Contract
10.3) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
………OMISSIS……… DELIBERA
- di approvare il Regolamento Didattico di Ateneo, nel tenore di seguito riportato:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
TITOLO I - Obiettivi e ambiti di applicazione del Regolamento didattico di Ateneo
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Titoli di studio e offerta formativa
Art. 4 Descrittori dei titoli rilasciati dall'Ateneo Art. 5 Internazionalizzazione dell'offerta didattica Art. 6 Autonomia didattica
Art. 7 Linee guida e codice etico
TITOLO II - Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 8 Durata dei corsi di laurea, e di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 9 Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 10 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 11 Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 12 Organizzazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 13 Verifiche del profitto
Art. 14 Prova finale e conseguimento del titolo di dottore o di dottore magistrale
Art. 15 Programmazione delle attività didattiche Art. 16 Trasparenza e assicurazione della qualità
TITOLO III - Studenti
Art. 17 Procedure e opportunità
Art. 18 Requisiti per l'ammissione a un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. ad accesso non programmato
Art. 19 Ammissione in un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato
Art. 20 Iscrizione agli anni successivi di un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 21 Studenti impegnati a tempo parziale
Art. 22 Modalità di iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
Art. 23 Iscrizione a singoli insegnamenti
Art. 24 Interruzione temporanea, sospensione e rinuncia degli studi Art. 25 Trasferimenti degli studenti
Art. 26 Piani delle attività formative
Art. 27 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
Art. 28 Attività di orientamento e tutorato Art. 29 Sanzioni disciplinari
Art. 30 Lifelong learning
TITOLO IV Docenti
Art. 31 Compiti didattici, organizzativi e di servizio dei docenti Art. 32 Mobilità internazionale dei docenti
Art. 33 Vigilanza sulle attività didattica
TITOLO V - Diposizioni finali
Art. 34 Approvazione e modifiche del Regolamento
TITOLO I
OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Articolo 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Ministero, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
b) per Ateneo, l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
c) per Statuto, lo Statuto dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
d) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall’Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
e) per titoli di studio, i titoli individuati dal successivo articolo 3 e rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
f) per classe di appartenenza di corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u., l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) per ordinamento didattico di corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u., l’insieme delle norme che regolano il relativo percorso
formativo e ne determinano il quadro generale delle attività, ai sensi dell'articolo 11 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
h) per Regolamento didattico di corso di studio, il Regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
i) per corso di studio si intende l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
k) per curriculum si intende un percorso formativo che si differenzia da altri percorsi formativi del medesimo corso di studio per meno di 40 CFU nella laurea e per meno di 30 CFU nella laurea magistrale (all. 9 D.M. 17/10);
l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000; all'interno di tali settori, possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente o professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
n) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
o) per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l’Università inviante e l’Università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero;
p) per credito formativo universitario (di seguito CFU), la quantificazione del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e di abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
q) per Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (di seguito EQF), si intende il quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti, istituito nell'ambito del Processo di Bologna;
r) per Spazio Europeo dell’Alta Formazione si intende l'accordo di collaborazione siglato durante la Conferenze di Budapest-Vienna del 2010 nell'ambito del Processo di Bologna e finalizzato ad un raccordo tra i sistemi di alta formazione in Europa;
s) per European Credit Transfer System (ECTS), l’insieme di regole stabilite per il trasferimento e il conseguimento di crediti formativi in ambito europeo;
t) per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
per diploma supplement, la relazione, di cui al successivo l’art. 5 comma 3, redatta in doppia lingua e allegata al diploma di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u. o di specializzazione e al titolo di dottorato;
u) per Dipartimento di riferimento, il Dipartimento che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso di studio, ai sensi del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Ai sensi della vigente normativa in materia di autonomia didattica delle università, delle norme statutarie e del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, il presente Regolamento disciplina l’offerta formativa dell'Ateneo e, in particolare, ogni attività di formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di supporto e di recupero, all’attività di studio individuale e di autoapprendimento. Disciplina altresì l'ordinamento didattico dei corsi di studio e fornisce le direttive cui devono uniformarsi i regolamenti interni delle strutture didattiche di ateneo.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre:
a) l'immatricolazione, l'iscrizione e le carriere degli studenti;
b) i compiti didattici, organizzativi e di servizio dei professori e dei ricercatori);
c) le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a C.U.,debitamente approvati dai competenti Organi, sono riportati in supplementi al presente Regolamento.
Articolo 3
Titoli di studio e offerta formativa
1. L’Ateneo può attivare corsi di studio con erogazione della didattica in presenza, in modalità telematica o mista.
2. L’Ateneo propone corsi di studio e conferisce titoli di studio aventi valore legale, in conformità con quanto previsto nello Spazio europeo dell’alta formazione. In accordo con il Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli (EQF), sono titoli di primo, secondo e terzo ciclo, rispettivamente, la laurea, la laurea magistrale, la laurea magistrale a c.u. e il dottorato di ricerca; è titolo di secondo ciclo il master universitario di I livello; sono titoli di terzo ciclo il master universitario di II livello e il diploma di specializzazione, conseguito al termine di una scuola di specializzazione.
3. L'Ateneo realizza corsi di perfezionamento al termine dei quali viene rilasciata apposita attestazione previa verifica delle competenze acquisite.
4. L'Ateneo rilascia i titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado a conclusione dei corsi previsti dalla normativa vigente. Può attivare corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
5. L'Ateneo istituisce e disciplina con apposito Regolamento, ai sensi della normativa vigente, corsi professionalizzanti; può attivare, inoltre, corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di atti normativi dell'Unione europea, corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. L'Ateneo rilascia attestati delle attività svolte.
6. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri università italiane o straniere. Possono altresì essere conferiti doppi titoli con università straniere. Il conferimento dei titoli congiunti o doppi è regolamentato dalle convenzioni stipulate con le università interessate.
7. Ulteriori attività formative possono essere svolte dalle strutture dell’Ateneo rilasciando le relative attestazioni.
Articolo 4
Descrittori dei titoli rilasciati dall’Ateneo
1. In accordo con il Quadro europeo dei titoli, l’Ateneo conferisce:
a) titoli finali di primo ciclo a studenti che:
1) abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall’uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio campo di studi;
2) siano capaci di applicare le proprie conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al proprio lavoro e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi;
3) abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati, normalmente nel proprio campo di studio, ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici a essi connessi;
4) sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;
5) abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia;
b) titoli finali di secondo ciclo a studenti che:
1) abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca;
2) siano capaci di applicare le proprie conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi o interdisciplinari connessi al proprio settore di studio;
3) abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi anche sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all’applicazione delle proprie conoscenze e giudizi;
4) sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio a esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
5) abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo;
c) titoli finali di terzo ciclo a studenti che:
1) abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza del metodo di ricerca a esso associati;
2) abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso;
3) abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello nazionale o internazionale;
4) siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse;
5) sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di loro competenza;
6) siano capaci di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza.
Articolo 5 Internazionalizzazione dell'offerta didattica
1. L'Ateneo persegue l'internazionalizzazione dell’offerta didattica attraverso:
a) il concorso delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
b) la collaborazione con università italiane e straniere;
c) la mobilità di studenti e di docenti, sia a livello nazionale sia internazionale;
d) l’applicazione delle più recenti metodologie didattiche, ivi compreso l’uso della didattica a distanza;
e) l’acquisizione da parte degli studenti di quelle competenze, anche trasversali, necessarie per un inserimento efficace e con qualificazione adeguata nel mercato del lavoro anche a livello internazionale;
f) un continuo miglioramento, attraverso processi di monitoraggio e valutazione, della qualità dell’offerta didattica al fine di aumentarne il riconoscimento da parte dei soggetti interessati esterni (famiglie, studenti, potenziali datori di lavoro) e di realizzare una didattica pienamente centrata sull’apprendimento dello studente e, quindi, equilibrata dal punto di vista della distribuzione dei carichi didattici;
g) una piena trasparenza dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.
2. Al fine di incentivare la mobilità orizzontale sia nazionale sia internazionale, in linea con il sistema europeo dei crediti ECTS e ai sensi della normativa in vigore, le attività formative relative ai corsi di studio di primo e secondo ciclo o ai master, danno luogo all'acquisizione di crediti formativi che quantificano il carico di lavoro degli studenti. Si stabilisce l'equivalenza 1 CFU = 1 ECTS.
3. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo rilascia, come supplemento al titolo di laurea, di laurea magistrale, laurea magistrale a c.u. e di dottorato il diploma supplement. Esso riporta le indicazioni analitiche relative al curriculum individuale dello studente per conseguire il titolo di studio. È rilasciato senza oneri aggiuntivi per lo studente.
Articolo 6 Autonomia didattica
1. Ogni corso di laurea, e di laurea magistrale, di laurea magistrale a c.u., di diploma, di master di primo e di secondo livello, di perfezionamento, di dottorato di ricerca e ogni scuola di specializzazione afferisce a un Dipartimento di riferimento, che ne assume la responsabilità e la gestione. Il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca disciplina i dipartimenti, le
facoltà, i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca; in particolare, esso disciplina le procedure e le modalità di approvazione delle delibere dipartimentali, ivi compresa l'indicazione dei pareri richiesti. Per la gestione didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia si applica apposito Regolamento.
2. Il presente Regolamento stabilisce, nel successivo articolo 10, i criteri generali per la formulazione e le modalità di approvazione degli ordinamenti didattici dei corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. attivabili dall’Ateneo.
3. Nel successivo articolo 11, il presente Regolamento stabilisce, in armonia con il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, i criteri generali per la formulazione e le modalità di approvazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. I corsi di specializzazione forniscono allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e sono istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di atti normativi dell'Unione europea. Il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca stabilisce le disposizioni relative alle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, delegate all'Ateneo ai sensi della vigente normativa.
5. I corsi di dottorato di ricerca, di master e di perfezionamento sono disciplinati in appositi regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
6. I tirocini formativi attivi, i percorsi abilitanti speciali e, più in generale, i corsi abilitanti sono disciplinati in appositi regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
7. Le attività di formazione permanente e ricorrente (lifelong learning) realizzate dall’Ateneo, anche in collaborazione con altre Università e istituzioni pubbliche o private, sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dalla struttura di riferimento. I relativi attestati di frequenza o di verifica del profitto sono rilasciati dall’Ateneo su richiesta degli interessati.
Articolo 7
Linee guida e codice etico
1. Nel quadro delle linee di indirizzo della programmazione nazionale del sistema universitario e tenuto conto della domanda di formazione e delle risorse disponibili, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione definisce ogni triennio gli obiettivi strategici delle attività didattiche e ne verifica periodicamente il grado di raggiungimento.
2. Con riferimento ai predetti obiettivi, acquisite le valutazioni e le analisi del Nucleo di valutazione e delle altre strutture di Ateneo competenti per la qualità e la sostenibilità dei corsi, nonché gli orientamenti e le eventuali nuove proposte delle strutture didattiche, il Senato accademico, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto:
a) predispone annualmente un documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo;
b) approva annualmente il piano dei corsi da istituire, da attivare e da disattivare;
c) delibera annualmente il calendario delle attività didattiche;
d) adotta, sentito il Consiglio degli studenti, gli indirizzi in materia di diritto allo studio e di servizi agli studenti, nonché, sentito il Garante degli studenti, la Carta dei doveri e dei diritti delle studentesse e degli studenti.
3. I soggetti impegnati nella realizzazione delle attività didattiche e nel perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ateneo si conformano ai valori di riferimento, ai comportamenti professionali e alle regole di condotta sanciti nello Statuto, nel Codice etico e nel Codice di comportamento adottati dall'Ateneo.
TITOLO II
CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.
Articolo 8
Durata dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270:
a) i corsi di laurea hanno una durata normale di tre anni;
b) i corsi di laurea magistrale hanno una durata normale di due anni;
c) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico hanno durata normale pari a quella stabilita nel decreto ministeriale della classe di laurea magistrale di appartenenza.
Articolo 9
Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
1. L'Ateneo progetta corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
c.u. e li adegua al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e alle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia.
2. L’istituzione, l’attivazione e le modifiche sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione. Ove previsto, i provvedimenti relativi sono trasmessi al Ministero per quanto di competenza, previo parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario, ove necessario.
3. Acquisito il parere positivo del Ministero, l’istituzione e l'attivazione sono adottate con decreto rettorale. Il provvedimento istitutivo ha efficacia di norma a partire dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione o la modifica di un corso di laurea, e di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. è richiesta dal Dipartimento di riferimento. In caso di corso di studio interdipartimentale, le proposte di istituzione o di modifica devono essere deliberate da tutti i Dipartimenti coinvolti. Questa procedura si applica anche alle modifiche dell’ordinamento, che vengono proposte al Consiglio di Dipartimento dal Consiglio di corso di studio, ove costituito.
5. La proposta di istituzione, attivazione e ove necessario di modifica deve essere corredata dal relativo ordinamento didattico, redatto secondo la normativa vigente e le indicazioni dell'articolo 10 del presente Regolamento, e dalla documentazione richiesta al corso di studio ai fini dell'accreditamento.
6. Ai fini della valutazione della sua fattibilità, la proposta di istituzione e attivazione deve evidenziare:
a) la rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale e in relazione all’occupabilità;
b) la sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo, di personale tecnico, xxxx, attrezzature e laboratori valutati anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.
7. In caso di modifica, la proposta deve dimostrare la sussistenza del requisito di cui al precedente comma 6 lettera b).
8. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine di corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. dello stesso livello appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale.
9. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, che non siano stati dichiarati non affini con delibera del Senato accademico, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU e si differenziano per almeno 40 CFU. I diversi corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. afferenti alla stessa classe, che non siano stati dichiarati non affini con delibera del Senato accademico, devono differenziarsi per almeno 30 CFU. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra i curricula.
10. Qualora l’ordinamento didattico soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’Ateneo può istituire un corso di laurea o di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi (interclasse), sulla base di criteri di affinità tra classi e fermo restando che ciascun studente indichi al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta purché essa sia definitiva al momento dell’iscrizione al terzo anno di un corso di laurea o del secondo anno di laurea magistrale.
11. È possibile istituire corsi di studio con denominazione in lingua straniera, qualora le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
12. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. possono essere istituiti e attivati, mediante convenzioni, anche con altre università, italiane e straniere. I regolamenti didattici di questi corsi di studio determinano le norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano didattico e attribuiscono a una tra le università convenzionate l’iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni per il rilascio di titoli doppi o congiunti. I regolamenti didattici di corso di studio sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite dalle università interessate.
13. Al di fuori del caso di mancata conferma dell'accreditamento ai sensi del
d.m. 30 gennaio 2013, n. 47 e del d.m. 23 dicembre 2013 n. 1059, la disattivazione di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a
c.u. è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di
Dipartimento di riferimento e sentito il Senato accademico. L’Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo, e delega al Consiglio di Dipartimento di riferimento la disciplina delle relative carriere, comprensiva della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Tali possibilità non sono consentite oltre un periodo equivalente alla durata normale del corso di studio aumentata di 3 anni.
Art. 10
Ordinamenti didattici dei corsi di laurea,
di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, i Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. hanno un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il presente Regolamento. Gli ordinamenti didattici, deliberati contestualmente alla proposta di istituzione del corso secondo le modalità indicate al precedente articolo 9, sono approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica ai sensi dell’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u., nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studio e l'indicazione del Dipartimento di riferimento;
c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
d) il profilo professionale dei laureati o laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l'indicazione sulle modalità di svolgimento in presenza, telematica o mista;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'art. 10, comma 2 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. Per il conseguimento della laurea
magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. L'ordinamento didattico può disporre che il Corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. L’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale può prevedere la realizzazione di curricula anche al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del Corso.
5. Le segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione degli ordinamenti didattici per quanto attiene alla carriera dello studente, in relazione al personale piano di studi approvato dall’organo competente.
Art. 11
Regolamenti didattici dei corsi di laurea,
di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
1. Il Dipartimento adotta un Regolamento didattico di corso di studio per ogni laurea, o della laurea magistrale e della laurea magistrale a x.x.xx esso afferente.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dall’art. 12 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il regolamento didattico di un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio — in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti — disciplinando l'organizzazione didattica, i servizi didattici integrativi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi in cui provvedere collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
3. I regolamenti di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori.
4. Le successive modifiche dei regolamenti di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. sono approvate non oltre il mese di ottobre dell’anno solare precedente a quello della loro entrata in vigore:
a) dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula o ai requisiti di ammissione, e nei casi in cui la normativa preveda l'autorizzazione da parte del Ministero competente;
b) dai Consigli di Dipartimento in tutti gli altri casi.
Le modifiche vengono proposte dal Consiglio di corso di studio ove costituito, e adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti partecipanti. Eventuali modifiche alle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento previo parere favorevole della Commissione
paritetica docenti studenti del Dipartimento stesso. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del Rettore.
5. Il regolamento didattico di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. viene sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. sono sottoposti a revisione, almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati a ogni attività formativa. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di riferimento.
7. Il Regolamento didattico di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. ottempera quanto previsto dall'art. 12 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e tiene conto delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, definite con d.m. 26 luglio 2007, n. 386.
8. Anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, i regolamenti didattici dei corsi di studio riportano il contenuto dell'ordinamento e determinano inoltre:
a) la quota dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale dello studente, per ciascuna attività formativa; tale quota viene individuata nel rispetto delle indicazioni fornite dal Senato accademico e non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell’impegno orario complessivo, tranne nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è definita tenendo conto dei contenuti didattici, delle modalità di erogazione e delle strutture didattiche utilizzate;
b) i crediti assegnati per le attività formative, suddivise per normale anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti, e le modalità di individuazione delle propedeuticità o obbligatorietà di frequenza;
c) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
d) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
e) eventuali vincoli rispetto al numero minimo di crediti, conseguibili all’interno del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u., necessario per sostenere esami in altro corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u;
f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche della preparazione degli studenti;
g) la composizione della commissione preposta a un esame di profitto, in accordo con il successivo articolo 13;
h) le procedure e i criteri per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
i) le caratteristiche della prova finale, i criteri per la determinazione della votazione finale, la composizione della relativa commissione giudicatrice, in accordo con il successivo articolo 14; in particolare, il Regolamento può autorizzare a redigere in lingua straniera l'elaborato per la prova finale;
l) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
m) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio e per il riconoscimento dei crediti acquisiti;
o) il numero massimo di crediti riconoscibili, a norma dell’art. 5, comma 7, del
d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell’art. 4, comma 3, del d.m. 16 marzo 2007, come crediti formativi universitari e secondo criteri predeterminati, per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
9. Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con quelli del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere di norma ad almeno 6 crediti.
10. Per gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere previste deroghe ai limiti indicati nel precedente comma, cioè un numero di moduli superiore a due e/o un numero di crediti per modulo inferiore a 6, nei seguenti casi:
a) corsi di studio afferenti a classi di laurea individuate in proposito dalle normative ministeriali vigenti (d.m. del 30 gennaio 2013, n. 47, e nota MIUR
n.7 del 28 gennaio 2011);
b) corsi di studio afferenti a classi di laurea in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007, nel
d.m. del 25 novembre 2005 e nel d.i. del 2 marzo 2011, siano inferiori a 6 CFU e l’assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;
c) corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.
11. In deroga al precedente comma 9, per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.
12. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell’ateneo, purché coerente con il progetto formativo. La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentito il Consiglio di corso di studio ove costituito, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. È possibile anche indicare nel Regolamento didattico del corso di studio attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. Può essere consentita l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività.
13. Il Regolamento stabilisce le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale, nel rispetto di un apposito Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato accademico, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Art. 12
Organizzazione dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u.
1. Il Dipartimento di riferimento ha il compito di provvedere all'organizzazione della didattica dei relativi corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di corso di studio ove costituito:
a) propone per l’approvazione al Senato accademico l’ordinamento didattico del corso di studio con la predisposizione dei curricula e dell’attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali;
b) delibera il Regolamento didattico di corso, d'intesa con i dipartimenti proponenti, assicurandone la periodica revisione, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa;
c) delibera relativamente alla programmazione didattica, in accordo con il successivo articolo 15;
d) delibera il calendario delle prove finali e la composizione delle relative commissioni;
e) persegue il raggiungimento e il miglioramento continuo dei requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa nazionale e dagli standard europei. In particolare, individua i ruoli e le responsabilità nel processo di assicurazione della qualità, e ne monitora la realizzazione, in accordo con la normativa vigente;
f) organizza e coordina azioni utili al conseguimento degli obiettivi formativi attraverso l’individuazione dei contenuti e delle metodologie di studio; promuove le attività di orientamento e tutorato; promuove con la collaborazione dei dipartimenti interessati la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di attività formative previste dall’ordinamento;
g) promuove il coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione tra più docenti;
h) promuove, tra i docenti afferenti e presso il Consiglio di amministrazione, programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienze di apprendimento considerate valide ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi;
i) esamina e approva i piani delle attività formative (piani di studio) proposti dagli studenti nel rispetto degli ordinamenti didattici;
l) esamina e approva le pratiche di trasferimento degli studenti, tra corsi di laurea dell’Ateneo o di altre università, nonché la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all’estero;
m) delibera l'eventuale riconoscimento come crediti formativi universitari delle conoscenze e delle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’Ateneo;
o) approva le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti;
p) stabilisce vincoli rispetto al numero minimo di crediti, conseguibili all’interno del corso, necessario per sostenere esami in altro corso di laurea o di laurea magistrale.
q) delibera le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì gli eventuali obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da parte degli studenti a tempo parziale. Può, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
3. I Dipartimenti possono istituire, anche in collaborazione con strutture dell’Ateneo ed eventualmente anche con enti esterni, corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all’attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.
4. Il regolamento didattico di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. può prevedere l'istituzione, la composizione e le funzioni di un eventuale consiglio di corso di studio, in accordo con il Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca. Più corsi di studio, in particolare corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. affini, possono istituire un consiglio di corso comune. Al consiglio di corso, ove costituito, spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti con delibera del Consiglio di Dipartimento di riferimento.
5. A ogni corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. è preposto un Coordinatore. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio del corso di studio, qualora istituito, provvedendo all’esecuzione delle deliberazioni del Dipartimento. Le modalità di elezione del Coordinatore, la durata della carica e le incompatibilità nella funzione sono disciplinate nel Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
Art. 13 Verifiche del profitto
1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono attribuiti allo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, stabilita nel Regolamento didattico di corso.
2. I regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono la composizione della commissione preposta a un esame di profitto, indicando il numero dei componenti, comunque non inferiore a due. Le Commissioni d'esame, comprensive dei componenti supplenti, sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento per il corso di studio, su proposta del Coordinatore. Per motivi d'urgenza, il Direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Ove possibile, la Commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più
insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
3. Gli esami di profitto si svolgono al termine dei rispettivi insegnamenti, con cadenze distanziate e rese note secondo modalità determinate, per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, dal Dipartimento di riferimento. Le prove possono essere scritte, pratiche od orali, oppure prevedere più di una tra tali modalità. Le prove scritte possono consistere in elaborati o questionari a risposta multipla, e sono messe a disposizione dagli studenti dopo la valutazione. Le prove orali sono pubbliche. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su
30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
4. Nel rispetto della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, i regolamenti didattici di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
c.u. stabiliscono il numero annuale di appelli, le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica. Il numero annuale di appelli può essere elevato ulteriormente per gli studenti fuori corso. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio dell'anno accademico. Di norma, le date di esami relativi allo stesso anno normale di corso non possono essere sovrapposte.
5. Le date degli esami di profitto non possono essere anticipate rispetto alle date pubblicizzate. Ad eventuali motivate posticipazioni deve essere garantita adeguata e tempestiva pubblicità e piena compatibilità con il calendario delle attività dei corsi di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel suo piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del corso di studi e con l’accertamento della frequenza, se obbligatoria.
7. Il Coordinatore del corso può disporre una verifica dello stato di studente, ai sensi dell'art. 5 c. 6 del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, qualora sia trascorso dalla prima iscrizione di uno studente a un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. il doppio della durata normale del corso, o il quadruplo per studenti a tempo parziale, senza il conseguimento del titolo corrispondente. Tale verifica può comportare una valutazione della non obsolescenza di conoscenze, abilità e competenze già acquisite e, in caso di esito non positivo, la richiesta di seguire opportuni percorsi di riqualificazione.
Art. 14
Prova finale e conseguimento del titolo di dottore o di dottore magistrale
1. Per sostenere la prova finale del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. lo studente deve avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali
per la tutela delle minoranze linguistiche. Per le lauree magistrali, lo studente, deve aver acquisito 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso stesso. Nel caso di laurea magistrale a c.u., lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata normale del corso.
2. La prova finale è pubblica. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è ritenuta positiva quando supera o è uguale a 66 su110. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode. Il Regolamento didattico del corso di studio definisce le modalità di attribuzione della votazione per la prova finale e ne può autorizzare lo svolgimento in lingua straniera.
3. La composizione della commissione preposta all’esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. è stabilita dal Regolamento didattico di corso di studio. Il numero dei componenti è comunque non inferiore a cinque per i corsi di laurea e a sette per i corsi di laurea magistrale; sono fatti salvi i corsi per i quali la composizione della commissione è normata, quali, tra l'altro, le lauree che rilasciano un titolo con valore abilitante all’esercizio delle professioni. I componenti sono docenti dell'Ateneo, salvo diversamente previsto dalle norme. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore.
4. Le prove finali per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il mese di maggio dell’anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
5. Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni distribuite, ove possibile, nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio a maggio. I Dipartimenti di riferimento rendono noti al pubblico all'inizio dell'anno accademico i periodi in cui si svolgono le prove finali.
6. I titoli di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. sono conseguiti con il superamento della prova finale del relativo corso di studio. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. A coloro che conseguono la laurea magistrale o laurea magistrale a c.u. compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
Art. 15 Programmazione delle attività didattiche
1. Il Senato accademico detta le indicazioni generali cui le strutture didattiche si attengono per la programmazione delle attività didattiche, assicurando il coordinamento tra i Dipartimenti anche al fine di un miglior uso delle competenze disponibili.
2. Ciascun Dipartimento collabora nel coordinare le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo, mira al miglior uso delle competenze disponibili, favorisce una distribuzione oculata ed equa dei compiti didattici e monitora il carico didattico ed organizzativo di ciascun docente che ad esso afferisce, in relazione agli impegni assegnati.
3. I regolamenti didattici di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione, da parte del Consiglio di Dipartimento di riferimento, del calendario delle lezioni da predisporre dopo aver sentito i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Gli insegnamenti possono svolgersi entro un singolo semestre, ovvero nell’arco di due semestri o di un intero anno accademico. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all’organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
5. Con cadenza annuale, nel rispetto della normativa in vigore e in tempo utile ai fini della tempestiva pubblicizzazione dell’offerta didattica, il Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u., programma l’organizzazione didattica per il successivo anno accademico e dispone i provvedimenti ad essa necessari, compresi i procedimenti relativi all'attribuzione degli incarichi didattici. Vengono stabiliti, in particolare, gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori in riferimento allo stato giuridico, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
6. L'attribuzione di moduli o insegnamenti, di cui al precedente comma, a docenti afferenti a Dipartimenti differenti da quello di riferimento, viene deliberata sentito il docente e il Dipartimento di afferenza del docente.
7. L’impegno orario minimo di didattica frontale è fissato, con riferimento ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u. e scuole di specializzazione, in: 50 ore per i professori a tempo pieno e 40 ore per i professori a tempo determinato.
8. Le modalità di affidamento di moduli e insegnamenti (affidamenti e contratti) sono disciplinate da appositi regolamenti d'ateneo. Nei limiti delle risorse disponibili, l'eventuale retribuzione può essere riconosciuta qualora l'impegno didattico superi il limite minimo dell’impegno orario complessivo.
9. In relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, è possibile prevedere l’organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. anche mediante moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di altre discipline considerate congruenti con gli obiettivi didattici dell’insegnamento, affidate a docenti diversi.
10. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l’Ateneo o a ulteriori collaborazioni, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale all’applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
11. Gli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
c.u. sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente. Lo sdoppiamento può essere stabilito dal Consiglio di Dipartimento di riferimento quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
12. La fruizione o la mutuazione di un insegnamento attivato presso un altro corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. è deliberata dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, unitamente all’indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interuniversitari.
Art. 16
Trasparenza e assicurazione della qualità
1. Secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 22 settembre 2010, n. 17, e successive modifiche, l'Ateneo adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati. In particolare, l'Ateneo rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell’avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, l'Ateneo aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. L’Ateneo pubblica ogni anno entro e non oltre il 30 luglio il manifesto generale degli studi, denominato Guida dello studente, recante le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l’importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
3. Entro e non oltre il mese di luglio il Dipartimento di riferimento predispone il manifesto annuale degli studi del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u., relativo al successivo anno accademico. Il manifesto annuale, denominato anche Guida didattica, è improntato alla massima trasparenza dell’offerta didattica e porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici di corso, specificandole quando necessario. Esso indica: i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l’accesso, ai sensi degli art. 10, 18 e 19 del presente Regolamento; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999,
n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i
periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati; altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Il manifesto annuale, disponibile on line, contiene i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni dei criteri di valutazione delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite dal manifesto deve essere tempestivamente comunicata.
4. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento formula il calendario delle lezioni e il calendario degli esami assicurando il coordinamento di tutti i corsi di studio ad esso afferenti.
5. Il documento di indirizzo e programmazione del Senato accademico, di cui all'articolo 7, comma 2, prevede la verifica periodica della funzionalità, dell’efficienza e della rispondenza agli obiettivi delle diverse strutture didattiche e dei connessi servizi. I regolamenti didattici di corso di studio disciplinano i compiti e le modalità di funzionamento di eventuali Commissioni dipartimentali e di corso di studio per la didattica, anche in relazione all'autovalutazione delle attività didattiche realizzate. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Dipartimento di riferimento individua, tra i docenti dell'Ateneo, il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del corso di laurea o di laurea magistrale.
6. Ogni Dipartimento di riferimento o Facoltà, istituisce una Commissione paritetica. Essa svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti; elabora proposte per il Nucleo di valutazione ai fini del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche: predispone le relazioni richieste dalla normativa vigente; formula pareri sull’attivazione e sulla soppressione di corsi di studio. La composizione e le modalità di formazione della Commissione paritetica sono definite dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca. Qualora la delibera del Consiglio di Dipartimento richieda il parere della Commissione paritetica, tale parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere della Commissione paritetica non sia favorevole, la delibera è assunta dal Senato accademico.
TITOLO III STUDENTI
Art. 17 Procedure e opportunità
1. Lo studente che abbia regolarmente effettuato l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, in base all'ordinamento degli studi vigente nell'anno di iscrizione, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta; tali prove si riferiscono a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
2. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u., specializzazione, dottorato di ricerca e master, con l’eccezione di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica. Quest’ultimo caso è disciplinato nei
regolamenti di Ateneo sul dottorato e sui corsi di specializzazione. Eventuali, ulteriori deroghe sono possibili laddove previste dalla normativa vigente.
3. Per le procedure amministrative relative alle ammissioni e alle carriere degli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ai corsi di perfezionamento e formazione, al tirocinio formativo attivo, ai master universitari e ai dottorati di ricerca si fa rinvio agli appositi regolamenti di Ateneo.
Art. 18
Requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u.
1. Requisito per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a c.u. è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, ai sensi della normativa vigente.
2. Per l'ammissione a un corso di laurea o laurea magistrale a c.u. sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento di riferimento fissa nel Regolamento didattico di corso di studio i livelli di conoscenza richiesti e attiva forme di valutazione delle competenze degli studenti che accedono alle diverse tipologie di corso.
3. Con l’eccezione di quanto previsto al successivo art. 19, il mancato superamento della verifica delle competenze in ingresso di cui al comma precedente non pregiudica l'immatricolazione o l'iscrizione. Ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento di riferimento stabilisce nel Regolamento didattico di corso di studio gli obblighi formativi aggiuntivi che devono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti che siano stati ammessi a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a c.u. senza aver superato la verifica.
4. Il Dipartimento di riferimento può organizzare attività formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente, da realizzare anche in collaborazione con gli istituti scolastici superiori di secondo grado. Può organizzare inoltre attività formative integrative e di supporto al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente e, più in generale, per realizzare attività di orientamento in itinere volte alla riduzione degli abbandoni.
5. Requisito per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico è il possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento.
6. Nel caso di corsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a c.u. per i quali non sia previsto l'accesso programmato, ulteriori requisiti per l'ammissione sono indicati nel Regolamento didattico del corso, ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento. Ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono da intendersi requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate e le conoscenze, abilità e competenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari, parimenti stabiliti per un determinato numero minimo di crediti. L'iscrizione al corso di laurea magistrale è possibile solo in caso di esito positivo della verifica dei requisiti.
Art. 19
Ammissione in un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. ad accesso programmato
1. L'ammissione a un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
c.u. ad accesso programmato è subordinata, oltre al possesso dei requisiti specificati nell'artico 18, al superamento di una apposita selezione.
2. Le modalità di svolgimento della selezione per l'accesso ai corsi di laurea o di laurea magistrale ad accesso programmato sono stabilite nel relativo bando di concorso emanato con provvedimento rettorale di norma entro il 31 luglio di ogni anno e comunque almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle prove. Nel bando di concorso devono essere specificati:
a) numero dei posti disponibili;
b) scadenze e modalità di iscrizione alla selezione;
c) data e modalità di svolgimento della prova, ove prevista;
d) requisiti per l'accesso;
e) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
f) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
g) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
h) disposizioni per l'immatricolazione di studenti stranieri.
3. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore a una votazione minima prefissata dalla competente struttura didattica, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso. 4. Per i corsi a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica.
Art. 20
Iscrizioni ad anni successivi al primo
1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità a ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
2. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti.
3. Lo studente è tenuto a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso solo se il regolamento del corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a
c.u. lo prevede in applicazione di un obbligo di legge.
Art. 21
Studenti a tempo parziale
1. Nel rispetto del Regolamento per gli studenti che optano per il tempo parziale, i regolamenti didattici di ogni corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u. possono prevedere specifici percorsi formativi con una diversa tempistica dell’acquisizione di crediti per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche.
2. Al momento dell’iscrizione, ove previsto dalla competente struttura didattica, ciascuno studente può scegliere di seguire a tempo parziale il corso di studio prescelto. La qualità di studente a tempo parziale dovrà essere annotata dalla Segreteria studenti sul libretto personale dello studente.
3. In ogni caso, il titolo di studio verrà rilasciato solo in seguito all’acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per gli studenti a tempo pieno.
Art. 22
Modalità di iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
1. L'apertura delle procedure di immatricolazione e iscrizione avviene entro e non oltre il 31 luglio, in una data fissata annualmente dal Senato accademico.
2. Le modalità di iscrizione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate in una apposita pubblicazione, che viene pubblicizzata attraverso il sito web dell'Ateneo.
3. Il rinnovo dell'iscrizione in corso o fuori corso oltre i termini comporta l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Ateneo anche ad anno accademico iniziato.
5. Gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario possono chiedere l'ammissione a un corso di studio con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti. I laureati che chiedono l'ammissione con abbreviazione a un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi non contengano disposizioni diverse.
Art. 23
Iscrizione a singoli insegnamenti
1. A fini di aggiornamento professionale, integrazione curriculare e arricchimento culturale, è possibile l’iscrizione a singoli insegnamenti impartiti in un corso di laurea o di laurea magistrale, senza dover essere iscritti al corso stesso. La Segreteria studenti rilascia, su richiesta dello studente e in linea con le modalità previste per il Diploma supplement, regolare attestazione dei crediti così conseguiti.
2. Xxxxxxx presentare domanda di iscrizione, sostenendo il relativo esame di profitto e ricevendone formale attestazione, tutti coloro che posseggano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) risultino iscritti a università estere;
b) siano studenti iscritti ad altre università del territorio nazionale, previa autorizzazione dell’università di appartenenza ovvero in attuazione di appositi accordi;
c) siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.
d) risultino laureati ma non in possesso dei requisiti curriculari necessari all’ammissione a un corso di laurea magistrale, al fine di integrare tali requisiti come prescritto dalla competente commissione del corso stesso.
3. Non è consentita agli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u., perfezionamento, tirocinio formativo attivo, master,
dottorato di ricerca o specializzazione dell’Ateneo la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti disciplinati dal presente articolo,.
4. Il Consiglio di amministrazione fissa annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai singoli insegnamenti. Tali contributi non sono richiesti agli studenti stranieri che partecipano a programmi interuniversitari di mobilità.
5. L'accesso e la frequenza ai singoli insegnamenti sono disciplinati dai regolamenti didattici di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a
c.u. Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento.
6. I corsi di laurea, o laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. a numero programmato condizionano le iscrizioni al singolo insegnamento al parere favorevole del relativo Consiglio di Dipartimento di riferimento, sulla base delle strutture disponibili, del carico didattico sostenibile e dei requisiti richiesti.
Art. 24
Interruzione temporanea, sospensione e rinuncia degli studi
1. Le modalità di interruzione temporanea, sospensione, rinuncia degli studi e decadenza sono disciplinate dal Consiglio di amministrazione.
2. Si ha interruzione degli studi quando lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici. Qualora lo studente intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera, in applicazione al d.l. del 29 marzo 2012, n. 68. In caso di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, può aversi interruzione degli studi anche per un solo anno accademico.
3. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell'anno accademico oggetto della ricongiunzione, lo studente non può compiere alcun atto di carriera relativa al corso di studio interrotto.
4. Si ha decadenza quando lo studente non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi e successivi all’anno di superamento dell’ultimo esame compiuto. Il computo degli otto anni va fatto, se più favorevole, dalla data dell’ultima iscrizione in corso. Tale norma non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame finale.
5. Qualora lo studente decaduto intenda iscriversi nuovamente a corsi di laurea o di laurea magistrale è obbligato ad immatricolarsi ex novo. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento stabilisce, su istanza dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera e determina eventuali obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
6. Si ha sospensione della carriera — su domanda motivata dello studente o di titolari di assegni di ricerca per la durata delle relative attività — ai fini della prosecuzione degli studi negli istituti di formazione militare italiani, in università straniere ovvero a un corso di dottorato di ricerca, di specializzazione o di un master universitario. Alla ripresa della carriera lo studente dovrà allegare alla domanda la certificazione da cui risulti il conseguimento del titolo o, in caso contrario, un certificato da cui risultino gli anni di iscrizione all'altro corso.
7. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente e, quindi, alla carriera maturata. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto e non può essere subordinata a condizioni. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa con l’annotazione obbligatoria della rinuncia. Lo studente rinunciatario può immatricolarsi ex novo allo stesso oppure ad altro corso di laurea, di laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. In tale ultimo caso lo studente può presentare domanda di riconoscimento degli esami superati o dei crediti formativi acquisiti nella precedente carriera; il Consiglio di Dipartimento di riferimento o la Giunta di Facoltà di Medicina e Chirurgia stabiliscono, su istanza dello studente, se riconoscergli comunque gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nelle precedente carriera, e determinano eventuali obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
8. Lo studente rinunciatario che si iscriva di nuovo può presentare domanda di valutazione degli studi compiuti nella estinta carriera, che non può produrre effetti giuridici. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, o il Consiglio di corso di studio ove costituito, valuta gli studi compiuti dal richiedente alla stregua di titolo attestante la cultura e la capacità acquisita utile al percorso formativo. Tale valutazione non potrà essere tradotta in crediti relativi agli ambiti delle attività formative relative alla formazione di base o caratterizzanti la classe del corso, ai sensi del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.
9. Le modalità e le scadenze per le procedure relative al presente articolo sono riportate nella Guida dello studente.
Art. 25 Trasferimenti degli studenti
1. Lo studente di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. può chiedere il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello, attivato presso l’Ateneo. La relativa domanda deve essere comprensiva della richiesta di riconoscimento totale o parziale di crediti eventualmente già conseguiti.
2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. al quale lo studente intende trasferirsi, delibera sul riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.
3. I trasferimenti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. che prevedano prove di ammissione e accesso programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici di corso di studio.
4. L’Ateneo è tenuto a dare ampia pubblicità delle proprie norme nella materia di cui al presente articolo entro il termine fissato per l’inizio della presentazione delle domande di trasferimento.
5. Previa richiesta al Rettore, lo studente può ottenere il trasferimento ad altra università.
6. L’Ateneo accetta i trasferimenti di studenti da altre università, purché i relativi fogli di congedo siano trasmessi in tempo utile, corredati della documentazione riguardante la carriera scolastica e i crediti formativi conseguiti. I trasferimenti a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato sono disciplinati dai relativi Regolamenti di corso di studio.
7. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento presso l’Ateneo, il Consiglio di Dipartimento di riferimento determina l’ulteriore svolgimento della carriera, previo il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti.
8. Le modalità e le scadenze per le procedure relative al presente articolo sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e riportate nella Guida dello studente.
Art. 26
Piani delle attività formative
1. Ciascuno studente iscritto a un corso di laurea o di laurea magistrale sceglie un percorso formativo. Il relativo piano di studi è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente.
2. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l’insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici di cui all’articolo 10 del presente Regolamento e comporti l’acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
3. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.
Art. 27
Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
1. Nel rispetto della normativa vigente, l’Ateneo aderisce ai programmi di mobilità internazionale degli studenti, sia nell'ambito di programmi finanziati dall’Unione europea, sia nell'ambito di accordi e convenzioni bilaterali, promuovendo e favorendo periodi di studio all’estero mediante l’adeguata pubblicizzazione delle opportunità a disposizione, l’erogazione di appositi corsi di lingua straniera, il supporto di docenti e di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di riferimento per questa attività, nonché dell'ufficio competente per l’internazionalizzazione.
2. L’Ateneo favorisce la mobilità in ingresso, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, nonché fornendo ai docenti ospiti un supporto organizzativo e logistico.
3. La mobilità degli studenti verso università all'interno dello spazio europeo dell'alta formazione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti che gli verranno riconosciuti, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi. Al termine del suo soggiorno, lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero, del programma svolto, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento.
4. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento interessato, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement approvato, ratifica il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero dagli studenti inseriti in programmi di mobilità internazionale di cui al comma 3. Qualora i crediti acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.
5. Il Rettore, con proprio decreto, bandisce le borse di studio disponibili e stabilisce modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione. Requisito essenziale per l’assegnazione di una borsa è la coerenza degli insegnamenti da seguire nella sede prescelta con gli obiettivi formativi del corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a c.u. di provenienza. Le borse sono attribuite sulla base di apposito Regolamento.
6. Nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, lo studente può essere assegnatario di una borsa di studio, di cui al comma 5, della durata massima di 12 mesi per soggiorno all’estero per una sola volta durante ogni corso di studio, fatta eccezione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per i quali la durata massima è di 24 mesi. La borsa di studio di Ateneo non è incompatibile con altre facilitazioni economiche o con altre borse di studio. L’assegnazione della borsa non esonera lo studente dal pagamento delle tasse universitarie. Il Consiglio di amministrazione può deliberare lo stanziamento di un contributo aggiuntivo alla borsa di studio.
7. Il riconoscimento di cui al comma 4 si estende anche ad altri programmi di mobilità. Le medesime norme possono applicarsi a quelle università con le quali sono state stipulati accordi o convenzioni bilaterali.
8. Il riconoscimento dell’idoneità di titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione a corsi di studio attivati presso l’Ateneo è approvato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento.
Art. 28
Attività di orientamento e tutorato
1. L’orientamento ha la funzione di fornire l’assistenza e le basi conoscitive necessarie ai fini della scelta del corso di studio e dell’ingresso nel mondo del lavoro post-universitario.
2. Il tutorato è finalizzato a migliorare, in ogni singolo studente, l’incidenza formativa dell’esperienza universitaria. Esso si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studio, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza universitaria.
3. Il Coordinatore del corso di studi è responsabile delle attività di tutorato.
4. La disciplina dell’orientamento è dettata da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico su parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale.
5. Su proposta del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione ripartisce annualmente le risorse destinate alle attività di orientamento e tutorato.
Art. 29
Sanzioni disciplinari
1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.
Art. 30
Lifelong learning
1. Attraverso le attività relative all'apprendimento permanente, l’Ateneo contribuisce al progresso di una società avanzata basata sulla conoscenza, favorendo uno sviluppo economico sostenibile e una maggiore coesione sociale. Tali attività costituiscono opportunità di apprendimento rivolte a individui di ogni età.
2. Le attività di Lifelong learning comprendono, tra le altre, corsi per la crescita professionale degli insegnanti della scuola, corsi e tirocini abilitanti per insegnanti della scuola, possibilità di frequenza a singole attività didattiche formative, formazione professionale. In particolare, nell’ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi l’Ateneo può istituire e attivare, fatta salva l’osservanza delle discipline speciali previste a livello nazionale o europeo:
a) corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
b) corsi di formazione per l’aggiornamento professionale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
c) corsi e tirocini abilitanti;
d) corsi di preparazione agli esami di stato e ai concorsi pubblici;
e) corsi intensivi per gli studenti iscritti in condizioni di svantaggio;
f) percorsi formativi di eccellenza;
g) corsi di orientamento;
h) corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
i) corsi di educazione e di aggiornamento culturale;
m) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
n) attività formative autogestite dagli studenti;
o) altre attività formative alle quali l’Ateneo può concorrere, insieme a istituzioni scolastiche o altre strutture certificate per la formazione, alla progettazione e alla erogazione di specifici percorsi formativi.
3. Le procedure per l’attivazione delle attività formative di cui al comma 2 e le modalità di svolgimento, predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni, sono stabilite da appositi regolamenti o statuti, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ed emanati con decreto del Rettore.
4. Alla progettazione e alla erogazione di tali corsi possono collaborare, mediante apposite convenzioni, anche enti esterni. Le proposte per l’attivazione dei corsi possono essere formulate dai Consigli di Dipartimento anche in risposta a sollecitazioni di enti esterni e di ordini professionali, e sottoposte all'approvazione del Senato accademico e in seguito del Consiglio di amministrazione. L’attivazione dei corsi suddetti è subordinata all’emanazione di un decreto rettorale.
5. Su proposta del Dipartimento di riferimento e sentito il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai servizi didattici integrativi.
6. L’Ateneo rilascia, su richiesta, i relativi attestati di frequenza e/o di verifica del profitto.
TITOLO IV – Docenti
Art. 31
Compiti didattici, organizzativi e di servizio dei docenti
1. I professori e i ricercatori collaborano al perseguimento degli obiettivi strategici e alla realizzazione del piano triennale di sviluppo, come determinati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. Nell’ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento tra dipartimenti e secondo l’impegno orario stabilito dalle norme di stato giuridico, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente lo svolgimento degli incarichi assegnati di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.
3. Per didattica curriculare si intendono le attività didattiche di tipo frontale, nonché le ore di didattica curriculari pratiche che danno luogo all’acquisizione di CFU previsti dal Regolamento didattico di un corso di studio dell'Ateneo. L’attività didattica di tipo frontale prevede la presenza del docente in aula, in laboratorio o in modalità telematica sincrona.
Per didattica integrativa che non dia luogo all’acquisizione di CFU previsti dal regolamento didattico di un corso di studio dell’Ateneo, si intendono attività di tipo seminariale, esercitazioni in aula, attività di supporto nei laboratori, lavori di gruppo guidati e ogni altra attività di supporto alla didattica in strutture dell’Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, previste nell’ambito di un insegnamento e complementari rispetto alle ore di didattica curriculare, anche se coordinate dal titolare dell’insegnamento o del modulo.
Per supporto alla didattica si intende ogni attività strumentale alla didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di materiale per l’attività didattica, l’assistenza allo studente nell’utilizzo delle apparecchiature, nonché l’attività tutoriale a favore degli studenti svolta nelle strutture.
Per altre attività si intendono: tesi di laurea, tutoraggio, stage, orientamento, incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca.
4. Per i professori di ruolo, l’Ateneo può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, l’obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività di didattica e servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di attività di verifica dell'apprendimento che deve essere svolta nel corso dell’anno accademico. Tali attività, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, possono essere svolte in tutti i corsi di studio indicati all’art. 3, comma 1. Sull'espletamento del numero minimo di ore e sulla tipologia di attività didattica erogata delibera il Senato accademico, differenziando tra personale in servizio a tempo pieno o tempo definito e tenendo conto delle specifiche necessità didattiche.
5. Per ricercatori di ruolo, l’Ateneo può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, l’obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica integrativa e servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di attività di verifica dell'apprendimento, che deve essere svolta nel corso dell’anno accademico delibera il Senato accademico, differenziando tra personale in servizio a tempo pieno o tempo definito e tenendo conto delle specifiche necessità didattiche. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai ricercatori a tempo indeterminato è consentito lo svolgimento di corsi o moduli curriculari. I ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere l'affidamento a titolo gratuito o oneroso di incarichi di insegnamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Per i ricercatori a tempo determinato, in accordo con l’apposito regolamento, le attività didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti sono stabilite nel contratto individuale di lavoro. Il contratto può prevedere, nel rispetto della normativa vigente, l’obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica integrativa e servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, che deve essere svolta nel corso dell’anno accademico. I ricercatori a tempo determinato possono altresì svolgere l'affidamento a titolo gratuito o oneroso di incarichi di insegnamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Per l’attività didattica l’Ateneo può avvalersi, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca, di personale docente di ruolo di altre Università o di esperti di alta e comprovata qualificazione scientifica e professionale, nel rispetto della legislazione vigente e degli specifici regolamenti d'Ateneo.
8. Ciascun docente ha l’autonoma responsabilità scientifica e didattica delle attività formative a lui affidate e le svolge in coerenza con gli obiettivi formativi indicati dai regolamenti didattici del relativo corso di studio.
9. Nell’ambito delle ore dedicate all’attività tutoriale, i docenti dovranno svolgere ore di ricevimento degli studenti, che dovranno essere svolte secondo calendari e modalità preventivamente resi pubblici dalle segreterie didattiche.
10. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Come unica deroga, i docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni su argomenti specifici facenti parte
del corso di insegnamento, Per le lezioni in sostituzione del docente occorre l’autorizzazione del Dipartimento di riferimento, sentito il Coordinatore del corso. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al Direttore del Dipartimento di riferimento per il corso di studio.
11. I docenti incaricati devono comunicare i contenuti degli insegnamenti nonché i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel manifesto degli studi.
12. I docenti sono tenuti alla compilazione dei registri delle lezioni e delle attività didattiche, annotandovi le attività svolte di docenza, di tutorato, di ricevimento studenti e di quant’altro di pertinenza dell’attività didattica. Tali registri devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e al Direttore del Dipartimento di afferenza entro 60 giorni dalla conclusione dell’anno accademico, di norma in formato elettronico. È compito del Direttore segnalare al Rettore i nominativi dei docenti e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
13. Il docente è tenuto a conservare per un mese gli elaborati delle prove scritte di valutazione per gli studenti che ne richiedono la visione.
14. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere la programmazione delle presenze dei docenti nel corso dell’anno, in relazione agli obblighi didattici e tutoriali derivanti dall’organizzazione del calendario delle attività proposto dai corsi di studio.
15. I docenti e i ricercatori che intendono prestare attività didattica retribuita o non retribuita presso altre Università si attengono all’apposito Regolamento deliberato dal Senato accademico.
16. I docenti di ruolo hanno l’obbligo di partecipare ai Consigli di Dipartimento, nonché a tutte le commissioni inerenti la gestione delle attività didattiche di Ateneo e di coordinamento in cui sono delegati a partecipare.
17. Il Rettore e il Prorettore vicario hanno facoltà di chiedere una limitazione o l’esonero dall’attività didattica per la durata del mandato.
Art. 32
Mobilità internazionale dei docenti
1. L'Ateneo partecipa a programmi di mobilità internazionale dei docenti al fine di stimolare lo sviluppo di nuovi rapporti di cooperazione scientifica, intorno a progetti comuni. A tal fine, favorisce la diffusione delle informazioni sui programmi di mobilità internazionale docenti, lo scambio di docenti attraverso protocolli culturali intergovernativi o interateneo, l'organizzazione di visite da parte di delegazioni provenienti da università straniere, l'accoglienza di docenti stranieri.
2. L'Ateneo attua proprie iniziative finalizzate a favorire la mobilità internazionale dei docenti e il coinvolgimento di esperti internazionali nelle attività formative.
Art. 33
Vigilanza sulle attività didattica
1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo a un Dipartimento sono esercitate dal rispettivo Direttore.
2. Nell’ambito della libertà di insegnamento e secondo le norme dello stato giuridico, il Direttore attua forme di verifica dell’impegno dei docenti e dell’efficacia della didattica impartita.
3. Fatti e comportamenti che sono ritenuti irregolari o che sembrano configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalati al Direttore del Dipartimento. Nel caso degli studenti la segnalazione può essere effettuata anche tramite i rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Al Direttore spetta verificare in prima istanza, entro 30 giorni, la fondatezza delle segnalazioni e di adottare i provvedimenti del caso per assicurare la didattica.
TITOLO V - Disposizioni finali Art. 34
Approvazione e modifiche del Regolamento
1. Il presente Regolamento è sottoposto ad approvazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. Decorsi 180 giorni dal ricevimento senza che il Ministero si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicizzato attraverso il sito web dell’Ateneo.
3. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alla normativa in vigore.
5. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all’entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente Regolamento didattico d’Ateneo.
6. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti competenti.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE