Edizione maggio 2016
DISPOSIZIONI, ISTRUZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI RACCORDI
CON STABILIMENTI COMMERCIALI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI
Edizione maggio 2016
INDICE TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 - Campo di applicazione. ART. 2 - Denominazione delle Parti ART. 3 - Definizioni
TITOLO II
REALIZZAZIONE DEI BINARI DI RACCORDO
ART. 4 - Richiesta di allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale ART. 5 - Progetto preliminare e relativo esame
ART. 6 - Progetto definitivo e relativo esame ART. 7 - Contratto
ART. 8 - Caratteristiche funzionali del raccordo ART. 9 - Aree ad uso del raccordo
ART. 10 - Chiusure
ART. 11 - Raccordi in linea
ART. 12 - Obblighi ed oneri per la costruzione del raccordo ART. 13 - Modificazione degli impianti di raccordo
ART. 14 - Collaudo TITOLO III
ESERCIZIO DEI BINARI DI RACCORDO
ART. 15 - Obblighi del Raccordato per l’esercizio del raccordo ART. 16 - Fascicolo del raccordo
ART. 17 - Efficienza degli impianti di raccordo
ART. 18 - Vigilanza di RFI sull'esercizio e sugli impianti di raccordo ART. 19 - Protezione dei passaggi a livello
ART. 20 - Facoltà di RFI di servirsi degli impianti di raccordo
ART. 21 - Manutenzione e rinnovamento degli impianti di raccordo. Oneri relativi ART. 22 - Oneri per prestazioni e forniture da parte di RFI
ART. 23 - Danni ad impianti e mezzi RFI TITOLO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 24 - Movimentazione dei rotabili ART. 25 - Manovre e tradotte
ART. 26 - Interruzione nell'esercizio del raccordo
ART. 27 - Personale delle Ditte raccordate: abilitazioni da conseguire, accesso in stazione e compiti assegnati
ART. 28 - Mezzi di trazione. Ammissione in servizio e mantenimento degli standard ART. 29 - Responsabilità per danni
TITOLO V
BINARI DI RACCORDO A SERVIZIO DI ZONE INDUSTRIALI/COMMERCIALI
ART. 30 - Raccordo base e raccordi particolari ART. 31 - Gestore Comprensoriale Unico ART. 32 - Organo di gestione
ART. 33 - Richiesta di autorizzazione, progetti, costruzione, manutenzione, modifica ed ampliamento degli impianti di raccordo
TITOLO VI
MODIFICAZIONI - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO - RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI - GARANZIA
ART. 34 - Cessione del contratto ART. 35 - Couso del raccordo
ART. 36 - Sospensione dell'esercizio dell’impianto di raccordo ART. 37 - Risoluzione del Contratto
ART. 38 - Recesso dal contratto
ART. 39 - Facoltà di RFI di acquisire gli impianti al termine del contratto ART. 40 - Ripristino degli impianti RFI
ART. 41 - Garanzia TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 42 – Punti determinati
ART. 43 - Spesa a carico del Raccordato
ART. 44 - Elezione di domicilio. Foro competente
DISPOSIZIONI, ISTRUZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI BINARI DI RACCORDO CON STABILIMENTI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED ASSIMILATI
ARTICOLO 1
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali (DICC) si applicano per la costruzione e l'esercizio di binari di raccordo con gli stabilimenti e le zone industriali e commerciali, nonché al loro potenziamento, modifica, rinnovamento e manutenzione.
2. Le presenti DICC costituiscono parte integrante dei singoli contratti da stipulare ai sensi del successivo articolo 7, nei quali dovrà esserne fatto espresso richiamo.
ARTICOLO 2
DENOMINAZIONE DELLE PARTI
1. Nelle presenti DICC e nei singoli contratti relativi ai raccordi la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. verrà denominata «RFI» e la persona fisica o giuridica, parte nel contratto di cui al successivo articolo 7, sarà indicata come «RACCORDATO».
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI
Attivazione del raccordo: provvedimento formale di apertura all’esercizio del raccordo successivo al collaudo dell’opera, all’emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l’altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto, emesso dalla DTP competente.
Fascicolo del Raccordo (FR): raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal Raccordato ed approvato da RFI, in coerenza con la normativa nazionale.
Gestore Comprensoriale Unico (GCU): in una zona industriale/commerciale, soggetto dotato del potere di rappresentare tutti i raccordati (raccordo base e particolari) presso RFI e di stipulare con questa un contratto unico assumendone direttamente oneri e responsabilità.
Tale potere di rappresentanza deriva anche dall’acquisizione di deleghe dai proprietari o gestori dei raccordi base e particolari, atte a garantire gli adempimenti per:
la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modifiche impiantistiche e tutto quanto attiene all’infrastruttura ferroviaria del raccordo;
la natura economica e gestionale dei rapporti contrattuali con RFI. Il GCU può assolvere, tra l’altro, la funzione di Organo di gestione.
Norme di Esercizio del Raccordo (NER): norme particolari per l’esercizio del raccordo, redatte dal Raccordato ed approvate da RFI, in coerenza con la normativa nazionale ed inserite nel Fascicolo del raccordo.
Organo di gestione: impresa a cui è affidata dai singoli raccordati in un comprensorio industriale/commerciale l’effettuazione delle manovre relative al prelievo e alla consegna dei rotabili nei raccordi base e particolari.
Non è consentito l’esercizio di nessuno dei raccordi presenti nel comprensorio in assenza di un unico Organo di gestione.
Raccordato: impresa titolare del contratto di raccordo. Di regola è il titolare dell’attività commerciale o industriale svolta all’interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. Nelle zone industriali/commerciali può essere il GCU.
Raccordo: binari che si sviluppano dall’interno dello stabilimento fino al deviatoio di allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale. L’allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.
Raccordo base: complesso delle infrastrutture ferroviarie di uso comune a tutti gli stabilimenti operanti in una zona industriale/commerciale.
Raccordo in linea: raccordo che si dirama dai binari di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.
Raccordi particolari: binari che, diramandosi dal raccordo base, raggiungono ogni singolo stabilimento della zona industriale/commerciale e che sono ad uso esclusivo del Raccordato Recinto ferroviario: perimetro entro il quale RFI esercita la propria attività industriale, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini delle presenti DICC, è il perimetro che RFI determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del raccordato ed è indicato, rispetto alla restante parte del raccordo, nel contratto.
ARTICOLO 4
TITOLO II REALIZZAZIONE DEI BINARI DI RACCORDO
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE
1. Possono chiedere di allacciarsi all’infrastruttura ferroviaria nazionale le imprese titolari di attività industriali o commerciali o il soggetto a ciò delegato, come indicato nell’articolo 31.
2. Ove non siano proprietari degli immobili interessati dall’allacciamento, i richiedenti devono corredare la domanda di una liberatoria redatta in forma legale dalla proprietà, che li autorizzi a richiedere l’allacciamento all’infrastruttura ferroviaria nazionale.
3. La richiesta di allacciamento di binari di raccordo va presentata a RFI, in qualità di gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale in virtù della concessione dello Stato.
ARTICOLO 5
PROGETTO PRELIMINARE E RELATIVO ESAME
1. La domanda deve essere corredata, oltre che, ove necessario, dalla liberatoria di cui al precedente articolo 4, dai seguenti documenti ed elaborati (2 copie in formato cartaceo e supporto informatico):
relazione tecnica generale contenente:
inquadramento territoriale e infrastrutturale
inquadramento commerciale ed interazioni
descrizione tecnica
modello di gestione d’esercizio con l’indicazione della previsione dei volumi di traffico per anno e/o mesi (se di tipo periodico), la tipologia, destinazione, ripartizione del traffico e la categoria merceologica
corografia
planimetria.
È fatto salvo il diritto di RFI di chiedere ogni altro elemento o documento ritenuto necessario per le sue valutazioni.
2. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di allacciamento, RFI comunicherà al richiedente il nominativo del “responsabile del procedimento” ed, entro 60 giorni, l’accoglimento o il rigetto della domanda di allacciamento con i motivi che l’hanno determinato. Entro lo stesso termine di 60 giorni, RFI ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o elementi integrativi. In tal caso la decisione assunta sarà comunicata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
3. È rimessa all'insindacabile giudizio di RFI la valutazione in via preliminare della fattibilità del richiesto allacciamento, in relazione alla compatibilità dello stesso con la sicurezza e la regolarità dell’esercizio rispetto alla rete e alla stazione di riferimento. In caso di rigetto, RFI dovrà comunicare le motivazioni del diniego entro i termini di cui al punto 2.
4. In caso di accoglimento della domanda, RFI richiede il progetto definitivo, fornendo contestualmente le prescrizioni e i dati tecnici necessari alla suddetta progettazione, nonché lo schema contrattuale e l’importo delle spese di istruttoria.
ARTICOLO 6
PROGETTO DEFINITIVO E RELATIVO ESAME
1. Il progetto definitivo dell’impianto di raccordo da costruire, potenziare o modificare deve essere redatto nel rispetto della normativa tecnica in uso in RFI e delle prescrizioni impartite all’atto dell’approvazione del progetto preliminare.
Il Raccordato fornirà un numero adeguato di copie cartacee e/o supporto informatico del progetto definitivo del raccordo, firmato da un tecnico abilitato, contenente almeno:
relazione generale
relazione tecnica
corografia (scala 1:10.000)
planimetria (scala 1:1.000)
allaccio del binario di raccordo con l’infrastruttura ferroviaria (linea/stazione)
binari di presa e consegna e loro capacità
binari di fascio interni al raccordo e loro capacità
ipotesi di collegamenti di sicurezza
sezioni tipo
sezioni
profili
tavole sulle strutture
studio geologico.
2. RFI esegue l’esame tecnico del progetto definitivo sotto i seguenti profili:
capacità statica e dinamica
elementi geometrici del tracciato
dimensionamento complessivo delle strutture
carico trainabile-mezzi di trazione-velocità
impianti tecnologici e di sicurezza, ad esclusione degli eventuali impianti di protezione dei passaggi a livello (PL), di cui all’articolo 19
valutazione modifiche al progetto
valutazione modifica agli impianti esistenti.
È fatto salvo il diritto di RFI di chiedere ogni altro elemento o documento ritenuto necessario per le sue valutazioni.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento, RFI comunicherà al richiedente l’accoglimento del progetto definitivo oppure la specifica delle correzioni da apportare. In tal caso la decisione assunta sarà comunicata entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
4. A conclusione dell’esame tecnico, RFI invierà al Raccordato, in caso di esito favorevole, con la comunicazione di approvazione del progetto, anche il contratto comprensivo degli aspetti economici e delle garanzie. Nel provvedimento di approvazione saranno indicate le parti del progetto che sono state oggetto di valutazione sotto i profili anzidetti.
Tutte le altre opere non attinenti ai profili di analisi di cui sopra e diverse da quelle strettamente ferroviarie, ancorché facenti parte del progetto definitivo, non saranno oggetto di verifica e approvazione da parte di RFI.
Nel provvedimento saranno altresì indicate le opere ricadenti in prossimità degli impianti ferroviari di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 7 CONTRATTO
1. Il contratto del raccordo dovrà essere stipulato entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Raccordato della comunicazione di approvazione del progetto inviata da RFI alla conclusione positiva dell’esame tecnico, di cui al comma 2 dell’articolo 6. Decorso tale termine, RFI potrà dichiarare decaduta l’approvazione rilasciata, di cui all’articolo 6.
2. Il contratto decorre dalla data di stipulazione e la scadenza sarà al massimo al sesto anno dalla data di attivazione del raccordo, che risulterà da apposito atto formale di RFI.
Per il rinnovo dei contratti dei raccordi in esercizio, il Raccordato deve formalizzare la richiesta di rinnovo a RFI almeno 12 mesi prima della scadenza. Ove ciò non avvenga il contratto si intenderà cessato alla naturale scadenza.
ARTICOLO 8
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL RACCORDO
1. Il raccordo deve essere munito di un numero di binari idonei e sufficienti per la presa e consegna dei rotabili e, se necessario, per l’arrivo e la partenza dei treni.
2. Il tracciato dei binari costituenti il raccordo, all’interno e all’esterno del recinto ferroviario, e all'interno dello stabilimento raccordato, non dovrà contenere curve di raggio inferiore a m. 150.
RFI può tuttavia consentire l'esistenza di curve aventi raggio minore quando, relativamente ai binari posti fuori del recinto ferroviario, non sia possibile rispettare la suddetta prescrizione.
In tal caso la circolazione sarà regolata da norme specifiche.
3. I raccordi devono essere dotati di tutti gli impianti e gli apparecchi di manovra, di comunicazione e di segnalamento ritenuti necessari da RFI a garanzia della regolarità e sicurezza, concernenti sia l’esercizio del raccordo, sia la circolazione dei treni e delle manovre.
ARTICOLO 9
AREE AD USO DEL RACCORDO
1. Il raccordo deve essere realizzato su aree di proprietà del Raccordato o delle quali il Raccordato medesimo dimostri la piena disponibilità.
2. Il recinto ferroviario può comprendere aree non ferroviarie ma limitrofe alla proprietà di RFI, messe a disposizione gratuitamente dal Raccordato, e può risultare delimitato anche soltanto figurativamente nel contratto di raccordo.
ARTICOLO 10 CHIUSURE
1. Il Raccordato deve installare un’apposita chiusura con cancello che separi il recinto ferroviario dalla rimanente parte del raccordo.
Le modalità per l’apertura e la chiusura del cancello saranno disciplinate nelle NER.
ARTICOLO 11 RACCORDI IN LINEA
1. A carattere generale è esclusa la possibilità di allacciamento di nuovi raccordi in linea.
RFI può, in casi particolari e subordinatamente alle esigenze di sicurezza e di esercizio, consentire l’allacciamento di un raccordo in linea.
2. I raccordi in linea fanno capo comunque ad una stazione di appoggio limitrofa e devono consentire all’interno del raccordo il ricevimento diretto del materiale rotabile e l’effettuazione delle manovre per le operazioni di consegna e prelievo dei rotabili.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI ED ONERI PER LA COSTRUZIONE DEL RACCORDO
1. Le spese occorrenti per realizzare gli impianti costituenti il raccordo sono a carico del Raccordato. Le forniture ed i lavori necessari vengono eseguiti dal Raccordato e, in parte, a cura di RFI secondo quanto appresso specificato.
2. Il Raccordato provvederà:
a) a concordare con RFI, con particolare riferimento alle opere ricadenti in prossimità di impianti indicate da RFI all’atto dell’approvazione del progetto definitivo, le modalità operative di cantiere per l’esecuzione dei lavori nel recinto ferroviario o in prossimità di impianti di RFI, ove per lavori in prossimità si intendono:
in proprietà RFI anche non occupata da impianti di esercizio;
in aree limitrofe al binario vincolate dalle leggi vigenti;
a una distanza tale che possano risultare comunque interferenti con l’esercizio ferroviario;
b) ad ottemperare a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la costruzione degli impianti di raccordo, compresi gli adempimenti in materia di trasporti di merci pericolose;
c) alle pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta comunque relativi alla costruzione del raccordo, tenendo in ogni caso sollevata RFI da qualsiasi responsabilità in relazione a ciò verso la Pubblica Amministrazione;
d) a presentare una dichiarazione che attesti la piena disponibilità dell’area sulla quale dovranno essere realizzati gli impianti di raccordo e dei servizi di corredo e supporto, e la eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato, qualora richiesta da RFI, tenendo sollevata RFI da ogni molestia o pretesa di terzi in ordine a ciò;
e) alle pratiche ed agli eventuali lavori necessari per lo spostamento di attraversamenti aerei e/o sotterranei, prendendo diretti accordi con gli Enti ed Aziende interessati;
f) all’esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di qualsiasi altro genere, anche provvisori, occorrenti per formare la sede di tutti i nuovi impianti e manufatti, nonché i manufatti e gli impianti medesimi, in conformità ai progetti approvati da RFI e delle modalità concordate per i lavori nel recinto ferroviario e/o in prossimità degli impianti ferroviari di cui al precedente punto a);
g) ad utilizzare, sia all’interno che all’esterno del recinto ferroviario di RFI, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti.
Al di fuori del recinto ferroviario di RFI, eventuali soluzioni tecniche di materiali o dispositivi d’armamento che non siano di normale utilizzo di RFI (binari su cordoli o platea, deviatoi speciali, intersezioni …) se non omologati in precedenza, dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI.
3. RFI provvederà, a propria cura ed a spese del Raccordato, alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento.
In tal caso RFI comunicherà preventivamente al Raccordato i costi a suo carico per gli interventi da realizzarsi a cura di RFI (comprensivi, tra l’altro, di organizzazione cantieri, sorveglianza, alimentazione ecc.) specificandoli per singola voce ovvero indicando il criterio di determinazione degli stessi. Tali preventivi dovranno essere condivisi ed accettati dal Raccordato.
Nel caso in cui il Raccordato non li condivida, potrà avvalersi della facoltà di cui all’ultimo capoverso del presente comma.
4. Gli importi degli interventi da realizzarsi a cura di RFI dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero dovranno essere integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
In caso di mancato pagamento o mancata prestazione della garanzia fideiussoria il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
5. Resta salva la possibilità del Raccordato di poter realizzare gli interventi sopra descritti a propria cura, tramite imprese qualificate, previa autorizzazione scritta di RFI.
ARTICOLO 13
MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Per esigenze sopravvenute successivamente alla costruzione del raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiedere la modifica dell’impianto di raccordo.
2. All’occorrenza le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri.
Il contratto di raccordo potrà prevedere le modalità di ripartizione dei costi al verificarsi delle necessità di modifiche.
3. Le modifiche proposte dal Raccordato devono essere sottoposte all’approvazione di RFI e la loro realizzazione è a carico del Raccordato stesso.
4. Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine assegnato per l’eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
ARTICOLO 14 COLLAUDO
1. L'attivazione del raccordo è subordinata all’accertamento, mediante collaudo effettuato da RFI, della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e alla normativa tecnica che regola la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
Su richiesta del Raccordato, potranno essere aperti all’esercizio, dopo i relativi collaudi delle opere eseguite, anche parziali settori o impianti del raccordo in costruzione.
2. Il collaudo con esito positivo del raccordo dovrà avvenire entro 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto, pena lo scioglimento del contratto stesso e l’incameramento da parte di RFI della cauzione. Le spese relative al collaudo sono a carico del Raccordato.
3. Il collaudo statico delle opere d’arte di sostegno dei binari di raccordo spetta al Raccordato, il quale deve provvedervi a mezzo di professionisti qualificati, iscritti ai relativi Albi. Una copia del verbale di tale collaudo deve essere consegnata a RFI.
ARTICOLO 15
TITOLO III
ESERCIZIO DEI BINARI DI RACCORDO
OBBLIGHI DEL RACCORDATO PER L’ESERCIZIO DEL RACCORDO
1. Il Raccordato è tenuto ad osservare ed ottemperare:
a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la manutenzione e gestione degli impianti di raccordo, compresi gli adempimenti di competenza in materia di trasporti di merci pericolose;
a tutte le norme regolamentari e legislative in materia di servizio ferroviario in genere, nonché specifiche in materia di sicurezza della circolazione, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, prevenzione per danni, infortuni, incendi, igiene, sanità e quant'altro attinente all'uso dell'impianto di raccordo ed al suo esercizio;
alle norme in vigore presso RFI relative all'esecuzione dei movimenti di manovra e alle NER rispetto alla movimentazione dei rotabili a mezzo di manovre sui binari della stazione e in linea, nel caso di raccordo in linea, nonché alle caratteristiche e ai requisiti richiesti per il personale addetto alla condotta e alla manovra, per i mezzi di trazione e per i rotabili.
ARTICOLO 00
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
1. Il Raccordato, d’intesa con RFI, è tenuto a compilare e sottoporre al visto di RFI medesima, preliminarmente all’attivazione del raccordo, il Fascicolo del Raccordo (FR), contenente almeno:
le caratteristiche dell’impianto di raccordo, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970;
le NER, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:
sagoma limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
franchi minimi fra detta sagoma e gli ostacoli esistenti in tutti gli impianti del raccordo, compresi quelli ubicati all’interno dello stabilimento raccordato, ed ivi compresi anche i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità dei binari di raccordo utilizzati in esercizio;
rotabili circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a 150 m;
il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ciascuno per la propria parte da RFI e dal Raccordato;
l’elenco degli agenti abilitati.
2. Il FR deve essere redatto e aggiornato dal Raccordato in duplice copia. Una delle copie è consegnata ad RFI, l’altra è tenuta a disposizione, presso il raccordo, per la consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.
ARTICOLO 17
EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Al fine di garantire il regolare esercizio, il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati.
ARTICOLO 18
VIGILANZA DI RFI SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Fermo restando l’obbligo del Raccordato di cui all’articolo 17, RFI effettua visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio dei binari di raccordo, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui all’articolo 15.
Tali visite sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 19
PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO
1. Il Raccordato è tenuto, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare i passaggi a livello e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate da binari di raccordo, anche nell’ipotesi che le tradotte, fra la stazione e lo stabilimento raccordato, vengano effettuate da RFI per conto del Raccordato.
ARTICOLO 20
FACOLTÀ DI RFI DI SERVIRSI DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
2. RFI può utilizzare gli impianti di raccordo realizzati entro il recinto ferroviario a spese del Raccordato senza che questo possa pretendere compensi di sorta a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.
ARTICOLO 21
MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO. ONERI RELATIVI
1. La manutenzione ordinaria, è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo è a spese del Raccordato. All’interno del recinto ferroviario è a cura di RFI, all’esterno del Raccordato.
3. Per i raccordi in linea la manutenzione ordinaria e straordinaria del deviatoio diramantesi dal binario di corsa, del deviatoio facente comunicazione, del binario tra essi interposto, del tronchino di sicurezza e relativo paraurti, nonché degli apparati di sicurezza, fermascambi e collegamenti è a cura di RFI, ma a spese del Raccordato.
4. Nel contratto di cui all’articolo 7 potranno prevedersi diverse ripartizioni dei citati oneri.
5. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 2, è data facoltà al Raccordato di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di raccordo posti entro il recinto ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il Raccordato stesso chieda preventivamente l’autorizzazione e concordi tali interventi con RFI che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
ARTICOLO 22
ONERI PER PRESTAZIONI E FORNITURE DA PARTE DI RFI
1. Sono dovuti dal Raccordato a RFI gli oneri relativi alle seguenti prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI medesima nel corso del contratto:
manutenzione ordinaria all’interno del recinto ferroviario, computata in base al numero e alla tipologia degli enti oggetto di manutenzione;
impegno del personale di RFI in dipendenza della presenza del raccordo, computata in base alle ore lavorative del personale RFI occorrente;
attività di vigilanza;
Le modalità di pagamento di tali oneri, da commensurarsi anche in via forfettaria per ogni singola voce, per quanto applicabili, saranno indicate nei relativi contratti.
2. In dettaglio, la quota riguarda il rimborso dei costi sostenuti da RFI da pagare secondo le modalità previste nel contratto e concerne:
a) la manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza e di armamento del raccordo, determinata sulla base del tipo di deviatoio, della lunghezza del tratto di binario di collegamento e dal numero e dalla tipologia degli enti interessati, secondo i prezzi forniti dal settore Manutenzione. In via subordinata potrà essere utilizzato lo schema di calcolo
semplificato di seguito indicato:
- quota fissa manutenzione apparati 2.000 €
- (per ciascun) deviatoio 1.500 x k1 x k2 € k1 = 1 con deviatoio semplice
k1 = 1,5 con deviatoio inglese ad uso esclusivo del raccordo
k2 = 1,2 con raggio di curvatura ≤ 200 m k2 = 1 con raggio di curvatura > 200 m
- tratto di binario 2 €/m
(min 400 € - max 1.600 €)
b) l’impegno del personale di esercizio in dipendenza del programma di esercizio del raccordo, computato in base alla stima delle ore indivisibili lavorative che il personale di RFI - esclusivamente dedicato all’esercizio del raccordo - dovrà svolgere (il costo orario del personale della circolazione è pari a 44,70 €, salvo successivi aggiornamenti);
c) le visite per accertare che vengano osservate tutte le norme e le prescrizioni, computate sulla base dell’estensione del raccordo e del numero di componenti la squadra ispettiva (indicativamente 2.400 €/anno oppure 1.200 €/anno per ciascun soggetto raccordato in caso di Gestore Comprensoriale Unico).
3. L’eventuale utilizzo di aree di proprietà RFI non sarà regolato dal Contratto di Raccordo previsto al precedente articolo 7, bensì da specifico contratto a parte.
ARTICOLO 23
DANNI AD IMPIANTI E MEZZI RFI
1. I danni comunque arrecati dal Raccordato o da un suo avente causa agli impianti e mezzi di RFI saranno da questa riparati, con addebito di maggiori oneri al Raccordato medesimo.
ARTICOLO 24
TITOLO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
MOVIMENTAZIONE DEI ROTABILI
1. Le modalità per la movimentazione dei rotabili in arrivo e partenza per/dal raccordo fanno riferimento alla Disposizione 7/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto indicato nelle NER .
2. RFI si riserva di modificare la stazione di arrivo e partenza dei rotabili destinati al raccordo per proprie esigenze di servizio.
3. In caso di raccordo in linea, in coerenza con le tracce acquistate da Imprese Ferroviarie, i rotabili destinati al raccordo ed in provenienza da esso verranno ricevuti sui binari della stazione di appoggio.
RFI si riserva, per proprie esigenze di servizio, di modificare la stazione di appoggio dei
rotabili.
4. Qualora la stazione di arrivo e partenza dei rotabili oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il Raccordato intendesse mantenere l’operatività del raccordo, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero
ARTICOLO 25
MANOVRE E TRADOTTE
1. La movimentazione dei rotabili dai binari di presa e consegna all’interno del raccordo e viceversa sarà effettuata, di regola, a cura, responsabilità e spese del Raccordato, anche tramite imprese terze.
2. I movimenti tra i binari di stazione e i binari di presa e consegna del raccordo saranno effettuati da RFI, dalle Imprese ferroviarie, dal Raccordato, anche tramite imprese terze, a spese del Raccordato stesso.
ARTICOLO 26
INTERRUZIONE NELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
1. Qualora RFI non possa garantire la movimentazione dei rotabili attraverso la stazione da/per il raccordo per esigenze dovute a cause di forza maggiore (gravi perturbazioni alla circolazione, calamità ..) il Raccordato non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di RFI stessa.
2. Qualora RFI per improcrastinabili interventi sulla infrastruttura debba procedere alla interruzione dell’esercizio del raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al Raccordato.
ARTICOLO 27
PERSONALE DELLE DITTE RACCORDATE: ABILITAZIONI DA CONSEGUIRE, ACCESSO IN STAZIONE E COMPITI ASSEGNATI
l. Il personale del Raccordato, o quello che opera per conto del Raccordato, preposto alla condotta dei mezzi di trazione all'interno ed all'esterno del recinto ferroviario e quello utilizzato in mansioni di manovratore devono conseguire le abilitazioni alle rispettive funzioni ed essere in possesso delle idoneità psico-fisiche relative alle specifiche abilitazioni.
Il personale del Raccordato viene munito di un documento attestante le abilitazioni conseguite, che deve essere esibito a richiesta del personale RFI e dell’Autorità preposta alla vigilanza. L’elenco di detto personale deve essere inserito, e tenuto aggiornato, nel FR.
2. È ammesso ad entrare nel recinto ferroviario soltanto il personale del Raccordato preposto alle operazioni connesse all’esercizio del raccordo, munito di idoneo tesserino di riconoscimento.
ARTICOLO 28
MEZZI DI TRAZIONE.
AMMISSIONE IN SERVIZIO E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD
1. Per operare sul raccordo, i mezzi di trazione devono essere muniti del formale provvedimento di ammissione in servizio, rilasciato da RFI o dall’Autorità pubblica preposta.
2. Le norme e le condizioni per l'ammissione in servizio sono stabilite da RFI o dall’Autorità pubblica preposta.
3. Spetta al Raccordato l’onere di far verificare periodicamente, alle scadenze previste dalle norme, il permanere delle caratteristiche e dei requisiti che hanno consentito l’ammissione in servizio dei mezzi di trazione, ottenendone le relative attestazioni.
4. Il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che i mezzi di trazione conservino lo standard qualitativo richiesto dall’uso cui sono destinati.
ARTICOLO 29 RESPONSABILITÀ PER DANNI
1. Il Raccordato si obbliga a stipulare una polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi per eventuali danni arrecati a RFI, ai propri dipendenti ed a terzi per effetto delle attività connesse all’esercizio del raccordo da parte del Raccordato o da terzi eventualmente operanti per suo conto alle condizioni indicate di seguito. La polizza assicurativa deve:
coprire tutto il periodo di validità del contratto;
essere in lingua italiana;
avere un massimale di almeno 10 milioni di euro;
essere emanata da una Compagnia assicurativa con rating congruente con le disposizioni di RFI1;
prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo della scadenza;
prevedere l’espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice civile a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fatto salvo il caso di dolo;
prevedere come terze tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
prevedere l’impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di risarcire i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti.
2. Laddove il Raccordato abbia già in essere una o più coperture assicurative per un massimale adeguato ai requisiti minimi di cui al presente articolo, invece della polizza assicurativa completa, si potrà accettare una appendice/dichiarazione della Compagnia che dichiari:
l’operatività della copertura ed il rispetto nelle condizioni di polizza delle clausole previste nelle DICC e nel contratto;
la conoscenza del presente articolo.
TITOLO V
BINARI DI RACCORDO A SERVIZIO DI ZONE INDUSTRIALI/COMMERCIALI
1 I requisiti (rating) delle Compagnie assicuratrici sono pubblicati sul sito di RFI nella sezione “Servizi e mercato”
ARTICOLO 30
RACCORDO BASE E RACCORDI PARTICOLARI
1. Il raccordo base, definito all’articolo 3, è costituito:
da un adeguato fascio di binari per la presa e consegna dei rotabili;
eventualmente dai binari di dorsale fra detto fascio e l’ultimo innesto di raccordo particolare;
eventualmente da uno o più fasci di binari nell'ambito della zona industriale o commerciale, in relazione alle particolari esigenze da soddisfare, per il selezionamento ed il raggruppamento dei rotabili diretti e provenienti dai singoli stabilimenti.
ARTICOLO 31
GESTORE COMPRENSORIALE UNICO
1. Nei comprensori industriali/commerciali è consentito ai titolari del raccordo base e dei singoli raccordi particolari di nominare, con apposito mandato con rappresentanza, un Gestore Comprensoriale Unico (GCU) al quale affidare la gestione completa del sistema dei raccordi e dei rapporti con RFI.
2. In particolare il GCU avrà il compito di:
assicurare l’efficienza del sistema dei raccordi (base e singoli raccordi particolari) garantendone la manutenzione ordinaria, direttamente o mediante imprese terze, secondo la regola dell’arte;
gestire le manovre, direttamente se in possesso delle capacità tecnico/operative o mediante imprese terze (attività dell’Organo di gestione, di cui all’articolo 32);
contrattualizzare con RFI tutti gli obblighi, compresi quelli economici relativi alla gestione dei raccordi base e particolari.
3. Nei confronti di RFI, il GCU è responsabile in solido con i singoli raccordati delle obbligazioni contrattuali.
4. Il GCU deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
capacità tecnico-amministrative adeguate all’assolvimento delle obbligazioni assunte verso RFI non escluse quelle economiche.
la delega da parte dei proprietari del raccordo base e raccordi particolari a rappresentarli presso RFI;
autonomia operativa sufficiente ad intervenire all’interno degli stabilimenti raccordati al raccordo base.
Il possesso di tali requisiti è condizione essenziale per la sottoscrizione del contratto di raccordo con RFI, così come il loro mantenimento per la durata del contratto.
5. Fermo restando il comprovato possesso dei requisiti di cui sopra il GCU può essere sia un soggetto terzo rispetto ai titolari dei raccordi (base o particolare) sia uno dei soggetti titolari di un raccordo (base o particolare).
6. Ove non si adotti il GCU, deve comunque operare un unico Organo di gestione ai soli fini della movimentazione dei rotabili e devono essere stipulati distinti contratti per il raccordo base e i singoli raccordi particolari.
ARTICOLO 32
ORGANO DI GESTIONE
1. Al fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio sia del raccordo base, sia dei raccordi particolari, nell'ambito della zona industriale o commerciale deve operare - secondo le NER - un unico Organo di gestione, che deve essere legalmente autorizzato a rappresentare le Ditte raccordate nei rapporti con RFI relativi alla consegna e riconsegna dei rotabili.
2. L’Organo di gestione provvede al selezionamento e al raggruppamento dei rotabili carichi e vuoti destinate alle ditte raccordate, messi promiscuamente a loro disposizione nei binari di presa e consegna del raccordo base. I rotabili carichi e vuoti sono restituiti dagli stabilimenti sui binari su indicati a mezzo del medesimo Organo di gestione.
ARTICOLO 33
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PROGETTI, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, MODIFICA ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
1. Gli adempimenti relativi alla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuovi allacciamenti, manutenzione, modifica ed ampliamento degli impianti esistenti sono svolti dal GCU.
2. In mancanza del GCU, gli adempimenti di cui sopra fanno capo a ciascun raccordato.
TITOLO VI MODIFICAZIONI
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI - GARANZIA
ARTICOLO 34
CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il Raccordato non può cedere a terzi il presente contratto senza il consenso scritto di RFI, pena la risoluzione del contratto medesimo.
ARTICOLO 35
COUSO DEL RACCORDO
1. Il Raccordato può estendere l'uso del raccordo ad altra Ditta, purché d'intesa ne facciano domanda ai sensi del precedente articolo 4 e si assoggettino, mediante la stipulazione di apposito atto, alle indicazioni tecniche di RFI in ordine alle nuove modalità di esercizio ed all'eventuale nuova configurazione degli impianti.
ARTICOLO 36
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO
1. RFI può sospendere l’esercizio dell’impianto di raccordo, senza che il Raccordato possa pretendere compensi di sorta:
ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del Raccordato le condizioni di sicurezza;
mancanza di traffico da almeno un anno;
nei casi previsti dall’articolo 37, ove RFI non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
ARTICOLO 37
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. RFI, oltre ad avvalersi della facoltà di chiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, può legittimamente dichiarare la risoluzione del rapporto in ciascuno dei seguenti casi disciplinati dalle presenti DICC:
costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni di cui all'articolo 15;
mancato ripristino, entro il termine che sarà comunicato da RFI, delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 36;
utilizzazione di personale non abilitato;
inosservanza della condizione posta dall'articolo 34 per la cessione del contratto di raccordo;
ritardo nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme;
insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate a seguito di un iniziale controllo, come previsto dall’articolo 13;
mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell’articolo 12 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri;
mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel contratto.
2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (pec).
3. La risoluzione del contratto può comportare l'incameramento, totale o parziale del deposito cauzionale così come specificato nel successivo articolo 41, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.
ARTICOLO 38
RECESSO DAL CONTRATTO
1. È facoltà del Raccordato recedere dal contratto con un preavviso di 12 mesi.
2. In nessun caso il Raccordato avrà diritto a compensi di sorta, né potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI.
3. In caso di recesso, il ripristino degli impianti dovrà avvenire conformemente a quanto disposto dal successivo articolo 40.
ARTICOLO 39
FACOLTÀ DI RFI DI ACQUISIRE GLI IMPIANTI AL TERMINE DEL CONTRATTO
1. Alla cessazione del contratto, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, RFI si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli
impianti realizzati dal Raccordato nel recinto ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all’anno di costruzione.
ARTICOLO 40
RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI RFI
2. Alla cessazione del contratto, per scadenza del periodo di validità o per altre cause, e in mancanza di rinnovo dell’atto medesimo, a spese del Raccordato la proprietà RFI dovrà essere posta nello stesso stato in cui si trovava prima della costruzione del raccordo, eccettuati gli impianti per cui RFI intende avvalersi della facoltà di cui all’articolo 39, e dovranno essere attuati gli interventi necessari a riadeguare i dispositivi di sicurezza, segnalamento e telecomunicazione.
ARTICOLO 41 GARANZIA
1. Ai fini del pieno adempimento degli obblighi stabiliti in contratto, ivi compreso l’obbligo di pagamento di somme comunque dovute a RFI, il Raccordato presterà idonea garanzia sotto forma di:
deposito cauzionale (bonifico bancario);
fideiussione bancaria;
fideiussione assicurativa;
nella misura, nelle forme e con le modalità indicate di seguito.
2. L’istituto che emette la garanzia (bancaria o assicurativa) deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di RFI (rating congruente oppure esplicito benestare in funzione degli importi da garantire)2.
3. RFI darà la propria adesione allo svincolo ed alla restituzione della fideiussione o della parte di essa non incamerata da RFI soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra RFI stesso e il Raccordato i rapporti di qualsiasi specie previsti nel contratto.
4. L’importo della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta a garanzia delle obbligazioni contrattuali deve essere almeno pari alla somma degli importi relativi al costo di ripristino delle aree.
5. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto.
La fideiussione dovrà:
essere “a semplice richiesta”;
contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’articolo 1944 del Codice civile;
contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubendo ad eccepire il decorso dei termini di cui all’articolo 1957 del Codice civile.
2 I requisiti (rating) degli istituti fideiubenti sono pubblicati sul sito di RFI nella sezione “Servizi e mercato”
ARTICOLO 42
PUNTI DETERMINATI
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
1. Le disposizioni contenute nelle presenti DICC si intendono estese, per quanto applicabili, ai contratti concernenti le autorizzazioni di carico e scarico in punto determinato, ancora in vigore e non oltre la loro naturale scadenza.
ARTICOLO 43
SPESE A CARICO DEL RACCORDATO
1. Oltre agli oneri previsti negli articoli 14, 21, 22 e 23, sono a carico del Raccordato le spese di istruttoria e di stipulazione del contratto, che saranno determinate anche in via forfettaria in relazione:
al tempo di lavoro dedicato agli esami progettuali;
alla definizione dell’impiantistica di sicurezza;
agli eventuali sopralluoghi necessari;
alle spese postali e di copisteria.
2. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.
3. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
ARTICOLO 44
ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE
1. Il Foro competente è Roma.
2. Nel contratto le Parti eleggeranno il proprio domicilio. Quando il domicilio eletto venisse a mancare, s'intenderà tacitamente trasferito presso la sede municipale del Comune in cui il domicilio sarà stato eletto.