ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2003 1
ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2003 1
Ipotesi di accordo per il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione
Il giorno 20 dicembre 2003 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la mediazione del Sottosegretario di Stato Xxxxxxxx Xxxxxxx assistito dal Direttore Generale dott. Xxxxx Xxxxxx e dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx ed alla presenza dell'Assessore alla Regione Lazio Xxxxxx Xxxxxxxxx e dell'Assessore ai trasporti del Comune di Roma Xxxxx Xx Xxxxx si sono incontrati per l'esame delle problematiche connesse al rinnovo del secondo biennio economico del. C.C.N.L. Autoferrotranviari ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CSL, e UILT-TRASPORTI
Premessa Considerato
1. che il Governo ha accolto la richiesta delle Regioni - alle quali compete la materia del T.P.L. - di varare un provvedimento volto a sostenere il risanamento e lo sviluppo delle imprese del settore operanti nelle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto Speciale, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mediante lo strumento dell'accisa sulla benzina.
2. che Regioni ed Autonomie Locali si sono impegnate a coprire direttamente - attraverso il contratto di servizio o i rapporti di concessione - una parte della somma "una tantum" di cui all'art. 1 del presente accordo nella misura di euro 170,00.
Ritenuto
che la predetta premessa è parte integrante della presente ipotesi di accordo,
Le parti, come sopra rappresentate, a definizione del secondo biennio economico 2002/2003, sottoscrivono, nell'ambito delle risorse di cui alla premessa, la seguente ipotesi di accordo per il biennio 2002-2003.
Art. 1
Per il periodo 1° gennaio 2002 - 30 novembre 2003, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 970,00 riferita al parametro 175 della vigente scala parametrale, da erogare in tre tranches, di eguale importo, ai dipendenti in forza alla data della presente ipotesi di accordo con le retribuzioni dei mesi di febbraio, maggio e settembre 2004. Tale importo è comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nei casi di prestazione di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR.
Art. 2
Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 il valore della retribuzione tabellare riferita al parametro 175 della scala parametrale è incrementato di euro 81,00 lordi mensili che saranno erogati nel mese di febbraio 2004. Pertanto dal mese di novembre 2003 cessa di essere erogata la indennità di vacanza contrattuale.
Per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare di cui al primo comma, i quali esauriscono gli incrementi retributivi relativi al biennio 2002-2003, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo, notturno indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli articoli 20/A e 21/A del C.C.N.L. 23 luglio 1976, T.F.R. Ogni altro compenso eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. Gli importi di cui all'art. 1 e al presente art. 2 sono riparametrati secondo la vigente scala parametrale (100- 250).
Art. 3
Le parti convengono sulla necessità di riprendere l'esame delle prospettive del trasporto pubblico locale con il Governo, le Regioni e delle Autonomie Locali in funzione degli obbiettivi di risanamento e sviluppo del settore.
Considerata la persistente situazione critica del settore, le parti convengono di promuovere la diffusa applicazione delle norme contrattuali volte ad incrementare l'efficienza e la produttività delle imprese del settore. Le parti confermano altresì l'impegno allo svolgimento di corrette relazioni industriali utili a prevenire il conflitto e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.
1 Analogo accordo è stato sottoscritto in pari data dai rappresentanti sindacali FAISA-CISAL e UGL-Autoferrotranvieri
Le parti si impegnano ad avviare un monitoraggio preliminare al prossimo contratto collettivo riferito ai percorsi formativi dei lavoratori di più recente assunzione.
Clausola di riserva
Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri organi statutari i quali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2004.