CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Premessa
Agli effetti del contratto si intende per:
“Ecoanalitica” o “Laboratorio”: la società Ecoanalitica srl con sede in Orbassano(TO) in viale I Maggio n.1/A, codice fiscale o partita IVA 08844840010, laboratorio accreditato da Accredia con il numero 0610 in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000; “Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a Ecoanalitica l’effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione di una Autorità.
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto tra Ecoanalitica e il Cliente ad eccezione di condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
A seguito della richiesta del Cliente Ecoanalitica formula la propria offerta che rimane valida per sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione dell’offerta. Il contratto si considera definito nel momento in cui perviene al laboratorio formale accettazione sottoscritta dal Cliente. Previa accettazione da parte di Ecoanalitica, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal Cliente o che dal medesimo siano sottoscritti. In ogni caso l’invio dei campioni presso il laboratorio si intende come accettazione dell’offerta e delle condizioni generali di fornitura. La Società presta i propri servizi a favore della persona fisica e/o giuridica che ha impartito le istruzioni corrispondenti e nessun altro soggetto ha titolo per impartire istruzioni. Il Rapporto di Prova (RdP) può essere trasmesso ad una terza parte su istruzione del cliente ovvero a discrezione della Società quando sia previsto da circostanze, usi, prassi o consuetudini commerciali.
3. Svolgimento dell’attività
Il laboratorio si impegna a effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente e in base alle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati ufficialmente riconosciuti o secondo procedure del laboratorio. In presenza di più procedure di prova disponibili viene scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente. Qualora sia necessario affidare prove in subappalto Ecoanalitica ne informa il cliente in fase di offerta. Ecoanalitica è responsabile verso il cliente per il laboratorio cui è affidato il subappalto tranne quando il cliente stesso o l’autorità d’ambito legislativo indichino quale laboratorio o ente debba essere utilizzato per un tale scopo. I criteri di scelta dei laboratori cui cedere prove o fasi di prove in subappalto sono:
-Accreditamento ACCREDIA;
-Conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con accreditamento rilasciato da un ente in mutuo riconoscimento con Accredia in ambito EA e/o ILAC.
Il laboratorio sceglie il laboratorio in subappalto in base ai suddetti requisiti in funzione delle prove oggetto del subappalto.
Ove non sia diversamente definito in maniera espressa, i campioni da sottoporre ad analisi sono recapitati al Laboratorio a cura del Cliente, definendo con il laboratorio le corrette modalità di prelievo e di trasporto dei campioni.
Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tale caso sono a suo carico gli eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi.
Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di quindici giorni (in funzione della sua stabilità) a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di Prova salvo diverse disposizioni di legge ed accordi con il cliente. Il Laboratorio conserva i contro campioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo, per un periodo massimo di due mesi decorrenti dalla data di accettazione in Laboratorio. La restituzione dei materiali di prova avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente. Qualora, su richiesta del Cliente, i campioni vengano conservati per un periodo superiore, al Cliente verranno addebitate le spese di immagazzinamento e, eventualmente, di riconsegna o smaltimento speciale.
I risultati delle prove, indicati nel Rapporto di Xxxxx, sono rappresentativi del solo campione sottoposto ad analisi. E’ vietata la riproduzione parziale del Rapporto di Prova senza l’autorizzazione scritta di Ecoanalitica.
Le registrazioni dei dati relativi alle prove e copia dei rapporti di prova saranno conservate presso i nostri archivi per un periodo massimo di 48 mesi salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure utilizzati.
Ecoanalitica è accreditato da Accredia con il numero 0610. L’accreditamento rilasciato da Accredia è il riconoscimento formale della competenza del laboratorio ad effettuare specifiche prove. L’elenco delle prove accreditate è disponibile presso il sito Accredia (xxx.Xxxxxxxx.xx) oppure può essere richiesto al laboratorio. L’accreditamento non prevede, da parte di Accredia, né l’approvazione del prodotto sottoposto a prova, né la responsabilità del risultato di prova.
4. Tutela della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.)
In ossequio al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Ecoanalitica informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente l’accordo di fornitura. In relazione a trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
5. Obblighi di riservatezza
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto di ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
6. Termini di pagamento.
Il pagamento delle fatture, quando non sia diversamente concordato con il Cliente, dovrà avvenire entro 30 giorni al mese successivo di emissione. In mancanza di pagamento entro i limiti stabiliti la Società avrà diritto ad applicare gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 a decorrere dalla data della fattura fino al giorno dell'effettivo incasso. La consegna dei Rapporti di Prova sarà effettuata dopo il pagamento in caso di importi inferiori a 300,00€.
Nel caso sorgano spese impreviste nel corso dell'esecuzione dei servizi, la Società si impegna ad informare tempestivamente il Cliente, potendo poi addebitargli ogni corrispettivo e vedersi rimborsato ogni costo addizionale necessario per completare il servizio.
Qualora alla Società sia impedito per qualunque causa al di fuori del suo controllo di rendere anche parzialmente i servizi, la medesima avrà comunque diritto al pagamento delle spese, non diversamente rimborsabili, sostenute dalla Società, della quota parte della tariffa applicabile commisurata al servizio effettivamente eseguito.
7. Sospensione o interruzione dei servizi:
La Società sospende o interrompe tutti servizi senza alcuna responsabilità in caso di:
-Inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Cliente, a cui questo non abbia posto rimedio entro 10 giorni dal relativo avviso notificatogli dalla Società.
-Sospensione dei pagamenti, dichiarazione di fallimento, apertura procedura concorsuale, concordato, messa in liquidazione, cessazione dell'attività del Cliente
-Casi di forza maggiore (es. scioperi, eventi atmosferici eccezionali.)
8. Responsabilità:
a) Limitazioni della responsabilità:
I Rapporti di prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e campioni forniti dal Cliente, il quale è responsabili delle azioni intraprese sulla base di tale Rapporto di Prova.
Ecoanalitica, compresi dipendenti, non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa sulla base dei Rapporti di prova né per risultati inesatti derivanti da informazioni erronee, incomplete o poco chiare fornite dal Cliente.
Ecoanalitica non è responsabile per ritardi o inadempimenti, parziali o totali, nella prestazione dei servizi per causa a lei non imputabile, compresa la mancata ottemperanza da parte del cliente alle obbligazioni previste in questo contratto.
La responsabilità di Ecoanalitica relativamente ad ogni reclamo sarà nel suo complesso limitata alla minor somma tra quella pari a dieci volte l'ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio prestato da cui sorge il reclamo e euro 15.000, escluso ogni eventuale maggior danno. Ecoanalitica non assume alcuna responsabilità per danni indiretti o consequenziali, come, a mero titolo esemplificativo, la limitazione dei profitti, e non avrà alcuna responsabilità per perdita, danni o spese derivanti da contestazioni mosse da terzi nei confronti del Cliente.
Il Cliente deve rendere noto il reclamo per iscritto alla Società entro 30 giorni dalla scoperta dei fatti che lo motivano. La Società non sarà responsabile per perdite, danni o spese se il reclamo non è reso noto entro un anno dalla data in cui fu reso il servizio o da quella in cui il servizio doveva essere completato (caso di inadempimento parziale da parte di Ecoanalitica.)
Manleva: il Cliente si obbliga a manlevare Ecoanalitica contro qualunque reclamo mosso da terzi per perdite, danni o spese sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale, o alla non esecuzione, del servizio.
9. Foro Competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Torino