ED. 1/NTAP
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
Assicurazione di Tutela Legale
“NUOVA TUTELA AZIENDA E PROFESSIONISTI”
ED. 1/NTAP
SET INFORMATIVO
l presente set informativo contiene:
1. DIP DANNI - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
Assicurazione di tutela legale per aziende, professionisti e figure apicali
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni)
Compagnia Global Assistance S.p.A. Prodotto: Nuova Tutela Azienda e Professionisti ed.1/NTAP
Sede legale in Italia, numero iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative e Riassicurative 1.00111
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le spese legali e peritali per le aziende o professionisti, comprese le figure apicali residenti in Italia.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre le spese per:
- l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio;
- legale domiciliatario in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente;
- l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio e/o di parte;
- legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato;
- soccombenza;
- accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
- indagini per la ricerca di prove a difesa;
- la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato;
- arbitri e legale intervenuti, in una controversia che rientri in garanzia debba essere e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte;
- contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
- di giustizia nell’ambito del processo penale;
- la registrazione di atti giudiziari;
- l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto.
Pacchetto A - difesa penale:
✓ Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale;
✓ Difesa penale per reati di natura dolosa, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con sentenza passata in giudicato;
✓ Pacchetto sicurezza aziendale;
✓ Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale, anche se derivanti dall’uso del web;
✓ Chiamata in causa della compagnia di RC.
Pacchetto B - difesa civile (vendibile solo con il pacchetto A):
✓ Vertenze in materia di: locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali; di lavoro con i dipendenti iscritti al libro unico del lavoro; pretese di risarcimento extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli assicurati;
✓ Vertenze contrattuali con i fornitori;
✓ Vertenze relative alla ristrutturazione edilizia relative ai locali ove il Contraente svolge la sua attività e ai contratti di appalti o subappalti commissionati dal Contraente;
✓ Impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative al luogo ove opera il Contraente;
✓ Impugnazione di provvedimenti disciplinari (valida solo per i professionisti);
✓ Controversie con Istituti/Enti Privati relativamente alla posizione previdenziale e/o assistenziale dell’Assicurato (valida solo per i medici).
Pacchetto C (amministratori, sindaci, revisori e organismo di vigilanza), Pacchetto D (quadri e dirigenti - figure apicali) vendibili singolarmente:
✓ Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale anche per la circolazione stradale per motivi di servizio; difesa penale per reati dolosi
✓ Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati;
[Digitare qui]
Che cosa non è assicurato?
× Esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive, attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato;
× Compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
× Circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
× Le controversie di natura contrattuale in genere e le controversie con i clienti, salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
× Costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia;
× Affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
× Vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
× Società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici o partecipati pubblici;
× La copertura di amministratori e sindaci per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di legge, o regole dettate dallo statuto sociale;
× Controversie derivanti da contratto di agenzia o rappresentanza;
× Fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
× Attività delle associazioni di consumatori o cooperative di consumatori.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi a:
! Al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
! Alla materia fiscale e amministrativa;
! Al pagamento di multe e/o ammende;
! A fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o sabotaggio, atti di vandalismo, sciopero, serrate;
! A fatti conseguenti ad eventi naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altri eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
! A fatti dolosi delle persone assicurate;
! A fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
! Alla fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare;
! A vertenze con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
! Alla professione medica, salvo l’acquisto del pacchetto medici;
! Nel caso di acquisto delle garanzie che comprendono il recupero crediti, è escluso il caso di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali nei confronti del debitore.
Che cosa è assicurato? (seguito) ✓ Opposizione avanti l’autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria; ✓ Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale; ✓ Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali (solo per le figure apicali); ✓ Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente (solo per le figure apicali). Ci sono, inoltre, anche alcune garanzie opzionali: Vertenze con i clienti compreso o escluso il recupero crediti, anche in UE; Vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti; Spese di resistenza a richieste di risarcimento avanzate da terzi; Garanzia pregressa e postuma per i procedimenti penali; Opposizione a sanzioni amministrative; Procedimenti tributari, fiscali e doganali; Vertenze con agenti e rappresentati; Responsabilità amministrativa; contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale e diritto d’autore. Estensione territoriale mondo; seconde sedi. La somma massima assicurata (massimale) è di € 25.000 per sinistro, salvo limiti di alcune prestazioni. Tale somma può essere aumenta fino a € 50.000. | Ci sono limiti di copertura? (seguito) ! Per comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro; ! All’adesione a class action (azioni di classe); ! Alla difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere; ! Ad ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettono il soccorso; ! Alla compravendita di immobili o beni mobili registrati; ! Figure apicali operanti nell’Ente Pubblico che ricoprono un incarico elettivo o per meriti politici; ! Cause bagatellari o comunque di importo inferiore o uguale a € 500,00; ! Cause temerarie in generale; ! Diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, se non ricompreso. | |
Dove vale la copertura? Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito e nel Liechtenstein. In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. | ||
Che obblighi ho? - Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; - Devi dare preventivo avviso per iscritto alla Società dell’esistenza e della successiva stipulazione per il medesimo rischio di altre assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori; in caso di sinistro devi darne avviso a tutti gli assicuratori; - In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile variazione del rischio. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario o direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00). Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura comincia a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della polizza e la Società provvederà all’annullamento della stessa senza effetto. L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. La polizza prevede il tacito rinnovo e se non hai disdettato la Polizza, il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante raccomandata A./R. all’indirizzo di Global Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (x con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. |
[Digitare qui]
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Global Assistance S.p.a.
Prodotto: Nuova Tutela Azienda e Professionisti – ed. 1/NTAP
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 13/09/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Indirizzo: Piazza Xxxx, 6; 00000 Xxxxxx (XX); tel. 00.0000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’Ivass al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l..
Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2020 a 19,29 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 14,29 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa si rimanda al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/XXXX-Xxxxxx-Xxxxx.xxx.
L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari a 413,23% al 31/12/2020, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (19,43 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,70 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, entro le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Formula “avvocato del network” per la fase stragiudiziale | Con questa formula si gode di uno sconto di tariffa calcolato mediamente in misura del 22% rispetto alla tariffa riferita alla “Formula avvocato di libera scelta” per la fase stragiudiziale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO E’ possibile aggiungere ai pacchetti A + B (garanzie difesa penale e civile), C e D ulteriori garanzie, pagandone il relativ premio attribuito in funzione del massimale scelto. | |
Garanzie Aggiuntive | Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti – 5 sinistri stragiudiziali di cui 1 giudiziale Le garanzie si estendono per sostenere controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti che insorgano o debbano essere trattate processualmente ed eseguite in Italia, San Marino e Città del Vaticano con il limite di 5 denunce per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale che è applicata anche nel caso il Contraente abbia scelto la “formula con avvocato di libera scelta” per la gestione della fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per anno assicurativo, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. La Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di attivazione della richiesta di fallimento nei confronti del debitore. |
Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti – 10 sinistri stragiudiziali di cui 2 giudiziali Le garanzie si estendono per sostenere controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti che insorgano o debbano essere trattate processualmente ed eseguite in Italia, San Marino e Città del Vaticano con il limite di 10 denunce per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale che è applicata anche nel caso il Contraente abbia scelto la “formula con avvocato di libera scelta” per la gestione della fase stragiudiziale. Limitatamente a due denunce per anno assicurativo, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. La Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di attivazione della richiesta di fallimento nei confronti del debitore. | |
Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti – 15 sinistri stragiudiziali di cui 3 giudiziali Le garanzie si estendono per sostenere controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti che insorgano o debbano essere trattate processualmente ed eseguite in Italia, San Marino e Città del Vaticano con il limite di 15 denunce per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale che è applicata anche nel caso il Contraente abbia scelto la “formula con avvocato di libera scelta” per la gestione della fase stragiudiziale. Limitatamente a tre denunce per anno assicurativo, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. La Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di attivazione della richiesta di fallimento nei confronti del debitore. | |
Vertenze contrattuali all’estero per i crediti non contestati La garanzia vertenze contrattuali con i clienti viene estesa al recupero dei crediti che debbano essere eseguiti in Unione Europea, Liechtenstein, Regno Unito, Principato di Monaco e Svizzera. | |
Vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti in merito a forniture di beni e/o servizi che il Contraente effettui che insorgano o debbano essere trattate processualmente ed eseguite in Italia, San Marino e Città del Vaticano con il limite di 3 denunce per anno assicurativo e con l’esclusione del recupero crediti. | |
Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. |
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile: - non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza; - non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato; - non esista. Qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive. La prestazione non opera nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite; - il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile. L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro. | |
Garanzia pregressa e postuma per procedimenti penali La prestazione opera retroattivamente e/o successivamente alla data di effetto o scadenza del contratto per la difesa penale per delitti dolosi (salvo assoluzione o ricorso al patteggiamento quando consentito dalla legge), delitti colposi e contravvenzioni. Possono essere scelte opzioni variabili da 1 a 5 anni per la retroattività e/o successivamente alla scadenza la garanzia opera per un periodo da 3 a 5 anni (postuma). Per le sole aziende edili è possibile ottenere una postuma fino a 10 anni. | |
Opposizione a sanzioni amministrative La prestazione opera per presentare ricorso ed opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. La prestazione vale allorchè la sanzione amministrativa pecuniaria sia pari o superiore a € 1.000,00. Sono escluse sanzioni per violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. | |
Sanzioni tributarie, fiscali e doganali La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari, fiscali e doganali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche e norme doganali. La prestazione opera a favore del Contraente che necessiti di dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall’art. 12 del D. Lgs. 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la commissione tributaria provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. | |
Vertenze con Agenti e Rappresentanti La prestazione viene garantita al contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti e/o rappresentanti con il limite di € 10.000,00 per sinistro e con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio di polizza. | |
Responsabilità amministrativa La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto e/o per ricorsi al TAR nei confronti dell’assicurato. | |
Giudizi avanti la Corte dei Conti La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. |
Estensione territoriale mondo Tutte le garanzie acquistate dal contraente, ad esclusione del recupero crediti, vengono estese al tutto il mondo. La garanzia opera a rimborso e se il sinistro avviene fuori dal territorio dell’Unione Europea o nei Paesi dove è valida la carta verde generica. Il massimale è prestato con sottolimiti variabili a seconda del Paese nel quale si svolge la controversia. Sono esclusi i casi di recupero del credito insoluto. | |
Contraffazione di diritti di marchio, brevetto, esclusiva, concorrenza sleale e diritto d’autore La garanzia è prestata a favore del Contraente per azioni di risarcimento danni promosse o subite. L’assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta e conosciuti per la prima volta dal Contraente trascorso il periodo di carenza di 6 mesi dal perfezionamento del presente contratto per: - Azioni di risarcimento dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi; le spese saranno rimborsate a condizione di accoglimento delle ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato; - Azioni di risarcimento di danni arrecati a terzi; le spese saranno rimborsate a condizione di accoglimento delle ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato. Si precisa che sono escluse le vertenze inibitorie o comunque finalizzate a far cessare gli atti illeciti, se non promosse contestualmente alla richiesta di risarcimento danni, definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, rinuncia alla rivalsa del Contraente. La presente condizione aggiuntiva opera in deroga alle esclusioni di polizza ed è prevista per un caso per anno assicurativo. | |
Seconde sedi Con la polizza è coperta la sede legale dell’impresa che è evidenziata nel frontespizio di polizza. Eventuali seconde sedi o magazzini che si trovano presso un altro indirizzo rispetto a quello del contraente ma che costituiscono luogo di lavoro del contraente vengono ricomprese nelle garanzie di polizza attivando questa opzione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
• Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte: il valore in lite deve essere superiore a € 500,00 (cinquecento). • Opposizione a sanzioni amministrative: nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). Sempre escluse le controversie di natura fiscale ed amministrativa. | |
- Comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compreso anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari adottati dalla contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro. - Pacchetto sicurezza aziendale: per impugnare od opporsi alle sanzioni amministrative pecuniarie è necessario che l’importo contestato sia uguale o superiore a € 250,00. - Le cause uguali o connesse vengono considerate come un unico caso assicurativo, quindi viene assegnato in totale l’importo corrispondente ad un unico massimale. |
Esclusioni | - Partecipazione del veicolo a gare, corse, competizioni sportive, imprese temerarie. - Se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello indicato nei documenti di circolazione o non è omologato o non è regolarmente assicurato con polizza RCA. - Se il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti. - Se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre il limite di 1,5 g.l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci. - Per violazioni di natura amministrativa direttamente connesse alla circolazione dei veicoli. - Spese legali e peritali, anche preventivate, non preventivamente autorizzate dalla Compagnia stessa, comprese le transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se non precedentemente autorizzate. - Spese per l’attività del legale che non sono state dettagliate in parcella o effettivamente svolte. - Spese di viaggio e/o di soggiorno dell’avvocato. - Spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo, oltre il secondo tentativo. - L’IVA nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’Assicurato/Contraente. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia deve essere mandata con raccomandata a/r all’indirizzo della Compagnia (anche eventualmente per il tramite del Distributore che ha in gestione il contratto) o altri mezzi che consentano di comprovare la data di invio, entro 30 giorni rispetto al verificarsi dell’evento o rispetto a quando se ne viene a conoscenza. La denuncia può essere scritta anche utilizzando l’apposito modulo allegato alla polizza. Alla denuncia dovranno essere allegati i mezzi di prova, documenti e quant’altro necessario alla ricostruzione del sinistro; nell’interesse dell’Assicurato dovranno essere inviate alla Compagnia nel più breve tempo possibile le notizie di ogni atto successivamente notificato all’Assicurato. Unitamente alla denuncia di sinistro l’Assicurato dovrà indicare, se acquistata la “Formula con avvocato di libera scelta” il nominativo del legale da lui incaricato. |
Assistenza diretta/in convenzione Nel presente contratto non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia. In caso di acquisto della polizza con “formula network” la Compagnia potrà incaricare legali convenzionati. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Compagnia, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione. | |
Prescrizione: Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Ricevuta la denuncia, la società provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Inoltre se necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale. Dal momento in cui il legale dell’Assicurato o l’Assicurato stesso comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato (se dovute) entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall’Assicurato |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Meccanismi di indicizzazione Il contratto non prevede, al rinnovo annuale, un meccanismo di indicizzazione. - Modaltà di frazionamento infrannuale Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. - Regime fiscale Imposte assicurative: |
I premi sono soggetti alle seguenti imposte: Garanzia tutela legale aziendale: 21,25% | |
Rimborso | E’ previsto il rimborso del premio pagato e non goduto nel caso in cui cessi l’attività del Contraente. E’ altresì previsto il rimborso del premio pagato e non goduto nel caso in cui la Compagnia receda dal contratto dopo la denuncia di un sinistro e comunque entro 60 giorni dalla definizione di un sinistro. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni, tuttavia si precisa che per alcune garanzie l’effetto della carenza modifica, per il primo anno di copertura, la durata come segue: -Per le garanzie di natura contrattuale l’assicurazione decorre superato il periodo di carenza contrattuale di 90 giorni dal pagamento della polizza, ferma la scadenza contrattuale. |
Sospensione | Il mancato pagamento dei premi successivi al primo fa sospendere l’assicurazione (dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio) con ripresa di vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto dal presente contratto. |
Risoluzione | E’ prevista dal contratto nei seguenti casi: -disdetta: Contraente e Compagnia possono disdettare il contratto con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza -in caso di sinistro: dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dopo la sua definizione, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con lettera raccomandata. -al rinnovo: nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli in occasione delle scadenze annuali che possono comportare un’eventuale variazione di premio e/o di Condizioni di Assicurazione, non dovute all’adeguamento automatico, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di polizza. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Pacchetti A – Difesa Penale, A + B – Difesa Penale e civile, C – Consiglio di Amministrazione e D (quadri e dirigenti e figure apicali) Società di persone o capitale, ditte individuali o familiari, liberi professionisti, studi associati, Associazioni, Fondazioni e Onlus in genere che hanno la ragione sociale in Italia, Medici, veterinari, operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere, sia liberi professionisti, sia dipendenti e Persone fisiche che hanno residenza in Italia e che ricoprono il ruolo di dipendente, quadro, dirigente o amministratore presso un’azienda pubblica o privata |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 25% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo dell’Impresa Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dall’impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell’Impresa. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni – servizio Tutela del Consumatore), Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx utilizzando l’apposito Modello presente sul sito dell’IVASS (Info su: xxx.xxxxx.xx). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Arbitrato: in caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinanti il contratto di assicurazione, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato di avvalersi di tale procedura. . - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all’IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx). |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NUOVA TUTELA AZIENDA E PROFESSIONISTI
ED 1/NTAP
Data ultimo aggiornamento 13/09/2021
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE 5
PACCHETTO A - DIFESA PENALE 11
PACCHETTO B - DIFESA CIVILE 12
PACCHETTO C - AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA 12
PACCHETTO D - QUADRI E DIRIGENTI - FIGURE APICALI 13
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 14
COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE 18
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 19
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO 20
ALLEGATO:
Xxxxxx denuncia Sinistri
Ai termini sotto indicati, che nel testo delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono stati rappresentati con carattere grafico sottolineato e in corsivo, vengono attribuiti i seguenti significati:
Addetti: tutte le persone che operano all’interno di un’azienda o presso lo studio di un professionista. Tra gli addetti si contano il/i legali rappresentanti anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio
Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
Amministratore: Un membro del Consiglio di Amministrazione.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Asseveratore/Asseverazione: Colui che certifica nei modi previsti dalla legge; la certificazione prodotta
dall’asseverazione.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (Assicurato) ad un’Impresa di assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della
stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Compensi per i liberi professionisti: importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA
relativa all’annualità precedente alla stipula della polizza al netto di XXX e contributi alla Cassa Previdenza.
Compensi per la trasferta: spese di viaggio e di soggiorno dovute dal Cliente al proprio avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
Contratto: documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Costituzione di parte civile: il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita l’azione civile è denominato parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L’atto che introduce l’azione civile nel processo penale è l’atto di costituzione di parte civile oppure l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un
contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale:danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito.
Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Durata: periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza
e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto, ecc.) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività.
Evento: accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Figura apicale: un soggetto alle dipendenze di un’azienda pubblica o privata che è inquadrato come dirigente, amministratore delegato, direttore sanitario, dirigente retribuito a gettone, quadro o dipendente.
Impresa: la Compagnia Global Assistance spa.
Indennizzo: pagamento dovuto dalla Società ad un soggetto/ente giuridico per il pregiudizio economico dal medesimo subìto non derivante da un atto/fatto illecito.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.
Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni
Massimale: somma massima, stabilita in Polizza, fino alla cui concorrenza Global Assistance S.p.A. si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione.
Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Modulo di Polizza: documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Network degli avvocati: i legali che operano con la Società in maniera continuativa e che possono essere nominati, quando ne ricorrono i presupposti contrattuali, per la gestione della fase stragiudiziale di un caso assicurativo.
Parti: il Contraente e la Società.
Perito: libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Perdite Pecuniarie: l’assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell’Art. 2 numero/comma 16 del D.Lgs. 209/05.
Polizza: vedi definizione di “Contratto”.
Premio: corrispettivo in Euro dovuto dal Contraente a Global Assistance S.p.A.
Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non
perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un’apposita clausola contrattuale. E’ applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a
posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all’elemento variabile prescelto.
Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Responsabilità contrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..
Risoluzione: Riguarda la risoluzione di un contratto che può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Sanzioni amministrative:la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto. Spese di giustizia: spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese
giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti
giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico sinistro: fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite; determinazione del valore dell’oggetto di lite.
Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
I premi devono essere pagati presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto oppure direttamente all’Impresa. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata di premio, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione comporta la nullità del Contratto e la Società provvederà all’annullamento dello stesso senza effetto.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto oppure direttamente all’Impresa, alla scadenza dell’eventuale frazionamento ed al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza) tramite i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).
Il Contraente può, all’atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del 3% con il minimo di € 20,00 per ciascuna rata. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Meccanismi di indicizzazione: non prevista dal presente contratto.
Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La durata minima prevista per questa polizza è di un anno.
L’assicurazione ha effetto e durata fino alla scadenza indicata in polizza e si rinnova tacitamente. Alla scadenza del contratto la copertura resta tuttavia efficace sino alle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo, a patto che, entro i predetti quindici giorni, sia stato pagato il premio di rinnovo.
Art. 3 – REVISIONE DEL PREMIO E TERMINI DI DISDETTA
§ 3.1 – La polizza può essere disdettata dalle parti con lettera raccomandata o altro mezzo dal quale si evince la data di spedizione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La raccomandata può essere spedita presso la sede legale della
Compagnia: Global Assistance spa, xxxxxx Xxxx, 0 Xxxxxx.
§ 3.2 - La Società, in occasione delle scadenze annuali di polizza e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il premio e/o di apportare variazioni alle Condizioni di Assicurazione, mettendo a disposizione del Contraente stesso, almeno 60 giorni prima della scadenza convenuta, anche tramite l’intermediario, le nuove condizioni di premio e/o le eventuali modifiche contrattuali.
Quanto sopra, a valere anche per una modifica dell’eventuale sconto concesso in fase di sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, qualora non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza.
Qualora il Contraente non comunichi disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di Polizza e non provveda al pagamento del nuovo premio, l’assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Il pagamento, da parte del Contraente, del nuovo premio comporterà l’automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.
Art. 4 – FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del Contratto è esclusivamente competente il Foro di Residenza o domicilio elettivo del Contraente (o dell’Assicurato, se diverso dal Contraente), ovvero il Foro di Milano qualora il Contraente (o l’Assicurato, se diverso dal Contraente) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.
Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni cui il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla Società. Clausole o accordi particolari tra l’Assicurato, il Contraente ed Intermediari o incaricati dalla Società, sono validi solo previa ratifica della Società.
Art. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente Contratto e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 7 – DIRITTO DI SURROGA
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Società si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.
Art. 9 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Quando la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. I diritti derivanti dalla Polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.
Art: 10 – TIPOLOGIA DI AZIENDE, PROFESSIONISTI E FIGURE APICALI ASSICURABILI
Con il presente contratto sono assicurabili le seguenti tipologie di soggetti che devono avere residenza in Italia:
- Società di persone o capitale, ditte individuali o familiari fatta eccezione per gli enti pubblici o le società a partecipazione pubblica;
- liberi professionisti in genere e studi associati di professionisti, studi medici associati;
- Fondazioni e Onlus in genere;
- Medici, veterinari, operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere, sia liberi professionisti, sia dipendenti.
- Persone fisiche e che ricoprono il ruolo di dipendente, quadro, dirigente o amministratore presso un’azienda pubblica o privata, fatta eccezione per coloro che ricoprono un incarico nel settore della pubblica amministrazione per meriti politici o per elezione.
Art. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di Assicurazione costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla presente polizza possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione o nullità dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 12 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la Polizza.
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE
1. Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito e nel Liechtenstein.
2. In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Art. 14 – VARIAZIONE DI RISCHIO
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.
La Compagnia può recedere dal contratto nel caso di mutamenti che dovessero aggravare il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Compagnia non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita a premio più elevato.
Art. 15 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO e RIATTIVAZIONE
Per questa polizza non è prevista la sospensione temporanea e la conseguente riattivazione.
Art. 16– RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato e sino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l’Indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito dalla Società, l’Assicurato o la Società possono recedere dal Contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso della Società: trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;
In caso di recesso esercitato della Società, quest’ultima entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di Premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 17 – REGOLAZIONE PREMIO
1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore di attività del Contraente, sono:
a) il numero degli addetti per le aziende del settore commercio, artigianato, industria e servizi;
b) i compensi annui lordi per i professionisti;
c) il fatturato annuo lordo per le aziende edili;
d) il numero dei posti letto per gli alberghi, ostelli e bed & breakfast;
e) una combinazione fra fatturato e dimensione in ettari per le aziende agricole;
f) il ruolo ricoperto dal dipendente, quadro, dirigente o amministratore.
2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, in misura corrispondente al 100% degli elementi di rischio dichiarati.
3. La polizza, non prevede la regolazione annuale del premio accettando una tolleranza di oscillazione degli elementi di rischio variabili, in eccesso o in difetto del 25%. Qualora gli elementi di rischio variabili superassero la percentuale del 25% di tolleranza, sarà necessario comunicare alla Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario, il nuovo valore e sarà emessa una nuova polizza in continuità con la precedente.
4. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio. Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
5. Qualora in sede di gestione del sinistro, risulti che al momento della stipula del contratto sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’art. 20, a parziale deroga all’art. 1907 Codice Civile.
Art. 18 – FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA; INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE.
1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.
2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l’eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.
3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l’obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.
4. Il Contraente, in caso di alienazione dell’azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società.
5. In caso di alienazione dell’azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.
Art. 19– ARBITRATO
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato di avvalersi di tale procedura.
Art. 20 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il pagamento dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Si precisa che le garanzie di natura contrattuale sono gravate da un periodo di carenza come meglio evidenziato nella tabella riportata nell’art. 21 alla voce “carenza”.
Le spese previste sono:
1. spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. E’ garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di € 5.000 (cinquemila). Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d’appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
3. spese per l’intervento di xxxxxx/consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP).
4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all’assicurato.
6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell’assicurato.
9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. spese per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
12. spese di giustizia nell’ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. spese per la registrazione di atti giudiziari.
14. spese per l’assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.
La Società si riserva di autorizzare di volta in volta l’incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale,
il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – limiti medi
il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per
.
Art. 21 – I PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI E LE CONDIZIONI AGGIUNTIVE
La polizza propone diversi pacchetti di coperture assicurative che sono:
PACCHETTI DISPONIBILI |
A – Difesa penale |
B – Difesa penale e Difesa civile |
C – Amministratori, Sindaci e Revisori |
D – Quadri e Dirigenti – Figure Apicali |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE |
Gli abbinamenti possibili per i vari settori merceologici
Settore merceologico | Combinazioni possibili dei vari pacchetti | ||||||||
Artigianato, Commercio, Industria, Servizi, alberghi, villaggi turistici, azienda agricola | A | A + B | A + B + Cond. agg. | A + B + C | A + B + C + Cond. agg. | A + C | C | D | C + D |
Associazioni | A | A + B | A + B + Cond. agg. | ||||||
Edilizia e Società immobiliari | A | A + B | A + B + C | A + B + Cond. agg. | A + B + C + Cond. agg. | C | D | ||
Figure apicali | D | D + Cond agg | |||||||
Libera professione | A | A + B | A + B + Cond. agg. | A + B + C | A + B + C + Cond. agg. | ||||
Medici – settore cliniche | A | A + B | A + B + Cond. agg. | A + B + C | A + B + C + Cond. agg. | A + C | C | D | |
Medici | A | A + B | A + B + Cond. agg. | ||||||
Studi medici associati | A | A + B | A + B + Cond. agg. | A + B + C | A + B + C + Cond. agg. | A + C | C | D | |
Studi associati di professionisti | A | A + B | A + B + Cond. agg. | A + B + C | A + B + C + Cond. agg. | A + C | C | D | |
Pacchetto C | C | C + Cond agg. |
Le possibili combinazioni delle garanzie aggiuntive
GARANZIE AGGIUNTIVE | COMBINAZIONI POSSIBILI |
A - controversie con clienti, compreso recupero crediti - 5 casi di cui 1 giudiziale | può essere scelta una sola garanzia; esse non sono cumulabili tra loro |
B - controversie con clienti, compreso recupero crediti - 10 casi di cui 2 giudiziali | |
C - controversie con clienti, compreso recupero crediti - 15 casi di cui 3 giudiziali | |
D - Vertenze contrattuali all'estero per i crediti non contestati | abbinabile solo con A, B, C |
E - controversie con clienti, senza recupero crediti - 3 casi | garanzia non cumulabile con A, B, C |
Per le altre condizioni aggiuntive | ammesse tutte le combinazioni |
Le persone assicurate.
1.Le spese di cui all'art. 20 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:
• Per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività;
• Per le Società di capitale: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.
• Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività.
• Per i professionisti in genere: il professionista, nello svolgimento della sua attività professionale.
• Per gli studi di professionisti associati: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.
• Per i medici, veterinari e operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere: i medici, veterinari e operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere (dipendenti o liberi professionisti).
• Per gli studi medici associati: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i professionisti associati, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.
• Per le Cliniche, Case di cura o Ospedali: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.
I medici che prestano la loro attività come dipendenti rientrano in copertura solo se pagato il relativo sovrappremio. In ogni caso le garanzie operano in deroga all’art. 22 punto N.
• Per le Associazioni, Fondazioni, Onlus in genere: Le spese previste dall’art. 20 vengono prestate agli assicurati esclusivamente nell’ambito dell’attività svolta e/o della finalità perseguita dal contraente risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto.
• Per le figure apicali: il singolo Assicurato per la tutela del suo ruolo presso l’azienda per la quale opera.
2. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
Di seguito si precisa quanto segue:
MASSIMALI | Le prestazioni previste vengono erogate entro il limite del Massimale indicato in polizza, ovvero pari a € 25.000, € 35.000 oppure a € 50.000, per ogni Evento denunciato o caso assicurativo, senza limite di casi per anno salvo limitazioni o maggiorazioni indicate nelle singole garanzie. |
SCOPERTO | NON PRESENTE |
PERIODO DI CARENZA | La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 3 (tre) mesi dal pagamento della Polizza (Periodo di carenza). Ad esempio, se la polizza è stata stipulata in data 01/01 il periodo di carenza riguarda il periodo che va dall’1/1 all’1/4 e la polizza sarà operativa dal 2/4. |
CLAUSOLA DI CONTINUITA’ | Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale sottoscritta anche con altra Compagnia, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. |
FRANCHIGIA | NON PRESENTE |
SCELTA DEL LEGALE | Con la formula “Avvocato di libera scelta”, l’Assicurato può scegliere liberamente il nominativo del Legale di sua fiducia, residente nel luogo ove ha sede l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx competente per il sinistro, anche per la gestione della fase extragiudiziale. Con la formula “Avvocato del network” l’Assicurato, limitatamente alla fase stragiudiziale, nominerà un avvocato del network della Compagnia. |
Indipendentemente dalla formula scelta dall’Assicurato, nel caso in cui l’Assicurato stesso non fornisca il nominativo di un legale per la fase giudiziale, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest’ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti. |
Xxxxxxxxx A – DIFESA PENALE
§ 21.1- CHE COSA È COPERTO
Le prestazioni del pacchetto A – Difesa Penale prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati.
Le spese vengono corrisposte nei seguenti casi:
1. Difesa penale per reati di natura colposa o contravvenzionale; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.
2. Difesa penale per reati di natura dolosa, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi la società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Inoltre, è coperto il caso di patteggiamento, quando concesso dalla legge.
La società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila)/ € 11.000,00 (undicimila)/ € 16.000,00 (sedicimila) in base al massimale acquistato; in attesa della definizione del giudizio. Tale anticipo sarà corrisposto dalla Società solamente previa corresponsione di adeguate garanzie. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate la Società richiederà il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni stato e grado di giudizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 operano anche per ottenere il dissequestro dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti necessario per il proseguimento dell’attività svolta dal contraente.
3. Pacchetto sicurezza aziendale – La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
- D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in nome e per conto del contraente, in relazione all’attività esercitata o se il contraente rivesta il ruolo di committente dei lavori.
- D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare.
- D. Lgs. 34/2020 in materia di superbonus 110%.
- D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell’ambiente.
- D. Lgs. 101/18 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.
- D. Lgs. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al giudice penale per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Nelle ipotesi previste dal presente art. 3 – Pacchetto sicurezza ed in riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
4.Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile del Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato. Il massimale per questa singola prestazione ammonta ad € 2.000,00 (duemila).
5.Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
6. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network.
Pacchetto B – DIFESA CIVILE
§ 21.2 CHE COSA È COPERTO
Le prestazioni del pacchetto B – Difesa Civile (Pacchetto vendibile solo unitamente al Pacchetto A - difesa penale) prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati.
1. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
2.Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).
3.Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con il limite di € 15.000,00 (quindicimila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
4.Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
5.Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
Qualora la polizza sia contratta da un medico dipendente questa garanzia vale anche per il medico di base nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e per il medico dipendente nei confronti del suo datore di lavoro.
6.Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.
7.Provvedimenti disciplinari (garanzia valida solo per i Professionisti). Qualora l’assicurato sia iscritto ad un ordine/collegio professionale, valgono per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a suo carico.
8.Garanzia valida solo se contraente è un medico: controversie con Istituti o Enti Xxxxxxx relativamente alla posizione previdenziale e/o assistenziale dell’Assicurato.
legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
9. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese
Pacchetto C – PACCHETTO AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA
§ 21.3 - CHE COSA È COPERTO
Le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti degli amministratori, sindaci, revisori e membri dell’Organismo di vigilanza, per i quali risulti pagato il relativo sovrappremio, relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente. Il numero degli assicurati riportato nel frontespizio deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo per conto del Contraente. Al fine di accertare il numero dei soggetti assicurati al momento del sinistro e il ruolo svolto presso il Contraente, l’Assicurato dovrà produrre la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea.
Le prestazioni del pacchetto C – PACCHETTO AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA
prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati.
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della formulazione della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.
2. Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Inoltre, è coperto il caso di patteggiamento, quando concesso dalla legge.
Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) / € 11.000,00 (undicimila) / € 16.000,00 (sedicimila) in attesa della definizione del giudizio. Tale anticipo sarà corrisposto dalla Società solamente previa corresponsione di adeguate garanzie. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha
l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
3. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
4. Difesa legale per la tutela delle persone assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l’autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa
la materia fiscale e tributaria. Nel caso di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale
sempreché il valore della sanzione sia uguale o superiore a € 1.000,00 (mille). Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza), X.Xxx. 101/18 (GDPR), D.Lgs. 193/07 (sicurezza alimentare), D.Lgs. 151/2006 (codice dell’ambiente).
5. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Le prestazioni di cui ai punti 6 e 7 del presente pacchetto vengono riconosciute agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai membri dell’Organismo di vigilanza assicurati anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso.
6. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. Tale prestazione opera a parziale deroga dell’esclusione specifica Art. 22 lettera c). In caso di sinistro verrà richiesto all’assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell’assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all’assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.
7. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Pacchetto D – PACCHETTO QUADRI E DIRIGENTI – FIGURE APICALI
§ 21.4 - CHE COSA È COPERTO
Le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti di:
- Quadri e Dirigenti se assicurati nella loro totalità da un’azienda Contraente (se scelti i pacchetti A o A e B i quadri ed i dirigenti sono già assicurati e non serve acquistare questo pacchetto);
- Figure Apicali - si intendono come tali i dipendenti, quadri, manager con incarichi retribuiti a gettone, dirigenti, direttori generali, direttori sanitari, amministratori delegati che desiderano assicurare loro stessi per la tutela delle responsabilità derivanti dal ruolo che ricoprono nella loro attività di lavoro.
Al fine di accertare il numero dei soggetti assicurati al momento del sinistro e/o il ruolo svolto, l’Assicurato dovrà produrre la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea.
Le prestazioni del pacchetto D – QUADRI E DIRIGENTI E FIGURE APICALI prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati.
1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto.
2. Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Inoltre, è coperto il caso di patteggiamento, quando concesso dalla legge.
Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila) / € 11.000,00 (undicimila) / € 16.000,00 (sedicimila) in attesa della definizione del giudizio. Tale anticipo sarà corrisposto dalla Società solamente previa
corresponsione di adeguate garanzie. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
3.Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera.
4. Difesa legale per la tutela delle persone assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l’autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa
la materia fiscale e tributaria. Nel caso di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale
sempreché il valore della sanzione sia uguale o superiore a € 1.000,00 (mille). Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza), X.Xxx. 101/18 (GDPR), D.Lgs. 193/07 (sicurezza alimentare), D.Lgs. 151/2006 (codice dell’ambiente).
5. Nel caso di polizza contratta da una figura apicale: Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.
6. Nel caso di polizza contratta da una figura apicale: vertenze individuali relative al rapporto di lavoro. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).
7. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
Le prestazioni di cui ai punti 8 e 9 vengono riconosciute ai Quadri e Dirigenti assicurati ed alle Figure Apicali anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso o comunque per motivi di lavoro.
8. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti “sostanze psicotrope”, che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell’allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all’assicurato di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso
l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le
in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l (artt. 186 e 186 bis Codice della Strada), o il conducente guidi sotto
sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso),
le garanzie di polizza a favore dell’assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la società rimborserà all’assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.
9. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
§ 21.5 - CHE COSA È COPERTO
Le prestazioni riportate di seguito vengono vendute solo unitamente ai pacchetti A + B (difesa penale e civile) oppure C e D e se sono state espressamente richiamate nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio.
Le prestazioni delle condizioni aggiuntive prevedono il pagamento delle spese legali e peritali per i casi sotto indicati.
A - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale
limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo. La
La garanzia viene estesa per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il
garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Questa modalità di gestione della fase stragiudiziale sarà applicata anche nel caso in cui il contraente abbia scelto la formula con libera scelta del legale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura
concorsuale già avviata. In ogni caso la Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di fallimento dell’azienda debitrice.
B - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali
limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo.
La garanzia viene estesa per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa
in cui il contraente abbia scelto la formula con libera scelta del legale.
incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Questa modalità di gestione della fase stragiudiziale sarà applicata anche nel caso
Limitatamente a due denunce per ciascun anno assicurativo, delle dieci indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla
fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata. In ogni caso la Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di fallimento dell’azienda debitrice.
C - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 15 (quindici) sinistri
stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali
limite di 15 denunce per ciascun anno assicurativo.
La garanzia viene estesa per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa
in cui il contraente abbia scelto la formula con libera scelta del legale
incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Questa modalità di gestione della fase stragiudiziale sarà applicata anche nel caso
.
Limitatamente a tre denunce per ciascun anno assicurativo, delle quindici indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata. In ogni caso la Società garantisce al massimo due tentativi di pignoramento e non interviene per la richiesta di fallimento dell’azienda debitrice.
D – VERTENZE CONTRATTUALI ALL’ESTERO PER I CREDITI NON CONTESTATI
La garanzia Vertenze contrattuali con i clienti viene estesa al recupero crediti come sopra descritto che non siano in contestazione, che debbano essere eseguiti in un paese dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Regno Unito, Principato di Monaco e Svizzera.
E - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI, ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o servizi che il contraente effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con l’esclusione del recupero dei crediti, con limite di 3 (tre) denunce per ciascun a anno assicurativo.
F - RESISTERE ALLE PRETESE DI RISARCIMENTO DI NATURA EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE AVANZATE DA TERZI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI PER FATTI ILLECITI DI QUESTI ULTIMI.
La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile:
- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato;
- non esista.
Qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.
La prestazione non opera nel caso in cui:
- l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite;
- il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.
La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile.
L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.
G – GARANZIA PREGRESSA E POSTUMA PER PROCEDIMENTI PENALI
1. La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno / 2 (due) anni / 3 (tre) anni / 4 (quattro) anni / 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del contratto e/o successivamente alla scadenza della copertura per un periodo da 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) anni per tutte le aziende e fino a 10 (dieci) per le Imprese edili.
2. In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Responsabilità amministrativa” la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti.
3. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei Conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura.
4. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela legale che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
5.Qualora un sinistro sia coperto da altra polizza sottoscritta dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.
H - OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
0.Xx prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza.
2. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).
3. Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
I - SANZIONI TRIBUTARIE, FISCALI e DOGANALI
La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari, fiscali e doganali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche e norme doganali. La prestazione opera a favore del Contraente che necessiti di dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall’art. 12 del D. Lgs. 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o doganali per la presentazione di un ricorso avanti la commissione tributaria provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.
Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.
il limite di
L - VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI
La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti con
€10.000,00 (diecimila) per sinistro e con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio.
M - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi e/o ricorsi al TAR instaurati nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo.
La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste nell’art. 22, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila), in attesa della definizione del giudizio.
L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
N – GIUDIZI AVANTI LA CORTE DEI CONTI
La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.
Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa.
Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste nell’art. 22, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 6.000,00 (seimila), in attesa della definizione del giudizio.
L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.
O - ESTENSIONE TERRITORIALE MONDO
Tutte le garanzie acquistate dal Contrante, ad esclusione del recupero crediti, vengono estese a tutto il mondo. Qualora il caso assicurativo si verifichi in territorio europeo o nei paesi dove è valida la carta verde vige il massimale riportato nel modulo di polizza. La società rimborserà le spese sostenute dal contraente per la propria difesa previa presentazione di copia della fattura attestante il pagamento eseguito. Il massimale per questa prestazione è quello indicato in polizza per tutti gli stati del mondo ad eccezione di USA e Canada per i quali il massimale è ridotto al 50%.
Tale estensione mondo non vale per il recupero dei crediti insoluti.
P - CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO, BREVETTO, ESCLUSIVA, CONCORRENZA SLEALE E DIRITTO D’AUTORE
La garanzia è prestata a favore del Contraente per azioni di risarcimento danni promosse o subite.
L’assicurazione vale per fatti comprovati da data certa e documentazione scritta e conosciuti per la prima volta dal Contraente trascorso il periodo di carenza di 6 mesi dal perfezionamento del presente contratto per:
- Azioni di risarcimento dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi; le spese saranno rimborsate a condizione di accoglimento delle ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato;
- Azioni di risarcimento di danni arrecati a terzi; le spese saranno rimborsate a condizione di accoglimento delle ragioni di merito fornite, con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato.
Si precisa che sono escluse le vertenze inibitorie o comunque finalizzate a far cessare gli atti illeciti, se non promosse contestualmente alla richiesta di risarcimento danni, definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, rinuncia alla rivalsa del Contraente.
La presente condizione aggiuntiva opera in deroga alle esclusioni di polizza ed è prevista per un caso per anno assicurativo.
Q – SEDI SECONDARIE
Si ritengono in copertura le sedi secondarie (oltre a quella legale già in copertura) che vengono indicate nel modulo di polizza e per le quali è stato pagato il relativo sovrapremio.
CONDIZIONI SPECIALI
§ 21.6 – A completamento di quanto previsto nei pacchetti descritti nell’art. 21, comprese le condizioni aggiuntive, se espressamente richiamate in polizza e autorizzate dalla Compagnia, possono essere acquistate anche le seguenti Condizioni Speciali:
1 - Clausola broker: Le parti prendono atto che il presente contratto è intermediato dal broker il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla Polizza, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla Compagnia assicuratrice. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche ai termini dell’art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia".
2 – Gruppi di aziende: possono essere assicurati i gruppi di aziende. Il Contraente, in apposita appendice al contratto, dovrà indicare l’anagrafica completa di ciascuna azienda facente parte del suo gruppo di aziende ed il numero degli addetti o fatturato (dipende dal parametro di tariffazione utilizzato per il settore merceologico delle aziende).
COSA NON E’ POSSIBILE ASSICURARE
Art. 22 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:
a) dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b) dolo dei Dipendenti del Contraente, dell’Assicurato o delle persone, dagli stessi incaricati, alla guida del Veicolo assicurato, ed in genere a cui è stato affidato il Xxxxxxx;
c) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo, sciopero e serrate e fatti dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
d) fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi o merci infiammabili, armi o equipaggiamento militare;
e) atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
f) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall’assicurato;
g) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d’aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
h) partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
i) circolazione di veicoli, proprietà o guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche.
L’assicurazione inoltre non è operante qualora il veicolo risulti essere:
a) adibito ad uso diverso da quello stabilito dai documenti di circolazione;
b) guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni vigenti;
c) guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza alcolica oltre il limite di 1,5 g/l, , o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci; salvo se diversamente specificato nelle singole garanzie e ciò indipendentemente dalla responsabilità nella determinazione del sinistro;
d) non omologato;
e) non risulta regolarmente assicurato con Polizza di Responsabilità Civile Auto salvo il caso in cui l’Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti.
Non sono oggetto di copertura i seguenti casi:
a) la materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto diversamente indicato nelle varie garanzie;
b) diritto di famiglia, di successione o donazioni;
c) Fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
d) violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
- mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
- mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
- revisione della patente per motivi diversi dall’azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust salvo
il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
e)
f)
quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
g) le compravendite di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
h) gli eventi di natura contrattuale in genere e le controversie con clienti, salvo quanto previsto dalle prestazioni di polizza dei singoli pacchetti acquistati;
l’assicurazione di società editoriali, professione di giornalista ed enti pubblici o partecipati pubblici;
le vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro ed i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
l’affitto di azienda o contratti di leasing immobiliare;
i)
j)
k)
l) l’assicurazione di amministratori e sindaci derivante da richieste di risarcimento per responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazione di leggi, o regole dettate dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci o dall’organo amministrativo della società controllante o per i danneggiamenti a cose, compreso lo smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, titoli di credito o titoli al portatore;
i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
l’esercizio della professione medica, salvo l’acquisto del pacchetto “Medici”;
le controversie derivanti da contratto di agenzia o rappresentanza, salvo l’acquisto della specifica condizione aggiuntiva;
m)
n)
o)
p) costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera qualora in Contraente sia una impresa edile o una società immobiliare.
i comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi, compresi anche il licenziamento per provvedimenti disciplinari
la compravendita o permuta di veicoli e/o motoveicoli, compravendita o permuta di immobili;
i casi di adesione a class action
le vertenze contrattuali con la Società relative all’applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza;
q)
r) ;
s)
t)
adottati dalla Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro.
u) Ogni azione commessa dagli assicurati quando si trovano in stato di ebbrezza, utilizzano sostanze stupefacenti o psicotrope o, in caso di incidente stradale, omettano il soccorso.
v) Nel caso di acquisto delle garanzie che comprendono il recupero crediti, è escluso il caso di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali nei confronti del debitore;
w) Attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
x) Per le Figure Apicali operanti nell’Ente Pubblico che ricoprono un incarico elettivo o per meriti politici.
y) la difesa penale per abuso o sfruttamento d minori in genere.
z) Le opposizioni al TAR per contestare la mancata vincita del bando di gara o per contestare l’assenza totale o parziale dei requisiti del vincitore del bando di gara;
aa) Le controversie bagatellari o comunque di valore inferiore o uguale a € 500,00 (cinquecento); bb) Le liti temerarie in generale.
Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
b) Spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
c) Spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) Spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
e) L’IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell’Assicurato/Contraente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 23 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla Società ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:
DENUNCIA DEL SINISTRO | Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla Società, entro 30 giorni e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall’art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l’intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti: Posta: Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Xxxxxx Xxxx,0 00000 XXXXXX E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per la denuncia del sinistro l’Assicurato può utilizzare l’apposito Modulo allegato alle presenti “Condizioni di Assicurazione”. Alla denuncia del Sinistro va allegata: - una esaustiva descrizione dell’accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, ecc.), - l’anagrafica completa del legale incaricato, comprensiva di recapiti telefonici e mail (solo se acquistata la Formula Libera scelta del legale), - regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della Vertenza. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l’operatività della garanzia di Polizza, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale nei termini sopra indicati. Dal momento in cui il legale dell’Assicurato o l’Assicurato stesso comunica alla Società la chiusura del caso assicurativo, la Società provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato (se dovute) entro 15 giorni dal ricevimento della quietanza di pagamento accettata dall’Assicurato. |
DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO | Per insorgenza del caso assicurativo si intende: 1. per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione; 2. per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. |
DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO | Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo: - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. |
Art. 24 – PAGAMENTO DELLE SPESE
Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all’Erario direttamente dalla Compagnia che provvederà in seguito all’invio al professionista della relativa certificazione.
In presenza di contemporanea copertura assicurativa del Veicolo (pacchetti C e D) con altre assicurazioni, la Società
provvede al pagamento dell’Indennizzo, entro l’ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente
tra l’importo dovuto secondo il presente Contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo
i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.
Art. 25 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ
x. Xxxxxxxx alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.
b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 20, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO
Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (1), le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.
Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la xxxxxxxxx.Xx il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 x.x.
Xxx. 0000 Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L’Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del Rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 Mancato pagamento del Premio
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti
il contratto è risoluto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale
in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2951 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Informativa resa all’interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni, particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:
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• Procedere all’elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
• Procedere alla valutazione dei requisiti per l’assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
• Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Il trattamento avviene nell’ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
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• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
• A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
• A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
• A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscriva specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.
7. DIFFUSIONE
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
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• Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati son o stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli
16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all’indirizzo del Titolare.
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è:
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxx Xxxx n. 6 20123 – Milano
Email: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Fax: 02/00000000
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI NUOVATUTELA AZIENDA E PROFESSIONISTI
Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell’Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: Global Assistance S.p.A. – Area Tutela Legale - Piazza Xxxx, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.
DATI IDENTIFICATIVI DI CHI DENUNCIA IL SINISTRO:
Polizza Nuova Tutela Azienda e Professionisti n. ……………………… Agenzia……………………………………………………………………
□Contraente/Legale Rappresentante □altro (se diverso da Contraente/Legale Rappresentante):
………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………..…………..…. Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….… Recapito telefono: …………………………………………… Indirizzo email: …………………………………………………………………..….. Attività/ruolo: ………………………… Legale Rappresentante:………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DEL SINISTRO:
Data: ……/………/……………. Ora: ……………………….. Località: …..………………………………………………………………………....
Descrizione evento: ……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Dati soggetti coinvolti: …………………………………………………………………………………………………...............................................
DOCUMENTI ALLEGATI:
Documenti allegati: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORITA’ INTERESSATE E TESTIMONI:
Denuncia presentata presso: ………………………………………………………………………………………………………….………………...
Sede di: ………………………………………………………………………………………………………………. Data: ………/………/…………..
Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico): …………………………………………………………………....…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
Compagnia di Assicurazione ………………………………………………………………………………e Numero di polizza: …………………….
RICHIESTE DELL’ASSICURATO:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
□ Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale
□ Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Libera scelta del legale)
Avv. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Via ………………………………………….CAP ………………….. CITTA’ …………………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………… MAIL ……………………………………………………………………………………………...........
ALLEGATI: …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):
□ Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………..@..........................................................................................
Luogo ………………………………… Data ……/………/…………..
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AUTORIZZAZIONE PRIVACY
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Luogo ………………………………… Data ……/………/………….. Firma