CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Milano (CAP 20122) Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00 CF 04724150968, in persona sig. _, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in forza di _ (di seguito “Locatrice”)
E
(di seguito la “Conduttrice”)
PREMESSO CHE
A. Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito “Fondazione IRCCS” è proprietaria dell’immobile, comprensivo di impianti, servizi e pertinenze, sito in Morimondo, xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, individuato catastalmente al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 23, particella 79 sub 18 cat C3, particella 82 sub 701 cat A3, particella 95 sub 703 cat C1 è meglio descritto nell’Allegato A. (di seguito “Immobile”);
B. Fondazione IRCCS, con n. del / / , ha dato mandato a Fondazione Sviluppo Cà Granda (di seguito “Fondazione Sviluppo”) ad esperire la procedura di bando pubblico per l’assegnazione in locazione dell’Immobile;
C. Fondazione Sviluppo, in data _/ / ha indetto bando pubblico per l’assegnazione in locazione dell’Immobile (di seguito il “Bando”);
D. ha presentato in data / / offerta per l’aggiudicazione del bando pubblico di cui al punto precedente (di seguito “Offerta”);
E. In data / / , l’Immobile è stato aggiudicato a ;
F. Le Parti, in considerazione delle Premesse, del Bando nonché delle dichiarazioni e degli obblighi di cui all’Offerta - che si considerano parte essenziale e determinante nella formazione della volontà delle Parti - intendono sottoscrivere il presente contratto di locazione alle seguenti condizioni e termini (di seguito il “Contratto”).
La Conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica dell’Immobile.
1. OGGETTO
La Locatrice concede in locazione alla Conduttrice, che a tale titolo accetta, l’Immobile.
Si allega planimetria che individua con contorni in color rosso le unità immobiliari locate. La planimetria ha il solo scopo di individuare gli spazi e non è vincolante relativamente alle misure.
L’Immobile viene locato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, in atto legalmente esistenti e praticate e non prescritte per non uso ventennale, così come la Locatrice possiede ed ha diritto di possedere.
2. USO CONTRATTUALE
L'Immobile dovrà essere adibito dalla Conduttrice ad uso commerciale. Una parte dell’Immobile, come meglio individuata con contorni in colore blu nella planimetria allegata, è destinata ad uso abitazione in quanto strettamente connessa e strumentale all’esercizio dell’attività commerciale. E’ fatto espresso divieto alla Conduttrice di adibire l’Immobile ad uso diverso da quello pattuito, rimanendo inteso che la violazione del presente patto consentirà alla Locatrice di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 c.c..
La Conduttrice è tenuta al rispetto della normativa vigente per l’uso pattuito, pena la
risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ., manlevando espressamente a tal fine la Locatrice da ogni qualsiasi pretesa avanzata da chiunque relativa e/o conseguente al detto utilizzo.
3. STATO DELL’IMMOBILE
L’Immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico della Conduttrice la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza e le relative spese occorrenti per l’uso.
La Conduttrice dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in buono stato locativo, compresi gli impianti esistenti, salvo quando previsto al successivo articolo 11, ed adatto all’uso contrattualmente previsto. La Conduttrice dichiara, pertanto, di esonerare la Locatrice da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative.
4. CONOSCENZA ED OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
La Conduttrice dichiara di conoscere e si impegna ad osservare le norme relative all'esercizio delle attività attuate nell’Immobile ed esonera e manleva la Locatrice da ogni responsabilità di carattere civile, penale ed amministrativo che ne potesse derivare dall'esercizio di dette attività. Si intende che ogni adempimento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, esercizio corretto degli scarichi/depurazione delle acque, stoccaggio, trasporto, smaltimento rifiuti di qualsiasi genere, rispetto della normativa regolante l'inquinamento ed i rumori, sono a carico della Conduttrice, con riferimento anche alle disposizioni e leggi che venissero in futuro emanate.
La Conduttrice si munirà, a termine di legge, a sua cura e spese di tutte le autorizzazioni, permessi, concessioni e licenze relative all'attività che svolgerà nel locale ottenuto in locazione, pertanto la Conduttrice non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per il
mancato ottenimento delle autorizzazioni/licenze/concessioni occorrenti per l’uso.
5. DURATA DELLA LOCAZIONE
La Locazione avrà una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal _/_/ e prenderà termine il _/_/ .
Alla scadenza il Contratto si rinnoverà tacitamente agli stessi termini e condizioni, per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni, salvo disdetta da comunicarsi a cura di una delle Parti all’altra, con un preavviso di 12 mesi, a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. CANONE
Il canone annuo di locazione è stato pattuito in Euro ( ), da corrispondersi in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. Nella determinazione dell’importo che la Conduttrice deve corrispondere a titolo di canone si è tenuto conto delle obbligazioni poste a carico della Conduttrice, tra cui quelle di cui al successivo art.11.
L’eventuale rateo del primo trimestre verrà corrisposto in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
Il canone annuo di locazione sarà aggiornato in aumento di anno in anno – senza necessità di apposita richiesta della Locatrice – in misura pari al 100% delle variazioni percentuali del costo della vita accertate e pubblicate dall’ISTAT, relative all’ultimo anno anteriore a ciascun aggiornamento.
Il pagamento del canone dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dalla Locatrice e con valuta data fissa il giorno in cui il pagamento diviene esigibile.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1193 c.c., la Locatrice avrà diritto di imputare qualsiasi pagamento al più antico tra i debiti della Conduttrice.
La Conduttrice non potrà (adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere) ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori.
La Conduttrice dichiara di aver valutato appieno l’ammontare del canone, e rinuncia sin d’ora a far valere nei confronti della Locatrice qualsiasi diritto od azione possa derivare dall’art. 1467 c.c..
7. ONERI ACCESSORI
Sono a carico della Conduttrice le spese relative agli oneri accessori ivi inclusi quelli definiti dall’Art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Il pagamento degli oneri accessori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Le utenze saranno richieste a nome della Conduttrice a cure e spese di quest’ultima.
La Conduttrice si impegna altresì ad assolvere tutte le tasse e i tributi afferenti l’attività svolta nell’Immobile, o a rimborsare la Locatrice di quanto della stessa eventualmente pagato in luogo della Conduttrice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.
8. PROVA DEI PAGAMENTI ED ARRETRATI
La prova del pagamento del canone e degli oneri accessori potrà essere fornita esclusivamente mediante l’eventuale ricevuta emessa dalla Locatrice o, nell'ipotesi in cui sia previsto, mediante copia del bonifico trasmesso dalla banca che esegue il pagamento per conto della Conduttrice.
In caso di ritardo nel pagamento del canone o degli oneri accessori, la Conduttrice sarà tenuta a corrispondere sugli importi e per il tempo del ritardo, interessi moratori pari all’interesse legale per ogni giorno di ritardo.
Senza pregiudizio di quanto sopra, la Conduttrice rimborserà alla Locatrice tutti i costi e le spese sostenute per il recupero degli arretrati di canone e degli oneri accessori, comprese le relative spese legali.
9 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente Contratto, la Conduttrice versa alla Locatrice una somma di Euro ( ), pari a 12 mensilità del Canone. Il
deposito cauzionale come sopra costituito e gli interessi maturati saranno restituiti al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’Immobile e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito o sostituito nel corso della locazione mediante consegna alla Locatrice di fideiussione bancaria a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, senza beneficio della preventiva escussione, per un importo pari a 12 mensilità del canone, con validità non inferiore a 13 (tredici) anni dalla decorrenza del Contratto. La fideiussione dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito nazionale.
La Locatrice è autorizzata ad incamerare il deposito cauzionale o escutere la fideiussione sia in conto dei danni riscontrati nell’Immobile all’atto della riconsegna, sia in dipendenza di ogni eventuale credito maturatosi in virtù del Contratto, con diritto di imputazione a proprio giudizio senza formalità né preavviso.
10. CUSTODIA
La Conduttrice si assume l’obbligo: i) di custodire e conservare sia l’Immobile sia quant’altro verrà successivamente realizzato nello stesso Immobile, con la maggior cura e diligenza; ii) di usare lo stesso come un buon padre di famiglia, e iii) di riconsegnarlo alla Locatrice alla scadenza del Contratto in buono stato di conservazione.
A decorrere dalla data di inizio del Contratto la Conduttrice sarà costituita custode dell’Immobile esonerando la Locatrice da ogni responsabilità, onere, spesa o costo, per danni diretti o indiretti che potessero derivare all’Immobile, a persone e/o cose (ivi compresi soggetti terzi), da qualsiasi causa, anche da atto doloso o colposo proprio o di terzi, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni per tentato o consumato furto.
11. MANUTENZIONI
Entro 3 mesi dalla decorrenza del presente Contratto, la Conduttrice porrà in essere, in
conformità alla normativa vigente, le opere come descritte nel Capitolato Opere Abitazione (Allegato C). Entro i successivi 3 mesi, la Conduttrice consegnerà alla Locatrice le dichiarazioni e/o i certificati di conformità degli impianti e delle opere realizzate, ivi comprese quelle in materia di smaltimento dei rifiuti.
La mancata esecuzione a regola d’arte, delle opere di cui sopra, comprensiva della mancata consegna delle certificazioni di conformità nei tempi indicati, consentirà alla Locatrice di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 c.c..
A garanzia dell’obbligo di eseguire le opere di cui all’Allegato C, nei termini ivi previsti, comprensivi delle dichiarazioni e/o certificazioni di conformità, la Conduttrice consegna alla Locatrice in data odierna fideiussione bancaria di importo pari ad € 16.900 (sedicimilanovecento/00), a prima richiesta, rimossa ogni eccezione, avente scadenza non inferiore a un anno dalla decorrenza del contratto, rilasciata da primario istituto di credito. La predetta garanzia sarà restituita in caso di corretta esecuzione delle opere di cui sopra nei termini indicati.
In deroga agli articoli 1576 e 1609 c.c. sia le opere di manutenzione ordinaria, ivi comprese quelle dovute ad adeguare e/o mantenere l’Immobile per l’uso contrattuale pattuito, nonché, quelle di manutenzione straordinaria inerenti all’Immobile saranno a carico della Conduttrice; si intendono quali opere a carico della Conduttrice, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le riparazioni inerenti gli impianti idraulici, elettrici, sanitari, termici, le verniciature di porte, stipiti, finestre, insegne e vetrine, nonché la riparazione necessaria per il funzionamento delle serrande e delle persiane; gli interventi alle serrature (compresa la sostituzione delle chiavi), ai cardini e cerniere degli infissi, ai pavimenti e ai rivestimenti, alla superficie dei muri e dei soffitti, all’imbiancatura dei locali ecc.. A pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., la Conduttrice dovrà produrre alla Locatrice entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di conformità ed i titoli edilizi
delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti.
La Conduttrice si impegna inoltre ad eseguire, a sue esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanande norme tecnico - igienico - sanitarie e di sicurezza sul lavoro in relazione all’attività esercitata presso l’Immobile, previa autorizzazione della Locatrice. A pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., la Conduttrice dovrà produrre alla Locatrice entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di conformità ed i titoli edilizi delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti.
La Conduttrice si impegna a provvedere a tutte le riparazioni necessarie che le competono ai sensi del presente Contratto, al fine di mantenere l’Immobile in conformità con quanto richiesto dalle coperture assicurative e dalla normativa applicabile ed in condizioni di servire all’uso cui è destinato.
La Conduttrice assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali per quanto possa derivare dalla esecuzione di opere di manutenzione interessanti l’Immobile e per danni che possano derivare per effetto dell’esecuzione di dette opere sia ai beni che compongono l’Immobile, sia alla proprietà di terzi, sia a persone e cose, impegnandosi a tenere manlevata la Locatrice da qualsiasi responsabilità, onere, spesa e costo.
La Conduttrice rinuncia a far valere nei confronti della Locatrice qualsiasi pretesa che possa derivare dall’art. 1584 c.c., ove applicabile.
12. MODIFICHE MIGLIORIE ED ADDIZIONI
La Conduttrice, a fronte di richiesta scritta con allegato il relativo progetto e previo assenso scritto della Locatrice, potrà apportare, sotto la propria responsabilità e con oneri e spese integralmente a proprio carico, modifiche, migliorie ed addizioni all’Immobile nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti. Le Parti convengono sin d'ora che l'assenso è negato ove le opere: (i) abbiano l’effetto di pregiudicare la statica dell’Immobile; (ii) siano
volte a modificare la destinazione dell’uso dell’Immobile; (iii) abbiano l’effetto di pregiudicare i diritti e le aspettative della Locatrice nascenti dal presente Contratto o dalla normativa applicabile; (iv) comportino una riduzione del valore dell’Immobile; (v) abbiano l’effetto di pregiudicare diritti di terzi.
Nel caso di violazione da parte della Conduttrice della disposizione che precede, la Locatrice avrà il diritto di chiedere ed ottenere l’immediata rimessa in pristino a cura e spese della Conduttrice, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Locatrice per effetto di tale violazione.
In ogni caso di modifiche / migliorie, queste resteranno al termine della locazione acquisite dalla Locatrice, anche se autorizzate, senza nessun obbligo per la stessa al rimborso di spese o alla corresponsione di indennità.
In ogni caso di addizioni, queste resteranno al termine della locazione acquisite dalla Locatrice, anche se autorizzate, senza alcun obbligo per la Locatrice stessa al rimborso di spese o alla corresponsione di indennità; rimane espressamente escluso il diritto della Conduttrice di asportare le addizioni al termine della locazione.
La Conduttrice si obbliga ad effettuare a propria cura, spese e responsabilità tutti i lavori che - nel corso della locazione - saranno necessari al fine di mantenere l’Immobile in condizione di servire l’uso cui è destinato.
La Conduttrice si assumerà tutte le responsabilità, sia civili che penali, per quanto possa derivare dalla esecuzione di opere interessanti l’Immobile e per i danni che possono derivare per effetto dell’esecuzione di dette opere sia all’Immobile, sia ai beni che compongono l’Immobile sia alla proprietà di terzi, sia persone e cose, impegnandosi la Conduttrice a tenere manlevata la Locatrice da qualsiasi responsabilità, onere, spesa e costo.
Alla cessazione del Contratto la Locatrice in alternativa a quanto sopra previsto potrà chiedere - per quanto concerne le modifiche, le migliorie e le addizioni, anche se autorizzate
dalla Locatrice, - la rimessione in pristino dell’Immobile.
13.DIRITTO DI VISITA
La Conduttrice si obbliga a lasciar visitare l’Immobile alla Locatrice, nonché a coloro che aspirassero a prenderlo in locazione o ad acquistarlo in data e orario da convenire preventivamente con la Conduttrice stessa.
14. ASSICURAZIONI
La Conduttrice si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a consegnare alla Locatrice, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le seguenti polizze (di seguito, congiuntamente, le “Polizze”):
- Polizza RCT/O a garanzia delle attività svolte dalla Conduttrice, con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) estesa alla responsabilità civile del fabbricato sempre con massimale di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e con assicurato addizionale la Locatrice e Fondazione Sviluppo Ca’ Granda;
- Polizza Incendio con garanzia “Fabbricato” per un valore assicurato non inferiore a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); garanzia “Ricorso Terzi” con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) così come la copertura del rischio per il mancato godimento totale e/o parziale della cosa locata.
La Conduttrice si impegna ad assicurare le proprie installazioni, i mobili e le merci contro i rischi dell’incendio ed eventi speciali, esplosioni e danni derivanti da perdite d’acqua condotta e danni d’acqua.
Le Polizze dovranno prevedere la rinunzia alla rivalsa della società assicuratrice nei confronti della Locatrice, fatto salvo il caso di dolo, ed i relativi testi dovranno essere approvati dalla Locatrice.
La Conduttrice si impegna a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto le coperture
assicurative sopra indicate e a corrispondere i relativi premi, impegnandosi a trasmettere annualmente alla Locatrice copia della quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a comprova del rinnovo.
Il massimale delle Polizze dovrà essere proporzionalmente adeguato in presenza di significative variazioni di rischio, fermo restando che non può comportare assunzione di responsabilità alcuna per la Locatrice.
15.ESONERO DA RESPONSABILITA’
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, la Conduttrice dichiara di esonerare e tenere indenne la Locatrice da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, conseguente o comunque connessa all’attività svolta nell’Immobile, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto proprio e/o di terzi e segnatamente per furti e per danni derivanti da scarsità o mancanza di acqua o di energia elettrica. Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla Locatrice (per furti, incendi o altro) in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà della Conduttrice immessi nell’Immobile e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che la Conduttrice dovesse risentire in conseguenza della predetta situazione.
Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la Conduttrice dichiara di rinunziare a tutti i ricorsi e/o rivalse contro la Locatrice per tutti i danni ivi inclusi il lucro cessante e in particolare nei seguenti casi : (a) in caso di danni per incendio, furto, perdite d’acqua, umidità o di altre circostanze che colpiscono i beni della Conduttrice o quelli dalla stessa installati, (b) in caso di furto o altre azioni delittuose commesse nell’Immobile, per i quali la Locatrice non si assume obbligo di sorveglianza, (c) in caso di forniture di fluidi della rete di estinzione automatica d’incendio, del sistema di condizionamento e ricambio d’aria; (d) in caso di distruzione totale o parziale dell’Immobile.
16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE
E’ fatto, sin d’ora, divieto alla Conduttrice di sublocare l’Immobile, di concedere a qualsivoglia titolo e/o causa in tutto o in parte l’Immobile o di cedere il Contratto a qualsiasi titolo, anche gratuitamente a terzi, senza il preventivo assenso scritto della Locatrice.
La Conduttrice riconosce che la Locatrice sottoscrive il presente contratto di locazione esclusivamente in considerazione del tipo di società, delle persone dei soci, della misura della loro partecipazione, dei poteri degli amministratori e della persona che ha legale rappresentanza; le parti convengono, pertanto, che qualsiasi mutamento, in questi elementi essenziali, anche in uno solo di essi, viene considerato quale cessione del contratto.
17. RITARDO NELLA RICONSEGNA – PENALE
Qualora alla scadenza o comunque alla data di risoluzione anche anticipata, per qualsivoglia motivo o causa, del Contratto, la Conduttrice non dovesse restituire e riconsegnare alla Locatrice l’Immobile o parte di esso, la stessa dovrà corrispondere alla Locatrice una somma pari al doppio del canone di locazione vigente, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso espressamente il maggior danno.
18. CESSIONE DEI CREDITI
La Conduttrice acconsente che i crediti nascenti dal Contratto siano ceduti a terzi. La cessione diverrà efficace nei confronti della Conduttrice per effetto della notifica della cessione della stessa. La cessione di crediti comporterà il trasferimento in capo al cessionario delle garanzie accessorie ai crediti stessi. La Conduttrice si impegna a confermare per iscritto al cessionario che la cessione dei crediti e divenuta efficace nei confronti della Conduttrice stessa.
La Conduttrice potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili alla Locatrice.
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 del presente contratto costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., clausola
risolutiva espressa di diritto dello stesso; così pure il mancato pagamento totale o parziale di una sola rata del canone, o delle spese accessorie e di registrazione. La risoluzione sarà immediatamente operante dal giorno stesso della data di ricezione della Raccomandata R.R. ovvero della comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), mediante la quale si contesta la infrazione. In tale eventualità la Conduttrice sarà tenuta alla riconsegna immediata del bene oggetto del presente contratto senza poter opporre eccezioni od azioni di alcun genere che dovranno essere eventualmente formulate e/o esperite in apposita e competente sede.
20. COMUNICAZIONI
La Conduttrice, per ogni effetto dipendente dal presente contratto ed anche ai fini della competenza giudiziale, elegge domicilio, a norma dell'art. 47 del Codice Civile, nell'Immobile, e, per il caso in cui in seguito non lo occupasse, o detenga, elegge, ora per allora, il proprio domicilio presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile.
21. RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa riferimento e si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile nonché le disposizioni della L.392/1978 ove applicabili.
22. SPESE ED IMPOSTA
Le spese di bollo e di registro relative al presente Contratto sono poste a carico della Conduttrice. I relativi adempimenti e formalità saranno esperiti dalla Conduttrice.
23. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.
Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo avente lo stesso oggetto intercorso tra le Parti.
Si allegano al Contratto:
Allegato A – Planimetria;
Allegato B – Attestato di Prestazione Energetica. Allegato C – Capitolato Opere Abitazione
Letto, approvato e sottoscritto. Milano, li
Il sottoscritto dichiara di aver letto e perfettamente compreso nonché di approvare - ai sensi dell'art.1341 e seguenti del C. C. gli articoli:
6) Canone; 7) Oneri accessori; 8) Prova dei pagamenti ed arretrati; 11) Manutenzioni; 12) Modifiche Migliorie ed Addizioni; 14) Assicurazioni; 15) Esonero da responsabilità; 16) Cessione del contratto e sublocazione; 17) Ritardo nella riconsegna – Penale; 19) Clausola risolutiva espressa; 22) Spese ed imposta.
Milano, lì