CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
REPERTORIO N. fasc. REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE MEDIANTE COSTRUZIONE DI TAPPETI D’USURA E TRATTAMENTI SUPERFICIALI MONOSTRATO IN VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI RICOMPRESE NEI COMUNI DELL'AREA B MONTAGNA EST.
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Oggi, nell’anno duemilaventi (2020) alle ore ( ), nella sede della Città metropolitana di Bologna - Xxx Xxxxxxx x. 00, xxxx scopo attrezzata per il collegamento telematico, avanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale ed in tale qualità Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente ed avendone i requisiti di legge, espressamente rinunziato, intervengono anche da remoto, connessi in via telematica nel presente contratto:
• Dott. Ing. in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, nato a il , che interviene in qualità di Dirigente del Servizio della Città metropolitana di Bologna (C.F. e P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale
agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del / / - PG
/ e ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell'ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
• Il sig. , nato a il , il quale dichiara di costituirsi nel presente atto in qualità di /legale rappresentante, in nome e per conto
di ….............. con sede legale a …....... – via ….., ... (C.F. e
P.I. …..............).variabile: nella persona del procuratore speciale sig. .................
nato a .......................... il .................. (procura speciale notaio ......................
di ........... Rep. n. ....... del .............. registrata a .................. il in atti al
fascicolo ) e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa,
Le parti, come sopra costituite, che nel contesto del presente atto verranno chiamate per brevità, rispettivamente anche “Città metropolitana” e “Appaltatore”,
PREMESSO CHE
• con determinazione dirigenziale n. del PG è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti d’usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di strade provinciali ricomprese nei Comuni dell'Area B Montagna Est per l’importo complessivo di € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00), comprendente lavori in appalto per € 604.902,13 (Euro seicentoquattromilanovecentodue/13) di cui € 5.417,13 (Euro cinquemilaquattrocentodiciassette/13) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.365,77 (Euro cinquantaduemilatrecentosessantacinque/77) per oneri relativi al costo del personale soggetti a ribasso, oltre I.V.A., ed è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C57H18001410001;
• è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n ;
• a seguito dell’esperimento della gara a procedura aperta, con determinazione dirigenziale n….. PG …... del ..….. , i lavori in appalto sono stati aggiudicati all’Impresa ……………………, con il ribasso percentuale del ……% (…… percento) per l’importo di € …………………… (Euro )
comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri per il personale ed è
stato assunto il relativo impegno di spesa n ;
• (caso di aggiudicazione a Consorzio) il Consorzio aggiudicatario ha indicato quale consorziata esecutrice l’Impresa ....................... con sede in ........................., via ;
• responsabile unico del procedimento dei lavori di cui al presente atto è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
• l’Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all’allegato XVII al
D.Lgs. 81/08, verificata positivamente dal Committente;
• (caso di ricorso ad avvalimento) ai fini della qualificazione, l'Appaltatore si avvale dell'Impresa ......................................................... per i seguenti requisiti: specificare) ….......................................................................
• (caso di subappalto obbligatorio) ai fini della qualificazione, l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere a qualificazione obbligatoria (specificare) ;
• (in caso di modifica dello stato dei luoghi) il responsabile del procedimento e l’appaltatore, rappresentato dal Sig. …………………… in qualità di ……………………, in data …………………… hanno sottoscritto il verbale, in atti al fascicolo ……………………, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
• (in alternativa - in caso di modifica dello stato dei luoghi e consegna dei lavori già effettuata in pendenza del perfezionamento contrattuale) in data i lavori in oggetto sono stati consegnati come risulta
da apposito atto, previa sottoscrizione del verbale, in atti al fascicolo , dal quale risulta che permangono le condizioni
che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
• l’appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di
€ …………………… (Euro ……………………) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto mediante polizza fidejussoria/fidejussione bancaria n della
Società/Istituto …………………… rilasciata in data (in
atti al PG );
• (caso di Ditta appaltatrice non avente sede nel Comune di Bologna) ai fini del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in Bologna, via …………………… presso gli Uffici comunali/presso lo studio di professionista/presso gli uffici di società legalmente riconosciuta1. Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell’appaltatore durante la conduzione dei lavori.
Io, Segretario Generale rogante dichiaro di aver accertato l’identità personale e la qualifica di detti comparenti mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi ed acquisiti via mail.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del contratto
1 Scegliere la dizione che interessa.
1. La Città metropolitana concede l’appalto relativo ai lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti d’usura e trattamenti superficiali monostrato in varie tratte di strade provinciali ricomprese nei Comuni dell'Area B Montagna Est all’appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Servizio …………………… n. ………… PG ….........
del , nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto
e di cui ai documenti elencati all’articolo 2.
2. Il contratto è stipulato a misura.
Art. 2 – - Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Atto i seguenti documenti:
a) capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate;
b) capitolato speciale d’appalto redatto dall’Ufficio tecnico;
c) elenco prezzi unitari posto a base di gara;
d) computo metrico estimativo;
e) eventuale cronoprogramma dei lavori;
f) piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 81/2008;
g) piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi dell'art. 96, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008;
h) Patto di integrità in materia di contratti pubblici.
2. I documenti indicati alle lettere e), f), g), h) sottoscritti digitalmente dalle parti come sopra costituite contestualmente alla stipula del presente Atto, non vengono materialmente allegati al presente contratto e restano depositati nel fascicolo …
Art. 3 – Norme da applicare all’appalto
1. Si applicano all’appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d’appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).
2. Si richiamano in particolare:
- il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra);
- il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- le disposizioni in vigore del Capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145;
- il D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell’ambiente;
- le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.
Articolo 3bis – Patto di integrità in materia di contratti pubblici
1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in
materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019 e allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. Il Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; (variabili da inserire eventualmente in fase di stipula – scegliere il caso che ricorre) detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il soggetto ausiliario indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.
2. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del medesimo.
Articolo 4 - Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € ……………………
(Euro ), comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza pari a
€ …………….. (Euro ), non soggetti a ribasso e degli oneri relativi al costo
del personale pari a € …………….. (Euro …………..). Tale importo è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.
2. Il corrispettivo comprende anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi
ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per mezzi d’opera, opere provvisionali, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. Al presente appalto non si applica la revisione prezzi.
Articolo 5 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 nonché all'art. 8 del D.M. 49/2018.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per dare compiuti i lavori
(Nel caso di consegna avvenuta in xxx x'xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx inserire il capoverso seguente ed eliminare/rinumerare i restanti)
1. A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 13, DEL D.LGS. 50/2016 SI È PROCEDUTO ALLA STESSA COME DA VERBALE IN DATA ….......
1. LA CONSEGNA DEI LAVORI VERRÀ EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.M. 49/2018.
2. LA CONSEGNA DEI LAVORI DEVE AVVENIRE NON OLTRE QUARANTACINQUE GIORNI DALLA DATA DI STIPULA.
3. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I tempi di cui sopra, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole, pertanto per tali motivi non potrà essere concesso alcun differimento del termine di ultimazione dei lavori.
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 12 del D.M. n.49/2018, a seguito di comunicazione dell’appaltatore. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. La Città metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comunicazione all’appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
6. Le eventuali proroghe all’ultimazione dei lavori saranno concesse dal responsabile
del procedimento nei termini e con le modalità previste dall’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 - Programma esecutivo dei lavori
1. L’appaltatore è tenuto a redigere un programma esecutivo dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n.49/2018, e nel rispetto dell’art.1.6 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 8 - Penalità in caso di ritardo
1. La Città metropolitana applicherà una penale dello 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori.
La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.
2. Qualora l’importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell’importo contrattuale, la Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.
4. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Città metropolitana su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
5. L’applicabilità di quanto sopra è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta alla Città metropolitana, da parte dell’appaltatore, delle cause ostative all’ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.
Articolo 9 - Sospensioni dei lavori
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art.40 del
D.P.R. n. 207/2010.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18.
Articolo 10 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo
1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nell’Elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali).
3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di
importo netto non inferiore a € 250.000,00, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Città metropolitana del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE).
4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.
5. I manufatti a piè d’opera, stabilito il prezzo a piè d’opera nel capitolato speciale e sempre che siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno compresi negli stati d’avanzamento lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d’opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati d’avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell’importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall’annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di
avanzamento emesso dal direttore dei lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità.
Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l’emissione del mandato, entro 45 giorni dall'adozione del s.a.l.; detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 bis, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 nel testo vigente, in ragione della natura particolare del contratto, trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.
7. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Città metropolitana sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
7 bis. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Città metropolitana trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
7 ter. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Città
metropolitana potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.
8. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
9. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN sul quale sono delegate ad operare le
seguenti persone indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate
ad operare sul c/c comunicate dall'Impresa..................................
10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018; qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come da lui definitivamente accettato.
11. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà emesso entro 7 giorni dal certificato di collaudo, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 45 giorni, termine espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art. 113-bis in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse. E’ facoltà della Città metropolitana provvedere all’emissione di un ultimo stato d’avanzamento, qualunque sia il suo importo, prima
del conto finale.
12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all’importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs n.50/2016. In mancanza della garanzia fideiussoria il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura.
13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
14. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'appaltatore gli interessi legali e, qualora il ritardo superi i 60 gg., moratori nella misura di cui al
D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.
Articolo 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e in particolare:
• utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,
• effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.
2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Città metropolitana e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Bologna.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.
Articolo 12 - Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma dell'art. 8, commi 5 e 6, del D.M. n. 49/2018, che sono soggetti al ribasso d'asta.
2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al Responsabile del procedimento ma alla Città metropolitana, su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.
Articolo 13 – Ulteriori oneri a carico dell’appaltatore
1. All’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all’INAIL.
2. Durante l’esecuzione l’Appaltatore dovrà:
- trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Città metropolitana nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori;
- osservare le disposizioni dei piani di sicurezza indicati all’art. 2 del presente contratto.
3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto finale, la Città metropolitana acquisirà direttamente il DURC.
4. L'appaltatore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. Articolo 14 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991.
Con la certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25/06/2012 (G.U. 02/07/2012 n. 152) la Città metropolitana accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.
3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al responsabile del procedimento, xxx Xxx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx.
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. Art. 15. Disciplina delle riserve - Contestazioni tra la Città metropolitana e
l’appaltatore
A) Forma e contenuto delle riserve
1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'A
ppaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
B) Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Città metropolitana la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Città metropolitana dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
C) Contestazioni tra la Città metropolitana e l’appaltatore
1. Il direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Articolo 16 - Risoluzione anticipata del contratto
1. La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs n.50/2016.
2. La Città metropolitana potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (atto sindacale n.19/2019), per quanto compatibili,
Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.
3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Città metropolitana, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo appaltatore individuato dalla Città metropolitana. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.
Articolo 17 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Città metropolitana ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall’art. 109 del D. Lgs. n.50/2016.
Articolo 18 - Contenzioso e definizione delle controversie
1.Qualora per effetto di riserve iscritte sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento, acquisita immediatamente la relazione del direttore dei lavori e valutata l'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del predetto limite di valore, formula, nei termini di cui all’art. 205 del D. Lgs. n.50/16, proposta motivata di accordo xxxxxxx. In merito a tale proposta la Città metropolitana e l’appaltatore dovranno pronunciarsi entro 45 giorni.
1 bis. Ai sensi dell'art. 205, comma 2, del D.Lgs. 50/16, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, non si farà ricorso all’arbitrato.
4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.
5. In nessun caso l’appaltatore potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, nel corso delle procedure di cui sopra.
Articolo 19 - Collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città metropolitana prima della emissione del certificato di collaudo.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo.
Qualora l’appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della direzione lavori (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d’ufficio addebitando la spesa all’appaltatore.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
lavori in appalto2, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
3. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Articolo 21 - Subappalto
1. E’ ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 del D. Lgs. n.50/2016).
1 bis. La Città metropolitana acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. L’Appaltatore si impegna a verificare l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore sulla base della documentazione di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08.
3. L’Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti
2Se Cooperativa, anche nei confronti dei soci.
degli altri sub-contraenti di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.
4. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.ii.
5. Al fine di consentire alla Città metropolitana di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’Appaltatore si impegna altresì ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al precedente art. 3bis ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno rilasciate.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, la Città metropolitana pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione.
SE AL MOMENTO DELL'OFFERTA L'APPALTATORE, NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE PREVISTA A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, HA DICHIARATO L'INTENZIONE DI SUBAPPALTARLA IN FASE DI STIPULA INSERIRE IL SEGUENTE PARAGRAFO:
8. L'Appaltatore è tenuto a subappaltare le lavorazioni rientranti nella
categoria ….......a qualificazione obbligatoria, come dichiarato al momento della partecipazione alla gara.
SE AL MOMENTO DELL'OFFERTA L'APPALTATORE NON HA DICHIARATO L'INTENZIONE DI VOLER SUBAPPALTARE, IN FASE DI STIPULA ELIMINARE TUTTI I PARAGRAFI PRECEDENTI E SOSTITUIRLI CON IL
SEGUENTE: 1. Non è consentito il ricorso al subappalto in quanto l'appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha specificato l'intenzione di voler subappaltare alcuna lavorazione (art. 105, comma 4, lett. c del D. Lgs. 50/2016).
Articolo 22 - Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva deve essere reintegrata ogni volta che la Città metropolitana abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’appaltatore.
2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016.
3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
4. (Caso di raggruppamento temporaneo di imprese). La garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Articolo 23 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore si impegna a costituire e a trasmettere, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una copertura assicurativa che copra i danni subiti dalla Città metropolitana a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:
- massimale per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l’esecuzione dei lavori pari all’importo contrattuale maggiorato dell'IVA;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad Euro 4.000.000,00.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
(Caso di raggruppamento temporaneo di imprese). 3. Le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
4. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Art.24 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 e dell’art.14 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna, Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione strade - xxx Xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.
Articolo 25 - Validità e spese di contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l’I.V.A., sono a carico dell’appaltatore. In particolare l'imposta di bollo e di registrazione relative al presente contratto sono state versate come da documentazione in atti al
PG …../ ===================================================
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. pagine intere e n. righe della a video.
Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città
metropolitana di Bologna, letto mediante l’uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza) alle parti contraenti collegate da remoto mediante video conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n.82/2005.
Le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
• termine per l'emissione del conto finale (art. 10 c. 10);
• termini per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo (art. 10 c. 11);
• termine per l'emissione del certificato di collaudo (art. 19 c. 1).
La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.
Città metropolitana: il Dirigente del Servizio ............. Dott. Ing. ...........................
Il legale rappresentante dell'Appaltatore …. …........................
Il Segretario Generale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) , per l’importo di € 45,00.
Documento firmato digitalmente