BANDO-DISCIPLINARE DI GARA -
Centrale Unica di Committenza
Xxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XX)
tel. 000 0000000
fax 000 0000000
xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
PROT. 2018/0022687
- BANDO-DISCIPLINARE DI GARA -
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA XXXXXXXX XXX A CASTEL MAGGIORE
CUP: G77B15000910004 CIG: 7439003B77
Il presente Bando-Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni per l’affidamento dei lavori di realizzazione della scuola materna all’interno del nuovo Polo scolastico di Via Xxxxxxxx Xxx a Castel Maggiore, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione a contrarre LPA / 26 del 17.02.2018 del Comune di Castel Maggiore – Lavori Pubblici e Ambiente rettificata con Determinazioni di LPA/56 del 11.04.2018 e LPA/61 del 16.04.2018;
e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il Bando – Disciplinare di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo dell’Unione Reno Galliera: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
La documentazione di gara comprende:
1) Bando – Disciplinare di gara;
2) Modello A - Dichiarazione unica;
3) Modello B – Offerta economica;
4) Progetto e schema di contratto.
La documentazione di gara dal n. 1 al n. 3 è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. La documentazione di cui al punto 4 è scaricabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/x/xxx000xxx0xxx0x/Xxxxxxxx.xxx?xxx0
ll progetto di cui al n.4 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) qui di seguito indicati:
- Fornitura e servizi di noleggio di arredi per interni (D.M. 11 gennaio 2017);
- Acquisto di articoli per l’arredo urbano (D.M. febbraio 2015);
- Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017);
- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisto di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (D.M. 27 settembre 2017);
- Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (D.M. 13 dicembre 2013).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxx Xxxxx.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE RENO GALLIERA
40016 – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxx x. 0,
Telefono: 051/0000000 - Fax: 051/0000000 Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxx Xxxxx E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
ENTE COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
Xxx Xxxxxxxxx x. 00
00000 – Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Telefono 051/051 638 6811- Fax 000-0000000
Sito Internet: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx Responsabile del Procedimento: Geom. Xxxxx Xxxxxxx E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2. CHIARIMENTI
2.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza, all’indirizzo di posta elettronica:
almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2.3. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente Bando-Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4.1. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’amministrazione ritiene che la suddivisione in lotti rischi di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, rendendola eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico ed anti-economica.
4.2. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la costruzione del Primo Stralcio del nuovo Complesso Scolastico di Castel Maggiore adibito a scuola per l’infanzia.
I lavori di costruzione della nuova scuola dell’infanzia, oggetto dell’appalto, comprendono tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza - CPV 45214100-1;
Luogo di esecuzione: Comune di Castel Maggiore, Via Xxxxxxxx Xxx;
Durata prevista: 268 (duecentosessantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verbale di consegna dei lavori;
L’importo dei lavori soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, ammonta ad
euro 1.600.500,00 (euro unmilioneseicentomilacinquecento/00);
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro 11.224,40 (euro undicimiladuecentoventiquattro/40);
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 1.611.724,40 (euro unmilioneseicentoundicimilasettecentoventiquattro/40)
Euro | |
Importo lavori a base d’asta | 1.600.500,00 |
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | 11.224,40 |
TOTALE LAVORI A CORPO | 1.611.724,40 |
Gli importi delle lavorazioni posti a base di gara, da valutarsi a corpo, sono così determinati:
Categoria | Classifica | Descrizione lavorazioni | Importo lavorazioni (euro) | Qualificazione obbligatoria | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Categoria prevalente, scorporabile, subappaltabile | % massima subappaltabile | |||||
OG1 | III | Edifici civili e industriali | 830.186,72 | SI | PREVALENTE | Subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo contrattuale Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario), oppure in avvalimento |
OS32 | II | Strutture in legno | 334.807,80 | SI | SCORPORABILE | Subappaltabile nei limiti del 30% del suo importo (tale limite non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell’art. 1 comma 2 DM 10/11/2016 n. 248); Trattasi di categoria a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico (S.i.o.s. ai sensi dell’art. 2 D.M. 10/11/2016 n.248) di incidenza superiore al 10%: La lavorazione è eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario) ovvero subappaltabile nei limiti di cui sopra. Vige divieto di avvalimento ai sensi del comma 11 art. 89 del Codice. |
OG11 | II | 435.505,48 | SI | SCORPORABILE | Subappaltabile nel limite del 30% del suo importo (tale limite non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105 comma 2 del Codice, ai sensi dell’art. 1 comma 2 DM 10/11/2016 n. 248). La categoria è a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico (S.i.o.s. ai sensi dell’art. 2 D.M. 10/11/2016 n.248) di incidenza superiore al 10%: La lavorazione è eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo raggruppamento/costituendo consorzio ordinario). Vige divieto di avvalimento ai sensi del comma 11 art. 89 del Codice. | |
TOTALE | 1.600.500,00 |
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”.
L’importo a base di gara è di Euro 1.600.500,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il costo della manodopera, ricompreso nell’importo di cui sopra, è stimato in Euro 399.404,92.
Come previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, è facoltà dell’Ente committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 32, commi 8, 9, 10, 12 e 13 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente, sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.
L’appalto è finanziato con fondi dell’Amministrazione.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Bando-Disciplinare.
7.1 Capacità tecnico-organizzativa
7.1.1. Possesso di attestazione SOA in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle indicate; nel rispetto dell’art. 105, comma 2, del Codice, che prescrive, quale limite massimo dell’eventuale sub-appalto, la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, il superamento di tale limite in sede di offerta (in assenza di qualificazione idonea a coprire l’intero importo delle categorie richieste) comporta l’esclusione.
7.1.2. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.1.3. Possesso di una registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere. sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
• Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
• La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per la comprova dei requisiti:
8.1. Relativamente al requisito della SOA: per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo orizzontale, di cui all’art.45, comma 1 lettera d), e) f) g) del Codice, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando-Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 1, lettera d) e) f) g), del Codice, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti nel presente Bando-Disciplinare devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
8.2. Per la certificazione di qualità e la certificazione ambientale, in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
⮚ I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
• per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione:
⮚ dei requisiti generali;
⮚ dei requisiti di idoneità professionale;
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il modulo A ovvero, in alternativa, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. SUBAPPALTO
12.1 Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
12.2 In caso di subappalto relativo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall’articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, l’operatore economico è obbligato a indicare la terna dei subappaltatori, ai sensi dell’articolo 105, comma 6 D. Lgs. n. 50/2016.
12.3. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni indicate dall’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto, che si intende richiamato integralmente.
13. GARANZIA PROVVISORIA
13.1. L’offerta è corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, ridotta del 50% in quanto il possesso di certificazioni di qualità ISO è richiesto come requisito obbligatorio di capacità tecnico-professionale, di Euro 16.117,24. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ulteriormente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice; per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
13.2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
13.3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro:
- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, deve essere intestata all’Ente committente.
13.4. La garanzia provvisoria è costituita, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
✓ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
• È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
• È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
• Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
14. SOPRALLUOGO
14.1. Il sopralluogo è facoltativo e la mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione
dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Comune di Castelmaggiore, referente Geom. Xxxxx Xxxxxxx: telefono 051/638 6811- E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxx.xx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente il termine di consegna delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati con il Comune committente.
14.2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
L’Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
14.3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
14.4. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Centrale Unica di Committenza accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere consegnata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera (CUC), sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Fariselli n.4- CAP 40016, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato ovvero a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato), in plico adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.05.2018.
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“Gara del giorno 15.05.2018 ore 9,30, procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della scuola materna all’interno del nuovo Polo scolastico di Via Xxxxxxxx Xxx a Castel Maggiore – CIG: 7439003B77
Oltre alle indicazioni relative all’oggetto della gara, il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).
Si precisa che, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi siano già costituiti sia che siano da costituirsi.
16.1. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
16.2. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” “B - OFFERTA TECNICA”
“C - OFFERTA ECONOMICA”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
16.3. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
• Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
• Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
16.4. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
16.5. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla procedura, resi a mezzo del modulo A ovvero, in alternativa, del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
• Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
• In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per l’ammissione e la partecipazione alla presente procedura di gara, rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A1 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo “preferibilmente secondo il modello di cui al Modulo A allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
A 2 - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di gara
Il concorrente rende le dichiarazione sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti a mezzo del modulo A allegato al presente Bando-Disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx secondo le indicazioni ivi riportate.
Alle dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, devono essere allegate copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 Codice. Si applicano le prescrizioni di cui alla lettera A) precedente.
A 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare, ovvero, in alternativa, del DGUE), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, con le quali attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti sotto indicati:
- titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o di consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente indicati.
Si precisa che:
1. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
ll concorrente attesta, inoltre, (con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE) il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al precedente punto 8.
Il concorrente, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare:
- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- dichiara di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività oggetto del presente accordo quadro;
- dichiara di avere preso esatta cognizione della natura dell’accordo quadro e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando- disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso visione;
- dichiara di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il lavoro;
- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato speciale;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
- dichiara di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando-disciplinare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- dichiarare l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto,indicando le prestazioni che intende affidare in subappalto, con l’indicazione delle forniture/servizi, nei limiti di quanto previsto dal presente del Bando- Disciplinare;
- possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle indicate;
- possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o copia conforme;
- possesso certificazione Emas ovvero ISO 14001 ovvero misure equivalenti ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017;
- in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente allega alla domanda:
1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria, nei limiti di quanto precisato al paragrafo 11 del presente Bando-Disciplinare;
2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, del Codice;
3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’accordo;
Il concorrente allega inoltre:
B) Copia conforme certificate SOA in corso di validità;
C) Certificato UNI EN ISO 9001:2008 ovvero 9001:2015;
D) Certificazione Emas ovvero ISO 14001 ovvero misure equivalenti ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017;
E) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
F) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione);
G) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di 140,00 euro;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto A.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
19.1. La Busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, per ciascun sub-elemento indicato nella tabella al paragrafo 21:
a) una relazione tecnica descrittiva delle soluzioni proposte con il confronto qualitativo e quantitativo tra la proposta migliorativa e il progetto posto a base di gara, chiarendo, in particolare, le tecnologie adottate, i prodotti, le caratteristiche funzionali e manutentive, oltre a quanto ritenuto opportuno per spiegare le soluzioni proposte; redatta secondo gli elementi oggetto di valutazione riportati in tabella al paragrafo 21, rispettando l’ordine dei criteri e sub criteri riportati nella medesima;
b) schede relative alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali che il concorrente si impegna a utilizzare, secondo quanto specificato nella relazione tecnica;
c) nuove voci di elenco prezzi e relativo computo che non dovranno contenere l’indicazione del prezzo, a pena di esclusione dalla procedura, in relazione alle migliorie offerte;
d) il concorrente rimane libero di fornire ogni altro elemento (disegni, fotografie, grafici, tabelle, depliant, ecc) che si ritenga utile ai fini della valutazione dell’offerta;
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
19.2. La relazione tecnica non dovrà superare un massimo di 30 facciate, formato A4, carattere Times New Roman – 11 pt, ad eccezione delle eventuali schede tecniche e del computo di cui alle lettere b), c) e d). Le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali copertine e indici.
19.3 Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.
19.4 Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle pagine della relazione che contengono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990.
19.5. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
20.1. La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello B, allegato al presente Bando-Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre (massimo due cifre decimali) ed in lettere, sull’importo soggetto a ribasso di Euro 1.600.500,00 (unmilioneseicentomilaecinquecento/00). Si precisa che, in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione;
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b. Indicazione del numero di giorni in riduzione rispetto ai termini posti a base di gara, espresso in cifre (massimo due cifre decimali) ed in lettere. Si precisa che non saranno accettate riduzioni superiori al 20% del tempo di esecuzione a base di gara. Il concorrente dovrà redigere e allegare specifico cronoprogramma nel quale vengano indicate le singole fasi lavorative ed il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le opere, intesi come naturali, successivi e continui partendo come termine iniziale dalla data del verbale di consegna lavori. Non sono ammesse offerte che prevedono un aumento della durata dei lavori rispetto al termine posto a base di gara. Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente la miglioria non sarà accettata ai fini dell’attribuzione del punteggio e, conseguentemente, il termine di esecuzione lavori sarà pari ai giorni posti a base di gara. Analogamente non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di mancata presentazione del cronoprogramma; nel qual caso il termine di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. In caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo offerta tempo e quanto indicato nel crono programma prevarrà il contenuto del cronoprogramma..
c. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
d. La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
20.2 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.
20.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
Elemento prezzo | 15 |
Elemento tempo | 5 |
TOTALE | 100 |
a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
OFFERTA TECNICA | 80 | |
1) Soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto esecutivo | ||
A | Sistemazione area esterna | 25 |
W1 qualitativo | Riqualificazione delle opere a verde | 10 |
W2 qualitativo | Implementazione della funzionalità ludico-didattica delle aree esterne | 15 |
B | Miglioramento del comfort interno e sicurezza | 45 |
W3 qualitativo | Miglioramento del controllo dell’irraggiamento diretto ed indiretto negli ambienti didattici | 10 |
W4 qualitativo | Miglioramento del comfort acustico complessivo interno | 10 |
W5 qualitativo | Miglioramento della qualità cromatica | 5 |
W6 qualitativo | Miglioramento della sicurezza complessiva | 10 |
W7 qualitativo | Miglioramento e sviluppo della polifunzionalità e flessibilità degli ambienti della didattica e degli spazi comuni | 10 |
C | miglioramento delle prestazioni degli impianti | 10 |
W8 qualitativo | Miglioramento della qualità degli impianti elettrici e meccanici | 10 |
b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
I coefficienti Ai e Bi, di cui al metodo relativo al calcolo dei punteggi sopra riportato, relativi all’offerta tecnica saranno determinati come segue:
Gli elementi tecnici di natura qualitativa saranno valutati mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base della valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
| insufficiente | (0,00) |
| sufficiente | (0,20) |
| discreto | (0,40) |
| buono | (0,60) |
| ottimo | (0,80) |
| eccellente | (1,00) |
Xxxxxxx commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate secondo i criteri motivazionali indicati di seguito.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata della stessa non viene riparametrata al punteggio massimo.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata della stessa non viene riparametrata al punteggio massimo.
CRITERI MOTIVAZIONALI
Soluzioni migliorative:
Nell’analisi dell’offerta tecnica saranno valutati le caratteristiche funzionali, la sostenibilità dei materiali proposti, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte al fine di perseguire l’obiettivo di un generale miglioramento qualitativo dell’intervento.
Le proposte migliorative, da attuarsi previa specifica autorizzazione dell’Amministrazione, non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto e nei tempi di esecuzione previsti.
Tali proposte comprenderanno tutte le opere compiute e/o le forniture che l’impresa offerente dichiara di realizzare ad incremento qualitativo/prestazionale di quanto già previsto nelle lavorazioni poste a base d’asta.
W1: Riqualificazione delle opere a verde:
Verranno valorizzate le offerte che prevedono soluzioni tese al miglioramento estetico e funzionale dell’area cortiliva esterna attraverso il perfezionamento degli spazi verdi e il loro mantenimento (ad esempio con impianto di irrigazione) nel rispetto dei CAM 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.8.3 DM 11/10/2017 “Edilizia”
W2: Soluzioni tecniche finalizzate all’implementazione della funzionalità ludico-didattica delle aree esterne:
Verranno valorizzate le offerte che prevedono la sistemazione delle aree esterne con l’utilizzo di elementi ludico-didattici, anche nel rispetto dei CAM DM 5 febbraio 2015 “Acquisto di articoli per l’arredo urbano”
W3: Miglioramento del controllo dell’irraggiamento diretto ed indiretto negli ambienti didattici Verranno valorizzate le offerte che prevedono l’inserimento di elementi di schermatura delle aperture e degli elementi aperti dell’edificio attraverso l’utilizzo di sistemi oscuranti degli infissi, brise soleil, pensiline esterne… anche nel rispetto dei CAM 2.3.5.1 e 2.3.5.3 DM 11/10/2017 “Edilizia”
W4: Miglioramento del comfort acustico complessivo interno: Verranno valorizzate le offerte che prevedono l’utilizzo di materiali o impianti che permettano il miglioramento del comfort acustico in particolare degli ambienti ad alta frequentazione didattici e degli spazi comuni cercando di privilegiare il mantenimento della copertura in legno a vista, anche nel rispetto dei CAM 2.3.5.6 DM 11/10/2017 “Edilizia”
W5: Miglioramento della qualità cromatica: Verranno valorizzate le offerte che prevedono l’utilizzo di colori negli ambienti scolastici funzionali all’attività didattica e al benessere degli alunni e degli operatori (piano del colore)
W6: Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento della sicurezza complessiva del fabbricato: Verranno valorizzate le offerte che prevedono soluzioni migliorative della sicurezza del fabbricato quali ad esempio: sistemi protettivi di sicurezza degli infissi esterni, implementazione impianto antintrusione e TVcc, recinzione antintrusione visiva ecc…
W7: Miglioramento e sviluppo della polifunzionalità e flessibilità degli ambienti della didattica e degli spazi comuni: Verranno valorizzate le offerte che prevedono soluzioni integrative per il miglioramento delle funzionalità degli ambienti (sia legati all’attività didattica che di servizio) attraverso l’utilizzo di elementi come le pareti mobili o i tendaggi di separazione
W8: Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento degli impianti:
Verranno valorizzate le offerte che prevedono soluzioni migliorative degli impianti, con particolare riferimento al miglioramento della qualità estetica dei corpi illuminanti e delle prestazioni energetiche e di durata delle lampade, l’integrazione dell’impianto con nuovi sistemi multimediali, il controllo della ventilazione tramite sensori CO2 per l’impianto meccanico, anche nel rispetto dei CAM 2.3.5.2 DM 11/10/2017 “Edilizia”
c METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA | 20 |
Offerta economica: Ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e delle opere in economia | 15 |
Offerta sui tempi: n° di giorni in riduzione rispetto ai termini posti a base di gara Il concorrente dovrà redigere specifico cronoprogramma nel quale vengano indicate le singole fasi lavorative ed il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le opere, intesi come naturali, successivi e continui partendo come termine iniziale dalla data del verbale di consegna lavori. Non sono ammesse offerte che prevedono un aumento della durata dei lavori rispetto al termine posto a base di gara. Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente la miglioria non sarà accettata ai fini dell’attribuzione del punteggio e, conseguentemente, il termine di esecuzione lavori sarà pari ai giorni posti a base di gara. Analogamente non verrà attribuito alcun punteggio nel caso di mancata presentazione del cronoprogramma; nel qual caso il termine di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. In caso di discordanza tra quanto indicato nel modulo offerta tempo e quanto indicato nel crono programma prevarrà il contenuto del cronoprogramma. | 5 |
Non verranno ammesse offerte in aumento e, nello specifico del parametro “tempi” non sono ammesse, pena esclusione, offerte di ribassi superiori al 20%.
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi all’offerta economica, la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:
Coefficienti Ci
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante Coefficienti Di
Di = Ti / Tmedio
dove:
Ti = la riduzione del tempo (espressa in giorni naturali, successivi e consecutivi) formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni del tempo (espresse in giorni naturali, successivi e consecutivi) offerte dai vari concorrenti;
Per le riduzioni maggiori della riduzione media il coefficiente Di è assunto pari ad uno.
Per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell’offerta qualitativa che di quella quantitativa si utilizzeranno due cifre decimali (con arrotondamento della terza cifra per eccesso se uguale o maggiore di 5, per difetto se la terza è minore di 5).
d.METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula:
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai Bi Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali sopra indicati.
e. AGGIUDICAZIONE
Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione dell’offerta economica
L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15.05.2018, alle ore 9,30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web dell’Unione Reno Galliera, al link relativo alla procedura di gara, almeno due giorni prima della data fissata; così come le successive sedute pubbliche.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva consegna e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi di gara in luogo sicuro a norma di legge.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la richiesta dei documenti cartacei e l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
23.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte in sede di verifica dell’anomalia.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
24. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
24.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando-Disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando- Disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 21.
24.2 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 21.
24.3. La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 25.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all’esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, nei casi di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A) e B);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
25.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP competente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
25.2 Viene richiesta per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
25.3 Il RUP, con il supporto della commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
26.1. All’esito delle operazioni di cui sopra, viene formulata, nell’ultimo verbale di gara, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
26.2. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
26.3. Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
26.4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, formulata nell’ultimo verbale di gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
26.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- alla segnalazione all’ANAC;
- nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
26.6. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
26.7. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Ente committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
26.8. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
26.9 Il servizio verrà affidato, in xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx del contratto.
26.10 Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
26.11 Le spese relative alla pubblicazione del Bando-Disciplinare e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 2.500,00. La Centrale di Committenza comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
I GIUSTIFICATIVI DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLO SCRIVENTE UFFICIO DALL’AGGIUDICATARIO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).