SCHEMA DI CONTRATTO
ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PREVENZIONE E SOSTEGNO AL DISAGIO ADOLESCENZIALE – DISPERSIONE SCOLASTICA
CIG 6389201774
Il giorno , presso la sede del Municipio Roma XII di Roma Capitale, sito in xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
tra
Roma Capitale, Codice Fiscale 02438750586, rappresentato da …………………..
…………………………… in qualità di Direttore della Direzione Servizi Territoriali alla persona e alla collettività del Municipio Roma XII, ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra
e
…………………………………………. …………………... con sede legale in
…………………………………………….. CF ………………………… P.I. nel
prosieguo denominata “Organismo”, rappresentata da……………………………………….., nella sua veste di legale rappresentante, (eventuale in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti costituito con ....... come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza del ................... .. .... del Notaio....... di )
Premesso che:
con D.D. n. CQ 1625 del 10.09.2015, impegno n. D. D. n. 1625 del 10.09.2015,, impegno n. 3150030166 - CIG 6389201774 - si è proceduto all’affidamento a del
suddetto servizio;
l'aggiudicatario ha consegnato al Municipio:
- la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva (Polizza n.......... ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti relativo a lavori, servizi e forniture, per un importo di Euro.......
Rilasciata da...... con sede in ........ in data );
- la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti
- la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- il cronoprogramma delle attività previste dal progetto.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto D.E.C. per conto dell’Amministrazione è
………………………………………………
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del servizio
L’appalto ha per oggetto l’attuazione del progetto “Educativa territoriale: prevenzione e sostegno al disagio adolescenziale/dispersione scolastica”.
Il progetto mira ad attivare processi di superamento di problematiche sociali di disagio giovanile (integrazione, conflittualità, emarginazione, dipendenze), di prevenzione del rischio di dispersione scolastica nonché di sostegno al delicato passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado.
I destinatari del servizio sono:
- pre-adolescenti ed adolescenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio e i loro familiari, con particolare riferimento a quei contesti che presentano situazioni di disagio sociale;
- pre-adolescenti e adolescenti e loro familiari di culture diverse, in un’ottica di integrazione inter-culturale;
- insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il progetto dovrà perseguire i seguenti obiettivi relativi ai beneficiari finali ed al sistema territoriale dei servizi:
• per consentire lo sviluppo del diritto di cittadinanza: fornire agli adolescenti uno spazio che possa essere luogo di riferimento sia per gli incontri tra i pari, sia per la realizzazione di relazioni significative con gli adulti;
• per favorire i processi di integrazione e socializzazione: attività di coinvolgimento costante delle agenzie educative pubbliche e private attraverso la realizzazione di iniziative e percorsi di sensibilizzazione rivolti agli adolescenti;
• per intervenire sulle situazioni di rifiuto dell’Istituzione scolastica: interventi educativi di sostegno e orientamento dell’adolescente;
• per permettere il superamento di problematiche sociali di integrazione, conflittualità, emarginazione e dipendenze: prevenzione, lettura del disagio e segnalazione al servizio sociale o ad altre agenzie socio-sanitarie del territorio per valutare la presa in carico; agevolazione dei processi di comunicazione e integrazione delle famiglie e dei minori immigrati; sostegno, in sinergia con le famiglie e gli insegnanti, alla crescita psicofisica e all’acquisizione di abilità degli adolescenti sia sul piano individuale (capacità cognitive e
affettive) che di gruppo (capacità relazionali e comunicative) e allo sviluppo dell’autonomia e della creatività;
• per la prevenzione del rischio di dispersione scolastica e difficoltà di integrazione nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado: lettura delle difficoltà di ingresso ed integrazione nella scuola secondaria di primo grado.
In piena continuità ed integrazione, per quanto riguarda l’area della prevenzione della dispersione scolastica sono previsti i seguenti obiettivi, specifici per i tre anni della scuola secondaria di primo grado:
• relativamente ai ragazzi ed alle loro famiglie: promuovere l’accoglienza delle specifiche abilità e competenze dell’individuo; stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante; colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico-espressive, logiche e di metodo di studio soprattutto nei soggetti cosiddetti “a rischio” che accusano disagio e difficoltà di apprendimento; favorire il confronto e l’ascolto dei genitori per permettere una efficace continuazione a casa del lavoro scolastico;
• relativamente ai docenti ed alla scuola: rinforzare professionalmente le competenze psico- pedagogico-didattiche e disciplinari di fronte all’insuccesso scolastico; pianificare orientando al soggetto l’apprendimento-insegnamento per conseguire il successo scolastico degli allievi; orientare, organizzare, utilizzare ed ottimizzare le risorse per il conseguimento degli obiettivi formativi;
• relativamente al territorio: condividere le risorse di rete di scuole ed istituti, dei servizi sociali, del TSMREE della ASL e di servizi convenzionati di neuropsichiatria infantile; elaborare strategie unitarie e di pianificazione di interventi organici e condivisi sulla linea di continuità scolastica (dalla scuola dell’infanzia a quella superiore) ed ambientale (scuola- famiglia-territorio).
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Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D. Lgs. n. 163/2006, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi: Codice)
- il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli citati negli atti di gara (d’ora innanzi Regolamento)
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato agli atti di gara.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L'appalto, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, avrà la durata di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione dell’incarico. Le attività previste si svolgeranno in maniera coerente con il calendario scolastico, nei tempi indicati nel cronoprogramma, presentato dal soggetto affidatario e concordato con il D.E.C, parte integrante del presente contratto.
Alla scadenza dei 6 mesi il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.
Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un periodo di 6 mesi per l’importo IVA esclusa pari ad € La
richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto alle condizioni di cui al presente contratto, ed a quanto indicato nel capitolato e nell’offerta progettuale CQ presentata dallo stesso in sede di gara.
Nella fase di avvio del progetto gli operatori dovranno tenere conto delle situazioni emerse nel corso del precedente anno scolastico in continuità con il progetto concluso e concordare un piano di lavoro con i referenti municipali del progetto, i dirigenti scolastici e il personale docente coinvolto.
Il progetto dovrà essere realizzato in sinergia con i servizi e le iniziative esistenti nel territorio.
In accordo tra le parti, ferme restando le risorse indicate nel presente contratto per la realizzazione degli interventi, è prevista la possibilità di rimodulare il cronoprogramma e le modalità di attuazione del progetto nel caso emergessero criticità non rispondenti ai bisogni dell’utenza.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è pari ad € (come da
offerta economica) di cui …………………………. al netto dell’IVA ed
€ ……………………………..(IVA al …% se e in quanto dovuta).
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
Attività rivolta all’utenza
• attivazione, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado disponibili, di sportelli di ascolto e consulenza psicologica rivolta a studenti, familiari e insegnanti in un’ottica sistemica, il cui orario di apertura complessivo avrà una durata minima di 30 ore settimanali;
• attivazione di laboratori presso le scuole medie secondarie di secondo grado disponibili che, tenuto conto di contesti ambientali diversi, producano abilità, relazioni e diffusione di conoscenze significative in sinergia con le strutture scolastiche e sociali del territorio, comprensivi di interventi di mediazione nel campo dell’immigrazione;
• organizzazione di iniziative che possano facilitare lo scambio esperienziale e culturale tra gli adolescenti anche di quartieri diversi del municipio;
• attuazione di un programma di sostegno per minori della scuola primaria di primo grado, a rischio di dispersione scolastica che permetta:
o l’attivazione, presso le scuole secondarie di primo grado disponibili del territorio di attività di sostegno scolastico e sviluppo di un metodo di studio per gruppi di studenti, in orario extra-curricolare;
o l’attivazione di interventi di tutoring domiciliare per studenti residenti nel municipio nel range di età 11 – 14 anni a grave rischio di dispersione ed abbandono scolastico (anche non frequentanti scuole o frequentanti scuole private o corsi vari ) segnalati dal Servizio Sociale;
o l’attivazione di incontri e lezioni con il corpo docente di sensibilizzazione e formazione relativi ai temi che riguardano le difficoltà di apprendimento e il comportamento scolastico.
Attività di supporto al Servizio
• attivazione di relazioni e rapporti con le Istituzioni e le organizzazioni presenti sul territorio per operare con le reti esistenti;
• attività di supervisione agli operatori coinvolti nel progetto;
• monitoraggio e autovalutazione, con particolare attenzione al sistema di riunioni e coordinamento degli operatori;
• pubblicizzazione delle iniziative del servizio.
Strumentazione
L’organismo si doterà di ogni strumentazione necessaria per lo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto
Qualunque opera, elaborato realizzati dall'aggiudicatario nell'espletamento del presente incarico rimarrà di proprietà piena ed esclusiva di Roma Capitale.
È fatto divieto all’Organismo di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell'attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio.
L'esecutore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che tutto il materiale proposto sia nella libera disponibilità dell'aggiudicatario in esclusiva senza limiti temporali e territoriali, sia in quanto di proprietà dello stesso aggiudicatario, sia in quanto l'aggiudicatario per esso abbia acquisito specifiche licenze.
Personale
L’organismo attuatore, dovrà garantire la presenza di un gruppo di lavoro così composto:
- n. 1 psicologo con funzioni di coordinamento con esperienza di Mediazione Culturale con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione per un numero complessivo di ore pari a
……………………… (come indicato nell’offerta)
- n. … psicologo/i con formazione ed esperienza pluriennale di tipo sistemico- relazionale, per interventi relativi all’adolescente e al suo nucleo familiare nell’ambito degli Sportelli di Ascolto presso le scuole superiori, per un numero complessivo di ore pari a
……………………… (come indicato nell’offerta)
- n. …. psicologo/i con esperienza in gruppi di apprendimento, metodo di studio e tutoring domiciliare, per un numero complessivo di ore pari a (come indicato
nell’offerta)
- n. … psicologo/i con esperienza in attività di laboratorio presso le scuole superiori per un numero complessivo di ore pari a (come indicato nell’offerta)
- 1 Assistente Sociale per gli Sportelli di Ascolto presso le scuole, per un numero complessivo di ore pari a (come indicato nell’offerta)
- 1 Educatore per le attività di laboratorio e gruppi di apprendimento e metodo di studio, per un numero complessivo di ore pari a (come indicato nell’offerta)
- 1 Mediatore Culturale con qualifica professionale riconosciuta dalla Regione per laboratori/sportelli/incontri con gli insegnanti, per un numero complessivo di ore pari a
……………………… (come indicato nell’offerta)
- 1 psicologo supervisore, per un numero complessivo di ore pari a ………………………
(come indicato nell’offerta)
Il coordinatore del servizio è …………………………..
Qualora l’Organismo sia costretto a sostituire nel corso dell’affidamento alcune unità del personale impiegato nei servizi, dovrà darne preventiva comunicazione al Municipio, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curriculari dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire.
Il Municipio, ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione.
In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Organismo Affidatario è obbligato, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame quanto previsto dalla Del. C.C. n. 135/00 e dal regolamento attuativo Del. C.C. n. 259/05.
L’esecutore si obbliga a cooperare con la stazione appaltante in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche di cui all’ art. 325 del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento l’esecutore, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’esecutore è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’avvio delle attività:
• l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;
• per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del progetto, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del
30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
• per eventuali figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la dichiarazione sottoscritta con indicato il numero di partita IVA e la cassa dove vengono versati i contributi previdenziali;
L’esecutore oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:
1) concordare con il Municipio l’intestazione da utilizzare su tutta la modulistica rivolta a soggetti terzi: utenti, scuole, istituzioni e soggetti del terzo settore.
2) mettere eventualmente a disposizione del Municipio Roma XII copia dei materiali e dei prodotti realizzati nel corso di attuazione del servizio.
Art. 5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (se previsto) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino tre mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione della stazione appaltante allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 6 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
Il contraente, dovrà presentare il cronoprogramma con il dettaglio dei tempi di esecuzione delle prestazioni entro la data di sottoscrizione del contratto. La stazione appaltante dovrà comunicare al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica individuata nel cronoprogramma.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del
R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
e) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali”.
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 17 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l’inadempimento non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il responsabile unico del procedimento, laddove verifichi che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare ogni mese e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, e n. 1
fattura a saldo per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.
Le fatture dovranno essere intestate: Direzione Servizi Territoriali - Municipio Roma XII. Su ciascuna fattura dovrà essere indicato:
- il CIG,
- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento, il numero di impegno
- il codice IBAN
Tutte le fatture dovranno essere corredate da una scheda di riepilogo delle prestazioni effettuate con specificate quantità ed importo e di una relazione sull’attività svolta firmata dal responsabile del progetto per conto dell’Organismo da predisporre utilizzando i modelli report elaborati dalla Cabina di Regia Legge 285/97.
Il pagamento della prima fattura è subordinato alla consegna della documentazione indicata:
• l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente a quanto specificato nella proposta presentata;
• per ciascun lavoratore impegnato nella realizzazione del progetto, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del
30 ottobre 2007 (modello UNILAV - SAOL Provincia di Roma) o eventuale documentazione sostitutiva;
• per eventuali figure professionali che collaborano al progetto in qualità di liberi professionisti, la dichiarazione sottoscritta con indicato il numero di partita IVA e la cassa dove vengono versati i contributi previdenziali;
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta (se e in quanto dovuta) non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Trattandosi di appalto di servizio con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto con periodicità rispondente alle liquidazioni, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo della stazione appaltante di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori
sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 117 del Codice le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 8 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione D.E.C. ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei sei mesi;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del Codice.
Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine del contratto, si farà riferimento in particolare agli elementi di seguito indicati:
1 Raggiungimento degli obiettivi indicati nel capitolato speciale e nel progetto presentato dall’organismo
2 Turn-over degli operatori
Art. 9 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 120 del Codice e 325 del Regolamento mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C. e confermata dal responsabile unico del procedimento (laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.).
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità ai sensi dell’art. 313 e 317 del Regolamento è svolta in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: ad ogni liquidazione
Controlli in corso di esecuzione
Nel caso si ravvisino elementi di non conformità, sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione (ove nominato), il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione, le eventuali verifiche in corso di esecuzione.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 10 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile
Art. 11 - Cauzione definitiva
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto
………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento.
Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 12– Assicurazioni a carico dell’impresa
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 13 - Subappalto
Ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall’ambito di applicazione oggettiva del presente Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale che presuppone la costruzione di legami fiduciari tra il personale del soggetto affidatario e l’utenza affidata.
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizoni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato
ed i nominativi e i codici fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:
Art. 15 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma capitale MUNICIPIO Roma XII Direzione Servizi Territoriali l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto e smaltimento rifiuti;
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 16 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. non è previsto subappalto.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola
che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti- corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dagli artt. 135 e 136 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili, gli artt. 138 e 139 del medesimo Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell’art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 136 del Codice.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.
In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell’art. 223 del Regolamento.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 138 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale, del servizio dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa il presente appalto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 303 del Regolamento l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Interpello ai sensi dell’art. 140 del Codice
Ai sensi dell’art. 140 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse
pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 21 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base dell’istruttoria di cui all’art. 115 del Codice, condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operativo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, determina annualmente costi standardizzati
per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Al fine della determinazione dei costi standardizzati l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato, ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis del Codice, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposite tabelle, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del Codice, potrà essere utilizzato quale strumento comparativo, l’indice ISTAT FOI (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
Art. 22 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 23 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 12 - Assicurazioni, commi 1 e 2 e nell’art. 19 – Recesso dal contratto, comma 1 del presente schema di contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.
Il Direttore della Direzione Il Rappresentante Legale
dei Servizi Territoriali dell’Organismo Affidatario del Municipio Roma XII
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