All. alla DGC N°_ del_
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DELL’AQUILA E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE GESTISCONO CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI, IN CONDIZIONE DI GRAVITÀ, ADULTI, FUORI DAL CIRCUITO SCOLASTICO”- CDS - UBICATI NEL COMUNE DELL’AQUILA
PREMESSE
✓ La legge 5 febbraio 1992 n. 104, garantisce l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili prevedendo diverse tipologie di servizi tesi ad evitare o superare stati di emarginazione ed esclusione sociale, stabilendo altresì che “le situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell’art. 3 c. 3 determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”, che in particolare all’art. 8 lett. l) prevede istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.;
✓ il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
✓ il comma 5 dell’art. 3 del TUEL, Decreto Legislativo n. 267 / 2000, dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
✓ La Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, individua nei Comuni i soggetti attuatori, a livello locale, del sistema dei servizi sociali, con priorità per le situazioni di fragilità tra le quali è compresa la fascia dei cittadini diversamente abili, sulla base della regolamentazione generale adottata dalla Regione, riconoscendo altresì l’apporto del privato sociale all’offerta secondo il principio della sussidiarietà;
✓ La stessa Legge n. 328/2000, all’art. 1, comma 5, stabilisce che alla gestione ed all’offerta di servizi provvedano soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento, mentre all’art. 5, comma 1, prevede che nell’attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
✓ L’art. 3 D.P.C.M 30 marzo 2001 “Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione..”
✓ il “Codice del Terzo Settore”, d.lgs. 117/2017, emanato a norma dell’art. 1, comma 2, lettera
b) della Legge 106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore,
dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
✓ A norma dell’art. 56 del D.LGS. n. 117/2017 “Le amministrazioni pubbliche ……., possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”, le stesse “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
✓ stante la presenza nel territorio comunale di Centri diurni a carattere socio educativo, radicati nel tessuto sociale, gestiti da Organizzazioni del Volontariato, che concorrono da anni, con diverse modalità e forme di collaborazione, all’Offerta dell’Ente, il Piano Sociale Distrettuale 2017- 18, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 26 settembre 2017 e a tutt’oggi vigente ha previsto l’Azione 5.3 “Sostegno a Centri Socio educativi per disabili gestiti dal privato sociale” quale Livello essenziale di Assistenza Sociale.
PRESO ATTO
✓ della DGC n° del che ha approvato lo schema di convenzione con le strutture sopra citate che diano disponibilità in tal senso, al fine di dare continuità agli utenti ed alle attività, approvando il relativo schema
✓ della Carta dei servizi dei centri socio educativi per cittadini diversamente abili, adulte, fuori dal circuito scolastico”, con la su citata Deliberazione, allegata al presente documento per costituirne parte integrante e sostanziale, con obbligo di sottoscrizione da parte delle Organizzazioni ai fini della stipula
✓ dell’esito dell’istruttoria di acquisizione delle Manifestazioni d’interesse alla stipula della presente convenzione Giusta Determinazione Dirigenziale n° ….
PRESO ATTO ALTRESÌ CHE
L’Organizzazione ……….…………………………ha dichiarato una disponibilità per n° posti da dedicare all’accoglienza dell’Utenza comunale con una offerta, nei limiti mini e massimi fissati dall’avviso pari € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle persone autorizzate che frequenti il centro con regolarità nel corso dell’anno, stimata su un costo mensile di € 182,00 per inserimento dalle 9 alle 13, e di € 4.000,00 (quattromila/00) stimata su un costo mensile di €. 364,00 in ragione di anno solare, per inserimento dalle 9 alle 17.
✓ Che pertanto l’importo presunto della presente convenzione ammonta ad € ………………
complessivi, calcolati sulla base della quota annuale pro-capite prevista dall’Ente, in relazione alle risorse disponibili.
TRA
II Comune di L'Aquila, C.F. 80002270660, con sede in L’Aquila, Via San Xxxxxxxxxx, Palazzo Fibbioni – 67100 rappresentato da …………………………………, Dirigente del Settore Politiche Sociali e promozione territoriale …………………………………………nato a ………………
E
L’ Organizzazione …………………………………………………………………. C.F. Avente
sede legale….………….nella persona del Legale Rappresentante… Nato/a
a……….il CF
L'anno….. il giorno ....... del mese di… nei locali del Settore Politiche per il benessere sociale
e promozione territoriale, Xxx Xxxx Xxxx 00, con la presente convenzione, da valere ai sensi di legge, si conviene e stipula quanto segue:
- Le premesse sono qui riportate e costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art.1 - Oggetto
Il Comune dell’Aquila, riconosce, si avvale e favorisce l’erogazione delle prestazioni socio- assistenziali e socio educative assicurate dal Centro Diurno Socio educativo-CDS gestito dalla Associazione , di seguito ODV, ubicato in L’Aquila Via , in possesso di tutte le
autorizzazioni di legge, ivi compresa quella al funzionamento di cui alla L. R. 2/2005, come da documentazione in atti, a favore di soggetti adulti diversamente abili in situazione di gravità, in carico AL Servizio Sociale/psicosociale dell’Ente, da accogliere secondo le modalità previste dalla presente convenzione e in coerenza con la carta dei servizi, allegata e sottoscritta per accettazione dalla stessa ODV.
Art. 2 - Riserva posti
L’ODV si impegna a riservare ai fini e per gli scopi della presente Convenzione n° …… posti, a favore di utenti residenti nel Comune dell’Aquila
Art. 3 - Destinatari del servizio
Cittadini residenti nel Comune dell’Aquila, riconosciuti gravi ai sensi dell’art.3, comma 3, della L. 104/92, che abbiano assolto l’obbligo scolastico/formativo, con età compresa tra i 18 e 64 anni, che non richiedano interventi continuativi di carattere sanitario o sociosanitario e che abbiano la necessità di essere sostenuti nel processo di inclusione socio relazione, di mantenere e/o migliorare le proprie capacità residue, di aumentare l'autonomia personale, in un contesto di relazioni significative ed aperto all’ambiente circostante.
È assicurata comunque la continuità delle misure indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite di età, compatibilmente con le esigenze della persona.
È garantito l’accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M 2016 attuativo della Legge 112/2016.
Il CDS ospiterà complessivamente un numero di utenti convenzionati non superiore a 20.
Art. 4 - Individuazione e presa in carico degli utenti
L’individuazione degli utenti, la loro ammissione ai Centri e la valutazione in itinere (monitoraggio) dei Progetti Assistenziali Individualizzati ex art 14 L. 328/2000, nonché le dimissioni degli stessi, sono di competenza esclusiva del Servizio Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, compatibilmente con le specificità dell’utenza presente nel Centro.
Stante la tipologia di utenza, in merito all’ammissione, sulla base della adeguatezza del setting, è competente l’Unità di Valutazione Multidimensionale socio sanitaria, attiva presso il Distretto e costituita da personale ASL e Comunale, in coerenza con la L. 328/2000, il del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e della vigente Convenzione, allegata all’Accordo di programma ASL – Comune per l’integrazione socio sanitaria sottoscritto ai fini dell’Adozione del Piano Sociale Distrettuale vigente.
Le modalità di inserimento nel Centro e gli obiettivi da perseguire sono definiti nel Piano Assistenziale Personalizzato, che ogni Centro dovrà predisporre.
Art. 5 - Finalità generale del servizio e obiettivi
Le finalità generali del servizio sono le seguenti:
✓ realizzare accoglienza a carattere semi residenziale qualificata finalizzata a favorire l’inclusione sociale di disabili adulti fuori dal circuito scolastico, residenti nel Comune dell’Aquila, riconosciuti gravi di cui all’art.3. c.3. della L. 104/92;
✓ supportare le famiglie, attraverso interventi di alleggerimento e sollievo dal carico assistenziale.
Gli obiettivi specifici da perseguire in coerenza con il gruppo di utenti e con i rispettivi piani personalizzati:
✓ offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti che garantiscano un miglioramento della qualità di vita quotidiana delle persone con disabilità;
✓ promuovere le autonomie, la libera scelta e implementazione della auto organizzazione del proprio tempo, nel territorio di appartenenza;
✓ monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità;
✓ orientare la persona sia rispetto alle risorse del territorio sia, più complessivamente, rispetto al suo progetto di vita;
✓ costituire presidio territoriale e punto di riferimento per tutti i cittadini, disabili e non, all’interno del quartiere di ubicazione
✓ Miglioramento della Qualità di vita e del Benessere psico-fisico
Art. 6 - Modalità di accesso e di inserimento degli utenti
Il Servizio si configura “a domanda individuale” e l’inserimento è gratuito per l’utente.
La persona interessata ovvero il Tutore/Amministratore di sostegno può inoltrare domanda al Comune dell’Aquila in qualsiasi periodo dell’anno, attraverso la modulistica predisposta dal Servizio Politiche Sociali.
Le Associazioni possono comunque segnalare casi di cui vengano a conoscenza e che non possano rivolgersi in autonomia ai servizi.
L’inserimento è subordinato alla presa in carico della persona disabile da parte del Servizio sociale/Psicologico sociale e/o educativo dell’Ente e della Valutazione Integrata a cura della Unità di Valutazione Multidimensionale UVM, sopra descritta la quale autorizza l’adeguatezza della tipologia di servizio alle esigenze e condizioni della persona diversamente abile, predisponendo il Progetto personalizzato (PAI ex art 14 L.328/2000), comprensivo di tutte le attività e servizi erogati sia dal Comune che dalla ASL e da altri Enti ed Organizzazioni, secondo un approccio al “Progetto di Vita”. Nel caso in cui le Domande risultino superiori ai posti disponibili sarà predisposta una lista di attesa, secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle richieste, fatta salva la priorità di inserimento per utenti in Casa famiglia Dopo di Noi/Comunità alloggio e comunque per le situazioni connotate da priorità ed urgenza previste dalla L.112/2016 e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo.
Facoltà di scelta della struttura
In presenza di più strutture, l’utente, all’atto della domanda, ha facoltà di scegliere il CDS da frequentare e, nel caso in cui la stessa risulti satura, optare per restare in lista di attesa ovvero per l’inserimento in struttura diversa da quella scelta all’atto della domanda che abbia posti disponili.
L’inserimento prevede una fase preliminare di accoglienza/ambientamento della persona all’esito della quale l’ingresso si stabilizza, attraverso la sottoscrizione di un Accordo tra le parti, teso a regolamentare la frequenza, acquisire le diverse liberatorie ed evitare l’occupazione indebita di posti, nei casi di assenze protratte ingiustificate.
La modalità di frequenza del CDS, fatte salve particolari prescrizioni del Servizio Sociale, adottate in presenza di rischio tutelare, viene concordata liberamente con l’utente/famiglia sulla base delle specifiche esigenze fatto salvo il rispetto dell’Accordo .
Art . 7 - Impegni dell’ODV FUNZIONI DI BASE GARANTITE
✓ Il CDS garantisce l’apertura dalle …. alle …. ;
✓ L’ospitalità diurna sarà garantita per n° persone diversamente abili adulte convenzionate;
✓ Accudimento alla persona
✓ EVENTUALE Servizio di erogazione pasto (o fornitura di pasto pre-confezionato o attività di preparazione pasti autogestita all’interno del percorso di autonomia personale delle persone
con disabilità), per coloro che frequentano l’intera giornata oltre a n° 2 Merende (mattino e pomeriggio)
✓ Prestazioni educative qualificate per le autonomie personali-sociali-comunicazionali e motorie
✓ Prestazione da parte di personale qualificato per le attività laboratoriali e sportivo/motorie
✓ Collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio
✓ Lavoro per progetti con obiettivi a breve e medio termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
✓ Utilizzo di strumenti di valutazione e monitoraggio validati;
✓ Osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
✓ Collaborazione con i servizi territoriali competenti.
TRASPORTO (Servizio eventuale)
Il Centro è dotato di un suo mezzo attrezzato per diversamente abili, in grado di effettuare il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente alla struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne abbiano necessità e che non possono accedere a servizi pubblici, sociali e non.
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo comunale
Il Comune riconosce al Centro la somma complessiva annuale di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle persone autorizzate che frequenti il centro con regolarità nel corso dell’anno, stimata su un costo mensile di € 182,00 per inserimento dalle 9 alle 13, e di € 4.000,00 (quattromila/00) in ragione di anno solare, stimata su un costo mensile di € 364,00 per inserimento dalle 9 alle 17.
L’ammissione dell’utente è disposta per n° 11 mesi indipendentemente dalla data di ingresso in modo da evitare vuoti sui posti riservati al comune.
Il contributo sarà corrisposto in tranche semestrali, all’esito del monitoraggio periodico effettuato dal Servizio sociale, previa relazione generale e l’attuazione delle diverse attività, debitamente sottoscritti dal Legale rappresentante.
A tal fine l’ODV fornirà a fine esercizio annuale una relazione complessiva contenente sia la descrizione dell’attività svolta che il numero di utenti gestiti.
L’ODV si impegna a segnalare al Comune tempestivamente il verificarsi di assenze immotivate (non dovute a malattie, impegni particolari…), al fine di poter valutare se procedere a sospendere l’inserimento con scorrimento della lista di attesa.
Parimenti dovrà essere segnalata al Servizio Sociale qualsiasi situazione di pregiudizio per l’utente che dovesse emergere nel corso della frequenza.
Il Comune non è tenuto a corrispondere somme ulteriori al di fuori di quanto previsto dalla presente convenzione.
Si ribadisce – ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità - che la corresponsione della somma indicata non rappresenta alcuna remunerazione per l’attività svolta bensì mero contributo e rimborso a parziale copertura delle spese di realizzazione delle attività progettuali.
Per quanto la verifica professionale dei singoli inserimenti, descritta nella Carta dei servizi, il personale dell’ente si raccorderà con il coordinatore della struttura e con la famiglia per una valutazione condivisa del percorso al fine di ottimizzare il processo.
Art. 9 - Durata della convenzione
La convenzione ha durata biennale con decorrenza dalla data di stipula e sino al , e, alla scadenza, rinnovabile con semplice lettera di intenti per analogo periodo.
Art. 10 - Organizzazione dell’attività e personale
L’ODV garantisce la presenza di personale qualificato, collaboratore e/o volontario, nelle aree disciplinari psicologico-pedagogico-sociale, conformi alle esigenze rilevate nei piani individuali e nelle attività di gruppo.
Per la realizzazione dei percorsi laboratoriali e socio ricreativi, ove necessario si prevede il ricorso ad ulteriori collaborazioni qualificate per specifiche attività (laboratori, attività artistico espressive e/o sportivo/motorie (maestri d’arte-insegnanti- personale con specifici brevetti...).
Per le attività svolte all’esterno, si può far riferimento agli operatori qualificati resi disponibili dalle strutture ospitanti le diverse iniziative (centri sportivi- palestre-centri vacanza, ecc.).
In base alla complessità e varietà dell’utenza il numero degli operatori e/o volontari sarà adeguatamente integrato.
In ogni caso il personale dovrà essere sempre adeguato al numero e caratteristiche degli utenti, in modo da garantire le condizioni di sicurezza e consentire la funzione di vigilanza.
Dovranno comunque essere presenti:
✓ 1 psicologo esperto/assistente sociale, dipendente e/o volontario, nell’area della disabilità adulta con presenza limitata sulla base della programmazione
✓ Presenza fissa di almeno 2 operatori esperti nella disabilità adulta, dipendenti e/o volontari, per ciascun turno di servizio con funzioni di assistenza alla persona (cura dell’igiene personale, alimentazione, abbigliamento, sostegno alla mobilità…).
Contenimento contagi da Virus COVID
Tutto il personale e l’utenza, compatibilmente con le capacità di comprensione dovrà essere formato sul rispetto dei protocolli anti pandemia e rispettare le specifiche disposizioni in materia.
Tirocinio
Il Comune, in accordo con l’ODV, potrà indicare per il Centro la presenza di tirocinanti, frequentatori di stage nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate dal Comune o dalle Associazioni.
Attività
Il centro compatibilmente con le proprie esigenze e nell’autonomia di Privato sociale, conforma l’attività del Centro ai principi e contenuti della carta dei servizi allegata. In tal senso allega alla presenta convezione il programma base del servizio e dell’offerta di attività.
Nel caso di variazioni l’ODV si impegna a trasmettere il nuovo programma.
Art. 11 – Impegni del Comune
Il Comune assume la gestione tecnica e finanziaria del Progetto nonché il coordinamento generale del servizio da attuarsi attraverso una struttura organizzativa istituita con atto dirigenziale dal Dirigente del settore Politiche per il Benessere della persona e promozione territoriale.
Art. 12 - Assicurazioni e responsabilità
La responsabilità per eventuali pregiudizi a persone o cose connesse e/o conseguenti all’espletamento delle attività progettuali, rimane ad esclusivo carico dell’Organizzazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento conseguente.
La responsabilità del trasporto con mezzi, ove previsto, e la relativa copertura assicurativa è a carico dell’Organizzazione.
La collaborazione con il Comune, attraverso persone messe a disposizione dalle singole Associazioni, per l’attuazione del Progetto non costituisce rapporto di lavoro con l’Ente.
Ogni centro provvede alle assicurazioni di legge a favore degli utenti ivi inseriti, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi.
Art. 13 - Riservatezza e dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 ss. mm. ii., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di riservatezze e sicurezza del trattamento dei dati personali nonché di responsabilità nei confronti degli interessati; l’Organizzazione dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente il servizio e/o dal Comune, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Art. 14 - Risoluzione
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di inosservanza degli impegni assunti dalle Associazioni ed in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti.
Art. 15 - Controversie
Per ogni eventuale controversia inerente l’interpretazione o l’esecuzione dei rapporti scaturenti dalla presente convenzione, le parti, concordemente, individuano come competente il Foro dell’Aquila.
Art. 16 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla vigente convenzione, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché alle previsioni del Codice Civile.
È parte integrante della presente convenzione il seguente allegato:
✓ Carta dei servizi dei Centri socio educativi per cittadini diversamente abili, adulti, fuori dal circuito scolastico, adottata con DGC N° --- del
Letto, confermato e sottoscritto L’Aquila, ……….
Per l’ODV
Per il Comune dell’Aquila Il Segretario Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx