CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO
X0X X.x.X.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX
(xxxxxx 2011)
INDICE
CG-1 | APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI | 3 |
CG-2 | DEFINIZIONI | 3 |
CG-3 | IL CONTRATTO | 5 |
CG-4 | ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI | 6 |
CG-5 | RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E | |
VERIFICA | 7 | |
CG-6 | DIRETTORE DEI LAVORI | 8 |
CG-7 | RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE | 8 |
CG-8 | CAUZIONE | 8 |
CG-9 | SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO | 10 |
CG-10 | DISCORDANZA FRA I DOCUMENTI CONTRATTUALI | 10 |
CG-11 | LEGGI ANTIMAFIA | 11 |
CG-12 | LINGUA UFFICIALE | 11 |
CG-13 | UNITÀ DI MISURA | 11 |
CG-14 | OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME | 11 |
CG-15 | CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI | |
INFLUENTI SUI PREZZI | 12 | |
CG-16 | COMPENSO E REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI | 12 |
CG-17 | CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO E DIVIETO DI | |
COMPENSAZIONE | 13 | |
CG-18 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI | 13 |
CG-19 | LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIALI | 15 |
CG-20 | RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E | |
VERSO TERZI | 15 | |
CG-21 | DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE | 18 |
CG-22 | PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE | 18 |
CG-23 | RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI IL CONTRATTO | 19 |
CG-24 | ASSICURAZIONI | 19 |
CG-25 | RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI | 21 |
CG-26 | SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI LAVORI | 22 |
CG-27 | CONTROLLI AMMINISTRATIVI | 22 |
CG-28 | ORDINI DEL COMMITTENTE | 22 |
CG-29 | COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE | 23 |
CG-30 | COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE | 23 |
CG-31 | CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO | 24 |
CG-32 | ESECUZIONE IN DANNO | 24 |
CG-33 | AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | 24 |
CG-34 | PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI | 25 |
CG-35 | IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI | |
SUBAPPALTATORI | 27 | |
CG-36 | CONSEGNA DELLE AREE DI LAVORO | 27 |
CG-37 | ONERI PER LIMITAZIONI AL TRANSITO SU STRADE PUBBLICHE | 28 |
CG-38 | SICUREZZA DEL CANTIERE | 29 |
CG-39 | INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIE | 29 |
CG-40 | IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI | 30 |
CG-41 | DEPOSITI ED IMPIEGO DI MATERIALI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI ED | |
INQUINANTI | 31 | |
CG-42 | BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI | 31 |
CG-43 | CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE | 31 |
CG-44 | MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE | 34 |
CG-45 | RICOVERO E CUSTODIA DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE | 35 |
CG-46 | MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE | 35 |
CG-47 | PROVE E CONTROLLI | 36 |
CG-48 | INTRODUZIONE NEL CANTIERE DI MEZZI D'OPERA E MATERIALI | 37 |
CG-49 | CUSTODIA DEL CANTIERE | 37 |
CG-50 | MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE | 37 |
CG-51 | SGOMBERO DEL CANTIERE | 38 |
CG-52 | MATERIALI DI RISULTA, SFRIDI E RIFIUTI | 38 |
CG-53 | ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITÀ | |
DEGLI STESSI | 43 | |
CG-54 | OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO | |
ED ALTRI) | 45 | |
CG-55 | ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE | 45 |
CG-56 | VARIANTI IN XXXXX X'XXXXX | 00 |
CG-57 | SOSPENSIONE DEI LAVORI | 47 |
CG-58 | RITARDI DEI LAVORI | 48 |
CG-59 | SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE | 49 |
CG-60 | DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O | |
RITARDARE I LAVORI | 50 | |
CG-61 | RISERVE | 50 |
CG-62 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 51 |
CG-63 | CUSTODIA DELLE OPERE | 52 |
CG-64 | COLLAUDO AD ULTIMAZIONE LAVORI | 52 |
CG-65 | COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA | 53 |
CG-66 | CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE | 54 |
CG-67 | DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI | |
AI REQUISITI PRESCRITTI | 54 | |
CG-68 | GARANZIA | 55 |
CG-69 | ACCETTAZIONE DEFINITIVA | 55 |
CG-70 | PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO | 56 |
CG-71 | CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 56 |
CG-72 | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 57 |
CG-73 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 57 |
CG-74 | LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE | 59 |
CG-1 APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono il documento di riferimento per tutti i Contratti di Appalto o Convenzioni per Lavori o Ordini per Servizi Vari emessi da A2A SpA e sue società controllate.
Tutti i riferimenti ad opere e/o a Lavori contenuti nel Contratto di Appalto si devono intendere come comprendenti anche la prestazione di servizi, nel caso in cui questa sia dovuta in aggiunta alla realizzazione di beni tangibili o in funzione di essa, oppure rappresenti l'unico oggetto del Contratto. Nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le clausole che presuppongono la realizzazione di beni tangibili (in particolare quelle sull'ultimazione e sui collaudi) si applicheranno solo in quanto compatibili con la natura e le caratteristiche di tali prestazioni e salvi gli adattamenti del caso.
CG-2 DEFINIZIONI
Quando le dizioni ed espressioni qui di seguito specificate sono menzionate nei Documenti Contrattuali stanno ad indicare o a definire:
a. A2A Spa | A2A SpA con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 000. |
b. Committente | A2A SpA o la società controllata che ha affidato all'Appaltatore la realizzazione delle opere oggetto del Contratto di Appalto. |
c. Appaltatore | La persona fisica o giuridica e/o l'associazione temporanea d'imprese che, con la firma del Contratto di Appalto, si impegna alla realizzazione delle opere oggetto del Contratto stesso. |
d. Contraenti o Parti | L’Appaltatore ed il Committente congiuntamente definiti. |
e. Contratto o Contratto di Appalto o Convenzione per lavori o Contratto per Servizi Vari o Accordo Quadro | L'atto o il complesso degli atti contenente l'accordo o la convenzione tra i Contraenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Il richiamo delle suddette definizioni, fatto nei Documenti Contrattuali, deve intendersi applicabile in funzione del caso specifico (Contratto di Appalto o Convenzione per Lavori o Contratto per Servizi Vari). |
f. Data di decorrenza del Contratto | Agli effetti dell'applicazione delle clausole contrattuali si intende la data definita nel Contratto o, in difetto, la data di assegnazione del Contratto con comunicazione scritta del Committente all'Appaltatore. |
g. Lettera di Incarico (LdI) o Ordine di Esecuzione Specifica (OES) | Documento integrante la Convenzione per Lavori o l’Accordo Quadro o il Contratto per Servizi Vari, emesso dal Committente per l'esecuzione specifica di Lavori. |
h. Importo od Ammontare del Contratto | L'importo globale dei Lavori o della Fornitura aggiudicata, riportato nel Contratto. |
i. Cronogramma Contrattuale | L'eventuale documento, facente parte dei Documenti Contrattuali, che visualizza le principali attività relative a Lavori e/o alla Fornitura e riporta le Date Contrattuali. |
j. Date Contrattuali | Le date stabilite nei Documenti Contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze significative in relazione allo sviluppo dei Lavori e/o della Fornitura. |
k. Documenti Contrattuali o Capitolato di Appalto | L'insieme dei documenti relativi al Contratto e gli eventuali documenti complementari che definiscono i Lavori e/o la Fornitura e regolano il rapporto contrattuale tra le Parti. |
l. Lavori e/o Fornitura | Il complesso delle opere, delle apparecchiature, degli impianti e delle prestazioni oggetto del Contratto la cui consistenza è definita dai Documenti Contrattuali. |
m. Direttore del Cantiere | Il soggetto incaricato dell'Appaltatore a cui è affidata la conduzione e l'organizzazione del Cantiere. |
n. Rappresentante del Committente/ Delegato Committenza | Il soggetto designato dal Committente per la gestione del contratto nonché per per verifiche e controlli amministrativi ed eventuali coordinamenti tra più Appaltatori, ma senza alcuna ingerenza del Committente nella esecuzione e conduzione dei Lavori. |
o. Subfornitore o Subappaltatore | La persona fisica o giuridica che eseguirà una parte o parti determinate dei Lavori a seguito di impegno assunto direttamente con l'Appaltatore. |
p. Singolare e Plurale | Le parole espresse al singolare includono anche il plurale e viceversa quando il contesto lo richiede. |
q. Opere Provvisorie o Provvisionali | Le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, necessarie per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti appaltate fino alla loro consegna definitiva. |
r. Installazioni (impianti) di cantiere | I baraccamenti, gli impianti ed i depositi provvisori che devono essere installati nei pressi delle opere per poter eseguire i Lavori. |
s. Giorni di Calendario | I giorni consecutivi compresi sabati, domeniche e le festività riconosciute come tali dalla legislazione vigente. Le parole "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario. |
t. Xxxxxx Xxxxxxxxxx | I giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili nonché le festività patronali. |
CG-3 IL CONTRATTO
Il Contratto è l'atto o il complesso di atti che definisce l'oggetto dei Lavori e stabilisce le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative inerenti il Contratto stesso.
Il Contratto fa riferimento ai Documenti Contrattuali che definiscono sia le norme generali sia le caratteristiche tecniche relative alla Fornitura.
I Documenti Contrattuali di norma sono, in ordine d'importanza, i seguenti:
• Condizioni Speciali di Appalto, redatte in relazione al tipo di Appalto oggetto del Contratto;
• Condizioni Generali di Appalto, il presente documento;
• Specifiche Tecniche, che contengono le norme e le prescrizioni tecniche relative ai Lavori, comprensive dei Dati Garantiti ed Informativi ove previsti;
• Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni per gli appalti soggetti alla disciplina per i cantieri temporanei o mobili, di cui al Titolo IV del decreto medesimo;
• Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento qualora previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008;
• Disegni e Cronogramma quando necessari;
• Xxxxxx Xxxxxx, che definisce i corrispettivi dovuti per le prestazioni dell'Appaltatore;
• Piano Controllo o Garanzia della Qualità quando necessario.
Possono far parte del Contratto e quindi dei Documenti Contrattuali, eventuali altri documenti (programmi dettagliati dei Lavori, fogli dati, elenchi materiali, formulari per prove e collaudi, elenco subfornitori, etc.).
La definizione del tipo di Contratto (ad esempio se a misura, a corpo, a corpo con prezzo chiuso cosiddetto "chiavi in mano" ecc...) è data nelle Condizioni Speciali di Appalto.
CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei Documenti Contrattuali.
L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, che si fa nei Documenti Contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.
Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle "condizioni generali di vendita" dell'Appaltatore od in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto nei Documenti Contrattuali.
CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA
Il Committente, tramite suoi Rappresentanti incaricati, in taluni casi definiti come Delegati Committenza, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato a sensi dell’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto di Appalto.
Per l'espletamento delle sopraccitate attività i Rappresentanti del Committente hanno il diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori.
Al Committente è altresì riservata l’incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici dell’Appaltatore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte per l’esecuzione dei servizi o lavori oggetto del contratto.
In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dall’Appaltatore per lo svolgimento dei servizi o lavori affidati, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al contratto stipulato.
La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o le prescrizioni da esso emanate nell’adempimento delle proprie competenze non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la buona esecuzione delle opere e la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali, né dagli obblighi previsti da Xxxxx, Regolamenti e Norme in vigore.
L'assolvimento degli obblighi riservati al Committente dalle Norme vigenti e dal presente documento non può essere invocato dall’Appaltatore come causa di interferenza sulle modalità di conduzione dei lavori, nonché sul modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali, in quanto a tali funzioni rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, l'Appaltatore è l’esclusivo responsabile della sicurezza degli ambienti, chiusi o aperti, pubblici o privati, in cui devono transitare e/o operare i Rappresentanti del Committente durante le verifiche, le ispezioni e la loro permanenza, per qualsiasi ragione, nei cantieri e nelle zone di lavoro.
CG-6 DIRETTORE DEI LAVORI
La nomina di un Direttore dei Lavori deve essere espressamente prevista nei Documenti Contrattuali che regolano l’appalto.
CG-7 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore propone per la Direzione del Cantiere o delle Sue attività un proprio rappresentante idoneo, che assumerà tutte le responsabilità che la legge pone a suo carico.
Il Rappresentante dell'Appaltatore, al quale competono tutte le responsabilità sia di natura civile che di natura penale, derivanti a norma delle vigenti disposizioni dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei Lavori, dovrà essere in possesso dei requisiti di legge, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto ed essere munito delle necessarie deleghe per la conduzione dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del Suo rappresentante con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire il Suo rappresentante in caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.
L’Appaltatore deve provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla sostituzione del suo rappresentante o del suo sostituto ove il committente gli comunichi il venir meno del gradimento. Il rappresentante dell’Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento durante l’esecuzione dell’appalto.
L'Appaltatore dovrà altresì mettere a disposizione del Committente il personale tecnico dotato di strumenti di misura e di attrezzi in genere, necessari per i rilievi e misurazioni, controlli, contabilizzazione e collaudo dei Lavori.
In caso di Associazioni Temporanee d'Impresa o di Consorzi, i rapporti con il Committente, compresi quelli di carattere amministrativo, saranno tenuti esclusivamente dalla Società a cui è stato conferito mandato collettivo speciale, in qualità di Capogruppo.
CG-8 CAUZIONE
All'atto della stipulazione del Contratto l'Appaltatore deve prestare la cauzione eventualmente prevista nei Documenti Contrattuali, nella misura e nei modi ivi stabiliti.
Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il Contratto sarà considerato risolto per Sua colpa, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
Il deposito cauzionale (cauzione) potrà essere costituito da Fidejussione o polizza cauzionale.
Le Fidejussioni o le polizze cauzionali possono essere rilasciate dagli Istituti di Credito e/o dagli Istituti Assicurativi all'uopo autorizzati.
Il documento comprovante la costituzione di tale cauzione dovrà riportare l'indicazione che il deposito è costituito alle seguenti ed esclusive condizioni:
a. la garanzia prestata può essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 Codice Civile;
b. la garanzia prestata è valida fino a quando il Beneficiario stesso non ne disporrà lo svincolo;
c. il mancato pagamento dei premi non può essere opposto al Beneficiario e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata;
d. eventuali "condizioni generali" a stampa si devono riferire esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non sono opponibili al Beneficiario (Committente). A tale proposito, alla polizza fidejussoria dovrà essere allegato il testo corrispondente al facsimile predisposto da A2A e debitamente sottoscritto dal Fidejussore.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'Appaltatore.
La cauzione è stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che il Committente abbia eventualmente pagato durante l'esecuzione del Contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.
Il Committente avrà pure il diritto di valersi della cauzione per spese di lavori da eseguirsi d'ufficio e per le somme che fosse costretto a versare in conformità alle norme vigenti in materia di rapporti con i subappaltatori, contributi previdenziali, ecc.
In tutti i predetti casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.
Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente, subordinatamente all'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni di Contratto, alla data del rilascio del certificato di Collaudo Finale del complesso delle Opere oggetto del Contratto, salvo quanto diversamente stabilito nei Documenti Contrattuali.
CG-9 SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese e tasse inerenti alla stipulazione del Contratto ed ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale tra il Committente e l'Appaltatore stesso, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico del Committente da disposizioni inderogabili di legge.
Eventuali aumenti o diminuzioni degli oneri fiscali (esclusi quelli per imposte dirette) e doganali che si verificassero dopo la Data di Decorrenza del Contratto andranno a carico, e rispettivamente a favore, del Committente.
In entrambi i casi l'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione scritta al Committente delle variazioni dei suddetti oneri entro 10 giorni dal loro verificarsi.
CG-10 DISCORDANZA FRA I DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con riferimento ai Documenti Contrattuali menzionati all'articolo CG-3 IL CONTRATTO, si stabilisce che, in caso di non conformità o di divergenza tra due o più di essi, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente rispetto al contenuto dei successivi secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono stati elencati nel Contratto e/o nelle Condizioni Speciali di Appalto e, in mancanza, secondo l'ordine nel quale i documenti sono elencati nell'articolo CG-3 IL CONTRATTO.
Le eventuali deroghe contenute in un Documento Contrattuale rispetto ad un altro che lo preceda nell'elenco summenzionato, hanno valore solo se espressamente enunciate nel documento con riferimento diretto alla prescrizione derogata.
Nel caso di errori o di discordanze tra Documenti Contrattuali emessi dal Committente e documenti dell'Appaltatore entrati a far parte dei Documenti Contrattuali, prevalgono i documenti del Committente.
CG-11 LEGGI ANTIMAFIA
L'Appaltatore dovrà ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in vigore alla stipula del Contratto o sopravvenute in corso di esecuzione di esso. In particolare l'Appaltatore dovrà presentare al Committente la documentazione prescritta da tali disposizioni. Altrimenti il Committente avrà diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo CG-73 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, impregiudicata l'eventuale nullità ex lege del Contratto stesso.
CG-12 LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le targhe applicative del macchinario, le specifiche tecniche, i cataloghi, i disegni ed i manuali di istruzione per la manovra e la manutenzione del macchinario, dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore al Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
CG-13 UNITÀ DI MISURA
Nell'esecuzione del Contratto si userà il sistema S.I.
CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alle legislazione ed alle norme e regolamenti italiani.
L'Appaltatore, sotto la Sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di inquinamento ambientale e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto anche in relazione all'esecuzione di Lavori su impianti in esercizio oppure in prossimità degli stessi.
Inoltre l'Appaltatore dovrà prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e norme interne di sicurezza del Committente ed in particolare adeguarsi a quanto prescritto relativamente ai rapporti tra il Committente ed Appaltatori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza del progetto, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da Lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei Lavori (strade di accesso, cave, discariche, permessi, soggezione agli Enti proprietari delle strade e/o di altre vie di comunicazione e/o di servizi pubblici e privati interrati, superficiali ed aerei, etc.) così che, oltre al prezzo pattuito, Egli non ha diritto in seguito ad indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei Lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.
Nell'ambito degli oneri relativi alle condizioni locali, l’Appaltatore dovrà anche consentire al Committente e ad altri Appaltatori indicati dallo stesso di svolgere Lavori nei cantieri assegnatiGli o in cantieri adiacenti.
CG-16 COMPENSO E REMUNERATIVITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI
All'Appaltatore vengono corrisposti, per i lavori da Lui effettivamente eseguiti ed accettati dal Committente, i compensi specificati nel Contratto.
Detti compensi sono stabiliti tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali - da ritenersi note all'Appaltatore - in cui sono eseguite le opere e sono remunerativi, oltre che dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente ai Lavori considerati; essi si intendono al netto del valore di eventuali materiali forniti dal Committente.
I compensi specificati nel Contratto includono tutti i costi ed oneri diretti (mano d’opera, trasferte del personale, tempi morti necessari per i viaggi, spese di viaggio ai e dai cantieri, indennità varie per lavori particolari o disagiati, materiali, mezzi d'opera e trasporti) ed indiretti (imprevisti, installazioni di cantiere, opere provvisionali, spese generali, rischi ed utili, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro) relativi alle descrizioni particolareggiate ed anche qualsiasi altro onere non specificato, ma
necessario per la perfetta e completa esecuzione a regola d'arte dei Lavori secondo le norme esecutive ed i migliori metodi operativi.
L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sotto il punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali.
Nessun compenso spetterà pertanto all'Appaltatore per rivendicazioni riguardanti condizioni di lavoro aventi ordine e grado di difficoltà superiori a quanto Egli abbia previsto.
Eventuali Lavori aggiuntivi non espressamente previsti e non compresi nei compensi pattuiti, che venissero richiesti dal Committente ai sensi dell'art. CG-56 VARIANTI IN CORSO D'OPERA o si rendessero necessari nell'esecuzione delle opere per eventi sopravvenuti, saranno compensati a misura o a corpo, ai prezzi da concordarsi di volta in volta sulla base di quelli pattuiti, oppure a consuntivo, in base ai prezzi elementari eventualmente specificati nel Contratto. A questo fine, peraltro, tali Lavori devono essere preventivamente autorizzati o
richiesti dal Committente per iscritto.
In caso di disaccordo sulla valutazione dei prezzi, di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione dei Lavori, prestazioni e forniture oggetto dei medesimi. In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalità definite nell'art. CG-61 RISERVE.
I prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili ad ogni effetto per tutta la durata dei Lavori, salvo diversa pattuizione specificata nel Contratto e/o nei Documenti Contrattuali.
CG-17 CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO E DIVIETO DI COMPENSAZIONE
La cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore è vietata.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore non può essere ceduto (art.1260 c.c.) né può essere compensato con eventuali crediti del Committente derivanti da contratti di somministrazione di energia, gas o calore.
CG-18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI
L'Appaltatore è direttamente responsabile dei Lavori oggetto del Contratto, e non potrà affidare l'esecuzione dei Lavori, nemmeno parzialmente, a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Committente, a seguito di motivata richiesta scritta dell'Appaltatore stesso.
L'Appaltatore, unitamente all'eventuale richiesta di autorizzazione per l'affidamento a terzi di Xxxxxx, dovrà presentare la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni della legislazione antimafia e dagli altri provvedimenti legislativi che regolano il subappalto
I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.
L’Appaltatore deve trasmettere, inoltre, sempre con riferimento ai suoi subappaltatori, prima o contestualmente all’inizio dei lavori, le eventuali variazioni nell'elenco nominativo del personale adibito ai lavori.
Nel caso di subappalto di opere o impianti, ove la legge lo preveda, il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione inerente il possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 46/90 e s.m.i.
L'Appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell'osservanza integrale del trattamento economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori stessi per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'inosservanza di quanto sopra stabilito darà facoltà al Committente di risolvere il Contratto, con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a semplice dichiarazione del Committente, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione del Committente per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi da parte dell'Appaltatore potesse avere arrecato.
L'autorizzazione da parte del Committente al subappalto non apporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente medesimo e dei terzi, dei Lavori subappaltati.
I ritardi causati da subfornitori o subappaltatori non sollevano l'Appaltatore dall'applicazione delle penali previste.
Eventuali inadempienze del Subappaltatore, comunque accertate dal Committente, comportano per l'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla risoluzione del subappalto ed al risarcimento dell'eventuale danno senza che per ciò l'Appaltatore stesso possa chiedere al Committente alcuno indennizzo o lo spostamento dei termini di ultimazione.
Il Committente non procede a pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o cottimisti fatti salvi gli obblighi imposti da inderogabili disposizioni di legge.
È fatto pertanto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Non sono in ogni caso da considerare affidamento a terzi le eventuali commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese per:
• la fornitura di materiali;
• la fornitura o noleggio di attrezzature da parte di ditte specializzate purché senza operatore (noleggio a freddo).
Negli ordini ai Subfornitori e per l'affidamento dei lavori a terzi, l'Appaltatore dovrà prevedere che rappresentanti del Committente o delle Autorità di Controllo abbiano il diritto di sorveglianza secondo le modalità previste nei Documenti Contrattuali.
All’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere depositata la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari nonché una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile.
CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIALI
Sarà responsabilità e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiale, apparecchiature e macchinario, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attività svolte in Italia.
CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle Condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere a Lui affidate, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei Documenti di Contratto sono da Lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
L'Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione dei Lavori o derivante da Sua inadempienza dei disposti del Contratto; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino.
L'Appaltatore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza della esecuzione dei Lavori, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere appaltate e/o di Lavori, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Committente da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta.
La presenza nei cantieri del personale di altri Appaltatori che operano per conto del Committente, nonché del personale del Committente stesso impegnato nell'esecuzione di opere, impianti e/o parti di esse, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.
L'Appaltatore si assume la completa ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, per eventuali danni o infortuni verificatisi in corso d'opera e arrecati al Committente e/o ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, agli impianti di cantiere ed opere provvisionali, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e di chiunque altro. Egli è direttamente responsabile nei confronti del Committente, dal punto di vista economico e amministrativo, dell'esecuzione dei lavori a lui appaltati, del personale, dei materiali forniti, dei mezzi ed attrezzi utilizzati (sia direttamente sia indirettamente) anche per le parti di opere o di lavori affidati a terzi, in conseguenza di subappalti, contratti similari o altri contratti diversi.
In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari - secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica - al fine di garantire l'incolumità di tutti gli addetti ai lavori e dei terzi, e per la salvaguardia dei beni pubblici e privati, nonché rendere formato ed informato il suddetto personale dei rischi ai quali potrà andare soggetto.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando il Committente (nonché i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentano) sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L'Appaltatore è altresì direttamente responsabile nei confronti del Committente per danni e furti ai materiali ed alle apparecchiature facenti parte degli impianti, fino alla stesura del Certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria, secondo le norme sulla custodia e risponde della custodia e della conservazione dei materiali di proprietà del Committente sino alla restituzione dell'eventuale eccedenza (per i quali deve tenere specifica contabilità).
L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale del Committente incaricato di verifiche dei lavori, l'eventuale approvazione da parte del Committente, o dei suoi rappresentanti, di opere, disegni o procedimenti adottati nell'esecuzione dei lavori non escludono né limitano la responsabilità dell'Appaltatore.
È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi Subappaltatori di utilizzare impianti, attrezzature e mezzi del Committente senza specifica autorizzazione dello stesso debitamente formalizzata.
L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere nei termini sopra indicati dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e, nel caso, dei suoi Subappaltatori.
Qualunque evento dannoso che si verifichi nell’esecuzione dei lavori deve essere tempestivamente segnalato al Committente e, appena possibile, corredato da una completa relazione dei fatti e degli eventuali verbali o atti redatti da pubbliche autorità.
A maggior illustrazione di quanto sopra esposto si precisa quanto segue. RESPONSABILITÀ PER DANNI AD IMPIANTI
Qualora nell’esecuzione dei lavori vengano danneggiati impianti sia del Committente sia di terzi, l’Appaltatore è integralmente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni, incluso il lucro cessante, da chiunque subiti a seguito del danneggiamento di detti impianti. Tale responsabilità si estende ai danni, incluso il lucro cessante, subiti da terzi a seguito dell’interruzione nel funzionamento di detti impianti.
RESPONSABILITÀ PER MEZZI D'OPERA NOLEGGIATI DALL' APPALTATORE
Qualora, durante il corso dei lavori, si renda necessario l'utilizzo di ponteggi, passerelle, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in generale di proprietà di altre ditte e fornitori, l'Appaltatore si impegna, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a verificare che tali mezzi siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili con l'uso, assumendo la piena ed assoluta responsabilità per tutta la durata del loro utilizzo.
RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI OPERE REGOLATE A NORMA DI LEGGE
Ad ogni effetto di legge civile e penale, viene assunta dall'Appaltatore la completa responsabilità per l'esecuzione delle opere regolate a norma di legge. Pertanto è a totale carico dell'Appaltatore anche l'osservanza della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a struttura metallica", integrata dal D.M. 14.2.1992 e seguenti.
L'Appaltatore è responsabile dei calcoli, dei disegni generali e particolari, della firma del progetto esecutivo. Se il progetto viene fornito dal Committente, l'Appaltatore è tenuto a verificarlo e farlo proprio.
L'Appaltatore deve provvedere all'espletamento delle pratiche per la denuncia dei cementi armati e alla redazione della relazione di fine lavori presso il competente Ufficio Tecnico, secondo quanto disposto dalla già citata Legge e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP.
È obbligo dell'Appaltatore trasmettere al Committente una copia della documentazione relativa alle denunce al suddetto Ufficio Tecnico, dalla quale risulti l'avvenuto deposito del progetto.
Il Committente nomina a propria cura e spese un collaudatore per l'espletamento delle pratiche relative, sempre secondo quanto disposto dalla citata Xxxxx 5 novembre 1971 n. 1086 e successive integrazioni.
CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE
L'Appaltatore è totalmente responsabile dei danni al Committente ed ai suoi dipendenti, all'opera appaltata, a terzi, anche per fatto doloso o colposo del Suo personale, dei Suoi Subappaltatori e dei Suoi ausiliari in genere e di chiunque Egli debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.
Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa di cui all'art. CG-24 ASSICURAZIONI.
Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore, a cose dell'Appaltatore o del Suo personale, sono sempre a carico dell'Appaltatore stesso.
CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Con riferimento a quanto detto al precedente art. CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE, l'Appaltatore garantisce in particolare ed in ogni tempo il Committente da qualsiasi rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica od altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione dei Lavori oggetto del Contratto.
CG-23 RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE RIGUARDANTI IL CONTRATTO
L'Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su quanto concerne progetti, disegni, fotografie, documenti di ogni genere e notizie riguardanti le opere appaltate, ad astenersi dal pubblicare articoli o memorie su quanto sia inerente alle opere stesse o sia venuto a conoscenza per causa dei Lavori e dal far visitare il cantiere da terzi, salvo esplicita autorizzazione del Committente, da richiedere di volta in volta.
CG-24 ASSICURAZIONI
L’Appaltatore deve stipulare, a propria cura e spese con primarie Compagnie di Assicurazione, le coperture assicurative, tra quelle di seguito elencate e richieste nel Contratto:
1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente, i dipendenti dello stesso, nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 2.500.000.
In particolare la polizza deve includere:
• la responsabilità dei subappaltatori e di tutti coloro che prendono parte ai lavori per conto o su commessa dell’assicurato;
• i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi con sottolimite non inferiore ad euro 500.000;
• i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori con sottolimite non inferiore ad euro 500.000;
• i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute o possedute con sottolimite non inferiore ad euro 500.000.
2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro con sottolimite per persona non inferiore ad euro 1.000.000.
3) All Risks del tipo CAR (contractor all risks) o EAR (erection all risks) per i danni all’opera.
In tale polizza la denominazione di Assicurato deve valere oltre che per l’Appaltatore anche per il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori e tutti i partecipanti ai lavori.
Le somme da assicurare nella Sezione 1 – Danni alle cose – devono essere le seguenti:
Partita 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei
valore dell’appalto compreso il valore di eventuali materiali forniti dal Committente.
Partita 2 – Impianti ed opere preesistenti
importo non inferiore a euro 500.000, salvo diverse indicazioni.
Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero
importo non inferiore a euro 100.000, salvo diverse indicazioni.
Deve essere operante anche la Sezione 2 – Responsabilità civile verso terzi – con un massimale non inferiore a euro 2.000.000 unico per sinistro.
In caso di esistenza di altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi la presente Sezione deve operare in differenza di condizioni e in differenza di limiti.
La polizza deve comprendere le seguenti estensioni:
• danni ad opere ed impianti preesistenti
• costi di demolizione e sgombero
• eventi sociopolitici
• manutenzione estesa per un periodo di 24 mesi successivo all’esecuzione dei lavori
• danni causati da errori di progettazione o calcolo (in caso di polizza CAR solo quando è prevista in contratto anche la progettazione del lavoro oggetto dell’appalto)
• danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione (in caso di polizza EAR)
• responsabilità civile incrociata
• danni da interruzione o sospensione di attività di terzi con sottolimite non inferiore a euro 500.000.
4) Responsabilità Civile del Progettista, con massimale non inferiore a euro 1.500.000, a copertura di tutti i danni, comprese le perdite patrimoniali, conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto esecutivo dell’opera, nonché i danni conseguenti alla mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui è destinata.
Il Committente può comunque richiedere ulteriori coperture assicurative in sostituzione o ad integrazione di quelle sopra elencate.
Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell’Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo il caso di dolo.
L’Appaltatore è tenuto a rilasciare al Committente copia delle polizze richieste prima dell’inizio dei lavori, attestando l’avvenuto pagamento dei relativi premi.
Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l’operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Qualora nel corso del contratto le polizze presentate venissero sostituite, l’Appaltatore deve tempestivamente presentare la copia delle nuove polizze al Committente.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore.
In caso di mancato pagamento dei premi di polizza e degli eventuali rinnovi, il Committente può avvalersi della facoltà di provvedervi direttamente, trattenendo le relative spese maggiorate degli interessi dalla prima quota successiva dovuta all’Appaltatore.
Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell’Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.
CG-25 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI
Qualora nel cantiere operino altri Appaltatori e/o fornitori per conto del Committente, nonché personale del Committente stesso impegnato nei Lavori, l'Appaltatore deve favorire la collaborazione e il coordinamento tra gli stessi, ai fini del buon svolgimento delle rispettive attività.
In particolare l'Appaltatore è responsabile, per quanto da Lui dipende, dei danni che possano derivare al Committente da situazioni di disaccordo verificatesi nell’ambito dei lavori.
L'Appaltatore è pertanto tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal Committente e da altri Appaltatori o altri fornitori che operano contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono i Lavori a Lui appaltati, per il buon andamento dell'insieme di tutti i Lavori.
L'esecuzione dei Lavori appaltati può essere condizionata da altre attività contemporanee, e pertanto programmi e svolgimento dei Lavori devono essere concordati tra il Committente e l'Appaltatore, senza che ciò costituisca di per sé diritto a richiedere compensi diversi da quelli pattuiti nel Contratto.
Il Committente si impegna a:
a) promuovere la cooperazione con i datori di lavoro appaltatori, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. I datori di lavoro appaltatori si devono informare reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
In presenza di cantieri temporanei o mobili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i., si applica la normativa in materia di sicurezza sul lavoro secondo le disposizioni del decreto medesimo per tale fattispecie.
CG-26 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEI LAVORI
Il Committente si riserva il diritto di controllare lo stato di avanzamento Lavori oggetto del Contratto senza peraltro che questa azione di controllo possa venire considerata come ingerenza nella conduzione del Contratto.
Modalità, estensione ed oggetto del controllo saranno definiti nei Documenti Contrattuali, in dipendenza della natura del Contratto stesso e degli obiettivi che il Committente intende perseguire con l'azione di controllo in generale volta alla tutela dei suoi interessi o a esigenze di carattere più generale.
CG-27 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Il Committente si riserva il diritto di effettuare controlli tecnici e contabili sulla gestione del Contratto a mezzo di proprie Funzioni specializzate o di terzi.
CG-28 ORDINI DEL COMMITTENTE
Qualora il Committente dia disposizioni all’Appaltatore, che si riferiscano ai tempi di esecuzione dei Lavori, o riguardino la sostituzione dei materiali impiegati, l'Appaltatore deve dare corso a queste disposizioni, salva la sua facoltà di esprimere formale riserva scritta nei modi e nei tempi di cui all’Art. CG-61 RISERVE.
Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere o prestazioni non determinate esattamente nel progetto o di eventuali varianti rispetto al progetto stesso, il Committente di volta in volta comunica disposizioni, nei limiti e con le modalità derivanti dalla natura del Contratto.
Il Committente o altro incaricato che riscontri che i lavori e/o e le forniture non siano conformi a quanto previsto dal contratto, contesta formalmente le mancanze riscontrate, chiede all’Appaltatore di eliminare le irregolarità rilevate, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.
Quanto sopra non costituisce ingerenza nell'attività dell'Appaltatore ma è esplicazione del controllo tecnico amministrativo finalizzato alla tutela dei propri
interessi; rimandendo esclusivamente in capo all’Appaltatore gli oneri e i doveri relativi al contratto di Appalto.
CG-29 COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE
Le comunicazioni all'Appaltatore sono fatte esclusivamente per iscritto.
Qualora tali comunicazioni siano fatte dal Committente con riferimento a istruzioni, prescrizioni, consegna di elaborati progettuali, o per qualsiasi altro motivo, esse avvengono mediante Note di Servizio, inviate anche tramite fax, che l'Appaltatore (o il Suo rappresentante in cantiere) deve restituire firmata per ricevuta.
Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da Lui presentate per iscritto al Commitente, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che Egli la accetta integralmente e senza alcuna riserva e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.
Il Committente notificherà all'Appaltatore entro i successivi venti giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.
CG-30 COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve fare ogni Sua comunicazione al Committente esclusivamente per iscritto.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza del Committente, di cui abbia bisogno per la prosecuzione dei Lavori.
Qualora il Committente ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni da lui dovute, malgrado la richiesta dell'Appaltatore sia stata fatta in tempo utile e questo ritardo comporti in modo inevitabile le fermate dei relativi Xxxxxx, si applicano in tal caso le prescrizioni previste per ritardo dei Lavori di cui all'art. CG-58
RITARDI DEI LAVORI.
Qualunque incidente, infortunio, danno arrecato a terzi ed ogni evento di qualsiasi genere che possa avere influenza sull'esecuzione dei Lavori e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Committente, dovrà essere segnalato al Committente stesso, oltre che alle Autorità ed Enti competenti, nel più breve tempo possibile e non oltre ventiquattro ore dall'evento. L'Appaltatore dovrà presentare
una relazione completa dei fatti, con documentazione. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari.
CG-31 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ciascuno dei Contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del Contratto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
L'Appaltatore deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di Lavori che non sono di Sua competenza, ma che possono interferire con la Sua opera o condizionarla.
L'Appaltatore sarà tenuto a richiedere in ogni caso, in tempo utile, il rilievo in contraddittorio di tutti i Lavori e le prestazioni, in particolare di quelli che in seguito non sarebbero accessibili per le constatazioni o gli accertamenti necessari.
L'Appaltatore ove non ottemperi a ciò, salvo prove contrarie, da fornirsi a sua cura e spesa, ma con esclusione di prove testimoniali, dovrà accettare le decisioni del Committente con tutte le loro conseguenze.
CG-32 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione di Xxxxxx richiesti dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio, commisurato all'urgenza dei Lavori, il Committente ha il diritto di procedere alla loro esecuzione, sia affidandola ad altri che provvedendo direttamente.
I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione delle Condizioni di Contratto sono a carico dell'Appaltatore.
CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Salvo diversa pattuizione contemplata nel Contratto, l'ottenimento delle autorizzazioni da richiedere a Enti Pubblici ed a privati per l'opera da realizzare e le relative occupazioni permanenti di terreni, deve ritenersi a cura ed a spese del Committente, a carico del quale rimangono gli oneri relativi ad eventuali servitù.
Il rilascio di dette autorizzazioni viene, di volta in volta, comunicato all'Appaltatore che si obbliga senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro concordate dal Committente con i terzi interessati.
Qualora per l'esecuzione del lavoro si debba accedere a proprietà asservite, l'Appaltatore deve sempre avvertire preventivamente il proprietario delle stesse.
Le autorizzazioni per l'eventuale occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato (con tutte le relative spese), che si rendessero necessarie per l'installazione del cantiere dell'Appaltatore, sono a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli attraversamenti di opere pubbliche (linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, ferrovie, strade, ecc.) previa conferma da parte del Committente e subordinatamente alle eventuali necessità di servizio degli Enti interessati; si impegna altresì a non sollevare eccezioni se per dette esigenze, ivi comprese quelle di esercizio del Committente stesso per l'attraversamento delle condutture di sua proprietà, il programma dello svolgimento dei Lavori dovesse subire alterazioni o ritardi, salvo il suo diritto a richiedere per iscritto, un prolungamento dei termini di completamento dei Lavori, non eccedente il ritardo eventualmente verificatosi.
L'Appaltatore si impegna inoltre a prendere diretti accordi con gli Enti proprietari o comunque responsabili delle strade e della viabilità, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni impartite dagli stessi, onde evitare o ridurre al minimo le interruzioni del transito e a provvedere a tutte le segnalazioni diurne e notturne prescritte e/o necessarie per evitare pericoli alla pubblica incolumità.
L'Appaltatore si impegna ad ottenere, a Sua cura e spese, dalle competenti Autorità, i permessi per l'eventuale uso di mine, uso che deve essere fatto in accordo con le prescrizione di legge ed utilizzando tutte le segnalazioni e prescrizioni necessarie per evitare pericoli a terzi.
L'Appaltatore dovrà provvedere a Sua cura e spese a richiedere alle competenti Autorità l'autorizzazione all'uso di materiali od apparecchiature con emissione di radiazioni (per esempio per il controllo non distruttivo di saldature) e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare pericoli anche a terzi.
CG-34 PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
Il personale dipendente che l'Appaltatore adibisce ai lavori deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti dal contratto o di volta in volta concordati con il Committente.
L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in
cui si svolgono i Lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle Leggi, dei Regolamenti e delle Norme in vigore.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle strutture e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Il personale resterà, a tutti gli effetti tecnici, legislativi, sindacali e contrattuali, alle dipendenze dell'Appaltatore e dovrà essere idoneo e qualificato ai Lavori in oggetto, essere provvisto dei normali e/o speciali attrezzi di lavoro ed essere munito di documento che attesti l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.
L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle opere appaltate. A tale fine Egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore deve dotare il proprio personale oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al Contratto, anche di quelli che possano essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.
L'Appaltatore, ove il Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Committente non Lo esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità. Non si darà comunque corso al pagamento della rata finale a saldo senza la dichiarazione esplicita dell'Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere.
Il Committente ha il diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza o le disposizioni interne o che non risultino essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi sub-Appaltatori autorizzati o per i quali l’Appaltatore non abbia provveduto alla trasmissione della documentazione prevista nei documenti contrattuali.
L'Appaltatore deve provvedere che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.
In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente comunicherà all'Appaltatore e, se del caso anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata, e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato sino a
quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Committente, né avrà alcun titolo di richiedere il risarcimento di danni.
CG-35 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI
L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale da Lui dipendente, direttamente o eventualmente dipendente da Suoi Subappaltatori autorizzati in conformità a quanto previsto all'art. CG-18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI, di tessera di riconoscimento conforme alle previsioni di legge, che servirà anche per autorizzazione di accesso al cantiere.
Il documento di identificazione deve essere munito di fotografia e deve attestare l'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.
L'accesso al cantiere verrà interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione.
L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente una lista completa e dettagliata del personale autorizzato ad accedere al cantiere e dovrà tempestivamente provvedere ad eventuali aggiornamenti.
Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in relazione alla conduzione dei Lavori.
CG-36 CONSEGNA DELLE AREE DI LAVORO
Il Committente affida all'Appaltatore le aree nelle quali dovranno essere eseguiti i Lavori oggetto del Contratto.
L'Appaltatore è responsabile delle aree di lavoro affidategli dal Committente.
Il Rappresentante dell'Appaltatore, incaricato della Direzione del Cantiere è tenuto a prendere conoscenza dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza nelle quali prende in consegna l'impianto su cui od in prossimità del quale devono essere eseguiti i Lavori, e di conseguenza adotterà tutte le necessarie misure e precauzioni richieste dallo specifico tipo di lavoro in relazione alle condizioni di cui all'articolo CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI.
Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore ha l'obbligo di interdire il transito nelle aree di cantiere e nelle aree assegnate all'Appaltatore, al personale e ai mezzi di
terzi (compresi i propri Subappaltatori) se prima non li ha resi edotti dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza.
Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore dovrà quindi rilasciare una apposita autorizzazione al transito (o permesso di agibilità), assumendosi quindi ogni responsabilità e dovrà farsela restituire quando il personale così autorizzato avrà completato il proprio compito o esaurito lo scopo per cui è stata richiesta l'autorizzazione.
Nel caso di presenza contemporanea di più Appaltatori, ciascuno è responsabile per i Lavori del proprio Contratto.
CG-37 ONERI PER LIMITAZIONI AL TRANSITO SU STRADE PUBBLICHE
L'Appaltatore, prima di formulare la propria offerta, deve aver verificato lo stato delle strade pubbliche interessate dall'eventuale traffico pesante o trasporto di tipo eccezionale necessario per l'esecuzione del Contratto e aver preso i necessari contatti con gli Enti proprietari delle strade stesse al fine di concordare con essi le condizioni alle quali deve sottostare per svolgere tale traffico pesante od eseguire trasporti aventi carattere eccezionale su dette strade.
L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni di utilizzazione suddette e pertanto sono a carico Suo tutti gli oneri conseguenti a limitazioni o divieti di transito, alla adozione di itinerari obbligati, a gravami o contributi per manutenzioni e riparazioni delle strade utilizzate, eventualmente imposti in qualsiasi momento dagli Enti proprietari, nonché gli oneri conseguenti all'esecuzione di trasporti di tipo eccezionale (scorte, permessi, limitazioni di orario, etc.).
Sono pure a carico dell'Appaltatore gli interventi di ricondizionamento o di miglioria di dette strade, quali allargamenti di curva e di strettoie, di rinforzi di manufatti, etc. che venissero eventualmente richiesti dagli Enti proprietari in dipendenza del passaggio dei mezzi pesanti adibiti ai Lavori oggetto del Contratto, al fine di assicurare la regolarità e la sicurezza del traffico pubblico e per la tutela del pubblico interesse.
L'Appaltatore pertanto non ha alcun titolo ad accampare diritti od avanzare richieste di compensi, quale sia l'entità effettiva degli oneri da Lui sopportati in conseguenza di quanto sopra detto, oltre a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali.
CG-38 SICUREZZA DEL CANTIERE
La sicurezza del lavoro è un valore irrinunciabile e prioritario. Devono quindi essere predisposte ed attuate tutte le misure necessarie ed indispensabili per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.
In caso di interventi in aree inquinate l’Appaltatore dovrà preoccuparsi di verificare l’esistenza di particolari prescrizioni e ordinanze emesse dalle autorità competenti per sottoporre a tutela preventiva determinate aree del territorio ed uniformarsi ad esse.
L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza.
I costi relativi sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.
In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare il Committente.
CG-39 INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIE
L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura dei Lavori appaltati, dovrà provvedere alla progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di adeguate ed efficienti installazioni di cantiere, complete di tutte le unità fisse e mobili di qualsiasi natura, anche speciali, necessarie allo svolgimento dei Lavori e dei montaggi ed al loro completamento.
L'Appaltatore dovrà approntare i cantieri in modo ordinato ed utilizzando materiali di buona qualità, funzionali, di minimo ingombro, sicuri e di piacevole estetica.
Le baracche provvisorie dovranno essere del tipo prefabbricato, ed adeguatamente verniciate su tutte le superfici esterne.
Il Committente potrà richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore di integrare o modificare a sue spese le installazioni di cantiere, al fine di adeguarle alle effettive esigenze dei Lavori da effettuare.
Le Installazioni di Cantiere si intendono provvisorie e quindi non potranno avere mai carattere permanente, salvo quando indicato esplicitamente nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore dovrà provvedere anche alle eventuali Opere Provvisorie necessarie e dovrà curare che le stesse non subiscano od arrechino danni nel corso dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà anche predisporre le opere provvisorie di qualsiasi genere necessarie per l'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti.
Per quanto concerne il deposito e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti, oltre alle disposizioni emanate dall'Ufficio di Igiene e dalle competenti Autorità, le cui prescrizioni saranno tassativamente rispettate senza oneri per il Committente. Resta ferma l’applicazione dell’Art. CG-52 MATERIALI DI RISULTA, SFRIDI E RIFIUTI.
Le rimozioni degli impianti di cantiere e delle opere provvisorie dovranno essere eseguite in modo tale da lasciare i terreni completamente sgomberi da qualsiasi materiale e ripristinati nello stato in cui si trovavano prima dell'uso.
L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei Lavori deve modificare, sostituire od ampliare le Installazioni di Cantiere e le Opere Provvisorie rispetto alle Sue previsioni iniziali, salvo nei casi e nella misura in cui ciò sia dovuto ad esigenze del Committente comportate da ragioni diverse dall'esecuzione dell'opera oggetto del Contratto.
L'Appaltatore deve curare che le Installazioni di Cantiere siano mantenute in piena efficienza per tutta la durata dei Lavori.
Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono già considerati nei compensi contrattuali.
CG-40 IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI
L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, ai trasporti nell'ambito del cantiere, a tutte le operazioni di carico e di scarico, alla verifica dei materiali all'arrivo, al deposito, all'immagazzinamento nel cantiere stesso ed alla sorveglianza di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti all'esecuzione dei Lavori di Sua competenza, anche se approvvigionati direttamente dal Committente.
L'Appaltatore dovrà svolgere le suddette attività in accordo con quanto eventualmente prescritto dal Committente.
L'Appaltatore è obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità.
Resta inoltre a Suo carico l'onere della movimentazione dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari nel corso del montaggio.
L'entrata e l'uscita da tali depositi e magazzini dei materiali, apparecchiature e macchinari approvvigionati dal Committente, sono regolate dalle disposizioni impartite dal Committente medesimo.
L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito dal Committente, nonché di eventuali deperimenti non dipendenti da vizi intrinseci del materiale fornito dallo stesso.
CG-41 DEPOSITI ED IMPIEGO DI MATERIALI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI ED INQUINANTI
L'Appaltatore è tenuto ad osservare le leggi, i regolamenti ed ogni disposizione vigente, in materia di custodia ed uso di detti materiali.
Le opere e prestazioni necessarie per ottemperare alle disposizioni di legge sono a carico dell'Appaltatore.
CG-42 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
In caso di rinvenimento di ordigni bellici, l’Appaltatore dovrà interrompere i lavori e farne immediata denuncia alla Autorità competente (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) e quindi darne formale comunicazione al Committente ed avere la massima cura, fino all’intervento dell’Autorità, segregando e presidiando il cantiere.
Il cantiere, dal ritrovamento dell’ordigno e fino al nulla osta alla ripresa dei lavori da parte dell’Autorità, verrà sottratto alla competenza dell’Appaltatore o, per esso, de subappaltatore, secondo quanto disposto dall’Autorità interessata.
In nessun caso l’Appaltatore potrà richiedere alcun risarcimento danni al Committente per fermo cantiere e quant’altro.
CG-43 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE
L'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate le norme in vigore in materia di protezione ambientale, nonché le prescrizioni delle competenti Amministrazioni statali, regionali e locali.
L'Appaltatore dovrà attenersi alle norme e prescrizioni emanate nelle suddette materie anche durante l'esecuzione del Contratto e dovrà fra l'altro, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, presentare tempestivamente le dichiarazioni e documentazioni prescritte o comunque richieste; adottare le misure appropriate e/o imposte dalle competenti Autorità, adeguando i propri impianti e le lavorazioni a quanto da esse stabilito; curare l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie
tenuto conto delle modalità di svolgimento dei Lavori; prestarsi all'effettuazione delle verifiche, ispezioni e controlli prescritti o comunque richiesti.
Gli eventuali maggiori costi e ritardi implicati dall'adeguamento delle Installazioni di Cantiere e dei Lavori alle norme e prescrizioni in materia e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti imposti da Autorità ed Enti non comportano diritto dell'Appaltatore a chiedere maggiori compensi né lo spostamento dei termini di ultimazione delle Opere, eccettuata l'ipotesi che detti maggiori costi e ritardi conseguano a disposizioni vigenti di carattere generale sopravvenute e diverse da quelle vigenti al tempo della stipula del Contratto.
Si prescrive inoltre quanto segue.
a. Aree a Verde
L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori su aree a verde pubblico o privato con ogni ragionevole precauzione e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili per la tutela e la conservazione delle aree a verde, obbedendo a tutte le istruzioni emanate dai funzionari preposti, dai Comuni dove opera il Committente, o da altra autorità competente o proprietario, che abbia titolo in materia o giurisdizione sull'area interessata.
Nelle aree a verde l'Appaltatore non dovrà depositare materiali, fare operare o eseguire manutenzione di attrezzature e mezzi d'opera tranne che per quelli strettamente necessari ai lavori e limitatamente alle aree a verde a lui concesse con le autorizzazioni sopra citate.
Pertanto l’Appaltatore sarà l’unico responsabile, sotto ogni aspetto, di qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra e dei danni causati anche a terzi.
Ogni danno causato ad aree a verde imputabile all'Appaltatore sarà riparato a completa soddisfazione del Committente e delle suddette autorità.
b. Scarico delle acque
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all’eliminazione dall’area di lavoro delle acque meteoriche e sorgive nonché allo smaltimento delle acque di scarico degli impianti di cantiere e dei fronti di lavoro.
Tutte le acque di scarico, più le eventuali acque provenienti dalle opere, dovranno essere opportunamente trattate a norma delle Leggi vigenti, prima di essere avviate allo smaltimento e/o essere immesse nel sistema fognario o nell’alveo degli esistenti corsi d’acqua.
c. Trasporti di Materiali
I mezzi di trasporto che lasciano l'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private, dovranno avere le ruote libere da fango e da altri detriti che possano imbrattare le pavimentazioni stradali. I mezzi che vanno e vengono dall'area di lavoro con carico di materiali dovranno essere riempiti in modo da evitare caduta di materiali o detriti sulle strade. In ogni caso la caduta accidentale di materiale dovrà essere rimossa immediatamente a carico dell'Appaltatore.
d. Rumore
L'Appaltatore dovrà attuare ogni provvedimento possibile per limitare il livello di rumorosità causato dall’esecuzione dei lavori. In tutti i casi il livello di emissione di rumore dovrà essere contenuto, al confine delle aree di cantiere, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
In particolare si prescrive quanto segue:
• Il rumore prodotto dalle attività di cantiere dovrà essere limitato alle ore meno sensibili del giorno.
• Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera, qualora equipaggiati con motori a combustione interna, muniti di silenziatori conformi alle normative vigenti, in buono stato e non manomessi.
• Tutti i motocompressori, le motosaldatrici, i demolitori, i generatori ecc. dovranno essere del tipo silenziato.
• Dovranno essere adottate tutte le precauzioni nella movimentazione di materiali e/o attrezzature evitando trascinamenti sull’asfalto e scarichi bruschi.
e. Controllo delle polveri
L'Appaltatore dovrà limitare sempre e controllare in ogni momento la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sulle strade che nelle aree di deposito. Le polveri dovranno essere abbattute con sistemi di getti d'acqua o altri metodi consentiti ed adeguati.
f. Accensione di fuochi
Non sono ammesse accensioni di fuochi in cantiere
g. Qualità dell’aria
L’Appaltatore sarà tenuto al contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori a combustione interna quali autocarri, escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori.
È necessario quindi l’adeguamento degli scarichi di tali mezzi d’opera ai limiti emissivi prescritti dalle vigenti normative ed il controllo periodico delle emissioni; il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la documentazione provante i citati adeguamenti.
h. Movimentazione oli e carburanti
Tutte le operazioni di movimentazione di oli lubrificanti dovranno avvenire in luoghi adeguatamente protetti in modo da prevenire potenziali contaminazioni di suolo e di acqua. In tal senso qualora si effettuino con regolarità, presso le aree di cantiere, attività di movimentazione di oli e carburanti, l’Appaltatore dovrà predisporre delle piazzole impermeabili, possibilmente coperte, espressamente dedicate all’esecuzione delle operazioni sopra citate. Nei cantieri minori, l’eventuale movimentazione di idrocarburi dovrà avvenire in aree destinate anche ad usi diversi ma comunque adeguatamente protette e lontane da corsi d’acqua. In caso di sversamento accidentale di oli e carburanti essi dovranno essere tempestivamente intercettati, raccolti e smaltiti. Qualora, nonostante le protezioni, fosse interessato del suolo non protetto, il terreno contaminato dovrà essere
adeguatamente asportato e smaltito secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi elencati in tutti i precedenti commi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono già considerati nei compensi Contrattuali.
CG-44 MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE
Tutti i materiali che per Contratto devono essere forniti dal Committente s'intendono consegnati all'Appaltatore presso il cantiere del Committente stesso su automezzo, salvo quanto diversamente pattuito e/o stabilito nei Documenti Contrattuali.
Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico dell'Appaltatore.
Dal momento della consegna dei materiali nel cantiere, tutte le operazioni necessarie per il loro scarico, trasporto al luogo di immagazzinamento e/o impiego, sballaggio, sono a carico dell'Appaltatore anche se effettuate in più riprese e con deposito intermedio in aree provvisorie.
S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese) eseguite nell'ambito dei cantieri oggetto del Contratto.
Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria ai fini della contabilizzazione dei Lavori.
L'Appaltatore all'atto del ricevimento dei materiali è tenuto ad effettuare, a Sua cura e spese, un controllo visivo e dimensionale per accertarne la consistenza e lo stato di conservazione, in accordo alle specifiche od alle norme citate nei Documenti Contrattuali;
L'Appaltatore si impegna inoltre a controllarne, all'atto del ricevimento, a prendere conoscenza delle informazioni e delle precauzioni riportate nelle eventuali schede di sicurezza che sono messe a disposizione dell’Appaltatore prima dell’utilizzo dei prodotti.
L'Appaltatore é costituito custode di tutti i materiali e apparecchiature da utilizzarsi nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto e dovrà pertanto prendere le necessarie misure atte ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese al rimpiazzo di quanto danneggiato o sottratto, obbligandosi altresì a tenere indenne e manlevato il Committente da ogni responsabilità per danni, a persone o cose, cagionati al Committente medesimo e/o ad eventuali terzi dai materiali ricevuti in consegna.
All'Appaltatore è fatto divieto di asportare dal cantiere materiali di qualsiasi qualità e natura, salvo autorizzazione scritta del Committente.
Tutto il materiale da restituire al Committente deve essere movimentato e suddiviso con la massima cura, al fine di consentirne il miglior riutilizzo. Il Committente si riserva di precisare eventuali specifiche modalità in relazione a particolari attività di recupero.
Relativamente ai materiali in resa al Committente per "eccedenze prelievo" l'Appaltatore deve provvedere ad emettere proprio "Documento di trasporto" in conformità alle disposizioni di legge.
L'eventuale materiale risultante mancante od avariato viene addebitato all'Appaltatore.
CG-45 RICOVERO E CUSTODIA DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE
Il materiale del Committente preso in consegna dall'Appaltatore deve essere tenuto diviso per tipo e qualità secondo le prescrizioni date dal Committente.
In genere, l'Appaltatore deve provvedere all'accurata disposizione in magazzino dei materiali secondo le caratteristiche specifiche e qualità degli stessi. In particolare, i materiali non facilmente riconoscibili a vista devono essere contrassegnati opportunamente.
È facoltà del Committente (e obbligo dell'Appaltatore di prestarsi all'uopo) effettuare verifiche inventariali periodiche sulla consistenza dei materiali di proprietà del Committente in consegna all'Appaltatore e non ancora installati.
L'Appaltatore si obbliga, a fini di controllo e di ordine fiscale, a documentare al Committente, al termine dei lavori eseguiti con materiali forniti dal Committente stesso, i quantitativi utilizzati di ciascun materiale.
CG-46 MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE
I materiali e/o apparecchiature da fornire e/o da impiegare nell'esecuzione dei Lavori dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed ai requisiti specifici riportati nei Documenti Contrattuali.
In assenza di diverse prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali, i materiali e/o apparecchiature dovranno essere nuovi e adatti al servizio per il quale verranno
utilizzati e delle migliori qualità esistenti in commercio ed approvati dal Committente.
Il Committente, in corso d'opera, può prelevare in ogni momento dai manufatti campioni dei materiali impiegati, per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati e adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni in caso di difformità.
Per i materiali che rimarranno stoccati a piè d'opera, l'Appaltatore si assume tutti i rischi e i pericoli per qualunque causa di deterioramento o perdita; tali materiali potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dal Committente. Tutti gli oneri e i costi relativi alla sostituzione dei materiali non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore nell’utilizzare vernici o materiali contenenti prodotti chimici necessari all’espletamento dei Lavori dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza. Le schede dei prodotti che l’Appaltatore utilizzerà per l’espletamento dei Lavori dovranno essere consegnate al Committente prima dell’inizio dei Lavori stessi.
CG-47 PROVE E CONTROLLI
Le prove ed i controlli sui materiali ed apparecchiature dovranno essere eseguiti in accordo alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali.
Dette prove saranno a cura e spese dell'Appaltatore, salvo se diversamente specificato nei Documenti Contrattuali.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare con opportuno anticipo la data in cui verranno effettuate le prove ed i collaudi al Committente, il quale si riserva la facoltà di parteciparvi.
Tutte le prove dovranno essere effettuate in accordo ad appropriate procedure scritte, predisposte dall'Appaltatore ed approvate dal Committente, dove risultino, tra l'altro, identificati i parametri esecutivi ed i criteri di accettabilità delle singole prove.
Di tutte le prove l'Appaltatore dovrà redigere appositi verbali, da tenere a disposizione del Committente e dell'autorità di controllo.
Quando il Committente abbia rifiutato materiali e/o apparecchiature come non atti/e all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirli/e con altri/e che corrispondano alle caratteristiche richieste.
Resta inteso che malgrado l'accettazione dei materiali e/o apparecchiature da parte del Committente, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita dei Lavori anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
CG-48 INTRODUZIONE NEL CANTIERE DI MEZZI D'OPERA E MATERIALI
L'Appaltatore deve presentare al Committente un elenco nel quale sono indicati i veicoli, le attrezzature fisse e mobili, gli utensili, le macchine, i materiali etc. che intende introdurre in cantiere.
Quanto detto vale anche per i mezzi d'opera e materiali di proprietà di Subappaltatori o Subfornitori operanti per l'Appaltatore.
Tale procedura non comporta da parte del Committente né controllo né valutazione della rispondenza alle Norme e disposizioni di sicurezza per mezzi e materiali, restando sempre unico responsabile di tale rispondenza l'Appaltatore stesso.
L'Appaltatore deve attenersi anche ad altre eventuali disposizioni in vigore in merito all'entrata ed uscita di materiali e mezzi di proprietà di terzi.
CG-49 CUSTODIA DEL CANTIERE
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere ed alla illuminazione del cantiere stesso e delle sue pertinenze, avendone la responsabilità.
L'obbligo di custodia vale anche nei periodi di eventuali sospensioni dei Lavori, salvo diverse prescrizioni stabilite nei Documenti Contrattuali o successive pattuizioni tre le Parti.
CG-50 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE
L'Appaltatore deve provvedere alla manutenzione ed alla pulizia del cantiere e delle opere per tutta la durata dei Lavori.
Qualora i Lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altri Appaltatori, gli oneri della pulizia e manutenzione sono equamente ripartiti tra gli stessi.
CG-51 SGOMBERO DEL CANTIERE
Non appena ultimati i Lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le proprie Installazioni di cantiere e le Opere Provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata ed a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, entro il termine concordato con il Committente.
L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di propria fornitura.
Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Committente inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo trenta giorni da tale invito, il Committente potrà provvedere direttamente, anche a mezzo di terzi, restando inteso che tutti gli oneri, anche per eventuali danni a terzi, e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e il Committente potrà procedere all’esecuzione in danno ai sensi dell’Art. CG-32 ESECUZIONE IN DANNO.
Il Committente può richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei Lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al proseguimento dei Lavori stessi.
CG-52 MATERIALI DI RISULTA, SFRIDI E RIFIUTI
CG-52.1 Generalità
Salvo diversa comunicazione, i materiali di risulta prodotti dai lavori oggetto dell’Appalto sono presi in carico dal Committente o dall’Appaltatore secondo i seguenti criteri:
1) materiali presi in carico dal Committente: sono parti d’impianto derivanti da smontaggi o materiali in eccedenza forniti dal Committente e non più utilizzati dall’impresa che, in quanto potenzialmente riutilizzabili, devono essere resi al Committente;
2) materiali che rimangono in carico all’Appaltatore: tutti i materiali non previsti al punto 1), quali:
i. materiali derivanti dalle attività di scavo;
ii. tutti i rifiuti riconducibili all’attività lavorativa dell’Appaltatore (es. residui di schiume, scarti di coibentazione, imballaggi vari, sfridi di lavorazione, imballaggi e scarti da verniciatura, ecc.);
iii. rifiuti derivanti da attività su rete fognaria quali, ad esempio, manutenzione e spurgo di caditoie, di pozzetti, di fosse biologiche, ecc.
I materiali di cui al punto 1) devono essere movimentati e suddivisi con la massima cura secondo le prescrizioni indicate dal Committente. L’Appaltatore deve
provvedere ad emettere proprio “Documento di trasporto” in conformità alle disposizioni di legge.
Qualora i materiali da riconsegnare al Committente siano contaminati o comunque pericolosi, prima del versamento ne dovrà essere data pronta comunicazione ed attendere le istruzioni del caso.
Il Committente definirà quali materiali forniti dal Committente o derivanti da lavorazioni su impianti del Committente dovranno essere considerati potenzialmente riutilizzabili; questi ultimi dovranno essere raccolti, trasportati e riconsegnati, a cura e spesa dell’Appaltatore, nei magazzini del Committente.
I materiali di cui al punto 2) dovranno essere gestiti in conformità alle normative vigenti in materia. In particolare, il produttore del rifiuto è il soggetto giuridico la cui attività ha prodotto il rifiuto. Pertanto il produttore dei rifiuti risultanti dalle attività lavorative è l’Appaltatore.
Si evidenzia inoltre che l’Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, è responsabile della gestione degli stessi nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di tenere i materiali distinti per tipologia mantenendoli disposti in modo da non causare intralci alla viabilità, per tutta la durata dei Lavori.
Fatta salva l’applicazione del successivo art. CG-52.2, riguardante i materiali derivanti da attività di scavo, tutti i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni dell’Appaltatore, citati al precedente punto 2 (rifiuti e sfridi) dovranno essere raccolti in appositi contenitori suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e smaltiti, a cura e spesa dell’Appaltatore, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente presso gli impianti di smaltimento autorizzati.
Il deposito, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato a cura e spese dell’Appaltatore secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
È fatto assoluto divieto di occultare o di asportare dal cantiere o abbandonare materiali di qualsiasi entità, qualità e natura.
In applicazione di quanto previsto all’art. CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA, il Committente si
riserva di effettuare controlli, anche in corso d’opera, per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni. L’eventuale riscontro di un mancato rispetto delle normative di cui sopra potrà dare origine alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
Il Committente si riserva di effettuare audit anche presso le sedi dell’Appaltatore.
Fermo restando la responsabilità dell’Appaltatore, in relazione alla gravità della violazione riscontrata, il Committente potrà ordinare l’immediata sospensione dei lavori sino all’adeguamento delle misure di salvaguardia senza che ciò possa determinare richieste di compensi per l’interruzione delle attività, per il fermo cantiere, per il mancato utile e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente, né costituirà titolo per eventuali estensioni dei termini contrattuali.
Fatto salvo quanto previsto all’art. CG.52.2, qualora l’Appaltatore non sia iscritto a SISTRI il Committente si riserva di richiedere, anche a campione, la fotocopia della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere consegnata al Delegato Committenza entro 5 giorni dalla richiesta del Committente o entro 15 giorni dal ricevimento di tale documento da parte dell’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia iscritto a SISTRI, in luogo della quarta copia del formulario, il Committente si riserva di richiedere, nei termini sopra indicati, anche a campione, la fotocopia della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006.
Nel caso in cui l’Appaltatore non fornisca al Committente la fotocopia della 4a copia del Formulario attestante il corretto smaltimento dei rifiuti o, in caso di iscrizione a SISTRI, della copia cartacea della scheda di movimentazione, il Committente si riserva di valutare eventuali sospensioni dei pagamenti relativi all’attività connessa all’intervento di cui manca la suddetta documentazione, fatta salva la facoltà del Committente ad eventuali altre azioni da intraprendere.
L’Appaltatore consentirà al Committente qualsiasi controllo sui dati riportati nei formulari, nonché l’accesso alle informazioni relative ai soggetti terzi incaricati dello smaltimento dei rifiuti ed alle informazioni afferenti lo smaltimento detenute presso gli impianti di conferimento dei rifiuti stessi. Su richiesta del Committente, l’Appaltatore si attiverà per ottenere una dichiarazione, rilasciata dall’impianto di smaltimento/recupero, dell’avvenuto conferimento dei rifiuti.
Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle suddette prescrizioni, il Delegato Lavori provvederà a redigere un Rapporto di Non Conformità.
Per ogni inadempimento così verbalizzato, saranno applicate le penali previste dal Contratto, fatto sempre salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni ulteriori.
L'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti delle pubbliche Autorità e di terzi per qualunque controversia relativa al trasporto dei materiali di risulta ed all'occupazione dei depositi provvisori obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilità il Committente.
Nel caso di reiterate inadempienze sarà facoltà del Committente risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono considerati nei prezzi contrattuali.
I prezzi contrattuali relativi ai trasporti di materiali alle discariche s’intendono comprensivi:
1. degli oneri di discarica;
2. degli eventuali oneri per la ricerca e l'affitto di aree da adibirsi a depositi provvisori incluso il successivo carico del materiale per il trasporto alle discariche autorizzate o area di scavo;
3. del tempo effettivamente impiegato per i viaggi di andata e ritorno a depositi temporanei o stoccaggi autorizzati che siano;
4. degli adempimenti relativi al D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, al fine di verificare la corretta gestione dei materiali di risulta classificabili come rifiuti, il Committente ha la facoltà di esigere in ogni momento copia degli accordi tra l’Appaltatore (o i suoi Subappaltatori) e il/i Gestore/i del/degli impianto/i di smaltimento nonché quelli con gli eventuali intermediari.
Nel caso previsto al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto altresì a prestare la massima collaborazione al fine di consentire al Committente l’effettuazione di sopralluoghi presso gli impianti di destino/smaltimento ovvero, in alternativa o in aggiunta ai sopralluoghi, ogni altro controllo diretto a verificare la veridicità dei documenti forniti.
Analogamente a quanto previsto sopra per la verifica della veridicità dei documenti forniti, l’Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione al fine di consentire l’acquisizione dei riscontri o delle attestazioni da richiedersi direttamente agli impianti di destino a comprova del corretto e regolare conferimento dei rifiuti prodotti nel corso delle attività svolte in favore del Committente.
CG-52.2 Materiali derivanti dalle attività di scavo
Fermo restando che è responsabilità diretta dell’Appaltatore il rispetto della normativa in materia di rifiuti da esso prodotti durante lo svolgimento delle attività appaltate, qualora i materiali derivanti dalle attività di scavo risultassero contaminati e tali da risultare qualificabili come rifiuti pericolosi, l’Appaltatore dovrà informare il Committente in merito e concordare con lo stesso le eventuali azioni da intraprendere, improntate alla massima sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.
Qualora l’Appaltatore non sia iscritto a SISTRI dovrà sempre trasmettere al Committente, unitamente alla documentazione relativa alla Contabilità lavori, la fotocopia della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto smaltimento, entro 15 giorni dal ricevimento da parte del soggetto che effettua lo smaltimento stesso.
Nel caso in cui l’Appaltatore sia iscritto a SISTRI, in luogo della quarta copia del formulario, dovrà trasmettere al Committente, nei termini sopra indicati, unitamente alla documentazione relativa alla Contabilità lavori, la fotocopia della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 188 bis del D.Lgs. 152/2006.
Qualora il produttore del rifiuto non riceva la quarta copia del formulario dovrà trasmettere al Committente la documentazione attestante di aver notificato all’ Autorità Competente nei termini di legge la mancata ricezione della quarta copia del formulario. In caso di smarrimento dovrà trasmettere al Committente copia dell’avvenuta Denuncia di smarrimento e una copia del formulario rilasciata dall’impianto di destino.
Il materiale scavato potrà essere trasportato presso l’Appaltatore (o i suoi Subappaltatori) che ha (o che hanno) svolto i lavori in caso di piccoli quantitativi di rifiuti (fino a 3 m3 ) e/o quando si tratti di rifiuti prodotti in orari o in periodi nei quali non risulti praticabile l’immediato conferimento ad un impianto autorizzato. Resta inteso che, nei casi sopra riportati, dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:
• l’attività che ha originato il rifiuto deve essere un’attività di manutenzione;
• il trasporto dal cantiere alla sede o domicilio della ditta deve avvenire con formulario (“provvisorio”), anche nel caso in cui l’appaltatore sia iscritto a SISTRI;
• sul formulario “provvisorio” deve essere fatto esplicito riferimento alla previsione di cui all’art. 266, co. 4 del D. Lgs 152/2006, a norma del quale «i rifiuti provenienti da attività di manutenzione […] si considerano prodotti presso la sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività»;
• deve esistere un formulario “definitivo” che attesta il conferimento del rifiuto ad un impianto autorizzato e che riporta i riferimenti ai pertinenti formulari “provvisori” o, in alternativa, deve esistere una scheda di movimentazione del SISTRI coerente con i formulari “provvisori”;
• l’esame congiunto dei formulari provvisori e definitivo/scheda di movimentazione SISTRI deve mostrare coerenza in termini di quantità trasportate e di limiti per il deposito temporaneo;
• i materiali derivanti dagli scavi non devono essere contaminati né comunque tali da risultare qualificabili come rifiuti pericolosi.
Gli oneri derivanti dagli obblighi previsti dal presente art. CG-52.2 e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono considerati nei prezzi contrattuali.
Salvo diversa specifica previsione del Contratto, non sono compresi in tali oneri i costi per la gestione dei rifiuti pericolosi o contaminati da sostanze pericolose.
CG-52.3 Riutilizzo dei materiali derivanti dagli scavi
I disposti dei precedenti artt. CG-52.1 e CG-52.2 non troveranno applicazione nei seguenti casi:
a) il materiale escavato è riutilizzato in situ come previsto dall’Art. 185, comma 1, lettere b) e c) e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. salvo il fatto che il Comune nel quale si effettua lo scavo non abbia richiesto il reinterro con altro terreno di cava.;
b) Qualora ricorrano i presupposti dell’Art. 186 o dell’Art. 185, comma 4, l D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
CG-53 ESECUZIONE DI LAVORI SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITÀ DEGLI STESSI
Laddove possono essere presenti impianti del Committente o di terzi, è fatto obbligo all'Appaltatore di usare la massima prudenza e diligenza per evitare condizioni di pericolo e che siano arrecati danni agli impianti medesimi. L'Appaltatore deve operare pertanto con la massima cautela, provvedendo in autonomia al preventivo accertamento di tutti i servizi preesistenti, sia in area pubblica sia in area privata.
In aggiunta a quanto previsto nei documenti facenti parte del progetto preliminare predisposto dal Committente, il Committente fornisce, su richiesta dell’Appaltatore, le eventuali ulteriori informazioni relative alla esistenza di propri impianti e reti che interessano l’area di lavoro.
LAVORI SU AREE NON DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Le informazioni sono fornite dal Committente sulla base di disegni, schizzi, sopralluoghi e rilievi cartografici che integrano la documentazione consegnata all’Appaltatore. La comunicazione della presenza degli impianti e delle reti è puramente indicativa e pertanto dovrà essere verificata dall’Appaltatore, attesa la possibile ed eventuale modificazione dei piani stradali e dei riferimenti planimetrici. Dovrà, in particolare, essere verificata la presenza nel sottosuolo di reti e impianti, comprese le derivazioni d’utenza, ulteriori rispetto a quelle censite che potrebbero essere, al momento della consegna all’Appaltatore, non ancora individuabili e/o non ancora registrati negli archivi cartografici.
L’Appaltatore deve effettuare autonomamente presso i relativi proprietari e/o gestori tutte le ricerche necessarie per accertare l’esistenza di impianti di terzi che interessano il sottosuolo.
Qualora l'Appaltatore, in fase esecutiva dei lavori, localizzi un qualsiasi impianto non precedentemente noto, deve informare il Committente affinché possa adottare i provvedimenti conseguenti.
Per la migliore salvaguardia dell'efficienza e integrità degli impianti appartenenti al Committente o a terzi, l'Appaltatore deve adottare tutti i necessari provvedimenti di ordine tecnico e/o organizzativo, sia durante l'esecuzione dei lavori sia dopo la loro ultimazione.
Resta, peraltro, stabilito che l'Appaltatore deve risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi danno agli impianti, causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione dei lavori assegnati, senza che debba derivarne onere alcuno per il Committente.
In caso di danneggiamento, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente il Committente e il terzo eventualmente interessato.
LAVORI SU AREE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE
Per i Lavori che debbano essere eseguiti su impianti in esercizio, o in prossimità degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione ad iniziare i Lavori, facendosi rilasciare conferma scritta secondo le procedure in atto presso il Committente e/o i terzi interessati.
A lavoro eseguito l'Appaltatore deve dare comunicazione scritta dell'ultimazione dei Lavori e della messa a disposizione dell'impianto, sempre secondo le procedure in atto presso il Committente e/o i terzi interessati.
Per i Lavori che debbano essere eseguiti su conduttori, apparecchiature o impianti elettrici in genere o in vicinanza dei medesimi, l'Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia.
Nel caso in cui per esigenze eccezionali di servizio gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere i Lavori e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo.
Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per Sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati al Committente o a terzi.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono considerati nei prezzi contrattuali.
CG-54 OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ALTRI)
Salvi i diritti in favore dello Stato, il Committente è proprietario delle cose che possono essere rinvenute durante l'esecuzione dei Lavori, di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico o soggette comunque alle Norme della Legge 1 giugno 1939 n. 1989. Ove si verifichino tali rinvenimenti (inclusi eventuali rinvenimenti di resti umani), l'Appaltatore è tenuto a darne tempestiva notizia al Committente.
L'Appaltatore deve provvedere non solo alla conservazione di dette cose lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, ed alla conservazione e custodia in adatti locali, eseguendo tali operazioni secondo le autorizzazioni o le prescrizioni della suddetta Autorità competente in materia.
Le spese relative saranno rimborsate da parte del Committente, secondo la normativa contrattuale relativa agli eventuali Lavori aggiuntivi.
Qualora, in relazione a tali rinvenimenti, il Committente o l'Autorità competente richiedessero una sospensione temporanea, parziale o locale dei Lavori, si applicheranno le norme relative, per quanto riguarda eventuali spostamenti del termine di completamento dei Lavori.
CG-55 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dai precedenti articoli, sono a totale carico dell'Appaltatore e quindi da ritenersi già compresi nei prezzi contrattuali:
a) i rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire;
b) l'installazione, la manutenzione, l’esercizio e lo spostamento di adeguati servizi igienico-sanitari ad uso del proprio personale;
c) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati;
d) lo sgombero della neve dalle installazioni di cantiere e dalle opere in costruzione, limitatamente alle necessità dei lavori;
e) le spese di approvvigionamento, di allacciamento, di derivazione e distribuzione di acqua e di energia elettrica e l’allacciamento alla fognatura;
f) l'aggottamento delle acque superficiali, di sottosuolo, meteoriche, fuoriuscenti da canalizzazioni o di qualsiasi altra provenienza, nonché la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo scavo, anche durante i lavori eseguiti da personale del Committente;
g) tutti gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica
relativamente ai ponteggi;
h) le campionature, le prove eseguite dai laboratori ufficiali e gli esperimenti atti a determinare l'idoneità e la scelta dei materiali e manufatti approvvigionati o da approvvigionare da parte dell'Appaltatore;
i) le spese per i collaudi tecnici dei lavori (con l’esclusione del compenso al collaudatore).
j) gli oneri e gli indennizzi per l'installazione dei cantieri, compresa la fornitura, l’installazione ed il mantenimento della cartellonistica prevista;
k) gli oneri derivanti dalla redazione dei documenti contabili;
l) l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento e rimozione delle baracche mobili, atte alla custodia dei materiali ed attrezzature, incluso loro eventuali recinzioni provvisorie;
m) le trasferte, le ore di viaggio, le spese di viaggio e le spese di xxxxx e alloggio, nonché i tempi morti per i viaggi al e dal cantiere e tra i cantieri;
n) gli indumenti e le attrezzature antinfortunistiche in dotazione al proprio personale;
o) l'assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti di lavoro, in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché il mantenere i cantieri ordinati;
p) gli oneri conseguenti a tutti i gravami o contributi per manutenzione sia ordinaria che straordinaria che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti da Xxxxxx, Provincie, ANAS e da altri Enti per le strade di loro pertinenza;
q) gli oneri derivanti da qualsiasi evento meteorologico avverso;
r) l'onere per equipaggiare ogni cantiere di adeguate cassette di pronto soccorso con relativa dotazione di medicinali ed apparecchiature occorrenti per casi di piccoli infortuni;
s) gli oneri fiscali e tasse in genere, esclusa I.V.A., relativi ai Lavori afferenti al Contratto.
L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri derivanti dagli obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull'economia dei lavori; pertanto l'Appaltatore non può al riguardo sollevare eccezioni o avanzare domanda di compensi particolari.
CG-56 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE
In deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, il Committente può apportare, e l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire, variazioni in corso d'opera
introducendo modifiche o soppressioni, anche di ammontare superiore al sesto dell'Importo del Contratto, purché queste non mutino essenzialmente la natura dei Lavori e delle opere oggetto del Contratto. Le predette variazioni saranno valutate con riferimento ai prezzi unitari ed a corpo contenuti nel Contratto.
L'Appaltatore, non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo.
VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN AUMENTO
Il Committente può apportare varianti in aumento in corso d'opera nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
b) per cause di forza maggiore di cui all'art. CG-71 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo;
d) per sopravvenute esigenze del Committente.
Le predette variazioni non danno diritto ad alcuna modifica delle condizioni contrattuali sempre che il loro importo, valutato con i prezzi unitari ed a corpo contenuti nel Contratto, non comporti un aumento superiore al 20% (venti per cento) dell'Importo del Contratto.
Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto, il Committente può procedere alla risoluzione del Contratto.
La risoluzione del Contratto darà luogo al pagamento dei Lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
CG-57 SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il Committente può richiedere od autorizzare la sospensione dei Lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze particolari come ad esempio il caso di rinvenimenti di cui all'art. CG-54 OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED
ALTRI), impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei Lavori stessi.
Allorché la durata della sospensione superi una giornata lavorativa, l'Appaltatore ha diritto allo spostamento dei termini di ultimazione dei Lavori.
Tale spostamento di termini di norma è pari alla durata della sospensione; su richiesta dell'Appaltatore il Committente può però eventualmente stabilire uno
spostamento di termini maggiore, qualora particolari circostanze o difficoltà lo giustifichino.
Nel caso di sospensione superiore a 30 (trenta) giorni, l'Appaltatore potrà richiedere il pagamento per la parte di lavoro eseguito e accettato provvisoriamente dal Committente.
Non sono considerati sospensione dei Lavori, e non rientrano quindi nelle prescrizioni previste in questo Articolo, i periodi di tempo necessari ai Lavori compiuti da Impresa diversa dall'Appaltatore o direttamente dal Committente e non riguardanti il presente Contratto. Questi periodi di tempo normalmente sono previsti e rientrano nel termine di fine dei Lavori indicato nel Contratto, ma possono essere determinati e concordati tra le Parti anche dopo l'inizio dei Lavori. Solo nel caso che la durata dei periodi di tempo suddetti, cosi come concordata tra le Parti, non venga rispettata, il Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione dei Lavori e si potrà applicare quanto previsto nel presente Articolo: in questo caso l'inizio della sospensione dei Lavori coinciderà con la scadenza non rispettata per la fine Lavori.
Il Committente potrà disporre la sospensione dei lavori senza alcun compenso per l’Appaltatore, in presenza di ripetute inosservanze delle misure di sicurezza, accertate nel corso dei lavori.
Durante la sospensione, previa compilazione dell’apposito verbale, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per la conservazione delle opere e la sicurezza del cantiere anche rispetto ai terzi.
La ripresa dei lavori dovrà essere concordata con il Committente.
Nel caso in cui esigenze eccezionali di servizio richiedano l'urgente rimessa in servizio degli impianti, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere i lavori e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto. Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, od in ogni caso in cui, per sua colpa, si verifichi un ritardo, rispetto al programma, di rimessa in servizio degli impianti, l'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle sospensioni ordinate, sempre che le stesse non superino i 180 (centoottanta) giorni di calendario.
CG-58 RITARDI DEI LAVORI
Qualora l'Appaltatore, per motivate cause a Lui non imputabili, non sia in grado di rispettare uno o più termini parziali di completamento dei Lavori od il termine
finale di ultimazione, può richiedere al Committente adeguati spostamenti di tali termini.
La richiesta deve essere documentata e fatta per iscritto in concomitanza con il fatto su cui si fonda la richiesta di spostamento ed in ogni caso prima del termine di cui si chiede lo spostamento.
Qualora l'Appaltatore non concordasse circa le decisioni prese dal Committente sugli spostamenti di termini di cui sopra, può avanzare riserva secondo quanto prescritto all'art. XX-00 XXXXXXX.
XX-00 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Le opere devono essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i termini stabiliti dal Contratto.
Sono ammessi spostamenti degli originari termini di ultimazione solo nell'eventualità di:
a. aumenti delle quantità dei Lavori;
b. sospensione dei Lavori disposta dal Committente;
c. cause di forza maggiore di cui all'art. CG-71 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
d. cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorità, e dallo stesso tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione dei Lavori, o ne rallentino l'esecuzione;
e. scioperi relativi a vertenze nazionali, se attinenti all'attività lavorativa dell'Appaltatore.
f. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze che riguardano esclusivamente l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori. Gli scioperi di durata sino a 4 ore saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa, mentre quelli di durata superiore a 4 ore come giornata intera.
Ogni qualvolta si verifichino le circostanze sopradescritte che possano dar diritto a spostamenti dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.
Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto dell'Appaltatore, il Committente stabilisce l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve da comunicarsi per iscritto.
In caso di riduzione della quantità dei Lavori che comporti una variazione superiore al 25% dell'Importo del Contratto, il Committente potrà disporre una congrua anticipazione del termine di ultimazione, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve sulla congruità dell'anticipazione così disposta.
Le eventuali penalità previste dal Contratto per il caso di ritardo nell'ultimazione dei Lavori, sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti tenuto conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.
La sospensione dei Lavori di cui al punto b. può essere disposta dal Committente in qualsiasi momento, con comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la maggiore durata dei Lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta, a meno che, relativamente ai soli casi di sospensione discrezionale disposta dal Committente, non sia previsto espressamente nei Documenti Contrattuali un indennizzo.
Solo ove la durata della sospensione superi i 180 giorni l'Appaltatore ha diritto a recedere dal Contratto. Per esercitare tale diritto l'Appaltatore deve, pena di decadenza, comunicare al Committente, entro i primi 60 giorni di sospensione, la Sua volontà di avvalersene.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei ritardi dovuti agli scioperi, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente la documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio che accerti l'avvenuta sospensione del lavoro nel periodo interessato.
CG-60 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE I LAVORI
L'Appaltatore non può sospendere, fermare o ritardare i Lavori con Sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.
La sospensione, il fermo od il ritardo dei Lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore, restando a Suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
CG-61 RISERVE
Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente
documentate, sia per quanto riguarda le motivazioni della riserva, sia per quanto riguarda l'analisi dettagliata delle somme a cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto. Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dalla firma del documento contabile relativo al lavoro a cui si riferisce la riserva o entro sette giorni dal ricevimento del Documento del Committente al quale si vuole opporre riserva.
Qualora l'Appaltatore non esplichi le Sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, Egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
Il Committente prenderà in esame le riserve di natura contabile presentate nei termini e nei modi prescritti in sede di liquidazione finale a saldo.
L'eventuale esame anticipato di dette riserve, o di parte di esse, che il Committente ha facoltà di fare a suo insindacabile giudizio, non infirma tale principio e non costituisce precedente che possa vanificare la suddetta precisa norma contrattuale dell'esame delle riserve in sede di liquidazione finale.
L'avvenuta definizione delle riserve viene verbalizzata in apposito atto sottoscritto dal Committente e dall'Appaltatore.
CG-62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I Lavori appaltati devono essere ultimati entro i termini stabiliti nei Documenti Contrattuali, salvo le proroghe eventualmente concesse o l'eventuale anticipazione richiesta dal Committente.
L'Appaltatore quando ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate ne deve dare comunicazione scritta al Committente, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione.
Salvo che sia diversamente concordato tra le Parti, l'accertamento dell'ultimazione Lavori ha inizio entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Committente, il quale dopo i necessari rilievi in contraddittorio redige il relativo Verbale di Ultimazione Lavori che deve essere sottoscritto dalle Parti.
Nel Verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto.
Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità dei Lavori con le condizioni prescritte, il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere, ottenendo così la data convenzionale di ultimazione dei Lavori. Tale data deve risultare da regolare Verbale di Ultimazione Lavori, redatto dal Committente e sottoscritto dalle Parti.
Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto regolare Verbale di Ultimazione Lavori in accordo con le prescrizioni di cui sopra.
CG-63 CUSTODIA DELLE OPERE
L'Appaltatore è responsabile e deve provvedere alla custodia, conservazione e perfetta manutenzione delle opere eseguite dalla data di Ultimazione dei Lavori, di cui all'art. CG-62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, a quella della consegna delle opere al Committente, di cui all'art. CG-66 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE, e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei Lavori.
Nel caso in cui il Committente non provveda ad effettuare il collaudo nei termini previsti continua per l'Appaltatore l'obbligo di provvedere alla custodia delle opere, ma con diritto di rimborso dei relativi oneri.
L'Appaltatore è tenuto a conservare installate e funzionanti le Installazioni di Cantiere che possono rendersi necessarie per i fini di cui sopra.
CG-64 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE LAVORI
Dopo che, ai sensi dell'art. CG-62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, sia stata constatata l'ultimazione di ogni singola Opera o partita di Lavoro, il Committente può eseguire, se previsto nei Documenti Contrattuali e previo avviso all'Appaltatore, il Collaudo ad Ultimazione Lavori, provvedendo a tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se l'opera stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
L'Appaltatore deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti, curare l'esecuzione e fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera, i materiali di consumo e quanto altro occorra allo scopo.
Il Collaudo ad Ultimazione Lavori viene eseguito entro il termine stabilito nei Documenti Contrattuali o, in difetto, alla data concordata tra le Parti ed in ogni caso ha inizio entro e non oltre un (1) mese dalla data del relativo Verbale di Ultimazione Lavori di cui all'art. CG-62 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
Qualora risultino necessari ulteriori Lavori perché l'opera sia accettabile nelle condizioni previste dai Documenti Contrattuali, il Committente ne richiede l'esecuzione fissando il termine entro il quale l'Appaltatore deve compierli.
Non provvedendovi l'Appaltatore, tali lavori vengono eseguiti dal Committente, che ne addebita ad Esso la relativa spesa, salvo sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore eventuali danni.
Compiuti gli eventuali Lavori suddetti ed eseguito il Collaudo ad Ultimazione Lavori, viene redatto il Verbale di Xxxxxxxx ad Ultimazione Lavori, che l'Appaltatore deve firmare, avendo peraltro diritto di apporvi riserve in accordo con quanto stabilito dall'art. CG-61 RISERVE.
Tale verbale deve specificare se l'opera o parte di essa viene dal Committente presa in consegna provvisoria con facoltà d'uso.
L'Appaltatore rinuncia espressamente alla facoltà datagli dall'art. 1666 del Codice Civile, secondo capoverso, di pretendere il pagamento completo della intera opera, di una singola partita o parte di essa, a Collaudo ad Ultimazione Lavori.
Detto Xxxxxxxx non pregiudica il giudizio e gli effetti attribuiti al Collaudo Finale/Accettazione Provvisoria.
CG-65 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA
Il Collaudo Finale/Accettazione Provvisoria deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dalla data di Ultimazione Lavori, come attestato dal relativo Verbale.
Scopo del Collaudo Finale/Accettazione Provvisoria è la verifica del completamento dei Lavori, della rispondenza degli stessi alle prescrizioni dei Documenti Contrattuali, alle finalità del Contratto ed alle norme di legge e dell'idoneità dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Il Collaudatore è un tecnico nominato a insindacabile giudizio del Committente anche nell'ambito del proprio personale.
I compensi del Collaudatore sono a carico del Committente.
Il Collaudatore disporrà i saggi e le prove d'uso, anche se non espressamente indicati nei Documenti Contrattuali. Le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore, che deve mettere a disposizione anche le apparecchiature occorrenti e fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo.
Le risultanze dei collaudi vengono verbalizzate a cura del Collaudatore.
Eseguito il Collaudo Finale/Accettazione Provvisoria con esito positivo, verrà redatto il Certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria, che avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Il Certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria dovrà essere firmato dall'Appaltatore nel termine perentorio, non maggiore di venti giorni, che gli sarà prefissato dal Committente. L'Appaltatore avrà diritto di apporvi riserve in accordo con quanto stabilito dall'art. CG-61 RISERVE.
Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il suddetto certificato/verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le Sue riserve nel modo e nei termini indicati all'art. CG-61 RISERVE, il certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria e le risultanze di esso si avranno come accettate dall'Appaltatore e Questi decadrà dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscono.
CG-66 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE
Il Committente può prendere in consegna provvisoria con facoltà d'uso il complesso delle Opere o singole Opere o parti di esse dopo il Verbale di Ultimazione Lavori o, se ricorre, all'emissione del Verbale di Collaudo ad Ultimazione Lavori; la presa in consegna con facoltà d'uso deve essere specificata nel Verbale di Ultimazione Lavori o nel Verbale di Collaudo ad Ultimazione Lavori.
Il complesso delle opere oggetto dell'Appalto è preso in consegna definitiva dal Committente alla data di emissione del certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria.
La presa in consegna definitiva delle opere da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti da eventuali collaudi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche interessate, né dalle responsabilità che gli derivano, per effetto del Contratto, dalle Leggi in vigore e particolarmente da quanto stabilito agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
CG-67 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI
Qualora durante il corso dei Lavori o durante il Collaudo delle opere il Committente verifichi che le opere stesse non rispondano ai requisiti prescritti, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere a eventuali rettifiche al fine di conformarsi a tali condizioni.
Trascorso tale termine inutilmente, il Contratto può essere risolto ai termini dell'art. 1662 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente a procedere per conto proprio od a commissionare a terzi la rettifica, la modifica, il compimento o l'ultimazione delle opere non rispondenti ai requisiti prescritti, addebitando
all'Appaltatore l'eventuale maggiore costo e fatto sempre salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.
CG-68 GARANZIA
L'Appaltatore garantisce che i Lavori oggetto del Contratto sono rispondenti a quanto prescritto nei Documenti Contrattuali.
Il periodo di garanzia termina il suo decorso alla data stabilita nei Documenti Contrattuali o, in difetto, dopo 730 (settecentotrenta) giorni dalla data del rilascio del Certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria, di cui all'art. CG-65 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA.
Durante il periodo di garanzia, a norme di legge o secondo le clausole dei Documenti Contrattuali, l'Appaltatore deve provvedere a Sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per la correggere l’imperfetta esecuzione delle opere o per difetti nei materiali e nelle apparecchiature fornite.
In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore, il Committente vi provvede altrimenti, addebitando all'Appaltatore le relative spese.
Per l'intera durata del periodo di garanzia l'Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che a cagione di difetti od avarie coperti dalla garanzia possano derivare agli impianti del Committente ed a quelli da essi alimentati.
Per le parti rifatte, sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale, a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.
A copertura della garanzia il Committente provvede a trattenere il pagamento della rata di saldo, il cui importo è definito nei Documenti Contrattuali, sino al termine del periodo di garanzia.
Tuttavia, tale pagamento può avvenire alla data di emissione del certificato di Collaudo Finale, previa costituzione di garanzia fidejussoria per un importo pari alla rata di saldo, senza che ciò costituisca presunzione di accettazione dei Lavori, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
CG-69 ACCETTAZIONE DEFINITIVA
Al termine del periodo di garanzia verrà redatto tra le parti il Verbale di Accettazione Definitiva, che avrà le seguenti funzioni e conseguenze:
- di assenza di qualsiasi riserva contabile da parte dell'Appaltatore;
- di consegna ed Accettazione Definitiva dei Lavori
- di dichiarazione di "nulla a pretendere" da parte dell'Appaltatore;
- di strumento liberatorio, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, di ogni responsabilità dell'Appaltatore in ordine ai Lavori eseguiti a fronte del Contratto;
- di strumento liberatorio dell'eventuale cauzione a garanzia di cui all'art. CG-68 GARANZIA, ovvero della corrispondente rata di saldo.
In relazione a ciò l'Appaltatore dovrà presentare alla Funzione competente della Direzione Amministrazione del Committente la documentazione di seguito indicata:
a. Copia del Verbale di Accettazione Definitiva, debitamente firmato dalle Parti e corredato dell'eventuale copia della dichiarazione del Committente di rinuncia al Collaudo Finale delle Opere.
b. Dichiarazione di "nulla a pretendere".
c. Dichiarazione che tutti i Sub Appaltatori siano stati regolarmente liquidati per i Lavori eseguiti nei cantieri del Committente a fronte del Contratto.
CG-70 PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO
Le prestazioni accessorie, che eventualmente si rendessero necessarie, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente; le prestazioni non autorizzate per iscritto dal Committente non saranno prese in considerazione.
CG-71 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Si considereranno cause di forza maggiore o fortuite, valide per entrambe le parti:
x. xxxxxx, ostilità belliche, invasioni, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, sommosse;
b. scioperi, atti e manovre di scioperanti, perturbazioni e conflitti di lavoro, fermi i limiti stabiliti dall'art. CG-59 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE comma e);
c. espropriazione, confische o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, per motivi estranei all'Appaltatore ed ai soggetti del cui operato è tenuto a rispondere;
d. catastrofi naturali;
e. incendi ed inondazioni e cedimenti di terreni, quando non siano imputabili a negligenza dell'Appaltatore ed ai soggetti di cui Egli è tenuto a rispondere.
L'elenco sopra riportato non è tassativo ma esemplificativo.
Nessuna somma sarà dovuta dal Committente all'Appaltatore per eventuali danni da questi subiti, o maggiori oneri sopportati, in conseguenza di eventi rientranti nell'ipotesi della forza maggiore, ciò anche nei casi previsti dall'art. 1664 X.X. 0x x 0x xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx stesso articolo 1664 C.C.
In ogni caso l'Appaltatore per esercitare il diritto dello spostamento dei termini di ultimazione, di cui all'art. CG-59 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE, deve denunciare immediatamente al Committente i danni subiti e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
L'Appaltatore inoltre non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei Lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
CG-72 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgano delle controversie tra i Contraenti, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza sospendere la regolare esecuzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati all'art. CG-61 RISERVE, pena la decadenza di ogni eventuale diritto.
Tutte le riserve avanzate, in ordine alle quali non sia intervenuta una definizione tra il Committente e l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, verranno prese in esame al termine dello stesso, secondo quanto indicato al citato art. CG-61 RISERVE.
Le Parti concordano che, in ogni caso, esse si consulteranno tra di loro e faranno tutto quanto sia possibile per raggiungere un accordo, una integrazione od una correzione in relazione ad eventuali divergenze tecniche od interpretative senza interrompere per alcuna ragione i Lavori.
CG-73 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'Appalto, il Contratto può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
La risoluzione opera di diritto ai sensi degli artt. 1353 e seguenti Codice Civile, nei seguenti casi:
a. nel caso in cui l'Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale;
b. in caso di fallimento dell'Appaltatore;
c. nel caso di comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico dell'Appaltatore medesimo;
d. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-11 LEGGI ANTIMAFIA delle presenti Condizioni Generali di Appalto per quanto concerne le disposizioni antimafia;
Il contratto si risolve su iniziativa del Committente ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile:
e. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME delle presenti Condizioni Generali di Appalto;
f. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI delle presenti Condizioni Generali di Appalto;
g. nel caso di violazione dell’art. CG-52 MATERIALI DI RISULTA, SFRIDI E RIFIUTI, nella parte ove si dispone il divieto di occultare, asportare dal cantiere o abbandonare sfridi di qualsiasi entità, qualità e natura.
h. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-60 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE I LAVORI delle presenti Condizioni Generali di Appalto;
i. nel caso previsto dall'art. CG-67 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI delle presenti Condizioni Generali di Appalto;
j. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori siano inadempienti od irregolari nei versamenti dei Contributi INAIL, INPS, Cassa Edile di tutto o parte del Loro personale utilizzato presso i Cantieri del Committente;
k. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori si avvalgano di personale non iscritto ai rispettivi libri paga;
l. nel caso in cui l'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori non attuino le misure di sicurezza relative alla prevenzione degli infortuni.
m. nel caso di gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei Suoi Subappaltatori, previa formale costituzione in mora degli stessi.
n. nel caso in cui le varianti in corso d'opera, di cui all'art. CG-56 VARIANTI IN CORSO D'OPERA, comportino un aumento superiore al quinto dell'importo originario del Contratto.
o. in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali/sanzioni superino il valore massimo previsto nel Contratto;
p. nel caso di mancata prestazione della cauzione (ovvero della Fidejussione o polizza cauzionale) di cui all'art. CG-8 CAUZIONE;
q. in caso di impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni.
Avvenuta la risoluzione del Contratto, il Committente comunica all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano ed alla restituzione presso i magazzini del Committente del materiale avuto in consegna e non posto in opera, mentre è facoltà del Committente di rilevare totalmente o parzialmente i materiali dell'Appaltatore.
La consegna delle opere ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione.
Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Committente ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione Lavori al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
Per le opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente, sono riconosciuti i prezzi contrattuali.
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ivi compresi quelli eccedenti le penali eventualmente applicate ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto.
Salvo che il risarcimento dei danni sia garantito congruamente e per intero mediante deposito cauzionale, fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, il Committente ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi fino a concorrenza del minore di essi.
CG-74 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.
Per le controversie soggette alla competenza della Magistratura il Foro competente ed esclusivo è quello di Milano.
FINE DEL DOCUMENTO
, (luogo) (data)
L'Appaltatore
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile, nella mia qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'Appaltatore, dichiaro di approvare esplicitamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Appalto:
CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI CG-8 CAUZIONE
CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
CG-18 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A TERZI
CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
CG-24 ASSICURAZIONI
CG-32 ESECUZIONE IN DANNO
CG-34 PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI CG-56 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
CG-59 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
CG-60 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE I LAVORI
XX-00 XXXXXXX
XX-00 CUSTODIA DELLE OPERE
CG-64 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE LAVORI
CG-65 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA
CG-67 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI
XX-00 XXXXXXXX
XX-00 ACCETTAZIONE DEFINITIVA CG-71 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
CG-72 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CG-73 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CG-74 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
, (luogo) (data)
L'Appaltatore
(firma del legale rappresentante)