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ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Consiglio Provinciale di Napoli CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Napoli
Xxx X. Xx Xxxxxxx xx 00 00000 – Xxxxxx
Prot. n° 2650/22
Circolare N° 20/OTTOBRE 2013 OTTOBRE 2013
A tutti i colleghi (*)
• LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI: DISAMINA DELLE ULTIME NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE.
La normativa in materia di responsabilità negli appalti, già oggetto di interventi ad opera del
c.d. “decreto crescita”, d.l. 83/2012, è stata ultimamente oggetto di interventi legislativi che ne hanno modificato di fatto l’impianto normativo, introducendo importanti novità sia nell’ambito fiscale che in quello giuslavoristico/previdenziale.
In ambito fiscale è intervenuto l’art. 50 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. “decreto fare”), entrato in vigore il 22.6.2013 e convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013.
In ambito giuslavoristico/previdenziale è intervenuto l’art.9 del D.L. n. 76 del 28/06/2013 (c.d. “decreto lavoro”), entrato in vigore il 28.6.2013 e convertito nella legge n. 99 del 09/08/2013.
Di seguito una disamina delle principali novità.
DISCIPLINA GENERALE SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI.
Come noto, al fine di contrastare l’evasione degli obblighi fiscali e previdenziali, è stata prevista, nel campo degli appalti, una responsabilità solidale tra l’appaltatore e il subappaltatore.
In poche parole, in materia di appalto, è stata istituita una responsabilità, per così dire, “collettiva” nel senso che si vogliono coinvolgere tutti i “soggetti” che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso e negli altri adempimenti fiscali.
MODIFICHE NORMATIVE APPORTATE DAL DECRETO CRESCITA.
L’art. 13-ter, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” ha modificato, a decorrere dal 12/08/2012, la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28-bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell’appaltatore, quella del committente ed il profilo oggettivo e soggettivo della disciplina.
Nel dettaglio con il D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto crescita), con decorrenza 12 agosto 2012 è stato previsto che:
➢ l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
➢ la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore;
➢ l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati;
➢ l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
➢ gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido;
➢ il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
➢ il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore;
➢ l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui sopra non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore;
Le predette disposizioni interessano i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti IRES.
Di conseguenza ne risultano esclusi:
➢ le “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
➢ i privati;
➢ i condomini poiché non Riconducibili “fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR”.
ESCLUSIONI
Dalla disciplina in esame, risultano escluse alcune tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere o servizi quali, ad esempio:
➢ gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
➢ il contratto d’opera, ex art. 2222, C.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
➢ il contratto di trasporto, ex art. 1678 e seguenti, C.c.;
➢ il contratto di subfornitura, ex Legge n. 192/98;
➢ le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL FARE”.
L'articolo 50 del D.L. 69/2013 (il c.d. decreto del fare), ha modificato il D.L. 223/2006 (articolo 35, comma 28), semplificando il regime della responsabilità solidale in campo fiscale, con la cancellazione parziale della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e dell'appaltatore.
Attenzione però: rimane la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
Si evidenzia che l’eliminazione della responsabilità per i versamenti IVA è collegabile non solo ad un intervento “semplificativo” ma, anche ad un presunto contrasto con la normativa comunitaria.
Inoltre, si segnala che con la conversione definitiva in legge, sempre nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi è stato soppresso il DURT, ossia il documento unico di regolarità tributaria la cui ratio era quella di “scaricare” la responsabilità dell’appaltatore / committente in possesso di tale documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
DECORRENZA TEMPORALE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE NORMATIVA
Le novità sopra esaminate decorrono dal 22.6.2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013).
Il citato art. 50 non disciplina in alcun modo gli effetti dell’abrogazione relativamente al
periodo ante 22.6.2012.
Con riferimento alla responsabilità del committente, si ritiene possibile applicare il principio del favor rei disposto, per le sanzioni amministrativo-tributarie, dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/97.
In merito a tale aspetto si ricorda che la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 02/03/2013, ha precisato, a commento dell’art. 13-ter, DL n. 83/2012, che:
“la novella normativa in esame … ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie”.
Pertanto, per il periodo ante 22.6.2013 la mancata verifica da parte del committente, prima di pagare la fattura, dei versamenti IVA effettuati da parte dell’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto / subappalto, non dovrebbe essere sanzionata.
NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL LAVORO”.
Come noto, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, c.d. “Riforma del lavoro”, prevede che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) entro il limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto / subappalto, in relazione al periodo di esecuzione del contratto stesso, alla corresponsione ai lavoratori:
➢ delle retribuzioni, comprese le quote di TFR;
➢ dei contributi previdenziali;
➢ dei premi assicurativi.
Xxxxxx, l’art. 9, comma 1, del D,L. n. 76/2013, c.d. “Decreto del Lavoro”, è intervenuto modificando il citato comma 2, prevedendo, in particolare, l’estensione della responsabilità del committente ai compensi di lavoro autonomo.
In merito va evidenziato che, nella definizione di lavoratore autonomo, vanno ricompresi
i lavoratori con i quali l’appaltatore / subappaltatore ha in essere un rapporto di:
➢ collaborazione coordinata e continuativa;
➢ collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
➢ collaborazione coordinata e continuativa occasionale;
➢ associazione in partecipazione.
Si segnala che, sull’argomento era già intervenuto l'Inps con la circolare n. 106/2012, precisando che l'art. 29 comprendeva anche le obbligazioni maturate a seguito di contratti di associazione in partecipazione e di xx.xx.xxx.
DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Un'altra novità introdotta dal decreto lavoro riguarda la derogabilità al regime solidaristico ex art. 29 da parte della contrattazione collettiva, ma solo sotto il profilo retributivo. Con la riforma Fornero, intervenuta sull'art. 29, era stata conferita alla contrattazione collettiva il potere di derogare al regime solidaristico.
Al riguardo la circolare n. 7258/2013 del Ministero del Lavoro ha espresso una certa riserva a che la fonte contrattuale potesse derogare al regime previdenziale e assistenziale contenuto nell'art. 29, muovendo dall'assunto secondo cui, le disposizioni collettive non potessero incidere direttamente sui saldi di finanza pubblica.
Sull’argomento, nel corso della X^ Edizione del Master in Diritto del Lavoro 2013 - V Modulo del 12/11/2013, c’è stata la stupenda relazione del Xxxx. Xxxxxxx presso il Ramada Hotel Naples a testimonianza di come la “Formazione” sia importante per il CPO di Napoli e per la
U.P. ANCL di Napoli.
Senza “Formazione” equivale a possedere una “Ferrari” senza un goccio di carburante. La “Formazione” costituisce il carburante della ns. professione.
Ad maiora!!
Ordine Provinciale A.N.C.L. U.P. NAPOLI Consulenti del Lavoro di Napoli il Presidente
il Presidente X.xx Rag. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
A.N.C.L. U.P. di Napoli Centro Studi “X. Xxxxxxxxxx”
il Coordinatore
X.xx Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxx
A.N.C.L. U. P. di Napoli Centro Studi “X. Xxxxxxxxxx”
Divisione LAVORO “XXXXXX XXXXXX”
il Responsabile
X.xx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
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ED/FC/GC