ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA FORMAZIONE IN AMBITO CYBER SECURITY
Indice
3. CORSI OGGETTO DELL’ACCORDO 3
5. UTILIZZO DEI MARCHI E DEI LOGHI SETA E ANEV 4
6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 4
7. DIVIETO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO E MULTIMEDIALE 4
8. DURATA E DIRITTO DI RECESSO 5
9. PROMOZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DA SETA 6
10. MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 6
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 7
Il presente accordo (di seguito l’“Accordo”) viene sottoscritto in Milano
tra
SETA s.r.l., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 00/X, 00000 XXXXX – P.IVA/C.F.: 03908400132, in persona dell’Amministratore Delegato, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (di seguito “SETA”)
- da un lato -
e
ANEV –Associazione Nazionale Energia del Vento, con sede legale in Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx – C.F.: 07171931004, in persona xxxx. Xxxxxx Xxxxx, in qualità di Presidente (di seguito “ANEV”)
- dall’altro lato -
(SETA e ANEV sono di seguito anche definite congiuntamente le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”)
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti stabiliscono e convengono quanto segue:
Nell’ambito dei propri obiettivi statutari, ANEV ha l’interesse ad offrire ai propri associati la possibilità di accedere
a programmi di aggiornamento professionale e a progetti formativi in modo agevolato.
SETA ha l’obiettivo di fornire formazione nell’ambito della sicurezza informatica di altissimo profilo per diversi
target professionali.
Con il presente Accordo, SETA e ANEV intendono condividere i reciproci obiettivi, definendo una proficua collaborazione, che sia di reciproco vantaggio.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Il target principale dei Corsi erogati da SETA e oggetto del presente Accordo sono i Dipendenti delle aziende associate ANEV e i membri dello staff di ANEV.
I corsi oggetto del presente Accordo sono tutti quelli presenti nel catalogo corsi SETA (di seguito, i “Corsi”), nonché quelli eventualmente progettati su misura per le esigenze formative specifiche delle aziende richiedenti.
XXXX riconoscerà ai Partecipanti ai Corsi che saranno pertanto tenuti a corrispondere individualmente a SETA gli importi dovuti per la partecipazione ai suddetti Corsi, uno sconto pari al:
• 15% (quindici per cento) dell’importo dovuto a titolo di quota di partecipazione ai Corsi erogati da
SETA per i dipendenti delle aziende associate ad ANEV;
• 20% (venti per cento) dell’importo dovuto a titolo di quota di partecipazione ai Corsi erogati da SETA
per i membri dello staff di ANEV.
Resta espressamente inteso che gli importi dovuti a SETA e le relative condizioni di fatturazione e pagamento sono indicati in dettaglio nelle schede dei Corsi che dovranno essere sottoscritte da ciascun Partecipante.
5. UTILIZZO DEI MARCHI E DEI LOGHI SETA E ANEV
Il marchio SETA è di proprietà esclusiva di SETA e non potrà in nessun caso essere utilizzato da ANEV per qualsiasi scopo diverso dalle finalità di esecuzione del presente Accordo, salvo esplicito accordo scritto tra le Parti.
Il marchio ANEV è di proprietà esclusiva di ANEV e non potrà in nessun caso essere utilizzato da SETA per qualsiasi scopo diverso dalle finalità di esecuzione del presente Accordo, salvo esplicito accordo scritto tra le Parti.
6. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le Parti dichiarano e si danno atto che qualsiasi informazione, dato o documento di cui potrebbero venire reciprocamente a conoscenza in relazione al presente Accordo, appartengono alle Parti stesse, ognuna per le proprie pertinenze, e che le informazioni acquisite verranno dalle stesse usate al fine unico ed esclusivo di dare adempimento al presente Accordo.
Le Parti si obbligano a mantenere riservate ed a non diffondere le notizie ed i dati acquisiti durante l’esecuzione dei servizi di cui al presente Accordo, se non per esigenze legate alla sua esecuzione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.
Fatto salvo quanto sopra, le Parti si impegnano, per l’intera durata del presente Accordo e per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivo al termine dello stesso, a non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente e per nessun motivo, qualsiasi informazione riservata.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le stesse rimarranno titolari esclusive, ognuna per quanto di propria pertinenza, di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico sui contenuti dell’intervento formativo e sui materiali didattici e promozionali distribuiti conformemente a quanto previsto dal presente Accordo.
7. DIVIETO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO E MULTIMEDIALE
Il materiale didattico realizzato da SETA consegnato ai Partecipanti dei Corsi non potrà essere oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica, e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà di SETA. La violazione di tale clausola comporterà il diritto per SETA ad ottenere il risarcimento del danno da illecito utilizzo, ai sensi di legge.
I Corsi potranno altresì essere erogati a distanza e attraverso le video clip di proprietà di SETA (di seguito, le “Clip”). Con riferimento alle Clip, ANEV è pienamente consapevole del fatto che SETA ha ottenuto dai docenti ripresi all’interno delle Clip espressa autorizzazione alla modifica e/o alla condivisione delle Clip medesime tramite la sottoscrizione di apposite liberatorie in cui vengono disciplinati gli usi consentiti delle Clip. In particolare, anche in conformità a quanto contenuto nelle liberatorie – che costituiscono parte integrante del presente Accordo (All.1) - ANEV e i Partecipanti si impegnano a utilizzare le Clip esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo e a mettere in pratica ogni mezzo possibile per impedire a terzi l’accesso alle Clip. Restano interdetti tutti gli altri usi non espressamente indicati e/o autorizzati da SETA, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modifica dei contenuti delle Clip, cessione a terzi, utilizzo commerciale, copia ecc.
Le Parti si danno reciprocamente atto che SETA rimarrà titolare esclusivo di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico sui contenuti dell’intervento formativo e sui materiali didattici e promozionali distribuiti conformemente a quanto previsto dal presente Accordo.
Con riferimento alle Clip, ANEV si impegna espressamente, per 10 (dieci) anni a far data dalla sottoscrizione
dell’Accordo, a:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o rendere note a terzi le Clip, se non avendo preventivamente ottenuto debita autorizzazione scritta di XXXX, da ritenersi insindacabile. Resta inteso, per chiarezza, che ANEV rimarrà comunque pienamente responsabile anche per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi richiamate da parte dei suoi dipendenti e dei terzi cui fossero rivelate, anche in assenza di un’esplicita intenzione in tal senso, dette Clip;
b) proteggere le Clip con cautele e misure di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate secondo la migliore prassi per proteggere le informazioni e la documentazione riservata;
c) non effettuare alcun annuncio o comunicazione al pubblico riguardo le Clip, se non con il preventivo consenso scritto di XXXX, fatta eccezione per gli annunci e le comunicazioni previste da disposizioni di legge o regolamentari, il cui testo dovrà comunque essere sottoposto tempestivamente all’approvazione di SETA e con la stessa concordato prima di qualsivoglia forma di pubblicazione;
d) comunicare tempestivamente e, ove possibile, preventivamente a SETA qualunque circostanza in base alla quale ANEV sia obbligata a fornire o divulgare le Clip, nonché le ragioni e la natura della messa a disposizione o divulgazione delle Clip, ove ciò non contravvenga specifiche disposizioni di legge o regolamentari o richieste di competenti autorità, al fine di consentire a SETA di adottare le opportune cautele del caso;
e) non conservare alcuna copia, riproduzione o estratto delle Clip, fermo restando che la restituzione e/o la distruzione delle Clip non pregiudica in alcun modo gli obblighi di riservatezza previsti in capo a ANEV ai sensi del precedente Articolo 6 dell’Accordo;
f) le Parti si impegnano altresì ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 in tema di tutela dei dati personali e sensibili che verranno trattati nel corso dell’incarico.
8. DURATA E DIRITTO DI RECESSO
Il presente Accordo sarà efficace a partire dal 1 aprile 2021 fino al 31 ottobre 2021.
È escluso il rinnovo tacito dell’Accordo; la sua efficacia cesserà quindi automaticamente alla data di scadenza di cui sopra. L’eventuale rinnovo dovrà essere effettuato in forma espressa dalle Parti nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza.
Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualunque momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità di ANEV nei confronti di SETA e, in particolare, qualsiasi obbligo di indennizzo e/o risarcimento in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso di cui al presente Articolo.
9. PROMOZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DA SETA
Le Parti si impegnano a promuovere il presente Accordo, predisponendo una sezione dedicata alle attività oggetto del presente Accordo sui rispettivi siti ed attraverso i mezzi che riterranno più idonei, compatibilmente alle proprie esigenze di comunicazione.
Per poter effettuare la propria iscrizione ai Corsi, dato che la partecipazione ai Corsi ha natura personale, i Partecipanti dovranno inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxx.xxxxxxx indicando nell’oggetto “Iscrizioni ANEV”, e nel testo della richiesta, la tessera associativa ANEV e i Corsi per i quali si richiede l’iscrizione. Ciascun Partecipante sarà altresì tenuto a compilare e a sottoscrivere la relativa scheda di iscrizione ai Corsi selezionati. Tali ulteriori condizioni di contratto, unitamente con il presente Accordo, costituiranno l’intera disciplina che regolamenterà la progettazione ed erogazione dei Corsi.
10.MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
SETA si impegna ad inviare ad ANEV con cadenza semestrale un report relativo all’andamento delle adesioni degli
associati ANEV ai Corsi, con indicazione delle tematiche formative selezionate dai Partecipanti.
• Il presente Accordo annulla, sostituisce e costituisce novazione di ogni precedente accordo tra le Parti avente il medesimo oggetto e costituirà l’unica fonte regolatrice del rapporto di collaborazione fino alla scadenza del medesimo.
• Ogni modifica o rinuncia alle previsioni del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto, concordata e sottoscritta dalle Parti.
• L’eventuale inefficacia, nullità o annullabilità di una o più previsioni del presente Accordo non comporterà necessariamente l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità delle altre.
Le Parti convengono che ANEV resterà estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Partecipanti e SETA.
SETA esonera altresì ANEV da ogni responsabilità derivante da violazioni di leggi in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro, vertenze di lavoro e da omessi versamenti contributivi e, più in generale, da ogni fatto da cui possa derivare una solidarietà passiva con SETA.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
*************
Il presente Accordo, composto di n. 7 (sette) pagine, si intenderà perfezionato al ricevimento delle duplici copie firmate, in segno di accettazione.
Milano, 1 Marzo 2021
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, Presidente
SETA s.r.l.
Firma e timbro
Associazione Nazionale Energia del Vento
Firma e timbro