2020-X/4.24
Anno _2020 Tit. X Cl. 4
Fasc.
2020-X/4.24
N. Allegati
_0
Rif.
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, alla società Sistemi hardware e software tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, per la fornitura della licenza e dei diritti di accesso al servizio in abbonamento SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds® per la durata di 60 mesi per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Insubria. CIG Z2C2D9C783
IL DIRETTORE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede tra le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, lo svolgimento da parte delle Istituzioni universitarie di attività didattiche con modalità a distanza;
- con la nota MUR del 4 maggio 2020, n. 798, sono state fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
- il DM del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 maggio 2020, n. 81, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2020 al n. 1353, ha previsto la destinazione di una parte delle risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature al cofinanziamento dei programmi d’intervento
Xxx Xxxxxxxxx,00 – 00000 Xxxx (XX) – Italia Tel. x00 000 000 0000 – Fax x00 000 000 0000
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Chiaramente Insubria!
delle Istituzioni universitarie statali attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software;
- il Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC è responsabile dei servizi informativi, di telecomunicazione, e comunicazione dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Organi di governo, provvede alla loro gestione, manutenzione ed evoluzione. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento di funzionamento è inoltre responsabile del rispetto della protezione dei dati personali e della sicurezza dei dati secondo la normativa vigente e nei termini stabiliti dai Regolamenti d’Ateneo;
- l’Ateneo, con Decreto Rettorale del 17 giugno 2020, n. 416 ha approvato il Piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, che prevede fra le varie attività, l’implementazione di servizi di navigazione sicura con filtri DNS Firewall sulla Rete Dati di Ateneo e in particolare sulle reti di accesso utilizzate per la didattica, quali laboratori informatici, postazioni informatizzate d’aula e reti di accesso wifi;
- l’attuale scenario legato alle minacce Cyber, anche a fronte del massivo ricorso al lavoro a distanza e alla didattica a distanza, vede un intensificarsi degli attacchi che sfruttano nomi di domini compromessi o creati intenzionalmente dai criminali per veicolare in rete le loro minacce, l’ampio ricorso al lavoro agile ed alla didattica a distanza comportano inoltre una più frequente presenza sulle reti aziendali di dispositivi personali (BYOD) sui quali non è possibile installare agenti di controllo a bordo, le soluzioni DNS firewall permettono di implementare protezioni a livello di rete senza la necessità di avere accesso al client con il vantaggio di essere efficaci su tutti i client connessi alla rete di accesso dell’Ateneo, per questo si rende necessario mantenere attivo un servizio DNS firewall sulla rete Dati di Ateneo;
- la Rete Dati di Ateneo attualmente implementa una infrastruttura di protezione sulla risoluzione dei nomi DNS, comunemente denominata DNS Firewall, basata su 2 appliance prodotta da Infoblox; tali appliance hanno terminato il loro
ciclo vitale e nel mese di novembre 2020 termineranno i vigenti contratti di manutenzione e i correlati abbonamenti per l’accesso agli aggiornamenti delle liste degli URL malevoli (feed); gli attuali apparati sono divenuti obsoleti con pregiudizio per l’affidabilità e significativo degrado delle prestazioni, l’efficacia del sistema di protezione è fortemente condizionata dalla tempestività con cui le liste dei siti malevoli vengono mantenute aggiornate, si rende quindi necessario provvedere alla sostituzione dei sistemi attualmente in uso per garantire l’affidabilità, la funzionalità e la capacità di supportare il maggior fabbisogno di connettività;
- il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, nella seduta del 9 settembre 2019, ha approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per il biennio 2020-2021 relativo ai fabbisogni del Centro, in cui è previsto il rinnovo dell’attuale infrastruttura DNS Firewall realizzata con apparati Infoblox;
- come risulta dall’istruttoria, condotta dal RUP ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e acquisita agli atti del Centro, è stata identificata come idonea ed economicamente conveniente, la soluzione DNS Firewall realizzata attraverso le funzionalità del Software Open Source Bind in ambiente operativo Linux, con utilizzo dei servizi DNS Firewall Threat Feeds di SpamHaus per implementare il filtri per gli URL malevoli, la sottoscrizione del servizio DNS Firewall Threat Feeds di SpamHaus permette la ricezione tempestiva dei feed relativi agli URL malevoli;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 516, prevede che la possibilità di procedere ad acquisti autonomi qualora il bene o servizio non sia disponibile tramite Convenzioni o Accordi Quadro Consip o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 36 comma 2, lettera a) che prevede la possibilità, per le amministrazioni di procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto;
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 2016, n.2 con la quale si forniscono le prime indicazioni in merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015,
n.208 (Legge di stabilità 2016)”;
Visto il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015,
n.208 (Legge di stabilità 2016);
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID n.1 del 14 giugno 2019 recante “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali” e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 art. 1, comma 418, la quale modifica il comma 512 della L.208/2015 sostituendo le parole: “tramite Consip SpA” con “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip […]”;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;
Vista, la Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che specificano che:
- nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” e considerato che il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;
- nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
- nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
- nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012) Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, che prevede tra le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento da parte delle Istituzioni universitarie di attività didattiche con modalità a distanza;
Vista la nota ministeriale del 4 maggio 2020, n. 798, con la quale sono state fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo;
Visto il DM del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 maggio 2020, n. 81, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2020 al n. 1353, che ha previsto la destinazione di una parte delle risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature al cofinanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni universitarie statali attuati nel corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi
compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software;
Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, artt. 14 e 15;
Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità, parte 7.2; Richiamato il Decreto del Rettore 17 giugno 2020, n 416 con cui è stato approvato il Piano di potenziamento delle infrastrutture digitali e i programmi di intervento finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per l’Ateneo;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 937 con cui è stato nominato RUP per il rinnovo dell’infrastruttura DNS Firewall l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti norme: art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Piano Nazionale Anticorruzione vigente, Linee Guida Anac
n.15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.494 del 5 giugno 2019 e Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Università degli Studi dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020;
Accertato che al momento dell'insorgenza dell'esigenza non erano attive Convenzioni o Accordi quadro CONSIP tramite le quali era possibile acquisire la licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ®;
Preso atto che, come risulta dall’istruttoria condotta dal RUP ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e acquisita agli atti del Centro, sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, all’iniziativa “BENI-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, l’unica azienda che risulta offrire a catalogo la fornitura della licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ® sino a 25.000 utenti per la durata di 60 mesi, è l’impresa Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx (XX), PIVA 07393280016, per un importo pari a 9.200,00 € IVA esclusa;
Preso atto che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta in quanto propone in linea con i prezzi di mercato e inoltre ha offerto uno
scontro del 20% rispetto al listino di sottoscrizione annuale per la formula di sottoscrizione a 60 mesi (pari al ciclo di vita dell’infrastruttura tecnologica);
Accertato che il Centro interdipartimentale di servizi Sistemi Informativi e Comunicazione- SIC non abbia già affidato contratti per forniture analoghe alla società Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx (XX), PIVA 07393280016;
Ritenuto opportuno, trattandosi di un affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, istruire apposita Trattativa Diretta per un importo a base d’asta pari a 9.200,00 € IVA esclusa, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, con la società Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx (XX), PIVA 07393280016, al fine di garantire il rinnovo del servizio con la nuova tecnologia SpamHaus entro la scadenza dell’attuale contratto (20 novembre 2020) per assicurare la sicurezza dei servizi di connettività della rete dati di Ateneo;
Preso atto dei contenuti essenziali della fornitura descritti nel capitolato speciale d’appalto predisposto dal RUP e conservato agli atti con protocollo 496 del 9 luglio 2020;
Accertato che, in risposta alla Trattativa Diretta RTD 1346837, entro il termine di presentazione fissato, è pervenuta l’offerta dell’impresa Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx (XX), PIVA 07393280016, per un importo di 9.200,00 € IVA esclusa, in particolare:
Codice articolo fornitore | Nome commerciale | Prezzo | Quantità | Totale |
DNSFW | SPAMHAUS Multi-year Agreement (5 years) | 9.200,00 € | 1 | 9.200,00 € |
Considerato che, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, trattandosi di appalto inferiore a € 40.000 non è necessaria la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto; Considerato che la verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007 ha avuto esito positivo, non risultano annotazioni riservate nella banca dati degli operatori economici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC , le verifiche ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul sistema informativo dell’anagrafe tributaria hanno avuto
esito positivo così come le verifiche dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative;
Accertato che l’importo per la fornitura di n. 1 licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ® sino a 25.000 utenti per la durata di 60 mesi, è pari a un importo complessivo di € 9.200,00 oltre IVA; Preso atto che l’importo di 9.200,00 € IVA esclusa, per la fornitura di n. 1 licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ® sino a
25.000 utenti per la durata di 60 mesi, è stato ritenuto congruo dal RUP;
Accertata la disponibilità finanziaria sul Budget esercizio 2020 del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC sull’Unità Analitica UA.00.61.02 “Servizio Telecomunicazioni” alla voce COAN CA.04.40.04.02 “Acquisto software per PC (spesati nell'anno)” Scheda di budget 1408, dettaglio 21210 per un importo di € 11.224,00 IVA compresa; Considerato opportuno provvedere all’acquisto di n. 1 (una) licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ® sino a 25.000 utenti per la durata di 60 mesi, al fine di implementare il servizio DNS Firewall in ambiente software Open Source BIND con utilizzo del sistema operativo Open Source Linux, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, per garantire continuità dei servizi di navigazione sicura con filtri DNS Firewall sulla Rete Dati di Ateneo e in particolare sulle reti di accesso utilizzate per la didattica, così da rispondere alle mutate esigenze didattiche determinate dalla necessità di far fronte all’emergenza COVID-19
DECRETA
1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, all’impresa Sistemi Hardware e Software Spa con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 x Xxxxxx (XX), PIVA 07393280016, della fornitura di n. 1 (una) licenza SpamHaus DNS Firewall Threat Feeds ® sino a 25.000 utenti per la durata di 60 mesi per un importo di € 11.224,00 IVA inclusa;
2. di imputare la spesa di € 11.224,00 IVA inclusa sul budget esercizio 2020 del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi Informativi e Comunicazione – SIC Unità Analitica UA.00.61.02
“Servizio Telecomunicazioni” alla voce COAN CA.04.40.04.02 “Acquisto software per PC (spesati nell'anno)” Scheda di budget 1408, dettaglio 21210, che trova adeguata copertura finanziaria;
3. di incaricare il Segretario Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei decreti del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e Comunicazione – SIC;
Varese, data firma digitale
Bezzi
Il Direttore
Dott.ssa Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente)