ALBERTO RUTA
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXX
CN = XXXXXXX XXXX
O = COMUNE DI SESTO SAN
XXXXXXXX/00732210968
C = IT
Appalto dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili e servizio progetti educativi per minori disabili, dal 1 marzo 2018 al – 30 giugno 218, con facoltà di ripetizione dei servizi negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020.
CAPITOLATO SPECIALE
INDICE
TITOLO I INDICAZIONI GENERALI 3
Art.1 – Definizioni 3
Art. 2 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 3 – Durata 3
Art. 4 – Servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili 4
Art. 5 - Servizio progetti educativi per minori disabili 8
Art. 6 - Estensione dell'appalto 12
Art. 7 - Obbligo di verifica soddisfacimento dell'utenza 12
Art. 8 - Oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice 12
Art.9 – Personale 13
Art.10 - Clausola sociale 15
Art.11 - Continuità dei servizi 15
Art.12 - Esercizio diritto di sciopero 16
Art.13 - Controlli - Verifiche – Relazioni 17
TITOLO II NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 17
Art.14 - Norme di prevenzione e sicurezza 17
TITOLO III ASPETTI CONTRATTUALISTICI 20
Art. 15 – Corrispettivo 20
Art. 16 – Pagamenti 21
Art. 17 - Revisione dei prezzi 22
Art. 18 - Subappalto del servizio e cessione del contratto 22
Art. 19 - Penalità e contestazioni 23
Art. 20 - Garanzie definitive 23
Art. 21 - Stipulazione del contratto 24
Art. 22 – Domicilio 25
Art. 23 - Diffida ad adempiere 25
Art. 24 - Ipotesi di risoluzione del contratto 26
Art. 25 - Recesso da parte della Stazione Appaltante 27
Art. 26 - Esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore 27
Art. 27 - Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità 28
Art. 28 - Polizze assicurative 28
Art. 29 - Tutela della riservatezza dei dati personali 30
Art. 30- Foro competente 30
Art. 31- Rinvio 30
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI
Art. 1 Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
a)Stazione appaltante o S.A. o A.C.: l’Amministrazione Comunale di Sesto San Xxxxxxxx;
b)Appaltatore o Impresa Aggiudicataria o Impresa o I.A.: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’ appalto ha per oggetto la progettazione e la gestione dei seguenti servizi :
1) Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili frequentanti gli Istituti Comprensivi e le scuole superiori;
2) Servizio progetti educativi per minori disabili;
il tutto come meglio specificato ai successivi articoli 4e 5.
Art. 3 – Durata
L’appalto ha durata dal 1 marzo 2018 al 30 giugno 2018, con facoltà di ripetizione dei servizi negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020.
Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione Appaltante non avesse ancora concluso le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, l'I.A. è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più
favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4
Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili
Il servizio è rivolto ad alunni disabili con certificazione per l’integrazione scolastica (L.104/92 e L.R. 19/2007 e sue modificazioni) che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione supportando i processi di integrazione scolastica.
Coerentemente con la logica di presa in carico complessiva delle situazioni di fragilità e del sostegno dei bisogni di crescita e di sviluppo dei minori disabili e dei loro nuclei familiari, il servizio garantisce il collegamento in rete con le risorse dei servizi scolastici, sociali e sanitari.
L’erogazione del servizio comporta azioni complesse finalizzate a :
- garantire l’integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l’autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell’ottica della cultura della diversità, dell’accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.
Il servizio prevede interventi educativi finalizzati a potenziare l’autonomia nelle sue varie dimensioni, nonché gli apprendimenti, lo sviluppo delle possibilità comunicative e di socializzazione dei bambini e degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Sesto San Xxxxxxxx.
A seguito della DGR di Regione Lombardia n° X/6832 del 30/06/2017, i Comuni erogano, per conto della Regione e sulla scorta di trasferimenti finanziari da parte della Regione stessa, il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale anche per gli studenti frequentanti istituti scolastici di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale servizio può dover essere espletato anche in scuole aventi sedi in comuni limitrofi.
Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici o personale ausiliario.
Il personale educativo assegnato al servizio svolge attività frontali a diretto contatto con gli alunni disabili assegnati nelle diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, verifica e qualificazione professionale.
Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale educativo svolge le proprie funzioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni disabili assegnati in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi sociali, sanitari e sociosanitari e più in generale con i soggetti interlocutori del territorio e del contesto di vita dell’alunno disabile.
Tutto il personale educativo è tenuto a partecipare, in orario non frontale, agli incontri per:
- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, consigli di classe/incontri del gruppo di lavoro e altri gruppi istituzionali;
- attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale;
- attività di formazione e aggiornamento professionale.
Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili istituti comprensivi Periodo dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2018
N. utenti previsti Istituti comprensivi: 180 Numero di ore previste di supporto 12.700.
Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
La S.A. si riserva la facoltà di attivare tale servizio, con successivi atti, anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016). La I.A. prende atto di questa possibilità ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto un caso di mancata o parziale attivazione.
N. utenti previsti Istituti comprensivi: 180 all’anno
Numero di ore annue previste di supporto 31.500 (900 ore a settimana).
All'interno del monte ore assegnato a ciascuno alunno oltre alle ore di attività educativa sono comprese le ore necessarie alle attività complementari quali: collaborazione alla stesura del PEI, momenti di lavoro con personale scolastico, dei servizi comunali e dei servizi sociosanitari, attività di programmazione e verifica, attività di rete, relazioni con le famiglie.
Periodo di funzionamento: pari alla durata dell’anno scolastico
Servizio di Integrazione Scolastica per Alunni Disabili scuole superiori Periodo dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2018
N. utenti previsti Istituti superiori: 13
Numero di ore previste di supporto 1.755(135 ore a settimana)
Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
La S.A. si riserva la facoltà di attivare tale servizio, con successivi atti, anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016). La I.A. prende atto di questa possibilità ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto un caso di mancata o parziale attivazione.
L'attivazione di questo servizio per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 è subordinata inoltre alla prosecuzione dei trasferimenti di risorse economiche da parte di regione Lombardia.
N. utenti previsti Istituti superiori: 40 all’anno
Numero di ore annue previste di supporto 9.520 (280 ore a settimana)
All'interno del monte ore assegnato a ciascuno alunno oltre alle ore di attività educativa sono comprese le ore necessarie alle attività complementari quali: collaborazione alla stesura del PEI, momenti di lavoro con personale scolastico, dei servizi comunali e dei servizi sociosanitari, attività di programmazione e verifica, attività di rete, relazioni con le famiglie.
Periodo di funzionamento: pari alla durata dell’anno scolastico.
Art. 5
Servizio Progetti Educativi per minori disabili
Il servizio di assistenza educativa domiciliare è rivolto a bambini e ragazzi disabili.
Gli interventi del Servizio Progetti Educativi per minori disabili possono svolgersi, in base al progetto educativo individualizzato definito per ogni bambino/ragazzo, sia al domicilio della famiglia, che esplicarsi in interventi sul territorio di Sesto San Xxxxxxxx o nelle zone limitrofe.
Tali prestazioni perseguono obiettivi di promozione e di sostegno nei confronti:
- del minore al fine di promuovere e mantenere una maggiore autonomia sociale e relazionale,
- della sua famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le figure parentali a supporto alle funzioni genitoriali.
È quindi un intervento finalizzato alla valorizzazione, promozione, rafforzamento e sostegno delle competenze del minore, e parallelamente del suo nucleo familiare, inteso non come unità isolata, ma come insieme di soggetti appartenenti a sistemi di relazione. Questo perché la valorizzazione delle competenze genitoriali, il supporto nel riconoscimento dei bisogni dei propri figli e il rinforzo delle risorse presenti all’interno del nucleo, possano costituire un sempre più valido e competente supporto educativo al minore.
Per ogni situazione per la quale vengono attivati interventi di educativa domiciliare è prevista la stesura di un Progetto Educativo Individualizzato di concerto tra servizio sociale, agenzie educative e sanitarie che si occupano del minore e famiglia.
Così come previsto all’art. 3 del “Regolamento comunale degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità”, gli interventi educativi previsti per minori con disabilità sono finalizzati a:
- sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare perché diventino la base di un sostegno educativo adeguato al minore;
- mantenere e recuperare le abilità del minore perché possa integrarsi, insieme al suo nucleo familiare, con la propria comunità e il proprio contesto di vita. Questo obiettivo viene raggiunto in sinergia con le offerte del terzo settore e della rete informale;
- aiutare le famiglie ad acquisire strumenti e capacità per migliorare il contesto relazionale e affettivo in cui vive il minore;
- prevenire situazioni di rischio per chi vive in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, di isolamento sociale o a rischio di emarginazione;
- collaborare con la rete dei servizi del territorio per un intervento mirato e organico.
A partire dalle finalità poco sopra enucleate e in base a quanto stabilito dall’art.
4 del “Regolamento comunale degli interventi educativi territoriali per minori con disabilità”, le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:
- Interventi educativi a domicilio: si svolgono a casa del minore, in presenza delle figure genitoriali. Il beneficiario e il nucleo familiare vengono in ogni caso coinvolti per la costruzione, condivisione e verifica del progetto di intervento. L’obiettivo principale del Servizio Progetti Educativi a livello domiciliare è quello di promuovere le abilità di autonomia del minore, tra cui anche le abilità sociali e relazionali. Dato lo specifico contesto in cui viene eseguito l’intervento, è possibile ritenere che l’obiettivo possa essere anche l’incremento delle competenze genitoriali e/o dei familiari di riferimento in genere.
- Interventi educativi territoriali: attività che si svolgono sul territorio finalizzate alla promozione di abilità e competenze utili all’integrazione e al raggiungimento di maggiori livelli di autonomia. Gli interventi educativi territoriali si svolgono nei luoghi e nei contesti in cui le competenze da costruire vanno maggiormente utilizzate. La scelta del contesto può essere essa stessa un obiettivo.
- Interventi di conciliazione delle esigenze familiari in particolari e limitati periodi temporali laddove sia in corso di definizione la progettazione individuale.
Periodo dal 1° marzo 2018 al 30 giugno 2018 Numero complessivo ore previste: 900
Dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020
La S.A. si riserva la facoltà di attivare tale servizio, con successivi atti, anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 63 c.5 d.lgs. 50/2016). La I.A. prende atto di questa possibilità ed al contempo accetta esplicitamente che nulla sarà dovuto un caso di mancata o parziale attivazione.
Numero complessivo ore annue previste: 2.500 suddivise (50 settimana) in 2.250 ore di intervento diretto e 250 ore complessive di progettazione individuale, monitoraggio, verifiche e reti
Periodo di funzionamento: tutto l’anno
Ai sensi dell’art. 12 della legge 104/92, all’Appaltatore viene richiesto di concorrere – insieme agli altri soggetti che a diverso titolo si occupano del minore (operatori sociali, sanitari, personale insegnante curriculare e di sostegno
della scuola, genitori) – alla definizione del Progetto Educativo Individualizzato, nel quale vengono declinati gli interventi integrati predisposti a suo favore e i tempi della loro attuazione coerentemente con gli obiettivi specifici e individuali di sostegno e di incremento delle abilità di integrazione. Fondamentale infatti per il perseguimento degli obiettivi prefissati è il lavoro di equipe e di collaborazione tra le istituzioni che, nella redazione del PEI, vada ad evidenziare non soltanto gli aspetti di carenza o le difficoltà del minore bensì, soprattutto, le sue abilità residue e i margini di lavoro, rafforzamento e recuperabilità.
Per questo è indispensabile che il PEI venga redatto a partire dal profilo dinamico funzionale del minore, che indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno disabile dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi lunghi (due anni), quadro di riferimento per la redazione di qualsiasi progetto di intervento. Il PEI è strumento dinamico e di condivisione, che richiede monitoraggio periodico ed eventuali modifiche e aggiornamenti in itinere proprio perché riflette l’evoluzione del percorso di ogni singola situazione (minore e nucleo familiare).
L’educatore dovrà tenere nei confronti dei minori e delle loro famiglie un comportamento corretto e collaborante, finalizzando il proprio intervento agli obiettivi evidenziati all’interno del PEI. La sua attività dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio in relazione a quanto conosciuto riguardo agli utenti e ai loro nuclei familiari. All’educatore è inoltre richiesto di partecipare alle equipe di monitoraggio, con le assistenti sociali di area disabili e/o minori, per la valutazione in itinere dell’andamento degli interventi. Per situazioni particolarmente complesse potrebbe essere richiesta anche la presenza del coordinatore. All’Appaltatore è richiesta la garanzia della continuità del rapporto operatore/utente.
Nell’ottica dell’integrazione dei vari livelli di intervento, della condivisione degli obiettivi, dell’ottimizzazione delle risorse, e del continuo miglioramento delle
funzioni del Servizio Progetti Educativi per minori disabili, l’Appaltatore è tenuto a partecipare ai momenti periodici di confronto tecnico progettuale promossi in collaborazione tra Servizi Educativi e per l’Infanzia e Servizio Promozione e Interventi Sociali.
Coerentemente con quanto sopra stabilito, i Servizi del Settore Socio Educativo attiveranno le opportune soluzioni organizzative che costituiranno la soluzione di interfaccia per la gestione delle situazioni in carico che richiederanno uno stabile collegamento tra i servizi definiti nel presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 Estensione dell’appalto
Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o aumentare alle stesse condizioni contrattuali i servizi, secondo quanto previsto e nei limiti indicati dall’art.106 del d. lgs. 50/2016.
Art. 7
Obbligo di verifica soddisfacimento dell’utenza
E’ fatto obbligo all’I.A. di effettuare ogni anno, a proprie cure e spese ma con supervisione dell’A.C., n. 1 indagine di verifica del soddisfacimento dell’utenza, attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie degli utenti dei servizi.
Entro un mese dal ritiro dei questionari l’I.A. dovrà fornire alla Stazione Appaltante i risultati con la relativa elaborazione.
Art. 8
Oneri a carico dell’Impresa Appaltatrice
Sono a carico dell’I.A. le prestazioni relative ai Servizi di cui agli articoli 4 e 5. Sono inoltre sono a carico dalla I.A. i seguenti oneri:
- servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire all’S.A. dati sull’andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli alunni;
- sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le istituzioni scolastiche nelle quali operano;
Art. 9 Personale
La I.A. dovrà impiegare per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto un numero necessario di personale professionalmente qualificato per ciascun servizio con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Il personale dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualificazioni:
- diploma di qualifica di educatore professionale;
- corso di specializzazione per insegnanti di sostegno;
- laurea in pedagogia, o scienza dell’educazione o scienza della formazione (indirizzo educativo) o equipollenti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado in area socio-pedagogica ed esperienza documentabile almeno biennale in attività di sostegno agli alunni disabili;
- altro diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentabile almeno quadriennale in attività di sostegno agli alunni disabili;
L’I.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell’Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Città Metropolitana di Milano.
L’I.A. è altresì tenuta a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
Su richiesta della Stazione appaltante, l’I.A. deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all’I.A. delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che l’I.A. deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’I.A. si è posta in regola.
L’I.A. è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio della SA fosse ritenuto non adeguato alle mansioni richieste. In tale caso l’I.A. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante.
Per i servizi oggetto dell’appalto dovrà essere prevista la figura di un responsabile coordinatore, referente nei confronti del Comune e dei servizi in rete, in possesso di laurea breve o specialistica in Scienze dell’Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e in possesso di provata esperienza almeno biennale di coordinamento e direzione di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto.
Il coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca i servizi del Settore Socio Educativo del Comune di Sesto San Xxxxxxxx nel mantenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.
Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.
La I.A. potrà scegliere di indicare un responsabile per ogni diverso servizio, ovvero un unico responsabile per tutti i servizi.
Almeno 15 (quindici) giorni prima dell’avvio di ogni servizio dovrà essere consegnato al Comune l’elenco completo dei dati anagrafici e del titolo di studio del personale assegnato ai diversi servizi.
Art. 10 Clausola sociale
L’I.A. nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è obbligata ad assorbire il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga della medesima) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva.
Art. 11 Continuità dei servizi
Nel caso di ripetizione dei servizi all’inizio di ogni anno scolastico, la I.A. deve presentare all’A.C. il piano organizzativo dei servizi, assicurando, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato nell’anno precedente.
La I.A. è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.
La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata e tale da garantire la continuità dei servizi e mantenere il rapporto numerico previsto.
In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. In caso di assenza, l’educatore deve dare immediata comunicazione al Dirigente dell’Istituto Scolastico/Coordinatore e al suo datore di lavoro. La I.A. deve provvedere tempestivamente alla sostituzione dell’educatore e comunque dal secondo giorno di assenza, salvo casi di particolare gravità, per i quali sarà richiesta la sostituzione in giornata; deve inoltre comunicare per iscritto al Dirigente dell’Istituto scolastico/Coordinatore l’assenza e il nominativo del sostituto.
Per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in caso di assenza del bambino o dell’alunno seguito, l’educatore resta in servizio e può essere utilizzato per lo svolgimento di attività finalizzate ad una migliore integrazione degli alunni con disabilità presenti nel plesso o in altro plesso ove vi sia necessità.
Art. 12
Esercizio del diritto di sciopero
In caso di sciopero dei propri dipendenti, la I.A. è obbligata, con riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e modalità stabilite per legge relative alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene i termini di preavviso e le modalità di informazione all’utenza.
Qualora la comunicazione da parte della I.A. non avvenga nel rispetto dei tempi prescritti verrà applicata una penale di Euro 1.500,00 per ogni evento.
In riferimento al disposto della L. 146/90, la I.A. è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Comune addetto ai medesimi servizi.
Art. 13
Controlli – Verifiche – Relazioni
La I.A. ha l’obbligo di relazionare alla Stazione Appaltante su qualsiasi fatto o situazione di rilievo e sull’andamento delle attività.
Spettano al Comune ampie facoltà di controllo e di indirizzo in qualunque momento e modo attraverso i propri responsabili in merito agli adempimenti dei programmi di lavoro e al rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti del personale.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale a seguito dell’accertamento delle violazioni delle suddette norme.
TITOLO II
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 14
Norme di prevenzione e sicurezza
L’Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Comune sia di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
Tra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’Impresa, in particolare, dovrà:
- osservare e far osservare le misure generali di tutela definite all’art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ottemperare agli obblighi prescritti all’art. 18 del Decreto stesso;
- coordinarsi con l’Ente Appaltante così come previsto all’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- rispettare e far rispettare regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dalla Stazione Appaltante;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale.
A sua volta il datore di lavoro committente e/o il datore di lavoro titolare dei luoghi di lavoro (nel caso in cui il datore di lavoro non coincida con il committente) è tenuto, nei termini e modi prescritti dall’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a informare l’Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, un Piano di Sicurezza inerente l’appalto che contenga almeno i seguenti aspetti e informazioni:
- comunicazione del nominativo del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
- modalità operative di prevenzione di incendi e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzione e procedure);
- eventuale dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;
-organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza;
-formazione professionale ed informazione del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
-soluzioni previste per l’eliminazione dei rischi dovuti all’interferenza tra attività dell’appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nel servizio;
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la modifica del piano di sicurezza qualora lo ritenga inadeguato.
Ferme restando le responsabilità dell’Impresa in ordine alla sicurezza, la Stazione appaltante ha facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio appaltato avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo ed in caso di inadempienza di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative all’assicurazione obbligatoria, antinfortunistica, previdenziale e assistenziale nei confronti del proprio personale.
La Stazione appaltante potrà richiedere in ogni momento all’Impresa l’esibizione di tutta la documentazione inerente l’applicazione e il rispetto della normativa sopra richiamata.
L’inadempimento di obblighi in materia di sicurezza e prevenzione costituisce causa di risoluzione del contratto.
All’Impresa, qualora inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.
TITOLO III
ASPETTI CONTRATTUALISTICI
Art. 15 Corrispettivo
Il corrispettivo contrattuale corrisponderà a quello proposto in sede di offerta dalla I.A. per l'attuazione dei servizi oggetto dell'appalto per il periodo 1 marzo 2018 – 30 giugno 2018. Nel caso di attivazione dei servizi anche per i periodi successivi il corrispettivo effettivamente dovuto alla I.A. sarà invece rapportato all’effettiva dimensione dei servizi attivati, utilizzando i parametri riportati nell’offerta economica.
La I.A. prende atto che nulla sarà dovuto dalla S.A. per i servizi eventualmente non attivati o, in caso di parziale attivazione, per la parte non attivata degli stessi.
Art. 16 Pagamenti
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Impresa avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione della fattura al protocollo generale della A.C. e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente. La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l’A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.
Modalità emissione fattura e pagamenti.
Split payment: il fornitore emette fattura con imponibile ed IVA e la P.A. paga al fornitore il solo imponibile, versando la relativa IVA all’Erario (tranne per fatture soggette a reverse charge e prestazioni di lavoro autonomo assoggettate a ritenuta Irpef). Nella fattura deve essere indicata la dicitura “Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
Si stabilisce fin d’ora che l’A.C. potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati all’I.A., il rimborso di spese e il pagamento di penalità, all’incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
Le fatture, in formato elettroniche, devono essere intestate a: Comune di Sesto San Xxxxxxxx – Settore Socio Educativo – Piazza della Resistenza n. 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
Unitamente alla fattura dovranno essere presentati i rendiconti dei servizi effettuati e gli elenchi degli utenti delle prestazioni. Tali rendiconti ed elenchi dovranno essere sottoscritti dal referente della I.A. e vistati per approvazione dal Responsabile del Settore Educazione, previa verifica della regolarità e completezza delle prestazioni eseguite.
L’A.C. non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 17 Revisione dei prezzi
Nel corso di durata dell'appalto non si dà luogo a revisione dei prezzi.
Art. 18
Subappalto del servizio e cessione del contratto
Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.
Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.
Art. 19
Penalità e contestazioni
Nell’esecuzione del presente appalto, la I.A. ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e alle disposizioni previste e conseguenti all’attuazione del presente capitolato.
Qualora essa non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la I.A. è tenuta al pagamento – per ciascuna inadempienza – di una penalità variabile da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempimento e/o della recidività.
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale la I.A. avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica della contestazione.
Si procederà all’applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sulle competenze da liquidare. La Stazione appaltante può altresì procedere nei confronti dell’Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
Art. 20 Garanzie definitive
La stipulazione del contratto è subordinata alla consegna alla S.A. da parte dell’I.A., a garanzia dell’efficienza e della buona esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato, di una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonchè l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della la S.A.
Resta salvo per l’A.C. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’A.C. avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all’I.A.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
Art. 21 Stipulazione del contratto
L'Impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle imposte e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui l'Impresa non stipuli il contratto o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico della stessa le eventuali
ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Sesto San Xxxxxxxx.
Per garantire la continuità delle attività il servizio potrà eventualmente avviarsi anche nelle more della stipula del contratto.
Art. 22 Domicilio
L’impresa dichiara di eleggere e mantenere il suo domicilio nella propria sede legale per tutta la durata dell’appalto.
Le notificazioni e le intimazioni sono effettuate attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata.
Art. 23
Diffida ad adempiere
Qualora nel corso dell’appalto la Stazione Appaltante accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, essa può fissare un congruo termine entro il quale l’Impresa si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante può avvalersi di tale facoltà in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’Appaltatore.
Art. 24
Ipotesi di risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'O.E.A. in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'O.E.A. e salva l'applicazione delle penali prescritte.
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
◊ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’O.E.A.;
◊ messa in liquidazione o, in altri casi di cessione dell’attività dell’O.E.A.;
◊ impiego di personale non dipendente dell’O.E.A;
◊ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
◊ interruzione non motivata del servizio;
◊ subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati nell’offerta;
◊ cessione del contratto a terzi;
◊ violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
◊ inadempienze reiterate dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico che l’A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite né i beni forniti non conformi al capitolato, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nell'art. 108 del d. Lgs. 50/2016.
Art. 25
Recesso da parte della Stazione Appaltante
Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Per la disciplina dei rapporti tra le parti si richiama quanto previsto nell'art. 109 del d. lgs. 50/2016.
Art. 26
Esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore
Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 29, qualora l’impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all’Appaltatore, l’esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando a quest’ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.
Art. 27
Esonero della Stazione Appaltante da responsabilità
La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’I.A., che risponde dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della S.A.
L’I.A. risponde inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell’esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, alla Stazione Appaltante o a terzi in genere.
L’I.A. è tenuta inoltre a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite.
Art. 28 Polizze assicurative
E’ a carico dell’I.A. la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo dell’appalto, tenendo sollevato al riguardo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
L’I.A. dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all’Amministrazione prima dell’avvio del
servizio oggetto dell’appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell’appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.
La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro;
MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona.
L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con almeno i seguenti capitali assicurati minimi:
• Caso morte: € [3.000.000,00]
• Caso invalidità permanente: € [3.000.000,00]
Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze.
Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della data stabilita per l’inizio di esecuzione del servizio e,
qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio.
Art. 29
Tutela della riservatezza dei dati personali
La ditta aggiudicataria assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l’incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza ed a utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi connessi con l'incarico.
In tal senso la I.A. è conseguentemente nominata Responsabile del trattamento e riconosce che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003).
Art. 30
Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l’Ente appaltante.
Art. 31 Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:
● del D. Lgs. n. 50/2016 esclusivamente per gli articoli dello stesso richiamati nei documenti di gara;
● del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore ed espressamente richiamate nei documenti di gara;
● del Codice Civile;
● del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827;
● dei regolamenti comunali.