REPERTORIO N. 13161
REPERTORIO N. 13161
Contratto relativo all’Accordo Quadro Triennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di manutenzione del verde orizzontale. Lotto n. 1 (Municipi I e II).
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di novembre in Roma, avanti a me, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx XXXXXX, Segretario Generale di “ROMA CAPITALE”, avente ufficio per ragioni di carica in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) “ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, in persona del Dott. Xxxxxx DE XXXXXXXXXX, nato ad Aprilia (LT) il 17 ottobre 1963, nella sua qualità di Direttore ad interim della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale – incaricato con Ordinanza della Sindaca n. 178 del 14 agosto 2020, successivamente prorogata con Ordinanza della Sindaca n. 227 del 16 novembre 2020 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Gli derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
“ROMA CAPITALE” ha codice fiscale n. 02438750586;
Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad € 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.
Il presente contratto è comprensivo di n. 4 allegati in pdf di cui n. 1 allegato soggetto a bollo sin dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro 256,00. (autorizzazione I. di F. di Roma n. 100363/73 REP 2/T).
2) “LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.”, con sede in Xxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, numero di iscrizione 00625090568, corrispondente al codice fiscale, nella persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX, nato a Roma il 24 settembre 1958 e domiciliato per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, in forza dei poteri a Lui conferiti dall’Assemblea dei Soci del 22 ottobre 2020, giusta copia conforme per estratto alla pagina 2015/102 dell’originale Libro delle Decisioni dei Soci, certificato dal Dottor Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Notaio in Anguillara Sabazia (RM), in data 30 ottobre 2020, repertorio n. 167, che in copia informatica certificata conforme all’originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si allega sub A).
“LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.” d’ora innanzi sarà indicata
come CONTRAENTE.
I Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche, idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di firma digitale io Segretario Generale sono certo,
premettono:
che “ROMA CAPITALE”, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento Tutela Ambientale (di seguito Dipartimento) n. QL/567 del 9 maggio 2019 e n. QL/656 del 29 maggio 2019,
conservate in atti, stabiliva di provvedere, mediante procedura aperta, all’affidamento dell’Accordo Quadro Triennale ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di manutenzione del verde orizzontale, suddiviso in otto lotti, per un valore massimo stimato, limitatamente al lotto n. 1, pari a € 2.198.042,38 (duemilionicentonovantottomilaquarantadue e centesimi trentotto), di cui € 2.093.271,77 (duemilioninovantatre- miladuecentosettantuno e centesimi settantasette) soggetti a ribasso ed € 104.770,61 (centoquattromilasettecentosettanta e centesimi sessantuno) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che a seguito della gara espletata nei giorni 23, 24, 25 luglio 2019,
23 settembre 2019, 3, 11, 16 ottobre 2019 e 18 novembre 2019, giusta verbale repertorio n. 13081, del 18 novembre 2019, che si allega sub B) e della formulazione della graduatoria, avvenuta nella seduta pubblica del 24 giugno 2020, giusta verbale prot. n. QG/19812, pari data, che si allega sub C), è stata proposta l’aggiudicazione al CONTRAENTE, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 89,724 (ottantanove e millesimi settecento- ventiquattro), offrendo il ribasso percentuale del 51,030% (cinquantuno e millesimi trenta per cento), indicando ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera pari ad € 855.000,00 (ottocentocinquanta- cinquemila e centesimi zero) e i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 5.000,00 (cinquemila e
centesimi zero);
che, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. QL/1230 del 13 agosto e n. QL/1368 del 16 settembre 2020 - conservate in atti - è stata disposta, limitatamente al lotto n. 1, l’aggiudicazione definitiva al CONTRAENTE, l’approvazione integrale delle soluzioni migliorative proposte dal CONTRAENTE medesimo e l’approvazione del nuovo Schema di Accordo Quadro e del nuovo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, integrati dalle suddette soluzioni migliorative ed è stato altresì rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto;
che, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamen- to, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del CONTRAENTE di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che, ad oggi, risulta decorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e dalle verifiche del Prefetto competente;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione
conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1
“ROMA CAPITALE”, come sopra rappresentato, stipula con il CONTRAENTE, che accetta, l’accordo quadro relativo al servizio indicato in premessa.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro, indicate nel relativo Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale saranno affidate al CONTRAENTE, che accetta e si obbliga ad eseguire sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Il presente contratto di accordo quadro relativo all’affidamento del servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, che in unico inserto si allegano sub D), regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed accettate dal
CONTRAENTE, costituiscono parte | integrante | del | presente |
contratto. | |||
Costituiscono, altresì, parte | integrante | del | presente |
contratto, in quanto in esso richiamati pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia vincolante tra
le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed accettati senza riserva alcuna, gli atti della gara, il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983, del quale il CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
ART. 2
Il servizio ha avuto inizio in data 23 settembre 2020, giusta verbale di consegna in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - prot. n. QL/67208 del 24 settembre 2020, conservato in atti e avrà una durata di trentasei mesi, giusta determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. QL/1230/2020 e n. QL/1368/2020, innanzi citate e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dal CONTRAENTE secondo le specifiche modalità individuate all’art. 2 dello Schema di Accordo Quadro che trovasi allegato sub D) al presente atto.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale
l’intero importo.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito
indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale
complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE, non venga raggiunto con gli appositi contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE medesimo, venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.
“ROMA CAPITALE” si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, e in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari a 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, “ROMA CAPITALE” si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale al completamento del servizio e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che il CONTRAENTE possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per
esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti, come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata all’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro, “ROMA CAPITALE” si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare al CONTRAENTE l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta, o parte di esso, anche con decorrenze o termini temporali diversi da quelli preventivati senza che il CONTRAENTE medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
ART. 3
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a “ROMA CAPITALE”, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi incluse le modificazioni soggettive di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non è dovuto da parte di “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE alcun corrispettivo.
Il CONTRAENTE si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi – comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti da “ROMA CAPITALE” e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da “ROMA CAPITALE” al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo di trentasei mesi, al netto del ribasso proposto, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
L’importo complessivo presunto del presente Accordo Quadro, successivamente alla sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi, è fissato, al netto del predetto ribasso e per il periodo innanzi indicato – giusta determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. QL/1230 del 13 agosto 2020 e QL/1368 del 16 settembre 2020 - innanzi citate – in € 1.025.075,19 (unmilione- venticinquemilasettantacinque e centesimi diciannove) oltre € 104.770,61 (centoquattromilasettecentosettanta e centesimi sessantuno) per oneri della sicurezza, per complessivi € 1.129.845,80 (unmilionecentoventinovemilaottocentoquaranta- cinque e centesimi ottanta), al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come
introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge
190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Il valore sopra indicato, che si affida con il presente accordo quadro, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e dalle prescrizioni contenute nello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto, senza che il CONTRAENTE possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi/listini/prezzi unitari posti a base del presente accordo quadro.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dal CONTRAENTE.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta, proposti dal CONTRAENTE ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
ART. 5
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
Il Codice identificativo gara (CIG) è 78872604DA.
Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza riserva alcuna al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub - contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi previsti dal “Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” - approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 - che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con l’accettazione del suddetto Protocollo di Integrità, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto nonché all’immediato incameramento della cauzione definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5% del valore del contratto.
L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici quali indicati dall’art. 121, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE dichiara di ben conoscere e accettare, parimenti conservato in atti presso il Dipartimento, “ROMA CAPITALE” si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario Generale rogante il presente atto, anche per mezzo dei propri Uffici, tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. Pertanto, in relazione agli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.
ART. 8
Il CONTRAENTE, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente accordo quadro, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la
polizza fidejussoria n. 05119691000371, prestata da CATTOLICA ASSICURAZIONI - Agenzia di Orte - in data 18 settembre 2020 e appendice del 29 ottobre 2020, nell’interesse del CONTRAENTE ed a favore di “ROMA CAPITALE”, fino alla concorrenza di € 370.860,80 (trecentosettantamilaottocentosessanta e centesimi ottanta), corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale dovuto – ridotto del 50 per cento e di un ulteriore 20 per cento - ex art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
La fidejussione prestata con la suddetta polizza, corredata dalle certificazioni di sistema di gestione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto, è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità indicate nell’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro che trovasi allegato sub D) al presente atto.
Il CONTRAENTE, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi.
Il CONTRAENTE, ai sensi di quanto indicato dall’art. 15 dello Schema di Accordo Quadro e dalla nota del Dipartimento prot. n. QL/71345 del giorno 8 ottobre 2020, ha costituito le garanzie
assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la copertura dei danni con la polizza di assicurazione n. 05119693000039, prestata da CATTOLICA ASSICURAZIONI –
Agenzia Orte - con decorrenza dal 23 settembre 2020 al 23 marzo 2024, conservata in atti presso il Dipartimento medesimo.
ART. 9
Gli eventuali contratti applicativi saranno sottoscritti da “ROMA CAPITALE” secondo la periodicità e i termini di inizio e fine indicativamente individuati all’art. 4 dello Schema di Accordo Quadro che trovasi allegato sub D) al presente atto.
Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C., la singola struttura Capitolina interessata procederà a richiedere l’emissione di un nuovo CIG (CIG derivato).
Il Cig derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Il servizio sarà affidato al CONTRAENTE con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti a cura del Dirigente competente di Roma Capitale con scrittura privata non autenticata, registrata in caso d’uso ai sensi della normativa vigente.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le
seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
c. le prestazioni principali e secondarie, ove ricorrenti
costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto del singolo contratto applicativo con indicazione delle quote riferite al servizio ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del D.U.V.R.I. a base di gara o D.U.V.R.I.-quadro;
f. termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le
penalità;
g. il termine per l’emissione del certificato di verifica di conformità/dell’attestazione di regolare esecuzione;
h. i documenti previsti per la sicurezza (il D.U.V.R.I. esecutivo del singolo contratto applicativo).
Il Responsabile Unico del Procedimento nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il CONTRAENTE risponderà verso “ROMA CAPITALE” del risultato sopra indicato rimanendo obbligato in caso di non
perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a “ROMA CAPITALE”, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Il CONTRAENTE riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 10
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 11
Per ogni controversia derivante dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Roma.
ART. 12
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del CONTRAENTE, derivanti dal presente contratto di accordo quadro e dagli eventuali contratti applicativi si procederà
all’applicazione delle penali secondo le modalità e gli importi indicati all’art. 8 dello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999 e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei contratti.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la
risoluzione dell’accordo quadro.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti articoli contenuti nello Schema di Accordo Quadro, che trovasi allegato sub D) al presente atto, portante:
art. 15 “Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo”, comma 1 (esonero da responsabiltà di Roma Capitale in caso di infortuni e danni arrecati alle persone ed alle cose, di Roma Capitale e dei terzi qualunque ne sia la natura o la causa); comma 2 (esonero da responsabilità di Roma Capitale per le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi);
art. 24 “Recesso dal contratto”, comma 1 (facoltà di Roma
Capitale di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro).
ART. 13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in pagine venti e viene letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore
10 e minuti 00 circa, nelle suddette qualità come appresso mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me Segretario Generale, è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.
Immediatamente dopo di ciò io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti suddette.
Firmato digitalmente da: Dott. Xxxxxx De Xxxxxxxxxx
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx