Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e altre garanzie
Fascicolo Informativo Auto Ed. 03/2018
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e altre garanzie
Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota Informativa comprensiva del glossario l’informativa privacy
le Condizioni Generali di Contratto e il fac-simile della scheda contrattuale,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la nota informativa
AA
BB
CC
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e altre garanzie
Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota Informativa comprensiva del glossario l’Informativa privacy
le Condizioni Generali di Contratto e il fac-simile della scheda contrattuale,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la nota informativa
Fascicolo Informativo Autovetture Ed. 05/2018
INDICE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
3. RINUNCIA ALLA RIVALSA
4. ASSISTENZA STRADALE
5. ASSISTENZA STRADALE BASE 5 bis - AUTO SOSTITUTIVA
5 ter - FORATURA GOMME
5 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE
5 quinquies - MONTAGGIO CATENE
6. BONUS PROTETTO
7. INCENDIO E FURTO
8. SOLO FURTO TOTALE
9. EVENTI SOCIO-POLITICI
10. CRISTALLI
11. EVENTI ATMOSFERICI
12. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
13. PROTEZIONE 24
14. MINIKASKO
15. RICORSO AI PERITI
16. TUTELA GIUDIZIARIA
17. LINEARSAT
18. CONDIZIONI GENERALI OCTOTELEMATICS
FACSIMILE SCHEDA CONTRATTUALE FACSIMILE DOCUMENTI CONTRATTUALI GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” RECAPITI UTILI
KASKO SALUTE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Un contratto adeguato alle esigenze di protezione
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del Contraente: l’art. 9 del regolamento IVASS 34/2010 impone che, prima che il Contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscano dal Contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del Contraente medesimo.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi. È un’informazione che dovrebbe essere sempre raccolta e che permette di offrire un prodotto che corrisponde agli obiettivi dichiarati dal Contraente.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza da effettuare al fine di stipulare un contratto adeguato alle esigenze di copertura assicurativa. Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
• la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
• la protezione dei propri beni per il rischio incendio/ eventi naturali, furto/scippo o rapina;
• la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
• la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
• la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, il Contraente dovrebbe verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata alle proprie esigenze:
• focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il Contraente intende trasferire all’assicuratore;
• il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il Contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
• nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
• in presenza di assicurazioni obbligatorie, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate;
• la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
• il contratto deve avere una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
• franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
• occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del Contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Durante l’intervista per la creazione del preventivo personalizzato, Linear prende in considerazione gli specifici fattori di rischio legati agli elementi che concorrono alla determinazione del premio, che sono calibrati sulle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legati alla sua personale situazione. Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente tutte le informazioni fornite per la redazione del preventivo personalizzato di assicurazione affinché sia possibile valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Poiché il processo di valutazione dell’adeguatezza del contratto da parte dell’Impresa deve prevedere anche la possibilità che il Contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, Linear, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, rileverà l’impossibilità di terminare l’intervista: il cliente verrà quindi informato di tale circostanza che porterà alla mancata formulazione dell’offerta. Nel caso invece in cui l’intervista si concluda positivamente, Linear disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre al cliente un contratto adeguato alle sue esigenze di protezione, segnalando sul preventivo e sul contratto che il premio è stato calcolato “in base alle informazioni fornite e che la proposta assicurativa risulta adeguata alle esigenze assicurative ai sensi dell’art. 9 del Reg IVASS 34/2010”.
L’Amministrato Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI E PER LE ALTRE GARANZIE DIVERSE
Redatta in conformità alle disposizioni dei Regolamenti IVASS 34/2010 e 35/2010.
Gentile Cliente, La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. È possibilecalcolareunpreventivogratuitoepersonalizzato per ogni tipo di veicolo o di natante sul sito internet xxx.xxxxxx.xx oppure contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Il preventivo sarà redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta tra quelle offerte dall’Impresa.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportati in neretto. Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della garanzia, oppure rivalse o franchigie) è stata inserita una specifica avvertenza, contrassegnata con il seguente simbolo: (avvertenza). Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www. xxxxxx.xx. Linear Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Informazioni relative all’Impresa di assicurazione
Informazioni generali Il contratto è concluso con la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sita in Italia, Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito Internet xxx.xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2017 ammonta a 98,00 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 71,00 milioni per riserve. L’indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 1,22 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa.
Informazioni sul contratto
Informazioni generali Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documenti richiesti, unitamente al contratto debitamente sottoscritto, alla Compagnia via fax/email/posta, in modo completo ed in formato leggibile.
Durata del contratto Il contratto ha durata annuale, ha validità dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo, ciononostante, le garanzie prestate resteranno operanti fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’art. 1 delle CGC. Per qualsiasi esigenza relativa alla gestione del rapporto contrattuale (incluso il pagamento dei premi delle annualità successive in caso di rinnovo), l’Assicurato potrà contattare Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili oppure visitare il sito Internet xxx.xxxxxx.xx.
Avvertenza Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, nonché ad ipotesi di sospensione della garanzia. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo .
Informazioni relative Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato
ai contratti stipulati a anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6
distanza
settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Il contratto sarà stipulato tra l’Impresa di assicurazione e il Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Impresa che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Per “supporto durevole” deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse. Per “tecnica di comunicazione a distanza” deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Il Contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, 3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (fax/email). La scelta deve essere esplicita ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione a Linear.
In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. In questo caso Linear può prevedere a carico del Contraente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
In caso di utilizzo di call center, in cui gli addetti non siano dipendenti dell’impresa, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center.
Informazioni relative alle Le operazioni di pagamento con carta di credito avvengono sulla piattaforma gateway Braintree
caratteristiche delle condizioni di sicurezza delle operazioni
di pagamento
Direct della Società PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA (“PayPal”), società registrata con numero R.C.S. Luxembourg B 118 349, e con sede legale a 00-00 Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxx.
Le opzioni di sicurezza sono verificabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx-xx.
Home Insurance Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 in materia di home insurance. Come previsto dal Provvedimento, sul sito della Compagnia www.linear. it è disponibile un’apposita Area Contraente, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria Posizione contrattuale/assicurativa, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo disponibile on line. Per maggiori informazioni, accedere alla pagina “Accesso Area Contraente”.
Informazioni sulle coperture assicurative offerte
La vendita di alcune garanzie è soggetta a limitazioni discrezionali stabilite dall’Impresa.
Garanzie FORMULA TARIFFARIA
E OGGETTO DELLA COPERTURA (avvertenza)
Responsabilità Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”,
La garanzia viene prestata nei limiti del Massimale e
civile
che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione”. Si rinvia agli artt. 1.5 e ss. delle CGC.
con i limiti territoriali indicati all’art. 4 delle CGC. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del premio. Si rinvia all’art. 2 delle CGC per gli aspetti di dettaglio. Nei casi indicati nel paragrafo “Responsabilità civile” al punto 1.3 delle CGC, la garanzia non è operante e l’assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate.
R.C. trasportati L’Impresa assicura la responsabilità civile per danni La garanzia danni dei terzi e dei figli minori opera entro i
e minori
Ricorso terzi da incendio
Rinuncia alla rivalsa
Assistenza stradale
Assistenza stradale base
causati dai trasportati, dai minori. Si rinvia agli artt. 2.1 e ss. delle CGC.
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo indicato in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi.
L’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa , con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo, in deroga a quanto disposto dall’art.1.3 delle CGC. Si rinvia alle lettere a, b della sezione 3 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Si rinvia agli artt.della sezione 4 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Si rinvia agli artt. della sezione 5 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
La garanzia ricorso terzi da incendio opera entro il limite di massimale di € 260.000,00 per sinistro.
La garanzia è assumibile solo per le autovetture ad uso privato e solo alla scadenza annuale del contratto.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. 4.1 e 4.2 delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. 5.3 e 5.4 delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Auto sostitutiva Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un’auto sostitutiva. Si rinvia agli artt. della sezione 5 bis e 5 bis-1 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 5 bis delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Foratura gomme
Esaurimento carburante
Montaggio di catene
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, la prestazione di traino. Si rinvia agli artt. della sezione 5 ter delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Si rinvia agli artt. della sezione 5 quater delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà ad eseguire la prestazione sul posto. Si rinvia agli artt. della sezione 5 quinquies delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 5 ter delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 5 quater delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 5 quinquies delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Bonus protetto La garanzia opera qualora, nel corso del periodo di osservazione del contratto si verifichi un evento che comporti, alla scadenza contrattuale, la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, le regole evolutive della classe di merito interna (CI) vengono modificate secondo la tabella evolutiva riportata all’art.
6.1 delle CGC. Si rinvia gli artt. 6.1 e ss. delle CGC.
La garanzia è assumibile solo per le autovetture ad uso privato e solo alla scadenza annuale del contratto.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Incendio e furto
Eventi
socio-politici
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da: Incendio o Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) - (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori fono audio visivi. Si rinvia gli artt. 7.1 e ss. delle CGC.
Linear indennizza le sole spese di riparazione, comprovate da documentazione fiscale relative ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e per le spese sostenute e comprovate per la sostituzione o la riparazione del parabrezza del veicolo, del lunotto, dei vetri laterali, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. Si rinvia gli artt. 9.1 e ss. delle CGC.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art. 7.6 e ss. delle CGC). Per gli accessori fono audio visivi il massimale è di € 1.100,00 con uno scoperto del 15% fisso. Per le esclusioni si veda la clausola 7.3 delle CGC. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. Sono sempre esclusi i danni da circolazione (art.9.2 delle CGC). L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Cristalli Linear indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo. Si rinvia gli artt. 10.1 e ss. delle CGC.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato indicato nella scheda contrattuale. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Eventi atmosferici
Solo furto totale
Infortuni del conducente
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto nei limiti indicati nella scheda contrattuale. Si rinvia gli artt. 11.1 e ss. delle CGC.
Linear liquida un indennizzo in caso di sottrazione del veicolo esclusivamente in conseguenza di furto totale o di rapina consumati. Si rinvia gli artt. 8.1 e ss. delle CGC.
Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona si trovi alla guida, compreso il Contraente. Si rinvia gli artt. 12.1 e ss. delle CGC.
L’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. (art.11.2 delle CGC).
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art. 7.6 e ss. delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché l’invalidità permanente sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente (artt. 12.3, 12.4, 12.6 delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Protezione 24 Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente abituale dichiarato in polizza subisca in conseguenza a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo identificato. Si rinvia gli artt. 13.1 e ss. delle CGC.
Minikasko Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli identificati. Si rinvia gli artt. 14.1 e ss. delle CGC.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia (artt. 13.3, 13.7, 13.11 delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
ll danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 (art. 14.4 delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Tutela Giudiziaria
Linear rimborsa le spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle condizioni di polizza. Si rinvia gli artt. 16.1 e ss. delle CGC.
Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi (artt.16.1.3,
16.1.4 delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Meccanismo di funzionamento di franchigie, massimali, minimi non indennizzabili e scoperti
Franchigia L’importo fisso, indicato in ogni sezione della scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato
1° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici
Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 1.500,00
Franchigia € 250,00 Risarcimento: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00
Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Massimali Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l’assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri (R.C.A.). Meccanismo di funzionamento dei massimali:
1° esempio: la garanzia è prestata con massimali di € 6.070.000 per danni a persone e € 1.220.000 per danni a cose (massimale bipartito). Il sinistro ha determinato danni per € 7.000.000 a persone e € 1.500.000 per danni a cose. Il risarcimento sarà per € 6.070.000 per i danni a persone ed €
1.220.000 per i danni a cose entro il limite del massimale pattuito, mentre la restante parte di danno per € 1.210.000 resterà a carico dell’Assicurato.
2° esempio: la garanzia è prestata con massimale complessivo € 7.290.000. Il sinistro ha determinato danni per € 3.000.000 a persone e € 800.000 per danni a cose. Il massimale copre l’intero importo dei danni causati dal sinistro.
Minimo non indennizzabile e Scoperto
Il minimo non indennizzabile è l’importo fisso da dedurre dal danno indennizzabile.
1° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
- Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 3.000,00
- Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 - Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
- Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 6.000,00
- Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 - Risarcimento: € 6.000,00 - € 600,00 = € 5.400,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
Lo scoperto è la percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato. I danni che, dopo l’applicazione dell’eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato
3° esempio: - Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 10.000,00
- Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 - Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
4° esempio: - Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 3.000,00
- Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 - Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Informazioni relative alla garanzia RCA
Informazioni in corso
di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale una comunicazione riportante l’informativa prescritta dalle disposizioni vigenti in merito:
- alla data di scadenza di contratto.
Soggetti
Il contratto non garantisce i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato
esclusi
dalla garanzia
Attestazione sullo stato del
nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose (mentre lo sono in caso di danni alla persona), i danni subiti dai soggetti indicati all’art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle Assicurazioni private.
All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla
rischio e classe banca dati degli attestati di rischio. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale,
di merito
Diritto alla conservazione della classe
di merito
consegnano l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione nell’area Contraente del sito web. Ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP
n. 35 del 26 maggio 2010. Sono in ogni caso previste modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente. Le imprese consegnano l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Il duplicato dell’attestato di rischio che viene inviato senza oneri per l’Assicurato, può essere richiesto contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili oppure via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Estensione della durata del contratto e periodo
di copertura
Dichiarazioni non conformi
Alla scadenza del contratto, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Linear manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si rinvia all’art. 1 delle Norme comuni delle CGC.
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e
alle circostanze la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale: esclusivamente a tale scopo si
di rischio
Aggravamento e diminuzione del rischio
riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c..
Per la R.C. Auto, Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
Si rinvia all’art. 5 delle Norme comuni delle CGC.
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione tempestiva all’Impresa dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all’art. 5 delle norme comuni delle CGC per gli aspetti di dettaglio. Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio: es. di variazione del rischio per le garanzie RCA e Incendio e furto. Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un’ altra città. Tale circostanza
Pagamento dei premi
Diritto di recesso – risoluzione consensuale del contratto
determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata all’Impresa perché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro l’Impresa ha la facoltà: per la garanzia RCA di esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l’Assicurato in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione; per la garanzia Incendio e furto di ridurre l’indennizzo nella stessa proporzione già indicata.
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa seconda una delle seguenti modalità:
a) carta di credito, è sufficiente contattare Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili e comunicare i dati della Sua carta di credito oppure andare sul sito www.linear. it, nella Sua pagina personale e inserire i dati nell’apposito spazio. Le transazioni verranno effettuate in modalità protetta online. IMPORTANTE: non indichi per nessuna ragione i dati della sua carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare a Linear;
b) PayPal acceda al preventivo nella sua Area Personale su xxx.xxxxxx.xx e proceda all’acquisto seguendo le istruzioni;
c) bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza;
d) codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.
Il premio viene calcolato sulla base di parametri di personalizzazione previsti in tariffa e, a discrezione della Compagnia, può essere frazionato in due semestralità con una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.
Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
- demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio. Si rinvia all’ art. 10 delle Norme Comuni delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- furto totale o rapina del veicolo. Si rinvia all’art. 8 delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all’art. 7 delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- sospensione in corso di contratto, qualora il Contraente non abbia richiesta la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all’art. 9 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di recesso previsto in relazione ai contratti conclusi a distanza dall’art. 67 duodecies del Codice del Consumo. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia la sua decisione di recedere dal contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto è risolto dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. Si rinvia all’art. 12 delle Norme comuni delle CGC.
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Foro Competente Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente
e rinvio alle norme di legge
contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio e furto, Eventi socio-politici, Eventi Atmosferici, Minikasko, Cristalli: 13,50%
b) Tutela giudiziaria: 12,50%
c) Infortuni del conducente, Protezione 24: 2,50%
d) Assistenza stradale, Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Montaggio catene: 10%
e) Responsabilità civile auto, RC Trasportati e minori, Rinuncia alla rivalsa, Guida Libera e Bonus protetto: aliquota variabile fino a massimo il 16% secondo la provincia di residenza del proprietario. Il contributo al SSN è pari al 10,50%.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
(Garanzia Responsabilità Civile)
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal
da tenere in caso
di sinistro
fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
Denuncia La denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione Amichevole di incidente”. La Constatazione Amichevole di incidente deve essere compilata in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c. per cui l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri, qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al Contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Compagnia invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni.
Sinistro con controparte estera
Sinistri con veicoli
non assicurati
o non identificati
Risarcimento diretto
Procedura ordinaria: risarcimento danni alle cose
In caso di sinistro con controparte estera è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX), che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP spa, concessionaria Servizi pubblici assicurativi, xxx Xxxx 00, 00000 XXXX.
L’Impresa aderisce alla convenzione CARD, che prevede il risarcimento dell’indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della propria Compagnia assicuratrice nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte.
La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La “procedura di risarcimento diretto” non è esercitabile per i sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’Impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri della Compagnia utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri della Compagnia (che risponde al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la Compagnia provvederà per conto della Compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9
D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa la Compagnia
provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato ed a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile. L’Impresa, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini:
- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente;
- 90 giorni per i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 14 delle Norme Comuni delle CGC.
Nel caso di sinistri non rientranti nella procedure di “risarcimento diretto” che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 14 delle Norme Comuni delle CGC.
Procedura ordinaria: risarcimento danni alle persone
Risarcimento danni ai terzi trasportati
Facoltà
di rimborsare il costo
del sinistro
Accesso agli atti
dell’Impresa
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 14 delle Norme Comuni delle CGC.
Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle Assicurazioni private.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando all’Impresa alla scadenza annuale quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l’Impresa provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’Impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedimento di accesso agli atti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051.7096885 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di liquidazione sinistri. Alla richiesta deve essere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Se la richiesta di accesso risulta incompleta o irregolare, la struttura competente é tenuta a comunicare entro 15 giorni dalla data di ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con ricevuta di trasmissione, gli elementi non corretti o mancanti. Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro 15 giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni per la visione e la copia degli atti.
(Altre garanzie)
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal
da tenere
in caso di sinistro
Infortuni del Conducente
e Protezione 24
fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell’infortunio. Si rinvia agli artt. delle sezioni 12 e 13 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Reclami Eventuali reclami in merito alla gestione del rapporto contrattuale ed ai sinistri potranno essere inoltrati in forma scritta a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax allo 000.0000000 e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) del Registro Unico Intermediari devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.4.133.1, indirizzo internet xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito Internet dell’IVASS e dell’Impresa, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia www. xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Perizia contrattuale e arbitrato
A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxx.xx;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra l’Impresa e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle CGC che l’Impresa e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici.
Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del Conducente, il collegio medico risiede nel Comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia Tutela Giudiziaria, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. Resta comunque fermo il diritto dell’Impresa e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo D’Azeglio, 14, 10125 Torino. Si rinvia agli artt. delle sezioni 4 e 5 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
GLOSSARIO
Accessori di serie Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi - optional
Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto e dichiarati all’atto della stipulazione.
Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Xxxxx Xxxxxxx X’Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Atto Vandalico Atto di violenza operato allo scopo di danneggiare.
Beneficiario Xxxxxxxx che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Carrozzeria convenzionata
Carrozzeria indicata in via preferenziale dall’Impresa.
CGC Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente fascicolo Informativo.
Codice delle Assicurazioni private
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Conducente abituale Si intende per conducente abituale la persona fisica indicata in polizza che prevalentemente guida il veicolo assicurato.
Contraente La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Difetto fisico Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
Ebbrezza alcolica Condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada.
Fattori di rischio Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Furto L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso.
Guida Esperta Formula tariffaria che prevede l’applicazione di una rivalsa fino ad un massimo di 3.000 euro se, al momento del Sinistro, il conducente non coincida con almeno una della persone fisiche indicate sul contratto oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
Guida Libera Formula tariffaria che non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del veicolo assicurato.
Incendio La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Inabilità temporanea
È rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica.
Indennizzo La somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle Assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
MyGlass È marchio di Auto Presto&Bene S.p.A, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, società del Gruppo Unipol che offre il servizio di riparazione e sostituzione del parabrezza, mettendo a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale.
Offerta Sapiens L’offerta comprende la garanzia RCAuto con l’opzione Guida LIbera, il ricorso terzi da incendio, la responsabilità civile per i danni causati dai minori e dai terzi trasportati e l’Assistenza stradale oppure l’Assistenza stradale base e l’Auto sostitutiva.
Polizza Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Quattroruote Listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona.
Rischio La probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (Vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Xxxxxxx Diritto che Xxxxxx ha di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a Xxxxx, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Sinistro Evento che è causa del danno.
Per la garanzia Assistenza Stradale, la garanzia Assistenza Stradale Base, Auto Sostitutiva, Foratura Gomme, Esaurimento Carburante e Montaggio Catene, limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” si intendono:
Assicurato Il conducente del veicolo purché autorizzato all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste alla sezione 5 bis, agli artt. 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.15, 4.18 della sezione 4 e agli artt. 5.6, 5.7, 5.8, 5.10,5.15, 5.18 della sezione 5 e le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Carrozzeria convenzionata Servizio fornito dal network di carrozzerie convenzionate con Unipol Gruppo.
Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo D’Azeglio, 14 10125 Torino - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza.
Destinazione La località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Esaurimento carburante Mancanza del carburante.
Familiare Parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Foratura o scoppio dello pneumatico
Sgonfiamento dello pneumatico a causa scoppio o di foro nella camera d’aria/pneumatico prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente.
Guasto Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasto la foratura o scoppio di uno o più pneumatici.
Incidente L’evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell’assistenza Località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Montaggio catene Ausilio per l’installazione delle catene da neve.
Prestazione L’assistenza cioè l’aiuto che deve essere fornito dall’Impresa, tramite la Centrale Operativa, all’Assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro.
Residenza Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Sinistro Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l’Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Veicoli eccezionali È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
L’Amministrato Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
INFORMATIVA PRIVACY
(Edizione 05/2018)
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base a disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza (4). La informiamo inoltre che i dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti di residenza e di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).
COME TRATTIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(8). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola,10 anni).
QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate, UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6).
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
NOTE
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati.
5. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti(ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
7. Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inotre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato dalla _Compagnia Assicuratrice Linear, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico della Compagnia Assicuratrice Linear, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi della Compagnia Assicuratrice Linear e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
8. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale, ha validità dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, le garanzie prestate saranno operanti fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Alla scadenza del contratto, non occorre comunicare la disdetta alla Compagnia. Le garanzie resteranno comunque valide fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo anche se non viene pagato il premio del rinnovo.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (oppure via fax al numero 000.0000000 o all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx -e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:
- Carta di credito;
- PayPal;
- Bonifico bancario;
- Codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata. Linear invierà al Contraente la polizza insieme al certificato e alla Carta Verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione contrattuale (polizza, certificato e Carta Verde), occorre restituire a Linear la copia della polizza debitamente firmata dal Contraente.
3. DIRITTO DI RECESSO - Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN che per legge restano a carico del Contraente. Il Contraente dovrà comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
4. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.
5. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.. Per la R.C. Auto Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
È molto importante comunicare a Linear se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del contratto al
nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
6. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO - In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato e della Carta Verde a causa del furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, a discrezione della Compagnia, una dichiarazione sottoscritta circa l’evento accaduto.
Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l’invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.
7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.171 del Codice delle Assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. In caso di risoluzione, Linear provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita.
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’Impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato, relativo al veicolo.
In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa rilascia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio, nelle modalità previste dall’art.1.6.
Casi particolari del Mutamento di Proprietà
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Conto Vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e l’Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l’Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, potrà essere assicurato in classe di merito CU 14.
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O LA RAPINA DEL VEICOLO - Come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni private in caso di furto o rapina, l’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere
stipulato un nuovo contratto in classe 14.
Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l’Impresa, il Contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa rilascia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
9. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia in corso di contratto può, a sua scelta, accedere alla sua area personale sul sito della Compagnia xxx.Xxxxxx.xx e seguire le indicazioni ivi riportate oppure può darne comunicazione a Linear a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
La sospensione avrà decorrenza dalla data di effetto dell’appendice. Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della polizza o la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina, appropriazione indebita, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear.
La richiesta di sospensione è vincolata al pagamento degli importi contrattualmente dovuti e non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza intermedia esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di durata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8.
La riattivazione del contratto potrà avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno e per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
10. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE O DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO - Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione all’Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A..
Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio.
Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione a Linear e fornire la documentazione del P.R.A.. Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà inviare a Linear la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato.
Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
11. CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD 1 ANNO - Per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi Linear applicherà al premio di tariffa una maggiorazione la cui determinazione sarà indicata nell’apposita sezione “Condizioni Particolari” della scheda contrattuale. A tali contratti non si applica quanto previsto dall’art. 1 delle Norme Comuni, comma secondo; pertanto l’operatività delle garanzie cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del contratto stesso.
12. RISOLUZIONE CONSENSUALE - In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando a Linear la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
Il contratto è considerato risolto dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo
di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo.
13. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, ll’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, e comunque entro 3 giorni dal fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo di Constatazione Amichevole di incidente.
In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c..
In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
14. RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure.
a) Risarcimento dei danni alle cose
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A.R.;
- 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A.R., viene allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento diretto
Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” (di cui all’art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con
D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente all’Impresa anziché all’Impresa del responsabile.
La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose, nel caso di lesioni al conducente queste devono essere di lieve entità o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La “procedura di risarcimento diretto” non è esercitabile per i sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’Impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Linear Assicurazioni S.p.A.. La stessa richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili.
Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:
- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
- nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. In tutti i casi l’Impresa fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. Qualora sussistano i requisiti previsti, l’Impresa provvederà, per conto della Compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all’assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la “procedura di risarcimento diretto”, l’Impresa provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.
d) Risarcimento del terzo trasportato
Per i sinistri R.C.A., in caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all’Impresa ai sensi dell’art. 141 della Legge.
15. IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
16. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.
L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Sono coperti i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato senza che sia necessaria alcuna integrazione di premio. L’assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità precisate in polizza.
Per i danni a terzi provocati dal rimorchio staccato dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.
1.2 FORMULE TARIFFARIE DELLA “BONUS/MALUS” - (valide se espressamente richiamate in polizza) La formula tariffaria “Bonus/malus” prevede le seguenti opzioni: “Guida Libera” o “Guida Esperta” . Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Libera” il contratto non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del veicolo assicurato. Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Esperta” la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in polizza dell’ opzione tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di €3.000,00 per ogni Sinistro, se non sono rispettati i seguenti requisiti:
- il conducente del veicolo coincida con una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza (contraente, conducente abituale, proprietario) oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
- se il contratto assicura un veicolo oggetto di leasing, si prevede che al momento del Sinistro, il conducente del veicolo coincida con almeno una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almento 3 anni;
- se nel contratto una o più figure contrattuali sono persone giuridiche o società di persone riconosciute, o società di fatto, associazioni, consorzi, cooperative, si prevede che, al momento del Sinistro, il conducente del Veicolo coincida con almeno una delle persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di Xxxxxxxx i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente. La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato:
1. quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
1.3 ESCLUSIONI E RIVALSA - L’assicurazione non è operante :
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);
b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;
c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;
d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
g. qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” di cui all’art. 1.2 della Responsabilità Civile, ed al momento del Sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro;
h. qualora il veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
i. nelle Aree aeroportuali e nelle piste/circuiti privati.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 secondo comma del Codice delle Assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.4 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art.
1.5.1 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto). La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 1.5.1 lettera a) presenza di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
1.5 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS – Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” (ai fini dell’attribuzione della classe di merito l’attestato di rischio terrà conto dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione e/o dopo la scadenza del contratto) secondo le regole fissate dalla tabella 1 riportata in questo capitolo. All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente. Al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione
1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU, che costituirà il riferimento per le altre
Imprese assicuratrici, ed una classe di merito interna (CI) che concorrerà alla determinazione del premio.
In ogni caso se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall’origine alla classe di merito 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell’integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà, in caso di sinistro, il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso dell’eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella evolutiva n. 1 riportata in questo capitolo. Ai fini dell’attribuzione della classe di merito, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro
è accaduto precedentemente), Xxxxxx abbia effettuato il pagamento di un risarcimento, anche parziale. Inoltre, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 aprile 2018 , l’attestato di rischio terrà conto anche dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione e/o dopo la scadenza del contratto (sinistri tardivi) che siano stati comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, xxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.
1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU) e classe interna (CI)
Il premio è calcolato in base alla classe di merito Interna (CI).
Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
Prima immatricolazione o voltura al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14.
Se il Contraente chiede di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure un veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ed è in corso con Linear o con altra impresa, una copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A. o di un suo famigliare convivente in base allo stato di famiglia, l’Impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni, procederà all’emissione di un nuovo contratto assegnando allo stesso la classe di conversione universale (CU) del veicolo già assicurato.
L’operazione può essere effettuata a condizione che l’intestatario al P.R.A. sia una persona fisica ed il veicolo da assicurare e quello già assicurato, preso a riferimento per l’assegnazione della classe di merito, siano della medesima classe di veicolo e appartengano allo stesso settore tariffario.
L’attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata ad ogni scadenza annuale del contratto riporterà sia l’evoluzione della classe di merito dell’Impresa, sia l’evoluzione della classe di merito di conversione
universale (CU), come da allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed
integrazioni. L’evoluzione delle classi di merito, acquisite sul nuovo veicolo, è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.
Assegnazione della classe CU 14
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato Estero,per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
d) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo dello stesso proprietario;
e) veicolo consegnato in conto vendita, quando l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo dello stesso proprietario;
f) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza l’indicazione della classe di conversione universale (CU), purché non scaduto da oltre dodici mesi.
Assegnazione della classe CU 18
A questa classe va assegnato il contratto relativo a un veicolo per il quale:
a) il Contraente non presenti una valida “attestazione sullo stato del rischio”. Qualora il Contraente consegni l’attestazione sullo stato del rischio in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima. L’Impresa si riserva di verificare i dati riportati nell’attestazione, presso il precedente Assicuratore e rimborserà l’eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso;
b) il Contraente non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico oppure l’appendice di cessione del contratto;
c) l’attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre tre mesi e non oltre cinque anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus, oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi;
e) l’attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.
Per i veicoli già forniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) Per i rischi già presenti in portafoglio la classe di merito CU viene determinata in:
- Assenza di sinistri: se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore. L’Impresa, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore nell’allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa a richiesta del Contraente, produrrà una nuova
attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.
- Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella. Per i sinistri per i quali non sia possibile attribuire una responsabilità principale, e quindi la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto non subirà alcun aggravio del malus, tuttavia il grado di responsabilità sarà annotato nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del veicolo assicurato. Il grado di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive verranno considerati anche i sinistri eventualmente liquidati durante il periodo di sospensione del contratto.
b) Per i rischi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dal contratto temporaneo purché non scaduto da oltre dodici mesi;
c) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore Estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di merito con le modalità previste nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato;
e) per i contratti conclusi a distanza, nelle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale, di recesso o dell’esercizio del diritto al ripensamento dalla dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipula del contratto.
In base alla sinistrosità pregressa si determina la classe di merito di conversione universale (CU) con le modalità previste nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre cinque anni, se il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. L’assegnazione della classe di merito dell’Impresa avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) da allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1 - Evoluzione delle classi di merito CU*
CLASSI CU | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Per la classe di merito interna CI si veda la Tabella sotto riportata
Xxxxxxx 2 - Evoluzione delle classi interne CI
CLASSI INTERNE CI | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%
1.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme Comuni 7 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 10 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto;
b) il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito (ad eccezione del “Mutamento Parziale della Proprietà”, come indicato all’art. 7 delle Norme Comuni);
c) non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d’uso del veicolo.
1.7 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – L’Impresa, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell’Impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Le imprese consegnano l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze:furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo
di osservazione risulti concluso, le imprese rilasciano al Contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo
sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti aventi ad oggetto veicoli con targa prova qualora la durata del certificato di concessione della targa sia inferiore all’anno;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, ad eccezione dei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, in ottemperanza all’art. 171, comma 1, lettera a) e b) del decreto.
1.8 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
1.9 CARICO E SCARICO - Linear assicura le responsabilità del Contraente/Proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI MINORI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto da minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi, in deroga all’art. 1.3, Linear rinuncia al diritto di rivalsa. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
2.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO - L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 260.000,00.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a. Contraente, Proprietario, Conducente, Assicurato.
b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
3. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Qualora sulla scheda contrattuale sia esplicitamente richiamata la condizione di estensione della garanzia Responsabilità Civile Auto “Rinuncia alla rivalsa”, nei seguenti casi in cui:
a. il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro con responsabilità e il conducente sia stato trovato in stato di ebbrezza, e solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1,5 grammi per litro g/l e soltanto qualora il conducente non sia affetto da etilismo;
b. il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro e non sia in regola con le norme relative alla revisione (se successivamente rinnovata regolarmente);
la Compagnia, in deroga a quanto disposto all’art. 1.3 Esclusioni e Rivalsa - punti f) e h) delle Condizioni di Assicurazione, rinuncerà ad esercitare il diritto di rivalsa con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo.
La vendita dell’estensione della garanzia è soggetta a discrezionalità da parte dell’Impresa.
4. ASSISTENZA STRADALE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero: oppure dall’estero:
011 - 6523246 + 39 011 - 6523246
oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Centrale Operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).
CONDIZIONI DELL’ASSISTENZA STRADALE
VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.
OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
4.1. ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o Incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale non è più operante dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.
i. La prestazione del traino gratuito non sarà fornita in caso di foratura di una o più gomme, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
4.2. ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza. In caso di sinistro avvenuto nei Paesi, non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni.
4.3. ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone ferite
4.4. RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
4.5. RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 4.4 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
4.6. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
4.7 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
4.8 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
4.9 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
GARANZIE
Servizio di assistenza alle persone illese
4.10 RIENTRO ALLA RESIDENZA/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- una autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.
4.11 AUTO IN SOSTITUZIONE - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura di 1200 cc di cilindrata, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro. Tale autovettura si troverà presso un servizio di noleggio convenzionato con la Centrale Operativa, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l’orario di apertura del servizio stesso.
I costi sono a carico dell’Impresa.
Restano, invece, a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan e rimorchi.
GARANZIE
Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo
4.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
4.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 4.12 “Traino”.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso, compreso il costo della manodopera.
4.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato)
- Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
4.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
4.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
4.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
4.18 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.
4.19 ANTICIPI DI DENARO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
GARANZIE
Interprete o avvocato all’estero (PRESTAZIONI OPERANTI ALL’ESTERO)
4.20 SPESE LEGALI - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
4.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Informazioni e consigli telefonici
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, tempo sulle strade;
- automobilistiche (normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada).
5. ASSISTENZA STRADALE BASE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero: oppure dall’estero:
011 - 6523246 + 39 011 - 6523246
oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Centrale operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.)
CONDIZIONI DELL’ASSISTENZA STRADALE BASE
5.1 OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
5.2 VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.
5.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o Incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,stato di guerra,rivoluzione,sommosse o movimenti popolari,saccheggi,atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale base non è più operante dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.
i. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
l. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di esaurimento carburante, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la mancanza sia stata determinata.
x.Xx prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di errato rifornimento.
n. La prestazione di traino gratuito non sarà fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a bordo (catene).
5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).
5.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
PRESTAZIONI
Servizio di assistenza alle persone ferite
5.6 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
5.7. RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 5.6 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
5.8. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
5.9 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
5.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
5.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare
dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
Servizio di assistenza relativa al veicolo
5.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
5.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 5.12 “Traino”.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
5.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
- Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
5.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
5.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (Prestazione operante all’estero) -Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
5.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdogana-mento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
5.18 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in conseguenza di seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.
5.19 ANTICIPI DI DENARO (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa
verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
5.20 SPESE LEGALI (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
5.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE
Le sottostanti Prestazioni aggiuntive possono essere scelte dal Contraente per ampliare le Prestazioni dell’Assistenza Stradale Base. Per ogni Prestazione aggiuntiva scelta il Contraente dovrà corrispondere il premio previsto per la Prestazione opzionata. L’inserimento delle estensioni di garanzia non è possibile in corso di contratto. Le Prestazioni aggiuntive all’Assistenza Stradale Base sono valide solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx.
5 bis - AUTO SOSTITUTIVA - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva di 1200 cc di cilindrata, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri;
• Incendio, Furto e Kasko;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione dell’autovettura presso un centro sito in un comune diverso da quello presso la quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, eccetera), le franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal centro di noleggio stesso. A tal fine, è possibile che l’Assicurato debba fornire i dati identificativi di una carta di credito in corso di validità a lui intestata. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
5 bis - 1. RIENTRO ALLA RESIDENZA E/O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- un’autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
5 ter - FORATURA GOMME – A parziale deroga dell’art. 5.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera i), in caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato la prestazione di traino di cui all’art.
5.12. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell’assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
5 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE – A parziale deroga dell’art. 5.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera l), nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato per mancanza di carburante la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Il costo del carburante resta a carico dell’Assicurato. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
5 quinquies - MONTAGGIO CATENE - Nel caso in cui le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio delle catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza per eseguire l’operazione sul posto. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
6. BONUS PROTETTO
6.1 OGGETTO DELLA COPERTURA – Qualora, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx verifichi un evento che comporti, alla scadenza contrattuale, la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, ferme restando tutte le condizioni evolutive di cui alla sezione precedente 1.5 “Funzionamento della formula tariffaria Bonus/Malus”, le regole evolutive della classe di merito Interna vengono modificate secondo la tabella evolutiva sotto riportata.
EVOLUZIONE CLASSI INTERNE CI CON BONUS PROTETTO | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 sinistri | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%.
In caso di più eventi riferibili allo stesso periodo di osservazione contrattuale coperto dalla garanzia, che comportino alla scadenza contrattuale la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, la garanzia protegge soltanto il primo evento.
La garanzia è assumibile soltanto per le autovetture ad uso privato e non è assumibile in corso d’anno.
7. INCENDIO E FURTO
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
a. Incendio
b. Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) - (consumati o tentati).
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori stabilmente fissati al veicolo con un limite, per questi ultimi, di € 1.100,00 e uno scoperto del 15%.
Gli accessori stabilmente fissati al veicolo esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso
soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
7.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione:
a. l’importo massimo di € 260,00 delle spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b. la quota di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell’evento e la scadenza della validità in atto.
7.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a. provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c. verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;
d. conseguenti ad appropriazione indebita;
e. danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
7.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE -Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Quattroruote oppure verrà dichiarato dal Contraente; nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, nel secondo caso verrà invece richiamata la condizione particolare “Valore dichiarato dal Contraente”.
Su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Limitatamente alle autovetture l’Impresa, qualora venga richiamata sul contratto la condizione “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio delle garanzie Incendio e furto.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote, in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “Valore Quattroruote non più aggiornabile”. Qualora il Contraente desideri adeguare il valore
assicurato dovrà rivolgersi alla Compagnia.
Nei casi sopra riportati non verrà adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.
7.5 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
7.5.1 Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito xxxxxxxxxx.Xx danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore
dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali. L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo verrà così determinato:
a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
b) negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.
7.5.2 Nel calcolo dell’ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:
- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
- l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
7.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
7.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
7.8 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo:
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
- il rilascio di una procura avendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo,contestualmente al pagamento dell’indennizzo;
- la fattura di acquisto degli accessori assicurati;
- tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo.
7.9 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 7.5. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
8. SOLO FURTO TOTALE
8.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear liquida un indennizzo in caso di sottrazione del veicolo esclusivamente in conseguenza di furto totale o di rapina consumati. Non sono indennizzabili:
- i danni derivanti da furto o rapina solo di alcune parti del veicolo (cd. furto parziale);
- i danni al veicolo in seguito a tentativo di furto o rapina;
- gli accessori non stabilmente fissati al veicolo;
- oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.
Gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori, monitor, lettori cd, dvd, usb e bluetooth stabilmente fissati al veicolo e gli apparecchi dotati dei cosiddetti “frontalini” esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
8.2 ESCLUSIONI - L’assicurazione non copre i danni:
a) provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b) causati da atti vandalici;
c) conseguenti ad appropriazione indebita;
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari.
8.3 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo al momento dell’emissione del contratto può essere rilevato dalla rivista Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto) o indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). All’atto del rinnovo, a seconda della scelta operata dal Contraente, si applicano le seguenti condizioni:
1) valore del veicolo rilevato da Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto).
L’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo inserito in polizza e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote, procedendo alla conseguente modifica del premio. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote;
2) valore del veicolo indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). L’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua comunque l’adeguamento automatico del valore del veicolo inserito in polizza e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote, procedendo alla conseguente modifica del premio. In ogni caso, su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa, si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale al valore da lui indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “Valore Quattroruote non più aggiornabile” e quando il valore del veicolo indicato dal Contraente è inferiore a quello di Quattroruote.
8.4 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO – L’ammontare dell’indennizzo, calcolato secondo quanto di seguito indicato, non potrà comunque mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’ammontare dell’indennizzo verrà inoltre calcolato secondo i seguenti criteri:
1) valore del veicolo rilevato da Quattroruote ( condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto).
L’indennizzo viene così determinato:
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione;
- dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
- gli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale saranno indennizzati nella stessa misura stabilita per i veicoli. L’importo dell’indennizzo sarà ridotto in misura proporzionale alla svalutazione del veicolo rilevata dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
2) valore del veicolo indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). L’indennizzo viene così determinato:
- in base al valore indicato sulla scheda contrattuale se tale valore sarà pari o inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nel caso in cui il valore indicato sulla scheda contrattuale sia superiore al valore commerciale;
- gli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale saranno indennizzati nella stessa misura stabilita per i veicoli.
8.5 SCOPERTO - Linear liquida l’indennizzo, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.
8.6 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear liquida l’indennizzo previa deduzione dell’importo fisso pattuito ed indicato sulla scheda contrattuale.
8.7 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Per ottenere l’indennizzo l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico o certificato di proprietà del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti e restituzione di tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo. Linear richiederà il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo. Il costo di tale atto è a carico dell’Impresa. Linear, tenuto conto degli eventuali limiti previsti dal contratto (scoperti, minimi non indennizzabili e/o franchigie), effettua il pagamento dell’indennizzo mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
8.8 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato, inviando alla stessa copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalla Autorità. Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i seguenti criteri:
1. il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Linear, prima di pagare l’indennizzo, ha facoltà di richiedere
la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo in caso di danno parziale;
2. non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
3. l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. 1907 del Codice Civile e l’Impresa liquiderà l’indennizzo ridotto in proporzione al minor valore assicurato rispetto al valore reale del veicolo.
Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Qualora l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione dell’indennizzo, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato sarà superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procederà alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
9. EVENTI SOCIO-POLITICI
9.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nei limiti indicati nella scheda contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
Sono compresi:
- i danni agli accessori fono-audio-visivi stabilmente fissati al veicolo;
- i danni da atti vandalici, con esclusione di quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione ed in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.
9.2 ESCLUSIONI - Sono sempre esclusi i danni da circolazione.
9.3 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile.
L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
9.4 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
9.5 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità. Linear ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.
Si specifica inoltre che:
- il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
- l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
9.6 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO - Per quanto riguarda le autovetture, Linear, ad ogni rinnovo annuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore in base a quanto riportato da Quattroruote. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello dell’autovettura assicurata non è più valutato dalla rivista Quattroruote.
9.7 ROTTURA CRISTALLI - L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.
Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 e con il limite di € 520,00 per ogni evento e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. In ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura. Qualora la riparazione avvenga presso centri convenzionati non verrà applicata la franchigia e non opererà il limite di massimale previsto.
10. CRISTALLI
10.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La garanzia indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo, ed opera quando il danno non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione l’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli. La garanzia è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nel corso della durata annuale della polizza assicurativa. L’assicurazione non comprende:
a) il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti
del terreno e fenomeni naturali in genere;
b) il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
c) il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza.
10.2 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - L’Impresarimborsalespesesostenutedall’Assicuratoperlariparazioneolasostituzione del parabrezza quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 e con il limite di € 520,00 e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. In ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura. Qualora in caso di Sinistro si utilizzi un centro cristalli MYGLASS (per informazioni sui centri MYGLASS contattare il numero dedicato nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo), la garanzia è prestata nella forma dell’indennizzo in forma specifica, in virtù della quale Linear si assume l’onere di riparare direttamente l’autovettura assicurata e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. Pertanto non verrà applicata la franchigia e non opererà il limite di massimale previsto.
11. EVENTI ATMOSFERICI
11.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto nei limiti indicati nella scheda contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
11.2 ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni da allagamento provocati esclusivamente da precipitazione atmosferica.
11.3 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
12. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
12.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, che si infortuni alla guida del veicolo identificato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario. L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.
12.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
- l’annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
12.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c. da movimenti tellurici;
d. da guerra o insurrezione;
e. da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f. da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene. Sono inoltre esclusi:
g. le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
h. gli infarti.
12.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
12.5 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
12.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente: Tabella ANIA Percentuale Infortuni Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un arto superiore | 70 % | |
una mano o un avambraccio | 60 % | |
un pollice | 18 % | |
un indice | 14 % | |
un medio | 8 % | |
un anulare | 8 % | |
un mignolo | 12 % | |
la falange ungueale del pollice | 9 % | |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Per: anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % | |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 % | |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 % | |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % | |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % | |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % | |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % | |
Per amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia | 70 % | |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % | |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un piede | 40 % | |
ambedue i piedi | 100 % | |
un alluce | 5 % | |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % | |
un altro dito del piede | 1 % | |
Per: anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % | |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 % | |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % | |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % | |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % | |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % | |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % | |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15 % | |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio | 25 % | |
ambedue gli occhi | 100 % | |
Per: sordità completa di un orecchio | 10 % | |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % | |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % | |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % | |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale | 12 % | |
una vertebra dorsale | 5 % | |
12 ^ dorsale | 10 % | |
una vertebra lombare | 10 % | |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % | |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % | |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % | |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % | |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
12.7 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
12.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
12.9 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
12.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 12.4 “Criteri di indennizzabilità”, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
12.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
13. PROTEZIONE 24
13.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. È considerato assicurato contro tali eventi il conducente abituale indicato in polizza del veicolo assicurato che si infortuni durante ogni attività diversa dalla guida del veicolo identificato. La presente garanzia è prestata per la copertura di invalidità permanente e morte da infortunio.
13.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono compresi inoltre:
a) asfissia di origine non morbosa;
b) avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o assorbimento di sostanze;
c) annegamento;
d) assideramento o congelamento;
e) colpi di sole o di calore;
f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria e malattie tropicali;
g) infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato (in deroga all’art. 1900 c.c. );
h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all’art. 1912 c.c.);
i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità.
Se l’ernia addominale risulta non operabile, viene corrisposta un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.
13.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - La garanzia vale durante:
a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali o interaziendali compresi i relativi allenamenti;
b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
La garanzia NON vale durante:
c) la pratica di sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore;
d) la pratica dei seguenti sport: arti marziali in genere, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d’alpinismo e/o fuori-pista, pugilato, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera/free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o estremo, slittino, bob, hockey su ghiaccio o a rotelle, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, discesa di rapide (rafting), canyoning, bungee jumping, kitesurfing;
e) la partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive a eccezione degli infortuni derivanti dagli sport previsti al punto b) del presente articolo;
f) la guida e la pratica di sport che prevedono l’utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).
13.4 RISCHIO VOLO - La garanzia vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari.
13.5 ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il mondo intero.
13.6 RISCHIO GUERRA - Sono esclusi gli infortuni causati da guerra, atti di terrorismo, insurrezione, occupazione e invasione militare. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1912 c.c., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.
13.7 RISCHI ESCLUSI - L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
1. guida di veicoli o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l’infortunio subìto dall’Assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro;
2. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio;
3. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
4. atti di terrorismo, sabotaggio e sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra o presidiati da Forze Militari internazionali per il mantenimento dell’ordine e/o della pace, o causati da attività specifiche del servizio militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di carattere eccezionale;
5. stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene;
6. intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sindromi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
7. conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di radioattività;
8. conseguenze di movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
9. conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
10. attività lavorativa in qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Guardie Giurate.
13.8 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1891 del Codice Civile.
13.9 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute;pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
13.10 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato (cioè, il conducente abituale del veicolo assicurato) e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, l’Impresa corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell’indennizzo, risulta che l’Assicurato è vivo o che l’infortunio non è indennizzabile, Linear ha diritto alla restituzione dell’intera somma pagata.
13.11 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente dell’Assicurato (cioè, il conducente abituale del veicolo assicurato) e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore alla franchigia del 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella ANIA Percentuale Infortuni (vedi sopra al punto 12.6). Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
13.12 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed
ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini, gli accertamenti, visite e controlli medici ritenuti necessari dall’Impresa, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
13.13 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
13.14 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 13.9 “Criteri di indennizzabilità” le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
13.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
13.16 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
13.17 FUTURO PROTETTO PER I FIGLI - Nel caso in cui decedano entrambi i genitori in conseguenza del medesimo infortunio e figurino tra gli eredi – al momento del sinistro – figli conviventi, l’Impresa riconoscerà una indennità aggiuntiva così determinata:
- ai figli di maggiore età conviventi l’indennità aggiuntiva sarà pari al 50% di quella loro spettante, con l’intesa che la stessa non potrà essere di importo superiore a € 25.000,00;
- ai figli di minore età l’indennità aggiuntiva sarà pari al 100% di quella loro spettante, con l’intesa che la stessa non potrà essere di importo superiore a € 50.000,00.
13.18 CESSIONE DEL CONTRATTO - In caso di cessione del contratto, la presente estensione di garanzia “Protezione 24” cessa i suoi effetti dalle ore 24.00 della data indicata sulla appendice di cessione.
14. MINIKASKO
14.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – Linear si obbliga a risarcire la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da collisione con altro veicolo identificato verificatasi durante la circolazione, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell’Assicurato nella causazione del sinistro, fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.
Il premio della garanzia è calcolato in percentuale del premio R.C. Auto, pertanto sarà soggetto a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie.
Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” di cui all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione, al momento del sinistro l’Impresa potrà verificare se il conducente possieda i requisiti richiesti e, nel caso in cui non corrispondano a quanto dichiarato, potrà valutare di ridurre il risarcimento in misura proporzionale al minor premio pagato fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro.
14.2 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALRINNOVO ANNUALE – La garanzia è assumibile solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote. La garanzia è assumibile limitatamente alle autovetture e l’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote; in tal caso la garanzia non sarà più assumibile.
14.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) cagionati da dolo del Proprietario e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285
(Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio.
14.4 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
Non sono indennizzabili le spese per migliorie, modificazioni, aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro. Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” la Società potrà ridurre il risarcimento in misura proporzionale al minor premio pagato qualora il conducente non possieda i requisiti richiesti all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione con un massimo di 3.000 euro.
14.5 RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA - Linear rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
15. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
(CONDIZIONE VALIDA PER LE SEZIONI 7, 8, 9, 10, 11, 14)
In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l’accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato.
Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull’indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.
16. TUTELA GIUDIZIARIA
16.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
16.1.1 CASI ASSICURATI:
- Controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo;
- controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
16.1.2 SPESE ASSICURATE:
- Le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
16.1.3 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza;
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).
16.1.4 ESCLUSIONI - La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private.
16.2 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, l’Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l’onere di interruzione dei termini di prescrizione.
Linear si impegna a far pervenire all’Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull’opportunità di iniziare la vertenza. L’Impresa può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l’Assicurato potrà dare corso all’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Nel caso in cui Linear non autorizzi l’azione, l’Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l’esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
16.3 DIRITTO DI SCELTA - L’Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l’Impresa segnalerà all’Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi. Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
16.4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
16.5 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. In mancanza di accordo tra le parti l’arbitro sarà nominato su istanza di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’Assicurato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
17. LINEARSAT
LINEARSAT – IN COMODATO
PREMESSA
I presupposti per la validità della tariffa LINEARSAT sono i seguenti:
1. L’installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del Contatore Satellitare OCTO TELEMATICS (di seguito denominato LINEARSAT) di proprietà di OCTO TELEMATICS Italia srl che lo concede in comodato gratuito al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.
2. La stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl.
3. Il tipo di veicolo: sono ammesse solo le autovetture ad uso privato. Per quanto riguarda:
a. DEFINIZIONI
b. OGGETTO DEL CONTRATTO
c. ABBONAMENTO/DECORRENZA/DURATA
d. SERVIZI EROGATI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE
e. SPESE DI DISINTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE NEL CASO DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO O SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
f. CESSIONE DEL CONTRATTO
g. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si rinvia a quanto stabilito nel contratto di abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO
Premesso che l’Impresa ha stipulato un accordo con la Società OCTO TELEMATICS Italia srl che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi e statistici, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente per poter fruire della tariffa LINEARSAT si impegna a:
1. far installare ed attivare LINEARSAT presso un installatore convenzionato dalla rete nazionale di OCTO TELEMATICS Italia srl entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di assicurazione;
2. avvisare immediatamente il centro servizi OCTO TELEMATICS Italia srl qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise osservare la data stabilita di installazione e a fissare un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre ulteriori proroghe; l’inosservanza del termine comporta la perdita della tariffa LINEARSAT;
3. comunicare tempestivamente all’Impresa variazioni di indirizzo e numero telefonico ai fini della reperibilità in caso di incidente;
4. in caso di sostituzione del veicolo, traslocare LINEARSAT a proprie spese sul nuovo veicolo, e fissare autonomamente l’appuntamento con l’installatore convenzionato prescelto per le operazioni di re-installazione e attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dei nuovi documenti, oppure comunicare
immediatamente all’Impresa che intende rinunciare alla re-installazione e ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl;
5. fare disinstallare LINEARSAT a proprie spese in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con l’installatore convenzionato; ad avvertire l’Impresa tempestivamente la quale provvederà a darne comunicazione alla OCTO TELEMATICS Italia srl per le operazioni di recupero di LINEARSAT lasciato in giacenza nella sede dell’installatore stesso;
6. in caso di guasto o mancato funzionamento di LINEARSAT segnalato dal centro di servizi OCTO TELEMATICS Italia srl, a recarsi dall’installatore convenzionato per la verifica e manutenzione del sistema entro la data prefissata dal centro servizi stesso che lo informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici; in caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, ad avvisarne il centro servizi e a fissare un nuovo appuntamento con l’installatore o altro convenzionato dell’intera rete nazionale;
7. informare il nuovo Contraente in caso di cessione del contratto di assicurazione con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell’installazione di LINEARSAT a bordo e dell’esistenza del contratto di abbonamento con OCTO TELEMATICS Italia srl. Se il Contraente cessionario non intende subentrare né nella proprietà di LINEARSAT né nel contratto con OCTO TELEMATICS Italia srl, il cedente dovrà provvedere per la disinstallazione di LINEARSAT dal veicolo assicurato a proprie spese, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato della rete nazionale di OCTO TELEMATICS Italia srl, e darne immediatamente comunicazione a OCTOTELEMATICS Italia srl, con le conseguenze di cui al successivo punto 8; dandone comunicazione all’Impresa;
8. se il Contraente rinuncia ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl, pagare la differenza di premio tra la tariffa RCA – Incendio – Furto – LINEARSAT e la tariffa che sarebbe applicata al contratto senza LINEARSAT. I maggiori importi incassati in seguito all’applicazione della tariffa LINEARSAT non sono ripetibili, in ragione del versamento anticipato del canone a OCTO TELEMATICS Italia srl. Rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7, oltre che nel caso di:
- rinuncia del Contraente ai servizi di Octotelematics srl
- rinuncia del Contraente cessionario ai servizi Octotelematics Italia srl
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il Contraente dovrà pagare all’Impresa la somma pari alla differenza tra il premio RCAuto, incendio e furto e rapina applicato con LINEARSAT e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza LINEARSAT, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
9. recarsi da un installatore convenzionato di OCTO TELEMATICS Italia srl al fine di verificare il corretto funzionamento di LINEARSAT, dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sull’auto svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, dopo un sinistro o un furto o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti o danneggiamenti a LINEARSAT o alla sua installazione, a seguito dell’avvenuta comunicazione di anomalia segnalata dal centro servizi OCTO TELEMATICS Italia srl mediante lettera o altri mezzi telematici;
10. contattare immediatamente il call center sinistri di Linear Spa al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo; oppure, negli orari di chiusura dello stesso, la sala operativa di sicurezza incaricata da Octotelematics Italia srl (numero 800.749662 oppure, dall’estero, x00.0000.000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di far attivare le operazioni di ricerca qualora lo stesso risulti assicurato con la società per tali rischi.
b) Se il Contraente, ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto a) l’Impresa si impegna a:
1. in caso di furto totale a non applicare limiti all’indennizzo, salvo quelli previsti in polizza;
2. in caso di sinistro prima dell’attivazione di LINEARSAT o in caso di vendita, demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di LINEARSAT e la consegna a terzi del veicolo stesso, a non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla eventuale differenza di premio di cui al punto 1, lettera a) o la franchigia di cui al successivo punto 1 lettera b), fermi restando gli eventuali limiti all’indennizzo previsti in polizza.
c) Se la polizza viene sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa) è sospesa anche l’erogazione dei servizi che saranno ripristinati soltanto con la riattivazione della polizza stessa.
d) In caso di sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente a centro servizi di OCTO TELEMATICS Italia srl tutti i dati registrati da LINEARSAT.
e) L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
a) il Contraente dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il premio RCA, quelli Incendio e Furto e rapina applicati con Linearsat e i premi che sarebbero normalmente previsti per il contratto senza Linearsat, per l’intero periodo assicurativo;
b) se prima del pagamento della differenza di premio di cui al precedente punto 1.a, si dovesse verificare il furto o la rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, sarà decurtata una franchigia fissa pari al 50% del valore del danno;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics Italia Srl non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di:
- rinuncia del Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl
- rinuncia del Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl
al verificarsi della circostanza, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando dal contratto l’applicazione della tariffa Linearsat; il Contraente dovrà pagare all’Impresa la somma pari alla differenza fra premio RCA, Incendio e Furto e rapina applicati con Linearsat e il premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza Linearsat, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto degli obblighi di cui ai punti 8 e 9 in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, si applicheranno i limiti all’indennizzo previsti in polizza, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell’art. 1915 del Codice Civile (inadempimento dell’obbligo di avviso). La rinuncia del Contraente/Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale dell’applicazione della tariffa Linearsat.
PREMESSA
LINEARSAT – IN PROPRIETÀ
I presupposti per la validità della tariffa LINEARSAT sono i seguenti:
1. L’installazione/attivazione a bordo del veicolo assicurato del Contatore Satellitare OCTO TELEMATICS Italia srl di proprietà dell’intestatario/i del veicolo stesso.
2. La stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl.
3. Il tipo di veicolo: sono ammesse solo le autovetture ad uso privato. Per quanto riguarda:
a. DEFINIZIONI
b. OGGETTO DEL CONTRATTO
c. ABBONAMENTO/DECORRENZA/DURATA
d. SERVIZI EROGATI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE
e. SPESE DI DISINTALLAZIONE E REINSTALLAZIONE NEL CASO DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO O SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
f. CESSIONE DEL CONTRATTO
g. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si rinvia a quanto stabilito nel contratto di abbonamento di cui al precedente punto 2, sottoscritto dal Contraente.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO
Premesso che l’Impresa ha stipulato un accordo con la Società OCTO TELEMATICS Italia srl che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi e statistici, tra le parti si conviene quanto segue:
a) Il Contraente per poter fruire della tariffa LINEARSAT si impegna a:
1. consegnare all’Impresa copia del modulo di sottoscrizione del contratto di abbonamento con OCTO TELEMATICS Italia srl;
2. far attivare, qualora non fosse già stato attivato, il Contatore Satellitare presso un installatore convenzionato della rete nazionale di OCTO TELEMATICS Italia srl entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto di assicurazione;
3. comunicare tempestivamente all’Impresa variazioni di indirizzo e numero telefonico ai fini della reperibilità in caso di incidente;
4. in caso di sostituzione del veicolo, qualora decida di traslocare il Contatore Satellitare sul nuovo veicolo, a proprie spese, a fissare autonomamente l’appuntamento con l’installatore convenzionato prescelto per le operazioni di re installazione e attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dei nuovi documenti, oppure comunicare immediatamente all’Impresa che intende rinunciare alla re-installazione e ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl;
5. in caso di guasto o mancato funzionamento del Contatore Satellitare segnalato dal centro di servizi OCTO TELEMATICS Italia srl, a recarsi dall’installatore convenzionato per la verifica e manutenzione del sistema entro la data prefissata dal centro servizi stesso che lo informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici; in caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, ad avvisarne il centro servizi e a fissare un nuovo appuntamento con l’installatore o altro convenzionato dell’intera rete nazionale;
6. informare il nuovo Contraente in caso di cessione del contratto di assicurazione, con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell’installazione del Contatore Satellitare a bordo e dell’esistenza del contratto di abbonamento con OCTO TELEMATICS Italia srl. Se il Contraente cessionario non intende subentrare né nella proprietà né nel contratto con OCTO TELEMATICS Italia srl, il cedente dovrà provvedere a proprie spese per la disinstallazione di LINEARSAT dal veicolo assicurato, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato della rete nazionale di OCTO TELEMATICS Italia srl, e darne immediatamente comunicazione a OCTO TELEMATICS Italia srl, con le conseguenze di cui al successivo punto 7;
7. se il Contraente rinuncia ai servizi OCTO TELEMATICS Italia srl, pagare la differenza di premio tra la tariffa “RCA,Incendio – Furto LINEARSAT” e la tariffa che sarebbe applicata al contratto senza LINEARSAT. I maggiori importi incassati in seguito all’applicazione della tariffa LINEARSAT non sono ripetibili, in ragione del versamento anticipato del canone OCTO TELEMATICS Italia srl.;
8. recarsi da un installatore convenzionato di OCTO TELEMATICS Italia srl al fine di verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare, dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sull’auto svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, dopo un sinistro o un furto o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti o danneggiamenti al contatore o alla sua installazione, a seguito dell’avvenuta comunicazione di anomalia segnalata dal centro servizi OCTO TELEMATICS Italia srl mediante lettera o altri mezzi telematici;
9. contattare immediatamente il call center sinistri di Linear Spa e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo; oppure, negli orari di chiusura dello stesso, la sala operativa di sicurezza incaricata da Octotelematics Italia srl (numero 800.749662 oppure, dall’estero, x00.0000.000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di far attivare le operazioni di ricerca qualora lo stesso risulti assicurato con la società per tali rischi.
b) Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto a) l’Impresa si impegna a:
1. in caso di furto totale a non applicare limiti all’indennizzo salvo quelli previsti in polizza;
2. in caso di sinistro prima dell’attivazione o in caso di vendita, demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso, a non chiedere il rimborso della parte di danno liquidato proporzionale alla eventuale differenza di premio di cui al punto 7, lettera a) o la franchigia di cui al successivo punto 1 lettera b), fermi restando gli eventuali limiti all’indennizzo previsti in polizza.
c) Se la polizza viene sospesa per qualsiasi motivo (eccetto il furto per il quale la sospensione del rischio non è ammessa) è sospesa anche l’erogazione dei servizi che saranno ripristinati soltanto con la riattivazione della polizza stessa.
d) In caso di sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente a centro servizi di OCTO TELEMATICS Italia srl tutti i dati registrati dal contatore satellitare.
18. CONDIZIONI GENERALI OCTOTELEMATICS
Nota informativa e
Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi OCTO TELEMATICS ITALIA S.r.l.
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Informazioni sulla Società Octo Telematics Italia Srl
Octo Telematics Italia Srl ha sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx. Società a Socio unico.
Cap. Sociale € 3.500.000,00 interamente versato.
N° Registro Imprese Partita IVA e Codice Fiscale 02271550358; N. R.E.A. RM – 1186572
Servizio Clienti (via Xxxxxxxx Xxxxxx, 51, 00173 Roma): Fax 000 000000; Numero Verde 800-746688; E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Informazioni sul contratto
Il Contratto di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia Srl è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione RCA di Linear Assicurazioni Spa, rispetto al quale ha natura accessoria e del quale ha la medesima durata.
Reclami
Eventuali reclami devono essere inoltrati per scritto a OCTO Telematics Xxxxxx Xxx xxx X. Xxxxxx 00, 00173 Roma, Fax 000-000000
– e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure telefonando al numero verde 800-746688.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI E RELATIVI SERVIZI INFOTELEMATICI
Premessa
Il dispositivo Linearsat è un contatore satellitare di piccole dimensioni che può essere installato a bordo delle autovetture; l’accelerometro e la tecnologia di cui dispone consentono l’erogazione di servizi infotelematici in caso di incidente da circolazione e di furto (*).
Con Linearsat, Octo Telematics Italia Srl mette a disposizione di ogni cliente un’area web dedicata sul sito www.octotelematics. it dove consultare i dati rilevati per il veicolo, i propri dati anagrafici e quelli della persona da contattare ai fini della corretta erogazione dei servizi.
Il dispositivo Linearsat non è invasivo dell’estetica del veicolo, non interferisce con l’elettronica di bordo e può essere installato velocemente presso una rete di installatori qualificati e certificati.
Caratteristiche tecniche:
Il dispositivo è costituito da un’unità centrale (a cui si collegano l’alimentazione +12V, Massa, Segnale Quadro), un accelerometro, un’antenna GSM e un’antenna GPS.
Servizi erogati:
- Raccolta ed elaborazione dati in base al tempo di accensione del veicolo, ai km percorsi e alla rilevazione di eventuali crash e mini crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada);
- Segnalazione di allarme verso la Società di Assistenza incaricata da Linear Assicurazioni Spa in caso di rilevazione crash di una certa gravità (*)
- Attivazione delle procedure di ricerca del veicolo in caso di furto contattando direttamente il Call Center Sinistri di Linear Assicurazioni Spa o la Sala Operativa Octo Telematics attiva 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno (*)
I servizi erogati, grazie alla tecnologia GPS di cui è dotato il dispositivo, dispongono di una localizzazione satellitare puntuale.
(*) L’erogazione del servizio è subordinata alla presenza di apposita garanzia di Assistenza Stradale e/o Furto nel contratto di assicurazione RCA stipulato dal cliente con LINEAR Assicurazioni Spa
Octo Telematics Italia S.r.l. Il Legale Rappresentante (Xxxxx Xxxxxxxx)
Edizione 01/07/2011
La ringraziamo per aver scelto Linearsat per guidare con la massima sicurezza e serenità.
La invitiamo a leggere le informazioni riportate in questa pagina e a seguire le principali avvertenze per il corretto utilizzo del contatore satellitare fornitole da OCTO Telematics Italia.
INFORMAZIONI PER IL CLIENTE LINEARSAT
A – INSTALLAZIONE DI LINEARSAT
1. Tramite SMS sul cellulare saranno confermati i riferimenti dell’installatore prescelto per il montaggio.
2. Installare Linearsat entro 15 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto assicurativo. Il mancato rispetto del termine comporterà, in caso di furto totale o rapina, l’applicazione da parte dell’Impresa di una riduzione dell’indennizzo in misura pari al rapporto tra il premio che sarebbe stato praticato per la garanzia furto-rapina senza Linearsat e quello applicato dall’Impresa in conseguenza dell’installazione di Linearsat, con i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.
3. Dopo l’installazione, sempre tramite SMS, verrà confermata l’attivazione dei servizi. Si raccomanda di mantenere aggiornati i recapiti telefonici tramite il call center Linear.
B – IN OFFICINA
1. Verificare il corretto funzionamento di Linearsat presso un installatore convenzionato dopo operazioni di manutenzione o di riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete convenzionata, qualora tali riparazioni
abbiano interessato le parti installative.
2. Contattare il Numero Verde 800-749662 oppure 800-746688 per inserire in manutenzione Linearsat in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio del contatore. Al termine degli interventi è necessario ricontattare lo stesso Numero Verde per riattivare LinearSAT.
C – VENDITA, DEMOLIZIONE O CAMBIO DI ASSICURAZIONE
Disinstallare Linearsat solo presso un installatore convenzionato che dovrà rilasciare ricevuta di smontaggio su modulistica intestata OCTO Telematics Italia S.r.l., in caso di:
1. vendita, demolizione, distruzione o esportazione all’estero del veicolo assicurato;
2. rinuncia dei servizi erogati da OCTO Telematics Italia;
3. mancata prosecuzione del rapporto assicurativo.
In caso di mancata restituzione di Linearsat, OCTO Telematics Italia richiederà le somme stabilite all’art. 7/8 delle condizioni generali, a titolo di risarcimento danni.
D – ANOMALIA O GUASTO
Verificare il corretto funzionamento di Linearsat presso un installatore convenzionato, a seguito di “avviso di anomalia” inviato dal Servizio Clienti tramite lettera o SMS. L’installatore dovrà rilasciare apposita ricevuta su modulistica intestata OCTO Telematics Italia S.r.l.
E – INFORMAZIONI E RECLAMI
Per informazioni e reclami (non di tipo assicurativo) relativi ai servizi di OCTO Telematics Italia, fare riferimento a:
OCTO Telematics Italia S.r.l. - Servizio Clienti xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx; Fax 000 000000; Numero Verde 800- 746688; xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx -xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Per informazioni sulle caratteristiche tecniche di Linearsat e sulla sua totale compatibilità con il veicolo, si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – area documenti.
F – FURTO TOTALE O RAPINA
Per l’attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Linear Spa al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo (dall’estero: Sala Operativa di Sicurezza x000000000000)
Le informazioni riportate in questa pagina non sostituiscono gli articoli delle Condizioni di abbonamento riportati all’interno del presente libretto. La invitiamo pertanto a prendere opportuna visione del testo integrale degli stessi.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Contraente che si avvale dei Servizi previsti dal presente contratto di abbonamento stipulato con OCTO Telematics Italia prende atto che i suoi dati personali sono trattati, in via autonoma tra di loro, dai seguenti titolari:
- OCTO Telematics Xxxxxx X.x.x. xxx xxxx xx Xxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00;
- Linear Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna, via Larga 8.
Nel seguito è riportata l’informativa predisposta da OCTO Telematics Italia S.r.l. in conformità all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 resa, per ciò che le si riferisce, anche nell’interesse di Linear Assicurazioni S.p.A.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
OCTO Telematics Italia tratterà dati personali, non sensibili, forniti dal Contraente o da Linear Assicurazioni S.p.A. (es: dati anagrafici propri e della persona da contattare, dati veicolo, dati di polizza) o altrimenti rilevati da Linearsat (dati relativi ai movimenti e alla localizzazione del mezzo, es. ubicazione, percorrenze, ecc.). Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali (erogazione servizi, assistenza tecnica e logistica) e degli obblighi previsti dalla legge.
Durata del trattamento
I dati anagrafici, fiscali, economici, dati veicolo verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per tutti gli obblighi di legge. I dati aggregati e i dati relativi alla ubicazione del veicolo verranno conservati per un periodo di 3 (tre) anni dalla loro rilevazione, salvo il caso di sinistro nel quale i dati verranno conservati sino alla definizione della pratica di liquidazione.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici.
Conferimento dei dati
Tutti i dati su indicati sono necessari per il regolare adempimento del contratto e il relativo conferimento è necessario per l’erogazione dei servizi. A tal riguardo si precisa che il mancato conferimento, l’impossibilità di acquisire o anche la successiva richiesta di cancellazione - ove legalmente ammessa - dei dati necessari all’esecuzione del contratto, comporteranno l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.
Comunicazione, diffusione e conoscenza dei dati
I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Il titolare nell’erogazione del servizio si potrà avvalere di aziende esterne alle quali demandare la gestione dei dati del traffico oggetto del contratto; tali soggetti operano in qualità di responsabili ai sensi dell’art. 29 del codice.
I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, gli installatori, Società di Assistenza stradale, Istituti di vigilanza);
- a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la organizzazione;
- con riferimento ai dati registrati dal dispositivo relativi al monitoraggio del veicolo, a Linear Assicurazioni S.p.A., la quale opera come autonomo titolare per i trattamenti di propria pertinenza. I dati comunicati o ai quali essa ha accesso sono esclusivamente:
• le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno e per provincia;
• la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo uguali o superiori alla soglia di 1 g (corrispondenti a 9,8 m/s2) con segnalazione in tempo reale alla centrale operativa della Società di Assistenza qualora le accelerazioni/decelerazioni permangano per un sufficiente intervallo di tempo al di sopra della soglia di 2 g con un valore di picco uguale o superiore a 2,5 g per le autovetture;
• In caso di sinistro o di crash / mini-crash rilevato da Linearsat, l’Impresa avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati da OCTO Telematics Italia al momento dell’evento, con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta danni dell’evento stesso. Limitatamente ai casi di furto, rapina ed eventi atmosferici, l’Impresa potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l’ultima trasmissione dei dati relativi alle percorrenze chilometriche antecedente l’evento.
Octo Telematics Italia S.r.l. Il Legale Rappresentante (Xxxxx Xxxxxxxx)
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato per esteso nel seguito, contattando il titolare o il responsabile del trattamento secondo leindicazioni e le modalità specificate negli artt. 8 e 9 del citato decreto:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, nonché dei responsabili e del rappresentante se designati ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Titolarità
Per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di Servizi per Linearsat, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al Titolare del trattamento OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili nominati sono conoscibili contattando la segreteria di Direzione all’indirizzo di Roma in precedenza indicato, Tel. 06/0000000 - Fax 06/00000000; o tramite la casella di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Per l’esercizio dei soli diritti derivanti dal contratto di assicurazione, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati” presso il Titolare del trattamento Unipol Assicurazioni S.p.A. xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Fax: 051/0000000 -e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L. ACCESSORIO AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCA STIPULATA DAL CLIENTE CON LINEAR ASSICURAZIONI S.p.A.
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli significano:
- «Accelerometro»: dispositivo elettronico collegato ad Linearsat che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato;
- «Centro Servizi OCTO Telematics» (per brevità solo Centro Servizi): l’insieme delle infrastrutture tecnologiche, dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal contatore satellitare installato sul veicolo;
- «Cliente»: chi si avvale dei servizi;
- «Comodato»: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;
- «Contatore satellitare (di seguito denominato Linearsat)»: dispositivo elettronico, omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494;
- «Contraente»: chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi;
- «Contratto di abbonamento ai Servizi» (per brevità solo “Contratto”): è il documento, sottoscritto dalle parti per l’adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali;
- «Costellazione GPS»: l’insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d’America in orbita intorno alla terra;
- «Crash»: Incidente medio-grave, i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni permangano, per un sufficiente intervallo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2g per le autovetture / autoveicoli trasporto promiscuo / motocicli e 1,3g per i veicoli di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n dell’art. 54, I° comma del nuovo Codice della Strada. Tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso;
- «Dati visualizzati in forma aggregata»: le percorrenze complessive avvenute su strade urbane, extraurbane e autostrade, in ora diurna e notturna, per giorno e per Provincia; la rilevazione dei Minicrash, dei Crash e/o delle cadute (motocicli); la localizzazione del veicolo in caso di furto o rapina;
- «Furto»: è il reato previsto dall’art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- «Impresa»: LINEAR Assicurazioni S.p.A.;
- «Incidente»: evento connesso con la circolazione stradale del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti;
- «Installatore Convenzionato»: installatore scelto dal Cliente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario;
- «Mini-Crash»: Incidente di minore entità rispetto al “crash”, i cui valori delle accelerazioni/decelerazioni sono compresi fra 1 e 2g per le autovetture / autoveicoli trasporto promiscuo / motocicli e fra 1 e 1,3g per i veicoli di cui alle lettere d, e, f, g, h, i, m, n dell’art. 54, I°comma del nuovo Codice della Strada. È possibile che i valori di picco superino le soglie previste per i crash, ma la loro durata non sia sufficiente per classificarli tali. Tali rilevazioni possono avvenire solo a quadro veicolo acceso;
- «Rapina»: è il reato previsto dall’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- «Sala Operativa di Sicurezza»: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità di Pubblica Sicurezza e/o gli Istituti di Vigilanza competenti a norma dell’art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza scelti dalla Società;
- «SIM Card GSM o GSM-GPRS»: scheda di abbonamento telefonico, inserita all’interno di Linearsat, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi;
- “Sinistro”: evento causa del danno;
- «Società»: OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L., con sede legale in Roma in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00;
- «Società di Assistenza»: la società incaricata dall’’Impresa a gestire il servizio di Soccorso stradale (invio del carro attrezzi);
- «Call Center Sinistri»: Struttura preposta dall’Impresa alla ricezione delle denuncie di Furto totale o Rapina da parte dei clienti e alla successiva attivazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- «Veicolo»: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e per il quale vengono erogati i servizi.
COMODATO - ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1803. Nozione. – Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
1804. Obbligazioni del comodatario. – Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
1805. Perimento della cosa. – Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito.
1806. Stima. – Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
1807. Deterioramento per effetto dell’uso. – Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
1808. Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie. – Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
1809. Restituzione. – Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
1810. Comodato senza determinazione di durata. – Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
1811. Morte del comodatario. – In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi la immediata restituzione della cosa.
1812. Danni al comodatario per vizi della cosa. – Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
ARTICOLI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
54. Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
b) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
d) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
e) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
f) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
g) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
h) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
i) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
j) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
k) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
l) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
m) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto è regolato dalle presenti condizioni generali e per:
• Linearsat in comodato
ha per oggetto la concessione in comodato gratuito di Linearsat e l’erogazione dei servizi infotelematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi, purché espressamente richiamati sul frontespizio del contratto.
• Linearsat di proprietà
ha per oggetto la sola erogazione dei servizi infotelematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi, purché espressamente richiamati sul frontespizio del contratto.
Art. 2 – NATURA DEL CONTRATTO E SUA DURATA
Il Contratto è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione RCA emesso dall’Impresa e ne ha natura accessoria nonché medesima durata. In nessun caso i servizi erogati dalla Società costituiscono copertura assicurativa e/o obbligazioni di risultato.
Art. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE
Condizioni per l’erogazione dei servizi del presente contratto sono l’installazione e attivazione di Linearsat a bordo del veicolo e il rispetto di quanto riportato nel successivo art. 8.
Entro due ore dall’attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse oppure se sul Contratto non è indicato un numero di telefono cellulare, il Cliente può contattare il Servizio Clienti della Società al numero verde 800-746688, nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
• il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il Contraente, firmando il contratto:
- acconsente all’attivazione di Linearsat e rende possibile l’erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Istituti di Vigilanza competenti e convenzionati con la Società per la gestione operativa in caso di furto totale e rapina;
- autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente alla Società di Assistenza incaricata dall’Impresa a gestire il servizio di Soccorso stradale.
3.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati
Linearsat, installato sul veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti parametri:
- il tempo di accensione (quadro in posizione ON);
- i km percorsi;
- l’accadimento di eventuali crash, mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada). Il servizio decorre contestualmente all’attivazione di Linearsat.
I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria (fascia diurna: dalle 6 alle 24, fascia notturna: dalle 0 alle 6), per provincia e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada).
Salvo il caso di sinistro o di crash/mini-crash rilevato da Linearsat, l’Impresa non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l’accelerazione/decelerazione rilevata.
La trasmissione dei dati al Centri Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 giorni se la stessa risulta inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società sia dal Contraente che dall’Impresa.
Pertanto, a seguito dell’installazione ed attivazione di ’Linearsat, il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la USER NAME e PASSWORD che potrà personalizzare attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società.
La rilevazione dei dati riferiti alla percorrenza del veicolo continuerà anche in caso di sospensione del contratto assicurativo, sino allo smontaggio di Linearsat.
3.2 Servizio di Allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale
Il Servizio viene prestato dalle ore 24.00 del giorno di attivazione di Linearsat.
In caso di rilevazione di un crash uguale o superiore a 2,5g per le autovetture, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza.
Le modalità di erogazione del servizio di assistenza stradale sono dettagliate nelle condizioni di assicurazione del contratto assicurativo collegato al presente contratto, che il Contraente stipula con l’Impresa e per la quale corrisponde il relativo premio. L’erogazione del servizio è sospesa nel caso di inserimento in manutenzione di Linearsat e nel caso di sospensione del contratto assicurativo.
3.3 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina
Il Servizio decorre contestualmente all’attivazione di Linearsat ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno.
Per l’attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, il Cliente deve contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Linear Spa al numero e negli orari indicati nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo; oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dalla Società (dall’Italia numero verde 800-749662 - dall’estero x000000000000);
Appena possibile, il Cliente deve inviare alla Società e all’Impresa copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell’Ordine. Al Cliente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità Competenti; qualora, le stesse, ritrovino il veicolo, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Cliente.
Il Cliente deve comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l’eventuale falso allarme furto, per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la responsabilità del Cliente e la Società potrà addebitargli le spese eventualmente sostenute.
L’erogazione del servizio è sospesa nel caso di sospensione del contratto assicurativo.
Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
I servizi oggetto del presente contratto sono erogati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Il servizio di ricerca del veicolo è inoltre operativo negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.
Art. 5 - CANONE
L’adesione al presente contratto non prevede alcuna corresponsione di canone da parte del cliente.
Art. 6 - INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE DI LINEARSAT
Il Cliente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione di Linearsat è tenuto a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato.
6.1 Linearsat in Comodato
Per la prima installazione di Linearsat non sono previsti costi aggiuntivi a carico del Cliente.
Nel caso di furto del veicolo senza ritrovamento, l’installazione di un nuovo Linearsat su altro veicolo è considerata come una prima installazione. Le spese relative alla:
- disinstallazione per qualsiasi causa intervenuta;
- disinstallazione per sostituzione del veicolo e conseguente reinstallazione su altro veicolo; sono a carico del Contraente ed ammontano a € 75,00 più IVA.
Le spese relative alla sostituzione/verifica di Linearsat in caso di guasto rilevato dal Centro Servizi della Società, sono sempre a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente.
Qualora il Cliente non provveda, nei casi sopra indicati, alla disinstallazione di Linearsat, la reinstallazione su altro veicolo non viene considerata prima installazione e le relative spese sono a carico del Contraente e ammontano a € 75,00 più IVA. Tutte le spese indicate nel presente articolo sono stabilite a fronte di una convenzione stipulata, dalla Società con gli Installatori, al fine di ottenere condizioni certe per i propri Clienti; tali spese sono da pagarsi direttamente all’Installatore Convenzionato. Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell’installatore; nel caso in cui il cliente chieda all’Installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordare di volta in volta con quest’ultimo.
In caso di disinstallazione, Linearsat viene custodito presso l’Installatore Convenzionato nelle modalità di seguito riportate:
- sostituzione del veicolo: Linearsat, viene conservato fino al momento della reinstallazione;
- sospensione del contratto assicurativo con conseguente sospensione del contratto di abbonamento, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all’estero dello stesso: Linearsat, viene conservato fino al momento in cui il Contraente riattiverà il contratto assicurativo su di un altro veicolo e comunque per un periodo massimo di 18 mesi;
- annullamento del contratto assicurativo: Linearsat, viene conservato fino al ritiro da parte della Società;
- cessione del contratto assicurativo qualora il cessionario non intenda subentrare nel presente contratto: Linearsat, viene conservato fino al ritiro da parte della Società
6.2 Linearsat di proprietà
Qualora il Contraente decida di trasferire il proprio contatore su un altro veicolo, le relative spese sono a suo carico e sono da concordare con l’Installatore convenzionato.
In caso di guasto rilevato dal Centro Servizi, per le eventuali spese di sostituzione/verifica del contatore si rimanda a quanto previsto nel certificato di garanzia.
Art. 7 – RESTITUZIONE DI LINEARSAT (valido solo per Linearsat in Comodato)
Fatta eccezione per il solo caso di furto del veicolo senza successivo ritrovamento dello stesso, il Contraente è sempre tenuto alla restituzione di Linearsat.
Nel caso di sostituzione,annullamento,sospensione del contratto assicurativo per vendita/demolizione/distruzione/esportazione all’estero del veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall’evento dovrà restituire Linearsat in buono stato di funzionamento.
Qualora ciò non avvenga, per gli eventi predetti,a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta che rendano impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione, di furto di Linearsat o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione di Linearsat, il Contraente dovrà rimborsare alla Società, a titolo di risarcimento danni, le seguenti somme:
- € 400,00 in caso di evento verificatosi entro il primo anno di utilizzo di Linearsat;
- € 300,00 in caso di evento verificatosi entro il secondo anno di utilizzo di Linearsat;
- € 200,00 in caso di evento verificatosi entro il terzo anno di utilizzo di Linearsat;
- € 150,00 in caso di evento verificatosi entro il quarto anno di utilizzo di Linearsat;
- € 100,00 in caso di evento verificatosi entro il quinto anno di utilizzo di Linearsat e per tutti i periodi successivi.
Gli importi su indicati, comprensivi di Iva, rappresentano anche la stima del valore di Linearsat ai sensi e per gli effetti dell’art. 1806 c.c.; tutte le spese derivanti dall’utilizzo del Contatore sono completamente a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso del bene.
Il Contraente prende atto che la mancata restituzione di Linearsat può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità per appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra l’Impresa e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni, fino alla scadenza del contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics, qualora il contratto di abbonamento sia stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso.
Art. 8 - CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL LINEARSAT ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI PREMESSA
Linearsat, fermo quanto riportato ai successivi punti 8.1 e 8.2, una volta installato ed attivato:
• registra e trasmette i dati comportamentali relativi all’uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
• registra e trasmette i dati di eventuali crash, mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada);
• permette al Centro Servizi della Società, di inoltrare una segnalazione di allarme alla Società di Assistenza, incaricata dall’Impresa a gestire il servizio di Soccorso stradale;
8.1 Condizioni per il corretto funzionamento di Linearsat
Le condizioni principali per il corretto funzionamento di Linearsat sono:
• corretta installazione di Linearsat presso un installatore convenzionato; in quest’ultimo caso, l’installatore risponderà direttamente nei confronti degli aventi diritto della installazione a regola d’arte di Linearsat nonché di tutte le eventuali operazioni di manutenzione effettuate e dei danni derivanti da tali operazioni (il Cliente o la persona da esso incaricata, prima di procedere al ritiro, deve verificare le condizioni del veicolo ed apporre la propria firma sul Certificato di Installazione).
• corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
• corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS, nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
• l’aggiornamento del data base cartografico dell’intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un corretto posizionamento del veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla stessa Società;
• la presenza di segnale GPS, GSM e GSM-GPRS, nel caso il veicolo si trovi all’interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
• l’adempimento, da parte del Cliente, di quanto riportato nel successivo articolo “Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi”.
8.2 Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi
L’operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di Linearsat ed al rispetto delle seguenti condizioni:
• il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti e a dare corretta/puntuale comunicazione all’Impresa, del cambiamento dei dati e recapiti telefonici propri e di quelli della persona da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
• in caso di guasto o di mancato funzionamento di Linearsat, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall’installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato. Il Contraente, tuttavia, ha la facoltà di recedere in anticipo dal contratto qualora la Società non provveda alla soluzione dei difetti entro 10 giorni lavorativi dalla presa visione del guasto;
• il Cliente ha l’obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente su Linearsat e le sue componenti/periferiche. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato dalla Società, la quale non risponderà delle
conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed all’Impresa;
• il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento di Linearsat dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti a Linearsat o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora le stesse abbiano interessato le parti installative
• in caso di interventi per le manutenzioni sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio di Linearsat, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Cliente di contattare il numero verde 800-749662 oppure 800- 746688 per l’inserimento in manutenzione del contatore. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativo l’Linearsat, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.
Art. 9 – RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI
Fermo restando quanto indicato al precedente art. 8, resta fra le parti inteso che, in nessun caso, la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:
• disposizioni di Xxxxx o disposizioni amministrative sopravvenute;
• provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
• danni causati ad Linearsat da terzi non autorizzati;
• modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS
• incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento di Linearsat;
• per mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza. Inoltre la Società si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali a titolo esemplificativo:
• terremoti e calamità naturali in genere;
• sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
• guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di vendita del veicolo a terzi che comporti anche la cessione del contratto assicurativo il Contraente dovrà informare il cessionario della presenza di Linearsat sul veicolo; qualora il cessionario decida di mantenere Linearsat e subentrare nel presente contratto, l’Impresa procederà alle necessarie modifiche. Diversamente e limitatamente al caso di Linearsat in comodato, il cedente è obbligato a far disinstallare il Contatore a sue spese ed a lasciarlo in deposito presso l’installatore convenzionato che ha effettuato l’operazione; qualora la disinstallazione non avvenga, il Contraente dovrà corrispondere le somme di cui all’art. 7). L’ammontare delle spese di disinstallazione sono stabilite in base alle regole del precedente art. 6.1).
Art. 11 - FORO
Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l’applicazione della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.
Art. 12 - RECLAMI
Per eventuali Reclami il Contraente può scrivere a:
OCTO Telematics Italia S.r.l. via X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxx – Fax 000-000000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde 800-74668
Octo Telematics Italia S.r.l. Il Legale Rappresentante (Xxxxx Xxxxxxxx)
OCTO Telematics Italia S.r.l.
Cap. Sociale € 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I. V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM 1186572 Società a Socio unico
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE DI SCHEDA CONTRATTUALE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE DI DOCUMENTI CONTRATTUALI
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l’incidente.
Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:
1
Segnala subito l’incidente posizionando il triangolo
e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;
2
Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell’incidente;
3
Recupera il Certificato di assicurazione tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
4
Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
5
Firma il modulo CAI e fai firmare anche l’altro conducente (se possibile);
Scatta una foto con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili,
6
firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un’unica immagine;
7
Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
8
In presenza di feriti, anche non gravi, puoi chiamare le autorità;
9
Ricordati di denunciare subito l’incidente inviando la foto a xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Numeri utili in caso di incidente
Servizio Sinistri Linear
(un operatore specializzato ti fornirà l’assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)
x00 000.00.00.000
Numero per chiamate dall’estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00
Assistenza Linear (Carro Attrezzi) 000.00.00.00 / +39 011.65.23.246
Numero per chiamate dall’estero/Servizio offerto in collaborazione con Pronto Assistance Servizi (PAS), attivo 24 ore su 24
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000
Capitale sociale i.v. Euro 19.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 04260280377 - R.E.A. 362005 Società unipersonale soggeta all’atività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscrita all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00122 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrito all’Albo delle società capogruppo al n. 046
FASCICOLO INFORMATIVO
Edizione 01/03/2014
KASKO SALUTE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SANITARIA
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del Glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
Nota Informativa relativa al contratto di assicurazione malattia “Prodotto Kasko Salute” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UniSalute S.p.A.ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni che riguardano limitazioni ed esclusioni sono identificate nella presente Nota in questo modo Avvertenze e nelle Condizioni di assicurazione in grassetto, e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a. UniSalute S.p.A. (“la Società”), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.
b. Sede legale e Direzione Generale Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxx (Xxxxxx).
c. Recapito telefonico x00 000 0000000 -fax x00 000 000000 – sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
d. La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 20-11-1989 n. 18340 (G.U. 4-12-1989 n. 283), D.M. 8-10-1993 n. 19653 (G.U. 25-10-1993 n.251), D.M. 9-12-1994 n.20016 (G.U. 20-12-1994 n. 296) e Prov. Isvap n.2187 dell’ 8-05-2003 (G.U. 16-05-2003 n.112). Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese Assicurative: 1.00084.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2017. Patrimonio netto: milioni di € 152,505
Capitale sociale: milioni di € 17,5
Totale delle riserve patrimoniali: milioni di € 135,005
L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 1,32 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati mediante l’utilizzo della cosiddetta formula standard market wide.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Durata del contratto
Si precisa che Il contratto ha durata annuale ed è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Si precisa che troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2° comma c.c.
Avvertenza: In mancanza di sottoscrizione di un nuovo contratto, la copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno indicato come scadenza contrattuale.
4. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione sono le seguenti:
A) VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE:
Nel caso di lesioni fisiche riportate dal conducente dell’autoveicolo assicurato con il contratto principale, in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, con colpa del conducente stesso, la Società metterà a disposizione medici e specialisti, presso una delle strutture sanitarie convenzionate consultabili sul sito www. xxxxxxxxx.xx , affinché vengano effettuate le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prescritti dal medico curante. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: Al contratto si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale (Fascicolo Informativo Auto).
B) VISITE SPECIALISTICHE E TRATTAMENTI PSICHICI:
Nel caso di traumi di natura psicologica riportati dal conducente dell’autoveicolo assicurato, in conseguenza “grave” incidente stradale con colpa del conducente stesso, la Società metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicoterapeuta appartenente alla rete nazionale di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionata con la Società, affinché vengano fornito il necessario supporto psicologico.
Avvertenza: Al contratto si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale (Fascicolo Informativo Auto).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione.
C) SERVIZI DI CONSULENZA: La Società fornisce servizi di consulenza telefonica quali
- Informazioni sanitarie
- Prenotazione di prestazioni sanitarie
- Pareri medici immediati
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: Al contratto si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale (Fascicolo Informativo Auto).
D) PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE:
qualora sia stato esaurito il massimale previsto dal contratto, la Società, su richiesta del Contraente, provvede all’invio alla struttura sanitaria, prescelta tra quelle facenti parte delle convenzionate, di un fax che consentirà di ottenere l’applicazione di tariffe riservate agli assicurati UniSalute per effettuare le prestazioni specialistiche non in copertura nel piano sanitario, con un risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.
Avvertenza: Al contratto si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale (Fascicolo Informativo Auto)
Avvertenza: Il contratto prevede le limitazioni ed esclusioni riportate all’art. A.11 delle Condizioni Generali. Restano sempre escluse le visite, le cure e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione ed alle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifici massimali. Si rinvia alla scheda contrattuale per gli aspetti di dettaglio.
5. Massimale
Avvertenza: La copertura opera entro il limite indicato sulla scheda contrattuale. Non è prevista l’applicazione di franchigie o scoperti. Il massimale si intende per annualità assicurativa.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato, di seguito s’illustra il meccanismo di funzionamento del massimale mediante esemplificazione numerica.
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Somma annua assicurata: € 1.000,00
Prestazioni sanitarie richieste per un importo complessivo di € 1.200,00 Indennizzo: € 1.000,00.
6. Termini di aspettativa
La polizza non prevede termini di aspettativa
7. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario
La polizza non prevede la compilazione del Questionario Sanitario
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto principale potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
8. Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. (art. 2952, comma 2, del Codice Civile).
9. Legislazione applicabile
La legislazione applicata al contratto è quella italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. Il contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo l’aliquota attualmente in vigore pari al 2,5%.
11. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata con le modalità previste nel fascicolo informativo del contratto principale. Non è previsto il pagamento frazionato del premio annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli indicati nelle Condizioni di assicurazione.
12. Diritto di ripensamento
Entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento. Il Contraente ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato al netto delle tasse, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia Linear la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l’assenza di sinistri.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Denuncia del sinistro
In caso di sinistro, per prenotare le prestazioni da effettuare presso una struttura sanitaria convenzionata con la Società, il Contraente oppure il conducente dell’autoveicolo assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale Operativa UniSalute telefonando al numero verde 800.116660 (dall’estero 051-6389048) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 fornendo:
- prova dell’avvenuta denuncia del sinistro R.C. Auto;
- il numero di polizza oppure i dati identificativi del Contraente;
- i propri dati anagrafici e/o quelli del conducente;
- tutte le informazioni richieste dalla Centrale Operativa UniSalute relative all’evento denunciato, con particolare riferimento alla:
- data del sinistro;
- targa dei veicoli coinvolti,
nonché ogni altra informazione o documentazione si renda necessaria al momento della denuncia.
All’atto dell’effettuazione delle prestazioni il conducente dell’autoveicolo assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata i documenti attestanti la propria identità, oltre alla prescrizione medica, qualora richiesta. Le prestazioni autorizzate da UniSalute, saranno liquidate dalla Società direttamente alla struttura convenzionata.
Qualora siano erogati servizi non previsti dal Piano sanitario e/o non autorizzati da UniSalute, il conducente dell’autoveicolo assicurato dovrà provvedere autonomamente al pagamento degli stessi direttamente al centro sanitario convenzionato. Avvertenza: L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate. Si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni generali – Sezione SINISTRI Si rinvia alla sezione “GLOSSARIO” per gli aspetti riguardanti la terminologia usata
14. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UniSalute S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio tutela degli utenti,Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxx.xx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prioritariamente ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UniSalute S.p.A., Ufficio Liquidazione Rimborsuale e Recuperi, Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, fax n. 0000000000.
Il tentativo di mediazione è obbligatorio cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
16. Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicili elettivo dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico ed è esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
GLOSSARIO
Assicurato Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. Autoveicolo assicurato Autoveicolo identficato con targa nel contratto principale.
Collisione causata dal conducente
dell’autoveicolo assicurato con altro veicolo assicurato
L’incidente stradale causato dal conducente dell’autoveicolo assicurato alla guida dello stesso in cui la sua responsabilità sia riconosciuta
Conducente La persona alla guida del veicolo assicurato con il contratto principale al momento del sinistro RCAuto
Contraente Il soggetto che stipula la polizza.
Contratto principale Contratto RCAuto Linear stipulato dal medesimo Contraente per il veicolo identificato oggetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Ebbrezza Stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Massimale L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti delle persone assicurate per le relative garanzie e/o prestazioni previste.
Nucleo familiare Il coniuge o il convivente “more uxorio” e i figli del soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prescrizione medica Prescrizione di un medico la cui specialità è inerente alla patologia indicata.
Psicoterapeuta Laureato in medicina o in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta
Reclamo Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o esecuzione del contratto
Reclamante Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
Sinistro Il verificarsi delle prestazioni di carattere medico per le quali è prestata l’assicurazione, che comportano un’attività gestionale per la Società.
Sinistro con colpa Evento causato dal conducente del veicolo assicurato in cui la sua responsabilità sia riconosciuta
Sinistro RCAuto Collisione causata dal mezzo assicurato con il contratto principale
Società UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.
Struttura sanitaria convenzionata
Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
UniSalute S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
UniSalute S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La copertura assicurativa opera nel caso di collisione causata dal conducente dell’autoveicolo assicurato con il contratto principale con altro veicolo identificato con targa e/o telaio:
x. Xxx le spese sanitarie sostenute durante l’operatività del contratto a seguito di lesioni fisiche riportate dal conducente alla guida dell’autoveicolo assicurato.
La copertura opera con le modalità di cui al successivo art. 3 punto a).
b. Per le spese sanitarie sostenute durante l’operatività del contratto a seguito di traumi di natura psicologica riportati dal conducente dell’autoveicolo assicurato che siano direttamente e immediatamente conseguenti all’incidente stradale, che abbia determinato il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell’incidente. La copertura opera nei casi, con le modalità e nei limiti di cui al successivo art. 3 punto b).
In entrambi i casi:
• per autoveicolo assicurato si intende l’autoveicolo assicurato con il contratto principale adibito al trasporto di persone ad uso privato la cui targa è riportata nella scheda contrattuale.
La Società si obbliga a prenotare e liquidare le Prestazioni previste all’art 3 “Prestazioni” effettuate presso le strutture sanitarie convenzionate ed autorizzate preventivamente dalla Centrale Operativa UniSalute.
La copertura assicurativa è inoltre operante per
- Prestazioni a tariffe agevolate;
- servizi di consulenza.
2. SOMME ASSICURATE
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 3.“Prestazioni” lettera a., il massimale annuo assicurato è indicato nella scheda contrattuale. Il massimale assicurato è da intendersi per anno assicurativo e non per sinistro. L’ammontare complessivo degli indennizzi per l’insieme dei sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo non può superare il massimale assicurato per quello stesso anno. Relativamente alla garanzia di cui all’art. 3.“Prestazioni” lettera b., non è previsto alcun massimale. La garanzia opera secondo i termini temporali previsti allo stesso articolo.
3. PRESTAZIONI
a. Nel caso di lesioni fisiche rientranti nell’oggetto dell’assicurazione, di cui all’art. 1 punto a), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una delle strutture sanitarie convenzionate,medici o specialisti,affinché vengano effettuate le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, prescritti dal medico curante.
Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato direttamente dalla Centrale Operativa UniSalute, in accordo con il conducente dell’autoveicolo assicurato. Restano sempre escluse le visite, le cure e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Il costo di tali prestazioni resterà a carico della Società nei limiti del massimale annuo assicurato.
b. Nel caso di traumi psicologici rientranti nell’oggetto dell’assicurazione, di cui all’art. 1 punto b), la Società metterà a disposizione del conducente dell’autoveicolo assicurato, nei termini e con le modalità previste ai successivi punti i), ii) e iii), uno psicoterapeuta appartenente alla rete nazionale di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia convenzionata con la Società, affinché vengano effettuate le prestazioni sanitarie previste dalla polizza. Il servizio di prenotazione delle suddette prestazioni mediche verrà effettuato direttamente dalla Centrale Operativa UniSalute, in accordo con il conducente Assicurato.
i) Incidente stradale con decesso
Se il conducente dell’autoveicolo assicurato causa un incidente stradale nel quale decede una persona, la Centrale Operativa UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione (oppure presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato) uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, specializzati in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia, affinché questi possa valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle degli appartenenti al nucleo familiare e l’opportunità di dare loro un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista convenzionato ne accerta la necessità, la garanzia potrà proseguire con una visita psichiatrica e/o con l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato con la Società. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre sei mesi dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi
costi saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora il conducente assicurato non ritenga necessario alcun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’incidente, potrà richiederne l’attivazione entro un periodo di sei mesi dalla data dell’incidente.
ii) Incidente stradale con danno grave a persona appartenente al proprio nucleo familiare
Se il Conducente dell’autoveicolo assicurato causa un incidente stradale nel quale egli o una persona appartenente al suo nucleo familiare riporti lesioni fisiche gravi, irreparabili e permanenti quali:
- CICATRICI cutanee gravemente deturpanti al volto o non al volto;
- LESIONI DEGLI ORGANI INTERNI: ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione;
- AMPUTAZIONI degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione (La perdita grave della funzione dell’arto o l’anchilosi, è assimilabile all’amputazione);
- ESITI DI FRATTURE VERTEBRALI MIELICHE con conseguente grave deficit neurologico (Assimilabili i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture);
- PERDITA DI VISTA O UDITO: totale perita dell’udito o della vista o perdita parziale della vista (> 7/10 del visus);
- APPARATO GENITALE: perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell’uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico;
- ESITI DI TRAUMA CRANICO: gravi esiti neurologici di trauma cranico, con conseguente perdita permanente dell’autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari;
- ESITI DI GRAVE POLITRAUMA: lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze;
La Centrale Operativa UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, specializzati in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia.
Il professionista convenzionato valuterà le condizioni psichiche del conducente del veicolo assicurato e l’opportunità di dare un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà proseguire con una visita psichiatrica e/o con l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con la Società.
Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre dodici mesi dalla data di inizio del trattamento stesso. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società.
La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.
Qualora il beneficiario della garanzia non ritenga necessario alcun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’evento, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di sei mesi dalla data dell’evento.
iii) Incidente stradale con danno grave occorso a persona non appartenente al proprio nucleo familiare.
Se il conducente dell’autoveicolo assicurato causa un incidente stradale nel quale una persona non appartenente al suo nucleo familiare riporta una tra le lesioni fisiche gravi, permanenti e irreparabili elencate nel punto precedente: la Centrale Operativa UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, specializzati in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia.
In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la Centrale Operativa UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista convenzionato valuterà le condizioni psichiche dell’Assicurato e l’opportunità di dare un sostegno psicologico.
In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà proseguire con una visita psichiatrica e/o con l’inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di psicoterapeuta convenzionato con la Società.
Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l’Assicurato non ritenga necessario alcun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all’evento,la garanzia resterà attiva per un periodo di sei mesi dalla data dell’evento.
4. PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
Qualora sia stato esaurito il massimale previsto dal contratto, la Società, su richiesta del Contraente/Conducente, provvede all’invio alla struttura sanitaria, prescelta tra quelle facenti parte delle convenzionate, di un fax che consentirà di ottenere l’applicazione di tariffe riservate agli assicurati UniSalute per effettuare le prestazioni specialistiche non in copertura, con un risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.
5. SERVIZI DI CONSULENZA
I seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa UniSalute telefonando al numero verde 800- 116660 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389048.
a) Informazioni sanitarie telefoniche
La Centrale Operativa UniSalute attua un servizio d’informazione sanitaria, in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni
- indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
- centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all’estero;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
b) Prenotazione di prestazioni sanitarie
La Centrale Operativa UniSalute fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dalla polizza nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società.
c) Pareri medici
Qualora in conseguenza delle lesioni fisiche riportate a seguito del sinistro l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la Centrale Operativa UniSalute fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti.
6. PREMIO ANNUO
Il premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, è di € 39,00.
CONDIZIONI GENERALI
A.1. EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza del contratto principale, se il premio è stato pagato, diversamente ha effetto dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento.
A.2. DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è di durata annuale senza tacito rinnovo.
A.3. PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione è prestata a favore del Conducente dell’autoveicolo assicurato al momento del sinistro RCAuto.
A.4. DICHIARAZIONE RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese in sede di stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita automatica totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
A.5. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto.
A.6. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
A.7. FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
A.8. ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro ai sensi dell’art. 1910 c.c.
A.9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
A.10. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
A.11. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione copre le prestazioni sanitarie previste all’art. 3 “Prestazioni” anche in conseguenza di incidente stradale avvenuto all’estero fermo restando che le stesse possono essere effettuate solo presso una delle strutture sanitarie convenzionate con la Società in Italia.
A.12. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI L’assicurazione non è operante:
1. se l’autoveicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
2. se l’autoveicolo è adibito al trasporto di persone ad uso pubblico;
3. se l’autoveicolo non ha, al momento del sinistro, la necessaria copertura per la responsabilità civile;
4. per veicoli non immatricolati in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
0. durante la partecipazione dell’autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
6. per il conducente che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidei;
7. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l’assicurazione è tuttavia operante nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che il conducente rinnovi la patente entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo i casi in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
8. per il conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero al quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n° 285;
9. per le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
10. nel caso di incidenti causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
11. per le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici.
Nei predetti casi l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per le prestazioni erogate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalla vigente Codice delle Assicurazioni private.
Al contratto Si applicano le medesime limitazioni ed esclusioni del contratto RCAuto principale (Fascicolo Informativo Auto).
A.13. CESSAZIONE DEL RISCHIO
È prevista risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi:
- demolizione del veicolo assicurato con il contratto principale;
- cessione del contratto principale;
- sospensione del contratto principale.
In questi casi si procederà alla restituzione del premio non goduto al netto dell’aliquota fiscale.
SINISTRI
B.1 DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, per prenotare le prestazioni da effettuare presso una delle strutture sanitarie convenzionate con la Società, il Contraente del contratto oppure il conducente dell’autoveicolo assicurato dovrà rivolgersi alla Centrale Operativa UniSalute telefonando al numero verde 800.116660 (dall’estero 051-6389048) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 fornendo:
- prova dell’avvenuta denuncia del sinistro R.C. Auto;
- il numero di polizza oppure i dati identificativi del Contraente
- i propri dati anagrafici e/o quelli del conducente
- tutte le informazioni richieste dalla Centrale Operativa UniSalute relative all’evento denunciato, con particolare riferimento alla:.
• data del sinistro
• targa dei veicoli coinvolti;
nonché ogni altra informazione o documentazione si renda necessaria al momento della denuncia.
La denuncia dovrà essere effettuata inviando al numero di Fax- 000-0000000 anche il modulo “Constatazione amichevole d’incidente - Denuncia di sinistro” (Modulo blu) debitamente compilato con i riferimenti della targa dell’altro veicolo coinvolto, unitamente al consenso UniSalute per il trattamento dei dati personali per fini assicurativi scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni come definite all’art. 3 “Prestazioni”.
All’atto dell’effettuazione della prestazione, preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa UniSalute, il conducente del veicolo assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, un documento comprovante la propria identità, e, in relazione alla tipologia di sinistro, la prescrizione del medico curante contenente la natura della lesione fisica accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
Dovrà inoltre firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.
La Società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine il Conducente delega la Società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza.
La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate.
Il conducente del veicolo assicurato si impegna a versare alla struttura convenzionata eventuali importi di spesa che resteranno a suo carico in quanto non coperti dal piano.
Gli originali della documentazione di spesa per prestazioni sanitarie autorizzate dalla Società effettuate in strutture sanitarie convenzionate vengono consegnati direttamente dalla struttura all’Assicurato.
Per ogni tipologia di sinistro la Società si riserva il diritto di richiedere informazioni e/o documenti, relativi all’evento denunciato che il Contraente/ Conducente del veicolo assicurato si impegnano a fornire alla Società.
Qualora siano erogati servizi non previsti dal Piano sanitario e/o non autorizzati da UniSalute, l’Assicurato dovrà provvedere autonomamente al pagamento degli stessi direttamente al centro sanitario convenzionato.
B.2 ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale.
Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NOTA INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente,
ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), ti informiamo che, per fornirti i nostri prodotti e/o servizi assicurativi, eventualmente anche a favore dei tuoi familiari assicurati, UniSalute S.p.A. ha la necessità di utilizzare alcuni dati che ti riguardano e che riguardano i tuoi familiari e conviventi, per le finalità e nei termini di seguito indicati.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
1.Per finalità assicurative
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e di posta elettronica), che tu stesso o altri soggetti1 ci fornite, indispensabili per fornirti i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione2, e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza3. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirti correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a tuoi recapiti (recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) può inoltre risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Se deciderai di registrarti all’ “Area riservata” del nostro sito internet e/o di scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili utilizzeremo questi dati anche per identificarti come nostro assicurato e per fornirti i servizi previsti dalla tua polizza ed inviarti le comunicazioni necessarie alla gestione delle prestazioni garantite. Il conferimento di questi dati è necessario per permettere a te ed ai tuoi familiari eventualmente assicurati di ottenere i servizi online tramite l’ “Area riservata” del nostro portale internet o direttamente tramite l’App UniSalute dal tuo smartphone, e per fornirti, a mezzo email, SMS o, limitatamente all’App, tramite notifiche push, informazioni sullo stato delle tue prenotazioni, promemoria o conferme di appuntamento, riscontri sulla liquidazione dei sinistri, periodici estratti conto dei sinistri, anche riguardanti la posizione dei tuoi familiari eventualmente assicurati.
Raccogliamo inoltre categorie particolari di dati4 (idonei a rivelare le tue condizioni di salute, come quelli riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, scontrini per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, ecc., inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell’ “Area riservata” del sito UniSalute, o utilizzando la fotocamera dello smartphone per l’App) per dare corso alle prestazioni previste dalla tua polizza e per fornirti i servizi richiesti, nonché per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite)2 e per adempimenti normativi3. Il conferimento di questi dati è necessario per poterti fornire le prestazioni assicurative, ma potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso tuo o del tuo eventuale familiare/convivente interessato.
I tuoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che ti riguardano5o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa3. I tuoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
2. Per finalità di marketing
In caso di tuo consenso, che ti chiederemo in una sezione separata e che potrà essere facoltativamente prestato, i tuoi dati personali, con esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari (Art. 9 del Regolamento)4, potranno essere altresì trattati per finalità di effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol7 e di società terze, in particolare per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).
I tuoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali, termini decorrenti dalla cessazione dei rapporti con UniSalute; decorsi tali termini non saranno più utilizzati per le predette finalità.
Il mancato conferimento dei tuoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 2, nonché il tuo mancato consenso espresso per la medesima finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l’espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo.
COME TRATTIAMO l TUOI DATI
l tuoi dati e quelli dei tuoi familiari eventualmente assicurati non saranno soggetti a diffusione, saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che ti riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto6. Ove necessario, e limitatamente alle finalità assicurative, i dati personali potranno essere trattati, per attività amministrative e contabili, anche da altre Società facenti parte, come la Titolare UniSalute, del Gruppo Unipol7.
Potremo trattare eventuali dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi allo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto l’esplicito consenso della persona interessata (tu o tuo eventuale familiare/convivente).
Ai fini dell’estensione della copertura assicurativa a favore dei tuoi familiari/conviventi, alcuni dati, anche rientranti nella categoria di dati particolari, relativi alle prestazioni assicurative effettuate a loro favore saranno messi a tua conoscenza, ove necessario per la gestione della polizza in essere, nonché per la verifica delle relative coperture e dei massimali garantiti. Ciascun beneficiario della tua polizza potrà tuttavia registrarsi individualmente all’ “Area riservata” del nostro sito internet e/o scaricare la nostra App UniSalute per dispositivi mobili e gestire così in autonomia la propria posizione anche in riferimento ai propri dati personali.
QUALI SONO l TUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) ti garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano, di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, la portabilità dei dati che ci hai fornito, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), di opporti al trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare, nonché, ove il trattamento dei tuoi dati sia basato sul consenso da te espresso, di revocarlo senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Titolare del trattamento dei dati personali è UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxxx (XX).
NOTE
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le tue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2. Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
3. Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07),
(iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
4. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
5. In particolare, i tuoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UniSalute S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
6. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
7. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx
8. Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UniSalute, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UniSalute, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UniSalute e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a tua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrai contattarlo presso l’indicata sede di UniSalute S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, al quale potrai rivolgerti, oltre che per l’esercizio dei tuoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati di cui alla nota(5). Resta fermo il tuo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti in materia.
Numeri Utili
1
Per chiedere informazioni su preventivi
051.7193.193
Lunedì / Sabato 8.30/20.00
Fax per invio documentazione: 051.7096928
2
Per chiedere informazioni sulle polizze
051.7193.333
Lunedì / Sabato 8.30/20.00
Fax per invio documentazione: 051.7096928
Per denunciare un sinistro
3
051.7193.456
Lunedì / Venerdì 8.30/20.00 Sabato 8.30-14.00
4
Per richiedere interventi della garanzia assistenza stradale
000.00.00.00
Auto_ 05/2018
(ad es. traino del veicolo) 24 ore su 24 Dall’estero: + 39 011 6523246
Linear Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxxx