COMUNE DI BESNATE
COMUNE DI BESNATE
(Provincia di Varese)
REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ALLEGATO “A” alla Deliberazione di x.x. x. 0 xxx 00/00/0000
XXXXXXXX:
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 2 - CONCETTO E DURATA DELL'OCCUPAZIONE 3
Art. 3 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE 3
Art. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE 3
Art. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 4
Art. 6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E SUO CONTENUTO 5
Art. 7 - OCCUPAZIONI ABUSIVE 5
Art. 8 - TITOLARITA' E TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE 6
Art. 9 - PREFERENZE NELLE CONCESSIONI - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO 6
Art. 10 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ELETTORALE 6
Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE 7
Art. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA 7
Art. 13 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 8
Art. 14 - REVOCA 8
Art. 15 - DECADENZA 9
Art. 16 - SOSPENSIONE 9
Art. 17 - RINNOVO 10
Art. 18 - ALTRI XXXX XX XXXXXXXXXXX 00
Xxx. 00 - XXXXX FINALI 10
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Besnate.
2. I termini "spazio", "area", "suolo pubblico" stanno ad indicare le aree, il suolo ed i luoghi di uso pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, nonchè gli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti.
3. Per le occupazioni praticate nelle aree cimiteriali si osservano le disposizioni contenute nello speciale regolamento comunale.
Art. 2 - CONCETTO E DURATA DELL'OCCUPAZIONE
1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del bene pubblico o asservito come sopra, che escluda, anche parzialmente, il medesimo dall'uso pubblico, sia pure in modo potenziale e futuro, tanto in superficie, che al di sopra e al di sotto di essa.
2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
• sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito dei rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
• sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Art. 3 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
1. Non può essere effettuata alcuna occupazione del suolo pubblico e dello spazio ad esso sovrastante o sottostante senza autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità comunale su richiesta dell'interessato.
2. Non esiste diritto all’ottenimento di una concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. Le occupazioni sono soggette al pagamento della relativa tassa o canone, fatta eccezione per quelle esenti ma pur sempre subordinate all'atto di concessione.
Art. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, anche
nei casi in cui l'occupazione è esente dal tributo per legge o ai sensi del presente regolamento.
2. Le domande per occupazioni permanenti o temporanee di durata superiore a 30 giorni dovranno pervenire fra il 120° ed il 30° giorno antecedente l’inizio previsto dell’occupazione. Le domande per occupazioni temporanee di durata pari o inferiore a 30 giorni dovranno pervenire fra il 60° ed il 15° giorno antecedente l’inizio previsto dell’occupazione.
3. Ai fini del termine per la conclusione del procedimento, la data del ricevimento è quella risultante dal timbro datario apposto dal Protocollo all'atto della consegna o, nel caso di invio per posta, all'atto dell'arrivo.
4. La domanda deve contenere:
a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale dei richiedente;
b. l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura;
c. lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
d. l'oggetto e la durata dell'occupazione nonché la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
e. lo scopo dell'occupazione (per es. esercizio di un'industria, commercio, arte o mestiere, ragioni edilizie agricole, impianto di giuochi o spettacoli viaggianti, ecc): lo scopo non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, nè riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali;
f. la dichiarazione di conoscere e di sottostare, senza alcuna riserva, a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonchè alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia;
g. l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
5. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione tecnica, che deve comprendere – salvo che in caso di piccole occupazioni temporanee - il disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto, in ogni caso, a fornire tutti i dati ed a produrre tutti i documenti che si dovessero ritenere necessari per l'esame dell'istanza.
Art. 5 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1. Su richiesta dell'Amministrazione, in caso di istanze di particolare complessità, il richiedente dovrà versare al Comune la somma necessaria per l'istruzione della domanda e per le spese dell'atto di concessione o di autorizzazione.
Art. 6 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E SUO CONTENUTO
1. Il servizio competente, conclusa favorevolmente l'istruttoria, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo o lo spazio pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, per la durata massima eventualmente prescritta dalla legge;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di revocarla, modificarla o sospenderla, in qualsiasi momento.
4. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 13, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati, e contestati da terzi, per effetto della concessione. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
Art. 7 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento della relativa tassa nonchè tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
2. Per le alterazioni ed invasioni di suolo di strade comunali, come per qualsiasi altra occupazione abusiva, si rimanda alle speciali disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l’Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione delle opere e dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.
Art. 8 - TITOLARITA' E TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è parimenti vietata qualsiasi sub-concessione.
Art. 9 - PREFERENZE NELLE CONCESSIONI - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO
1. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
2. Fatto salvo quanto di seguito previsto in materia di occupazioni per propaganda elettorale, quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione sarà fatta seguendo l'ordine risultante dal numero di protocollo attribuito cronologicamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Tra più richieste inviate per posta pervenute all'ufficio nella stessa data sarà effettuato il sorteggio.
3. E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l'interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni. Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà alla decadenza delle concessioni rilasciate in loro favore.
Art. 10 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA’ DI PROPAGANDA ELETTORALE
1. Al fine di garantire parità di trattamento ed uguali possibilità di fruizione degli spazi pubblici, almeno 60 giorni prima di ogni consultazione elettorale o referendaria la Giunta Comunale con propria delibera individua i comparti ed, al loro interno, le aree site in posizione privilegiata per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale. Nel caso la Giunta Comunale non provveda nel termine sopra citato, restano confermate le zone individuate con l’ultima Deliberazione approvata.
2. A partire dal 60° giorno antecedente lo svolgimento delle consultazioni, la concessione di tali aree avverrà per soli fini di propaganda elettorale, su base giornaliera e – dalla pronuncia di ammissione delle liste di canditati - esclusivamente alle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni medesime.
3. Le richieste dovranno tassativamente pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre il 10° giorno antecedente la data dell’occupazione ovvero della prima delle occupazioni richieste.
4. In caso di più richieste concomitanti per la medesima area e giornata la concessione avverrà, per ciascuna giornata, sulla base dei seguenti criteri:
a. minor numero di presenze già concesse (nel periodo di riferimento) nel medesimo spazio;
b. a parità di presenze, ordine cronologico di presentazione della domanda;
Ai richiedenti cui la concessione venisse negata sulla base dei criteri di cui sopra, verrà concessa d’ufficio se disponibile un’altra area all’interno del medesimo comparto
– o in subordine in un altro comparto - secondo un ordine di preferenza stabilito con la Deliberazione di cui al punto 1.
5. Al fine di evitare forme di accaparramento o disturbo, qualora - a fronte di una concessione rilasciata - il richiedente non procedesse all’occupazione per motivi diversi dalla forza maggiore, lo stesso non potrà occupare la medesima area per tutto il restante periodo fino allo svolgimento delle consultazioni elettorali, intendendosi quindi revocate d’ufficio – sempre per la medesima area – tutte le concessioni eventualmente già rilasciate. La documentazione attestante i motivi di forza maggiore dovrà essere consegnata al Protocollo dell’Ente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo la mancata occupazione.
6. Ove possibile ed opportuno, il Comune si riserva la possibilità di indire un incontro fra tutti i soggetti interessati al fine di definire un calendario delle occupazioni.
7. Restano comunque salve tutte le prescrizioni in materia di propaganda elettorale previste dalla normativa vigente.
Art. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE
1. A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione e per le eventuali spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso, l'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune sino al termine dell'occupazione.
Art. 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA
1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune ed alla Polizia Locale anche via fax. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni relative alle occupazioni abusive.
3. E’ comunque obbligatorio il pieno rispetto di tutte le prescrizioni e cautele previste dal Codice della Strada.
Art. 13 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, e seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa e l'eventuale canone di concessione;
h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere;
i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.
j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
Art. 14 - REVOCA
1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota della tassa eventualmente corrisposta per le occupazioni temporanee.
2. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
3. Per effetto del provvedimento di revoca il concessionario è obbligato a ripristinare il bene trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune o a terzi.
4. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
Art. 15 - DECADENZA
1. Il concessionario incorre nella decadenza:
a) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella legge o nel presente regolamento.
b) per non aver iniziato l'occupazione per gli scopi autorizzati nell'atto di concessione:
i. per occupazioni temporanee di durata fino a 30 giorni, entro 3 giorni dalla decorrenza della concessione;
ii. per occupazioni temporanee di durata superiore entro 30 giorni dalla decorrenza della concessione;
iii. per occupazioni permanenti entro 6 mesi dalla decorrenza della concessione;
c) in caso di revoca o decadenza dalla concessione, licenza o autorizzazione amministrativa il cui utilizzo presuppone l'occupazione di suolo pubblico ed il rilascio della relativa concessione di occupazione.
d) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. L'Amministrazione su richiesta motivata del concessionario può, di volta in volta, autorizzare ritardi nell'inizio della concessione o sospensioni maggiori di quelle previste alla lettera b).
3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
Art. 16 - SOSPENSIONE
1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso il concessionario avrà diritto alla restituzione della tassa pagata per la quota non utilizzata.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.
Art. 17 - RINNOVO
1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee almeno 10 giorni prima della scadenza ovvero 15 giorni prima ove la concessione importi lavori stradali o edili.
4. Per le occupazioni permanenti la domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione.
5. In entrambi i casi la domanda dovrà contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa e del canone se dovuto.
Art. 18 - ALTRI CASI DI OCCUPAZIONE
1. Per le occupazioni riguardanti l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di mestieri girovaghi, circhi, etc. si applicano le disposizioni previste dalle normative (anche regolamentari) di settore ed in subordine le disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 19 - NORME FINALI
1. E’ abrogato il Capo I del Regolamento per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e per l’Applicazione della Relativa Tassa” approvato con Xxxxxxxxxxxxx xxx X.X. xx 00 xxx 00/0/0000 e s.m.i.