STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI (SSICA) – FONDAZIONE DI
Contratto di Ricerca Tra
XXXXXXXXXXXXX, SOCIETÀ PER AZIONI, con sede legale in , Via XXXXXXX , codice fiscale, Partita IVA xxxxx e n. Registro Imprese xxx, n. REA xxxxxx, in persona di xxxxx (d’ora innanzi denominata Parte Committente)
E
STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI (SSICA) – FONDAZIONE DI
RICERCA, con sede in Xxxxx, xxxxx X. Xxxxxx, 00/X, CF e PI n.00166540344, rappresentata dal dr.
Xxxxxx Xxxxxxx – Presidente, (d’ora innanzi denominata SSICA), e congiuntamente Parti
premesso che
- Parte Committente, società leader nella produzione e nella commercializzazione di prodotti alimentari ed, in particolare, di xxxxxxxxxx;
- SSICA si dichiara disposta ad avviare, in collaborazione con Parte Committente, tale attività di ricerca;
- la disciplina contenuta nelle presenti condizioni generali sarà applicata a tutti i contratti stipulati da società controllate o controllanti Parte Committente ex art. 2359 c.c
tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo (Accordo), le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Con il presente Accordo Parte Committente affida alla SSICA, che accetta, l’esecuzione di x programmi di ricerca aventi come titolo:
- .
-
Articolo 2 - Programma della ricerca
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività, meglio descritte negli Allegati tecnici xxxx, nei quali vengono riportati anche gli obiettivi finali.
Nell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo, che si impegna a svolgere con massima diligenza, la SSICA sarà tenuta ad illustrare periodicamente, qualora richiesto, l'andamento della consulenza.
Al termine della ricerca sarà redatta una relazione finale sul programma di attività svolto.
Articolo 3 - Responsabile della ricerca
La SSICA designa il dr. xxxxxxxx quale responsabile scientifico per l’esecuzione della ricerca.
Parte Committente designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca la dott.ssa --.
la sostituzione del referente di Parte Committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte committente da comunicare a SSICA per iscritto.
Articolo 4 - Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto Parte Committente si impegna a versare alla SSICA, fermo restando quanto previsto al successivo art.9, la somma di euro …… +XXX secondo lo schema riportato all’art. 5.
Parte Committente si impegna inoltre a fornire le materie prime necessarie per l’attività sperimentale.
Articolo 5 - Modalità di pagamento
Parte Committente corrisponderà la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità :
Ad un mese dall’ordine/convenzione | 25% totale euro …. | concordato | - |
A metà della durata progettuale definita nel presente accordo | 50% totale euro ….. | concordato | – |
Alla consegna della relazione finale e chiusura del progetto | 25% totale euro …. | concordato | – |
Articolo 6 - Durata del contratto
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di mesi x(xx), con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dalle Parti, da proporre con anticipo di almeno 2 (due) mesi.
Articolo 7 – Riservatezza
7.1. La SSICA si obbliga espressamente, per tutta la durata del presente Accordo e nei 3 (tre) anni successivi alla sua scadenza, a mantenere la più rigorosa riservatezza su qualsiasi Informazione Riservata comunicata da Parte Committente o appresa in occasione dello svolgimento della sua attività. Per Informazione Riservata dovrà intendersi qualsiasi informazione rilevante in possesso di Parte Committente, in qualunque modo connessa con l’oggetto dell’accordo e non, comprendente, senza alcuna limitazione, dati, strategie, analisi del prodotto, processi tecnologici, formule, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know – how e in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto, comunicato alla SSICA in forma scritta o altra forma. Si intenderà compresa, inoltre, ogni strategia di comunicazione, intendendo per tale eventuali campagne stampa, audiovisive e/o pubblicitarie in genere.
Pertanto, SSICA si impegna a:
♦ A. non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata, trasmessegli da Parte Committente, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell’attività di ricerca;
♦ B. non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessagli da Parte Committente, senza il preventivo ed espresso consenso scritto di quest’ultima;
La SSICA si rende garante nei confronti di Parte Committente dell’adempimento delle obbligazioni di riservatezza assunte, anche da parte dei dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi che utilizzerà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 c.c.
La SSICA si impegna a limitare il numero di dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi che avranno accesso alle Informazioni Riservate di Parte Committente ai soli direttamente coinvolti nell’attività oggetto dell’Accordo e farà in modo che tali propri dipendenti, consulenti o altri eventuali collaboratori terzi vengano messi al corrente del carattere riservato della Informazione Riservata e aderiscano ai contenuti del presente Accordo.
È fatto divieto di copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti sopraindicati.
La SSICA si impegna a conservare in maniera appropriata, così da non consentirne l’accesso a terzi, tutte le Informazioni Riservate acquisite da Parte Committente in suo possesso.
7.2. Parte Committente si impegna a rispettare il medesimo obbligo di riservatezza, nelle forme e nei modi definiti al paragrafo 7.1
Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Parte Committente potrà liberamente portare a conoscenza di terzi le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente Accordo.
Il logo della SSICA, tuttavia, non può essere utilizzato separatamente dagli elaborati redatti per l’attività oggetto del presente Accordo.
Il nome della SSICA può essere citato e divulgato unicamente se riferito all’attività oggetto del presente Accordo.
La SSICA potrà utilizzare le nuove conoscenze, eventualmente acquisite in esito alla propria attività di ricerca svolta, a soli fini progettuali istituzionali, resta, pertanto, esclusa la facoltà di procedere a pubblicazioni o comunicazioni scientifiche, senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale, nonché sullo sviluppo industriale di detti risultati.
Articolo 9 - Proprietà industriale
Tutto il rapporto configura un’obbligazione di fare e non di risultato.
Viene riservata a Parte Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, strettamente connesse alla tecnologia applicata per l’azienda committente, la cui natura non sia già in possesso della SSICA, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale, risultanti, esclusivamente, dall’attività oggetto del presente contratto. Fatti salvi i diritti morali di autore o inventore ai sensi delle vigenti leggi. Parte Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, Parte Committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese e comunicando alla SSICA, nel termine di 30gg., l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa; in tal caso la SSICA sarà tenuta nei confronti di Parte Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso di risultati brevettabili Parte Committente si impegna sin d’ora a corrispondere un compenso pari al 20% del valore dell’attività oggetto del presente Accordo, di cui il 50% da versare all’atto del deposito della domanda di brevetto e la parte rimanente all’atto della concessione del brevetto.
Articolo 10. Tutela del Marchio
I marchi, i modelli industriali, i disegni e/o le rappresentazioni grafiche in genere, i pay-off e/o le frasi pubblicitarie in genere di proprietà di Parte Committente potranno essere utilizzate da SSICA al solo fine di dare esecuzione al presente contratto, come meglio specificato ai precedenti articoli 1 e 2 ed in Allegato e limitatamente alla durata del contratto stesso.
Parte Committente non ha inteso con la stipula del presente contratto concedere a favore di SSICA licenza d’uso di quanto sopra specificato e pertanto questi non potrà utilizzare i predetti marchi, i modelli industriali, i disegni e/o le rappresentazioni grafiche in genere, i pay-off e/o le frasi pubblicitarie in genere e quant’altro di proprietà di Parte Committente al di fuori dell’ambito di esecuzione del contratto.
Articolo 11 - Recesso unilaterale dal contratto
Parte Committente e SSICA possono recedere in qualunque momento dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno di mesi 3 (tre).
In caso di recesso a norma del comma precedente Parte Committente corrisponderà a SSICA l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione delle presente Accordo le Parti confermano il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali forniti, per i soli fini previsti dall’ Accordo stesso. Le parti danno atto di essere state adeguatamente informate circa le finalità del succitato trattamento,
nonché dei diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003, a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Articolo 13. Risoluzione
L’inadempimento di una qualunque delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 consentirà alla parte non inadempiente di richiedere la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni diretti derivanti dall’inadempimento.
ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente per ogni e qualsivoglia controversia nascente dal presente accordo è il Foro di Parma.
Articolo 15 - Registrazione e spese
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 131/86.
Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte Committente.
Allegato 1 – Allegato tecnico;
Allegato 2 – Deontologia e riservatezza Letto, approvato e sottoscritto
Parma,
SSICA PARTE COMMITTENTE