SOMMARIO
SOMMARIO
TITOLO I. | 4 | |
POTESTA’ | REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO | 4 |
Art 1. | Norme regolatrici | 4 |
Art 2. | Definizioni | 4 |
Art 3. | Responsabile Esecuzione Contratto | 4 |
Art 4. | Funzioni e compiti del Responsabile Esecuzione Contratto | 4 |
Art 5. | Rappresentanza dell’Appaltatore | 5 |
Art 6. | Comunicazioni | 5 |
TITOLO II. | 5 |
CONTRATTO 5
Art 7. Indicazioni generali 5
Art 8. Stipulazione e risoluzione per mancata sottoscrizione 6
Art 9. Cauzioni. 6
Art 10. Diritti sulla cauzione definitiva 7
Art 11. Norme sulla trasparenza flussi finanziari 7
Art 12. Spese contrattuali e oneri fiscali 8
TITOLO III. 8
CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 8
Art 13. Corrispettivi 8
Art 14. Revisione, adeguamento prezzi 8
Art 15. Determinazione nuovi prezzi 9
TITOLO IV. 9
ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PARTE GENERALE 9
CAPO I. Oneri a Carico dell’Appaltatore 9
Art 16. Tutela dell’ambiente 9
Art 17. Obblighi dell’Appaltatore 10
Art 18. Rispetto D.Lgs. 81/2008 10
Art 19. Obblighi del personale addetto alla fornitura 11
Art 20. Riservatezza 11
CAPO II. Esecuzione della fornitura e vicende collegate 11
Art 21. Consegna della fornitura 11
Art 22. Ordini di acquisto 12
Art 23. Materiali d’uso, attrezzature e macchinari 12
Art 24. Rifiuto della fornitura 12
Art 25. Aumenti o diminuzioni 12
Art 26. Termine di ultimazione e Differimenti Temporali 13
Art 27. Proroghe 13
Art 28. Controlli e vigilanza 13
Art 29. Sinistri alle persone e danni 13
Art 30. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 00
XXXX XXX. Subappalto 14
Art 31. Subappalto 14
TITOLO X. 00
XXXXXXXXXXX 14
Art 32. Presentazione fatture – Modalità e termini di pagamento 14
Art 33. Recupero crediti – Compensazione 14
Art 34. Sospensione pagamenti 15
Art 35. Ritardo nei pagamenti 15
Art 36. Incedibilità dei crediti 15
TITOLO VI. 15
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO 15
Art 37. Verifiche e Collaudo 15
Art 38. Garanzia 15
Art 39. Difetti 15
Art 40. Restituzione della cauzione 16
TITOLO VII. 16
PENALI 16
Art 41. Penali 16
Art 42. Applicazione delle penali 16
TITOLO VIII. 16
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 16
Art 43. Recesso 16
Art 44. Cause di risoluzione di diritto e inadempimenti 17
Art 45. Disciplina della risoluzione 17
TITOLO IX. 18
DISPOSIZIONI DIVERSE 18
Art 46. Ulteriori danni e vizi occulti 18
Art 47. Domicilio 18
Art 48. Controversie 18
Art 49. Norme Finali 18
TITOLO I.
POTESTA’ REGOLAMENTARE DEFINIZIONI E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art 1. Norme regolatrici
Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento si applicano e disciplinano i contratti di appalto forniture di Publiacqua S.p.A. il cui ambito operativo obbligatorio viene definito dall’art. 206 parte III D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Le prescrizioni particolari relative ai singoli contratti sono contenute nei Capitolati Speciali Tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparati e nei contratti. I rapporti contrattuali tra Publiacqua S.p.A. e Appaltatore sono regolati:
❖ dalle norme nazionali applicabili ai settori speciali;
❖ dalle clausole contenute nella lettera di xxxxxx, nel bando di gara;
❖ dalle clausole contrattuali;
❖ dalle clausole di cui al presente Capitolato Generale e nel Capitolato Speciale che costituiscono parte integrante dei contratti;
❖ dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti Publiacqua spa;
❖ dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di Appalti Pubblici per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.
Art 2. Definizioni
Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevità:
❖ la società committente è definita Publiacqua S.p.A.;
❖ il soggetto nominato dal Publiacqua S.p.A. al controllo dell’esecuzione del contratto, così come definito all’art. 10, comma 9 del Codice, è definito Responsabile Esecuzione Contratto (REC)
❖ la persona fisica o società o raggruppamento/consorzio di imprese che si impegna all’esecuzione della fornitura oggetto del contratto di appalto è definito Appaltatore;
❖ il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto e al coordinamento con Publiacqua S.p.A. è definito Responsabile dell’Appaltatore;
❖ i richiami al contratto si intendono estesi anche agli atti di gara, al capitolato speciale e ad ogni altro documento nei medesimi richiamato.
Art 3. Responsabile Esecuzione Contratto
Il Responsabile Esecuzione Contratto curerà i rapporti con il Responsabile dell’Appaltatore.
Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Esecuzione Contratto.
Al Responsabile Esecuzione Contratto è demandato il controllo circa la conformità di tutti gli atti amministrativi, contabili e tecnici alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini di Publiacqua S.p.A.
Nell’espletamento dei propri compiti il Responsabile Esecuzione Contratto non assume alcuna responsabilità né verso l’Appaltatore né verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
Art 4. Funzioni e compiti del Responsabile Esecuzione Contratto
Il Responsabile Esecuzione Contratto fra l’altro:
❖ svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione della fornitura verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; vigila in particolare sul rispetto dei tempi di consegna, sulla conformità anche a campione alle prescrizioni contrattuali dei beni consegnati in termini quantitativi e qualitativi, sul rispetto delle modalità di emissione dei singoli ordini di acquisto e di consegna contrattualmente convenuti, sull’integrità degli imballi, sulla necessità di attivare le pratiche di reso;
❖ accerta la data di effettivo inizio della fornitura e ogni altro termine di svolgimento della stessa;
❖ trasmette agli organi competenti della Stazione Appaltante, la proposta irrogazione di penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e la proposta di recesso e di risoluzione del contratto, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
❖ assicura che ricorrano le condizioni previste per le varianti contrattuali;
❖ propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di esecuzione:
❖ cura il riscontro delle spese e, a tal fine, verifica che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l’obbligo, per la Società, di disporre il relativo pagamento, accertando la precisa identità del creditore, determinando l’esatto ammontare del debito.
❖ verifica la correttezza della fornitura prima della validazione della documentazione fiscale del fornitore, inviata in originale all’Area Finanza competente per il pagamento;
❖ redige il Certificato di Regolare Esecuzione.
Art 5. Rappresentanza dell’Appaltatore
Qualora l’Appaltatore non diriga personalmente l’esecuzione, dovrà farsi rappresentare, con il consenso di Publiacqua S.p.A., da persona fornita dei requisiti tecnici e professionali necessari, conferendogli, con apposito mandato, la piena facoltà di eseguire il servizio a norma di contratto.
Il nominativo del Rappresentante dell’Appaltatore verrà comunicato a Publiacqua S.p.A. contestualmente alla stipula del contratto e comunque non oltre l’inizio della fornitura mediante comunicazione scritta.
La nomina dovrà ottenere il visto di gradimento di Publiacqua S.p.A.
Il Responsabile dell’Appaltatore dovrà coordinarsi con il Responsabile Esecuzione Contratto e garantire, in nome e per conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.
Art 6. Comunicazioni
L’Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare al contratto.
Le comunicazioni di Publiacqua S.p.A., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta certificata indirizzata all’Appaltatore nel domicilio indicato in contratto, ovvero mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
Le comunicazioni a Publiacqua S.p.A. da parte dell’Appaltatore sono fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al Responsabile Esecuzione Contratto, o suo Delegato, che ne attesterà la ricezione. In deroga a quanto sopra potranno essere concordate, per scritto e debitamente autorizzate dal Responsabile Esecuzione Contratto, altre modalità di comunicazione più consone alla tipologia dell’appalto.
TITOLO II.
CONTRATTO
Art 7. Indicazioni generali
I contratti sono stipulati per iscritto.
Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili a Publiacqua S.p.A. e di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
L’Appaltatore ha l’obbligo:
❖ di presentare, entro il termine indicato da Publiacqua S.p.A., la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati;
❖ di presentarsi per la formalizzazione del contratto entro il termine che sarà indicato da Publiacqua S.p.A..
Art 8. Stipulazione e risoluzione per mancata sottoscrizione
La stipulazione del contratto di appalto dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire o qualora l’istanza di verifica della documentazione richiesta presso gli enti preposti non pervenga entro il suddetto termine. Potranno altresì concordarsi ipotesi di differimento espressamente concordate con l'Appaltatore. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, o il controllo non avviene nel termine previsto, l'Appaltatore può, mediante atto notificato a Publiacqua S.p.A., chiedere lo scioglimento da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto non potrà di regola essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo nel caso di procedure esperite ai sensi del Regolamento Gare di Publiacqua S.p.A. o in presenza di motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano a Publiacqua
S.p.A. di attendere il decorso del predetto termine.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di Publiacqua S.p.A. .
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, Publiacqua S.p.A. ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dalla normativa.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica o in altra forma in uso presso Publiacqua S.p.A..
Qualora l’Appaltatore non si presenti alla data indicata per la sottoscrizione Publiacqua S.p.A. potrà stabilire un nuovo termine per consentire all’Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari alla formalizzazione.
Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, Publiacqua S.p.A. potrà, oltre ad adottare eventuali sanzioni agli effetti della iscrizione o dell’inserimento negli Albi fiduciari, revocare l’affidamento incamerando la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1382 c.c. salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di procedere all’affidamento ad altra impresa.
Art 9. Cauzioni.
A) Cauzione Provvisoria
Qualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, deve essere presentata cauzione provvisoria il cui ammontare è pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara, oneri della sicurezza inclusi se previsti; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La cauzione altresì copre e verrà escussa: in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancata produzione della cauzione definitiva.
Publiacqua S.p.A., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestual- mente, nei loro confronti, a rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della garanzia.
B) Cauzione Definitiva
Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua S.p.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza.
L’importo della garanzia è pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione del contratto.
La validità della cauzione deve permanere fino al certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve provvedere a trasmettere copia della quietanza del rinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.
Art 10. Diritti sulla cauzione definitiva
La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento dei danni dipendenti da inadempimento alle obbligazioni stesse.
Publiacqua S.p.A. potrà valersi della cauzione definitiva anche per la restituzione delle somme che avesse pagato in più durante l’esecuzione dell’appalto e per il pagamento delle penali.
Publiacqua S.p.A. avrà il diritto di avvalersi della cauzione definitiva anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di appalto da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore.
É facoltà di Publiacqua S.p.A. disporre totalmente o parzialmente della cauzione definitiva per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore per inadempienze contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.
Art 11. Norme sulla trasparenza flussi finanziari
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono obbligati all’osservanza delle norme di cui alla legge 136/2010.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno pertanto essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale mediante l’utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, “dedicati”, anche non in via esclusiva. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti anch’esse tramite conto corrente.
L’appaltatore dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati”, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì entro sette giorni comunicare le eventuali modifiche sia relative ai conti correnti “dedicati” che alle generalità delle persone delegate ad operare su di essi.
Nel caso di appalti relativi ad investimento pubblico soggetti ad assegnazione di Codice unico di Progetto (CUP), il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da tutti i soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010, il relativo codice unico di progetto (CUP).
L'appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, nel caso in cui la propria controparte disattenda gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedendo altresì all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore dovrà, a pena di nullità assoluta e di non autorizzazione del relativo subappalto, riportare un'apposita clausola con la quale le parti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo. L’appaltatore dovrà verificare che tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture inseriscano nei rispettivi atti contrattuali l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’obbligo di osservanza di cui al presente articolo sarà espressamente indicato nel contratto di appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sulla trasparenza, così come definiti nell’art. 3 legge 136/2010, sia riferibili all’appaltatore che ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, costituirà causa immediata di risoluzione dal contratto di appalto.
Art 12. Spese contrattuali e oneri fiscali
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, con l’esclusione della sola IVA, xxx comprese quelle di registrazione, nonché quelle relative a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l’esecuzione delle forniture, sono totalmente a carico dell’Appaltatore.
TITOLO III.
CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
Art 13. Corrispettivi
Le condizioni offerte dall’Impresa aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.
I corrispettivi secondo quanto specificatamente indicato nei rispettivi Capitolati Speciali di Appalto potranno essere definiti a corpo, a misura o a corpo e misura.
I prezzi in base ai quali saranno liquidate le prestazioni sono quelli offerti in sede di gara; salvo che non sia diversamente previsto dal Capitolato speciale, i prezzi offerti sono intesi comprensivi di imballo, trasporto e sono indipendenti da quantitativi minimi di acquisto e dai punti di consegna di volta in volta indicati in sede d’ordine.
Essi sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione della fornitura secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali d’impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Art 14. Revisione, adeguamento prezzi
Non saranno riconosciute revisioni di prezzo.
Art 15. Determinazione nuovi prezzi
Per l'esecuzione di forniture non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Responsabile Esecuzione Contratto e l'Appaltatore.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dal Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile Esecuzione Contratto prima di essere ammessi in contabilità.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta o comunque alle condizioni economiche già stipulate.
Nei limiti di importo contrattualmente stabilito, l’integrazione dei materiali oggetto di fornitura sarà ammessa solo se riferibile, per specifiche tecniche, a quel dato appalto.
TITOLO IV.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO – PARTE GENERALE
CAPO I. Oneri a Carico dell’Appaltatore Art 16. Tutela dell’ambiente
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, l’appaltatore all’avvio della fornitura è tenuto a prendere visione della politica ambientale di Publiacqua s.p.a. e, sottoscrivendo l’apposito modulo obbligatoriamente allegato al Capitolato Speciale di Appalto, a concordare con il Responsabile Esecuzione del Contratto le attività aventi un impatto sull’ambiente; in particolare:
▪ La gestione di eventuali rifiuti prodotti;
▪ La gestione degli eventuali effluenti liquidi derivanti dall’attività svolta.
▪ L’utilizzo ed il deposito di sostanze pericolose inclusa la presenza di vasche di contenimento.
▪ Le modalità di accesso alle utenze (acqua ed elettricità),
▪ Le modalità di gestione di eventuali emergenze ambientali quali ad esempio lo sversamento di sostanze pericolose.
L’appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché vengano rispettate, oltre alle norme di legge vigenti anche eventuali norme regionali o locali.
L’appaltatore dovrà prendere i provvedimenti atti a contenere nei limiti prescritti dalla normativa vigente l’eventuale inquinamento atmosferico derivante dallo svolgimento delle prestazioni connesse all’esecuzione del presente appalto.
Dovranno inoltre essere adottati adeguati provvedimenti atti a contenere il livello di rumore nei limiti prescritti dalla vigente normativa nazionale e locale.
Dovranno essere adottati gli accorgimenti relativi alla prevenzione incendi applicabili ai cantieri temporanei. Ad integrazione di quanto sopra disposto, l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
❖ Documentazione relativa ai rifiuti :
▪ Publiacqua si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dall’appaltatore durante lo svolgimento dell’attività.
❖ Trasporto dei materiali:
▪ I mezzi di trasporto che lasciano l’area di lavoro e si immettono in strade pubbliche o provate, dovranno essere ripuliti di fango e sporcizia. I mezzi che arrivano o lasciano l’area di lavoro con carichi di materiale, dovranno essere caricati in modo da evitare la caduta dei materiali stessi sulle strade. Il materiale accidentalmente caduto su aree pubbliche dovrà essere immediatamente rimosso a cura dell’appaltatore.
❖ Controllo del rumore
▪ L’appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento atto a minimizzare il rumore causato dalle sue attività lavorative. Il rumore prodotto dai mezzi d’opera dovrà essere mantenuto al disotto dei livelli sonori ammessi dalla legislazione vigente. In particolare si prescrive l’uso di mezzi del tipo silenziato.
❖ Controllo delle polveri
▪ L’appaltatore dovrà in ogni momento controllare la produzione di polvere derivante dalla sua attività lavorativa sia sui cantieri che nelle aree di deposito
❖ Materiali di risulta:
▪ I materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc. dovranno essere rigorosamente mantenuti entro l’area di lavoro, protetti dagli agenti atmosferici e trasportati al più presto nelle discariche autorizzate
❖Accensione di fuochi
▪ Non sono ammesse accensioni di fuochi per incenerire materiali di rifiuto.
❖Interramento di rifiuti
▪ E’ fatto assoluto divieto di interrare i rifiuti prodotti.
Art 17. Obblighi dell’Appaltatore
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, l'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.
Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.
L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
In tal senso il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento della fornitura.
Il personale che verrà messo a disposizione dall’Appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.
L’appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Publiacqua procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora l’impresa non adempia entro il predetto termine Publiacqua procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
Art 18. Rispetto D.Lgs. 81/2008
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, l’ Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla forniture svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi .
L’ Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. sopra richiamato.
L'appaltatore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all’antincendio, all’allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno dello stabilimento del committente dei quali verrà idoneamente informato.
L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale oltre che dei d.p.i. necessari per l'esecuzione fornitura di cui al contratto anche di quelli che potranno essere prescritti dal committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'appalto.
Di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, fatta menzione nel verbale di sopralluogo o nel permesso di lavoro.
Publiacqua S.p.A., tramite il Responsabile Esecuzione Contratto o suo delegato si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, le procedure e i regolamenti.
In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Responsabile Esecuzione del Contratto per mettere eventualmente costui in grado di verificare le cause che li hanno determinati. L’Appaltatore è tenuto ad espletare tutte le attività previste nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze), eventualmente predisposto da Publiacqua S.p.A. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze tra personale dell’Appaltatore e personale dipendente di Publiacqua S.p.A. o di altre imprese che operano negli stessi luoghi dove si eseguono le forniture; il DUVRI sarà allegato al contratto a formarne parte integrante. La valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata da Publiacqua S.p.A. in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi saranno quantificati e riportati nella stima dell’appalto, restando immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art 19. Obblighi del personale addetto alla fornitura
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
Il personale dell’Appaltatore è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Appaltatore deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
E' facoltà di Publiacqua S.p.A. chiedere all'Appaltatore di allontanare i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento della fornitura abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
L'Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà comunicare a Publiacqua l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata a Publiacqua S.p.A. prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento della fornitura.
Art 20. Riservatezza
L’Appaltatore si impegna a non diffondere le informazioni di cui venisse a conoscenza in dipendenza della esecuzione del contratto o che gli vengano messe a disposizione da Publiacqua S.p.A. L’obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione. L’Appaltatore è responsabile nei confronti di Publiacqua S.p.A. anche per la osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori.
CAPO II. Esecuzione della fornitura e vicende collegate Art 21. Consegna della fornitura
Le consegne possono essere richieste presso cantieri, impianti, magazzini di Publiacqua S.p.A., anche attivati successivamente alla stipula della contratto e comunque nell’ambito del territorio gestito da Publiacqua, di volta in volta indicati in sede d’ordine.
Le consegne sono di regola effettuate nei giorni feriali e devono essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti in chiaro il numero d’ordine e di contratto
assegnato da Publiacqua S.p.A. Il numero di contratto sarà di volta in volta indicato nell’ordine di acquisto stesso.
Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale di Publiacqua, previo accordo con il Responsabile Esecuzione Contratto e comunque in orari compatibili con l’orario di lavoro in vigore presso le varie sedi di Publiacqua S.p.A. interessate dalle forniture.
Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
- il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Le consegne di beni avvengono secondo la condizione contrattuale “franco destino”, intendendo con tale dicitura che il venditore è libero da ogni onere relativo alla consegna a partire dal momento nel quale la merce è messa a disposizione del compratore nel luogo indicato nell’ordine di acquisto; la merce in particolare viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.
Art 22. Ordini di acquisto
L’Appaltatore nell’eseguire il contratto deve uniformarsi agli ordini di acquisto e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile Esecuzione Contratto o suo Delegato.
Art 23. Materiali d’uso, attrezzature e macchinari
Ove la particolare tipologia delle forniture lo richieda, l'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
L'Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Publiacqua non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per la esecuzione delle prestazioni di cui al contratto dovranno essere conferite dall'appaltatore. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione della fornitura di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
Art 24. Rifiuto della fornitura
Le forniture che presentino difetti di conformità alle specifiche tecniche richieste tali da non poter essere accettate dal Responsabile Esecuzione Contratto si considerano come non consegnate e l’Appaltatore è tenuto alla sostituzione, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare a sua cura e spese immediatamente i beni non idonei e come tali non accettati.
Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente gli saranno fissati dei termini perentori entro cui provvedere. Trascorso infruttuosamente tale termine, Publiacqua S.p.A. procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per i danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore; in tal caso i materiali/la merce è rispedita in porto assegnato all’indirizzo del fornitore con rischio a carico dell’Appaltatore dalla consegna della merce al vettore.
Art 25. Aumenti o diminuzioni
Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’esecuzione del contratto le modifiche e le varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune
prestazioni in qualsiasi momento purché non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del contratto e qualora l’importo complessivo risulti non superiore o inferiore al 20% dell’appalto salvo diversa disposizione, prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto/Bando di gara/Lettera di invito dovuta alle caratteristiche del bene oggetto della fornitura.
Le modifiche o varianti verranno comunicate all’Appaltatore.
Art 26. Termine di ultimazione e Differimenti Temporali
Nel contratto o nel capitolato speciale è previsto termine contrattuale e le penali alle quali l’Appaltatore sarà soggetto - fatte salve ulteriori conseguenze di legge e risarcimento dei danni patiti da Publiacqua S.p.A. - in caso di ritardo.
Qualora, in considerazione della natura della fornitura, il contratto stabilisca che la prestazione sia legata all’importo autorizzato e non alla scadenza temporale la stessa dovrà intendersi differita fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
Art 27. Proroghe
Se allo scadere del termine contrattuale, Publiacqua non avesse ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, l’Appaltatore sarà obbligato a continuare la fornitura stessa per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi. Tale facoltà verrà esercitata mediante comunicazione scritta diretta all’Appaltatore.
Art 28. Controlli e vigilanza
Publiacqua S.p.A. a sua discrezione potrà, nel corso della esecuzione del contratto:
• eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
• eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità e quantità dei materiali impiegati;
• esaminare l’andamento della fornitura al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
• eseguire controlli e verifiche al fine dell’accertamento della regolarità delle forniture.
L’Appaltatore dovrà collaborare con Publiacqua S.p.A. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
Publiacqua S.p.A. a mezzo dei propri incaricati redigerà appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro eliminazione.
Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l’Appaltatore che potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni.
Le verifiche e i controlli sono effettuati nell’esclusivo interesse di Publiacqua S.p.A., pertanto non esimono l’Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di CRE o documento equivalente.
Art 29. Sinistri alle persone e danni
É a carico dell’Appaltatore ogni provvidenza diretta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, persone o alle cose nel corso della esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore esonera Publiacqua spa da ogni responsabilità verso i propri dipendenti e chiunque altro per infortuni e/o danni che dovessero verificarsi nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto, qualunque sia la natura o la causa del danno.
L’Appaltatore risponde ed è responsabile per ogni danno arrecato a terzi in genere, al personale e alle cose Publiacqua S.p.A., a propri dipendenti, ausiliari, subappaltatori, coadiutori e consulenti, per fatto proprio, dei propri dipendenti ausiliari, coadiutori o subappaltatori e consulenti in dipendenza dell’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne Publiacqua S.p.A. da qualsivoglia pretesa o molestia che al riguardo venisse nei confronti della medesima avanzata da terzi e sarà unicamente a carico dell’Appaltatore medesimo il completo risarcimento.
In relazione ad ogni sinistro l’appaltatore dovrà inoltrare alla stazione appaltante copia della denuncia entro dieci giorni dalla data del sinistro ovvero dalla data in cui il medesimo gli è stato contestato. Qualora l’appaltatore non provveda a denunciare o trasmettere copia della denuncia di sinistri pervenuta da terzi nei
termini suddetti, Publiacqua avrà diritto a denunciare il sinistro in luogo dell’appaltatore e a procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e la cancellazione dall’albo Fornitori Fiduciari. A titolo precauzionale non procederà altresì alla liquidazione della rata di saldo trattenendo la somma a garanzia del terzo.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
A garanzia pertanto degli obblighi di cui al presente articolo l’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri entro la definizione delle operazioni di collaudo senza il perfezionamento dei quali non si provvederà allo svincolo della polizza prestata a garanzia o al pagamento della rata di saldo.
Art 30. Cessione di contratto
Sarà ammessa la cessione del contratto in caso di cessione, affitto d’azienda o un ramo d'azienda, ovvero trasformazione, fusione o scissione della società. In tali ipotesi il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sarà ammesso all’aggiudicazione, alla stipulazione o all’esecuzione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.
CAPO III. Subappalto
Art 31. Subappalto
Qualora non diversamente stabilito sarà ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
E fatto divieto all’Appaltatore subappaltare le lavorazioni oggetto dell’appalto senza formale autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A.
Salvo quanto previsto nel bando di gara e/o lettera d’invito, Publiacqua S.p.A. autorizzerà il subappalto, esclusivamente nel completo rispetto e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
Publiacqua S.p.A. non corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
TITOLO V.
CONTABILITÁ
Art 32. Presentazione fatture – Modalità e termini di pagamento
Ai fini del pagamento, l'Appaltatore, al momento della presentazione della fattura dovrà presentare copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare all’Appaltatore, entro il 5 ° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, l’Appaltatore emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di contratto o di estratto conto saranno respinte.
Qualora, in via eccezionale, Publiacqua S.p.A. fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T.
Art 33. Recupero crediti – Compensazione
Le somme dovute dall’Appaltatore a Publiacqua S.p.A. in dipendenza del contratto possono essere compensate sui pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture e in caso di insufficienza, mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.
Art 34. Sospensione pagamenti
È diritto di Publiacqua S.p.A. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle norme di legge, clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art 35. Ritardo nei pagamenti
Il termine per il pagamento, previsto nel contratto o in altri documenti inerenti il contratto medesimo, decorre dalla data della fattura e sempre che sussistano le condizioni previste dal contratto.
Con l’emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.
In caso di ritardato pagamento, la società, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto e nei relativi Allegati. Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, Publiacqua
S.p.A. procederà alla cancellazione dall’albo fornitori di fiducia riservandosi altresì la facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa addebitando all’Appaltatore i maggiori costi sostenuti. In caso di inadempienza Publiacqua S.p.A. potrà altresì risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., fermo restando l’incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art 36. Incedibilità dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Publiacqua spa non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Publiacqua spa.
Qualunque cessione di credito deve preventivamente essere comunicata a Publiacqua spa.
Qualunque cessione di credito che non sia stata comunicata a Publiacqua spa e da questa riconosciuta è inefficace nei confronti della stessa.
Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a “Publiacqua S.p.A. - Direzione Amministrativa e Finanziaria - via Villamagna,90/c – 50126 – Firenze” i cui uffici provvederanno a comunicare quelle accettate al Responsabile Esecuzione Contratto. La cessione del credito sarà efficace ed opponibile se debitamente notificata a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
TITOLO VI.
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
Art 37. Verifiche e Collaudo
Il Committente si riserva la facoltà di collaudare presso la Publiacqua S.p.A. o presso un laboratorio ufficiale da questa incaricato i beni oggetto di fornitura allo scopo di verificare la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel capitolato e nell’offerta presentata.
Qualora gli accertamenti diano esito negativo i costi delle verifiche saranno a carico del Fornitore.
Art 38. Garanzia
Il fornitore presta garanzia per difetti di fabbricazione dei prodotti forniti per un periodo non inferiore a 12 mesi decorrenti dalla consegna.
Art 39. Difetti
Qualora vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili e che non comportino la non Regolare esecuzione:
• all’Appaltatore verranno prescritti gli interventi di riparazione o ripristino necessari per l’eliminazione del vizio. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli;
• alternativamente, Publiacqua spa avrà la facoltà di ottenere in luogo del ripristino di cui al punto che precede la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale;
• qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, Publiacqua spa avrà facoltà di eseguire in danno dell’Appaltatore gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del danno;
L’occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà a Publiacqua S.p.A. di risolvere in danno il contratto e la cancellazione dall’albo Fornitori Fiduciari.
Art 40. Restituzione della cauzione
Dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione si procederà alla restituzione della cauzione per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.
TITOLO VII.
PENALI
Art 41. Penali
In caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nonché per ogni tipologia di inadempimento indicata nel Capitolato Speciale di Appalto potrà essere applicata la penale per un ammontare corrispondente a quanto ivi indicato.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
Publiacqua S.p.A. ha facoltà di applicare all’Appaltatore le penali per sue inadempienze quando non ottempera alle pattuizioni contrattuali.
La constatazione dell’inadempienza risulta da atto scritto. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi dell’inadempienza e sarà comunicata per iscritto all’Appaltatore.
È ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di Publiacqua S.p.A. stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Publiacqua S.p.A. su proposta del Responsabile Esecuzione Contratto.
Art 42. Applicazione delle penali
La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ed è detratta:
- dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
- dalla cauzione definitiva;
- dalla cauzione di altri appalti eventualmente assunti dal medesimo appaltatore.
Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua spa avrà diritto di rivalersi nei modi di legge. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
TITOLO VIII.
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Art 43. Recesso
Publiacqua spa può in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30 giorni.
In tal caso Publiacqua S.p.A. è tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso, il contratto si intenderà concluso e privo di ogni effetto; l’esercizio del diritto di recesso da parte di Publiacqua S.p.A. non è subordinato a penale.
Art 44. Cause di risoluzione di diritto e inadempimenti
L'Appaltatore si obbliga ad evadere tutti gli ordini di acquisto nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
E’ prevista la risoluzione del contratto per le clausole previste dall’art. 19 della Legge Regionale n° 38 del 13.07.2007.
Publiacqua S.p.A. ha altresì facoltà di risolvere di diritto il rapporto in qualunque tempo, in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, e comunque nei casi che seguono:
❖ mancata presentazione per la formalizzazione del contratto;
❖ mancato rispetto obblighi di trasparenza flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
❖ sospensione o ritardi nell’ esecuzione della fornitura;
❖ concessione in subappalto senza la formale autorizzazione scritta di Publiacqua S.p.A., salvo le ulteriori sanzioni previste per legge;
❖ mancata esecuzione a regola d’arte o conforme alle previsioni contrattuali;
❖ frode o negligenza grave nella condotta;
❖ ripetuta applicazione di penalità;
❖ grave irregolarità contributiva;
❖ il contravvenire ad ogni altra disposizione di legge a tutela della sicurezza sul lavoro o che risulti contraria alle disposizioni, etica o Regolamenti aziendali.
Il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
• di fallimento, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa;
• di morte del titolare della ditta per le ditte individuali;
• di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto;
In tali casi Publiacqua S.p.A. corrisponderà soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali e le spese sostenute.
La risoluzione del contratto consentirà a Publiacqua S.p.A. di procedere all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.
La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordinativo dovrà essere comunicato e motivata per iscritto a Publiacqua S.p.A. entro 3 (tre) giorni dal manifestarsi della causa. Costituisce grave inadempimento sanzionabile ai sensi del successivo articolo la mancata comunicazione e/o l’insufficiente motivazione giustificativa del ritardo e/o sospensione. Costituisce altresì gli estremi del grave inadempimento il reiterarsi, per almeno tre volte consecutive, di condotta analoga anche se tempestivamente e adeguatamente motivata.
Il contratto può essere risolto, per grave inadempimento dell'appaltatore, in questo caso, Publiacqua si riserva il diritto al risarcimento di tutti i danni.
Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le forniture attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua. In questo caso Publiacqua darà notizia a mezzo raccomandata A/R all'Appaltatore, quantificando la fornitura eseguita e addebitando a quest’ultimo gli eventuali maggiori costi.
Art 45. Disciplina della risoluzione
Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 c.c. è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da Publiacqua S.p.A.
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua spa comunica l’avvenuta risoluzione del contratto
Le forniture regolarmente eseguite saranno contabilizzate secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
All’appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua S.p.A. per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se tutte le forniture fossero state dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà rifondere a Publiacqua S.p.A. il maggior costo e Publiacqua spa avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
Publiacqua spa ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO IX.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art 46. Ulteriori danni e vizi occulti
Publiacqua spa ha diritto all’ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero derivare da inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento abbia provocato la risoluzione o l’esecuzione da parte di terzi.
Art 47. Domicilio
Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di espressa dichiarazione, nel luogo ove l’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa elezione stabilita in contratto.
Ogni comunicazione o notificazione all'appaltatore, connessa al contratto di appalto, è fatta a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure presso il suo domicilio eletto.
Art 48. Controversie
Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 239 e 240 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art 49. Norme Finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale, nei Regolamenti di Publiacqua S.p.A., così come definito all’Art.1, si rinvia a quanto previsto dalla normativa sui Contratti Pubblici vigente di cui al Codice dei Contratti, Regolamento Attuativo e norme collegate.