti in contrattazione decentrata.
Dall’1 gennaio 2019, peraltro, diverse unità di personale transitato in ISIN hanno percepito anche un incremento dell’IOS a valere sui fondi accessori.
L’ammontare delle indennità per oneri specifici è di gran lunga inferiore a quella corrisposta nel 2019 perché fa riferimento a n.35 unità in quanto, nel 2020, hanno cessato dal servizio n.4 unità di cui un’unità di Dirigente tecnologo di primo livello e tre unità di Primo Tecnologo di II livello.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il fondo per il trattamento accessorio dell’esercizio 2020 per il personale dei livelli I-III è quantificato in € 119.520,96 (Allegato 1)
Con riferimento ai singoli articoli dell’accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.
L’articolo 1 individua i destinatari dell’accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I – III del CCNL Comparto istruzione e ricerca e specifica che al personale a tempo determinato in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio.
L’articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del
CCNL 21/2/2002 che viene riconosciuta per l’effettivo svolgimento di particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L’importo dell’indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza.
L’articolo 3 stabilisce che l’indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) del CCNL 21/2/2002 viene attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN non prevede, al momento, posizioni di responsabilità di strutture tecniche e scientifiche di rilievo nazionale cui attribuire la suddetta indennità.
L’articolo 4 attribuisce l’indennità di responsabilità professionale, di cui all’art. 9, comma 1 lettera
c) del CCNL 21/2/2002, che è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato non prevedono l’attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di incarichi di responsabilità professionale che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali e pertanto i criteri per la sua attribuzione non costituiscono oggetto dell’accordo.
Il successivo articolo 5 conferma l’erogazione delle indennità comportanti rischio da radiazioni, secondo quanto già stabilito dal CCNL, nonché l’indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l’Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e XX.XX. in data 18 gennaio 2017.
L’articolo 6 ribadisce che al personale ricercatore e tecnologo continua ad essere attribuita l’indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca, prevista dall’articolo 22 del DPR 171/91.
Le indennità di cui agli articoli 5 e 6 vengono finanziate con le risorse di bilancio dell’Ispettorato.
Infine l’articolo 7 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell’accordo, il personale assunto o cessato nell’anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l’interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell’anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l’erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
Allegato 1
Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale ISIN dei livelli I-III anno 2020 (indennità per oneri specifici e indennità direzione strutture di particolare rilievo) | Importi espressi in euro | |||||||
Importo | ||||||||
Importo consolidato fondo accessorio anno 2019 | 134.978,74 | |||||||
Importo corrisposto al personale I-III nell'anno 2020 | 119.520,96 | |||||||
Risorse fisse aventi carattere di stabilità e | ||||||||
Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione art.43 legge 449/97 | + | 0,00 | ||||||
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o di risultato del personale | + | 0,00 | ||||||
Emergenze o straordinarie necessità | + | 0,00 | ||||||
Totale risorse fisse aventi carattere di | 119.520,96 | |||||||
Risorse variabili | ||||||||
Risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione art.43 legge 449/97 | + | 0,00 | ||||||
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazioni di prestazioni o di risultato del personale | + | 0,00 | ||||||
Emergenze o straordinarie necessità | + | 0,00 | ||||||
Totale risorse variabili | 0,00 | |||||||
Sintesi della costituzione del fondo | ||||||||
Totale risorse fisse aventi carattere di stabilità e certezza | + | 119.520,96 | ||||||
Risorse variabili | + | 0,00 | ||||||
Decurtazione da operare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs | - | 0,00 | ||||||
Totale fondo accessorio anno 2020 |
|
|
| 119.520,96 |
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN
ACCORDO DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE ISIN DEI LIVELLI I-III
PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2020
Il giorno 29 aprile 2021, in modalità remoto, si è tenuta la riunione sindacale con all’ordine del giorno l’accordo per la distribuzione del trattamento economico del personale dei livelli I-III.
Per ISIN è presente il Direttore avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx e per le XX.XX. i rispettivi rappresentanti come risultanti dalle firme apposte in calce, per sottoscrivere il presente accordo.
PREMESSO CHE
- le parti convengono sulla durata annuale del presente contratto integrativo dandosi atto che, in tal modo, a partire dal prossimo contratto potrà realizzarsi la durata triennale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del CCNL Comparto istruzione e ricerca 2016-2018;
- le risorse del trattamento accessorio dell’anno 2020 per il personale I-III, certificate dal Collegio dei revisori dei Conti dell’Ispettorato nella riunione del 21 settembre 2020, vengono quantificate sulla base del seguente prospetto
2020 | |
Totale fondo accessorio livelli I-III | euro 119.520,96 |
CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli I — III del CCNL Comparto Istruzione e ricerca.
Al personale a tempo determinato che verrà eventualmente assunto in servizio presso ISIN verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato.
Articolo 2 Indennità per oneri specifici
L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma l, lettera a) del CCNL 2 1.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento delle particolari attività di coordinamento svolte nel campo delle competenze proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:
Ricercatori e tecnologi | Importo mensile |
Livello I | euro 270,00 |
Livello II | euro 260,00 |
Livello III | euro 250,00 |
Si conferma, inoltre, quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’Accordo sulla distribuzione del salario accessorio del personale dei livelli ISPRA per l’anno 2009, stipulato in data 4 novembre 2010, con riferimento alla parte riassorbibile dell’incremento dell’indennità per oneri specifici di cui al presente articolo. L'indennità viene corrisposta mensilmente salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi a seguito della stipula dei successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio per il personale ISIN livelli I-III.
Articolo 3
Indennità direzione di struttura di particolare rilievo
L'ammontare delle somme utili al pagamento del trattamento accessorio, riferito all'articolo 9, comma l, lettera b), del CCNL 21.2.2002, risulta pari per l’ISIN a 1.038,76 per l'annualità 2020. Detta indennità è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti a livello nazionale, previste negli ordinamenti di servizio dell'ISIN. Tale indennità viene corrisposta in relazione alla durata dell'incarico di responsabilità che ne ha motivato l'attribuzione e a consuntivo annuale. I criteri per l'attribuzione di tale indennità - correlata all'effettivo svolgimento delle attività e attribuita per incarico distinto da quello per il quale è attribuita l’indennità di cui all’articolo 6 - sono stabiliti in contrattazione integrativa.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN non prevede posizioni di responsabilità di strutture tecniche e scientifiche di rilievo nazionale cui attribuire la suddetta indennità.
Articolo 4
Indennità di responsabilità professionale
L'indennità di responsabilità professionale di cui all'articolo 9, comma l, lettera c) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001 è prevista per il personale ricercatore e tecnologo che esercita per conto dell'Istituto funzioni per le quali è richiesta iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali costituiti all'interno dell'Istituto. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche di cui al successivo articolo 6.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ISIN e le altre disposizioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato non prevedono l’attribuzione al personale ricercatore e tecnologo di incarichi di responsabilità professionale che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, nonché ad altri albi o ruoli speciali e pertanto i criteri per la sua attribuzione non costituiscono oggetto del presente accordo.
Articolo 5 Indennità specifiche
Fino alla stipula di specifico accordo con le XX.XX, continuano ad essere erogate al personale appartenente ai livelli I-III, con le modalità attuative attualmente applicate, le seguenti indennità:
- indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 47 del 21.2.2002 biennio 1998-1999 nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. n.101/2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- indennità di reperibilità per il personale inserito nei turni di reperibilità per emergenze nucleari e radiologiche, per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla determina del Direttore ISIN n.29 del 31 gennaio 2019, che recepisce l’Accordo sulle modalità di attuazione – Servizio in reperibilità e correlate indennità” sottoscritto tra ISPRA e XX.XX. in data 18 gennaio 2017, tenuto conto dei vincoli di spesa e correlate esigenze di risparmio.
Articolo 6
Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche
Al personale continua ad essere attribuita l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche, prevista dall'articolo 22 del DPR 171/91, in base alle disposizioni vigenti dell’ISIN. Tale indennità, finanziata dal bilancio dell'Istituto, cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione.
Articolo 7 Disposizioni finali
Con riferimento alle indennità oggetto del presente accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per
disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.
ISIN XX.XX.
IL DIRETTORE FLC CGIL …Fi…rm…at…o …………………………..
………F…ir…m…ato………………. CISL SCUOLA .…Fi…rm…at…o…………………….……
FED.UIL SCUOLA RUA …………………………….………..
FED GILDA UNAMS
.…F…ir…m…at…o ……………….………..
SNALS CONFSAL
……F..…irm…a…to…………….….……….
RSU (il coordinatore) ……F…irm…a…to………………...………