LOTTO N. 3
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
LOTTO N. 3
CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI E SINDACI (D & O)
CIG 85947525B8
Tra: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
C.F. / Partita IVA | 80048080636 / 06416011002 |
Con sede in: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
e la Spett. le Società Assicuratrice: |
SI STIPULA LA PRESENTE
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI E SINDACI (D & O) N.
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Assicurato: | Come da condizioni di polizza |
Sede Legale: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
C.F. / P.IVA: | 80048080636 / 06416011002 |
Broker: | |
Decorrenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2021 |
Scadenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2024 |
Scadenze annuali: | Ore 24:00 del 30/06 |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito rinnovo: | NO |
Premio annuo finito: | € |
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE D&O (DIRECTORS & OFFICIERS) | |
FRONTESPIZIO | |
Art. 1 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. 2 | Definizioni |
Art. 3 | Esclusioni |
Art. 4 | Applicazione Individuale delle Esclusioni |
Art. 5 | Limite di Risarcimento |
Art. 6 | Estensione Territoriale |
Art. 7 | Validità della Copertura |
Art. 8 | Durata della Polizza |
Art. 9 | Gestione del Sinistro |
Art. 10 | Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa |
Art. 11 | Diritto di Surroga |
Art. 12 | Franchigie |
Art. 13 | Acquisizione o Costituzione di Società Controllate |
Art. 14 | Cessazione della qualifica di Società Controllata |
Art. 15 | Cariche Direttive in Società Partecipate |
Art. 16 | Acquisizione del Contraente – Cambio di Controllo |
Art. 17 | Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro |
Art. 18 | Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata |
Art. 19 | Ripartizione del Danno |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 20 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art. 21 | Altre Assicurazioni |
Art. 22 | Pagamento del premio |
Art. 23 | Modifiche dell’assicurazione |
Art. 24 | Aggravamento del rischio |
Art. 25 | Diminuzione del rischio |
Art. 26 | Oneri Fiscali |
Art. 27 | Foro Competente |
Art. 28 | Forma delle Comunicazioni |
Art. 29 | Rinvio alle Norme di Legge |
Art. 30 | Cessazione anticipata del contratto |
Art. 31 | Recesso in caso di sinistro |
Art. 32 | Clausola Broker |
Art. 33 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. 34 | Interpretazione del contratto |
Art. 35 | Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 36 | Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 37 | Accettazione |
Art. 38 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 39 | Trattamento dei dati |
Art. 40 | Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro |
Art. 41 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
CONDIZIONI PARTICOLARI | |
Art. 42 | Estensione alle Società Controllate - Precisazione |
Art. 43 | Estensione al Dipendente Responsabile del trattamento dei dati personali e al Data Protection Officer (Xxxxx sulla privacy e Regolamento europeo 679 del 2016) |
Art. 44 | Estensione al Dipendente Responsabile della sicurezza |
Art. 45 | Estensione Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) |
Art. 46 | Assicurati - Precisazione |
Art. 47 | Assicurati - Precisazione |
Art. 48 | Esclusione della responsabilità amministrativa e contabile |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE D&O (DIRECTORS & OFFICIERS)
1. | Contraente | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. | ||
2. | Società | Contraente e Società Controllate. | ||
3. | Intermediario |
| ||
4. | Limite di Risarcimento | a) Per ogni Danno: b) Per Periodo Assicurativo: | € € | 7.500.000,00 7.500.000,00 |
Limiti di Risarcimento Spese Legali per Inquinamento (Garanzia 7) | c) Per ogni Danno: d) Per Periodo Assicurativo: | € € | 50.000,00 50.000,00 | |
Sottolimite per la Garanzia 8 e la Garanzia 9 (facoltativa) | e) Per ogni Danno: f) Per Periodo Assicurativo: | € € | // // | |
5. | Franchigia | a) Garanzia 1, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 e 9: b) Garanzia 2 | Nessuna Nessuna | |
6. | Assicurato/i | • Gli Assicurati come definiti all'Art. 2.1 delle Definizioni; • La Società (solo per la Garanzia 2 dell'Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione). | ||
7. | Estensione territoriale | Garanzie 1, 2, 3, 4 ,5 e 6: mondo intero; Garanzie 7, 8, 9: mondo intero ad eccezione degli Stati Uniti. | ||
8. | Inserimento automatico per nuove Società Controllate | Qualsiasi società il cui attivo patrimoniale non superi il 15% dell'attivo consolidato del Contraente, in base alle condizioni stabilite all'Articolo 13. | ||
9. | Società Partecipate | a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; b) le società di seguito indicate: // | ||
10. | Periodo Assicurativo | In vigore dalle ore 24:00 del / / alle ore 24:00 del / / (ora locale italiana) ed eventuali proroghe. | ||
11. | Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro | A) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro: nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 1 anno; 50% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 2 anni; 75% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 3 anni; 100% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 4 anni; 125% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 5 anni; 150% dell'ultimo Premio imponibile annuo per un periodo addizionale di 6 anni. B) Premio imponibile per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per Amministratori cessati e decaduti: nessun sovrappremio per un periodo addizionale di 6 anni. | ||
12 | Retroattività | Illimitata |
QUESTA POLIZZA È IN FORMA "CLAIMS MADE" - SE NON DIVERSAMENTE PATTUITO LA PRESENTE POLIZZA COPRE UNICAMENTE I SINISTRI AVANZATI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO ASSICURATIVO.
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione
Garanzie estese al Mondo Intero
Garanzia 1 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti. |
Garanzia 2 | La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell'indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati. |
Garanzia 3 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale. |
Garanzia 4 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi. |
Garanzia 5 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro. |
Garanzia 6 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all'importo pari al 10% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere "a" e "b"), fino ad un massimo di 100.000 Euro per ogni Sinistro. |
Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti | |
Garanzia 7 | La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 4 (lettere "c" e "d") del frontespizio. |
Garanzia 8 | La Compagnia, entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere “e” ed “f”) si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata senza scopo di lucro. |
Garanzia 9 (facoltativa) | La Compagnia, entro il sottolimite stabilito al punto 4 del frontespizio (lettere “e” ed “f”) si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per i Xxxxx relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti e/o nei confronti di un Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato (cosi come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi Società Partecipata indicata al punto 9 lettera b) del frontespizio. |
Art. 2 - Definizioni
Ogni termine che nella presente Xxxxxxx sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue: | |
2.1 Assicurato/i | Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Commissario Straordinario, Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Membro del Collegio dei Revisori, Direttore Generale, Vice Direttore Vicario Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Director & Officer" nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto. Rientrano altresì nella definizione di "Assicurato": a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione. b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma |
esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro. c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei Coniugi. Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors. | |
2.2 Atto Dannoso | Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate. |
2.3 Atti Xxxxxxx fra loro collegati | Tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, della medesima causa. |
2.4 Compagnia | L’Impresa Assicuratrice |
2.5 Contraente | La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza. |
2.6 Danno/i | L'importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese: 1. le Spese Legali; 2. le Spese di Rappresentanza Legale; 3. le Spese di Pubblicità; 4. danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrate, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari". II Danno non comprende: a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società; b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti; c) multe e sanzioni di ogni genere; d) i danni "punitivi" o "esemplari", cosi come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro. |
2.7 Dipendente | Le persone fisiche che hanno con la Società o con la Società Partecipata un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e regolato da un contratto nazionale di lavoro, laddove applicabile. |
2.8 Inquinamento | 1. la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera; 2. qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti; 3. qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti. |
2.9 Insolvenza | Situazione derivante da: 1. fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate; 2. nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione. |
2.10 Paesi di Common Law | Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario. |
2.11 Periodo Assicurativo | II tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate al punto 10 del frontespizio, e sue eventuali proroghe. |
2.12 Polizza | II documento che prova l'assicurazione. |
2.13 Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. |
2.14 Ricerca Formale | Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell'Assicurato. |
2.15 Sinistri in Materia di Lavoro | Sinistro, cosi come definito al punto a) della definizione 2.16), avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di una Società Partecipata, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento illegittimo, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, mancata assunzione o promozione, privazione di opportunità di carriera, mancato passaggio di ruolo, valutazione, invasione della privacy, maltrattamento emotivo o ritorsioni contro chi dà informazioni sul conto di qualcuno o esercita o tenti di esercitare diritti legalmente protetti. |
2.16 Sinistro | a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9: 1) richiesta scritta di risarcimento per Danni ad eccezione delle richieste dell'Assicurato, della Società e delle Società Partecipate; 2) procedimento civile; 3) procedimento penale; 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale; avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso. Verranno altresì considerati parte dello stesso Xxxxxxxx gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati. Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro. b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una Ricerca Formale. c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un Sinistro nei Confronti del Coniuge. d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: Sinistro in Materia di Lavoro. |
2.17 Sinistro nei Confronti del Coniuge | Sinistro (così come definito al punto c) della definizione 2.16) nei confronti del coniuge dell'Assicurato (così come definito al primo capoverso della definizione 2.1) ma esclusivamente in quanto coniuge dell'Assicurato o del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento. |
2.18 Società | Contraente e Società Controllate. |
2.19 Società Controllata | Ogni Società o ente di cui il Contraente controlli direttamente o indirettamente: 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti. |
2.20 Società Partecipate | a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; b) le Società indicate al punto 9 lett. b) del frontespizio. |
2.21 Sostanze Inquinanti | Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
2.22 Spese Legali | La parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole, sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un Sinistro (ad |
eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società o della Società Partecipata) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'Assicurato, escluso I'ammontare delle fideiussioni stesse. | |
2.23 Spese di Pubblicità | Spese, costi ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo. |
2.24 Spese di Rappresentanza Legale | La parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale. |
2.25 Stati Uniti | Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione. |
Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti. |
Art. 3 - Esclusioni
La presente Polizza non copre i Xxxxx relativi ai Sinistri: | |
a) Dolo | conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law); |
b) Compensi degli Assicurati | conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto; |
In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale di carattere definitivo e non impugnabile o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito. | |
c) Xxxxx a persone e/o cose | per: 1. danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro), 2. infortuni, lesioni personali, malattia o morte, 3. danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili e immobili; |
d) Inquinamento | per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali dalla Garanzia 7, dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione"; |
e) Assicurazioni Precedenti | conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente; |
f) Sinistri Precedenti o in Sospeso | conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato, della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra; |
g) Fondi Pensione | conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti); |
h) Emissione di Xxxxxx | conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di titoli azionari emessi dalla Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus"). L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla |
Compagnia e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato; | |
i) Assicurato contro Assicurato | avanzati in un Paese di Common Low da o in nome e per conto della Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per: I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder’s derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione o istigazione di qualunque Assicurato o della Società: II. i Sinistri in Materia di Lavoro; III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza. |
l) Sinistri Xxxxxxxx da Congiunti | avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della Società; |
m) Responsabilità Civile Professionale | formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti terzi, ad eccezione della mancata direzione, controllo o supervisione dei dipendenti di una Società o Società Partecipata incaricati di prestare l'attività professionale e ad eccezione di un Atto Dannoso durante tale direzione, controllo o supervisione. |
Esclusioni applicabili agli Stati Uniti | |
La Compagnia non coprirà i Danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti: | |
n) Securities and Exchange Commission (SEC) | derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti; |
o) Inquinamento | conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società ("Shareholders' Derivative Action"). |
Art. 4 - Applicazione Individuale delle Esclusioni
Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza.
Art. 5 - Limite di Risarcimento
II Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 per ogni singola annualità del Periodo Assicurativo, l’ultima annualità si intende comprensiva dell’eventuale periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro, per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri.
Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.
Nel caso in cui il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della Compagnia per tale periodo.
Tutti i Xxxxx originati dallo stesso Xxxx Xxxxxxx o da tutti gli Atti Xxxxxxx fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Xxxx Xxxxxxx o sugli stessi Xxxx Xxxxxxx fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.
II Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto
previsto all'Art. 9), xxxxxx xxxxxxxxx.
Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
Nel caso in cui la Compagnia, o qualsiasi società controllata o partecipata in forma diretta o indiretta dal Gruppo di appartenenza della Compagnia medesima, effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a Sinistri coperti dalla presente Polizza, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali Sinistri, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.
I limiti stabiliti all'Articolo 1) per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.
Art. 6 - Estensione Territoriale
La presente Polizza è applicabile ai Sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.
Art. 7 - Validità della Copertura
La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Art. 8 - Durata della Polizza
La Polizza ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo.
Il Premio, espressamente indicato in sede di offerta, rimane fisso per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali diminuzioni o aggravamenti del rischio stesso.
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Compagnia una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Compagnia, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso
l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente.
Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del Contraente e/o di cessazione dell’attività.
Art. 9 - Gestione del Sinistro
Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali incluso il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.
La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.
La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, I'assistenza e la collaborazione da questa richieste.
La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità
entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza.
La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917, C.C..
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Qualora le Spese Legali sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato dovessero eccedere l’importo previsto dall’art. 1917 c.c., comma 3, tale eccedenza andrà ad erodere il Limite per Periodo Assicurativo e per Sinistro previsto dalla presente polizza
La Compagnia, con il consenso scritto dell'Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l'Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Xxxxx conseguenti a tale Sinistro non supererà l'importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all'Assicurato.
Qualora siano applicabili le esclusioni:
a) Dolo,
b) Compensi degli Assicurati,
l'Assicurato non sarà tenuto a restituire alla Compagnia le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità da questa anticipate.
Art. 10 - Sinistri Dolosi - Clausola Risolutiva Espressa
Nel caso in cui il Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Xxxxxxx sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì il Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.
Art. 11 - Diritto di Surroga
La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).
Art. 12 - Franchigie
La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio;
Art. 13 - Acquisizione o Costituzione di Società Controllate
Qualora durante il Periodo Assicurativo:
1) una o più Società divengano Società Controllate, o
2) la Società costituisca un'altra società, o
3) la Società incorpori un'altra società mediante fusione,
la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali Società salvo che queste:
1) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti;
2) abbiano I'attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio.
Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali Società verranno incluse in Polizza a condizione che:
1) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia;
2) la Compagnia dia conferma scritta dell'inclusione in Polizza di tali Società e
3) il Contraente versi il premio concordato.
In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.
Art. 14 - Cessazione della Qualifica di Società Controllata
Se una Società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta Società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata.
Art. 15 - Cariche Direttive in Società Partecipate
Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso della definizione 2.1. In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:
a) è limitata all'Assicurato nominato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'Assicurato nell'ambito di tale Società Partecipata;
b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata;
c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la Società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata;
d) non si applica ai Sinistri per Xxxx Xxxxxxx commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell'ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società;
e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata fatta eccezione per:
I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione:
◼ dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata, o
◼ da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata;
II. i Sinistri in Materia di Lavoro;
III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o
IV. le Spese Legali.
Art. 16 - Acquisizione del Contraente - Cambio di Controllo
Se durante il Periodo Assicurativo:
1) il Contraente viene fuso per incorporazione in altra società o ente; o
2) viene dichiarato il fallimento o la liquidazione del Contraente, o il Contraente viene ammesso alla procedura di amministrazione controllata o alla procedura di amministrazione straordinaria, o viene nominato un commissario liquidatore o un amministratore giudiziario; o
3) vengono acquisite azioni o quote del Contraente che comportino:
a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,
la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri
relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.
Il Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento o nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.
Art. 17 - Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro
A) Per gli Assicurati
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 11 a) del frontespizio.
La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'Art. 16) che precede.
In tal caso la Società e/o gli Assicurati potranno richiedere, entro 30 giorni dal termine del Periodo Assicurativo,
un'Estensione del Termine per la Denuncia dei Sinistri a condizioni da pattuire.
La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Xxxxxxx avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.
La presente estensione avrà validità:
a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere la
presente clausola e pagano l’eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 a) del frontespizio entro 45 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.
Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.
Il Premio versato si intende interamente goduto.
L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che preveda un'analoga copertura.
B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli Amministratori Cessati o Decaduti godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro specificata al punto 11 b) del frontespizio
Art. 18 - Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata
La Compagnia richiede che la Società o una Società Partecipata indennizzino l'Assicurato nel caso in cui:
a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
b) non si trovino in stato di Insolvenza.
Qualora la Società non effettui pagamenti in suo nome o per suo conto o non rimborsi l’Assicurato in relazione ad un Danno coperto, allora la Compagnia terrà indenne l’Assicurato in relazione a tale Xxxxx xxxxxxx.
Art 19 - Ripartizione del Danno
Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:
a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla Polizza,
la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:
a) per le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell’art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge similare vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso.
Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto.
Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita, neanche tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010:
a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;
c) la Compagnia, se gli Assicurati ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. II Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà in Milano e si svolgerà in lingua italiana.
La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli
Assicurati.
Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale venga concordata o raggiunta tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, o stabilita dall’arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.
La ripartizione o I'anticipo di Spese Legali o di Spese di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Xxxxxxxx.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 20 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Società o degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Art. 21 - Altre Assicurazioni
Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente Polizza opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza.
Art. 22 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Art. 23 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 24 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 25 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 26 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 27 - Foro Competente
La polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione,
interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello in cui ha sede il Contraente. La Compagnia ed il Contraente concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Art. 28 - Forma delle Comunicazioni
Gli Assicurati stabiliscono che il Contraente agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 33 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") per quanto riguarda tutte le modifiche e denunce tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro). Gli Assicurati accettano che il Contraente agisca in loro rappresentanza.
Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, fax ovvero per telegramma all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.
Art. 29 - Rinvio alle Norme di Xxxxx
La presente Polizza è regolata dalle norme di legge Italiane.
Art. 30 - Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle parti di recedere dalla Polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Compagnia inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Compagnia si impegna sin da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso.
Art. 31 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso da parte della Compagnia, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Compagnia ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Compagnia congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 33 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 32 - Clausola Broker
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono a il ruolo di Xxxxxx relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Compagnia, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.
Art. 33 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Compagnia fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Compagnia fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 34 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più
estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 35 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Compagnia vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Art. 36 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l’Associazione
Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea
di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive
quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art. 1911 c.c. e con
responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 37 - Accettazione
La Compagnia dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 38 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Compagnia, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 39 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 40 - Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro
Il Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli Assicurati
degli obblighi ad essi derivanti in caso di Sinistro. In tal caso la Società e gli Assicurati:
a) Xxxxxx presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile.
b) Xxxxxx, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.
c) Xxxxxx tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia.
L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.
Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l'eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.
La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso o il presunto Xxxx Xxxxxxx e la data in cui è avvenuto, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.
Art. 41 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 42 - Estensione alle Società Controllate - Precisazione
La Polizza si intende estesa alle Società Controllate dal Contraente, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, e alle Società Partecipate.
Art. 43 - Estensione al Dipendente Responsabile del trattamento dei dati personali e al Data Protection
Officer (Legge sulla privacy e Regolamento europeo 679 del 2016)
D'accordo fra le parti, la definizione di Assicurato/i si intende estesa anche al Dipendente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (in Italia Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 e sue successive modifiche, nonché normative equivalenti vigenti in altri ordinamenti) e al Dipendente designato quale Data Protection Officer (Regolamento europeo 679 del 2016), qualora l'Atto Dannoso a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
Art. 44 - Estensione al Dipendente Responsabile della sicurezza
D'accordo fra le parti, la definizione di Assicurato/i si intende estesa anche al Dipendente designato quale Responsabile della sicurezza e al delegato in materia di salute e sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche intervenute, qualora l'Atto Dannoso a lui riferibile riguardi I'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
Art. 45 - Estensione Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2) - Definizioni, punto 2.1, la qualifica di Assicurato si intende estesa ai
membri dell’Organismo Speciale di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Art. 46 - Assicurati - Precisazione
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 2) viene inserita la seguente definizione:
Amministratori Cessati o Decaduti | Qualunque persona fisica che, prima della data di scadenza, di mancato rinnovo o di risoluzione della Polizza, non ricopra più qualunque carica di: • Commissario Straordinario, • Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, • Membro del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza, • Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, • Revisore Contabile o Membro del Collegio Sindacale, • Direttore Generale, • Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, o • "Director”, • Liquidatore • Vice Direttore Vicario Generale per motivi di pensionamento o di naturale scadenza del mandato e comunque non a causa di interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice. |
Art. 47 - Assicurati - Precisazione
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2), punto 2.1, la qualifica di Assicurato si intende estesa:
• ai liquidatori volontari della Società Controllata Formautonomie qualora la messa in liquidazione non sia stata deliberata a seguito di insolvenza, dissesto finanziario, economico o patrimoniale e a condizione che la Società non abbia patrimonio netto negativo alla data della messa in liquidazione;
• al Commissario Straordinario.
Art. 48 - Esclusione della responsabilità amministrativa e contabile
Per effetto della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 3 comma 59, si intendono esclusi dalla garanzia i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali degli amministratori assicurati connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri Enti Pubblici e la responsabilità amministrativa e contabile.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione Art. 3 Esclusioni
Art. 5 Limite di Risarcimento Art. 6 Estensione Territoriale Art.7 Validità della Copertura Art.8 Durata della polizza
Art. 10 Sinistri Dolosi - Clausola Risolutiva Espressa
Art. 16 Acquisizione del Contraente – Cambio di Controllo Art. 17 Estensione del termine per la denuncia del sinistro Art. 20 Dichiarazione relativa alle circostanze del rischio Art. 21 Altre Assicurazioni
Art. 25 Diminuzione del rischio Art. 27 Foro Competente
Art. 30 Cessazione anticipata del contratto Art. 32 Clausola Broker
Art. 38 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 40 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro Art. 41 Misure Restrittive
Art. 42 Estensione alle Società Controllate – Precisazione
Art. 43 Estensione al dipendente Responsabile del trattamento dei dati personali e al Data Protection Officer Art. 44 Estensione al dipendente Responsabile della Sicurezza
Art. 45 Estensione Organismo di Vigilanza
IL CONTRAENTE