CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE MIGRAZIONE AL CLOUD E SERVIZIO DI ASSISTENZA E
AREA DELLE RISORSE
SETTORE DELLA INNOVAZIONE
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE MIGRAZIONE AL CLOUD E SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE “TEAMSYSTEM PA LAVORI PUBBLICI” E “TEAMSYSTEM CPM” PER 36 MESI
Scadenza 31/12/2026
CIG A0327BF38D
CPV 72250000-2
Categoria merceologica MePA: Servizi Cloud
Sommario
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA 3
Art. 2 OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO 4
MANUTENZIONE CORRETTIVA E NORMATIVA 5
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 6
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 6
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DEL CONTRATTO 6
Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 7
Art. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT 8
Art. 7 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 8
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
Art. 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO 10
Art. 10 INADEMPIENZE E PENALITA’ 11
Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12
Art. 12 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO 13
RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 13
Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 13
Art. 14 PATTO D’INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA
Art. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 14
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 14
DEFINIZIONI E GENERALITÀ
Il presente capitolato descrittivo prestazionale viene redatto conformemente alle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda alle seguenti definizioni per migliore comprensione del capitolato sottostante:
Per “o.e.” o “Appaltatore” si intende l’operatore economico partecipante alla procedura.
Per “Aggiudicatario” o “Affidatario” si intende l’operatore economico risultato aggiudicatario dell’appalto.
Per “Stazione appaltante” (SA) si intende la Provincia di Brescia, che affida all’operatore economico il servizio oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Progetto di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
Per “Codice” si intende il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”.
Per “CRE” si intende il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023.
Per “SaaS” si intende il modello Software as a Service, per cui il software applicativo non viene installato sui dispositivi locali ma messo a disposizione tramite web o API.
Per “SLA” si intendono i Service Level Agreement per la definizione delle metriche di servizio, quali obblighi contrattuali in capo all’operatore economico.
Per “CIG” si intende il Codice Identificativo di Gara, adottato per identificare un contratto pubblico attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare di ANAC.
Art. 1 CONFERIMENTO DEL SERVIZIO E SISTEMA DI GARA
La Provincia di Brescia nel rispetto dei princìpi di cui al Titolo 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti “Codice”), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende affidare il servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo delle opere pubbliche (“TeamSystem PA Lavori Pubblici” e “TeamSystem CPM”) in versione cloud.
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b), del Codice. La procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 25 del Codice. In particolare, si utilizza la procedura della “Trattativa Diretta” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA di Consip S.p.A.
- xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ) al fine recepire la miglior offerta dall’o.e. invitato.
Non sarà accettata l’offerta con importo superiore all’importo negoziabile previsto da Capitolato. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Nello svolgimento di tutti i servizi previsti dal contratto l’Appaltatore si impegna a rispettare le norme europee e nazionali attinenti alle materie gestite dall’applicativo oggetto del presente servizio, oltre a quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle previste nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, relative a privacy (D.Lgs. n. 196/03 e regolamento UE n. 2016/679), diritto d'autore, accessibilità e usabilità degli applicativi, al Codice di Amministrazione Digitale e rispettive linee guida per l'attuazione, norme ISO concernenti alla gestione della sicurezza dell'informazione e agli standard di qualità dei software.
Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia (anche ove non in allegato al contratto), delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio, oltre che degli obblighi di cui al presente capitolato descrittivo prestazionale.
L'Appaltatore è tenuto a notificare alla Provincia di Brescia, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, gli eventi, i fatti e gli accadimenti relativi a: incidenti, trasferimento di dati, violazione di dati personali (data breach) cambi di ruolo (in particolare dei soggetti sub-responsabili del trattamento ai sensi del GDPR) e accessi da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di violazioni di dati personali (data breach) in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 l’operatore economico, in qualità di Responsabile “esterno” del trattamento (vedi art. 17 del presente capitolato), dovrà informarne tempestivamente il Titolare (Provincia di Brescia), affinché possa attivarsi per la notifica al Garante entro e non oltre le 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il presente capitolato disciplina le modalità di erogazione del servizio di quanto richiesto.
Art. 2 OGGETTO E MODALITA’ DEL SERVIZIO
La Provincia di Brescia ha già in uso, presso il Settore delle Strade e dei Trasporti e presso il Settore dell’Edilizia Scolastica e Direzionale, il sistema informativo di gestione delle opere pubbliche “TeamSystem Lavori Pubblici” e “TeamSystem CPM” sviluppato dalla ditta TeamSystem S.p.A. e concesso in licenza d’uso per la gestione, progettazione, direzione e contabilità lavori.
L’applicazione è attualmente fruita in modalità client-server e l’attuale contratto di manutenzione e assistenza è in scadenza al 31/12/2023.
In ottica del principio cloud-first, la SA ha valutato di procedere al passaggio in cloud di questi software (denominati “TeamSystem PA Lavori Pubblici” e “TeamSystem CPM”).
Il servizio oggetto del presente contratto consiste, quindi, nella manutenzione ordinaria, evolutiva, normativa e correttiva del sistema informativo integrato in modalità cloud per la gestione dell’intero iter dell’opera pubblica:
• Programmazione (piano investimenti e piano triennale delle opere)
• Definizione opera (RUP e Localizzazione)
• Progettazione Opera (Incarichi professionali, quadro economico, finanziamenti, validazione e approvazione)
• Affidamenti (informazioni pre e post gara, gestione contratti, esecuzione, variazione quadro economico, stato finale e collaudo)
• Gestione finanziaria (impegni, finanziamenti, fatture/note spesa, atti di liquidazione e pagamenti)
Il servizio, in particolar modo, prevede anche i servizi professionali d’installazione e attivazione delle piattaforme cloud, recupero dati pregressi (cross dati PBM – cross dati CPM), supporto all’avviamento, manutenzione ordinaria correttiva e normativa e assistenza tecnica (sia sistemistica che applicativa) per 36 mesi.
La piattaforma dovrà essere fornita in modalità Software as a Service (SaaS) e il sistema dovrà garantire la profilazione di ogni singolo account, individuando le sezioni informative abilitate e i livelli di autorizzazione alla visualizzazione e/o modifica dei dati.
Vengono inoltre richieste 5 giornate di formazione da remoto e 5 giornate di formazione onsite, da accordare con la SA in base alla disponibilità degli operatori coinvolti (e che verranno pagate a consuntivo), necessarie per la migrazione alla nuova interfaccia web dei moduli applicativi.
Il contratto partirà dal momento dell’attivazione delle piattaforme cloud (previste entro l’attuale scadenza del 31/12/2023) fino al 31/12/2026.
Alla stipula, l’Appaltatore dovrà inviare un cronoprogramma alla SA con indicazione delle tempistiche per ciascuna fase relativa all’avviamento e migrazione dei dati.
L’Appaltatore per tutta la durata del contratto dovrà:
• garantire il rispetto e la conformità alla normativa e alle regole tecniche vigenti, con particolare riferimento al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.lgs 81/2005, gestione informatica dei procedimenti amministrativi, gestione documentale e conservazione digitale, Legge 4/2004, Linee Guida AGID in materia di sicurezza nel procurement ICT, design dei siti internet e dei servizi digitali delle PA, accessibilità degli strumenti informatici, acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni;
• essere qualificato nei servizi cloud per la PA secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot.
N. 5489 del 08/02/2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale o, in alternativa essere qualificato nel MarketPlace di AGID e provvedere entro il 31/12/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici;
• garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure e apparati finalizzati all’adozione di piani specifici di Business Continuity e Disaster Recovery;
• garantire la possibilità per la SA di poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati. Tali dati sono infatti di proprietà della SA che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto;
• aggiornare periodicamente la documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e fornirla alla SA in caso di richiesta da parte della stessa.
In caso di risoluzione del contratto o passaggio a diverso fornitore a scadenza dello stesso, l’Appaltatore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi.
MANUTENZIONE CORRETTIVA E NORMATIVA
Il servizio di manutenzione correttiva e normativa prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
• risoluzione dei malfunzionamenti dei programmi e dei moduli SW oggetto del contratto;
• fornitura di nuove releases e modifiche dei software, che verranno rilasciate nel tempo a seguito del mutare della legislazione;
• aggiornamento dei sistemi offerti al fine di garantire la piena aderenza alla normativa vigente e di futura emanazione nei termini stabiliti dalle norme stesse (a condizione che questo non comporti sensibili modifiche alla struttura e alle funzioni del SW. In questo caso dovrà essere cura dell’Ap- paltatore informare la SA dell’impossibilità di adeguarsi e dovrà essere fornita una soluzione alter- nativa, anche a pagamento, valutabile dalla SA).
Nel caso di aggiornamenti che implementano nuove funzionalità, l’Appaltatore si impegna a garantirne la perfetta e piena compatibilità con le eventuali personalizzazioni applicative precedentemente
sviluppate/messe a disposizione.
Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla SA con autorizzazione scritta. Diversamente, l’Appaltatore non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
Le richieste di assistenza e manutenzione verranno inserite dal personale della SA direttamente nella piattaforma MySupport fornita dall’appaltatore. Nel caso di fermo del servizio, verranno indirizzate alla casella e-mail o al numero telefonico comunicati dall'appaltatore all'avvio del servizio. In questo caso sarà poi cura dell’appaltatore inserire manualmente i ticket di richiesta in MySupport e avrà l’onere di mantenere aggiornato lo stato delle richieste.
L’o.e. dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
• Requisiti di ordine generale: di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice e dell’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
• Requisiti di idoneità professionale - di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’art. 100 comma 3 del Codice, per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura.
All’o.e. viene richiesto di presentare la documentazione amministrativa di seguito riportata per procedere alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ed il possesso dei requisiti, di cui all’art. 100 del Codice:
• Documento di Gara unico Europeo (DGUE)
• Modello Domanda di Partecipazione
• Dichiarazione sostitutiva “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge n. 136/2010)
• Controfirma sul Patto di Integrità
• Controfirma sul Codice di Comportamento
• Dichiarazione Responsabile esterno per il trattamento dati
• Documento indicante il “Dettaglio_Costi”.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
In considerazione della natura della fornitura in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell’Ente, pertanto non si rende necessaria l'elaborazione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)”.
Art. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice, sarà la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Funzionario Informatico del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.
Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
La durata del contratto è quantificata in 36 mesi con decorrenza dal giorno 01/01/2024.
L'importo negoziabile del servizio ammonta a € 93.515,00 (al netto dell'IVA di Legge).
L’importo dell’onere della sicurezza pari a zero (€ 0,00) in quanto non previsti rischi da interferenze (con richiamo all’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008).
Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 120 comma 9 del Codice fino all’ammontare di € 18.703,00 (al netto dell'IVA di Legge).
Pertanto, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad €
112.218,00 (€ 93.515,00 base di gara + € 18.703,00 opzioni) (al netto dell’IVA di Legge).
Viene richiesto all’Appaltatore la compilazione del file “Dettaglio_Costi” predisposto dalla SA con indicazione dei costi splittati per il servizio oggetto del contratto.
Durante l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023.
La revisione sarà consentita nei casi sottoelencati:
• esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;
• mediante un’istanza corredata di documentazione che attesti che si sono verificate particolari condizioni di natura oggettiva che hanno determinato una variazione del costo del servizio superiore al 5% del valore complessivo del contratto. Tali variazioni possono essere basate su:
o indici compatibili con la singola natura contrattuale;
o prezziari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate;
o aumento delle risorse necessarie al mantenimento dell’intera sovrastruttura di servizi.
• il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
• il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC
all’indirizzo indicato nel contratto dall’o.e.;
• il termine di 30 giorni può essere interrotto o dilatato dal RUP qualora ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.
Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del
contratto lo consentissero.
Art. 5 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso e disciplinato ai sensi dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 a condizione che l’o.e., come segnalato al comma 4, lett. c), l’Appaltatore indichi all’atto dell’offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. L'Affidatario dovrà trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, come indicato al comma 5).
Permane invece per tutta la durata del contratto l’impossibilità a cedere il contratto e l’inattuabilità dell’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni di servizio, salvo preventiva ed espressa autorizzazione della Stazione appaltante.
Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto attuativo in essere.
In caso di inadempienza si procederà all’immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
Art. 6 SERVICE LEVEL AGREEMENT
Per tutto il periodo oggetto del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire un servizio di assistenza telefonica sistemistica (e conseguenti eventuali interventi di assistenza da remoto) e applicativa (comprensiva di supporto all’utenza nell’utilizzo delle funzionalità applicative) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.
In particolar modo, l’Appaltatore è tenuto a fornire servizio di risoluzione delle anomalie e dei malfunzionamenti rispettando le seguenti tempistiche di presa in carico della segnalazione e risoluzione, sulla base della gravità del malfunzionamento rilevato:
GRAVITA’ | TEMPISTICA PRESA IN CARICO (espressa in ore lavora- tive dalla richiesta) | TEMPISTICA D’INTERVENTO E RISOLUZIONE (espressa in ore lavorative dalla presa in carico) |
Problemi bloccanti: o l’intera applicazione è indisponibile agli utenti o funzionalità critiche dell’applicazione sono indisponibili agli utenti o funzionalità non critiche dell’applica- zione sono indisponibili agli utenti | 8 | 16 |
Problemi non bloccanti: funzionalità non cri- tiche dell’applicazioni sono indisponibili ma non c’è immediato impatto sull’operatività de- gli utenti | 12 | 48 |
Richiesta di assistenza generica e/o chiari- menti | 16 | N.A. |
Art. 7 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore:
• si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008;
• si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona;
• è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 8 PAGAMENTI
Il compenso all’Appaltatore verrà corrisposto, dietro emissioni di regolari fatture, nelle seguenti modalità:
• 20% del totale del canone triennale ad avvenuta attivazione delle piattaforme cloud;
• a consuntivo per quanto concerne la migrazione dei dati sia per PBM che per CPM;
• a consuntivo mensile posticipato per quanto concerne le attività di formazione (on site o da remoto)
• a canoni semestrali posticipati per il servizio di assistenza e manutenzione (a Giugno e Dicembre di ciascuna annualità).
La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate.
La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire
obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICIO UF95O3
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:
• nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione;
• nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (si veda oggetto del contratto);
• nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": deve essere selezionata la lettera “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione "Dati relativi al pagamento": la modalità di pagamento da indicare è il bonifico ban- cario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stato commissionato il servizio/fornitura.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il suddetto codice CIG. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’o.e. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, e smi, fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Aggiudicatario riconosce all’Aderente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del servizio attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Ai fini della partecipazione non è prevista alcuna forma di garanzia provvisoria.
Prima della sottoscrizione del contratto, viene richiesta all’Appaltatore la “garanzia definitiva” pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’Aggiudicatario, secondo le modalità e le eventuali riduzioni previste dall’articolo 106 del Codice.
Detta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della SA.
Qualora l’Appaltatore non versi la garanzia definitiva nel termine stabilito, la SA, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della SA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
In caso di decadenza dell’Appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la SA ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni.
L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la SA avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la SA l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
Art. 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO
I contratti pubblici di servizi/forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Per servizi/forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice, è sempre facoltà dell’Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il Certificato di Regolare Esecuzione (art. 50, comma 7 del D.Lgs. 36/2023) rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto cedimento del contratto. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi e il CRE deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il pagamento del saldo è subordinato alle verifiche del RUP del contratto medesimo – che si occupa, inoltre,
di verificare la corretta emissione delle fatture.
Art. 10 INADEMPIENZE E PENALITA’
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP dell’appalto e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione – fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all’Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP dell’appalto – di applicare a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento ed il mancato rispetto degli “S.L.A.” di cui al precedente Art. 6 sono calcolate sull'ammontare netto contrattuale annuo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo quanto di seguito specificato:
• La presa in carico di tutte le richieste (100%) deve avvenire secondo quanto indicato all’Art. 6 del presente Capitolato e, nell’arco del semestre, potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni richiesta non evasa nei tempi;
• Per ogni giorno di completa impossibilità di utilizzo del sistema potrà essere applicata una penale
pari al 1‰ (uno per mille).
• 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia;
• 98% è il valore di soglia definito per la risoluzione delle problematiche non bloccanti che devono essere risolte entro i tempi previsti all’Art. 6. Nell’arco del semestre potrà essere applicata una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) per ogni punto percentuale in diminuzione rispetto al sopracitato valore soglia.
Le penalità applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’appaltatore, dalla SA, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L’appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la SA, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la SA potrà risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Tutte le penalità e le spese a carico dell’Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Xxxxxxxxxxx non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da
quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’Appaltatore, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.
In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto;
• sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte);
• mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del presente capitolato;
• violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione.
La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro.
In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
Art. 12 IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO
RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per ricondurlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia di Brescia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei ser- vizi non eseguiti (art 123, comma 1, del Codice). Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ri- basso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 11, comma 1, Allegato II 14 del Codice).
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione (tramite posta elettronica certificata) all’Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto, con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede facoltà, da parte dell’Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro e non oltre i cinque
(5) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso è assunto con atto motivato dal dirigente del Settore della Innovazione della Provincia di Brescia.
Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte della Provincia di Brescia ai fini dell’espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio. I soggetti o le categorie di soggetti che possono trattare i dati sono: il personale della Provincia di Brescia coinvolto nel procedimento di gara; le Amministrazioni pubbliche presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90 e del d.lgs. n. 33/2013. In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma di e-procurement “MePA” di Consip S.p.A., il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa
vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’Aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.
Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che i Responsabili “interni” del Trattamento sono i Dirigenti dei Settori per quanto di competenza.
A seguito della designazione, L’Appaltatore dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt. 32 – Sicurezza del trattamento – e 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento – adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.
A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al settore committente, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 14 PATTO D’INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
L’Affidatario dovrà accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità” e del “Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia” mediante sottoscrizione digitale.
Art. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti in vigenza di contratto sarà competente il Foro di Brescia.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge vigenti che ne regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore nuove norme, in aperto contrasto con quanto stabilito dal presente Capitolato, gli articoli viziati da incompatibilità saranno da considerarsi automaticamente decaduti, resterà in carico all’ amministrazione aggiudicatrice la notifica per tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazione alla situazione iniziale.
Brescia, 06/12/2023
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx