Contract
Condizioni generali di contratto | |
Fornitura di prestazioni di manutenzione di materiale rotabile e la gestione dei pezzi di ricambio (CG-IH) | |
Valevoli dal | 01.01.2023 |
1 Campo d’applicazione
Le presenti condizioni generali di contratto («CG-IH») disciplinano la fornitura di prestazioni di manutenzione (correttiva o preventiva) e la gestione dei pezzi di ricambio (ad es. allestimento e tenuta di un magazzino dei pezzi forniti) da parte degli impianti di servizio della FFS Cargo SA per il cliente (denominato anche «Azienda»). Le CG-IH rappresentano una parte integrante del contratto di manutenzione tra FFS Cargo SA e il cliente («Contratto»). All’atto della stipulazione del contratto si applicano le CG-IH nella versione corrente. Le condizioni generali di contratto del cliente valgono solo se esplicitamente concordato per iscritto dai partner contrattuali.
2 Obblighi della FFS Cargo SA
2.1 La FFS Cargo SA esegue i lavori a regola d’arte secondo le indicazioni tecniche dell’Azienda utilizzando personale
qualificato. Per l’adempimento del contratto, FFS Cargo SA.può impiegare terzi (ad es. liberi professionisti, specialisti esterni).
2.2 La FFS Cargo SA informa l’Azienda di tutte le circostanze che perturbano, ritardano, impediscono o che altrimenti
compromettono l’esecuzione conforme ai termini contrattuali. La FFS Cargo SA fornisce informazioni sul regolare avanzamento dei lavori solo su richiesta dell’Azienda.
2.3 La FFS Cargo SA si impegna a conservare i documenti di lavoro conformemente alla legge.
3 Obblighi dell’Azienda
3.1 L’Azienda è responsabile del buono stato dei veicoli e dei pezzi forniti come pure della loro omologazione da parte di organismi ufficiali e della loro sicurezza tecnica.
3.2 L’Azienda organizza ogni trasporto dell’oggetto delle prestazioni di manutenzione e dei pezzi forniti da e verso l’impianto di servizio della FFS Cargo SA a proprie spese (incl. IVA, noli, tasse doganali, ecc.).
3.3 L’Azienda consegna alla FFS Cargo SA esclusivamente veicoli completamente scarichi e privati di inquinanti o potenziali rischi.
3.4 L’Azienda è tenuta a informare in anticipo per iscritto la
FFS Cargo SA di possibili pericoli e rischi connessi ai veicoli da sottoporre a manutenzione o al montaggio/smontaggio o alla conservazione in magazzino dei pezzi forniti. L’Azienda è inoltre tenuta a formare preventivamente il personale della
FFS Cargo SA in relazione a tali rischi a proprie spese.
3.5 L’Azienda notifica alla FFS Cargo SA circostanze individuabili che rendono più difficoltosi/impossibili i lavori di manutenzione.
4 Documentazione tecnica, diritti di protezione e di utilizzazione
4.1 L’Azienda mette gratuitamente a disposizione della
FFS Cargo SA, nelle lingue e nel numero di esemplari pattuiti per iscritto e in formato elettronico, la documentazione tecnica necessaria per eseguire la prestazione di manutenzione.
4.2 L’Azienda indica esplicitamente se diritti di protezione e di utilizzazione di terzi limitano i lavori della FFS Cargo SA e fornisce a quest’ultima istruzioni scritte e concrete su come
comportarsi. L’Azienda si difende a proprie spese e rischio da eventuali pretese di terzi per violazioni di diritti di protezione o utilizzazione o di altri diritti urgenti o obbligatori. La
FFS Cargo SA informa l’Azienda in forma scritta di tali pretese e lascia a quest’ultima l’esecuzione esclusiva di un eventuale processo e le misure per la composizione giudiziale o
extragiudiziale della controversia. L’Azienda tiene indenne la FFS Cargo SA.
4.3 Tutti i documenti e i verbali redatti dalla FFS Cargo SA nel quadro della fornitura della prestazione costituiscono una sua proprietà intellettuale e non è consentito copiarli, riprodurli né divulgarli in alcun modo a terzi senza il consenso scritto della FFS Cargo SA.
5 Perizia
5.1 Nel caso delle prestazioni di manutenzione correttiva, la
FFS Cargo SA esegue alla ricezione del veicolo una perizia a pagamento per rilevare l’entità dei lavori. Se l’Azienda rinuncia poi all’esecuzione dei lavori di manutenzione, la FFS Cargo SA le fattura il costo di tale perizia.
5.2 La FFS Cargo SA garantisce che, nel caso delle perizie sui carri merci, siano stati accertati tutti i danni rilevanti per la sicurezza ai sensi del CUU, allegato 9. Si escludono responsabilità ulteriori.
6 Pezzi di ricambio e pezzi forniti
6.1 Per la manutenzione dei veicoli dell’Azienda, la FFS Cargo SA utilizza solo i pezzi di ricambio presenti nel «Listino prezzi ricambi» addebitandoli in fattura conformemente a tale listino. Tutti gli altri pezzi di ricambio necessari per le prestazioni di manutenzione vengono forniti dall’Azienda.
6.2 La fornitura di pezzi da parte dell’Azienda deve essere disciplinata in una convenzione sui pezzi di ricambio. La FFS Cargo SA non accetta alcuna fornitura senza valida
convenzione sui pezzi di ricambio. Sono escluse le forniture di pezzi ai sensi del CUU.
6.3 Per la gestione dei pezzi di ricambio forniti nel quadro del CUU, la FFS Cargo SA fattura una tassa di trattamento del materiale per carro e sosta.
6.4 L’Azienda fornisce i pezzi necessari per l’esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva entro al più tardi un giorno dall’ingresso del veicolo nell’impianto di servizio. L’Azienda fornisce i pezzi necessari per l’esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva entro al più tardi cinque giorni dall’ordinazione da parte della FFS Cargo SA in base alla perizia del veicolo. Al superamento di queste scadenze, la
FFS Cargo SA è autorizzata ad addebitare le tasse di ricovero e un forfait per la spesa amministrativa.
6.5 Per i carri inoltrati all’impianto di servizio ai sensi del CUU, vale il termine di cui al CUU.
7 Luogo di adempimento
Luogo di adempimento per la fornitura della prestazione sono gli impianti di servizio della FFS Cargo SA definiti nel contratto.
8 Controllo e collaudo
8.1 La FFS Cargo SA informa l’Azienda della conclusione dei lavori di manutenzione e le invia i documenti e i verbali concordati nel contratto. Se entro cinque giorni lavorativi dal ritiro del veicolo l’Azienda non notifica per iscritto eventuali difetti, il veicolo si considera collaudato e approvato.
8.2 Se l’Azienda non ritira il veicolo entro due giorni civili dalla messa a disposizione, il veicolo si intende collaudato e la
FFS Cargo SA è autorizzata ad addebitare in fattura le tasse di ricovero e un forfait per la spesa amministrativa.
Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA
Servizio alla clientela
Xxxxxxxxxxxxxx 00 ⬝ 4600 Olten ⬝ Svizzera
Tel. Svizzera 0000 000 000 ⬝ Fax Svizzera 0000 000 000
Tel. Europa 00800 0000 0000 ⬝ Fax Europa 00800 0000 0000 xxxxx@xxxxxxxx.xxx ⬝ xxx.xxxxxxxx.xxx
9 Fatturazione e pagamento
9.1 Il corrispettivo si basa sulle condizioni concordate nel catalogo delle prestazioni e comprende sia prezzi fissi che lavori a regia. Tutti i corrispettivi sono più IVA se necessario ai sensi di legge.
9.2 Le fatture devono essere immediatamente saldate alla scadenza in base alle condizioni di pagamento e senza detrazioni. Si applica un termine di pagamento di 30 giorni dalla data di fatturazione. Se il pagamento non avviene entro il termine di pagamento, il cliente incorre nella mora, senza bisogno di alcun sollecito. L’interesse di mora è pari al 5% p.a.
9.3 I reclami devono essere presentati in forma scritta (via e-mail, lettera o fax) e devono essere motivati dettagliatamente.
9.4 FFS Cargo SA ha il diritto di richiedere in ogni momento pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia (ad es. garanzie bancarie) nell’ambito dello svolgimento contrattuale delle prestazioni di manutenzione su locomotive e carri merci.
10 Garanzia
10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda.
10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta:
🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente;
🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti.
10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della
FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia.
10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA.
10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento
dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.
11 Responsabilità
11.1 L’Azienda si fa carico del rischio sull’oggetto della manutenzione per tutta la durata dei lavori di manutenzione. La FFS Cargo SA risponde solo nella misura in cui può essere dimostrata la sua intenzionalità o colpa grave. Ciò si applica anche alla responsabilità degli ausiliari (ad es. liberi professionisti, specialisti esterni). FFS Cargo SA si riserva in ogni caso il diritto all’indennità concordata, è esclusa la compensazione con eventuali diritti di responsabilità.
11.2 La FFS Cargo SA non è responsabile in nessun caso per danni patrimoniali o generati da difetti, come ad esempio il mancato guadagno dell’Azienda.
11.3 La responsabilità della FFS Cargo SA per tutte le altre pretese è limitata complessivamente all’ammontare del compenso pattuito, al massimo però a un importo globale di
CHF 1 000 000.–.
11.4 Se dimostra che ne ha subito un danno, l’Azienda può richiedere un’indennità di mora in caso di superamento dei termini imputabile esclusivamente alla FFS Cargo SA. L’indennità di mora ammonta allo 0,5% per ogni settimana completa, al massimo però al 5% del compenso di quella parte dell’oggetto del contratto che, a causa del ritardo, non ha potuto essere messa in servizio in tempo utile. Sono esclusi altri diritti derivanti dal ritardo.
12 Integrità
12.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati dal codice di condotta delle FFS (Link: Codice di condotta FFS). Se tali principi e regole risultano già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell’Azienda, è sufficiente attenersi a quest’ultimo.
12.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati elargizioni illecite o altri vantaggi.
12.3 L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto a scapito della FFS Cargo SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d’appalto.
12.4 In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai cpv. 2 e 3, l’Azienda dovrà pagare alla FFS Cargo SA una pena convenzionale pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo presumibilmente concordato nel contratto oggetto di violazione. Inoltre, la FFS Cargo SA può far valere il danno subito, a meno che l’Azienda non dimostri di essere senza colpa.
12.5 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l’adempimento al contratto.
12.6 L’Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto da parte della FFS Cargo SA per motivi gravi.
13 Diritto di audit della FFS Cargo SA
13.1 La FFS Cargo SA ha il diritto di verificare il rispetto degli obblighi dell’Azienda ai sensi della cifra 12 «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi fondamentali nell’ambito di un audit, sia direttamente sia mediante una società di revisione indipendente designata dalla FFS Cargo SA. Senza una buona ragione, la FFS Cargo SA non può esigere un tale audit più di una volta per anno civile. La FFS Cargo SA annuncia all’Azienda l’esecuzione dell’audit per iscritto a meno che, secondo la stima della
FFS Cargo SA, ciò non sia possibile.
13.2 L’Azienda può richiedere che l’audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell’audit vengono sostenuti dall’Azienda, qualora in occasione dell’audit si appuri che l’Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra 12 (Integrità) o altri obblighi contrattuali fondamentali.
13.3 Se l’audit non viene eseguito direttamente dalla FFS Cargo SA, il rapporto d’audit indicherà esclusivamente alla FFS Cargo SA se l’Azienda rispetta i suoi obblighi contrattuali, a meno che non vi sia una violazione. In tal caso, la FFS Cargo SA ha diritto d’esame completo delle informazioni rilevanti per la violazione.
13.4 L’Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di cui a questa cifra ai terzi da essa eventualmente coinvolti per l’adempimento al contratto.
14 Diritto di audit dell’Azienda
L’Azienda ha il diritto di eseguire a proprie spese gli audit presso la FFS Cargo SA previo accordo e nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti. A tal fine, al più tardi quattro settimane prima dell’audit pianificato, l’Azienda invia alla FFS Cargo SA una richiesta scritta con il seguente contenuto: ambito dell’audit, procedure e decorsi da verificare, termine desiderato e in particolare indicazione dei nomi degli auditori, dei team di auditori e relativa funzione. Il termine e la durata dell’audit vengono stabiliti di comune accordo. L’organizzazione dell’audit è a cura della FFS Cargo SA. Il team di audit viene accompagnato da un rappresentante della FFS Cargo SA.
15 Riservatezza
15.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal presente contratto, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano riservate le cifre successive 15.3 e 15.4 e gli obblighi di informazione previsti per legge.
15.2 L’obbligo di riservatezza vale già prima della stipulazione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale senza alcuna scadenza.
15.3 L’obbligo di riservatezza vale nei confronti di xxxxx. La trasmissione di informazioni e dati dal rapporto contrattuale a
xxxxx richiede il previo accordo scritto dell’altra parte contrattuale. Non vengono considerati terzi le società controllanti e controllate al cento per cento di ciascuna delle parti.
15.4 Le parti sono autorizzate, nell’entità necessaria, a comunicare i dati connessi all’esecuzione del contratto ai propri assicuratori per il trattamento di casi assicurativi. Le parti sono inoltre autorizzate a gestire in collezioni di dati i dati relativi a contratto, conteggi e prestazioni.
15.5 Se una delle parti viola l’obbligo di riservatezza, essa è tenuta a pagare all’altra parte una pena convenzionale, a meno che non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale penale ammonta al 10% del corrispettivo totale per ogni caso, ma almeno CHF 5000.– e al massimo CHF 100 000.–. La corresponsione della pena convenzionale non dispensa dall’obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta a eventuali diritti di risarcimento dei danni.
16 Dichiarazioni nei confronti dei media
Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al presente contratto richiede il previo consenso scritto da parte della FFS Cargo SA.
17 Riserva della forma scritta
Le modifiche e le integrazioni al contratto richiedono per la loro validità la forma scritta e la firma di entrambe le Parti.
18 Clausola di salvaguardia
Se determinate disposizioni del contratto dovessero essere inefficaci, in toto o in parte, oppure dovessero essere o diventare inapplicabili, la validità delle altre clausole resta invariata. La stessa cosa vale qualora il contratto contenga una lacuna normativa. In luogo della clausola inefficace o inapplicabile, oppure al fine di colmare la lacuna normativa, dovrà essere applicata una normativa scritta che, nella misura consentita dalla legge, sia la più prossima alla volontà effettiva o presunta delle parti alla stipulazione del contratto.
19 Diritto applicabile e foro competente
19.1 Al presente rapporto contrattuale tra la FFS Cargo SA e l’Azienda è applicabile il diritto svizzero. È esclusa l’applicazione delle disposizioni della convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l’11.4.1980).
19.2 Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale il foro competente esclusivo è Basilea.