ACCORDO
tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito la «Comunità», e L’UCRAINA,
di seguito le «parti»,
DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, sem- plificando il rilascio dei visti ai cittadini ai cittadini ucraini;
DESIDEROSE di disciplinare il regime di spostamenti dei cittadini ucraini e degli Stati membri dell’Unione europea nei reciproci territori;
CONSIDERANDO che dal 1o maggio 2005 sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini UE che si recano in Ucraina per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio ucraino;
RICONOSCENDO che, se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, a questi si applicheranno auto- maticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità;
VISTO il piano d’azione strategico UE-Ucraina, che prevedeva l’avvio di un dialogo costruttivo sulla facilitazione del visto fra l’UE e l’Ucraina in vista di futuri negoziati su un accordo di facilitazione del visto, considerata l’esigenza di portare avanti i negoziati in corso per un accordo di riammissione CE-Ucraina;
RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l'immigrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
RICONOSCENDO nell’introduzione di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini una prospettiva a lungo termine;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda;
TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo e campo d’applicazione
1. Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.
2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo di visto per i cittadini UE, o determinate categorie di cittadini UE, a questi si appli- cheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità.
Articolo 2
Clausola generale
1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se gli stessi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi in- ternazionali.
2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del pre- sente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allonta- namento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell’Ucraina o degli Stati membri o dal diritto comunitario.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione euro- pea, tranne il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito;
b) «cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito nella lettera a);
c) «cittadino ucraino» qualsiasi persona avente la cittadinanza dell’Ucraina;
d) «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:
— l’ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri,
— l’ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;
e) «persona regolarmente soggiornante»: qualsiasi cittadino ucraino autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria o nazionale.
Articolo 4
Documenti giustificativi della finalità del viaggio
1. Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:
a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, ne- goziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergo- vernative:
— una lettera emessa da un’autorità ucraina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
b) per gli imprenditori e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:
— una richiesta scritta della persona giuridica o della so- cietà ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei co- mitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni com- merciali e industriali nel territorio degli Stati membri;
c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:
— una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei tra- sportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
d) per il personale di xxxxxxxx, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:
— una richiesta scritta della società ferroviaria competente dell’Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
e) per i giornalisti:
— un certificato o altro documento rilasciato da un’asso- ciazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro;
f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artisti- che, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:
— una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rila- sciata dall’organizzazione ospitante;
g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’am- bito di programmi di scambio o di altre attività scolasti- che/accademiche:
— una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’u- niversità, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le per- sone che li accompagnano a titolo professionale:
— una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: auto- xxxx competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri;
i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organiz- zati da città gemellate:
— una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sin- daco di tali città;
j) per i parenti xxxxxxx — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:
— una richiesta scritta della persona ospitante;
k) per familiari in visita a cimiteri:
— un documento ufficiale attestante il decesso e il sussi- stere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
l) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:
— un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vin- colo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
m) per le persone in visita per ragioni mediche:
— un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche.
2. La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente arti- colo deve indicare:
a) per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento di identità, du- rata e finalità del viaggio, numero di ingressi e nome dei minorenni che la accompagnano;
b) per la persona che invita: nome, cognome e xxxxxxxxx;
c) per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché
— se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,
— se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel ter- ritorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.
3. Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.
Articolo 5
Rilascio di visti per più ingressi
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di persone:
a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e mem- bri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limi- tata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;
b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riu- nioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di sog- giorno regolare di tali cittadini;
d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di catego- ria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;
e) giornalisti.
2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi:
a) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto interna- zionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;
b) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;
c) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed arti- stiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;
d) partecipanti a eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;
e) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate.
3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conforme- mente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi.
4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 6
Diritti per il trattamento delle domande di visto
1. I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro. Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, para- grafo 4.
2. Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
3. Le parti applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti, qualora il richiedente presenti la domanda e documenti giustificativi nei tre giorni precedenti la data prevista per la partenza. Tale disposizione non si applica ai casi di cui all’arti- colo 6, paragrafo 4, lettere b), c), e) f), j) e k) e all’articolo 7, paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettere a), d), g), h), i), e da l) a n), i diritti applicabili nei casi urgenti sono gli stessi previsti nell’articolo 6, paragrafo 1.
4. Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
a) i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — di cittadini ucraini rego- larmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;
b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale ri- volto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, ne- goziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergo- vernative;
c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del pre- sente accordo;
d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;
e) i disabili ed eventuali accompagnatori;
f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere tratta- menti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
g) i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e gli accom- pagnatori;
h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate;
j) i giornalisti;
k) i pensionati;
l) gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto in- ternazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;
m) il personale di xxxxxxxx, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;
n) i minori di anni 18 e i figli a carico di età inferiore a 21 anni.
Articolo 7
Termini per il trattamento delle domande di visto
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.
2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere pro- rogato fino a 30 giorni di calendario.
3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.
Articolo 8
Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti
I cittadini dell'Unione europea e ucraini che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il sog- giorno nel territorio ucraino o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o dell’Ucraina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Articolo 9
Casi eccezionali di proroga del visto
Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conforme- mente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo neces- sario a ritornare nello Stato di residenza.
Articolo 10
Passaporti diplomatici
1. I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e tran- sitarvi senza visto.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.
Articolo 11
Validità territoriale dei visti
Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale degli Stati membri, e delle disposizioni dell’UE sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini ucraini possono spostarsi all’in- terno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione europea.
Articolo 12
Comitato misto di gestione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato misto di esperti (di se- guito «comitato»), composto di rappresentanti della Comunità europea e dell’Ucraina. La Comunità è rappresentata dalla Com- missione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.
2. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione del presente accordo;
b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
c) dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqual- volta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 13
Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina
Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l’Ucraina, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.
Articolo 14
Clausole finali
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di quelle procedure.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo indetermi- nato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6.
4. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
5 Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il pre- sente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicu- rezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla so- spensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa im- mediatamente l’altra.
6. Xxxxxxxx parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all'altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
Fatto a Lussemburgo, addì diciotto giugno duemilasette, in du- plice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, fin- landese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, mal- tese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slo- vena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar 3a Євролейське Спiвтовaриство
За Укрaйнa Por Ucrania Za Ukrajinu For Ukraine
Für die Ukraine Ukraina nimel Για την Ουκρανία For Ukraine Pour l'Ukraine Per l'Ucraina Ukrainas vārdā Ukrainos vardu Ukrajna részéről Għall-Ukrajna Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy Pela Ucrânia Pentru Ucraina
Za Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx xxxxxx 0x Уκраїну
PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN
Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.
Questi Stati membri possono riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno Schengen rilasciati ai fini del transito nel loro territorio, a norma della decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL RILASCIO DI VISTI DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA PER VISITA AI CIMITERI MILITARI O CIVILI
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in linea di principio rilasciano, a quanti desiderino recarsi in visita a cimiteri militari o civili, visti per soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 14 giorni.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.
È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA
Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.
È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Ucraina concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA
Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
È di conseguenza auspicabile che le autorità dell’Islanda, della Norvegia e dell’Ucraina concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata sul modello dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina.
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIFIUTARE IL VISTO
Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Commissione europea ricorda che il 19 luglio 2006 è stata adottata la proposta legislativa di rifusione dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta della motivazione del rifiuto del visto e delle possibilità di presentare ricorso.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL’ACCESSO DEI RICHIEDENTI IL VISTO ALLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E RELATIVA ARMONIZZAZIONE, E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA
Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, la Comunità europea ricorda che il 19 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato la proposta legislativa di rifusione dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, che tratta delle condizioni di accesso dei richiedenti il visto alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri.
Riguardo alle informazioni da fornire ai richiedenti il visto, la Comunità europea ritiene opportuno adottare misure appropriate per:
— in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità,
— stabilire i requisiti minimi affinché i richiedenti ucraini ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.
Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opu- scoli, su Internet, ecc.).
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri forniscono informazioni, caso per caso, sulle possibilità contemplate dall’acquis di Schengen per agevolare il rilascio di visti per soggiorni di breve periodo.
PROGETTO DI DICHIARAZIONE POLITICA SUL TRAFFICO FRONTALIERO LOCALE
DICHIARAZIONE DELL’UNGHERIA, DELLA POLONIA, DELLA ROMANIA E DELLA SLOVACCHIA
La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, nonché la Romania dalla data della sua adesione all’Unione europea, dichiarano l’intenzione di avviare negoziati per accordi bilaterali con l’Ucraina diretti ad attuare il regime di traffico frontaliero locale istituito con regolamento (CE) del 5 ottobre 2006 che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica la convenzione Schengen.