ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:
- Vitalizia
- Certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- Reversibile
- Con controassicurazione
- Con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
Il presente Set informativo contiene:
1. Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
2. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
3. Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni
4. Modulo di proposta
Generali Italia S.p.A.
Ed. 06/2022
Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Xxxxxx” coordinato dall’ANIA
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata
Data di aggiornamento del documento: 07/06/2021 (il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico.
non principale, anche
dell’assicurato
autosufficienza reversibile.
Questo prodotto prevede, a fronte del versamento da parte del contraente di un premio unico, per ciascun assicurato, il pagamento ai beneficiari di una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente.
Il contraente può richiedere, in relazione al singolo assicurato, una tra le seguenti tipologie di prestazioni:
• rendita vitalizia, pagabile finchè l’assicurato è in vita;
• rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;
• rendita reversibile, totalmente o parzialmente, a favore del sopravvivente designato;
• rendita controassicurata con restituzione, al decesso dell‘assicurato, della differenza, se positiva, tra:
○ il premio rivalutato fino all‘ultima ricorrenza annuale che precede la data del decesso e
○ la rata di rendita rivalutata all’ultima ricorrenza che precede la data del decesso, moltiplicata per il numero di rate effettivamente corrisposte;
• rendita con maggiorazione in caso di
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? |
Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, non sono assicurabili: 🗴 Le persone che momento della richiesta di ingresso in assicurazione hanno un’età superiore a 70 anni; 🗴 Le persone per le quali, al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, sussiste già uno stato di non autosufficienza. |
Ci sono limiti di copertura? |
Per la sola rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza sono previste le seguenti esclusioni per specifiche cause di perdita dell’autosufficienza: ! attività dolosa dell’assicurato principale; ! partecipazione dell’assicurato principale a delitti dolosi; ! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, sorta entro 5 anni dall’ingresso in assicurazione. |
🗸 L’assicurazione copre il rischio in tutto il mondo.
Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
Il contraente deve fornire, all’ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale, le autocertificazioni di esistenza in vita di ciascun assicurato, sottoscritte dagli stessi.
Per tutti i pagamenti diversi da quello della rendita vitalizia a favore dell’assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia o all’agenzia alla quale è assegnato il contratto richiesta scritta accompagnata dal documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto.
Per i pagamenti per decesso dell’assicurato, il contraente deve presentare il certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell’assicurato sottoscritta da un erede e le informazioni e la documentazione relative al testamento e all’individuazione dei beneficiari.
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho?
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 1 di 2
Il Contraente deve versare il premio unico relativo alla posizione assicurativa per la quale richiede l’ingresso in assicurazione al momento della richiesta stessa.
Il premio è determinato, per ciascun assicurato, in relazione alla tipologia di rendita scelta, al suo ammontare, alla rateazione di erogazione, al sesso ed all’età dell’assicurato.
I premi possono essere versati all’agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
• bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell’intermediario;
• impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.
All’atto dell’emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento dei premi esclusivamente un conto corrente direzionale.
Non è possibile il versamento dei premi in contanti. Non è prevista la possibilità di frazionamento dei premi.
Per ciascun assicurato, la copertura ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).
Nel caso di rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.
Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta sottoscritto dal contraente.
La data di decorrenza del contratto è indicata nel contratto stesso e la durata contrattuale è pari a 5 anni, con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Il contraente può interrompere il tacito rinnovo del contratto dandone disdetta, da inviare con raccomandata a Generali Italia o all’agenzia alla quale è assegnato il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza dello stesso. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal contraente per le posizioni individuali in vigore alla data della disdetta, rimangono in essere, alle condizioni del contratto, fino alla loro rispettiva scadenza.
Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.
Quando e come devo pagare?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☑ NO
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 2 di 2
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx - Fax: 000 000000; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
Assicurazione collettiva di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)
Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata
Data di aggiornamento del documento: 07/06/2022
(il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.827.344.769,68 Requisito patrimoniale minimo: € 3.359.474.146,09
Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 00.000.000.000,43
Indice di solvibilità (solvency ratio): 246% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Rivalutazione delle prestazioni
Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata GESAV.
Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.
L’anno preso a base per il calcolo della misura annua di rivalutazione è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.
Il rendimento attribuito al contratto si ottiene diminuendo il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata di un valore, trattenuto da Generali Italia, espresso in punti percentuali. Il valore trattenuto è così determinato:
Valore Trattenuto | 1,00% | |
Se rendimento della gestione separata ≥ 2,10% e < 2,20% | + 0,02% | |
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+0,10%) | + 0,02% |
La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l’eventuale tasso di interesse tecnico, già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita, e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.
Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.
Ad ogni ricorrenza annuale, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione come sopra definita.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Denuncia di sinistro: | |
Cosa fare in caso di evento? | Nel caso di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il contraente o l'assicurato principale stesso devono richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento a Generali Italia, eventualmente su apposito modulo fornito dalla stessa, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante con facoltà di utilizzo dell’apposito modello anch’esso fornito da Generali Italia. Dalla data di ricevimento di tale documentazione – data di denuncia – decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi. Generali Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’eventuale ulteriore documentazione da produrre se il singolo caso presenta particolari esigenze istruttorie. |
Prescrizione: | |
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. | |
Liquidazione della prestazione: | |
Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Rimborso | Non sono previste forme di rimborso dei premi versati. |
Sconti | Generali Italia può applicare sconti sui caricamenti, la cui misura è espressamente indicata nel contratto di assicurazione stipulato dal contraente. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Ci sono limiti di copertura?
Recesso | Non previsto. |
Risoluzione | Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐SI ☑ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non sono previsti valori di riscatto e riduzione. |
Richiesta di informazioni | Non essendo previsti riscatti o riduzioni non sono disponibili informazioni. |
Questo prodotto assicurativo è rivolto a clienti retail o professional con esigenza di protezione tramite l’erogazione di una rendita immediata a favore di una pluralità di soggetti legati al contraente, come ad esempio i Fondi pensione per l’erogazione delle rendite ai propri iscritti.
Quali costi devo sostenere?
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa | |
Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza | 1,50% |
Tutte le altre tipologie di rendita | 1,25% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata all’indirizzo “Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx”; • tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx/; • via e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato a Generali Italia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, |
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi gravanti sul premio
Costi per l’erogazione della rendita
Costi di intermediazione
Quota parte percepita dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale: 34,29%
1,75%
Caricamenti percentuali sul premio
PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx). |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue: A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare 1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare; 2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l’1/1/2000 e il 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali; 3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente. B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d’imposta. Le somme dovute da Generali Italia in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale e corrisposte in forma di rendita vitalizia non sono soggette a tassazione. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 5 di 5
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - xxx.xxxxxxxx.xx; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.
ASSICURAZIONE COLLETTIVA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile:
- vitalizia
- certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
- reversibile
- con controassicurazione
- con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
Condizioni di assicurazione
Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Xxxxxx” coordinato dall’ANIA.
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati, con l’obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.
Data ultimo aggiornamento: 07/06/2022
Ed. 06/2022
Pagina 1 di 16 Condizioni di assicurazione
Pagina lasciata intenzionalmente libera
Definiamo i principali termini utilizzati:
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita è stipulata l’assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
Beneficiario | Xxxxxxxx a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
Contraente | Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio. |
Gestione separata GESAV | Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
Polizza | Documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Importo che il contraente versa a Generali Italia. |
Proposta di assicurazione | Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. |
Rendita immediata | Tipologia di rendita che decorre dalla data di versamento del premio (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via anticipata o posticipata (v. definizione successiva). |
Rendite con rate posticipate/anticipate | Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all’inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale). |
Ricorrenza annuale della posizione individuale | Anniversario della data di decorrenza della posizione individuale. |
Tasso di interesse tecnico | Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato. |
CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
Il presente contratto è un’assicurazione collettiva con la quale, a fronte del premio (→ Definizioni) unico versato dal contraente (→ Definizioni) per ciascun assicurato (→ Definizioni) intestatario di una posizione individuale, Generali Italia paga al beneficiario (→ Definizioni) una prestazione in forma di rendita vitalizia immediata (→ Definizioni), rivalutabile annualmente sulla base del rendimento di una gestione separata (→ Definizioni).
Il contraente può scegliere, in relazione ai singoli assicurati, una tra le seguenti tipologie di prestazioni.
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx
L’assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate (→ Definizioni) con il frazionamento scelto dal contraente, finché l’assicurato è in vita. L’ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso.
Esempio
Se la posizione individuale ha decorrenza il 10 gennaio e la rateazione della rendita è trimestrale, la prima rata viene pagata il 10 aprile
2. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
L’assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l’assicurato è in vita.
3. Rendita reversibile
L’assicurazione prevede due assicurati (assicurato principale e assicurato reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, finché l’assicurato principale è in vita.
Al verificarsi del decesso dell’assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dal contraente al momento dell’attivazione della posizione assicurativa, finché l’assicurato reversionario è in vita. L’ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell’ultimo assicurato superstite.
4. Rendita con controassicurazione
L’assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, finché l’assicurato è in vita.
Inoltre, al verificarsi del decesso dell’assicurato, Generali Italia paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:
- il premio rivalutato fino all’ultima ricorrenza annuale della posizione individuale (→ Definizioni) che precede la data del decesso e
- la rata di rendita rivalutata all’ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.
5. Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
L’assicurazione garantisce le seguenti prestazioni:
5.1 rendita vitalizia immediata rivalutabile in caso di vita dell’assicurato, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dal contraente, finché l’assicurato è in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un assicurato reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso dell’assicurato principale, Generali Italia continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita;
5.2 rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) dell’assicurato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate (→ Definizioni); tale rendita aggiuntiva LTC:
- opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza dell’assicurato principale;
- non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita sub 5.1 reversibile, in caso di decesso dell’assicurato principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest’ultima non è dovuta al reversionario.
Per tutte le tipologie di rendita, l’importo annuo iniziale si ottiene dividendo il premio versato a Generali Italia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nel contratto rilasciato da Generali Italia.
I tassi di conversione in rendita, specifici per ciascuna tipologia, sono calcolati in funzione dell'età (convenzionale, determinata in base all’anno di nascita come indicato nel contratto), del sesso dell'assicurato e del frazionamento scelto. In caso di rendita reversibile, il tasso di conversione viene determinato anche con riferimento all’età (convenzionale, determinata in base all’anno di nascita come indicato nel contratto), al sesso del reversionario e alla percentuale di reversibilità scelta.
I tassi di conversione in rendita sono determinati adottando la tavola di sopravvivenza A62D 1 e tenendo conto dei caricamenti sul premio e sulle rate di rendita attese (→ art. 14, lett. a-b).
L’importo annuo iniziale delle tipologie di rendita sub 2, 3, 4 e 5 è inferiore a quello della tipologia sub 1.
È prevista la facoltà di Generali Italia di modificare successivamente i tassi di conversione in rendita, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 17.
La rendita iniziale è rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale della posizione individuale (→ Definizioni), secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4).
La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC) è rivalutata alla stessa ricorrenza annuale della posizione individuale relativa alla rendita in caso di vita.
Per motivi di chiarezza espositiva, le specificità della tipologia di rendita LTC sono riportate al successivo art. 3. Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)
Definizione di perdita permanente di autosufficienza
La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l’assicurato principale è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona:
- farsi il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.
La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l’assicurato principale raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I.
Limiti di ingresso in assicurazione
Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone aventi un’età (calcolata in anni e mesi) superiore a 70 anni.
Non sono assicurabili, in qualità di assicurato principale, le persone che si trovano in uno stato di non autosufficienza preesistente al momento della richiesta di ingresso in assicurazione.
Se in fase di accertamento della perdita di autosufficienza, questa risulta preesistente alla richiesta di ingresso in assicurazione, Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell’ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.
Esclusioni
La rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale non opera se la perdita di autosufficienza è causata da:
- attività dolosa dell’assicurato principale
- partecipazione dell’assicurato principale a delitti dolosi.
In questi casi Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell’ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.
Se si verifica la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi 5 anni dalla decorrenza della posizione individuale (→ art. 12), Generali Italia paga esclusivamente la prestazione in caso di vita e restituisce al contraente la parte di premio, versato al momento dell’ingresso in assicurazione, relativa alla prestazione in caso di non autosufficienza.
1 La tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti) è elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).
Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza
La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale deve essere tempestivamente inviata, direttamente dall’assicurato o per il tramite del contraente, in forma scritta2 a Generali Italia3 o all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata da una relazione del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza e certifichi le relative cause4.
Generali Italia si riserva di richiedere all’assicurato principale di fornire informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi (periodo di accertamento) dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (data di denuncia) e ne dà comunicazione per iscritto al contraente o all’assicurato principale entro il medesimo termine.
In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, Generali Italia inizia a pagare la relativa rendita entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’accertamento. Il primo pagamento comprende le eventuali rate scadute tra la data di denuncia (decorrenza della posizione individuale in caso di perdita di autosufficienza → art. 12) e quella di conclusione dell’accertamento.
Esempio:
Data di denuncia dello stato di non autosufficienza: 10/01/2020 Data conclusione accertamento (entro il 10/07/2020): 30/05/2020
Data primo pagamento rendita aggiuntiva LTC (entro il 30/06/2020): 20/06/2020 Rateazione (= rateazione rendita in caso di vita): trimestrale
Importo della rata aggiuntiva LTC (= rendita in caso di vita): 500 €
Importo primo pagamento rendita aggiuntiva LTC: 1.000 € (rate scadute il: 10/01/2020; 10/04/2020) Date pagamenti successivi rendita aggiuntiva LTC: 10/07/2020; 10/10/2020; …
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni 3 anni. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesta la permanenza dello stato di non autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all’assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
Se dagli eventuali accertamenti risulta che l’assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri riportati nella Tabella in allegato I, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente, mentre viene mantenuto soltanto il pagamento della rendita in caso di vita.
Arbitrato in controversie
In caso di controversie di natura medica sullo stato di non autosufficienza permanente, non riconosciuto da Generali Italia in fase di accertamento o di successiva revisione ai sensi del paragrafo precedente, l'assicurato principale ha facoltà di promuovere il conferimento della decisione ad un Collegio arbitrale composto di 3 medici, nominati uno da Generali Italia, l’altro dall’assicurato principale o su sua delega dal contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti o in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato principale. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa nominato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.
Il Collegio medico può svolgere o richiedere qualsiasi accertamento sanitario che ritiene opportuno (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
2 È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.
3 La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Vita Collettive e Fondi Pensione, Ufficio Gestione Fondi Pensione, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX).
4 È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.
Art. 4 Clausola di rivalutazione
Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in base al rendimento della gestione separata GESAV, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della stessa gestione disponibile in allegato II e su xxx.xxxxxxxx.xx.
Rendimento
Generali Italia dichiara, entro la fine di ogni mese, il tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata nei 12 mesi precedenti, determinato come da regolamento.
L’anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della posizione individuale (→ Definizioni).
Esempio
Se la posizione individuale ha decorrenza nel mese di gennaio 2020, alla ricorrenza di gennaio 2021, l’anno considerato va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.
Rendimento attribuito al contratto
È pari al rendimento della gestione separata diminuito del valore trattenuto (→ art. 14, lett. c) da Generali Italia, entrambi espressi in punti percentuali.
Misura annua di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, l’eventuale tasso di interesse tecnico (→ Definizioni), già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita (→ art. 2), e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di 1.
Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione.
La rivalutazione attribuita alla rendita non può in ogni caso essere negativa.
Rendimento attribuito – tasso tecnico
Misura di rivalutazione = maggiore tra 0 (zero) e
1 + tasso tecnico
Esempio:
Rendimento Gestione 3,00%
Rendimento trattenuto 1,20%
Rendimento attribuito 1,80% = 3,00% - 1,20%
Tasso tecnico 0,50%
Misura di rivalutazione 1,29% = maggiore tra 0 (zero) e (1,80% - 0,50%) / (1 + 0,50%)
Se il tasso tecnico è pari a 0 (zero), la misura di rivalutazione risulta uguale al rendimento attribuito.
Rivalutazione annuale
Ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.
Art. 5 Persone non assicurabili
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previsti limiti di ingresso in assicurazione (→ art. 3).
Solo per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, sono previste esclusioni (→ art. 3).
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?
Le dichiarazioni del contraente e dell’assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
Per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza, le dichiarazioni dell'assicurato principale rilevano anche ai fini dell’assunzione del rischio da parte di Generali Italia (→ art. 3 - Limiti di ingresso in assicurazione).
Il contraente, all’atto della stipula del contratto di assicurazione, si impegna a comunicare a Generali Italia, al momento della richiesta di ingresso in copertura, i seguenti dati relativi a ciascun assicurato: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio e, nel caso di rendita reversibile (→ art. 2 punto 3), anche i dati anagrafici del reversionario e la percentuale di reversibilità.
L'inesatta indicazione dell'età e/o del sesso dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.
Il contraente si impegna a fornire, all’ingresso in copertura e ad ogni ricorrenza annuale della posizione individuale, le autocertificazioni di esistenza in vita dell’assicurato e del reversionario, emesse non più di 3 mesi prima; e a comunicare tempestivamente i decessi.
Generali Italia si riserva di richiedere in qualsiasi momento le autocertificazioni di nascita dell'assicurato e del reversionario.
Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.
Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza/domicilio o sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.
Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.
Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.
Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia
Per i pagamenti per decesso dell’assicurato principale, il contraente deve presentare a Generali Italia6, o all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari per verificare l’obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà8 dal quale risulti:
o se l’assicurato ha lasciato o meno testamento;
o che il testamento pubblicato è l’ultimo, è valido e non è stato impugnato;
o l’indicazione degli eredi legittimi e testamentari dell’assicurato, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell’atto di registrazione del testamento pubblico;
- documento d’identità e codice fiscale dei beneficiari (se non già presentati o scaduti);
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.
Per i pagamenti per perdita di autosufficienza dell’assicurato principale, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→ art. 3).
Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dalla data di scadenza delle rate di rendita; tale termine è elevato a 90 giorni per la prima rata di rendita. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.
Art. 9 Pagamento delle rendite
Il pagamento delle rate di rendita avviene con la rateazione scelta dal contraente nella richiesta di ingresso in copertura dell’assicurato.
5 Generali Italia Spa si riserva la possibilità di accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva. A questo fine, l’autocertificazione dovrà riportare la dicitura “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti” (o dicitura equivalente). Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e formi o utilizzi atti falsi è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6 Vedi nota 3.
7 Vedi nota 5.
8 Redatta in conformità all’art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.
Il pagamento viene effettuato in via posticipata (→ Definizioni) per tutte le tipologie di rendita, ad eccezione della rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza (→ art. 2, punto 5.2) che viene pagata in via anticipata (→ Definizioni).
Il pagamento della rendita in caso di vita termina:
- con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile (→ art. 2, punto 3), con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso del reversionario, se successivo al decesso dell’assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa (→ art. 2, punto 2), con l’ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo, se successivo al decesso dell’assicurato.
Il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza (→ art. 2, punto 5.2) termina con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza (→ art. 3).
Per tutte tipologie di rendita, ad eccezione della rendita certa (→ art. 2, punto 2) per il periodo di 5 o 10 anni previsto, il pagamento è sospeso dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio dell’autocertificazione di esistenza in vita dell’assicurato principale o del reversionario.
Art.10 Limiti e mezzi di versamento del premio
Non sono previsti limiti di premio.
Il contraente esegue il versamento del premio unico relativo alla singola posizione assicurativa al momento in cui richiede l’ingresso in assicurazione.
I premi possono essere versati all’agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.
All’atto dell’emissione, Generali Italia può riservarsi di indicare per il versamento del premio esclusivamente un conto corrente direzionale.
Non è possibile versare i premi in contanti.
Se il versamento è effettuato con bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell’intermediario.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto
Conclusione
Il contratto è concluso quando Generali Italia lo sottoscrive a fronte della ricezione del modulo di proposta (→ Definizioni) sottoscritto dal contraente.
Entrata in vigore
Il contratto entra in vigore alla data di decorrenza indicata nel contratto stesso. Art. 12 Durata
La durata del contratto è stabilita in 5 anni dalla data di decorrenza indicata nel contratto di assicurazione rilasciato da Generali Italia.
Decorrenza e durata delle posizioni individuali
Ciascuna posizione individuale riferita alla rendita in caso di vita ha decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).
9 Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 63 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento IVASS 40/2018, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
Nel caso della rendita certa per 5 o 10 anni (→ art. 2, punto 2), la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato, se questo si verifica dopo la conclusione del periodo di pagamento certo; in caso contrario, la durata è fissa e pari rispettivamente a 5 o 10 anni.
Nel caso della rendita aggiuntiva in caso di non autosufficienza (→ art. 2, punto 5.2), la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’assicurato principale o della revisione del suo stato di non autosufficienza (→ art. 3).
Proroga della scadenza del contratto
Se alla scadenza il contratto non viene disdettato dal contraente o da Generali Italia, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
Il contratto si risolve immediatamente se durante il periodo di proroga non è più attiva alcuna posizione assicurativa individuale e non sono stati versati premi nell’ultimo triennio.
In caso di disdetta, le prestazioni garantite sulle posizioni individuali in base ai versamenti effettuati rimangono in vigore alle condizioni del presente contratto.
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?
Non è prevista la facoltà di recesso.
Caricamenti percentuali sul premio | 1,75% |
b) Costi per l’erogazione della rendita8
Caricamenti percentuali sulle rate di rendita attese | 1,25% | per le rendite: vitalizia; certa; reversibile; con controassicurazione |
1,50% | per la rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza |
c) Costi sul rendimento della gestione separata
Valore trattenuto | 1,00% | |
Se rendimento della gestione separata ≥ 2,10% e < 2,20% | + 0,02% | |
Ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento (+ 0,10%) | + 0,02% |
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?
Non sono previsti valori di riscatto e riduzione delle assicurazioni oggetto del contratto.
I beneficiari delle prestazioni di rendita vitalizia sono gli assicurati. Per la tipologia di rendita reversibile (→ art. 2, punto 3), il beneficiario è l’assicurato principale e, dopo il decesso di quest’ultimo, il beneficiario è l’assicurato reversionario, se ancora in vita.
10 I coefficienti di conversione in rendita allegati al contratto sono già comprensivi dell’applicazione di questi costi.
Per le tipologie di rendita certa per 5 o 10 anni (→ art. 2, punto 2) e con controassicurazione (→ art. 2, punto 4), i beneficiari delle prestazioni per il caso di morte dell’assicurato sono i soggetti indicati dall’assicurato stesso per il tramite del contraente o per testamento. In mancanza di designazione, i beneficiari sono gli eredi testamentari o legittimi dell’assicurato.
Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita
Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, alla scadenza del contratto (→ art. 12 - Durata del contratto), i tassi di conversione in rendita, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell’esperienza diretta.
In tal caso, Generali Italia comunica al contraente, entro i 6 mesi precedenti la scadenza del contratto, i nuovi coefficienti di conversione in rendita che saranno applicati, in caso di tacito rinnovo (→ art. 12 - Proroga della scadenza del contratto), agli assicurati inseriti in copertura successivamente.
Resta salva la facoltà del contraente di disdettare il contratto entro i 30 giorni precedenti la scadenza con le modalità indicate all’art. 12.
Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia avvengono in euro. La valuta contrattuale è espressa in euro.
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del contraente.
Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
E-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 20 Riservatezza dei dati personali
Il contraente si impegna a fornire agli assicurati l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e a restituire a Generali Italia il consenso dell’assicurato ove previsto.
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
11 Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.
ALLEGATO I - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza
Grado | Attività | Punti |
Farsi il bagno o la doccia | ||
1° | l'assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo | 0 |
2° | l'assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno | 5 |
3° | l'assicurato necessità di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno | 10 |
Vestirsi e svestirsi | ||
1° | l'assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo | 0 |
2° | l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo | 5 |
3° | l'assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo | 10 |
Andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale | ||
1° | l'assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare alla toilette (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato alla toilette | 0 |
2° | l'assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) | 5 |
3° | l'assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) | 10 |
Alzarsi e deambulare | ||
1° | l'assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi | 0 |
2° | l'assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto | 5 |
3° | l'assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi | 10 |
Controllare le funzioni intestinali e urinarie | ||
1° | l'assicurato è completamente continente | 0 |
2° | l'assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno | 5 |
3° | l'assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia | 10 |
Bere e mangiare | ||
1° | l'assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti | 0 |
2° | l'assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere | 5 |
3° | l'assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale | 10 |
Allegato II: Regolamento della Gestione separata
G1.EISl pArVesente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicura- zione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.
La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti as- sicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’in- vestimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Rispar- mio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
4. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati uffi- ciali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
- Investimenti obbligazionari massimo 100%
- Investimenti immobiliari massimo 40%
- Investimenti azionari massimo 35%
- Investimenti in altri strumenti finanziari massimo 10%
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in stru- menti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di apparte- nenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
Pagina 10 di 13 Condizioni di assicurazione – TFR AZIENDA
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rappor- tando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Ana- logamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osser- vazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l’inte- resse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
Pagina 11 di 13 Condizioni di assicurazione – TFR AZIENDA
Indice
CHE COSA È ASSICURATO? / QUALI SONO LE PRESTAZIONI? 4
Art. 1 Oggetto del contratto 4
Art. 3 Rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) 5
Art. 4 Clausola di rivalutazione 7
Art. 5 Persone non assicurabili 7
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? 7
Art. 8 Richieste di pagamento a Generali Italia 8
Art. 9 Pagamento delle rendite 8
Art.10 Limiti e mezzi di versamento del premio 9
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 9
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto 9
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? 10
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 10
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? 10
Art. 17 Modifica dei tassi di conversione in rendita 11
Art. 18 Valuta contrattuale 11
Art. 20 Riservatezza dei dati personali 11
Art. 21 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 11
ALLEGATO I - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza 12
ALLEGATO II - Regolamento della Gestione separata GESAV 13
Pagina 15 di 16 Condizioni di assicurazione – Assicurazione collettiva per l’erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata
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