INDICE
COMUNE DI SAN XXXXXXXX VALDARNO
Approvato con atto C.C. n.65 del 22.12.2015
Regolamento per la tutela degli animali e la convivenza tra uomo e animali
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INDICE
ART. 1 Valori etici e culturali ART. 2 Legislazione di riferimento
ART. 3 Servizi comunali competenti ART. 4 Definizioni
ART. 5 Ambito di applicazione
ART. 6 Detenzione e custodia degli animali
ART. 7 Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia
ART. 8 Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero ART. 9 Attività e xxxxxxx assistite con animali
ART. 10 Trasporto di animali
ART. 11 Controllo della riproduzione
ART. 12 Amputazioni
ART. 13 Divieto di soppressione
ART. 14 Addestramento ed educazione ART. 15 Smarrimento, fuga, rinvenimento ART. 16 Istituzione dell’anagrafe canina ART. 17 Affido
ART. 18 Abbandono di animali ART. 18 bis Maltrattamento animali ART. 19 Avvelenamento animali ART. 20 Attraversamento animali
ART. 21 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico e negli esercizi commerciali
ART. 22 Accesso dai giardini, parchi ed aree pubbliche ART. 23 Divieto di accattonaggio con animali
ART. 24 Divieto di offrire animali vivi in premio, vincita, o in omaggio
ART. 25 Esposizione e vendita di animali ART. 26 Inumazione di animali
ART. 27 Associazioni animaliste e zoofile
ART. 28 Mostre e spettacoli ART. 29 Circhi
ART. 30 Aree e percorsi destinati ai cani ART. 31 Divieto di detenzione a catena ART. 32 Obbligo di raccolta delle deiezioni ART. 33 Colonie feline
ART. 34 Cura delle colonie feline
ART. 35 Detenzione dei volatili e tutela dell’avifauna ART. 36 Rondini, Balestrucci e Rondoni
ART. 37 Dimensione e caratteristiche degli acquari ART. 38 Detenzione di altri animali da compagnia
ART. 39 Divieto di alimentazione dei colombi ART. 40 Equidi
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ART. 41 Abilitazione del cavallo ART. 42 Sanzioni
ART. 43 Vigilanza
ART. 44 Incompatibilità ed abrogazione di norme ART. 45 Entrata in vigore
ALLEGATO A
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Art. 1 Valori etici e culturali
1. Il Comune di San Xxxxxxxx Valdarno, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio
Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
6. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
7. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx favorisce le iniziative, attuate in forma singola o associata, connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia e nei momenti di difficoltà della vita.
8. Il Comune di San Xxxxxxxx Valdarno opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
9. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza e del benessere delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/1991 ed alla L.R. 59/2009, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, nonché, sempre in relazione alle normative nazionali e regionali in vigore, in relazione alle competenze ad esse demandate, tutela tutte le specie di fauna selvatica ed ittica presenti sul territorio, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
4. Il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge n. 281/91 è fatto divieto ai cittadini di
catturare animali randagi o vaganti per qualunque scopo al fine di evitare destinazioni improprie dell’animale stesso. Viene fatta salva la possibilità di intervenire al fine di soccorso o messa in sicurezza dell’animale randagio o vagante provvedendo alla attivazione dell’ufficio competente.
Art. 2 Legislazione di riferimento
1. Il presente regolamento è attuativo delle norme che disciplinano la tutela ed il benessere degli animali, nonché la loro convivenza con l’uomo, di seguito indicate, le quali prevalgono in caso di modifiche successive sul testo degli articoli che ne citano il riferimento:
- LEGGE 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
- Legge Regionale 59/2009: Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.
43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)
- DPGR 38/R/2011: Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
- Regolamento CE 1/2005 del Consiglio, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE, e il regolamento CEE 1255/1997, che non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività
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economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (art. 2 comma 5).
Art. 3 Servizi comunali competenti
1. Il Comune, tramite il servizio di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo il servizio di polizia municipale opera in collaborazione con le autorità sanitarie locali.
3. Il servizio ambiente del comune cura la gestione e realizzazione di programmi in materia di tutela degli animali in collaborazione con le altre strutture comunali, con le associazioni del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con l'Istituto Zooprofilattico.
Art. 4 Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 281/1991 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dalla L. 157/1992 e s.m.i.
Art. 5 Ambito di applicazione
1. Agli animali che vivono, transitano e soggiornano nel territorio comunale di San Xxxxxxxx Valdarno nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo, si applicano le norme della LR 59/09 e del Regolamento approvato con DPGR 38/R/2011, in attuazione dell’art. 41 della LR 59/09, con le precisazioni contenute seguenti nel presente regolamento.
Art. 6 Detenzione e custodia degli animali
Si riporta la normativa di riferimento della quale il presente articolo è meramente ripetitivo (art. 5 LR 59/2009, art. 2 DPGR 38/R/2011)
Art. 5
- Obblighi del responsabile
1. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante adeguate possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico dell’animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità
Art. 2
- Modalità di custodia (art. 5 l.r. 59/2009 )
1. Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.
2. I requisiti dimensionali per la custodia di esemplari delle specie più diffuse sono elencati nell’allegato A. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario
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1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, secondo i canoni naturali ed etologici di ciascuna specie.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi di età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, comportamentali ed etologiche, in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress dell’animale stesso, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene, salute e sicurezza collettiva.
5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare il riparo dovrà essere adeguato alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentato e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra ed al di sopra dovrà essere disposta una adeguata tettoia; non dovrà infine, essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni di acqua, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell’animale.
6. Qualora l’animale con il suo comportamento libero sia di pericolo a se stesso o ad altri, il suo proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, non deve, neanche momentaneamente, sia in aree pubbliche che private ad accesso pubblico, lasciarlo libero, o non custodito con le debite cautele, e neppure affidarne la custodia a persona inesperta.
7. I locali, i box, i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di igiene.
8. I ricoveri dovranno essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non via sia pericolo di ferimento.
9. Il Comune promuove anche con l’aiuto dei servizi veterinari dell’Azienda USL, dei veterinari liberi professionisti, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).
10. Il proprietario o detentore deve controllare, con frequenza almeno quotidiana, lo stato di salute degli animali, le strutture e le attrezzature di ricovero e deve eliminare immediatamente i difetti che ne compromettono l’integrità fisica ed il benessere, adottando ogni adeguata misura di protezione. Il proprietario o detentore di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti.
11.Richiamato quanto disposto dall' art. 1 comma 6 del presente regolamento in tutti gli edifici o gruppi di edifici (residence, consorzi, aggregati urbani ed extraurbani, lottizzazioni, villaggi, supercondomini, ecc.) esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.
I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali.
00.Xx detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
Art. 7 Specifiche tecniche relative alle modalita’ di custodia
1- il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta nell’allegato A al DPGR 38/R/2011.
1 CANI e GATTI : Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.
La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:
- recinto: spazio confinato all’aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui. Deve esserci disponibilità di ricambio d’aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell’animale e della collettività. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.
I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella. Dimensioni minime di riferimento
mq per ciascun cane | mq per ciascun cane |
(massimo 3 cani) | (oltre 3 cani fino a 5 cani) |
8,0 | 4,0 |
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Nel territorio comunale di San Xxxxxxxx Valdarno non è comunque consentito realizzare box o strutture adibite al ricovero di animali di superficie ed altezza superiori a quelle previste dal vigente Regolamento Edilizio per i locali abitabili.
La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell’animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all’animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.
2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.
In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell’animale con coda. L’altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell’animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l’altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza dell’animale con la coda.
PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm2. MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso):
900cm2. MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm2. MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm2
GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell’animale con coda
3 SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell’animale, la larghezza e
l’altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il doppio della lunghezza dell’animale.
4 SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell’animale. Per i serpenti arboricoli l’altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell’animale ed il contenitore deve essere provvisto di rami ed arrampicatoi.
5 TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell’animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.
6 TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell’animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.
7 UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Xxxxxx poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
Art. 8 Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero
0.Xx Comune di San Xxxxxxxx Valdarno incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
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2.Nelle Case di riposo può essere permesso agli ospiti autosufficienti di accedere accompagnati dal proprio animale di affezione preferibilmente nella stanza dell’ospite, nel rispetto del regolamento per l’accesso alle aree ospedaliere o strutture sanitarie di animali domestici.
0.xx proprietario dell’animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
0.xx servizio veterinario della ASL vigilerà periodicamente sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
Art. 9 ATTIVITA’ E TERAPIE ASSISTITE CON ANIMALI
L’impiego di animali nell’ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della
L.R. 59/09.
E’ vietato il ricorso ad animali selvatici ed a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
Art. 10 Trasporto di animali
1- il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta nell’ art. 6 LR 59/2009, art. 3 DPGR 38/R/2011)
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori, carrelli o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie ed escursioni termiche;
d) siano fatte frequenti interruzioni del viaggio ogni qualvolta l’animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo e la sgambatura;
e) siano utilizzati contenitori idonei a garantirne la massima sicurezza.
2. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ad es. nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 169 comma 6 del DPR 485/92 (divieto di trasportare di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.), le misure di cui al presente articolo sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). (carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi installate permanentemente in autoveicoli – 203 o rimorchi - 204)
4. Per il trasporto di animali in relazione con un'attività economica si ricordano le disposizioni contenute nel Regolamento CE 1/2005 e nel D. Lgs n. 151/07
Art. 11 Controllo della riproduzione
Il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta art. 7 LR 59/2009.
1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole e deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.
Art. 12 Amputazioni
Il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta art. 8 LR 59/2009)
1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l’aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali; d) l’asportazione di speroni e artigli;
e) l’asportazione o la limatura dei denti.
f) l’asportazione della prima falange della zampa (onisectomia)
2. Qualora siano necessari, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell’animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell’intervento e ne invia copia all’AUSL, entro quindici giorni dall’effettuazione dell’intervento.
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Art. 13 Divieto di soppressione
Il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta nell’art. 9 LR 59/2009 – art. 4 DPGR 38/R/2011
1. E’ vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.
2. E’ consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone. La condizione di comprovata pericolosità dell’animale per l’incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all’interno dell’AUSL.
3. La soppressione, di cui ai commi 1 e 2, è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell’animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
Art. 14 Addestramento ed educazione
Il presente articolo riporta la normativa regionale vigente contenuta nell’ art. 11 LR 59/2009
1. L’attività di addestramento e/o educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2. E’ vietato addestrare e/o educare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3. E’ vietata ogni forma di addestramento e/o educazione teso ad esaltare l’aggressività.
4. Gli addestratori e/o educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l’addestramento e/o educazione e all’AUSL di riferimento. All’atto della comunicazione il responsabile del Centro di addestramento – educazione fornisce il curriculum degli addestratori e/o educatori impiegati.
5. Gli addestratori e/o educatori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all’addestramento e/o educazione; il registro è vidimato dall’AUSL.
6. E’ vietato ricorrere all’addestramento e/o educazione di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. I centri in funzione all’entrata in vigore del presente regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi inviando specifica comunicazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art 15 Smarrimento, fuga, rinvenimento
1. In caso di smarrimento del cane il proprietario e/o detentore dovrà fare denuncia per iscritto al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio, entro 72 ore dall’evento.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo immediatamente alla polizia municipale.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio.
4. il responsabile del cane deve comunicare alla ASL:
a) la scomparsa dell’animale entro il 3° giorno successivo all’evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale nonché il trasferimento della propria residenza entro 30 giorni.
Art 16 Istituzione dell’anagrafe canina
1. Il responsabile del cane provvede, entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale, all’iscrizione ed alla identificazione dello stesso all’anagrafe canina.
Art 17 Affido
1.Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
2. Le richieste di adozioni e gli affidamenti di cani da strutture pubbliche o private, anche in via temporanea, qualora siano superiori ai 3 cani annui a persona adottante, dovranno essere autorizzate dallo ufficio ambiente del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx. Il controllo di cui al presente comma sarà effettuato dal
Servizio Veterinario dell’AUSL all’atto dell’iscrizione/registrazione all’anagrafe canina.
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Art. 18 Abbandono di animali
1. E’ severamente vietato:
- abbandonare qualsiasi tipo di animali domestici;
- abbandonare e/o immettere specie animali vertebrate od invertebrate, appartenenti alla fauna autoctona e alloctona, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
3. Viene equiparato all’abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, di cani di proprietà catturati dal Servizio Veterinario dell’ AUSL ed ospitati presso il canile sanitario.
4.Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
Art.18 bis Maltrattamento animali
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni. È altresì vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche e comunque in contrasto con le normative in vigore.
2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti tali da non consentire una seppur minima attività motoria e/o privi dell’acqua e del cibo necessario sia in termini quantitativi che qualitativi o comunque detenerli in ambienti in cui venga accertata un’illuminazione naturale assente o insufficiente o una ventilazione assente o insufficiente, oppure sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
4. E’ vietato tenere animali in isolamento, in condizioni di impossibile o comunque di difficile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. Le terrazze o i balconi devono avere comunque adeguata protezione dagli agenti atmosferici e contenere dispositivi atti a impedire inconvenienti igienico-sanitari. Terrazze e balconi devono inoltre essere attrezzati in modo tale che l’animale abbia a sua disposizione un riparo e acqua da bere. L’animale deve sempre poter accedere autonomamente direttamente all’interno dell’abitazione.
6. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori per cui sono previste dal presente regolamento precise disposizioni. La detenzione in gabbia delle specie appartenenti all’avifauna selvatica, ivi comprese quelle destinate all’uso come richiamo per l’attività venatoria è regolata dalle normative nazionali e regionali in vigore.
7. E’ vietato utilizzare animali per intrattenimento o spettacolo, ad eccezione di quanto previsto ai successi articoli in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietato il commercio, la detenzione o l'impiego a qualsiasi titolo di animali colorati artificialmente.
9. E’ vietato condurre cani al guinzaglio tramite veicoli e velocipedi in movimento. Non rientrano nella definizione di veicolo le macchine per uso di invalidi anche se asservite da motore le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti da regolamento, come previsto dall’art. 46 del Codice della Strada.
10. È fatto assoluto divieto di allevamento, commercio e/o detenzione di tutte le specie di animali vivi, per fini di sperimentazione e vivisezione.
11. Su tutto il territorio del Comune di San Xxxxxxxx X.xx, è vietato l’allevamento, l’utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali vivi per fini di ricerca scientifica o tecnologica, compresa l’applicazione degli stessi per esercitazioni didattiche.
12. Il Comune di San Xxxxxxxx X.xx incoraggia e implementa iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
13. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
14. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio in sosta. E’ consentita la permanenza in veicolo e/o rimorchio per un breve periodo di tempo, purchè sia assicurato un adeguato ricambio d’aria, l’apertura dei finestrini dovrà essere minimo 6 cm su ambedue i lati.
E’ in tutti i casi assolutamente vietato tenere animali in veicoli in sosta al sole.
15. E’ vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
16. E’ vietato mantenere animali alla catena, permanentemente legati, e senza la possibilità di un rifugio, nel quale deve essere disponibile acqua e cibo. Il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati.
17. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico- fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
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18. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
19. Dovrà essere garantita agli animali detenuti a qualsiasi titolo l’alternanza naturale del giorno e della notte, salvo i casi in cui gli stessi debbano essere sottoposti a trattamenti terapeutici, prescritti da un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento medesimo.
20. E’ vietata la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche e di collari a punte utilizzati per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire allo stesso la possibilità di abbaiare naturalmente.
21. E’ vietato l’uso per i cani di museruole “stringi bocca”.
22. E’ vietato l’uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli e comunque l’utilizzo di strumenti che provocano morte lenta e dolorosa.
Art. 19 Avvelenamento animali
1. Come prescritto dalle normative vigenti è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o comunque preparati per causare danni fisici gravi o la morte, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari sono obbligati a segnalare agli organi competenti, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali, domestici o selvatici, di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovrà essere indicata la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Comune, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, porrà in essere i provvedimenti che saranno ritenuti più idonei e applicherà la sanzione prevista dalla L.R. 39/2001.
Art. 20 Attraversamento animali
1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, potranno essere installati, a cura degli enti competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.
Art. 21 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico e negli esercizi pubblici e commerciali.
1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Xxxxxxxx Valdarno, secondo la carta dei servizi redatta dal gestore del trasporto pubblico.
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola se necessaria e per i gatti ed altri piccoli animali da affezione il trasportino.
3. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.
4. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell’animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito. Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto. Al fine di evitare disturbo al conducente, di sporcare gli interni dell’auto, o di provocare danni all’animale in caso d’incidente, è obbligatorio l’uso della gabbia.
7. Gli animali accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico salvo quelle per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.
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8. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi di cui al comma precedente dovranno farlo avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
Nel caso in cui si tratti di cani, i proprietari dovranno usare il guinzaglio. Nel caso in cui si tratti di cani iscritti nel registro “a rischio potenziale elevato”, istituito presso il servizio veterinario, i proprietari dovranno usare anche la museruola.
9. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio Comunale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto nei modi previsti dal comma 2 del presente articolo.
10. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso rese evidenti all’ingresso del locale, previa comunicazione al Sindaco i cui estremi dovranno essere indicati nel cartello indicante la misura limitativa.
11. Gli esercizi pubblici e commerciali potranno prevedere appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.
Art. 22 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di lunghezza prevista dalla normativa vigente e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.
Art. 23 Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell’accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze e che si trovino in cattivo stato di salute o palesemente maltrattati, saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti. I cani saranno condotti al canile municipale. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.
Art. 24 Divieto di offrire animali vivi in premio.
1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali vivi in premio o vincita di giochi.
Art. 25 Esposizione e vendita di animali
1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali con sede fissa di esporre al pubblico, per più di cinque ore giornaliere, con un intervallo di riposo non inferiore a tre ore, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità. A tal fine l’esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
2. I locali utilizzati per il riposo degli animali dovranno disporre di adeguata illuminazione ed aerazione, le gabbie e i recinti dovranno essere provvisti di acqua e cibo ed avere le dimensioni di cui al successivo comma 3 e agli art. 44 e 46.
3. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo. Relativamente ai cani e gatti dovranno essere custoditi in spazi con base e larghezza pari al triplo della lunghezza dell’animale (esclusa la coda). L’altezza dovrà essere pari al doppio della lunghezza dell’animale (esclusa la coda) al fine di consentire all’animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali,
hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di sei (6) ore e con le modalità previste dal regolamento in relazione alla specie ed alle condizioni ambientali, in maniera tale da non provocare sofferenza agli animali.
8. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all’acquirente previa presa d’atto.
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9. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita e l’identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
10. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.
11. non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei due mesi di vita.
12. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
Art. 26 Inumazione di animali
1. Per quanto attiene all’inumazione di animali si fa espresso rinvio al regolamento CE 1069/2009 e successive disposizioni nazionali e regionali e comunque alla normativa vigente in materia.
Art. 27 Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) vigilano, attraverso le loro guardie, sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento.
Art. 28 Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento, manifestazioni storiche e culturali, con l’utilizzo di animali entro i limiti previsti dalla L.R. 59/2009.
4. Le attività di cui ai commi 1 sono soggette ad autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL, come previsto all’Art. 14 della L.R.59/2009.
Art. 29 Circhi
In merito ai circhi si veda anche allegato A al presente regolamento.
1. E ‘consentito l'attendamento dei circhi esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Ministeriale CITES, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza della L. 426 del 9-12-1998, ma con le seguenti integrazioni e solo e soltanto dopo aver accertato preventivamente la presenza di tali requisiti:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 40 mq di posta individuale. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Xxxxxx avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 500 metri quadrati fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq per ogni individuo in più.
Grandi felini (leoni, tigri, leopardo, giaguaro) : ricovero di almeno 20 mq per un esemplare, ampliato di 10 per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m . Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale di almeno 100 mq per 1-4 esemplari.
Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 15 mq per ogni individuo. Lo spazio minimo esterno deve essere di 300 mq per due-tre esemplari e 20 mq per ogni esemplare in più. Zebre: ricovero di almeno 15 mq per animale. Lo spazio minimo esterno deve essere di 200 mq per 1-3 esemplari e 20 mq per ogni animale in più.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 30 mq per animale. Spazio esterno di 300 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 300 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 10 mq per un capo da ampliare di 5 mq per ogni capo in più.
Babbuini, scimmie cappuccine: strutture interne di 50 mq per massimo 5 esemplari e 5mq per ogni animale in più. Strutture esterne di 50 mq per 1-5 esemplari e 5 mq per ogni animale in più, altezza minima di 8 m.
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Rinoceronti: strutture interne di 20 mq per ogni individuo e dimensione esterne di 100 mq per ogni individuo. Ippopotami: strutture interne di 4mX6m per ogni individuo e 3X3 per l'ippopotamo pigmeo. Strutture esterne di 100mq per ogni individuo e 50 per l'ippopotamo pigmeo.
Giraffe: strutture interne di 20 mq per animale e 350 mq fino a tre esemplari per strutture esterne. Foche: obbligatoria la piscina di 5X3X1,5 e superficie per ogni animale di 5mq.
Orsi: strutture interne di 15 mq per ogni esemplare e altezza di 3m, strutture esterne di 150mq per 1-2 animali e 50 mq per ogni esemplare in più;
E’ espressamente vietato l’uso del fuoco negli spettacoli che prevedono l’impiego degli animali di qualunque specie.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. E’ vietato l’attendamento di circhi che siano stati sottoposti a sanzioni da parte degli organi di controllo per la tutela e il benessere degli animali.
Art. 30 Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchiverdedi usoed pubblico,altredovrannoaree esserea individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni (con reti e cancelli), spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola se non necessaria, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni a persone o cose presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi di raccolta deiezioni.
Art. 31 Divieto di detenzione a catena
1. La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato a livello del terreno o ad altezza non inferiore a due metri da terra. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
2. Al cane deve sempre essere assicurata la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua e del cibo e di entrare e rigirarsi in un’adeguata cuccia che segua le disposizioni previste dall’art 7 del presente regolamento. Le superfici a disposizione dei cani alla catena, devono essere poste in luoghi non soggetti a ristagni d’acqua o che possano essere nocivi per la salute dell’animale, devono disporre di zone sia ombreggiate che soleggiate in modo che l’animale possa raggiungere indifferentemente l’una o l’altra zona ed essere dotati di cucce da collocare nella parte più riparata o coperta. Le feci e le urine devono essere asportate con frequenza tale da garantire la corretta igiene giornaliera.
3. La superficie a disposizione dell’animale legato alla catena non dovrà essere interessata da dislivelli, compreso quelli protetti da recinzioni o parapetti, che potrebbero causare situazioni di pericolo per l’animale.
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Art. 32 Obbligo di raccolta delle deiezioni
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino od altro) dell’intero territorio comunale.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove le deiezioni devono essere rimosse almeno giornalmente.
4. I proprietari o detentori dei cani devono disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni dei propri cani.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque portatori di handicap che non ne consenta l'osservanza.
Art. 33 Colonie feline
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1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx che, nel caso di episodi di uccisione o maltrattamento, procede a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Ai fini del presente regolamento, si definisce “colonia di gatti” un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l’uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
3. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
Il Comune, con apposita segnaletica, potrà provvedere ad identificare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza.
4. I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti incaricati, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende AUSL, con oneri a carico delle aziende stesse.
5. I comuni, d’intesa con le aziende USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all’articolo 35 della L.R. 59/09, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all’eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.
6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal
Sindaco, previo parere dell’azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 5, l’associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto all’inizio di opere edilizie è subordinato all’autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia.
Art. 34 Cura delle colonie feline
1. Il Comune riconosce e tutela l’attività benemerita dei cittadini che, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda
Sanitaria e le associazioni animaliste; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Alle persone che accudiscono le colonie feline deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale, nelle zone di proprietà privata l’accesso è subordinato al consenso del proprietario.
3. Le persone che accudiscono le colonie feline sono obbligate a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
Art. 35 Detenzione dei volatili e tutela dell’avifauna
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Ai volatili detenuti in gabbia, dovrà essere garantito:
a) che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore.
b) Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno.
c) Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.
d) Che le voliere e le gabbie mantenute all’aperto abbiano una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. E’ fatto divieto di:
a) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.
b) Lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
c) Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
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d) Xxxxxxxxx le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
e) Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
f) Danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all’Amministrazione Comunale.
g) Effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
4. Dimensione delle gabbie.
a) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le gabbie dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute.
b) Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Xxxxxx poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
6. Per gli esemplari di avifauna selvatica appartenente alle specie cacciabili le dimensioni minime delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dalla Regione Toscana con regolamento Regionale n. 34/02.
7. Le misure e le caratteristiche delle gabbie non possono comunque essere inferiori a quelle qui di seguito elencate:
Animali | Base (m) | Altezza (m) | Altre prescrizioni | |||
Struzzo, Emù, Casuario | Aree in grado di fornire | 2,5 | Densità per esemplare adulto: 50 mq | |||
Nandù | spazio per una corsa piana | per Struzzo, Emù e Casuario. | ||||
e lineare di almeno 50 m. | 25 mq per Nandù. | |||||
Cormorani (6) Pellicani (4) | 10 x 5 | 2,5 | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m. | |||
Aironi di piccola e media | 5 x 4 | 2,5 | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm | |||
taglia (3) | ||||||
Aironi | di | grande | taglia, | 10 x 5 | 2,5 | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm |
Cicogne, Gru (4) | ||||||
Fenicotteri (4) | 15 x 5 | 2,5 | Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm | |||
Anatre | 4 mq a capo | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm | ||||
(xxxxxx xxxxxxxxxx: 1m) | ||||||
Oche | 15 mq a capo | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm | ||||
Rallidi di piccole dimensioni | 5 x 4 | 2,5 | Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x | |||
Caradriformi (6) | 2, profondità 20 cm | |||||
Gabbiani (5) | 10 x 5 | 2,5 | Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm | |||
Coraciformi , | Picchi, | Corvidi | 5 x 4 | 2,5 | Xxxxxx pescatori: vasca di m 2,5 x 2, | |
(4) | profondità 30 cm | |||||
Rapaci notturni di piccole e | 5 x 4 | 2,5 | Nido artificiale a cassetta. | |||
medie dimensioni (2) | ||||||
Rapaci | notturni di | grandi | 15 x 5 | 2,5 | Nido artificiale a cassetta. | |
dimensioni (2) | ||||||
Falchi (2- 5) | 10 x 5 | 2,5 | ||||
Sparvieri (2) | ||||||
Nibbi e Albanelle (3) | ||||||
Poiane (3) Astore (2) | ||||||
Aquile (2) | 20 x 5 | 3,5 | ||||
Avvoltoi (4) | ||||||
Galliformi di taglia media e | 4 mq a capo | 2,5 | Posatoi | |||
grande | ||||||
Passeriformi | e | piccoli | 1,20 x 0,40 | 0,42 | 4 posatoi. |
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psittacidi fino a | 15 | cm di | Gabbie per riproduzione: | ||
lunghezza (16) | cm 55 x 28 x 32 h | ||||
Passeriformi | e | piccoli | 1,20 x 0,40 | 0,42 | 4 posatoi. |
psittacidi fino a | 25 | cm di | Gabbie per riproduzione: | ||
lunghezza (12) | cm 60 x 31 x 35 h | ||||
Psittacidi di | media | taglia | 1,00 x 2,50 | 1,80 | Cassetta nido, 3 posatoi |
(Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, ecc.) (4) | |||||
Psittacidi di grossa taglia (Are, | 2,00 x 4,00 | 2,20 | Cassetta nido, 3 posatoi | ||
ecc.) (2) |
Art. 36 Rondini, Balestrucci e Rondoni
1. E’ fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Xxxxxxx.
2. E’ fatto obbligo di rispettare i nidi delle specie di cui al comma 1 del presente articolo provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione.
3. In caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati dovranno essere assunte misure di salvaguardia e protezione dei nidi in questione attuando strumenti compensativi.
Art. 37 Dimensione e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. In ogni acquario devono essere garantiti arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
Art. 38 Detenzione di altri animali da compagnia
1. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA.
Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.
In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti.
Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq, con un'altezza non inferiore a 40 cm, aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare. Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).
Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.
La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).
Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e
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tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all’aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all’interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.
Scoiattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Criceto e Xxxx: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza , preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria con tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza , con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel ) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 cm di altezza , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori ( rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti ) e di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Cincillà: gabbia di almeno 70 x 45 x 60 cm di altezza , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all’animale di sottrarsi alla vista.
Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più.
La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all’animale di sottrarsi alla vista. Chirotteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all’animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.
2. SAURI.
La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno tre volte la lunghezza dell’animale, la larghezza e l’altezza almeno pari a 1,5 volte lunghezza dell’animale. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 20%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi per almeno il doppio della lunghezza dell’animale.
Gli arredi all’interno dei contenitori devono comprendere:
1) una zona rifugio a livello del pavimento.
2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l’acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
4) lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovranno garantire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.
5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (altezza minima 100 cm) con almeno una parete in rete per una
adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno 80 x 40 x 40 cm con abbondante lettiera dove possano affossarsi.
Lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, che dovranno garantire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.
3. SERPENTI.
La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 2 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 20% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari a 1 terzo della lunghezza dell’animale. Per i serpenti arboricoli l’altezza del contenitore deve essere pari ad almeno 1 terzo dell’animale e comunque non inferiore a 50 cm.
Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
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1) un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
3) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
4) contenitori per l’acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.
Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l’acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconde) dell’area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata.
4. TARTARUGHE TERRESTRI.
La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a
20 volte quella del carapace dell’animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile. Devono essere previsti uno o più nascondigli.
5. TARTARUGHE ACQUATICHE.
La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio della lunghezza del carapace dell’animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata. Dovranno inoltre essere garantite lampade per il riscaldamento e per l’illuminazione, per consentire l’apporto giornaliero di radiazioni UVB.
6. ANFIBI
Acquari per le specie esclusivamente acquatiche, terracquari o terrari umidi per le specie esclusivamente terrestri, con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.
7. INVERTEBRATI
Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno 50 x 30 x 30 cm per esemplare.
Art. 39 Divieto di alimentazione dei colombi
1. È vietato alimentare piccioni nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.
2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.
3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.
Art. 40 Equidi
1. Il proprietario o detentore deve considerare le esigenze fisiologiche ed etologiche dell’equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure.
Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze. L’ispezione e la cura degli animali deve essere garantita almeno una volta al giorno.
2. Il proprietario o detentore deve provvedere a:
a) assicurare igiene e pulizia degli spazi di dimora dell’animale;
b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale;
c) consentire un regolare esercizio fisico;
d) adottare tutte le precauzioni per evitarne la fuga;
e) assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti ricorrendo al medico veterinario ove necessario.
3. Gli equidi sono animali sociali e come tali necessitano di interagire con animali della stessa specie oppure, quando ciò non sia possibile, possono essere usati come compagnia animali di altra specie .
4. Non è permessa la scuderizzazione permanente in posta.
5. Gli equidi possono essere legati ad un punto fisso con lunghina o corda per un periodo max di 4 ore, comunque sotto diretta sorveglianza del proprietario o detentore.
6.Gli equini che vivono all’aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell’acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
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7.E’ fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
0.Xx trasporto dell’equide è disciplinato dal Regolamento CE 1/2005.
Art. 41 Abilitazione del cavallo
1.L’abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l’esercizio dell’attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2.Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3.L’iscrizione all’anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull’animale.
0.Xx titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
Art. 42 Sanzioni
1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689, dell'art 7bis del D.L.vo 18/8/200 n. 267 e della L.R. 59/09.
2. Si applica la sanzione da 50 a 150 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli Art. 6 Detenzione e custodia degli animali;
Art. 21 Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblici e negli esercizi pubblici e commerciali; Art. 22 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche;
Art. 23 Divieto di accattonaggio con animali;
Art. 24 Divieto di offrire animali vivi in premio, vincita o omaggio; Art. 25 Esposizione e vendita animali;
Art. 31 Divieto di detenzione a catena; Art. 32 Obbligo di raccolta delle deiezioni;
Art. 39 Divieto di alimentazione dei colombi
3. Si applica la sanzione da 100 a 300 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 36 comma 1 – Rondini, Balestrucci e Rondoni.
4. Sono fatte salve in ogni caso le maggiori sanzioni previste dalle norme vigenti
Art. 43 Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, ognuno per la propria competenza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tutte le forze di Polizia, il Servizio Veterinario della Azienda USL, le guardie zoofile, le guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni animaliste e di protezione ambientale volontarie (G.A.V.) nominate ai sensi della L.R. 7/98, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Provinciali,Guardie giurate volontarie e venatorie
Art. 44 Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le disposizioni precedentemente emanate dal comune e con questo incompatibili.
Art. 45 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.6 dello Statuto del Comune di San Xxxxxxxx Valdarno il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione all’albo.
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ALLEGATO A al regolamento consiliare approvato con deliberazione
CITES
"Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti"
1. Fatti salvi i criteri specifici per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, si elencano di seguito i criteri generali che ogni circo e/o mostra itinerante dovrà rispettare al fine di ottenere l’autorizzazione ad attendare:
A) DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo. Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l’attività circense o di mostra viaggiante.
B) LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono. Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura. In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:
1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;
6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;
7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.
C) IDONEITA’ PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell’idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante dell’idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:
• planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
• descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l’altezza), gli arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, etc.
La disponibilità di tale documentazione agevolerà l’attività di vigilanza del Servizio veterinario dell’ASL al momento dell’attendamento del circo/mostra itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.
D) CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario. Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:
1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;
2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche;
3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;
4. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate le seguenti voci:
1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);
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2. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
3. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
4. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
5. effetti del trattamento;
6. eventi riproduttivi;
7. diagnosi post mortem.
Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi della cartella clinica.
E) PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale. Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).
F) CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio l’eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle acquisizione di animali tra le varie strutture circensi. Inoltre, nei casi di cui all’art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell’Autorità competente, idonei campioni per la promozione della “banca DNA” degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.
G) REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell’ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. A partire dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto registro potrà essere sostituito da quello previsto all’art. 5 della normativa comunitaria. Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.
H) PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali. Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili. L’approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l’alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.
I) REQUISITI STRUTTURE. Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia. L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è
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legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.
L) PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.
Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.
M) TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a
comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.
N) PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di
possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali.
O) ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione di attendamento.
3. Ai fini dell’autorizzazione per l’attendamento qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessiterà di un “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario dell’Azienda
Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi. Al fine del rilascio, il Servizio
Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi, debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta (planimetrie, autorizzazioni prefettizie, dichiarazione, copia autenticata della licenza di esercizio, copia autentica dell’idoneità alla detenzione degli animali ed elenco completo ed aggiornato indicante le specie ed il numero di animali autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati integrato da un’autodichiarazione in caso di variazione rispetto all’autorizzazione). Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio
veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui sopra. Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e visionato l’allegata documentazione, verificando la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida. Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondono, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al
Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite. A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune un’ordinanza di sospensione dell’intera attività circense.
Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali). Tutti i documenti previsti nella scheda informativa dovranno essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza in originale. Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi, in caso contrario richiedere al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività.
Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l’attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno naturale per
le specie animali per le quali è previsto.
Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il
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benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all’atto del rilascio dell’Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
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