TRA
Repertorio n.
CONTRATTO D’APPALTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. X/4611 del 19.12.2015 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione
appaltante”)
E
la Società Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus, con sede legale in Brugherio (MB) – Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Monza E Xxxxxxx XXX n. MB - 1886969 P. Iva e C.F. 08042180961, in persona di Xxxxxxxxx Xxxx in qualità di Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- che la Società Cooperativa Ital Enferm Lombardia Onlus a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale di questa ATS n. 1252 del 02.11.2016, è risultata aggiudicataria del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico per, per un periodo di 24 mesi, con facoltà di n. 1 rinnovo di ulteriori 12 mesi, relativamente ai seguenti Lotti:
1/36
Lotto | Descrizione Lotto |
8 | AMBULANZA |
10 | AMBULANZA |
11 | AMBULANZA |
16 | PULMINO |
- con nota prot. n. 97297 del 03.11.2016 si trasmetteva alla società sopra citata comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- copia di polizza assicurativa per responsabilità civile ai sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- Elenco del personale dedicato all’appalto;
- Nominativo del referente con funzioni di coordinamento.
- L’Amministrazione Appaltante ha provveduto a richiedere e ad acquisire:
- Certificato della Visura Camerale; Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente; Certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente competente; Certificato dei Carichi Pendenti del Tribunale territorialmente competente; Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente; Certificato dei carichi fiscali pendenti dalla competente Agenzia delle Entrate; DURC regolare;
2/36
- L’Amministrazione Appaltante ha provveduto a richiedere il certificato di Informazione Antimafia ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 159/2011;
SI CONVIENE E STIPULA:
Art. 1) Oggetto del contratto
Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di trasporto dei soggetti nefropatici, sottoposti a trattamento dialitico per raggiungere, previa certificazione rilasciata dal Responsabile del Centro Dialisi di riferimento. Il servizio prevede il trasporto dei pazienti nefropatici dalla propria dimora al Centro di Dialisi più vicino e dal Centro Dialisi alla propria dimora. In particolare, i lotti oggetto del presente Contratto aggiudicati all’Appaltatore risultano i seguenti:
- Lotto n. 8: ATS della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx
- Xxxxx x. 00: ATS della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx
- Xxxxx x. 00: ATS della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxxx
- Xxxxx x. 00: ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto 5 Pulmino
Nel caso in cui le funzioni di erogazione di detto servizio vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) nell’ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, l’ATS della Città Metropolitana di Milano cederà i singoli contratti ad uno o più dei predetti soggetti per la durata residua e l’Appaltatore si impegna ad erogare il medesimo servizio alle medesime condizioni normo – economiche, senza soluzione di continuità.
Art. 2) Durata dell’appalto
Il presente Contratto ha una durata di 24 mesi, con facoltà di n. 1 rinnovo di ulteriori 12 mesi, fermo restando il mantenimento dei requisiti da parte dell’Appaltatore che l’Amministrazione verificherà.
3/36
La decorrenza del presente Contratto è fissata nella data del 01.02.2017.
Qualora, allo scadere del termine previsto al comma 1, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del nuovo contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il presente Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo di mesi 6 (sei).
Art. 3) Importo dell’appalto
L’importo biennale per l’affidamento del servizio di cui all’art. 1 del presente Contratto è pari a € 1.167.607,00 (Iva esente), così suddiviso:
Lotto | Descrizione Lotto | Importo (Iva esente) |
8 | AMBULANZA | € 369.341,00 |
10 | AMBULANZA | € 323.522,50 |
11 | AMBULANZA | € 299.981,50 |
16 | PULMINO | € 174.762,00 |
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esente), di tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e quindi è fisso e non modificabile, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli derivanti da azioni promozionali di cui dovrà essere data comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, DEC) nominato dall’ATS Città Metropolitana di Milano.
4/36
È, altresì, facoltà dell’Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a fornire il servizio richiesto, ad acquisti liberi sul mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, in proporzione del 20% del valore totale del servizio aggiudicato, senza che dal fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
Art. 4) Variazioni contrattuali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
Art. 5) Modalità organizzative del servizio
Il servizio verrà espletato nei seguenti ambiti territoriali:
1. Distretto 1 - sede centrale: Xxxxx Xxxxxx x. 00 Xxxxxx;
2. Distretto 2- sede centrale: Xxx Xxxxxxxxx x. 00 -Xxxxxx;
3. Distretto 3- sede centrale: Xxx Xxxxxxx x. 0 - Xxxxxx;
4. Distretto 4 sede centrale: Xxx Xxxxx x. 00- Xxxxxx;
5. Distretto 5 sede centrale: X.xx Xxxxx Xxxx x. 0 - Xxxxxx;
6. Distretto 6- sede centrale: Xxx Xxxxx Xxxx x. 000- Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (Xx);
5/36
7. Distretto 7- sede centrale: Xxx Xxxxxxxx x. 0 - Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx).
Le modalità di assegnazione dei pazienti per ciascun lotto sono di seguito descritte:
1. Il Centro Dialisi effettuerà la valutazione medico clinica dei soggetti per i quali il servizio di trasporto sarà attivato nonché individuerà la tipologia di mezzo più idonea al paziente (ambulanza, autovettura o pulmino). Tale valutazione verrà riportata su apposita certificazione da rinnovarsi annualmente;
2. La certificazione prodotta dai Centro Dialisi perverrà ai Servizi competenti dell’Amministrazione per la successiva assegnazione del singolo paziente alla società che risulterà aggiudicataria per il lotto avente ad oggetto la specifica tipologia di mezzo individuata dal Centro Dialisi.
Come previsto dalla DGR n. 4702 del 29.12.2015 e dalla successiva DGR 5165 del 16.05.2016, il numero massimo di pazienti uremici nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, trasportato è:
- su ciascuna autoambulanza di norma n. 1 soggetto, eccezionalmente n. 2 soggetti;
- su ciascuna autovettura n. 3 soggetti;
- su ciascuna pulmino n. 5 soggetti.
Salvo nuove ed intervenute disposizioni, a condizioni e patti di seguito specificati, l’Appaltatore deve garantire il servizio esattamente come dichiarato in sede di offerta, in particolare:
- a mettere a disposizione l’intero parco autoveicoli oggetto di offerta;
- a prestare il servizio per il numero di utenti massimo dichiarati in sede di partecipazione;
- a prestare il servizio all’interno dell’ambito territoriale afferente al lotto affidato per gli assistiti ivi residenti, all’interno dell’ambito territoriale dell’Amministrazione;
6/36
- ad adempiere agli obblighi di registrazione dei dati nel software gestionale in uso presso l’ATS della Città Metropolitana di Milano (o di ASST, qualora il servizio oggetto del presente Contratto, ai sensi della X.X. x. 00/0000, xxxxxxx trasferito ad altra Amministrazione).
Per quanto riguarda l’erogazione, il trasporto in autovettura e in pulmino (mezzi alternativi), di seguito le specifiche tecniche dei mezzi di trasporto quali autovettura e pulmino, come previsto dalle DGR in materia, che l’Appaltatore si impegna a rispettare durante la durata contrattuale:
a. le autovetture e i pulmini devono essere di proprietà e immatricolate in capo al soggetto partecipante e/o locate al soggetto partecipante e/o altre forme consentite dalle disposizioni vigenti e dal Codice della Strada;
b. le autovetture e i pulmini – di norma - devono essere immatricolati come trasporto terzi;
c. l’autovettura deve essere munita di:
- estintore,
- assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – della responsabilità civile;
- l’autovettura deve essere provvista di quattro porte per la salita/discesa;
d. il pulmino dovrà essere munito di:
- pedana idraulica e sistemi di ancoraggio;
- aria condizionata;
- estintore;
- assicurazione – per almeno € 3.000.000,00 – della responsabilità civile;
e. è vietato, secondo la normativa vigente, il ricorso ad auto mediche e/o per il trasporto sangue e/o organi per il trasporto di terzi;
f. tutti i mezzi utilizzati rispettino la DGR n. 5165/2015 in materia di Kilometraggio.
7/36
Art. 6) Tipologie di trasporto autorizzate
Di seguito le diverse tipologie di trasporti previste dal presente Contratto, specificamente ammesse e richiamate dalla DGR n. 4702 del 29.12.2015.
a) Trasporto mediante ambulanza: la necessità della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara le condizioni cliniche dell’assistito e la conseguente necessità di usufruire del “Trasporto protetto”. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.
b) Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato dell’Appaltatore: la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell’assistito. Trattasi di Trasporto Sanitario Semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le Strutture Sanitarie. Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.
Qualora, per esigenze contingenti ed eccezionali – preventivamente comunicate all’Amministrazione – l’Appaltatore trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati ad un solo paziente, verrà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.
8/36
Saranno autorizzati esclusivamente i rimborsi relativi ai trasporti effettuati con:
o ambulanza
o furgone finestrato
o autovettura
per le tratte:
o andata dalla dimora – nel territorio di competenza dell’Amministrazione – del paziente al Centro Dialisi di riferimento
o ritorno dal Centro Dialisi di riferimento alla dimora dell’utente - nel territorio di competenza dell’Amministrazione.
Nel caso di accertata necessità e di autorizzazione al trasporto in ambulanza/furgone finestrato/autovettura per il solo percorso di andata al Centro Dialisi o di solo ritorno dallo stesso, le tariffe vengono dimezzate.
Non saranno riconosciuti rimborsi diversi da quelli previsti dal presente Contratto quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) doppio viaggio, intendendo per tale: ANDATA/RITORNO + ANDATA/RITORNO;
b) computo del trasporto dalla sede dell’Appaltatore (viaggio di andata) e fino alla sede dell’Appaltatore (viaggio di ritorno);
c) diritto di uscita, intendendo per tale una quota forfettaria da corrispondere all’Appaltatore per ogni viaggio ed in aggiunta alle tariffe come definite dal presente documento;
d) attività di coordinamento, intendendo per tale un valore forfettario corrisposto all’Appaltatore in aggiunta alle tariffe come definite dal presente documento;
e) fermo macchina: valore forfettario remunerante il periodo di stazionamento del mezzo;
9/36
f) qualsiasi altra indennità, come qualsivoglia definita, che esuli dalle tariffe e dalle modalità di applicazione delle stesse definite dal presente documento.
Art. 7) Procedure amministrative per il trasporto in ambulanza, furgone finestrato o autovettura
1. Documentazione necessaria
Certificazione del Centro Dialisi. Possono usufruire del trasporto sanitario semplice per effettuazione
del trattamento dialitico i pazienti per i quali il Centro Dialisi abbia attestato la necessità con apposita certificazione comprovante:
o diagnosi;
o individuazione del mezzo idoneo al trasporto sanitario semplice;
o tipo di viaggio: andata/ritorno: dalla dimora al centro dialisi, oppure solo andata o solo ritorno;
o timbro e firma del Medico in originale e leggibili, timbro del Centro di Dialisi;
o giorni e orari di effettuazione della dialisi;
o durata prestabilita (inferiore o uguale ai 6 mesi, fino ad un anno, illimitata (tendenzialmente per pazienti bi-amputati, cardiopatici gravi, grandi anziani).
SI riportano di seguito i criteri clinici per l’individuazione del mezzo idoneo di trasporto a cui si devono attenere i Centri Dialisi:
Trasporto con ambulanza: pazienti le cui condizioni cliniche non consentono il trasporto con gli altri
mezzi: es. paziente allettato, paziente cachettico, paziente con scompenso cardiaco severo (es classe NYHA IIIIV), paziente con frequenti episodi di ipotensione post-dialisi.
10/36
Trasporto con accompagnatore (anche ausilio di carrozzina): pazienti che non possono muoversi
autonomamente dalla dimora al Centro Dialisi, ossia paziente con grave limitazione alla deambulazione, paziente in ossigenoterapia cronica, paziente con rischio medio-basso di scompenso cardiocircolatorio, grave stato involutivo senile, grave arteriopatia periferica, rischio di ipotensione post-dialisi, insufficienza respiratoria, barriere architettoniche alla dimora.
Trasporto solo con autista: pazienti con una discreta autonomia motoria, che possono compiere
da soli il tragitto dalla propria dimora al mezzo di trasporto (sia all’andata che al ritorno).
Il Centro Dialisi è tenuto a redigere nuova certificazione in tutti i casi in cui vengano a modificarsi le condizioni attestate dalla prima certificazione e, più in generale, ogni qualvolta si verifichi una variazione in grado di determinare una ricaduta sull’entità del rimborso all’Appaltatore (es.: passaggio da ambulanza ad autovettura/furgone, modifica della durata del certificato, ricovero, trasferimento del paziente, ecc.).
Non è necessaria la Certificazione nel caso in cui il Centro Dialisi ritenga indispensabile effettuare una o, comunque, un limitato numero di sedute aggiuntive (es: per pazienti in sovrappeso, scompenso cardiaco, catetere mal funzionante); tali situazioni devono però essere annotate dal Centro Dialisi nel riepilogo mensile.
Il Centro Dialisi trasmette la certificazione all’Amministrazione (al distretto di riferimento dell’assistito). Nel caso in cui il trasporto sanitario semplice debba interrompersi (decesso del paziente, o trasferimento altrove del paziente, ecc.) o nel caso ne ravvisi le necessità e le condizioni, il Centro Dialisi revoca la certificazione.
Art. 8) Trasporto Sanitario semplice
I trasporti di cui al presente Contratto sono classificati quali trasporti sanitari semplici, ai sensi della DGR 5165 del 16.05.2016 e devono essere assicurati nel rispetto di quanto disposto dall’allegato sub
15 della DGR X/4702 del 29.12.2015.
11/36
Il servizio consiste nel trasporto di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie.
Al verificarsi di situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, i soggetti che svolgono il trasporto sanitario semplice sono tenuti a contattare immediatamente il numero unico per le emergenze 112 e ad attenersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.
L’attività di trasporto sanitario semplice deve essere svolta da personale volontario e/o dipendente in regola con quanto disposto dalla normativa vigente nella Regione Lombardia.
I veicoli non possono essere immatricolati per “soccorso avanzato” e “trasporto sangue ed organi” e comunque è fatto divieto di equipaggiare i veicoli alternativi all’ambulanza di sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) salvo eventuale autorizzazione della Centrale Operativa Emergenza Urgenza 112 nonché di apporre lo stemma dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza e altri simboli o scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente a Regione Lombardia.
Gli automezzi utilizzati devono aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta “trasporto sanitario semplice” anche con l’impiego di targhe magnetiche.
Ogni veicolo deve avere a bordo la scheda di servizio con indicati gli estremi del trasporto in corso.
12/36
E’, altresì, obbligatoria l’adozione di un sistema di registrazione (cartaceo o informatico) che permetta di conoscere, per ogni automezzo e per ogni servizio svolto, la località, l’indirizzo, l’ora di partenza e di arrivo del mezzo nonché il nominativo del conducente e del/i trasportato/i.
Su autovetture e furgoni finestrati (pulmini) è consentito il trasporto di più utenti purché nel rispetto di quanto stabilito dalla carta di circolazione dell’autoveicolo e dal presente capitolato.
Devono essere garantiti il rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed un adeguato livello di comfort nel trasporto.
Durante l’espletamento del servizio di trasporto sanitario semplice è fatto divieto di:
- trasportare contestualmente materiale biologico (sangue, plasma, etc.);
- svolgere a qualunque titolo attività di soccorso sanitario.
E’ fatto altresì divieto di fumare nonché di assumere qualunque bevanda alcoolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il trasporto.
Art. 9) Requisiti degli autoveicoli e del personale
Per le caratteristiche degli autoveicoli e per i requisiti del personale si rinvia a quanto riportato nella DGR 5165 del 16.05.2016.
Art. 10) Tariffe di rimborso
Per i rimborsi saranno applicate le tariffe indicate nella DGR X/4702 del 29.12.2015 – riportate nella tabella sottostante - scontate del 5% per tutti i lotti indicati all’art. 1 del presente Contratto, come da offerte prodotte in sede di gara. Detta percentuale di sconto verrà applicata a tutte le tariffe di seguito indicate:
13/36
Tariffa 1 Trasporti in Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti | |
Descrizione | Tariffa |
Furgone o Autovettura con 1 autista | 24,00 € |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | 42,00 € |
Ambulanza | 49,00 € |
Tariffa 2 Trasporti nei Comuni dell'Hinterland milanese ai centri dialisi dei presidi sanitari del Comune di Milano città | |
Descrizione | Tariffa |
Furgone o Autovettura con 1 autista | 27,00 € |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | 46,00 € |
Ambulanza | 54,00 € |
Sono da considerarsi Comuni dell'hiterland milanese i seguenti: Assago, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Xxxxxx Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Rozzano, X. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Sesto S. Xxxxxxxx, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone. |
Tariffa 3 Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti meno di 15 km a tratta Descrizione Tariffa | |
Furgone o Autovettura con 1 autista | 24,00 € |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | 42,00 € |
Ambulanza | 46,00 € |
Tariffa 4 Trasporti dai Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti o da tali Comuni a Comuni distanti più di 15 km a tratta Descrizione Tariffa | |
Furgone o Autovettura con 1 autista | 24€ + € 0,50/km > 30 km |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | 42€ + € 0,80 /km > 30 km |
Ambulanza | 46€ + € 0,95/km > 30km |
Maggiorazione 2 trasportati | Maggiorazione 3 trasportati | Maggiorazione >3 trasportati | |
Furgone o Autovettura con 1 accompagnatore | € 10 | € 7€ | -- |
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore | € 12 | € 9 | € 9 |
Ambulanza | €14 | -- | -- |
14/36
I prezzi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto sulle tariffe di rimborso si intendono:
- fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la regolazione regionale delle tariffe;
- offerti ed accettati dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
- comprensivi di tutto quanto richiesto dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto e quanto integrativamente proposto dall’Appaltatore in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale.
Il prezzo comprenderà, oltre a tutte le prestazioni indicate, quanto occorra per rendere l’erogazione del servizio come indicato nel presente Contratto, nonché ogni spesa necessaria alla resa dei servizi e forniture richieste nel rispetto di tutti gli inerenti vincoli normativi e di sicurezza.
Art. 11) Modalità di conteggio del rimborso
Si applicano le tariffe indicate nella DGR 4702/2015, tenendo conto dello sconto percentuale offerto per ciascun lotto.
Art. 12) Obblighi a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto prescritto, oltre che dal presente Contratto, dalla normativa vigente in materia, nonché in conformità ad eventuali disposizioni che dovessero intervenire nel corso dell’appalto.
L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto, per l’esercizio della sua attività;
15/36
- nel caso in cui le funzioni di erogazione di detto servizio vengano, nel corso della durata contrattuale, trasferite ad altri soggetti giuridici (Aziende Socio Sanitarie Territoriali successivamente individuate) nell’ambito della riorganizzazione disposta dalla L.R. n. 23/2015, a continuare le prestazioni oggetto del presente Contratto con i nuovi soggetti giuridici subentranti per la durata residua;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Xxxxx aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale;
- che, in caso di presenza di operatori volontari, venga osservata la relativa disciplina vigente;
- che il personale addetto al servizio sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell’Amministrazione, di assoluta fiducia e provata riservatezza e sostituito anche in periodi di ferie, ponti infrasettimanali e malattia;
- che il personale addetto al servizio sia in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, abbia sostenuto e superato il percorso formativo previsto, e sia in grado di utilizzare gli strumenti informatici eventualmente necessari all’esecuzione del servizio;
16/36
- ad organizzare, nel periodo di vigenza contrattuale, tutti gli eventi formativi come descritti nella propria offerta tecnico – qualitativa (rispettando nelle modalità, destinatari, tempistiche);
- che il servizio in questione, in quanto trattasi di pubblico servizio, non subisca in nessun caso interruzioni e siano previsti opportuni sistemi per fronteggiare eventuali imprevisti;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- a garantire che l’accompagnatore sia personale adeguato come da Allegato A1 della DGR 5165 del 16.05.2016.
Inoltre, l’Appaltatore non potrà rifiutare i servizi di trasporti ad utenti afferenti al lotto aggiudicato.
Art. 13) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, e in particolare:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente servizio;
- si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 3 giorni dalla stipula, eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o il subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, i quali contratti a loro volta, dovranno contenere a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
17/36
- si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 all’Art. 3 c. 9 bis, costituisce causa di risoluzione del contratto.
Inoltre, l’Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 14) Sicurezza sul lavoro
Ai sensi dell'Art.26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Amministrazione ha redatto il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza – allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale – (di seguito, per brevità, DUVRI) finalizzato ad una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti.
La valutazione del rischio da interferenze si ritiene preliminare ed operata dall’Amministrazione.
Il DUVRI, allegato al presente Contratto, si riterrà definitivo solo quando saranno pervenute le eventuali opportune integrazioni da parte dell’Appaltatore. In assenza di proposte di integrazioni il DUVRI si riterrà definitivo.
L’art.26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 sancisce infatti che “nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [come modificato dal D. Lgs. 50/2016] o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
18/36
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”.
L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs.
n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell’Appaltatore.
I costi da interferenza sono complessivamente pari a € 28,58.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 15) Modalità di fatturazione
L’Appaltatore deve inviare, secondo le modalità di seguito descritte, fatture mensili per ciascun Lotto entro il 15° giorno del mese successivo e contestualmente copia della distinta delle movimentazioni pazienti al Distretto competente per i controlli di rito.
19/36
L’Appaltatore emetterà, altresì, per ogni mese, un’unica fattura per ogni tipologia di mezzo utilizzato per il trasporto e per ogni distretto servito.
Non verranno quindi accettate fatture che cumulino in un unico documento trasporti effettuati nell’arco temporale di più mesi e/o trasporti effettuati con diverse tipologie di mezzi.
Le fatture dovranno contenere tutti i requisiti di cui all’art. 21 D.P.R. 633/72.
Per quanto afferisce al regime IVA, le fatture dovranno recare le seguenti diciture:
TIPOLOGIA DELL’EMITTENTE | DICITURA | REGIME IVA |
Associazioni di volontariato | Fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. 266/1991 | Fuori campo IVA |
Società Cooperative a r.l., imprese o associazioni di imprese | IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 | Esente |
Cooperative sociali e Onlus | IVA esente ai sensi del n. 15 dell’art. 10 del dpr 633/72 | Esente |
L’Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
20/36
Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 19 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per
verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l’Amministrazione devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
21/36
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx .
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione.
Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore.
22/36
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 16) Rapporti con l’Amministrazione Appaltante
L’Appaltatore, in seguito alla stipula del presente Contratto, diverrà l’unico interlocutore dell’Appaltante per la gestione dell’appalto a cui conseguentemente verranno indirizzate ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.
23/36
L’Appaltatore ha individuato – e comunicato il relativo nominativo all’Amministrazione – il referente responsabile nei confronti dell’ATS della Città Metropolitana di Milano per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Qualora l’Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all’Amministrazione.
Art. 17) Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile della s.s. Progetti Strategici Territoriali e Servizi alla Persona dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Art. 18) Penali
L’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto – parte integrante del presente documento - e dalle DGR 4702/2015 e n. 5165/2016.
Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti saranno oggetto di specifica contestazione all’Appaltatore.
In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti o di violazione dei presupposti e/o requisiti richiesti, l’Appaltatore è tenuto a porvi immediatamente rimedio, anche a seguito di comunicazione informale.
Nel caso in cui l’Amministrazione fissi un termine per adempiere, l’Appaltatore è tenuto a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro il termine stabilito.
L’Appaltatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni in merito alla contestazione attribuitagli.
24/36
L’Amministrazione provvede, nei 7 giorni successivi, a trasmettere formale riscontro alle controdeduzioni, per il tramite degli uffici competenti.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida dell’Amministrazione (senza presentazione di controdeduzioni) o di non accoglimento delle controdeduzioni, l’Amministrazione sospenderà i pagamenti delle somme dovute e procederà ad applicare le penali descritte nel presente articolo.
o Mancata attivazione e messa a regime dell’appalto nei termini e con le modalità descritte nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto e concordate, dopo l’aggiudicazione, con l’Amministrazione: l’Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini stabiliti. Dopo il 20 giorno di ritardo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
o Mancata osservanza da parte del personale dipendente di un comportamento corretto ed irreprensibile tale da provocare danni e/o lagnanze: l’Amministrazione, sin dal momento della prima contestazione, ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 500,00.
o Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio così come previsto dal contratto (come ad es. ritardi ingiustificati, forte disagio relazionale operatore – paziente, inosservanze dei dispositivi di sicurezza, ecc.): l’Amministrazione, sin dal momento della prima contestazione, ha la facoltà di applicare una penale da € 100,00 a € 500,00.
o Inosservanza requisiti del personale: l’Amministrazione, sin dal momento della prima
25/36
contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti relativi al personale, ha la facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
o Inosservanza requisiti degli autoveicoli: l’Amministrazione, sin dal momento della prima contestazione di irregolarità nel possesso dei requisiti relativi agli autoveicoli, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 500,00 per ogni irregolarità riscontrata.
o Rifiuto della prestazione: l’Amministrazione, a fronte della scelta unilaterale dell’Appaltatore di non trasportare pazienti con criticità assistenziali o di grave disagio sociale, psichico e motorio, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 700,00 per ogni rifiuto manifestato.
o Rifiuto della prestazione (nuovo paziente): l’Amministrazione, a fronte della scelta unilaterale dell’Appaltatore di non trasportare o ritardare la presa in carico di un nuovo paziente, ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo di € 600,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini prescritti.
o Irregolarità contabile: l’Amministrazione, a fronte del riscontro di discordanze nella documentazione contabile, ha facoltà di applicare penali pari a € 500,00 cadauna per ogni fattura irregolare.
o Mancata realizzazione del piano formativo: l’Amministrazione, a fronte del mancata realizzazione dei percorsi formativi dichiarati nell’offerta tecnico - qualitativa, ha facoltà di applicare penali pari a € 1.000,00. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto se l’Appaltatore, a seguito della contestazione sanzionata, non ottempera entro
le tempistiche stabilite dall’Amministrazione, con la realizzazione dell’evento formativo.
26/36
In presenza di recidiva per ciascuna fattispecie, l’Amministrazione si riserva di triplicare la penale.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti.
Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all’Appaltatore, si siano verificati più di cinque volte, l’Amministrazione ha la facoltà, con preavviso da inviare all’ Appaltatore, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifarsi sull’Appaltatore per gli eventuali danni che l’irregolarità nel servizio, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.
In ogni caso, l’Amministrazione, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, erogare il servizio tramite altra operatore economico, addebitando all’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.
Art. 19) Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
27/36
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione aggiudicatrice;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
28/36
- qualora venga accertato dall’Amministrazione che l’Appaltatore abbia richiesto ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi.
- venga accertata la non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento;
- in caso di di gravi e reiterate inadempienze dopo la comminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno episodi preventivamente contestati);
- per mancata realizzazione del piano formativo dopo la prima comminazione della prima sanzione;
- per ritardo nell’attivazione e messa a regime dell’appalto oltre il 20° giorno rispetto ai termini descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del presente documento, e concordati con l’Amministrazione;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore;
- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stato scelto l’Appaltatore ovvero qualora l’Appaltatore medesimo non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto della procedura di scelta del
contraente;
29/36
- in caso di violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- nel caso in cui i pagamenti all’appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- in caso di mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all’Appaltatore.
30/36
Art. 20) Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in n qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Amministrazione sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare, l’Amministrazione si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:
- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- in qualsiasi momento, qualora il riassetto e la riorganizzazione in corso della sanità lombarda facciano venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente Contratto;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio oggetto del presente Contratto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con
31/36
l’Amministrazione, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima Amministrazione.
Art. 21) Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione.
L’Appaltatore dichiara, pertanto, di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 76/2016, pubblicato sul sito internet dell’ATS Città Metropolitana di Milano nell’area “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti - Corruzione.
L’ATS stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
La mancata osservanza degli obblighi di cui agli atti sopra menzionati è causa di risoluzione di diritto del contratto.
Art. 22) Designazione responsabile esterno del trattamento di dati personali
Il Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di titolare del trattamento di dati personali dei cittadini che ad essa ricorrono, designa, ai sensi degli artt. 4 e 29 del D. Lgs. n. 196/2003, l’Appaltatore Società Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus quale Responsabile Esterno del trattamento di dati personali relativi al servizio oggetto del presente contratto.
I dati, nello svolgimento dell’attività descritta, da parte del Responsabile Esterno dovranno essere:
32/36
a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. esatti, se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
c. trattati per finalità determinate, esplicite e legittime;
d. conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
e. custoditi e controllati, anche in relazione alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo (mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza), i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Il Responsabile Esterno è tenuto:
a. ad individuare gli incaricati, designandoli per iscritto, a definirne l’ambito di attività ed a impartire le adeguate e necessarie istruzioni, nonché a vigilare sul loro operato ed a predisporre idonee azioni formative;
b. a redigere un elenco aggiornato di chi riveste il ruolo di amministratore di sistema, con la descrizione delle funzioni attribuite;
c. ad evadere tempestivamente le richieste del Titolare, compresa l’attivazione di nuovi trattamenti, a collaborare con lo stesso nel caso di richieste del Garante Privacy, nonché a fornire soluzioni organizzative, logistiche, tecniche e procedurali idonee ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni del Titolare;
d. ad evadere le richieste degli Interessati, garantendo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03;
33/36
e. ad adottare le misure di sicurezza idonee ad evitare rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati trattati;
f. a controlli periodici sui rischi effettivi e sulla efficacia delle misure adottate ed a redigere un documento che descriva tali misure rispetto ai trattamenti di cui è responsabile. Tale documento va trasmesso al Titolare all’inizio del rapporto in atto, nonché ogni qual volta vi siano modifiche rilevanti;
g. in assenza di specifiche istruzioni del Titolare, a provvedere alla distruzione dei dati personali, ai sensi dell’art. 16 c. 1 l. a del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di revoca e/o cessazione del trattamento per qualunque motivo.
All’Appaltatore Società Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus è fatto assoluto divieto:
• di diffondere dati e di comunicare tali dati a terzi senza autorizzazione;
• di effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione dell’incarico affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La presente designazione ha la medesima durata del contratto che ha originato il trattamento dei dati oggetto della stessa.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare, in ottemperanza agli obblighi indicati dal D. Lgs. n. 196/2003, verifiche ispettive sulla corretta ed efficace adozione delle misure di sicurezza attivate.
Art. 23) Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, n. 4 polizze fidejussorie: 1) polizza n. 402613458 pari a € 55.401,15; 2) polizza n. 402613461 pari a € 48.528,37; 3) polizza n. 402613462 pari a € 44.997,22; 4) polizza n. 402613573 pari a € 26.214,30 rilasciate da AXA Assicurazioni S.p.A..
34/36
Art. 24) Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parti integranti del presente contratto il Capitolato Speciale d’Appalto, il DUVRI, le offerte tecnico – qualitativa ed economiche dall’Appaltatore prodotte, per ciascun lotto, in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.
Art. 25) Controversie
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, insorgenti durante l’esecuzione o al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Milano.
Art. 26) Spese bollatura del contratto
Tutte le spese inerenti al presente contratto (a titolo esemplificativo: imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, spese di bollo relative agli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio,) sono a totale carico dell'Appaltatore.
L’Appaltatore, tenuto all’apposizione sulla propria copia del presente contratto dei bolli previsti da normativa, provvederà alla consegna dei bolli corrispettivi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, in marche (una marca da bollo di € 16,00 ogni quattro pagine) o tramite ricevuta di pagamento telematico.
La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d’uso.
Art. 27) Clausola finale
Le parti si danno reciprocamente atto che restano salvi gli effetti di cui al giudizio in corso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (RGN 2965/2016).
35/36
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Appaltante e appaltatore dichiarano quindi di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità e l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale il Legare Rappresentante
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx
36/36