UNIFGCLE - Prot. n. 0013041 - II/6 del 08/03/2021 - Delibera Senato Accademico n. 96/2021
UNIFGCLE - Prot. n. 0013041 - II/6 del 08/03/2021 - Delibera Senato Accademico n. 96/2021
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
Il Dipartimento di Economia Management e Territorio dell’Università degli Studi di Foggia (di seguito denominato “DEMeT”) codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, nella persona del Direttore Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente.
E
Il Dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia (di seguito denominato Dipartimento prevenzione ASL FG) codice fiscale n. 03499370710, con sede legale in xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente.
Recapiti del dipartimento telefono: 0000 000000 fax: 0000 000000 email: P.E.C.: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx - email: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx segreteria: fax 0000 000000
PREMESSO CHE
- L’Università di Foggia attraverso il proprio Dipartimento DEMeT è impegnata in molteplici settori di ricerca relativi agli effetti ambientali dei cicli di produzione delle merci e della erogazione di servizi, alla gestione e alla valutazione della qualità ambientale, alla valutazione della qualità merceologica degli alimenti di origine vegetale e animale;
- Dipartimento prevenzione ASL FG come struttura tecnico funzionale dell’Azienda sanitaria locale ha come obiettivo generale quello di promozione e tutela della salute della popolazione:
• profilassi delle malattie infettive e parassitarie, attività di prevenzione rivolte alla persona –vaccinazioni (obbligatorie e raccomandate), programmi di diagnosi precoce;
• tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
• tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro;
• sanità pubblica veterinaria;
• tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
• attività di valutazione e di certificazione medico-legale.
È comune interesse delle due parti formalizzare e sviluppare una collaborazione scientifica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all’altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle ricerche scientifiche già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2
Il Dipartimento DEMeT e il Dipartimento prevenzione ASL FG confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di attività di ricerca, partecipazione a progetti di ricerca, studio e formazione nel campo merceologico in particolare riferimento alle valutazioni dei relativi impatti ambientali delle produzioni agroalimentari e zootecniche.
ART. 3
Sono nominati Referenti Scientifici del presente accordo:
per il Dipartimento di UNIFG: Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx per il Dipartimento prevenzione ASL FG il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
ART. 4
Le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all’altra e senza ONERI per le istituzioni dipartimentali.
ART. 5
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti, con modalità da concordare separatamente da parte dei responsabili scientifici del Dipartimento DEMeT (Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx) e del Dipartimento prevenzione ASL FG (Dott. Xxxx. Xxxxx Xxxxxx), potranno definire specifici
programmi di ricerca che, di volta in volta, dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
ART. 6
Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.
ART. 7
La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.
Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.
ART. 8
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell’altra Parte.
ART. 9
Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Lo stesso si intende tacitamente rinnovata per pari durata se non disdetto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 10
Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che l'Università e la Asl Fg assumono tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Università e Asl Fg..
Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Università e Asl Fg ospitati nei locali dell’Ateneo.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
ART, 11
La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Foggia, autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2000. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Foggia, lì……….
Dipartimento prevenzione ASL FG Il Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Foggia, il
Dipartimento di Economia Management e Territorio (DEMeT) dell’Università di Foggia
Il Direttore del Dipartimento Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx