Convenzione
Convenzione
per un Progetto mono beneficiario nell’ambito del Programma Xxxxxxxx
0
Settore Istruzione Scolastica Attività KA1
Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2021-1-IT02-KA122-SCH-000012944
__H_3__9_J_2_1__0_1_5__7_9_0_0__0_6__
CUP
La presente Convenzione (‘la Convenzione’) è conclusa tra le seguenti parti:
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249
con sede legale in:
Palazzo Gerini
Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
e sede operativa in:
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0/00 00000 Xxxxxxx
qui di seguito nominata “l’AN”, debitamente rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxx, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come “la Commissione”.
E
Istituto Comprensivo 19 Bologna Xxx X’Xxxxxxx 00
00000 xxxxxxx
Numero OID: E10133392
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il Regolamento (EU) n°1288/2013.
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Forma giuridica ufficiale (es. Ente di diritto pubblico, Ente di diritto privato ...)
Ente di diritto pubblico
91357350379
N. di registrazione alla Camera di Commercio (se del caso) Codice Fiscale o Partita IVA
XXXXXXX XXXXXXXX
qui di seguito denominato “il beneficiario”, debitamente rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da (nome rappresentante legale)
HANNO CONVENUTO
le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i seguenti allegati:
Allegato I Condizioni Generali
Allegato II Descrizione del Progetto; Budget previsto per il progetto Allegato III Regole finanziarie e contrattuali
Allegato IV Tariffe applicabili per i contributi unitari Allegato V Modelli accordi tra il beneficiario e i partecipanti
che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Le disposizioni di cui alle Condizioni Speciali della Convenzione prevalgono rispetto ai suoi Allegati. Le disposizioni di cui all’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono su quelle di cui agli altri Allegati. Le disposizioni di cui all’Allegato III prevalgono sugli Allegati II, IV e V.
Nell'Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del progetto.
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CONDIZIONI SPECIALI
Indice
CONDIZIONI SPECIALI 3
Indice 3
ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 5
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE 5
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 6
I.4.1 Pagamenti 6
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento 6
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti 6
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo 6
I.4.5 Pagamento del saldo 6
I.4.6 Notifica degli importi dovuti 7
I.4.7 Pagamenti al beneficiario e interessi di mora 7
I.4.8 Valuta per i pagamenti 8
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro 8
I.4.10 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti 8
I.4.11 Data del pagamento 8
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari 8
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI 8
ARTICOLO I.6 –TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 9
I.6.1 Titolare del trattamentodei dati 9
I.6.2 Comunicazioni all’ Agenzia Nazionale 9
I.6.3 Comunicazione al beneficiario 9
ARTICOLO I.7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI 10
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ARTICOLO I.8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI 10
ARTICOLO I.9 – PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 10
ARTICOLO I.10 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
INDUSTRIALE)-- 11
ARTICOLO I.11 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI 11
I.11.1 - Strumenti di gestione e rendicontazione Xxxxxxxx 00
I.11.2 - Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto 11
ARTICOLO I.12 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO 12
ARTICOLO I.13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 12
ARTICOLO I.14 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI 12
ARTICOLO I.15 – SUPPORTO ALL’INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 12
ARTICOLO I.16 –SUPPORTO LINGUISTICO ON-LINE (OLS) 13
ARTICOLO I.17 –DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET 13
ARTICOLO I.18 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE 14
I.18.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica 14
I.18.2 Comunicazioni a mezzo PEC 14
I.18.3 Sottoscrizione con firma digitale 14
I.18.4 CUP 14
ARTICOLO I.19 – DEROGHE SPECIFICHE ALL’ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI 15
FIRME 17
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ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
I.1.1 L’AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per:
Il Progetto intitolato: IN.S.I.D.E. - INvolving School staff In new Dynamics of collaborative and inclusive Experiences nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato II.
I.1.2 Con la firma della Convenzione, il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto..
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.
I.2.2 Il Progetto ha una durata di 12 mesi, dal 01/12/2021 al 30/11/2022.
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE
I.3.1 L’importo massimo della sovvenzione è di Euro 49.436,00
I.3.2 In accordo con il budget approvato specificato nell’Allegato II, e con i costi eleggibili e le regole finanziarie di cui all’Allegato III, la sovvenzione prende la forma di:
a) il rimborso dei costi eleggibili dell’azione (rimborso dei costi eleggibili), i quali sono:
i) effettivamente sostenuti
ii) dichiarati sulla base di contributi unitari
iii) rimborso dei costi dichiarati su base forfetaria: non applicabile
iv) rimborso dei costi dichiarati su base di tasso fisso: non applicabile
v) rimborso dei costi dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del partner: non applicabile
b) contributi unitari: non applicabile;
c) contributo forfetario: non applicabile;
d) contributo a tasso fisso: non applicabile;
finanziamento non collegato ai costi: non applicabile.
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ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.
I.4.1 Pagamenti
L’AN deve effettuare i seguenti pagamenti al beneficiario:
- un primo prefinanziamento;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento
Il prefinanziamento è destinato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria. Il prefinanziamento rimane di proprietà dell’AN fino al pagamento del saldo.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, l’AN dovrà versare al beneficiario un primo prefinanziamento pari a 39.548,80, corrispondente all’80% del l’importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1. tranne se si applica l’articolo II.24 All. I.
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti
Non applicabile.
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo
Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il beneficiario deve compilare un rapporto finale sulla realizzazione del Progetto. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.
Il rapporto finale è considerato come la richiesta da parte del beneficiario del pagamento del saldo.
Il beneficiario deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27 .
I.4.5 Pagamento del saldo
Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del Progetto.
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L’AN determina l’importo dovuto a titolo di saldo detraendo l’importo totale del prefinanziamento e degli eventuali pagamenti intermedi (se previsti) già erogati dall’importo finale della sovvenzione determinato a norma dell’Articolo II.25 .
Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell’Articolo II.25 All. I, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26 All. I.
Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell’Articolo II.25 All. I, l’AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all’Articolo I.4.4., a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2 .
Il pagamento è soggetto all’approvazione della richiesta di pagamento e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.
L' importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con qualsiasi altra somma dovuta dal beneficiario all’AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.
I.4.6 Notifica degli importi dovuti
L’AN deve inviare una notifica formale al beneficiario:
a) informandolo sull’importo dovuto; e
b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo
Per il pagamento del saldo l’AN deve inoltre specificare l’importo finale della sovvenzione determinato in conformità all’articolo II.25 .
I.4.7 Pagamenti al beneficiario e interessi di mora
L’AN deve effettuare i pagamenti a favore del beneficiario.
Se l’AN non paga entro il termine previsto per il pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro (‘tasso di riferimento’), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli interessi di mora non sono dovuti se il beneficiario è uno Stato membro dell'Unione (compresi gli enti regionali o locali e altri organismi pubblici che agiscono in nome e per conto dello Stato membro ai fini della convenzione).
La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati ritardo di pagamento.
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Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento fino alla data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo I.4.11. L’AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'articolo II. 25 .
In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200, essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.
I.4.8 Valuta per i pagamenti
L’AN deve effettuare i pagamenti in Euro.
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro
La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.
Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet2, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall’ultima delle due parti.
I.4.10 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti
Il beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti in lingua italiana
I.4.11 Data del pagamento
I pagamenti dell’AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari
Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:
a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell’AN sono a carico dell’AN;
b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario
c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI
Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xx.xxx
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Istituto Comprensivo n. 19 Bologna
Denominazione esatta dell’ente titolare del conto:
Iban completo di 27 cifre del conto di Tesoreria Unica, se applicabile*:
XX00X0000000000000000000000 | |
Nome della banca commerciale: | Intesa San Paolo |
Codice IBAN: | XX00X0000000000000000000000 |
* I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare sia il numero di conto di Tesoreria Unica sia il codice IBAN della Banca commerciale.
ARTICOLO I.6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
1.6.1 Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati in conformità all'articolo II.7 è:
Capo dell’Unità B4
Direzione B - Gioventù, Istruzione e Erasmus+ Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura Commissione europea
X-0000 Xxxxxxxxx Xxxxxx
I.6.2 Comunicazioni all’ Agenzia Nazionale
Qualsiasi comunicazione del beneficiario destinata all’Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 0/00
00000 Xxxxxxx xxxxxxx_xxxx@xxx.xx
I.6.3 Comunicazione al beneficiario
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia al beneficiario saranno inviate al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo 19 Bologna Via D’Azeglio 82
40123 bologna
Indirizzo Posta PEC: xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx
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L’Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati anche attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx_x0/ e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di autorizzazione. In questo caso, il secondo comma dell'articolo II.3.1 All. I e il secondo comma dell'articolo II.3.2 All. I non si applicano.
ARTICOLO I.7 – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI
Nella rapporto finale il beneficiario deve riferire in merito alle misure messe in atto per garantire la conformità delle proprie azioni in materia di trattamento di dati con il Regolamento (UE) 2018/1725, in linea con le disposizioni di cui all'articolo II.7 All. I, almeno per quanto riguarda i seguenti aspetti: sicurezza del trattamento, riservatezza del trattamento, assistenza al titolare del trattamento dei dati, conservazione dei dati, contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, predisposizione di registri di dati personali di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento.
ARTICOLO I.8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PARTECIPANTI SUL TRATTAMENTO DEI LORO DATI PERSONALI
Il beneficiario deve fornire ai partecipanti l’informativa relativa alla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi ultimi siano inseriti nei sistemi elettronici per la gestione delle attività di mobilità Erasmus+.
ARTICOLO I.9 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.
Il beneficiario deve garantire un’adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità.
Ai fini della partecipazione di minori al progetto, il beneficiario deve garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, quali il consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.
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ARTICOLO I.10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI PREESISTENTI E DI UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)
Se i materiali o i documenti sono soggetti a diritti morali o a diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale o i diritti di persone fisiche sulla loro immagine e voce), i beneficiari devono garantire il rispetto degli obblighi previsti all'articolo II.9.2 , in particolare acquisendo le licenze e le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti interessati.
Il beneficiario deve garantire che l'indirizzo del sito web utilizzato sia valido e aggiornato. In caso di sospensione dell'hosting del sito web, il beneficiario deve eliminare il sito web dal sistema di registrazione delle organizzazioni al fine di evitare il rischio che il dominio sia rilevato da terzi e reindirizzato verso altri siti web.
ARTICOLO I.11 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
I.11.1 Strumenti di gestione e rendicontazione Erasmus+
Il beneficiario è tenuto ad utilizzare lo strumento web per la gestione e la rendicontazione Erasmus+ fornito dalla Commissione europea per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell’ambito del Progetto (comprese quelle che non sono state direttamente supportate con i fondi UE), e per redigere e trasmettere il Rapporto sullo stato di attuazione del progetto, il Rapporto Intermedio (se disponibile nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+ e per i casi di cui all'articolo I.4.3) e il Rapporto Finale.
Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il beneficiario deve inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità nello strumento di gestione e rendicontazione Erasmus+.
I.11.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto
Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.
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3 Open licenses - una modalità attraverso la quale il proprietario di un opera concede ad altri l’autorizzazione a usate tale risorsa. Ad ogni risorsa è associata una licenza. Vi sono diverse licenze aperte a seconda del grado di autorizzazione concesso o delle limitazioni imposte. Il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare alla sua opera. Ad ogni risorsa prodotta deve essere associata una licenza aperta. Una licenza aperta differisce da un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).
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ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO
In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano.
ARTICOLO I.13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE
Fatto salvo l’Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione o materiale informativo, inclusi siti web e social media, i beneficiari devono riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus +. Le linee guida per i beneficiari e altre terze parti sono disponibili all’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx_xx
ARTICOLO I.14 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI
Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, il beneficiario è tenuto fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e IV.
Il beneficiario deve:
- trasferire per intero ai partecipanti alla attività di progetto il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale, supporto linguistico, costo del corso e visite preparatorie, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell’'Allegato IV;
- oppure fornire ai partecipanti alla attività di progetto il supporto per le stesse categorie di budget sotto forma di fornitura di beni e servizi richiesti. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che la fornitura di beni e servizi offerti soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.
Il beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.
ARTICOLO I.15 – SUPPORTO ALL’INCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Qualora siano stati approvati fondi per il supporto all'inclusione dei partecipanti, il beneficiario è tenuto a garantire che ai partecipanti con minori opportunità che beneficiano del contributo per l’inclusione sia fornito un prefinanziamento adeguato. In particolare, ai partecipanti con minori opportunità non può essere richiesto di anticipare personalmente le spese per le proprie attività.
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ARTICOLO I.16 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
Non applicabile.
ARTICOLO I.17 – DISPOSIZIONI SPECIALI SUI TRASFERIMENTI DI BUDGET
- e le seguenti regole specifiche siano rispettate:
a) Supporto organizzativo: al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi allocati per questa categoria verso ogni altra categoria di budget (parimenti rispettando ogni altro limite stabilito dal presente Articolo). Al beneficiario non è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza una richiesta di emendamento alla Convenzione;
b) Viaggio, Supporto individuale e Supporto linguistico: al beneficiario è consentito trasferire fino al 50% dei fondi allocati per queste categorie di budget verso ogni altra categoria di budget (parimenti rispettando ogni altro limite stabilito dal presente Articolo). Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a queste categorie di budget senza una richiesta di emendamento alla Convenzione;
c) Visite preparatorie, Costo del corso, Supporto all’inclusione per le organizzazioni: al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi allocati per queste categorie verso ogni altra categoria di budget (parimenti rispettando ogni altro limite stabilito dal presente Articolo). Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a queste categorie di budget senza una richiesta di emendamento alla Convenzione;
d) Supporto all’inclusione dei partecipanti: al beneficiario è consentito trasferire fino al 15% dei fondi allocati a questa categoria verso ogni altra categoria di budget (parimenti rispettando ogni altro limite stabilito dal presente Articolo). Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a questa categoria di budget senza una richiesta di emendamento alla Convenzione;
e) Costi eccezionali per viaggi costosi e garanzie finanziarie: al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi allocati a questa categoria verso ogni altra categoria di budget (parimenti rispettando ogni altro limite stabilito dal presente Articolo). Al beneficiario è consentito trasferire fondi aggiuntivi a queste categorie di budget senza una richiesta di emendamento alla Convenzione e a condizione che nel Rapporto Finale sia fornita la documentazione giustificativa rilevante delle spese sostenute.
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In deroga al punto b) del presente Articolo, per gli scopi legati all’attivazione di una garanzia se richiesta dall’AN ai sensi dell’Articolo I.4.2, ai beneficiari è consentito trasferire i fondi allocati per ogni categoria di costo (diversa dal Supporto all’Inclusione per i partecipanti) alla categoria di budget dei Costi eccezionali.
ARTICOLO I.18 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE
I.18.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica
Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.
I.18.2 Comunicazioni a mezzo Pec
In conformità al disposto di cui all’art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i. , nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.
I.18.3 Sottoscrizione con firma digitale
Considerato l’art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.
Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.
I.18.4 CUP
In base a quanto previsto dall’ art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.
Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto
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pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
ARTICOLO I.19 – DEROGHE SPECIFICHE ALL’ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “La Commissione” deve essere letto come “l’AN”, il termine “azione” deve essere letto come “progetto” e il termine “costi unitari” deve essere letto come “contributi unitari” salvo diversa disposizione.
Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “rendiconti finanziari” deve essere letto come “"sezione finanziaria del rapporto” salvo diversa disposizione.
All’Articolo II.4.1, Articolo II.8.2, Articolo II.27.1, Articolo II.27.3, al primo paragrafo dell’Articolo II.27.4, al primo paragrafo dell’Articolo II.27.8. e all’Articolo II.27.9 il riferimento “la Commissione” deve essere letto come “l’AN e la Commissione”.
All’Articolo II.12 il termine “sostegno finanziario” deve essere letto come “sostegno” e il termine “terze parti” deve essere letto come “partecipanti”.
2. Ai fini della presente Convenzione, le seguenti clausole dell’Allegato I Condizioni Generali non sono applicabili: Articolo II.2.d (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.13.4, Articolo II.18.3, punto ii) dell’Articolo II.25.3(a) e l’Articolo II 27.7.
3. Ai fini della presente Convenzione, il termine “ente affiliato”, “pagamento intermedio”, “somma forfettaria”, “tasso fisso” non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.
4. All’Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:
“II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’AN e dell’Unione
Il beneficiario concede all’AN e all’Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:
a) per finalità proprie, in particolare per l’utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l’AN, per le istituzioni europee, per le agenzie organismi e istituzione degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie”.
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Per il resto di questo Articolo, i riferimenti all’ “Unione” devono essere letti come riferimento “all’AN e / o all’Unione”
5. Il secondo comma dell’Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:
“Il beneficiario deve garantire che l’AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l’Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario.”
6. L’Articolo II.18 deve essere letto come segue:
“II.18.1 La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.
II.18.2 Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l’AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.
Un’azione legale può essere intentata contro un atto dell’AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).”
7. L’Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:
“Le condizioni per l’ammissibilità dei costi sono definite alla sezione I.1 e II.1 dell’Allegato III”.
8. Per quanto riguarda l'articolo II.20: le condizioni di identificabilità e verificabilità degli importi dichiarati sono integrate dalle sezioni I.2 e II.2 dell'allegato III.
9. Il primo comma dell’Articolo II.22 deve essere letto come segue:
“Al beneficiario è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, se il progetto è stato implementato come descritto all’Allegato II. Questi adeguamenti non generano un emendamento alla Convenzione ai sensi dell’Articolo II.13, nel rispetto delle condizioni dell’Articolo I.17.”
10. L’Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:
“b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall’AN.”
11. Il primo comma dell’Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:
“Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli
I.4.3 e I.4.4.”
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12. Per quanto riguarda l'articolo II.25.4: le condizioni relative alla riduzione per attuazione inadeguata, irregolarità, frodi o violazioni di altri obblighi sono integrate dalla sezione V dell'allegato III.
13. Il terzo paragrafo dell’Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:
“Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l’AN recupererà l’importo dovuto:
a) […] Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente, a norma dell’Articolo II.18.2;
[…]
c) mediante avvio di un’azione legale come stabilito all’Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali.”
14. L’Articolo II.27.2 deve essere letto come segue:
“[…] I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all’articolo II.27.7. In tali casi il beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dell’audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.”
FIRME
firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.
Per il beneficiario Per l’AN
Il Rappresentante Legale Il Direttore Generale
_D_i_rig_e_n_t_e_S_c_o_la_s_ti_ca__G_io_v_a_n_n_a_F_a_c_il_la_ Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
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