REP.
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CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALE AD USO PUBBLICO ESER CIZIO IN XXXXXX XXXXXXX X.0 - XXX XXXXX XXXXXXX
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno XX (xxxxxxx) del mese di xxxxxxx xx, in San Xxxxx Xxxxxxx, in una sala del Municipio, in P.zza Mazzini n. 3, tra le seguenti parti:
a) il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx – X.xxx Xxxxxxx, 3- X.Xxxxx Xxxxxxx- Codice Fiscale 81001550409- rappresentato da , nato a il
, il quale agisce in nome per conto del Comune stesso in esecuzione dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, nella sua qualità di Responsabile del Settore , di seguito indicato come COMUNE
E
b) il Sig. nato a il e residente in Via n. C.F.:
, di seguito indicato come concessionario.
Premesso che
- il comune di Xxx Xxxxx Xxxxxxx è proprietario dell’immobile ad uso com merciale di circa mq. 186 (compresi i servizi) situato in X. Xxxxx Xxxxxxx, Piazza Mazzini, n.4, Piano Terra, con annesse corte di mq. 44 circa e due aree da considerarsi pertinenziali allo stesso, una di mq. 36 circa, situata sul la prospiciente piazza Mazzini e l’altra, di mq. 85 circa, situata nel retrostante Parco 100 Comuni, il tutto come evidenziata nella planimetria allegato “A” fo glio n.13, particella n.55, sub 12 (bagni e parte corte), al foglio n.13, particel
la n.56 sub. 7, (locali ad uso bar) Ente Urbano ed al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, Piazza X. Xxxxxxx,n.4, cat.C1 cl.3 rendita €.4.458,42; .
- il CONCEDENTE è interessato a promuovere il riuso del proprio patrimonio edilizio, così come è emerso dalla delibera di Giunta Comunale n del
….................. inerente alla approvazione delle linee di indirizzo per l’asse gnazione in concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- che, a seguito di procedura indetta con bando Protocollo Generale numero
……………. in data ………….., svoltasi in data , la concessione
dell’immobile in oggetto veniva aggiudicata a a seguito
di Determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio n.
………………..;
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx, come sopra rappresentato, di seguito denominato Concedente, affida in concessione a
……………………………………………, di seguito denominata CONCESSIONARIO, che accetta, a mezzo come sopra, l'immobile uso com merciale di circa mq. 186 (compresi i servizi) situato in X. Xxxxx Xxxxxxx, Piazza Mazzini, n.4, Piano Terra, con annesse corte di mq. 44 circa e due aree da considerarsi pertinenziali allo stesso, una di mq. 36 circa, situata sul la prospiciente piazza Mazzini e l’altra, di mq. 85 circa, situata nel retrostante Parco 100 Comuni, il tutto come evidenziata nella planimetria allegato “A” fo glio n.13, particella n.55, sub 12 (bagni e parte corte), al foglio n.13, particel la n.56 sub. 7, (locali ad uso bar) Ente Urbano ed al Catasto Fabbricati del
medesimo Comune, Piazza X. Xxxxxxx,n.4, cat.C1 cl.3 rendita €.4.458,42; .
2. Il CONCESSIONARIO si impegna a mantenere l’intero immobile concesso in buono stato manutentivo, ai sensi degli artt. 1587 e 1588 del codice civile, sino alla sua restituzione, oltre che ad utilizzarlo conformemente alla vigente normativa.
3. (eventuale) L’immobile, oggetto di concessione, è vincolato con dichiara zione di interesse storico di cui al Decreto del …................ n , con il
quale il Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Xxxxxx Xxxxxxx ha ritenuto che l'immobile denominato “Palazzo comunale”, al cui interno è collocata l’unità immobiliare oggetto del presente contratto, presenti i requisiti di interesse storico – artisti co, ai sensi degli art. 10, comma 1, e art. 12 D. Lgs. 42/2004, sottoponendo lo a tutte le disposizioni di tutela contenute nella normativa di riferimento.
4. (eventuale) La presente concessione è autorizzata con nota in data ........................... Prot , a cura del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
– provvedimento che si intende integralmente richiamato quale parte inte grante e sostanziale del presente contratto, in base alla quale il CONCE DENTE è stato autorizzato a dare in concessione d'uso l’unità immobiliare di cui al comma 1 del presente articolo, denominato “Ex Bar dello Sport”.
5. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto la “proposta gestio nale“ ed il “progetto di valorizzazione”, presentati dal CONCESSIONARIO in sede di gara ed allegati alla lettera “B”.
ART. 2 – UTILIZZO ED INIZIO ATTIVITA’
1. L'immobile viene concesso nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si
trova e potrà essere utilizzato quale esercizio pubblico destinato alla sommi nistrazione di alimenti e bevande, conformemente alle attività proprie del concessionario e nei limiti delle prescrizioni impartire dall’Autorità Sanitaria competente.
2. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà comunque motivo di risolu zione anticipata così come al successivo art. 13.
3. La realizzazione di ogni intervento e procedura necessaria per sistemare e rendere eventualmente idonei all’uso convenuto i locali sopra descritti è total mente a carico del CONCESSIONARIO, senza che vi sia la corresponsione di alcuna somma da parte di questo ente. Gli eventuali lavori dovranno esse re conformi ai titoli abilitativi rilasciati dagli uffici competenti.
4. In ogni caso, la destinazione e l’uso dei locali concessi dovrà essere con forme alla relativa agibilità rilasciata dagli uffici competenti.
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione, che sarà disciplinata sulla base della convenzione il cui schema è allegato sotto la lettera “b”, avrà durata di anni 6 (sei) dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di rinnovo, previa xxxxxxx sta scritta del concessionario almeno sei mesi prima della scadenza ed accettazione formale dell’Amministrazione, per ulteriori 6 (sei) anni.
2. E’ fatta salva la facoltà per il Comune di San Xxxxx Xxxxxxx di recedere anticipatamente dal presente contratto esclusivamente per ragioni di pubbli co interesse, con un preavviso di 1 (uno) anno, da comunicarsi con racco mandata a/r o comunicazione con posta certificata, senza che il CONCES SIONARIO abbia diritto ad alcun indennizzo.
3. Al termine della concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a conse
gnare al CONCEDENTE, in buono stato di manutenzione, l’immobile oggetto della presente concessione, senza che il CONCEDENTE debba corrisponde re alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali mi gliorie o addizioni non contemplate nel presente atto, che rimarranno acquisi te al patrimonio del CONCEDENTE.
ART. 4 - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE
1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo di concessione di Euro ( ), da versare in rate semestrali anticipate, la prima entro il 31.01. e la seconda entro il 31.07. di ogni anno senza ulteriore avviso.
2. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l’intera durata del contratto di concessione, dall’inizio del secondo anno di concessione, in base al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone. L’ag giornamento è automatico senza necessità che il CONCESSIONARIO ne faccia richiesta con comunicazione scritta.
3. Il CONCESSIONARIO non potrà - adducendo pretese o eccezioni di qual sivoglia genere - ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle al tre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamen to, anche di una sola rata del canone o degli altri oneri accessori, costituisce in mora il CONCESSIONARIO.
4. Alla scadenza di cui sopra per il pagamento della rata, l’importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale riferito a ciascun periodo di mora.
5. Inoltre il mancato pagamento totale o parziale di una rata del canone, del la relativa mora o degli oneri accessori, entro il termini indicati dagli uffici competenti, dà diritto al CONCEDENTE all’eventuale risoluzione del presen te contratto ai sensi dell’art.1453 e successivi del codice civile.
ART. 5 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE
1. E’ fatto espresso divieto al CONCESSIONARIO di sub concedere o cede re in tutto o in parte l’immobile concesso ad eventuale altro soggetto.
2. La presente concessione resterà valida anche in caso di modifiche socie tarie, statutarie o dei soci del CONCESSIONARIO, che dovranno essere pre ventivamente comunicate ed autorizzate dal CONCEDENTE.
ART. 6 – ACCESSIBILITÀ ALL'UNITÀ IMMOBILIARE
1. E’ facoltà del CONCEDENTE accedere, in qualsiasi momento, all'unità im mobiliare oggetto della presente concessione, al fine di eseguire accerta menti periodici sullo stato dei beni e degli impianti.
ART. 7 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il CONCESSIONARIO è considerato responsabile della custodia dell'im mobile e del suo regolare uso, nel rispetto delle normative vigenti.
ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO
1. Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere, per tutta la durata della conces sione, a propria cura e spese, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al mantenimento a norma dell'immobile concesso e degli im pianti ivi presenti, al fine di assicurare il buon funzionamento della struttura, ed in modo da consegnare alla scadenza della concessione il suddetto im mobile a norma, agibile e in buone condizioni di conservazione e funziona mento.
2. E’ fatto divieto al CONCESSIONARIO di cambiare le destinazioni d’uso dell'Unità Immobiliare concessa, se non preventivamente autorizzata dal CONCEDENTE.
3. E’ fatto inoltre divieto al CONCESSIONARIO di posizionare all’interno del l’immobile concesso gli apparecchi ed i congegni per il gioco lecito di cui al l’art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 (TULPS), quali ad esempio slot machine, videolottery (VLT) e apparecchi elettromec canici.
ART. 9 – POLIZZE
1. Il CONCESSIONARIO è l’unico responsabile delle eventuali pretese di ter zi e del CONCEDENTE riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di respon sabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna dell’immo bile, il CONCESSIONARIO deve aver stipulato con primaria compagnia assi curatrice, le seguenti polizze assicurative aventi una durata pari a quella del la presente concessione:
b) assicurazione contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dall’espletamento del servizio e dall’uso de gli immobili e degli impianti, sia delle attività ivi svolte, o causati da perso ne o cose o animali comunque ammessi negli ambienti, per un massima le unico per sinistro di €. 5.000.000,00;
c) assicurazione incendi, calamità naturali, eventi atmosferici (vento e neve inclusi) ed atti vandalici riferiti all’immobile concesso, per un massimale di
€. 1.000.000,00.
2. Copia delle polizze di cui al punto precedente dovranno essere consegna
te al Settore Patrimonio del Comune di San Xxxxx Xxxxxxx al momento della stipula del presente contratto.
ART. 10 – UTENZE E IMPOSTE
1. Sono interamente a carico del CONCESSIONARIO tutte le utenze, le spe se per consumi di energia elettrica, per il combustibile da riscaldamento, per l’acqua in genere, oltre alle spese di gestione e di pulizia dell'immobile og getto di concessione e quanto ad esso afferente secondo la normativa vigen te.
2. Il CONCESSIONARIO provvederà direttamente all’intestazione di tutti i contatori per le utenze.
3. Sono interamente a carico del CONCESSIONARIO la TARI, l’IMU e quan to afferente a tale immobile, secondo la normativa vigente.
ART. 11 - AUTORIZZAZIONI PER LAVORI
1. Qualsiasi eventuale lavoro di sistemazione ed adattamento dei locali og getto del presente contratto, proposto dal CONCESSIONARIO a propria cura e spese, dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal CONCEDENTE ed essere eseguito sotto la sorveglianza del Settore Edilizia Pubblica del Comune di San Xxxxx Xxxxxxx.
2. La presente concessione regola gli interventi ammessi dal CONCEDEN TE, quale proprietario del bene, e non costituisce titolo abilitativo alla loro esecuzione.
3. Compete al CONCESSIONARIO, a propria cura e spese, ottenere ogni autorizzazione, concessione, titolo abilitativo, parere, certificato e quant’altra documentazione amministrativa (accatastamento, dichiarazione di conformi tà, collaudi, autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Ambientali, ecc.) che saranno necessari per le attività di cui all’art. 8, comma 1, e art. 11, comma 1. Tutte le eventuali spese dirette ed indirette, connesse al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari agli interventi programmati sull’immobile, sono comunque a completo carico del CONCESSIONARIO.
4. Il CONCESSIONARIO si impegna a consegnare al CONCEDENTE copia di tutta la documentazione, autorizzazioni e certificazioni di cui sopra.
5. In ogni caso, comunque, il CONCESSIONARIO non potrà in alcun modo danneggiare o manomettere le strutture murarie del locale.
6. Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria a quelli di risanamento, dalle addizioni alle opere di mi glioramento dei locali, al termine dei lavori rimarranno acquisite al patrimonio comunale senza che il CONCESSIONARIO abbia a pretendere rimborsi o in dennità alcuna.
ART. 12 – RECESSO ANTICIPATO
1. Il CONCESSIONARIO potrà recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi.
2. Il CONCEDENTE potrà recedere anticipatamente dal presente contratto esclusivamente per ragioni di pubblico interesse con un preavviso di 1 (uno) anno.
ART. 13 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Il rapporto di concessione disciplinato dal presente contratto può estin guersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione, e per le ipotesi di revoca e risoluzione stabilite dalla legge, anche per i seguenti motivi:
a) Fallimento del CONCESSIONARIO;
b) Revoca per grave inadempimento del CONCESSIONARIO e’ considera to grave inadempimento il comportamento che comprometta definitiva mente la gestione totale o parziale dell'immobile concesso. In particolare: b1) Mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui all’art. 8, comma 1;
b2) Violazione dell’obbligo di consentire all’amministrazione CONCEDEN TE e ai suoi incaricati l’effettuazione delle dovute verifiche e controlli sull’immobile;
b3) Mancata esecuzione, a cura e spese del CONCESSIONARIO, delle opere e dei lavori di spettanza dello stesso e non effettuate;
b4) Mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all’art. 9;
b5) Inutilizzazione dell'immobile concesso, lasciando il bene in evidente stato di abbandono;
b6) Mancata ricostituzione della fideiussione bancaria nell’importo origi nario, nel caso di suo utilizzo o al venir meno della sua validità;
b7) Mancata comunicazione al CONCEDENTE di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale dell’immobile derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di leggi o regolamenti;
b8) Violazione dei divieti di cui all'articolo 8, comma 2;
c) Reiterate inadempienze rispetto alla “proposta gestionale“ ed al “pro getto di valorizzazione” di cui al precedente art. 1.
ci) (eventuale) L'inosservanza, da parte del concessionario, delle pre
scrizioni e condizioni riportate nell'autorizzazione di cui alla nota in
data ........................... Prot. …................., del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae
saggio, dà luogo, su richiesta del CONCEDENTE, alla revoca della con
cessione senza indennizzo.
La revoca per grave inadempimento del CONCESSIONARIO potrà essere disposta dal CONCEDENTE, previa comunicazione scritta all’interessato di intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
2. In caso di risoluzione per fatto del CONCESSIONARIO, si procederà ad incamerare le fideiussioni previste al successivo art. 15, fatto salvo il risarci mento dei danni.
3. In tutti i casi di estinzione di cui al presente articolo, il CONCESSIONARIO dovrà rilasciare libero da cose e persone l'immobile concesso, entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione in cui viene disposta tale estinzio ne. Decorso inutilmente tale termine, il CONCEDENTE può procedere diret tamente, con spese a carico del CONCESSIONARIO.
ART. 14 – PENALI
1. Nel caso in cui il CONCESSIONARIO non procederà all’apertura al pubblico del locale entro i tre mesi successivi alla stipula del contratto, il medesimo sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giorna liera di €.100,00 fino ad un massimo non superiore complessivamente ad €.3.000,00.
2. Qualora nel corso della concessione dovesse essere accertata la mancata congruità con quanto disposto nella “proposta gestionale“ e nel “progetto di valorizzazione” di cui al precedente art. 1, ed il CONCESSIONARIO, a segui
to di diffida ad adempiere da parte del CONCEDENTE, non abbia provvedu to ad adempiere nelle modalità e nei termini all’uopo assegnati, il CONCES SIONARIO medesimo sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di €.100,00 fino ad un massimo non superiore complessivamente ad €.3.000,00.
2. La penale di cui sopra dovrà essere corrisposta nelle modalità e nei termi ni di cui all’apposito provvedimento del CONCEDENTE, inviato tramite rac comandata A/R o pec. Decorso infruttuosamente tale termine, il CONCEDENTE potrà, senza ulteriori comunicazioni recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo art. 15, la qua le dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg, valutando se concorrano le condizioni di cui all’art. 13.
ART. 15 - FIDEIUSSIONI
1. A garanzia del’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, compreso quello di restituzione del bene in buono stato di manutenzio ne, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula del presente contratto, ha prestato idonea cauzione mediante atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, rilasciata da in data per un im porto di €.36.000,00 (Euro trentaseimila/00) della durata di anni 6 (sei) con validità fino al 180° giorno successivo la scadenza della concessione. La fi deiussione bancaria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE, escutibile a prima ri chiesta.
ART.16 - RICONSEGNA DEI LOCALI
1. Al termine del contratto, i locali dovranno essere riconsegnati al CONCE DENTE in buono stato di manutenzione, con tutte le opere di miglioria ese guite ed autorizzate, senza che ciò dia luogo a risarcimenti od indennizzi di sorta a favore del CONCESSIONARIO.
ART. 17 - PRESA VISIONE LOCALI
1. Il CONCESSIONARIO dichiara di accettare i locali nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del CONCE DENTE.
ART. 18 - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
1. Il CONCEDENTE, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 20.07.2015, produce copia della attestazione della prestazione energeti ca dell’unità immobiliare oggetto di concessione (prot. n. del ), allegandola al presente atto alla lettera “ ”.
ART. 19 - ANTIMAFIA
1. Il CONCESSIONARIO dichiara di non essere soggetto a misure di preven zione di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il CONCESSIONARIO ed il CONCEDENTE, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclu sa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l’immo bile oggetto della presente concessione.
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giu diziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il
CONCESSIONARIO elegge domicilio in via presso
………………………………..
2. Il CONCEDENTE elegge domicilio presso la sede comunale.
ART. 22 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rin via alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
ART. 23 - SPESE
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte sono a carico del CONCESSIONARIO, che espressamente le assu me.
ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196; gli stessi po tranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali con
seguenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. San Xxxxx Xxxxxxx, lì
Il CONCEDENTE Il CONCESSIONARIO
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, di comune accordo, previa lettu ra delle norme contenute nella presente convenzione, dichiarano di approva re specificamente le clausole di cui agli artt.: art. 5 “divieto di sub -concessio ne e di cessione”; art. 12 “recesso anticipato”; art. 13 “estinzione della con
cessione; art. 14 “penali”.