RADIO E TELEVISIONI PRIVATE
RADIO E TELEVISIONI PRIVATE
Febbraio 2018
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 19 dicembre 2017 | 1° gennaio 2015 | 31 dicembre 2017 |
Parti stipulanti | Confindustria Radio Televisioni, RNA, Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 17 aprile 2014 | 17 aprile 2014 | 31 dicembre 2014 |
Parti stipulanti | Confindustria Radio Televisioni, RNA e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil | ||
CCNL | 16 febbraio 2011 | 16 febbraio 2011 | 31 dicembre 2012 |
Parti stipulanti | FRT, RNA e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica alle aziende private esercenti servizi radio televisivi con attività di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi, comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva |
Minimi contrattuali
Dal 1.12.2017
DATI RETRIBUTIVI
Settore televisivo | ||||
Liv. | Minimo | Ind.contingenza | E.d.r. | Ind.funzione |
9QA | 1.730,80 | 536,58 | 10,33 | 70,00 |
8QB | 1.586,49 | 533,22 | 10,33 | 58,00 |
8 | 1.586,49 | 533,22 | 10,33 | |
7 | 1.462,93 | 529,77 | 10,33 | |
6 | 1.395,72 | 528,62 | 10,33 | |
5 | 1.286,00 | 525,80 | 10,33 | |
4 | 1.081,39 | 520,57 | 10,33 | |
3 | 902,46 | 516,08 | 10,33 | |
2 | 793,75 | 513,16 | 10,33 | |
1 | 684,02 | 510,61 | 10,33 |
Settore radiofonico | ||||
Liv. | Minimo | Ind.contingenza | E.d.r. | Ind.funzione |
6 | 1.262,07 | 524,37 | 10,33 | 41,00 |
5 | 1.131,87 | 520,49 | 10,33 | |
4 | 931,37 | 515,45 | 10,33 | |
3 | 795,20 | 513,11 | 10,33 | |
2 | 671,43 | 509,71 | 10,33 | |
1 | 561,14 | 506,96 | 10,33 |
Scatti di anzianità | |||
Settore televisivo | Settore radiofonico | ||
Liv. | Importo | Liv. | Importo |
9 | 24,79 | 6 | 19,63 |
8 | 22,72 | 5 | 18,08 |
7 | 21,69 | 4 | 16,01 |
6 | 21,17 | 3 | 15,49 |
5 | 19,63 | 2 | 12,91 |
4 | 18,08 | 1 | 12,39 |
3 | 15,49 | ||
2 | 12,91 | ||
1 | 12,39 |
Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il numero degli scatti maturati viene ricalcolato.
DATI RETRIBUTIVI | |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche strettamente connesse ad incrementare produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono comprensive dei riflessi sugli istituti legali e contrattuali e sul tfr. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. Straordinario occasionale: dopo la prima ora giornaliera si applicano le maggiorazioni stabilite per le prestazioni oltre le 48 ore settimanali. |
Altre voci | Indennità di cassa: è attribuita ai lavoratori aventi maneggio di denaro con responsabilità per errori. L’indennità è ragguagliata al 6% dell’importo di minimo e contingenza. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Elementi della retribuzione mensile: minimo contrattuale, indennità di contingenza, superminimi e compensi continuativi corrisposti mensilmente, aumenti periodici di anzianità. Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 9 livelli per il settore televisivo e su 6 livelli per il settore radiofonico. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 29). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni relative a più livelli viene inquadrato nel livello superiore quando le relative mansioni abbiano carattere di prevalenza nel tempo e siano svolte con normale continuità. Svolgimento di mansioni superiori. Per i quadri diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) protratto per 6 mesi. |
Periodo di prova | Sospensione: in caso di sopravvenuta malattia o infortunio il periodo di prova viene sospeso e può essere completato purché il lavoratore possa riprendere servizio entro 21 giorni. Durante la sospensione non decorre trattamento economico, né anzianità di servizio. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni; 45 ore settimanali per i discontinui. Nel settore televisivo, l’orario è di 39 ore settimanali per il turno notturno. L’orario può essere realizzato anche come media su un arco plurisettimanale comprendente settimane con prestazioni superiori alle 40 e fino a 48 ore e settimane con prestazioni inferiori a 40 ore. Turnisti: si considerano in turni avvicendati le prestazioni effettuate metodicamente in archi continui settimanali con almeno due orari diversi e avvicendati. Per le prestazioni in turni avvicendati sono stabilite le seguenti maggiorazioni: - in orario diurno 7%; - in orario notturno 15%. |
Banca ore | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). |
Maggiorazioni % | ||
Tipo di prestazione | Fino a 48 ore settimanali | Oltre 48 ore settimanali |
Straordinario | ||
diurno | 33% | 34% |
notturno | 43% | 44% |
festivo | 53% | 54% |
festivo notturno | 69% | 74% |
Notturno | ||
notturno (esclusi turnisti) | 20% | |
Festivo (nelle festività nazionali e infrasettimanali) | ||
diurno | 30% | |
notturno | 40% |
Livello | Durata |
8 – 9 | 180 giorni |
5 – 6 – 7 | 90 giorni |
4 | 60 giorni |
3 | 45 giorni |
1 – 2 | 21 giorni |
ORARIO DI LAVORO | |
Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della normale retribuzione mensile. | |
Ferie | Maturazione: 4 settimane di ferie per ogni anno di servizio, pari a giorni: - 20 in caso di distribuzione dell’orario su 5 giorni lavorativi; - 24 in caso di distribuzione dell’orario su 6 giorni lavorativi. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL: 68 ore che maturano per ogni anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per dodicesimi se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero). Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno intero di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: il numero dei giorni di permesso corrisponde al numero delle ex festività che ricadono nel periodo di servizio prestato. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Conservazione del posto. 15 mesi che si raggiungono anche cumulando le assenze per malattia nell’arco di 36 mesi. Trattamento economico. Compete un’integrazione fino alle seguenti aliquote della retribuzione: 100% per i primi 6 mesi; 50% per i 6 mesi successivi. |
Maternità | Per i periodi di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata) il datore di lavoro deve corrispondere un’integrazione della quota Inps fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio al lavoratore non in prova compete un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto, comprensiva della quota a carico Inps. |
Servizio militare | Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e deve mettersi a disposizione dell’azienda entro i termini previsti dall’art. 5 della L. n. 370/1955. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per ciascun dipendente in forza al 1° gennaio. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti dell’unità produttiva. Nel settore televisivo l’esercizio del diritto allo studio è assicurato ad almeno 1 lavoratore per azienda. |
Altri permessi e aspettative | Lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un familiare diretto (coniuge, convivente more uxorio, genitore, figlio, fratello). Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto ad un periodo non retribuito di conservazione del posto per la durata massima di tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l’azienda concede, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, un periodo di aspettativa fino a 4 mesi non frazionabili. Aspettativa per motivi personali. L’azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa fino a un massimo di 3 mesi. Durante questo periodo non decorre retribuzione, né anzianità di servizio a qualsiasi effetto. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero ad una diaria giornaliera in misura da concordare. |
Trasferimento | Il trasferimento a distanza superiore a 50 km. dalla sede di lavoro comporta il rimborso delle spese di viaggio relative al lavoratore e ai suoi familiari e delle spese di trasloco, oltre alla corresponsione di una mensilità della retribuzione (minimo contrattuale, indennità di contingenza, superminimi e compensi a carattere continuativo corrisposti mensilmente, scatti di anzianità) ovvero di due mensilità in presenza di familiari a carico. Il lavoratore può chiedere inoltre 2 giorni di permesso retribuito. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Riduzione del periodo di apprendistato: per i lavoratori in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale ovvero di scuola media superiore ovvero di attestato di qualifica professionale, inerenti alla professionalità da acquisire, la durata è ridotta a 36 mesi (livv. 4-6 nel settore televisivo; livv. 3-5 nel settore radiofonico). Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna, di 120 ore all’anno per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Periodo di prova: - 45 giorni per le qualifiche appartenenti ai livv. 4-6 nel settore televisivo o ai livv. 3-5 nel settore radiofonico; - 30 giorni per le qualifiche appartenenti al liv. 3 nel settore televisivo o al liv. 2 nel settore radiofonico. Malattia: per la conservazione del posto si applica la disciplina generale, mentre il trattamento economico è pari al 75% del valore ordinario. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Il limite è ridotto al 50% per le imprese fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato. I limiti percentuali non si applicano qualora nei 18 mesi precedenti l’impresa abbia stipulato un solo contratto di apprendistato professionalizzante. |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Nei casi previsti dal c.c.n.l. il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, sia subordinato che somministrato, non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’impresa. Per ciascuna tipologia il limite è fissato al 20%. E’ sempre possibile stipulare almeno 5 contratti a termine con un massimo di 3 per ciascuna tipologia. Le limitazioni di cui sopra non trovano applicazione nel caso di contratti stipulati per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e addestramento, avvio e realizzazione di nuovi progetti per un periodo non superiore a 12 mesi (elevabili a 24 con accordo sindacale). |
Lavoro a tempo parziale | Clausole elastiche. Le parti possono concordare clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno. La variazione è richiesta con un preavviso di almeno 3 giorni e non può interessare un periodo superiore a 4 mesi nell’arco dell’anno. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta una maggiorazione omnicomprensiva pari al 16% della quota giornaliera di retribuzione per ogni giorno interessato dalla variazione. Lavoro supplementare. Consentito per punte di più intensa attività o esigenze tecniche e organizzative, con l’accordo del lavoratore, fino ad un massimo di 3 ore giornaliere ed entro il 40% della prestazione annua a tempo parziale orizzontale. Compensato con la maggiorazione del 15%. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Somministrazione di lavoro | Limiti. Nei casi previsti dal c.c.n.l. il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, sia somministrato che subordinato, non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’impresa. Per ciascuna tipologia il limite è fissato al 20%. E’ sempre possibile stipulare almeno 5 contratti a termine con un massimo di 3 per ciascuna tipologia. |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un congruo preavviso e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti il diritto di assemblea può essere esercitato nei limiti di 2 ore annue retribuite. RSU: - unità produttive fino a 200 dipendenti, 3 componenti; - unità produttive fino a 3.000 dipendenti, 3 componenti ogni 300 dipendenti (o frazione); - unità produttive oltre 3.000 dipendenti, 3 componenti ogni 500 dipendenti (o frazione) oltre i primi 3.000. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: trovano applicazione le disposizioni degli accordi interconfederali in materia. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono |
Settore televisivo | Settore radiofonico | ||||
Liv (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Liv (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
1-12 | 80% | 1-12 | 80% | ||
13-18 | 85% | 13-18 | 85% | ||
6 – 5 | 19-24 | 90% | 5 – 4 | 19-24 | 90% |
25-36 | 95% | 25-36 | 95% | ||
37-60 | 100% | 37-60 | 100% | ||
1-12 | 80% | 1-12 | 80% | ||
13-18 | 85% | 13-18 | 85% | ||
4 | 19-24 | 90% | 3 | 19-24 | 90% |
25-36 | 95% | 25-36 | 95% | ||
37-48 | 100% | 37-48 | 100% | ||
1-12 | 80% | 1-12 | 80% | ||
0 | 00-00 00-00 | 85% 90% | 0 | 00-00 00-00 | 85% 90% |
(1) Livello di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
concessi permessi retribuiti fino a 80 ore annue per ciascuna organizzazione sindacale. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Byblos o in alternativa al fondo Mediafond: - a carico azienda: 1% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore: 1% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993. |
Assistenza integrativa | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica. |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. |
Trattamento di fine rapporto | Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e specifica che la retribuzione da prendere in considerazione è composta dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi individuali e collettivi, maggiorazione per turni avvicendati, indennità maneggio denaro, tredicesima mensilità. |
Livello | Durata |
8 – 9 | 180 giorni |
5 – 6 – 7 | 90 giorni |
4 | 60 giorni |
3 | 45 giorni |
1 – 2 | 21 giorni |