COMUNE DI PIENZA PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI PIENZA PROVINCIA DI SIENA
Valore: Euro 246.263,16 (lavori a misura) di cui Euro. 20.336,99 per oneri per la sicurezza oltre l’ I.V.A.10%;
Rep. N. ------
Contratto d’appalto per l’esecuzione dei Lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA PASSEGGIATA DI VIA GOZZANTE nel centro storico di Pienza
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno del mese di dell’anno (--./--/201-) alle ore
--,00, nella residenza comunale posta in Pienza, Corso Il Rossellino n.61,presso l’ufficio di Segreteria, sono comparsi i signori:
a) nato/a a , il --.--.19-- , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Pienza, codice fiscale e partita IVA 00231300526, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici per i Comuni di Trequanda, Pienza e Sarteano, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) Sig/.ra nato/a a il / /19 , che agisce non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della Ditta con sede in xxx
xxx Xxxxxx xx , XX e CF che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
1. Che con delibera della Giunta Comunale n. 125 del 09/08/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di Riqulificazione della Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx.
0. Che sulla base del progetto preliminare, è stato predisposto il progetto esecutivo,
Approvato con delibera della Giunta Comunale n° del / /2017. denominato:
progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione della passeggiata di via Gozzante
3. Che è stata condotta la ricerca dell’operatore economico ai sensi dell’art.36 c.2 lett.c) e art.63 del D.Lgs.50/2016 (mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici)
4. Che con Determina n. del definitiva di cui all’oggetto.
/ /20 è stata approvata l’aggiudicazione
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1.- Premesse
Le premesse sopra riportate sono parte integrante del presente contratto.
Articolo 2. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati da questo richiamati, con particolare riferimento agli atti di gara, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n.50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti pubblici»).
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel Capitolato Speciale d’appalto.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente ;
Articolo 3. Ammontare del contratto ed obblighi della Ditta.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro 246.263,16 (duecentoquarantaseimiladuecentosessantatreeuro/16), comprensivi degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 20.336,99 €
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. I lavori oggetto del presente affidamento consistono in particolare.
- Demolizione e rifacimento della pavimentazione su tutta via Gozzante.
- Interventi di consolidamento, restauro e messa in sicurezza di alcuni tratti del muro a retta che forma le mura del paese ed il muretto di affaccio che delimita a sud via Gozzante.
- Sistemazione dell’arredo urbano e incremento dell’illuminazione
- Rifacimento della rete fognaria bianca e nera nel tratto di strada in oggetto.
Quanto sopra è dettagliato nella relazione del progetto esecutivo approvato con delibera
G.C. n. del / /20 , non materialmente allegata al presente atto.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. e), del Codice dei contratti D.Lgs.50/2016 e dell’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procede all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
4. Tale importo comprende ogni e qualunque onere relativo alle misure di sicurezza, di delimitazione, recinzioni ed ogni altro intervento collaterale comunque denominato o classificabile.
Articolo 4. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
• Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pienza, all’indirizzo Corso Il Rossellino 61 , presso Ufficio Segreteria .
• La Ditta Appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dei lavori in oggetto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.
• Qualora, per qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la Ditta appaltatrice dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle previsioni della menzionata legge N° 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.
• Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell’inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge N. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Siena.
• La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte
richiamata legge 136/2010. Si da atto che il lotto CIG trasmesso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente ---------- – CUP ---------------
Ai sensi di quanto contenuto nel capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
0.Xx da atto che i lavori sono stati consegnati nelle more della firma del contratto di appalto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 7. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo: 1,00 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.
Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. Ai sensi dell’art.107 del Codice è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 (modifiche ai contratti durante il loro periodo di efficacia).
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, oltre che assicurare che il personale che accederà al cantiere (sia della propria ditta che di eventuali ditte e/o lavoratori autonomi in regime di subaffidamento e subappalto) sia in possesso delle idonee qualifiche tecniche e nel rispetto del D.Lgs.81/08.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 10. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale singolo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale parte II
Articolo 12. Modifica del contratto durante il peridodo di efficacia.
Le modifiche nonché le varianti al contratto di appalto durante il periodo di efficacia seguono le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso il contratto sia stato sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad € 80.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 5.1 del Capitolato d’Appalto.
3. In deroga al comma 2:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. In ogni caso è subordinato alla verifica di regolarità contributiva dell'esecutore e ne presuppone altresì la regolarità retributiva.
7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono
beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente comma devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, vizio la cui sussistenza ed i cui effetti si perfezionano senza necessità di declaratoria.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs.50/2016 ai commi da 2 a 6
2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Siena con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 105 del Codice dei contratti e alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 c.5-6 e 105 c.9 del D.Lgs.50/2016.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al C.S.E. gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del D.Lgs.50/2016, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 c.1 del D.Lgs.50/2016 mediante Polizza Assicurativa rilasciata da , polizza numero , rilasciata in data per l'importo di euro - pari al per cento dell'importo del presente contratto
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità
al riguardo. Tale polizza è in essere con la - filiale di , n. del .
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto gli elaborati approvati con delibera G.C. n. del , ancorché non allegati.
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 per quanto non abrogato.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. Le parti si danno atto, anche ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, che il presente contratto è stato predisposto dalla parte locataria Comune di Pienza e la ditta dichiara di aver preso attenta visione e di accettare integralmente quanto disposto ai seguenti articoli:
1. Articolo 2 relativo ai contenuti contrattuali ed in particolare all’obbligo di cessione;
2. Articolo 6, relativo ai termini temporali di esecuzione
3. Articolo 7 penali per il ritardo nelle lavorazioni
4. Articolo 15 relativo alla risoluzione del contratto;
5. Articolo 23 relativo al contenuto contrattuale.
E richiesto, io Segretario Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su quattordici pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato riconosciuto conforme alle loro volontà , per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 89/1913 e ss.mm.ii.
Pienza li