ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
(modificato dal Comitato Guida ANCI – CdC RAEE il 13 settembre 2012)
Tra
Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00186, cod. fiscale 80118510587, nella persona dell’avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, all’uopo delegato dal Presidente (l’“ANCI”)
e
Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 0, cod. fiscale 05688180966, nella persona dell’xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Comitato Esecutivo del 30 marzo 2012 (il “Centro di Coordinamento”).
PREMESSO
a) che il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2002/96/CE;
b) che ai sensi delle citate norme i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore e dai Distributori al servizio pubblico con le modalità specificate agli articoli 7 e 10 del suddetto Decreto Legislativo, e in particolare istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;
c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall’art. 9 del D.Lgs. 151/05 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e che, ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lettera a), spetta ai Comuni assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata;
d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del D.M. 185/07 - Regolamento Ministeriale relativo alla istituzione del Registro Nazionale e alla Costituzione del Centro di Coordinamento, ovvero:
R1 Freddo e Clima R2 Altri grandi bianchi R3 TV e Monitor
R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED e altro R5 Sorgenti Luminose
e) che il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell’art. 13 comma 8) del D. Lgs. 151/05 per assicurare l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative;
f) che l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all’ambiente e privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché che garantiscano la conservazione e l’integrità dei RAEE come previsto dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 151/2005;
g) che le parti non approvano qualsiasi azione che comporti il conferimento dei RAEE a soggetti diversi dai Sistemi Collettivi, vista l’impossibilità di verificare la corretta gestione e smaltimento dei RAEE;
h) che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 151/2005, gli impianti di trattamento dei RAEE devono conseguire gli obiettivi di recupero previsti dalla normativa e devono, quindi, operare in adeguate condizioni di sicurezza e qualità ed essere messi nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi di recupero previsti;
i) che le Convenzioni sottoscritte ai sensi dei precedenti Accordi del 18 luglio 2008, del 7 luglio 2010 e del 28 marzo 2012 non hanno soluzione di continuità rispetto al presente Accordo, al quale si intendono aggiornate automaticamente;
CONSIDERATO
a) che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera a) del DM 185/07 il Centro di Coordinamento ha il compito di definire con ANCI, tramite un apposito accordo di programma, le condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi dei RAEE domestici garantendo la razionalizzazione e l'omogeneità a livello territoriale dell'intervento;
b) che durante la fase di definizione di dette condizioni generali, il Centro di Coordinamento e ANCI hanno individuato una serie di tematiche che concordemente intendono riflettere nel presente accordo di programma (l’“Accordo di Programma”), anche al fine di disciplinare, su base generale in modo chiaro e conforme allo spirito della normativa, le questioni relative alle fasi di gestione dei RAEE di rispettiva competenza;
c) che è stata riconosciuta la necessità di garantire una gestione coordinata dell’applicazione del presente Accordo di Programma, nella quale il Centro di Coordinamento assuma un ruolo di impulso e coordinamento rispetto all’operato dei Sistemi Collettivi responsabili per conto dei Produttori per le attività di ritiro presso i Centri di Raccolta, come di seguito definiti, e trattamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
d) che sia ANCI sia il Centro di Coordinamento intendono confermare il proprio impegno a perseguire concretamente gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall’intero sistema normativo sui RAEE;
e) che nello spirito della normativa che precede, entrambe le parti hanno convenuto sull’opportunità di favorire l’applicazione del sistema di gestione integrata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, dando corso a idonee iniziative di massimizzazione dei risultati di recupero e dell’affidabilità dei processi di trattamento;
f) che ANCI e il Centro di Coordinamento, in relazione alla particolare complessità delle problematiche operative e del carattere di novità dell’intero sistema, hanno convenuto sull’opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell’Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità ad adottare ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti anche in riferimento alle modalità di gestione semplificata dei RAEE per i Distributori di AEE;
RILEVATO
a) che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente dell' 8 aprile 2008 e s.m.i. contenente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/06, la realizzazione dei Centri di Raccolta, per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, è approvata dai Comuni territorialmente competenti;
b) che, ai sensi dell’art 6 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 151/05 i Distributori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati e istituiti ai sensi della lettera a) e
c) dello stesso decreto, i RAEE provenienti dai nuclei domestici e ritirati gratuitamente a fronte della vendita di nuove apparecchiature;
c) che il DM 65/2010 individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza per procedere alla raccolta e al trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta.
CONCORDANO
1. PREMESSE
Le premesse, i “considerata”, i “rilevata” e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente Accordo di Programma.
2. DEFINIZIONI
I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:
▪ “Accordo di Programma”: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera a) del DM 185/07;
▪ “Bacino di Popolazione”: indica l’insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta come specificato all’art. 8.6, ovvero:
- singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
- singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
- Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell’aggregazione;
- aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell’aggregazione è dato dal numero di abitanti dell’aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati.
▪ “Centro di Coordinamento”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo di Programma;
▪ “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 comma 1 lettera t) del X.Xxx. 151/2005;
▪ “Condizioni Generali di Ritiro”: indica le condizioni di servizio di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma;
▪ “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma;
▪ “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera n) del D.Lgs. 151/05;
▪ “Fascia”: indica la categoria cui appartiene ciascun Centro di Raccolta ai fini dell’attribuzione del Premio di Efficienza;
▪ “Installatori/ Centri di assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, manutengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma, sono assimilati ai Distributori;
▪ “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro.
▪ “Premio di Efficienza”: indica il premio messo a disposizione dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori, secondo quanto indicato all’art. 9 del presente Accordo di Programma;
▪ “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera m) del D.Lgs. 151/05;
▪ “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera b) del D.Lgs. 151/05;
▪ “RAEE domestici”: indica in sintesi i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all’art. 3 lettera o) del D.Lgs. 151/05;
▪ “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui in Allegato I al DM 185/07;
▪ “Recuperatori” sono i soggetti che svolgono le operazioni di recupero dei RAEE ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs: 151/05;
▪ “Sistemi Collettivi”: indica i sistemi collettivi o individuali di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi del D.Lgs. 151/05 facenti parte del Centro di Coordinamento;
▪ “Soggetti Beneficiari”: indica quei Sottoscrittori che hanno effettuato l’iscrizione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art.
8.4 del presente Accordo di Programma;
▪ “Sottoscrittori”: indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica ed il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento.
3. OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi, i quali assicurano il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta.
3.2 ANCI si impegna a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio, di adeguati sistemi di raccolta differenziata sulla base di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.lgs. 151/05, e nel rispetto dei Raggruppamenti. ANCI si impegna a comunicare ai Comuni e ai soggetti gestori le responsabilità che si assumono qualora la gestione dei RAEE domestici venga affidata a soggetti diversi rispetto ai Sistemi Collettivi istituiti dai produttori ai sensi del D.lgs. 151/05 e s.m.i. e la necessità che il trattamento avvenga ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lgs 151/05 e s.m.i., garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell’accordo previsto ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c) del D.M. 185/07.
3.3 Le parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal seguente sistema di regole:
3.3.1 Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero i gestori delegati del Centro di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune, (i “Sottoscrittori”) devono:
- assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico-organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., anche secondo quanto previsto all’art. 2 comma 8 del medesimo D.M. ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
- iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento xxx.xxxxxxx.xx, sottoscrivendo la Convenzione Operativa e le relative Condizioni Generali di Ritiro di cui agli Allegati 2 e 1 al presente Accordo di Programma, e impegnandosi a mantenere aggiornate le informazioni fornite a portale;
- conferire tutti i RAEE raccolti in forma differenziata ai Sistemi Collettivi istituiti dai produttori ai sensi del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., come da assegnazione del Centro di Coordinamento.
3.3.2 I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori, che sottoscrivono la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro, si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.
3.3.3 A fronte del raggiungimento dei parametri di efficienza di cui all’articolo 8 del presente Accordo di Programma i Sistemi Collettivi erogheranno i contributi economici ivi previsti ai Soggetti Beneficiari.
3.3.4 In ogni caso, nella gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a tutela dei privati che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.
3.3.5 Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi Collettivi inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale.
4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA
4.1 Registrazione On line
La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento (xxx.xxxxxxx.xx) viene effettuata dal Sottoscrittore per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui al successivo articolo 4.2; al momento della registrazione il Sottoscrittore deve indicare, tra l’altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2, i seguenti elementi:
a) l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie, anche in relazione ai soggetti persone fisiche che gestiranno operativamente il servizio;
b) le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo completo.
4.2 Requisiti minimi
Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento i Sottoscrittori devono garantire che i Centri di Raccolta:
a) soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
b) assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale e correttamente gestiti.
Il Sottoscrittore diverso dal Comune dovrà inoltre dimostrare la sua titolarità a svolgere l’attività di gestione del Centro di Raccolta, fornendo idonea documentazione.
5. RUOLO E OPERATIVITA’ DEI DIVERSI SOGGETTI
5.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal D.Lgs. 151/05 e dal D.Lgs. 152/06 e, più in generale dalla Normativa Ambientale applicabile.
5.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 151/05, ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo D.Lgs. 151/05, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
5.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti, e, per quanto applicabile, i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione del
Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell’operatore logistico quale trasportatore e dell’impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà - mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale.
5.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all’interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa.
6. ATTIVITA’ E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI
6.1 I Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro. I Centri di Raccolta e i rispettivi Punti di Prelievo (intesi come singolo Raggruppamento all’interno del Centro di Raccolta) saranno assegnati ai Sistemi Collettivi esclusivamente dal Centro di Coordinamento, per essere serviti dai Sistemi Collettivi medesimi, su tutto il territorio nazionale.
6.2 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:
- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,
sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all’Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.
7. RACCOLTA DEI RAEE DELLA DISTRIBUZIONE
7.1 A seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale 65/2010 di semplificazione di cui alla lettera b) dei “rilevata”, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato, per quanto di propria competenza, alcuni obiettivi relativi ai RAEE raccolti a cura dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica.
7.2 Nell’ambito del presente Accordo di Programma ANCI si impegna a promuovere presso i Sottoscrittori l’accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai propri Centri di Raccolta, così da consentire una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dalla Distribuzione, dagli Installatori e dai Centri di assistenza tecnica.
I Sottoscrittori assicurano la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica e si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche indipendentemente dalla loro
provenienza territoriale consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore / Installatore / Centro di assistenza tecnica, a patto che vengano da essi rispettate le normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario, avrà accesso a un Premio di Efficienza, secondo quanto indicato all’articolo 9.
8. PARAMETRI DI EFFICIENZA
8.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, ANCI e il Centro di Coordinamento hanno individuato di comune accordo l’opportunità di incentivare scelte organizzative ed operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.Lgs. 151/05 e 152/06.
8.2 Al fine di incentivare un percorso virtuoso da parte dei Sottoscrittori, i Sistemi Collettivi, con le suddette premesse, mettono a disposizione un premio (il “Premio di Efficienza”) finalizzato a favorire processi di gestione efficiente da parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di Raccolta.
8.3 Il Premio di Efficienza è legato alle potenzialità concrete di ottimizzazione conseguibili attraverso l’evoluzione del sistema dei Centri di Raccolta verso un più favorevole assetto organizzativo.
8.4 Il Premio di Efficienza sarà riconosciuto da parte dei Sistemi Collettivi al Soggetto Beneficiario, inteso come il Sottoscrittore che abbia effettuato l’iscrizione di un Centro di Raccolta che ha diritto al Premio di Efficienza.
8.5 I Prerequisiti per il riconoscimento ai Sottoscrittori del Premio di Efficienza da parte dei Sistemi Collettivi sono i seguenti:
- l’incondizionata apertura di almeno un Centro di Raccolta nel Comune ai Distributori
/ Centri di assistenza tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio;
- la gestione a livello comunale effettiva di tutti e 5 i raggruppamenti, valutata sulla base dell’iscrizione e del monitoraggio dei conferimenti annuali per ciascun raggruppamento. In particolare, sono premiabili esclusivamente i Centri di Raccolta presenti in Comuni che hanno iscritto tutti e 5 i Raggruppamenti e hanno effettuato almeno un ritiro per ciascun raggruppamento negli ultimi 12 mesi di operatività consuntivati al CdC RAEE. Tale verifica sarà aggiornata trimestralmente. Il Premio di Efficienza viene quindi considerato come un riconoscimento per l’impegno del Sottoscrittore a consegnare ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE raccolti;
- che il peso netto di XXXX ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta sia almeno pari alla soglia di “buona operatività” definita nell’Allegato 1 al presente Accordo di Programma, salvo il caso dei giri programmati di cui alle Condizioni Generali di Ritiro. Il Sistema Collettivo riconoscerà il Premio di Efficienza per i ritiri che non raggiungono la soglia di buona operatività nel caso in cui, per motivi logistici, non vengano ritirate tutte le unità di carico indicate nella richiesta di ritiro.
8.6 Bacino di popolazione
8.6.1 Il Bacino di Popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta è così definito:
- Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
- Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
- Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti dell’aggregazione;
- Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell’aggregazione è dato dal numero di abitanti dell’aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati.
9. PREMI DI EFFICIENZA
9.1 I Sistemi Collettivi riconosceranno ai Soggetti Beneficiari, in funzione dei prerequisiti di cui al punto 8.5 e per tutti i ritiri di RAEE che raggiungano o superino la soglia minima di buona operatività, salvo quanto previsto per i giri periodici dalle Condizioni Generali di Ritiro, i seguenti Premi di Efficienza.
Fascia | Tipologia | Importo in Euro / tonnellata |
0 | Indisponibilità a ricevere la distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri o mancata gestione di tutti e 5 i raggruppamenti | 0 |
I | Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e gestione effettiva di tutti e 5 i raggruppamenti | 65 |
Nessun premio di efficienza sarà riconosciuto ai Sottoscrittori che non indicheranno nel portale web del CdC RAEE alcun valido calendario di apertura per i ritiri.
L’assegnazione della fascia di premialità avverrà a seguito dell’aggiornamento trimestrale delle caratteristiche sopra indicate (presenza di calendario e conferimento annuale di tutti i raggruppamenti).
L’importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità ritirate nel singolo viaggio, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.
9.2 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all’erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l’incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i CdR gestiti dal Sottoscrittore) reso disponibile dal Centro di Coordinamento stesso, nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale xxx.xxxxxxx.xx.
Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell’Estratto Conto. Per tale ragione sarà necessario conoscere l’aliquota IVA applicabile ai Premi di Efficienza. La mancata indicazione di tale valore da parte del Sottoscrittore nella propria anagrafica inserita e gestita nel portale del Centro di Coordinamento RAEE impedirà la generazione dell’Estratto Conto. A seguito dell’inserimento dell’aliquota IVA da parte del Sottoscrittore il Centro di Coordinamento renderà disponibile l’Estratto Conto non pubblicato, contestualmente alla pubblicazione dell’Estratto Conto successivo.
L’invio dei documenti contabili per l’incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale e gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre, ed i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese. Il tempo di emissione dei documenti contabili risulta ridotto proporzionalmente al ritardo di inserimento del dato di aliquota IVA applicabile.
9.3 I Sistemi Collettivi riconosceranno ai Sottoscrittori che soddisfano i requisiti di premialità, di cui al precedente punto 8.5, un Premio di Efficienza annuale per la raccolta del Raggruppamento R5 variabile in funzione del quantitativo totale di tale raggruppamento ritirato durante l’anno, secondo le fasce di seguito indicate:
Fascia > 1.500 kg raccolti in un anno: 500 € all’anno; Fascia > 2.000 kg raccolti in un anno: 1.000 € all’anno; Fascia > 3.000 kg raccolti in un anno: 2.000 € all’anno; Fascia > 5.000 kg raccolti in un anno: 4.000 € all’anno;
tale premio sarà inserito nell’Estratto Conto pubblicato sul portale del CdC RAEE per l’anno precedente a partire dall’anno 2013 solo per i Centri di Raccolta nei quali il Raggruppamento 5 sia attivo al calcolo dell’Estratto Conto.
10. FONDO 5 EURO / TONNELLATA
È costituito un apposito Fondo finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta, implementato a partire dal 1 luglio 2010. Tale Fondo è costituito presso il CdC RAEE dai Sistemi Collettivi, con una contribuzione pari a 5 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiata ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo di Programma.
Le modalità di gestione del fondo sono definite annualmente dal Comitato Guida in un apposito documento.
11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Le Condizioni Generali di Ritiro di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi Collettivi e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative penali o sanzioni, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.
12. VIGENZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° aprile 2012. A tutti i Sottoscrittori regist rati sul portale del CdC RAEE ed aventi una convenzione attiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo si applicheranno le condizioni previste dal presente Accordo con piena vigenza delle stesse dalla data del 1° ottobre 2012. Ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri il Comitato Guida di cui al successivo articolo 12 si riunirà per valutare i risultati
derivanti dalla attuazione dell’Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica.
Con riferimento al singolo Sottoscrittore il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della registrazione “on line” da parte di questo del/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento. La registrazione “on line” consente di accedere all’acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere sottoscritta per accettazione e direttamente gestita online.
Le parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l’efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della registrazione “on line” di ciascun Sottoscrittore, ad eccezione di quanto previsto nelle premesse per le convenzioni già in essere alla firma del presente accordo e dall’art. 3 della Convenzione Operativa (“Presupposti per l’attivazione del servizio”).
13. GESTIONE DELL’ACCORDO: COMITATO GUIDA E XXXXXX TECNICO DI MONITORAGGIO
13.1 Al fine di garantire l’attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l’andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs 151/05, le parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 6 per ciascuna delle due parti (il “Comitato Guida”).
13.2 In particolare il Comitato Guida provvederà a monitorare l’andamento dell’operatività dell’Accordo di Programma con riferimento a :
a) stato dell’arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell’impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell’efficienza;
b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;
c) monitoraggio di quanto previsto dal protocollo d’Intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici;
d) dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l’eventuale contenzioso nell’attuazione delle diverse fasi dell’Accordo di Programma, nonché in caso di contestazione di una delle parti procedere alla interpretazione del presente Accordo, ivi compresi gli allegati, e delle Anomalie di gestione rilevate per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie, nonché dirimere questioni interpretative relative all’applicazione dell’Accordo stesso;
e) effettuare il monitoraggio e l’analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell’Accordo di Programma sul territorio nazionale;
f) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati; in particolare, saranno presentati al Comitato Guida i casi di ripetute anomalie da parte di Sottoscrittori o Sistemi Collettivi, al fine di procedere con interventi mirati che possono prevedere annullamento dei Premi di Efficienza o ulteriori azioni che mirino a garantire l’efficienza e la correttezza nell’operatività. In particolare saranno monitorati e segnalati i casi di gestione dei RAEE non conformi alle regole del presente accordo (es.: conferimenti a soggetti diversi rispetto ai Sistemi Collettivi).
g) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l’attuazione dell’Accordo di Programma stesso;
h) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Sottoscrittori nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
i) esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell’ambito del presente Accordo di Programma;
j) elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito.
13.3 Il Comitato Guida è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante ANCI e da un rappresentante del Centro di Coordinamento e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. Per il primo anno la presidenza sarà conferita ad un rappresentante del CdC RAEE.
13.4 Il Comitato Guida ha sede presso l’ANCI. Gli eventuali gettoni di presenza per i membri del Comitato e i rimborsi delle spese di trasferta sono a carico del Centro di Coordinamento.
13.5 E’ istituito un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il CdC RAEE dall’altra in maniera paritetica con 6 rappresentanti.
Tale Programma di Monitoraggio avrà l’obiettivo di:
a) monitorare e verificare lo stato di avanzamento del sistema di gestione dei RAEE, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo nonché al tema relativo all’integrità dei RAEE;
b) valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;
c) presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità ;
d) costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del nuovo sistema di gestione dei RAEE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
e) Il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla gestione dei RAEE, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
f)
14. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria per tramite del Comitato Guida sarà competente in xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx Xxxx.
00. ALLEGATI
- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05
Roma, 13 settembre 2012
Il Delegato Anci alle politiche dell’energia e dei rifiuti Il Presidente del CdC RAEE Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx